Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento quando gli stessi raggiungano un importo pari a € 100.000,00 (centomila/00). La data cui riferire gli atti di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data di contabilizzazione dei lavori con la quale si raggiunge il suddetto importo. 2. Il pagamento avverrà mediante emissione di apposito certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguita, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore e la D.L. e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito agli artt. “Lavori a misura“ del presente documento. 3. Più specificatamente per la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigenti. 4. La DL provvederà a contabilizzare, ove presenti, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”. 5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito. 6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1. 7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1. 8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore. 9. I pagamenti avverranno previo accertamento: a) della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento; b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento. c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento. 10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità: a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia; b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma. 11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’art. 30, c 5 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). 12. Redatto il certificato di ultimazione dei lavori, verrà rilasciata l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare. 13. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del CA, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 14. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime di cui al comma 1. 15. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1. 16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. 17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppo. 18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto. 19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.
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Samples: Appalto
Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento quando gli stessi raggiungano avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto della ritenuta di cui all’art. 30 comma 5-bis del D.lgs 50/2016 e s.m.i. raggiungano, un importo pari non inferiore a € 100.000,00 (centomila/00). La data cui riferire gli atti Euro 150.000,00, fatta eccezione per l’ultimo SAL che potrà essere di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data di contabilizzazione dei lavori con la quale si raggiunge il suddetto qualsiasi importo.
2. Il pagamento avverrà mediante emissione di apposito certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguita, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore e la D.L. e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito agli artt. “Lavori a misura“ del presente documento.
3. Più specificatamente per la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigenti.
4. La DL provvederà a contabilizzare, ove presenti, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
9. I pagamenti avverranno previo accertamento:
a) della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezionesicurezza, assicurazionesalute, assistenza assicurazione assistenza, contribuzione e sicurezza fisica retribuzione dei lavoratori, nonché ai sensi dell’art. 30, c 5 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto cento ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D. lgs 50/5016 e s.m.i. da svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante l’approvazione del certificato di collaudo/ collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico Documento Unico di regolarità contributiva (DURC)Regolarità Contributiva.
123. Redatto il certificato di ultimazione Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori, verrà rilasciata l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.
13. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del CA, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
14. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime eseguiti di cui al comma 1.
15. Nel caso in cui2, per doloil direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, imperiziaentro lo stesso termine, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ” con l’indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore.
5. I pagamenti avverranno dopo presentazione da parte dell’Assuntore di regolari fatture. Si precisa che nelle fatture oltre al riferimento al contratto ed alla motivazione dell’emissione dovrà obbligatoriamente essere indicato il CUP ed il CIG così come pure il Capitolo e l’impegno di spesa a cui il lavoro si riferisce, questo al fine di adempiere nei tempi previsti alla registrazione della medesima fattura nel nuovo registro unico delle fatture di recente istituzione.(art. 42 DL 66/2014 convertito nella Legge 89/2014). I certificati di pagamento sono emessi dal Responsabile Unico del RUP sulla base Procedimento entro il termine massimo di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente 45 (quarantacinque) giorni dall'adozione dello stato d’avanzamento ai sensi dell'art. 113-bis del D.lgs.n. 50/2016 e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori s.m.i. ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa osservando al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16riguardo le disposizioni contenute nell’art. Dell'emissione 195 del D.P.R. 207/2010.L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinataall’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’affidatario dei lavori e degli eventuali subappaltatori;
6. Come stabilito all'art. 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la stazione Appaltante corrisponde direttamente al sub-appaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: • quando il RUP provvede a dare comunicazione scrittasub-appaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; • in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; • su richiesta del sub-appaltatore e se la natura del contratto lo consente. • Per la definizione di micro-imprese , con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali piccola e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiestomedie imprese si fa riferimento all'art. 3 (definizioni)del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. comma 1 lett. aa) ed alle nozioni contenute nel Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 maggio 2005.
177. In Nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione accertata irregolarità, rilevata dal DURC, come nell’ipotesi che nel corso dell’appalto, vengano segnalate dalle deputate Autorità inadempienze della Ditta, trova applicazione l’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppos.m.i.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.
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Samples: Construction Contract
Pagamenti in acconto. 1. I L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti avvengono per stati in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di avanzamento quando gli stessi raggiungano un importo pari a € 100.000,00 (centomila/00). La data cui riferire gli atti di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data di contabilizzazione dei lavori con la quale si raggiunge il suddetto importo.
2. Il pagamento avverrà mediante emissione di apposito certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguita, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore e la D.L. e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito agli artt. “Lavori a misura“ del presente documento.
3. Più specificatamente per la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigenti.
4. La DL provvederà a contabilizzare, ove presenti, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
8Euro 150.000,00. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorniacquisisce d'ufficio, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
9. I pagamenti avverranno previo accertamento:
a) della regolarità contributivaanche attraverso strumenti informatici, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’art. 30, c 5 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
12) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Redatto Il certificato per il certificato pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione della fornitura. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori e verificati dal Responsabile del Procedimento, non verranno compresi in pagamenti anticipati agli stati di ultimazione avanzamento dei lavori. Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., verrà rilasciata l’ultima in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore della fornitura gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, qualunque per le quali non sia stato tempestivamente emesso il suo ammontare.
13certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. In caso 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del CA, impiegato nell’esecuzione risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 176 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la Stazione Appaltante verificherà, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore dell’Appaltatore, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento della fornitura, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali di quest’ultimo verso i propri affidatari (subappaltatori): ove risulti l'inadempienza dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di applicherà una detrazione sui successivi pagamenti e procederà al pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativial subappaltatore, compresa, nei lavori, la cassa edile.
14. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime di cui al comma 1.
15. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppo.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del applicherà eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.
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Samples: Appalto
Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per stati Il Direttore Lavori darà luogo alla redazione di avanzamento quando gli stessi raggiungano un importo pari a € 100.000,00 (centomila/00). La data cui riferire gli atti di contabilità S.A.L. ogniqualvolta l’ammontare delle opere è quella corrispondente alla data finite – di contabilizzazione dei cui ad uno o più Ordini di Lavoro - raggiunge l’importo minimo di € 8.000,00 al netto del ribasso percentuale d’aggiudicazione oppure quando siano trascorsi almeno tre mesi dal precedente Stato Avanzamento Lavori. Non sono invece tenuti in nessun conto i lavori con la quale si raggiunge il suddetto importoeseguiti irregolarmente e in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.
2. Il pagamento avverrà mediante emissione Sugli importi di apposito certificato di pagamento per ogni singolo S.A.L. sarà operata la parte di lavoro eseguitatrattenuta dello 0,50% a garanzia dell’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore e la D.L. e contabilizzata ai sensi dell’art.4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010. L’importo complessivo di quanto stabilito agli artt. “Lavori a misura“ del presente documento.
3. Più specificatamente per la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigenti.
4. La DL provvederà a contabilizzare, ove presenti, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
9. I pagamenti avverranno previo accertamento:
a) della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può tale ritenuta potrà essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’art. 30, c 5 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)da parte dei competenti enti previdenziali.
123. Redatto il certificato di ultimazione dei lavori, verrà rilasciata l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontareI pagamenti in acconto saranno effettuati nei modi e nei tempi stabiliti dall’art. 143 del D.P.R. 207/2010.
134. In caso Le fatture devono essere indirizzate all’Archivio Protocollo del Consiglio Regionale tramite proceduta telematica ap@ci. L’Appaltatore dovrà collegarsi al sito xxxxx://xxx.x.xxxxxxx.xx/xxxxx e inserire i dati richiesti. Le fatture dovranno riportare l’indicazione del decreto dirigenziale di inadempienza aggiudicazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG): 5854488C52; dovranno essere intestate a: Consiglio Regionale della Toscana Settore Sedi Logistica e Interventi per la sicurezza – Xxx Xxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxx, Codice Fiscale e Partita Iva n. 01386030488.
5. Il pagamento delle fatture non contestate libera la Stazione Appaltante da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell’Appaltatore.
6. La Stazione Appaltante procede al pagamento solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o ed assicurativa dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
7. Ai sensi degli artt. 2 e 3 D.M. n. 40 del subappaltatore o dei soggetti titolari 18.01.2008, prima di subappalti e cottimi effettuare il pagamento di cui all’articolo 105 del CA, impiegato nell’esecuzione del contrattoun importo superiore ad Euro 10.000,00, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativiprocederà alle verifiche previste, compresainoltrando apposita richiesta ad Equitalia Servizi S.p.A..
8. Ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, nei lavori, la cassa edile.
14i pagamenti saranno effettuati esclusivamente su conto corrente bancario o postale appositamente dedicato anche in via non esclusiva. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede L’Appaltatore deve pertanto comunicare alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime di cui al comma 1.
15. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati contestualmente agli altri documenti necessari alla essa Capogruppo.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione sottoscrizione del contratto, il suddetto conto corrente dedicato.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.
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Samples: Accordo Quadro
Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento quando La prima nota dei singoli lavori è presentata dall’esecutore su formato informatico e software Excel con allegata adeguata documentazione fotografica probante gli stessi raggiungano un importo pari a € 100.000,00 (centomila/00). La data cui riferire gli atti di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data di contabilizzazione dei lavori con la quale si raggiunge il suddetto importointerventi effettuati.
2. Il pagamento avverrà mediante emissione di apposito certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguita, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore e la D.L. Ogni prima nota che non sarà presentata con gli allegati previsti sarà accantonata e contabilizzata ai sensi solo dopo la presentazione dei previsti allegati o nell’ultimo stato di quanto stabilito agli artt. “Lavori a misura“ del presente documentoavanzamento prima dell’emissione dello stato finale.
3. Più specificatamente Sulla base delle risultanze della contabilità dei lavori, il Direttore dei lavori emette con cadenza quadrimestrale dalla consegna dei lavori, gli stati d’avanzamento lavori. Dalla data di emissione degli stati di avanzamento decorrono i termini per la fornitura e messa in opera l’emissione del certificato di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigentipagamento.
4. I costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, di cui al relativo importo dell’art. 3 (16.100,00 euro), verranno liquidati in percentuale complessiva dei lavori contabilizzati ad ogni stato d’avanzamento.
5. Sull’importo dei singoli certificati di pagamento è operata una ritenuta nella misura dello 0,50 per cento a garanzia dell’osservanza da parte dell’Appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e di regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
6. La DL provvederà a contabilizzareliquidazione degli importi dovuti all’Appaltatore ha luogo previa presentazione della relativa fattura. È comunque necessario che siano fatte pervenire alla Direzione lavori le fatture quietanzate dei lavori svolti dagli eventuali subappaltatori, ove presenticome indicato al successivo art. 50, i costi previa verifica della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data regolarità del raggiungimento DURC, pena la formale messa in mora ed eventuale risoluzione contrattuale, come meglio specificato al successivo art. 55.
7. La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell’art. n° 21 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e s.m.i. e comunque secondo le indicazioni del Committente.
8. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall’esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall’art. 3 della Legge n° 136/2010.
9. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”.3:
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione a) Il Direttore dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori lavori, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.chiusura;
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (setteb) giorni, il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento entro 45 giorni dalla redazione dello stato di avanzamento lavori, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n° 50/2016, che deve riportare esplicitamente il quale deve recare la dicitura: «riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori a tutto il gg/mm/aa» di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di cui al comma 1emissione.
810. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
911. I pagamenti avverranno previo accertamentoL’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) della regolarità contributivaall’acquisizione del DURC dell’Appaltatore, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’artai sensi dell’art. “Subappalto” del presente documento54, comma 2;
b) del pagamento degli eventuali agli adempimenti di cui all’art. 49 in favore dei subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza delle alle prescrizioni di cui all’art. 67 del presente capitolato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documentopagamenti.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’art. 30, c 5 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
12. Redatto il certificato di ultimazione dei lavori, verrà rilasciata l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.
13. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del CA, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
14. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime di cui al comma 1.
15. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppo.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Pagamenti in acconto. 1. I L'appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti avvengono per in acconto sulla base di stati di avanzamento quando gli stessi raggiungano un importo pari a € 100.000,00 (centomila/00). La data cui riferire gli atti lavori che dovranno essere presentati al raggiungimento dell'importo di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data di contabilizzazione dei lavori con la quale si raggiunge il suddetto importo.
2€40.000. Il pagamento avverrà mediante emissione di apposito certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguita, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore e la D.L. e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito agli artt. “Lavori a misura“ responsabile del presente documento.
3. Più specificatamente per la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigenti.
4. La DL provvederà a contabilizzare, ove presenti, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emetteprocedimento dovrà rilasciare, entro i successivi 7 (sette) giorni, il conseguente certificato termine di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
9. I pagamenti avverranno previo accertamento:
a) della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) trenta giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero presentazione dello stato di avanzamento forniture) con l’indicazione redatto dal direttore dei lavori, il certificato di pagamento inviando l'originale e due copie alla stazione appaltante. La rata di saldo verrà liquidata, previa garanzia fidejussoria rilasciata dall'appaltatore, non oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La contabilizzazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità opere a misura dovrà essere fatta in base alle quantità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti applicando l'elenco prezzi contrattuale. I lavori eseguiti in favore dell'Appaltatore è limitata economia dovranno essere computati in base a rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavoricontabilità generale dell'opera. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate dei lavori di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’art. 30, c 5 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
12. Redatto il certificato di ultimazione dei lavori, verrà rilasciata l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.
13. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del CA, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
14. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo durata superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime di cui al comma 1.
15. Nel caso novanta giorni la stazione appaltante dovrà disporre il pagamento in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità acconto degli importi maturati fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16sospensione. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a Il responsabile del procedimento dovrà dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, dell'emissione di ogni certificato di pagamento agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la assicurativi e alla cassa edile. Le ritenute in misura dello 0.5%, ove richiesto.
17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appaltoa tutela dei lavoratori, ciascun da applicare su ogni stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatturedʼavanzamento, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppo.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata saranno svincolate in sede di garaliquidazione del conto finale ai sensi dellʼart. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore 7 comma 4 del DPR 145/2000. I pagamenti relativi a ciascuna rata di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università acconto verranno effettuati a 30gg dalla data di richiedere la risoluzione del contrattoricevimento della fattura. Le fatture in originale dovranno essere intestate ed indirizzate a: Scuola Archeologica Italiana di Atene, Xxx xx Xxx Xxxxxxx 00, 00153 ROMA.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Pagamenti in acconto. 1Fermo restando quanto disposto ai commi 5 e 6 dell’art. 30 ed al comma 10 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, in merito ad interventi sostitutivi della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell’esecutore e del/dei subappaltatori, all’Impresa Appaltatrice verranno corrisposti n. 2 pagamenti in acconto per i crediti maturati nella gestione dei servizi tecnici affidati, redatti al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascuna annualità di vigenza contrattuale, nonché alla redazione del conto finale alla data di cessazione del tempo contrattuale. Il primo acconto per il servizio sarà emesso il 30 giugno del 2019. Il credito maturato per l’installazione delle apparecchiature e dei sistemi previsti dai documenti progettuali, sarà liquidato separatamente a lavoro ultimato e collaudato. Gli importi a credito dell’Appaltatore saranno calcolati sulla base dei prezzi contrattuali e sulla base delle quantità/prestazioni effettivamente poste in opera, dei giorni di conduzione/manutenzione degli impianti. Gli importi a credito dell’Impresa Appaltatrice si intendono al netto delle trattenute dello 0,5% per infortuni (art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016). Eventuali penali ed addebiti saranno computati e detratti ad ogni pagamento in acconto per anno di competenza e, alla fine dell’appalto, in sede di pagamento del conto finale eventualmente rivalendosi sulle trattenute di garanzia. I pagamenti avvengono verranno corrisposti entro 60 (sessanta) giorni dalla data delle fatture emesse per stati ciascun edificio di avanzamento quando gli stessi raggiungano un importo pari a € 100.000,00 (centomila/00). La data cui riferire gli atti di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data di contabilizzazione dei lavori con la quale si raggiunge il suddetto importo.
2proprietà o in gestione dell’ATER. Il pagamento avverrà mediante emissione di apposito certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguita, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore e la D.L. e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito agli artt. “Lavori a misura“ del presente documento.
3. Più specificatamente per la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigenti.
4. La DL provvederà a contabilizzare, ove presenti, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
9. I pagamenti avverranno previo accertamentofatture è subordinato:
a) all’avvenuta verifica della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” regolare esecuzione del presente documentoservizio;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’art. 30, c 5 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio all’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).) dell’Appaltatore;
12c) all’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) degli eventuali subappaltatori. Redatto Il pagamento delle fatture potrà essere sospeso qualora: - vengano contestati degli addebiti all’Impresa appaltatrice. In tal caso la liquidazione sarà disposta, fatta salva la possibilità per l’ATER di applicare le penali o di risolvere il certificato contratto, successivamente alla rimozione delle cause che hanno determinato gli addebiti stessi. - l’Impresa appaltatrice e/o gli eventuali subappaltatori non risultino in regola con gli adempimenti contributivi. In tal caso il pagamento verrà effettuato previa liberatoria degli enti competenti, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata all’ATER per il mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavoricui al precedente capoverso. Al momento della maturazione del credito, verrà rilasciata l’ultima rata redatto dal DEC un verbale di accontoverifica della regolare esecuzione del servizio, qualunque sia il suo ammontare.
13controfirmato dall’Appaltatore, sul quale lo stesso potrà aggiungere eventuali riserve o contestazioni. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari esplicita contestazione, il DEC avrà 15 giorni di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del CA, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza tempo per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edilele condrodeduzioni.
14. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime di cui al comma 1.
15. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppo.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento quando gli stessi raggiungano un importo pari a € 100.000,00 (centomila/00). La data cui riferire gli atti di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data di contabilizzazione dei lavori con la quale si raggiunge il suddetto importo.
2. Il pagamento avverrà mediante emissione di apposito certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguitain unica soluzione a saldo delle opere realizzate, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore e la D.L. e contabilizzata ai sensi di fatto salvo quanto stabilito agli arttprevisto dall’art. “Lavori a misura“ del presente documento.
3. Più specificatamente per la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigenti.
429. La DL provvederà a contabilizzarefattura, ove presentiintestata all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, dovrà obbligatoriamente riportare all’interno del tracciato i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1seguenti dati: codice IPA: EVIIBG, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorniCIG, il conseguente certificato CUP, nonché il numero di pagamento protocollo del contratto e gli altri eventuali dati che saranno comunicati dal Responsabile del Procedimento, da contattare prima dell’emissione della fattura dovendo provvedere lo stesso a rilasciare preventivamente il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione suo nulla osta all’emissione della data di cui al comma 1.
8fattura. La Stazione Appaltante appaltante provvede al pagamento del predetto certificato con l’emissione del titolo di spesa a favore dell'Appaltatore, che dovrà essere effettuata entro i successivi 30 giorni. Non saranno ammesse in contabilità opere e forniture previste dal progetto, fin tanto che l’impresa non avrà prodotto la documentazione necessaria (trentaad es. marchiatura CE, certificazioni, omologazioni, dichiarazioni, asseverazioni, bolle, schede tecniche, formulario smaltimento rifiuti e certificazione di conferimento a discarica autorizzata ecc) giorniai fini della accettazione delle stesse, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatoredell’ottenimento di collaudi, certificazioni, ecc (ad esempio C.P.I., collaudo ISPELS, ecc.
9) previsti dalla normativa vigente e/o da prescrizioni contrattuali. Detta documentazione dovrà essere completa ed accettata dal Direttore dei Lavori. I pagamenti avverranno previo accertamento:
asono subordinati all’acquisizione da parte della Stazione Appaltante della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC) della regolarità contributivain corso di validità. Qualora dalle dichiarazioni risultino irregolarità dell’impresa, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si l’ente appaltante provvede alla sospensione del direttamente al pagamento delle rate somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’impresa. In occasione dei pagamenti, analogamente alle procedure e presupposti previsti per l’impresa principale, la Stazione Appaltante provvederà ad acquisire il D.U.R.C. relativo alle imprese subappaltatrici. La Stazione Appaltante provvederà a acquisire il D.U.R.C. dell’Impresa appaltatrice e subappaltatrici; il ritardo nel ricevimento del D.U.R.C. non sarà motivo per avanzare richieste di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso interessi o di mancata trasmissione indennizzi a qualunque titolo da parte dell’Appaltatore. E’ facoltà dell’Appaltatore produrre il DURC in corso di validità contestualmente all’emissione del Certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento. L’Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere per ciascuna lavorazione affidata in subappalto una dichiarazione in merito ai pagamenti effettuati al subappaltatore, ovvero la dichiarazione che a termini del contratto di subappalto nessun pagamento è dovuto. Dette dichiarazioni dovranno essere controfirmate per conferma anche dal subappaltatore. Si richiama che ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo all’affidatario di trasmettere, entro 20 (venti) venti giorni dalla data di ciascun pagamento del precedente accontoeffettuato nei loro confronti, di copia delle fatture quietanziate quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso da essi affidatari corrisposti ai subappaltatorial subappaltatore o cottimista, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettono le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavoripredetto termine, la sospensione stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. La parte del corrispettivo dell’appalto riservato alla copertura dei pagamenti costi per la sicurezza, che l’appaltatore dovrà sostenere in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto osservanza della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in generale, dalle norme in materia di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’art. 30, c 5 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stimati dalla Stazione Appaltante del certificato di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
12. Redatto il certificato di ultimazione dei lavori, verrà rilasciata l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.
13. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di in cui all’articolo 105 del CA, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
14. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime di cui al comma 1.
15. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive deve aggiungersi l’I.V.A. nella misura di legge, all’emissione non sono soggetti al ribasso d’asta e verranno integralmente corrisposti all’Appaltatore. Il relativo importo sarà liquidato in rate in occasione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno ogni Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppoLavori. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche singola rata verrà calcolata proporzionalmente in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppo.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19base all’importo dei lavori contabilizzati nel relativo SAL. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui formulerà, pertanto l’offerta tenendo conto che il ribasso andrà formulato soltanto con riguardo alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”residua somma detratti i costi della sicurezza.
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Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per L’appalto sarà contabilizzato di norma a stati di avanzamento mensili, redatti entro il mese successivo, quando gli stessi raggiungano l’importo delle prestazioni eseguite sia superiore a € 1.000. Le rate di acconto saranno pertanto emesse a cadenza mensile ogni qualvolta l’importo con- tabilizzato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la si- curezza e al netto delle ritenute e delle rate di acconto precedenti, raggiungerà un importo pari non inferiore a € 100.000,00 1.000,00 (centomila/00Euro mille/00). La data cui riferire gli atti A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contabilità delle opere contribuzione previdenziale e assisten- ziale, sull’importo netto progressivo dell’appalto è quella corrispondente alla data operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di contabilizzazione dei lavori con la quale si raggiunge il suddetto importo.
2. Il pagamento avverrà mediante emissione di apposito conto finale – approva- zione certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguita, questa verificata nelle misurecollaudo/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore e la D.L. e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito agli artt. “Lavori a misura“ del presente documento.
3. Più specificatamente per la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione eregolare esecuzione/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigenti.
4. La DL provvederà a contabilizzare, ove presenti, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6verifica conformità. Entro i 30 45 (trentaquarantacinque) giorni successivi al raggiungimento dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, :
a) il DL D.L./D.E.C. redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato emette lo stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori avanzamento delle presta- zioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare re- care la dicitura: «lavori attività a tutto il gg/mm/aa……» con l’indicazione della data di cui al comma 1.chiusura;
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (setteb) giorni, il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» riferimento al relati- vo stato di avanzamento delle prestazioni di cui alla lettera a), con l’indicazione della del- la data di cui al comma 1.
8emissione. La Ai sensi del D. Lgs 231/2002, come modificato dal D. Lgs 192/2012, la Stazione Appaltante appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 60 (trentasessanta) giorni, mediante me- diante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione di mandato/bonifico a favore dell’Appaltatore.
dell’appaltatore, previa presentazione da parte del medesimo di regolare fattura fiscale. In merito all’emissione delle rate d’acconto, si evidenzia che per opportunità contabili- amministrative della Stazioni Appaltante o qualora le attività rimangano sospese per un pe- riodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, si potrà provvedere alla redazione dello stato di avanzamento mensile e alla conseguente emissione del certificato di pagamento, anche prescindendo dall’importo minimo anzidetto. Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo sarà contabilizzato nel conto finale e liquidato a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio/regolare esecuzione/verifica conformità (si precisa che per importo contrattuale s’intende l’importo del contratto origi- nario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati). Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell’art. I pagamenti avverranno previo accertamento105 del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento e/o del relativo mandato-bonifico è subordinata:
a) della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” all’acquisizione del presente documentoregolare DURC dell’appaltatore;
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state tra- smesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.precedente;
c) all’ottemperanza delle alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziaripagamenti;
d) all’accertamento EQUITALIA, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatoredella stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni che il beneficia- rio non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla data notifica di una o più cartelle di pagamento del precedente accontoper un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (con le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione modalità di cui al presente comma.
11d.m. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi18 gennaio 2008, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’art. 30, c 5 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
12. Redatto il certificato di ultimazione dei lavori, verrà rilasciata l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.
13. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del CA, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
14. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime di cui al comma 1.
15. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppo.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.n.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Pagamenti in acconto. 1. I L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti avvengono per stati di avanzamento quando gli stessi raggiungano un importo pari a € 100.000,00 (centomila/00). La data cui riferire gli atti di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data di contabilizzazione dei lavori con la quale si raggiunge in acconto in corso d’opera, ogni qualvolta il suddetto importo.
2. Il pagamento avverrà mediante emissione di apposito certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguitasuo credito, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore al netto del ribasso d’asta e la D.L. e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito agli artt. “Lavori a misura“ del presente documento.
3. Più specificatamente per la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigenti.
4. La DL provvederà a contabilizzare, ove presenti, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni prescritta ritenuta di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
9. I pagamenti avverranno previo accertamento:
a) della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’art. 30, c comma 5 del CADlgs 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) raggiunga la cifra di € 100.000,00= di lavori. E’ prevista inoltre, a prescindere dal raggiungimento dell’importo anzidetto, l’emissione di un S.A.L. al 31.12.2018 al fine di contabilizzare l’andamento dei lavori in relazione alle risorse disponibili per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte l’anno corrente. Il certificato per il pagamento della Stazione Appaltante del certificato di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
12. Redatto il certificato di ultimazione dei lavori, verrà rilasciata l’ultima rata di accontosaldo, qualunque sia il suo ammontare.
13l’ammontare, verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari ritardo nel pagamento della rata di subappalti e cottimi acconto per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 105 5, comma 2, del CAD.Lgs. n. 231 del 2002, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato maggiorato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
148 (otto) punti percentuali. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore l’opera sia finanziata con ricorso a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, mutuo della Cassa Depositi e Prestiti e si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento dovessero verificare ritardi nell’accreditamento delle condizioni minime di cui al comma 1.
15. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatoresomme dovute rispetto ai termini fissati nel Capitolato Speciale d’appalto, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate imputabili a questa Stazione Appaltanteappaltante, di tutti gli operatori economici raggruppatil’appaltatore non potrà richiedere interessi, ciascuna sospensioni dei lavori, messa in mora od altro nei confronti della Stazione appaltante e l’eventuale calcolo del tempo contrattuale per la propria quota decorrenza degli interessi per il ritardato pagamento non dovrà tenere conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla D.L., verranno, ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 180, comma 0, xxx x.X.X. 000 xxx 0000, xxxxxxxx xxxxx xxxxx x’avanzamento dei lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppoil pagamento.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.
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Samples: Determinazione Dirigenziale
Pagamenti in acconto. 1L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore a €.70.000,00 (EURO Settantamila/00). I pagamenti avvengono per stati Lo stato di avanzamento quando gli stessi raggiungano un importo pari a € 100.000,00 (centomila/00). La data cui riferire gli atti di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data di contabilizzazione SAL) dei lavori con la quale si raggiunge sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il suddetto importo.
2documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. Il pagamento avverrà mediante emissione di apposito Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per la parte l’emissione del mandato di lavoro eseguita, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore e la D.L. e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito agli artt. “Lavori a misura“ del presente documento.
3. Più specificatamente per la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigenti.
4. La DL provvederà a contabilizzare, ove presenti, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i deve avvenire entro 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della dalla data di cui al comma 1.
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorni, il conseguente rilascio del certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
8pagamento. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorniacquisisce d'ufficio, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
9. I pagamenti avverranno previo accertamento:
a) della regolarità contributivaanche attraverso strumenti informatici, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’art. 30, c 5 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva contri- butiva (DURC).
12) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Redatto Il certificato per il certificato di ultimazione dei lavori, verrà rilasciata l’ultima pagamento dell'ultima rata di accontodel corrispettivo, qualunque sia il suo ammontarel'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
13. In , in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del CAcottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
14. Qualora i lavori rimangano sospesi In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per un periodo superiore a 45 giornicento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di pagamentocollaudo o di verifica di conformità, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime previo rilascio del documento unico di cui al comma 1.
15. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17regolarità contributiva. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per quanto attiene alle modalità di fatturazione iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e pagamento del corrispettivo d’appaltomotivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, stazione ap- paltante paga anche in nome e per conto dell’impresa mandantecorso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, ad incassare le detraendo il relativo importo dalle somme dovute, dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppo.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.il pagamento diretto
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per stati La Direzione Lavori darà luogo alla redazione di avanzamento quando gli stessi raggiungano un importo pari a € 100.000,00 (centomila/00). La data cui riferire gli atti di contabilità S.A.L. ogniqualvolta l’ammontare delle opere è quella corrispondente alla data finite – di contabilizzazione dei cui ad uno o più Ordini di Lavoro - raggiunge l’importo minimo di € 20.000,00 al netto del ribasso percentuale d’aggiudicazione oppure quando siano trascorsi almeno tre mesi dal precedente Stato Avanzamento Lavori. Non sono invece tenuti in nessun conto i lavori con la quale si raggiunge il suddetto importoeseguiti irregolarmente e in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.
2. Il pagamento avverrà mediante emissione Sugli importi di apposito certificato di pagamento per ogni singolo S.A.L. sarà operata la parte di lavoro eseguitatrattenuta dello 0,50% a garanzia dell’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore e la D.L. e contabilizzata ai sensi dell’art.4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010. L’importo complessivo di quanto stabilito agli artt. “Lavori a misura“ del presente documento.
3. Più specificatamente per la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigenti.
4. La DL provvederà a contabilizzare, ove presenti, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
9. I pagamenti avverranno previo accertamento:
a) della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può tale ritenuta potrà essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’art. 30, c 5 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)da parte dei competenti enti previdenziali.
123. Redatto il certificato di ultimazione dei lavori, verrà rilasciata l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontareI pagamenti in acconto saranno effettuati nei modi e nei tempi stabiliti dall’art. 143 del D.P.R. 207/2010.
134. In caso Le fatture devono essere indirizzate all’Archivio Protocollo del Consiglio Regionale tramite proceduta telematica ap@ci. L’Appaltatore dovrà collegarsi al sito xxxxx://xxx.x.xxxxxxx.xx/xxxxx e inserire i dati richiesti. Le fatture dovranno riportare l’indicazione del decreto dirigenziale di inadempienza aggiudicazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG): 5854488C52; dovranno essere intestate a: Consiglio Regionale della Toscana Settore Sedi Logistica e Interventi per la sicurezza – Xxx Xxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxx, Codice Fiscale e Partita Iva n. 01386030488.
5. Il pagamento delle fatture non contestate libera la Stazione Appaltante da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell’Appaltatore.
6. La Stazione Appaltante procede al pagamento solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o ed assicurativa dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
7. Ai sensi degli artt. 2 e 3 D.M. n. 40 del subappaltatore o dei soggetti titolari 18.01.2008, prima di subappalti e cottimi effettuare il pagamento di cui all’articolo 105 del CA, impiegato nell’esecuzione del contrattoun importo superiore ad Euro 10.000,00, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativiprocederà alle verifiche previste, compresainoltrando apposita richiesta ad Equitalia Servizi S.p.A..
8. Ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, nei lavori, la cassa edile.
14i pagamenti saranno effettuati esclusivamente su conto corrente bancario o postale appositamente dedicato anche in via non esclusiva. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede L’Appaltatore deve pertanto comunicare alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime di cui al comma 1.
15. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati contestualmente agli altri documenti necessari alla essa Capogruppo.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione sottoscrizione del contratto, il suddetto conto corrente dedicato.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.
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Samples: Accordo Quadro
Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per stati Stati di avanzamento quando gli stessi raggiungano Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli Art. 20 e Art. 21, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 5 successivo, un importo pari non inferiore a € 100.000,00 20.000,00 (centomila/00diconsi Euro ventimila/00). La data cui riferire gli atti di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data di contabilizzazione dei lavori con la quale si raggiunge il suddetto importo.
2. Il pagamento avverrà Quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 190, comma 6, del d.P.R. n. 207/2010, e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall’esecutore o dal tecnico delegato dall’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del Direttore Lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo Stato d’Avanzamento mediante emissione di apposito certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguita, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore e la D.L. e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito agli arttopportuna annotazione (art. “Lavori a misura“ del presente documento194 d.P.R. n. 207/2010).
3. Più specificatamente La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo fax o posta elettronica, di almeno 48 ore. L’esecutore deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Xxxxxx. Qualora l’esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata presentazione. In tal caso, inoltre, l’esecutore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l’esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la fornitura e messa in opera di tutti i materialiDirezione Lavori potrà comunque procedere con due testimoni per l’accertamento delle lavorazioni compiute ai sensi dell’art. 185, componenticomma 2, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di provadel d.P.R. 5 ottobre 2010, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigentin. 207.
4. La DL provvederà a contabilizzareQualora l’esecutore, ove presentisulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni ritenga che si sia raggiunto l’importo di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”senza che il Direttore Lavori intenda procedere all’emissione del dovuto Stato d’Avanzamento, può esprimere una richiesta formale da inviare all’Ufficio della Direzione dei Lavori e a quella del Responsabile Unico del Procedimento. Quest’ultimo, qualora ravvisi l’effettiva maturazione dello Stato d’Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori l’emissione dello stesso nel termine più breve possibile, e comunque non oltre 15 giorni.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
9. I pagamenti avverranno previo accertamento:
a) della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’art. 30, c 5 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione conto finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del . Dell’emissione di ogni certificato di collaudo/ regolare esecuzionepagamento il Responsabile Unico del Procedimento provvede a darne comunicazione per iscritto, previo rilascio con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il D.U.R.C.
6. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo l’entità indicata all’Art. 2 del presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento dei lavori.
7. A norma dell’art. 143, comma 1, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore Lavori redige la relativa contabilità ed il Responsabile Unico del Procedimento emette, entro 30 giorni termine, il conseguente Certificato di pagamento. Tali documenti contabili dovranno recare la dicitura: «lavori a tutto il ……» con l’indicazione della relativa data.
8. I termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, e il Responsabile del Procedimento non procederà all’emissione del relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) non si possa desumere la regolarità della posizione dell’impresa presso gli istituti contributivi e previdenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla irregolarità contributiva o previdenziale (DURCindipendentemente dalla sua gravità), si ritardi il pagamento dello Stato d’Avanzamento all’esecutore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta.
129. Redatto il La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del predetto certificato di ultimazione dei lavorientro i successivi 30 giorni, verrà rilasciata l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontaremediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore.
13. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del CA, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
1410. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall’esecutore, si provvede provvederà alla redazione dello stato Stato di avanzamento Avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime dall’importo minimo di cui al comma 1.
11. L’esecutore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, integrazioni e specificazioni (vedi legge n. 217/2010, Determinazioni ANAC n. 8/10 e n. 10/10) al fine di assicurare la “tracciabilità” dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
12. In particolare l’esecutore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
13. Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il codice unico di progetto (CUP) o il CIG (Codice identificativo Gare) relativo all’investimento. Il CUP o il CIG, ove non noti, devono essere richiesti alla Stazione Appaltante.
14. La Stazione Appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento all’esecutore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
15. Nel caso Ai sensi e per gli effetti della L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) e dei successivi decreti attuativi l’aggiudicatario ha l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, forma cartacea non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento potranno essere accettate da parte del RUP sulla base della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di uno Stato Interscambio (SdI). Il mancato rispetto di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1tale disposizione renderà irricevibili le fatture presentate in forma diversa da quella ammessa dalla legge.
16. Dell'emissione Nel caso di ogni certificato ATI orizzontali, verticali o miste, se non diversamente concordato formalmente con la Stazione Appaltante, si procederà ad una unica contabilità ed alla emissione di un unico Stato di Avanzamento e relativo Certificato di pagamento. Le imprese costituenti l’ATI emetteranno fatture separate (ciascuna in rapporto ai lavori effettivamente eseguiti nell’ambito del SAL oggetto di liquidazione) che verranno inviate congiuntamente alla Stazione Appaltante dalla ditta mandataria con richiesta di pagamento il RUP provvede contestuale (di importo complessivo pari al Certificato di Pagamento). La richiesta equivarrà a dare comunicazione scritta, con avviso nulla osta al pagamento nel rispetto dei rapporti interni del raggruppamento ed esimerà la Stazione appaltante da qualsiasi contenzioso tra le imprese associate. La Stazione appaltante vigilerà sul rispetto delle quote di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiestociascuna ditta associata come dichiarato in sede di gara.
17. In Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nel caso in cui il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppo.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto inadempimento da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà dell’appaltatore e su richiesta del subappaltatore (in quest’ultimo caso solo se la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contrattonatura dell’appalto lo consenta).
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.
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Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento quando gli stessi raggiungano un importo pari a lavori (S.A.L.) redatti dalla Direzione dei Lavori al raggiungimento della somma di € 100.000,00 (centomila/00Euro CentoMila/00), ogni volta che le opere eseguite e contabilizzate al netto del ribasso d’asta, comprensivi degli oneri della sicurezza (indicati nel CME e QE) unitamente ai costi “interni” per la sicurezza, ma al netto della eventuale quota dei costi esterni per la sicurezza. La data cui riferire gli atti A tale importo verrà quindi aggiunta la quota parte degli (eventuali) costi esterni della sicurezza (senza applicazione del ribasso d’asta), così come evidenziato all'art. 6.1. I costi complessivi degli oneri della sicurezza – comprensivi sia di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data quelli interni ed esterni‐ non potranno variare da quelli già individuati nel progetto esecutivo da porre a base di contabilizzazione dei lavori con la quale si raggiunge gara (ovvero: Tutto il suddetto importocredito maturato dall’Appaltatore ha natura di corrispettivo e quindi soggetto all’applicazione della ritenuta di legge dello 0,50% prevista dall’art. 4 del Regolamento.
2. Il pagamento avverrà mediante emissione Certificato di apposito certificato Pagamento ed il relativo mandato di pagamento per la parte di lavoro eseguita, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore e la D.L. e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito agli arttverranno emessi nei tempi disciplinati dall'art. “Lavori a misura“ 143 del presente documentoRegolamento.
3. Più specificatamente per la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto I pagamenti verranno effettuati ai sensi della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigentiLegge 136/2010.
4. La DL provvederà a contabilizzare, ove presenti, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
9. I pagamenti avverranno previo accertamento:
a) della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai Ai sensi dell’art. 30141 del Regolamento, c 5 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
12. Redatto il certificato di ultimazione dei lavori, verrà rilasciata l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.
13. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del CA, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
14. Qualora qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoreimputabili all’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime dall’importo minimo di cui al comma 1.
155. Nel caso in cuiDopo la constatazione della ultimazione delle opere verrà pagata l'ultima rata d'acconto, per doloqualunque sia l'importo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni anche se inferiore all'importo minimo di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte con l’applicazione delle ritenute di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1garanzia.
166. Dell'emissione Quest’ultima rata d’acconto ha termini di ogni certificato franchigia di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso emissione del Certificato di ricevimento, agli enti previdenziali Pagamento e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiestodi esigibilità del mandato di liquidazione identici alle precedenti rate di acconto lavori.
177. In caso Ogni Certificato di raggruppamenti temporanei Pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento è annotato nel registro di operatori economici per quanto attiene alle modalità contabilità.
8. L'importo liquidato in sede di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appaltoSAL è imputato al capitale ed è, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatturequindi, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzatisoggetto ad IVA.
9. Il pagamento è subordinato alla verifica del SALDURC ed alla verifica ANTIMAFIA, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando tramite comunicazione presso la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa CapogruppoPrefettura competente.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.
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Samples: Contract for Public Works
Pagamenti in acconto. 1. I L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti avvengono per stati di avanzamento quando gli stessi raggiungano un importo pari a € 100.000,00 (centomila/00). La data cui riferire gli atti di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data di contabilizzazione dei lavori con la quale si raggiunge in acconto in corso d’opera, ogni qualvolta il suddetto importo.
2. Il pagamento avverrà mediante emissione di apposito certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguitasuo credito, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore al netto del ribasso d'asta e la D.L. e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito agli artt. “Lavori a misura“ del presente documento.
3. Più specificatamente per la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigenti.
4. La DL provvederà a contabilizzare, ove presenti, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni prescritta ritenuta di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
9. I pagamenti avverranno previo accertamento:
a) della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’artall'art. 30, c comma 5 del CADlgs 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede raggiunga la cifra di liquidazione finale€ 30.000,00= di lavori. Sarà consentito, dopo l'approvazione da parte a discrezione della Stazione Appaltante del certificato DL, il pagamento di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
12. Redatto il certificato di ultimazione dei lavori, verrà rilasciata l’ultima un’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.
13corrispondente allo stato finale, anche se d’importo inferiore ad € 30.000,00= solo dopo la redazione del verbale di ultimazione lavori. L’emissione della fattura relativa al pagamento della rata di saldo, sarà subordinata all’approvazione con determina dirigenziale de SAL finale e del Certificato di Regolare Esecuzione. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari ritardo nel pagamento della rata di subappalti e cottimi acconto per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 105 5, comma 2, del CAD.Lgs. n. 231 del 2002, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato maggiorato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
148 (otto) punti percentuali. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore l'opera sia finanziata con ricorso a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, mutuo della Cassa Depositi e Prestiti e si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento dovessero verificare ritardi nell'accreditamento delle condizioni minime di cui al comma 1.
15. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatoresomme dovute rispetto ai termini fissati nel Capitolato Speciale d'appalto, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate imputabili a questa Stazione Appaltanteappaltante, di tutti gli operatori economici raggruppatil'appaltatore non potrà richiedere interessi, ciascuna sospensioni dei lavori, messa in mora od altro nei confronti della Stazione appaltante e l'eventuale calcolo del tempo contrattuale per la propria quota decorrenza degli interessi per il ritardato pagamento non dovrà tenere conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla D.L., verranno, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 180, comma 5, del d.P.R. 207 del 2010, compresi negli stati d'avanzamento dei lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppoil pagamento.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per stati Stati di avanzamento quando gli stessi raggiungano Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 44, 45, 46 e 47, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 5 successivo, un importo pari a € 100.000,00 (centomila/00). La data cui riferire gli atti di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data di contabilizzazione dei lavori con la quale si raggiunge il suddetto importo.non inferiore a
2. Il pagamento avverrà Quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 186 del D.P.R. n. 207/2010, e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall’esecutore o dal tecnico delegato dall’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del Direttore Lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo Stato d’Avanzamento mediante emissione di apposito certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguita, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore e la D.L. e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito agli arttopportuna annotazione (art. “Lavori a misura“ del presente documento194D.P.R. n. 207/2010).
3. Più specificatamente La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo posta elettronica, di almeno 48 ore. L’esecutore deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Xxxxxx. Qualora l’esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata presentazione. In tal caso, inoltre, l’esecutore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l’esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la fornitura e messa in opera di tutti i materialiDirezione Lavori potrà comunque procedere con due testimoni per l’accertamento delle lavorazioni compiute ai sensi dell’art. 185, componenticomma 2, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di provadel D.P.R. 5ottobre 2010, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigentin. 207.
4. La DL provvederà a contabilizzareQualora l’esecutore, ove presentisulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni ritenga che si sia raggiunto l’importo di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”senza che il Direttore Lavori intenda procedere all’emissione del dovuto Stato d’Avanzamento, può esprimere una richiesta formale da inviare all’Ufficio della Direzione dei Lavori e a quella del Responsabile Unico del Procedimento. Quest’ultimo, qualora ravvisi l’effettiva maturazione dello Stato d’Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori l’emissione dello stesso nel termine più breve possibile, e comunque non oltre 15 giorni.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
9. I pagamenti avverranno previo accertamento:
a) della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’art. 30, c 5 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 % (zerovirgolacinquezerovirgolaciquanta percento) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione conto finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del . Dell’emissione di ogni certificato di collaudo/ regolare esecuzionepagamento il Responsabile Unico del Procedimento provvede a darne comunicazione per iscritto, previo rilascio con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a verificare il D.U.R.C..
6. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo l’entità indicata all’art. 2 del presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento dei lavori.
7. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore Lavori redige la relativa contabilità ed il Responsabile Unico del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente Certificato di pagamento. Tali documenti contabili dovranno recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della relativa data.
8. I termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, e il Responsabile del Procedimento non procederà all’emissione del relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) non si possa desumere la regolarità della posizione dell’impresa presso gli istituti contributivi e previdenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla irregolarità contributiva o previdenziale (DURCindipendentemente dalla sua gravità), si ritardi il pagamento dello Stato d’Avanzamento all’esecutore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta (vedasi anche l’art. 12.5 comma 20).
129. Redatto il La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di ultimazione dei lavorientro i successivi 30 giorni, verrà rilasciata l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontaremediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore.
13. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del CA, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
1410. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall’esecutore, si provvede alla redazione dello stato Stato di avanzamento Avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime dall’importo minimo di cui al comma 1.
1511. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire L’esecutore è tenuto ad assolvere a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppo.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla previsti dall’art. 3 della legge 13/08/2010 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo al fine di assicurare la “Tracciabilità tracciabilità” dei pagamenti”movimenti finanziari relativi all’appalto.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento quando gli stessi raggiungano un importo pari a € 100.000,00 (centomila/00). La data cui riferire gli atti di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data di contabilizzazione dei lavori con la quale si raggiunge il suddetto importo.
2. Il pagamento avverrà mediante emissione di apposito certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguitain unica soluzione a saldo delle opere realizzate, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore e la D.L. e contabilizzata ai sensi di fatto salvo quanto stabilito agli arttprevisto dall’’art. “Lavori a misura“ del presente documento.
3. Più specificatamente per la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigenti.
431. La DL provvederà a contabilizzarefattura, ove presentiintestata all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, Via Barberini, 38 – 00187 Roma, dovrà obbligatoriamente riportare all’interno del tracciato i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1seguenti dati: codice IPA: EVIIBG, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorniCIG, il conseguente certificato CUP, nonché il numero di pagamento protocollo del contratto e gli altri eventuali dati che saranno comunicati dal Responsabile del Procedimento, da contattare prima dell’emissione della fattura dovendo provvedere lo stesso a rilasciare preventivamente il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione suo nulla osta all’emissione della data di cui al comma 1.
8fattura. La Stazione Appaltante appaltante provvede al pagamento del predetto certificato con l’emissione del titolo di spesa a favore dell'Appaltatore, che dovrà essere effettuata entro i successivi 30 giorni. Non saranno ammesse in contabilità opere e forniture previste dal progetto, fin tanto che l’impresa non avrà prodotto la documentazione necessaria (trentaad es. marchiatura CE, certificazioni, omologazioni, dichiarazioni, asseverazioni, bolle, schede tecniche, formulario smaltimento rifiuti e certificazione di conferimento a discarica autorizzata ecc) giorniai fini della accettazione delle stesse, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatoredell’ottenimento di collaudi, certificazioni, ecc (ad esempio C.P.I., collaudo ISPELS, ecc.
9) previsti dalla normativa vigente e/o da prescrizioni contrattuali. Detta documentazione dovrà essere completa ed accettata dal Direttore dei Lavori. I pagamenti avverranno previo accertamento:
asono subordinati all’acquisizione da parte della Stazione Appaltante della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della regolarità contributivain corso di validità. Qualora dalle dichiarazioni risultino irregolarità dell’impresa, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si l’ente appaltante provvede alla sospensione del direttamente al pagamento delle rate somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’impresa. In occasione dei pagamenti, analogamente alle procedure e presupposti previsti per l’impresa principale, la Stazione Appaltante provvederà ad acquisire il D.U.R.C. relativo alle imprese subappaltatrici. La Stazione Appaltante provvederà a acquisire il D.U.R.C. dell’Impresa appaltatrice e subappaltatrici; il ritardo nel ricevimento del D.U.R.C. non sarà motivo per avanzare richieste di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso interessi o di mancata trasmissione indennizzi a qualunque titolo da parte dell’Appaltatore. E’ facoltà dell’Appaltatore produrre il D.U.R.C. in corso di validità contestualmente all’emissione del Certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento. L’Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere per ciascuna lavorazione affidata in subappalto una dichiarazione in merito ai pagamenti effettuati al subappaltatore, ovvero la dichiarazione che a termini del contratto di subappalto nessun pagamento è dovuto. Dette dichiarazioni dovranno essere controfirmate per conferma anche dal subappaltatore. Si richiama che ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo all’affidatario di trasmettere, entro 20 (venti) venti giorni dalla data di ciascun pagamento del precedente accontoeffettuato nei loro confronti, di copia delle fatture quietanziate quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso da essi affidatari corrisposti ai subappaltatorial subappaltatore o cottimista, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettono le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavoripredetto termine, la sospensione dei pagamenti in stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore è limitata degli affidatari. La parte del corrispettivo dell’appalto riservato alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore copertura degli oneri per il ritardato pagamentopersonale e gli oneri per l’ottemperanza ai piani di sicurezza, che l’appaltatore dovrà sostenere in osservanza della disciplina dettata dal D.Lgs. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione n. 81/2008 e s.m.i. ed in generale, dalle norme in materia di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’art. 30, c 5 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stimati dalla Stazione Appaltante del certificato di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
12. Redatto il certificato di ultimazione dei lavori, verrà rilasciata l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.
13. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di in cui all’articolo 105 del CA, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
14. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime di cui al comma 1.
15. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive deve aggiungersi l’I.V.A. nella misura di legge, all’emissione non sono soggetti al ribasso d’asta e verranno integralmente corrisposti all’Appaltatore. Il relativo importo sarà liquidato in rate in occasione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno ogni Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppoLavori. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche singola rata verrà calcolata proporzionalmente in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppo.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19base all’importo dei lavori contabilizzati nel relativo SAL. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui formulerà, pertanto l’offerta tenendo conto che il ribasso andrà formulato soltanto con riguardo alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”residua somma detratti i costi della sicurezza.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Pagamenti in acconto. 1Per quanto attiene tutti le prestazioni in funzione delle specifiche caratteristiche delle opere in appalto e dell’articolazione delle stesse i documenti amministrativi contabili dovranno essere separati per ogni singola prestazione e tenuti in conformità a quanto stabilito dal DPR 207/2010 e s.m.i. La contabilità delle prestazioni eseguite verrà effettuata bimestralmente per interventi e/o categorie di interventi completi (cioè: allacciamenti alle utenze collaudati a perfetta tenuta con esito positivo, condotta di rete principale posata, collaudata a perfetta tenuta con esito positivo e rinterrata, ripristini stradali ultimati, pronti interventi effettuati ecc.) verificate dalla Committente, con le riserve di cui agli articoli successivi. Per i contratti relativi ad interventi la cui esecuzione è inferiore al bimestre, si redigerà un unico stato finale a conclusione dell’intervento medesimo. Le misure eseguite in contraddittorio verranno riportate, unitamente alla descrizione dettagliata delle prestazioni eseguite, sul “Giornale di cantiere” (od altra modulistica all’uopo disposta dalla Committente), a cura del Direttore Tecnico dell’Impresa. Tale documentazione sarà successivamente convalidata dai Tecnici della Committente, previa verifica delle opere eseguite. Per interventi che comporteranno una durata complessiva dei medesimi superiore ad un giorno, sarà predisposto un quadro riassuntivo dettagliato di tutte le prestazioni svolte. Tutta la documentazione sopra citata, debitamente controfirmata dalle parti, costituirà base per la successiva contabilizzazione delle prestazioni, che sarà redatta dalla Committente. La redazione dei documenti contabili non significherà l’accettazione delle prestazioni, e neppure approvazione definitiva del relativo credito, ma costituirà per la Committente verifica provvisoria e presa in consegna degli interventi realizzati con facoltà d’uso, salvo il diritto della stessa di procedere in seguito al collaudo. Successivamente all’accettazione ed alla firma degli Stati di avanzamento da parte dell’Impresa, previa convalida della Committente della suddetta documentazione, verrà redatto un apposito Certificato di Pagamento, sulla scorta del quale l’Impresa emetterà la relativa fattura. La fattura emessa dovrà riportare esattamente quanto indicato nel Certificato di Pagamento, pena la mancata accettazione della stessa ed il conseguente annullamento dei tempi contrattuali di pagamento. In nessun caso il Tecnico incaricato della Committente potrà avallare la contabilizzazione all’Impresa delle prestazioni incomplete ove la causa sia da attribuire all’Impresa stessa, oppure realizzate con modalità diverse da quelle previste dal presente Capitolato d’appalto, dalla normativa di legge vigente, nonché eseguite a non perfetta regola d’arte o con materiali, per qualità e quantità, difformi da quanto prescritto. I pagamenti avvengono per stati saranno eseguiti a seguito di avanzamento quando gli stessi raggiungano un importo pari a € 100.000,00 (centomila/00). La data cui riferire gli atti redazione del Certificato di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data di contabilizzazione dei lavori con la quale si raggiunge il suddetto importo.
2. Il pagamento avverrà mediante emissione di apposito certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguitaPagamento, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore e la D.L. e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito agli artt. “Lavori a misura“ del presente documento.
3. Più specificatamente per la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigenti.
4. La DL provvederà a contabilizzare, ove presenti, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori prestazioni a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data ed emesso dalla Committente entro 45 giorni dall’emissione del relativo Stato di cui al comma 1.
8Avanzamento. La Stazione Appaltante provvede al Le fatture potranno essere presentate solamente a seguito di emissione del Certificato di Pagamento (corrispondente ad ogni Stato di Avanzamento). Il pagamento del predetto certificato entro i successivi dei corrispettivi avverrà a 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
9. I pagamenti avverranno previo accertamento:
a) della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento ricevimento della fattura da parte della Committente, termine che dovrà essere opportunamente riportato nelle fatture emesse. Ai sensi dell’art. 30, c. 5 del precedente accontoD.Lvo n. 50/2016, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’art. 30, c 5 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio. La Stazione appaltante provvede al pagamento delle fatture, mediante emissione dell’apposito mandato entro 30 giorni dalla data di liquidazione finalericevimento della fattura, dopo l'approvazione da parte previa verifica della Stazione Appaltante del certificato di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
12. Redatto il certificato di ultimazione dei lavori, verrà rilasciata l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.
13contributiva. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 105 all’art. 30, c. 5 del CA, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato D.Lvo n. 50/16. La presenza di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edilesomma a debito della ditta risultante dal DURC.
14. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime di cui al comma 1.
15. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppo.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.
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Samples: Accordo Quadro
Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per stati Le rate di avanzamento quando gli stessi raggiungano un importo pari a € 100.000,00 (centomila/00). La data cui riferire gli atti di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data di contabilizzazione acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori con la quale si raggiunge il suddetto importo.
2. Il pagamento avverrà mediante emissione di apposito certificato di pagamento eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 21, 22, 23 e 24, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa dei costi per la parte di lavoro eseguita, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore sicurezza e la D.L. e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito agli artt. “Lavori a misura“ del presente documento.
3. Più specificatamente per la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto al netto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigenti.
4. La DL provvederà a contabilizzare, ove presenti, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni ritenuta di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi seguente, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 10% (dieci per la sicurezza”.
5cento). Per quanto riguarda la contabilizzazione A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale e se saranno state fornite tutte le documentazionicomunque al netto delle ritenute previste dalla normativa vigente. Secondo quanto previsto dall’Art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 come modificato dall’Art. 10 c. e della L. 238/2021, certificazionixxxxx restando i compiti del direttore dei lavori, dichiarazioni, ecc., obbligatorie l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per Xxxxx o per contrattol'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui sopra, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, che sussistano di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 11‐bis ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il DL redige la contabilità quale emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori ed il relativo Stato e, comunque, non A75A12 R12 Capitolato speciale di Avanzamento Lavori appalto.docx oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7dei subappaltatori. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorni, invia il conseguente certificato di pagamento il alla stazione appaltante, la quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui procede al pagamento ai sensi del comma 1.
8, primo periodo. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non e' subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. La Stazione Appaltante appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore.
9. I pagamenti avverranno previo accertamento:
a) della regolarità contributivadell’appaltatore, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia previa presentazione di tracciabilità dei flussi finanziariregolare fattura fiscale, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’artdell’articolo 185 del D.Lgs. 3018 agosto 2000, c 5 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
12. Redatto il certificato di ultimazione dei lavori, verrà rilasciata l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.
13. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del CA, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
14n. 267. Qualora i lavori rimangano rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime dall'importo minimo definito nel presente articolo. In deroga alla previsione dell’importo minimo, può essere emesso comunque uno stato di cui al comma 1avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto, purché l’importo complessivo dei lavori contabilizzati non superi il 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
151. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16. Dell'emissione L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 56;
b) agli adempimenti di cui all'articolo 52 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) ai sensi dell'articolo 48‐bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il RUP provvede a dare comunicazione scrittabeneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17n. 40. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppoterritorio.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per stati Stati di avanzamento quando gli stessi raggiungano Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 44, 45, 46 e 47, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 5 successivo, un importo pari non inferiore a € €. 100.000,00 (centomila/00diconsi Euro centomila). La data cui riferire gli atti di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data di contabilizzazione dei lavori con la quale si raggiunge il suddetto importo.
2. Il pagamento avverrà Quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 161 del D.P.R. n. 554/1999, e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall’appaltatore o dal tecnico delegato dall’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del Direttore Lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo Stato d’Avanzamento mediante emissione di apposito certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguita, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore e la D.L. e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito agli arttopportuna annotazione (art. “Lavori a misura“ del presente documento168 D.P.R. n. 554/1999).
3. Più specificatamente La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo fax o posta elettronica, di almeno 48 ore. L’appaltatore deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Lavori. Qualora l’appaltatore non si presenti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata presentazione. In tal caso, inoltre, l’appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l’appaltatore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la fornitura e messa in opera di tutti i materialiDirezione Lavori potrà comunque procedere con due testimoni per l’accertamento delle lavorazioni compiute ai sensi dell’art. 160, componenticomma 2, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di provadel d.P.R. 21 dicembre 1999, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigentin. 554.
4. La DL provvederà a contabilizzareQualora l’appaltatore, ove presentisulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni ritenga che si sia raggiunto l’importo di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”senza che il Direttore Lavori intenda procedere all’emissione del dovuto Stato d’Avanzamento, può esprimere una richiesta formale da inviare all’Ufficio della Direzione dei Lavori e a quella del Responsabile Unico del Procedimento. Quest’ultimo, qualora ravvisi l’effettiva maturazione dello Stato d’Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori l’emissione dello stesso nel termine più breve possibile, e comunque non oltre 15 giorni.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
9. I pagamenti avverranno previo accertamento:
a) della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’art. 30, c 5 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione conto finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del . Dell’emissione di ogni certificato di collaudo/ regolare esecuzionepagamento il
6. Gli oneri per la sicurezza, previo rilascio non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo l’entità indicata all’art. 2 del presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento dei lavori
7. A norma dell’art. 29, comma 1, del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore Lavori redige la relativa contabilità ed il Responsabile Unico del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente Certificato di pagamento. Tali documenti contabili dovranno recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della relativa data.
8. I termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, e il Responsabile del Procedimento non procederà all’emissione del relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) non si possa desumere la regolarità della posizione dell’impresa presso gli istituti contributivi e previdenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla irregolarità contributiva o previdenziale (DURCindipendentemente dalla sua gravità), si ritardi il pagamento dello Stato d’Avanzamento all’appaltatore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta (vedasi anche l’art. 12.5 comma 20).
129. Redatto il certificato di ultimazione dei lavoriAi sensi dell’art. 29, verrà rilasciata l’ultima rata di accontocomma 1, qualunque sia il suo ammontare.
13. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del CAD.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, impiegato nell’esecuzione del contratton. 145, la Stazione Appaltante trattiene dal provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edilel’erogazione a favore dell’appaltatore.
1410. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall’appaltatore, ai sensi dell’art. 114 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, si provvede alla redazione dello stato Stato di avanzamento Avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime dall’importo minimo di cui al comma 1.
15. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppo.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per stati Per ciascun Contratto Applicativo, la Direzione Lavori redigerà alla scadenza di avanzamento quando gli stessi raggiungano un importo pari a € 100.000,00 (centomila/00). La data cui riferire gli atti ogni bimestre di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data di contabilizzazione dei lavori con la quale si raggiunge il suddetto importo.
2. Il pagamento avverrà mediante emissione di apposito certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguita, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore e la D.L. e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito agli artt. “Lavori a misura“ del presente documento.
3. Più specificatamente per la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigenti.
4. La DL provvederà a contabilizzare, ove presenti, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emettecalendario, entro i successivi 7 45 (settequarantacinque) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
9. I pagamenti avverranno previo accertamento:
a) della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero lo stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso Entro tale termine ver- ranno altresì emessi i relativi certificati di sospensione pagamento, al netto del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono ribasso offerto, della ritenuta del- lo 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezionesicurezza, assicurazionesalute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e, qualora ricorrano i presupposti, delle penali e sicurezza fisica dei lavoratoricosti sostenuti dalla Committente per far eseguire le attività per le quali l’Impresa si sia resa inadempiente. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze dell’Appaltatore o degli eventuali subappal- tatori/subaffidatari accertati mediante DURC, nonché sarà disposto direttamente agli Enti Competenti, se- condo quanto previsto dal Codice. Il pagamento degli oneri sostenuti dall’Impresa in adempimento alle prescrizioni relative alla sicu- xxxxx xxxx effettuato a misura in occasione dell’emissione dello stato di avanzamento lavori. Costituisce condizione necessaria per il pagamento delle fatture, oltre a quanto previsto dall’art. 105 del Codice:
a) la trasmissione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato all’Impresa, nei casi esclusi dal pagamento diretto di cui all’art. 105, comma 13 del Codice, della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall’Impresa effettuati nei confronti degli eventuali subappaltatori/subaffidatari con l’indicazione delle ritenute effettuate. La dichiarazione di quietanza del subappaltatore/subaffidatario, corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante o da suo procuratore e deve contenere l’indicazione puntuale della somma pagata, della data di pagamento e della ritenuta di garanzia effettuata.
b) l’avvenuta acquisizione da parte della Committente del documento attestante la regolarità contributiva (DURC) in corso di validità al momento del pagamento dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori/subaffidatari. che hanno eseguito delle lavorazioni/prestazioni nel SAL in fase di liquidazione da parte della Committente. Al fine di consentire l’acquisizione da parte della Committente del DURC, l’Appaltatore dovrà fornire entro 10 (dieci) giorni dalla fine di ogni mese di esecuzione dei lavori l’elenco degli eventuali subappaltatori/subaffidatari che hanno eseguito lavorazioni/prestazioni nel mese conclusosi ed il relativo importo. In particolare, in assenza della documentazione di cui ai punti a) e/o b) la Committente può so- spendere i pagamenti. Il pagamento dei certificati d’acconto sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro emissione esclusivamente sul/i conto/i corrente/i dedicato/i indicato dalla medesima Impresa ai sensi dell’art. 303 della Legge n. 136/2010 ed a termini di contratto, c 5 del CAove non ostino vincoli di legge, sull’importo netto progressivo di contratto o disposizioni dell’autorità giudiziaria e previa eventuale compensazione dei crediti van- tati dalla Committente nei confronti dell’Impresa. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario / postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice C.I.G. e il codice C.U.P., solo ove obbligatorio, indicato nei do- cumenti contrattuali. L’Impresa deve provvedere a comunicare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., alla Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al Codice fiscale delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) persone delegate ad operare su di esso. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito, per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede causa imputabile alla Committente, spettano all’Impresa gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante emissione di detto certificato e se il ritardo nella emissione del certificato di collaudo/ regolare esecuzionepagamento superi i 60 (sessanta) giorni, previo rilascio dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito sempre per causa imputabile alla Committente spettano all’Impresa gli interessi corrispettivi al tas- so legale sulle somme dovute e nel caso in cui il ritardo nel pagamento superi i 60 (sessanta) giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Il saggio di interessi di mora, fissato ogni anno con decreto del documento unico Ministro delle Infrastrutture e dei Tra- sporti di regolarità contributiva (DURC).
12concerto con il Ministero dell’economia o finanze è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. Redatto il certificato 1224, comma 2 del Codice Civile. I materiali approvvigionati in cantiere, ove siano stati accettati dalla Direzione Lavori, verranno ac- creditati negli stati di ultimazione avanzamento dei lavori. Resta comunque fin d'ora inteso che i materiali e i manufatti rimangono a totale rischio e pericolo dell'Impresa, verrà rilasciata l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.
13. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del CA, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
14responsabile unico della loro conservazione salvo differente accordo scritto. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime di cui al comma 1.
15. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13 del Codice, la Committente provvede- rà alla corresponsione diretta al comma 1, e fermo restando subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto con le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti medesime modalità previste in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni capo all’Impresa per ot- temperare alle disposizioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente alla Legge n. 136/2010 e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni s.m.i. . Gli interessi di cui al comma 1.
16. Dell'emissione presente arti- colo sono corrisposti all’Impresa ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni ese- guite da ciascuno di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppoessi. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzataCommittente provvederà ad effettuare il pagamento esclusivamente mediante bonifico ban- cario / postale sulle coordinate indicate all’atto della richiesta di autorizzazione al subappalto, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando re- stando la SA Committente esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppo.
18come an- zidetto. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota Le coordinate del conto corrente bancario o postale del subappaltatore su cui effettuare i paga- menti stessi, dovranno essere indicate all’atto della richiesta di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari autorizzazione di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”sopra.
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Samples: Construction Contract
Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento quando gli stessi raggiungano dei lavori, che verranno compilati dalla Direzione Lavori non appena sarà maturato a favore dell'Appaltatore un credito al netto del ribasso d'asta, delle trattenute di legge e di contratto, ivi incluso l'eventuale recupero degli acconti già corrisposti, pari a quanto stabilito in contratto; in assenza di tale indicazione rimane fissato un importo pari a € 100.000,00 di Euro 30.000,00 (centomila/00diconsi Euro trentamila). La data cui riferire gli atti di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data di contabilizzazione dei lavori con la quale si raggiunge il suddetto importo.
2. Il pagamento avverrà mediante emissione di apposito certificato di pagamento per la I materiali approvvigionati in cantiere, ove destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte di lavoro eseguitadell’appalto ed accettati dalla Direzione Lavori, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore e la D.L. e contabilizzata potranno venire compresi negli stati d’avanzamento ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 nei limiti del 50% del loro valore, valutato a prezzo di quanto stabilito agli artt. “Lavori a misura“ del presente documentocontratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. Più specificatamente per Ai sensi dell’art. 141 del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010 nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto stazione appaltante dispone comunque il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione in acconto degli importi maturati fino alla data di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigentisospensione.
4. La DL provvederà a contabilizzareDopo trenta giorni dall'inizio del periodo di andamento stagionale sfavorevole e dopo la fine lavori, ove presentila stazione appaltante può disporre la compilazione di uno stato di avanzamento qualunque sia l'ammontare della rata di acconto maturata.
5. Ai sensi dell’art. 143 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data entro 45 giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, il responsabile del raggiungimento procedimento emette il certificato di pagamento delle condizioni rate di acconto. Nel caso di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni4, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, i 45 giorni decorreranno dalla scadenza del novantesimo giorno di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguitosospensione.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al Ai sensi dell’art. 4 comma 13, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
9. I pagamenti avverranno previo accertamento:
a) della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’art. 30, c 5 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione conto finale.
7. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato con l’emissione del titolo di spesa a favore dell'Appaltatore, dopo l'approvazione che dovrà essere effettuata entro i successivi 30 giorni.
8. L’importo dello stato d’avanzamento (A) sarà calcolato contabilizzando le opere realizzate applicando i prezzi, inseriti nell’elenco prezzi, che comprendono anche la manodopera e l’onere della sicurezza. A tale importo (A) si deve detrarre quello relativo alla manodopera e sicurezza (B), calcolato applicando ad (A) la percentuale ricavata dagli importi di cui all’art. 2 del presente Capitolato. All’importo netto che si otterrà (A- B=C) si applicherà l’aumento o il ribasso d’asta ottenendo l’importo (D). L’importo del SAL da liquidare all’Impresa sarà calcolato sommando l’importo della manodopera più quello della sicurezza relativo allo stato (B) a quello dei lavori al netto del ribasso d’asta o incrementato dell’aumento d’asta (D).
9. Nel caso di gara con offerta a prezzi unitari, definito (A) l’importo dei lavori contabilizzati, (B) la quota parte di oneri relativi alla sicurezza da corrispondere contestualmente, (C) l’importo contrattuale al netto della sicurezza e (D) l’onere della sicurezza indicato nel piano di sicurezza e all’art. 2 del presente documento, la quota parte degli oneri per la sicurezza sarà: B=A/C x D;
10. Non saranno ammesse in contabilità opere e forniture previste dal progetto, fin tanto che l’impresa non avrà prodotto la documentazione necessaria (ad es. marchiatura CE, certificazioni, omologazioni, dichiarazioni, asseverazioni, bolle, schede tecniche, ecc) ai fini della accettazione delle stesse, dell’ottenimento di collaudi, certificazioni, ecc (ad esempio C.P.I., collaudo ISPELS, ecc.) previsti dalla normativa vigente e/o da prescrizioni contrattuali. Detta documentazione dovrà essere completa ed accettata dal Direttore dei Lavori.
11. Ai sensi dell’art. 4 c.2 del D.P.R. 207 del 05.10.2010, i pagamenti in acconto sono subordinati all’acquisizione da parte della Stazione Appaltante del certificato della Dichiarazione Unica di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva Regolarità Contributiva (DURC)) in corso di validità. Qualora dalle dichiarazioni risultino irregolarità dell’impresa, l’ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’impresa.
12. Redatto il certificato di ultimazione In occasione dei lavori, verrà rilasciata l’ultima rata di pagamenti in acconto, qualunque sia analogamente alle procedure e presupposti previsti per l’impresa principale, la Stazione Appaltante provvederà ad acquisire il suo ammontareD.U.R.C. relativo alle imprese subappaltatrici.
13. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del CA, impiegato nell’esecuzione del contratto, la La Stazione Appaltante trattiene dal certificato provvederà a acquisire il D.U.R.C. dell’Impresa appaltatrice e subappaltatrici; il ritardo nel ricevimento del D.U.R.C. non sarà motivo per avanzare richieste di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per interessi o di indennizzi a qualunque titolo da parte dell’Appaltatore. E’ facoltà dell’Appaltatore produrre il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
14. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato DURC in corso di avanzamento e validità contestualmente all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime di cui al comma 1.
15. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato Certificato di pagamento da parte del RUP sulla base Responsabile Unico del Procedimento.
14. L’Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere per ogni stato d’avanzamento e per ciascuna lavorazione affidata in subappalto una dichiarazione in merito ai pagamenti effettuati al subappaltatore, ovvero la dichiarazione che a termini del contratto di uno Stato subappalto nessun pagamento è dovuto. Dette dichiarazioni dovranno essere controfirmate per conferma anche dal subappaltatore.
15. Si richiama che ai sensi dell’art. 118 c.3 del D.Lgs. 163/2006, è fatto obbligo all’affidatario di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla trasmettere, entro venti giorni dalla data di insorgere della situazione ostativa ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scrittasubappaltatore o cottimista, con avviso l’indicazione delle ritenute di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiestogaranzia effettuate.
17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppo.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento quando gli stessi raggiungano un importo pari a € 100.000,00 (centomila/00). La data cui riferire gli atti di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data di contabilizzazione dei lavori con la quale si raggiunge il suddetto importo.
2. Il pagamento avverrà mediante emissione di apposito certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguitain unica soluzione a saldo delle opere realizzate, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore e la D.L. e contabilizzata ai sensi di fatto salvo quanto stabilito agli arttprevisto dall’’art. “Lavori a misura“ del presente documento.
3. Più specificatamente per la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigenti.
431. La DL provvederà a contabilizzarefattura, ove presentiintestata all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, dovrà obbligatoriamente riportare all’interno del tracciato i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1seguenti dati: codice IPA: EVIIBG, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorniCIG, il conseguente certificato CUP, nonché il numero di pagamento protocollo del contratto e gli altri eventuali dati che saranno comunicati dal Responsabile del Procedimento, da contattare prima dell’emissione della fattura dovendo provvedere lo stesso a rilasciare preventivamente il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione suo nulla osta all’emissione della data di cui al comma 1.
8fattura. La Stazione Appaltante appaltante provvede al pagamento del predetto certificato con l’emissione del titolo di spesa a favore dell'Appaltatore, che dovrà essere effettuata entro i successivi 30 giorni. Non saranno ammesse in contabilità opere e forniture previste dal progetto, fin tanto che l’impresa non avrà prodotto la documentazione necessaria (trentaad es. marchiatura CE, certificazioni, omologazioni, dichiarazioni, asseverazioni, bolle, schede tecniche, formulario smaltimento rifiuti e certificazione di conferimento a discarica autorizzata ecc) giorniai fini della accettazione delle stesse, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatoredell’ottenimento di collaudi, certificazioni, ecc (ad esempio C.P.I., collaudo ISPELS, ecc.
9) previsti dalla normativa vigente e/o da prescrizioni contrattuali. Detta documentazione dovrà essere completa ed accettata dal Direttore dei Lavori. I pagamenti avverranno previo accertamento:
asono subordinati all’acquisizione da parte della Stazione Appaltante della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC) della regolarità contributivain corso di validità. Qualora dalle dichiarazioni risultino irregolarità dell’impresa, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si l’ente appaltante provvede alla sospensione del direttamente al pagamento delle rate somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’impresa. In occasione dei pagamenti, analogamente alle procedure e presupposti previsti per l’impresa principale, la Stazione Appaltante provvederà ad acquisire il D.U.R.C. relativo alle imprese subappaltatrici. La Stazione Appaltante provvederà a acquisire il D.U.R.C. dell’Impresa appaltatrice e subappaltatrici; il ritardo nel ricevimento del D.U.R.C. non sarà motivo per avanzare richieste di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso interessi o di mancata trasmissione indennizzi a qualunque titolo da parte dell’Appaltatore. E’ facoltà dell’Appaltatore produrre il DURC in corso di validità contestualmente all’emissione del Certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento. L’Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere per ciascuna lavorazione affidata in subappalto una dichiarazione in merito ai pagamenti effettuati al subappaltatore, ovvero la dichiarazione che a termini del contratto di subappalto nessun pagamento è dovuto. Dette dichiarazioni dovranno essere controfirmate per conferma anche dal subappaltatore. Si richiama che ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo all’affidatario di trasmettere, entro 20 (venti) venti giorni dalla data di ciascun pagamento del precedente accontoeffettuato nei loro confronti, di copia delle fatture quietanziate quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso da essi affidatari corrisposti ai subappaltatorial subappaltatore o cottimista, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettono le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavoripredetto termine, la sospensione dei pagamenti in stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore è limitata degli affidatari. La parte del corrispettivo dell’appalto riservato alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore copertura degli oneri per il ritardato pagamentopersonale e gli oneri per l’ottemperanza ai piani di sicurezza, che l’appaltatore dovrà sostenere in osservanza della disciplina dettata dal D.Lgs. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione n. 81/2008 e s.m.i. ed in generale, dalle norme in materia di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’art. 30, c 5 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stimati dalla Stazione Appaltante del certificato di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
12. Redatto il certificato di ultimazione dei lavori, verrà rilasciata l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.
13. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di in cui all’articolo 105 del CA, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
14. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime di cui al comma 1.
15. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive deve aggiungersi l’I.V.A. nella misura di legge, all’emissione non sono soggetti al ribasso d’asta e verranno integralmente corrisposti all’Appaltatore. Il relativo importo sarà liquidato in rate in occasione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno ogni Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppoLavori. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche singola rata verrà calcolata proporzionalmente in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppo.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19base all’importo dei lavori contabilizzati nel relativo SAL. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui formulerà, pertanto l’offerta tenendo conto che il ribasso andrà formulato soltanto con riguardo alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”residua somma detratti i costi della sicurezza.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per L’appalto sarà contabilizzato di norma a stati di avanzamento mensili, redatti entro il mese successivo, quando gli stessi raggiungano l’importo delle prestazioni eseguite sia superiore a € 5.000. Le rate di acconto saranno pertanto emesse a cadenza mensile ogni qualvolta l’importo contabilizzato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto delle ritenute e delle rate di acconto precedenti, raggiungerà un importo pari non inferiore a € 100.000,00 5.000,00 (centomila/00Euro cinquemila/00). La data cui riferire gli atti Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’osservanza delle norme in ma- teria di contabilità delle opere contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dell’appalto è quella corrispondente alla data operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di contabilizzazione dei lavori con la quale si raggiunge il suddetto importo.
2. Il pagamento avverrà mediante emissione di apposito conto fi- nale – approvazione certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguita, questa verificata nelle misurecollaudo/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore e la D.L. e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito agli artt. “Lavori a misura“ del presente documento.
3. Più specificatamente per la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione eregolare esecuzione/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigenti.
4. La DL provvederà a contabilizzare, ove presenti, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6verifica conformità. Entro i 30 45 (trentaquarantacinque) giorni successivi al raggiungimento dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, :
a) il DL D.L./D.E.C. redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato emette lo stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori avanzamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’ex articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori attività a tutto il gg/mm/aa……» con l’indicazione della data di cui al comma 1.chiusura;
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (setteb) giorni, il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento pagamento, ai sensi dell’ex articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» riferimento al relativo stato di avanzamento delle prestazioni di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di cui al comma 1.
8emissione. La Ai sensi del D. Lgs 231/2002, come modificato dal D. Lgs 192/2012, la Stazione Appaltante appaltante provvede al pagamento pa- gamento del predetto certificato entro i successivi 30 60 (trentasessanta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione di manda- to/bonifico a favore dell’Appaltatore.
dell’appaltatore, previa presentazione da parte del medesimo di regolare fattura fisca- le. In merito all’emissione delle rate d’acconto, si evidenzia che per opportunità contabili-amministrative della Stazioni Appaltante o qualora le attività rimangano sospese per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, si potrà provvedere alla redazione dello stato di avanzamento mensile e alla conseguente emissione del certificato di pagamento, anche prescindendo dall’importo minimo anzidetto. Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesi- mo. L’importo residuo sarà contabilizzato nel conto finale e liquidato a seguito dell’approvazione del col- laudo provvisorio/regolare esecuzione/verifica conformità (si precisa che per importo contrattuale s’intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sotto- missione approvati). Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9. I pagamenti avverranno previo accertamento, della legge 24 novembre 2006, n. 286, l’emissione di ogni certificato di pagamento e/o del relativo manda- to-bonifico è subordinata:
a) della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” all’acquisizione del presente documentoregolare DURC dell’appaltatore;
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” subappaltatore o del presente documento.cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal paga- mento precedente;
c) all’ottemperanza delle alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziaripagamenti;
d) all’accertamento EQUITALIA, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatoredella stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni che il beneficiario non sia ina- dempiente all'obbligo di versamento derivante dalla data notifica di una o più cartelle di pagamento del precedente accontoper un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (con le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione modalità di cui al presente comma.
11d.m. A garanzia dell’osservanza 18 gennaio 2008, n. 40. In caso d’inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’art. 30, c 5 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
12. Redatto il certificato di ultimazione dei lavori, verrà rilasciata l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.
13somme iscritte a ruolo. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore dell'appaltatore, dei su- bappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del CAcottimi, impiegato nell’esecuzione del contrattonel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso in- fruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fonda- tezza della richiesta, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
14. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede appaltante può provvedere alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione liquidazione del certificato di pagamento, prescindendo trattenendo la somma corrispondente ai crediti vantati dal raggiungimento delle condizioni minime personale dipendente. Tutti i pagamenti riguardanti il contratto in oggetto, avverranno di cui al regola tramite Bonifico bancario, con le modalità e le norme che regolano la contabilità della Stazione Appaltante. Ai sensi dell’articolo 30 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
15. Nel , in caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi inottemperanza agli obblighi contri- tributivi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documentodi INPS, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento INAIL e Cassa Edile da parte del RUP sulla base dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da da un DURC negativo, in assenza di uno Stato adeguate giustificazioni o di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi dei subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare utilizzando le somme dovute, sia in trattenute sui pagamenti delle rate di acconto che a e e di saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppo.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Pagamenti in acconto. 1. I All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti avvengono per in acconto, sulla base di stati di avanzamento quando gli stessi raggiungano un importo pari a € 100.000,00 (centomila/00). La data cui riferire gli atti di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data di contabilizzazione emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori con raggiungerà l'importo di € 15.000 (euro Quindicimila) al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa agli oneri di sicurezza di cui all’art. 37 del presente capitolato e della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'at. 30 del D.Lgs. 50/2016, fatta salva la quale si raggiunge il suddetto importorata finale a decorrenza dell'importo totale dei lavori.
2. Il pagamento avverrà mediante Alla emissione di apposito certificato ogni Stato di pagamento Avanzamento Lavori la Stazione Appaltante provvederà a richiedere per la parte L’Appaltatore e per eventuali subappaltatori, il “Documento Unico di lavoro eseguitaRegolarità Contributiva”, questa verificata nelle misurerilasciato dall’Ente/percentuali Enti territoriali competenti in contraddittorio tra l’Appaltatore e la D.L. e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito agli artt. “Lavori a misura“ del presente documentocui vengono svolti i lavori.
3. Più specificatamente Il termine per la fornitura e messa in opera l’emissione dei certificati di tutti pagamento non può superare i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di tutte le relative certificazioni ogni stato di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigentiavanzamento dei lavori.
4. La DL provvederà a contabilizzare, ove presenti, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi Il termine per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito disporre il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della decorrere dalla data di cui al comma 1emissione del certificato stesso.
75. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
9. I pagamenti avverranno previo accertamento:
a) della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente dell'ultimo acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatoriqualunque ne sia l'ammontare netto, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente commae certificata dalla Direzione lavori come prescritto.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’art. 30, c 5 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
12. Redatto il certificato di ultimazione dei lavori, verrà rilasciata l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.
13. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del CA, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
146. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giornigiorni ( quarantacinque ), per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime dall’importo minimo di cui al comma 1.
15. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppo.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.
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Samples: Appalto
Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento quando gli stessi raggiungano un importo pari a € 100.000,00 (centomila/00). La data cui riferire gli atti di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data di contabilizzazione dei lavori sarà effettuata con cadenza non inferiore a tre mesi. La contabilizzazione degli interventi sarà effettuata a misura secondo quanto indicato dal Titolo IX, Capo I, del DPR 207/2010 ed applicando i prezzi dell’Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara, desunto dal Prezziario dei Materiali e delle Opere pubblicato nel “Prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana per l’anno 2015, che costituisce parte integrante del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Eventuali opere e materiali, non comprese nel suddetto Xxxxxx Xxxxxx, dovranno essere concordati preventivamente con la quale si raggiunge il suddetto importo.
2Direzione Lavori e, i relativi prezzi unitari saranno rilevati dal Prezziario del Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche per la Toscana e l’Umbria anno 2015. Il pagamento avverrà mediante emissione di apposito certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguita, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore ribasso percentuale offerto dall’Impresa aggiudicataria si intende offerto e la D.L. e contabilizzata applicato ai sensi di quanto stabilito agli artt. “Lavori a misura“ del presente documento.
3. Più specificatamente per la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigenti.
4. La DL provvederà a contabilizzare, ove presenti, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
9. I pagamenti avverranno previo accertamento:
a) della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione prezzi unitari di cui al presente comma.
11Elenco ed agli eventuali ulteriori prezzi unitari comunque desunti, con la sola eccezione dei prezzi della mano d’opera, sui quali il ribasso sarà applicato solo sulle maggiorazioni del 15% per spese generali e del 10% per utile di impresa (art. A garanzia dell’osservanza delle norme 179 DPR.207/2010) I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e delle prescrizioni dei contratti collettivicontabilizzazione di eventuali varianti, delle leggi e dei regolamenti sulla tutelaaddizioni o detrazioni in corso d’opera, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 30, c 5 dell’articolo 132 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
12. Redatto il certificato di ultimazione Codice dei lavori, verrà rilasciata l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.
13contratti. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo assenza del prezzo unitario delle singole lavorazioni o forniture, sia nel presente Elenco e nel sopracitato Prezziario del Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche per la Toscana e l’Umbria anno 2015, si procederà, ai sensi degli articoli 163 del DPR 207/2010: I costi della sicurezza saranno analiticamente contabilizzati con riferimento agli specifici apprestamenti approntati, e saranno quindi corrisposti “a personale dipendente dell'affidatario o misura” senza l’applicazione del subappaltatore o ribasso d’asta. Per la valutazione dei soggetti titolari di subappalti e cottimi costi della sicurezza verranno utilizzati i prezzi unitari, di cui all’articolo 105 all’archivio 17, del CApresente Elenco prezzi e, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene secondo le modalità previste dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
14. Qualora i “Prezzario dei lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime di cui al comma 1.
15. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà pubblici della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17Regione Toscana anno 2015”. In caso di raggruppamenti temporanei interventi richiesti in regime di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzatiURGENZA in orario notturno o festivo sarà riconosciuto un sovrapprezzo orario pari ad €. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo7,85 sul costo della manodopera riportato in elenco prezzi. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzatadeterminazione delle quantità avverrà in contraddittorio fra l’Appaltatore e i Direttori Operativi e, anche ove l’Appaltatore non si prestasse in nome tal senso, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale saranno contabilizzate le opere rilevate dai Direttori Operativi. Non sarà tenuto conto degli interventi eseguiti irregolarmente, in contrasto con gli ordini di lavoro e/o in assenza degli stessi e, in caso lo richiedano, in mancanza del certificato e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppodichiarazione di conformità.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per avverranno mediante emissione di stati di avanzamento quando gli stessi raggiungano dei lavori eseguiti e relativo certificato di pagamento contabilizzati, al netto del ribasso d'asta e delle trattenute contrattuali, al raggiungimento di un importo pari corrispondente o superiore a € 100.000,00 euro 35.000,00 (centomila/00euro trentacinquemila/00). La data cui riferire gli atti In sede di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data redazione di contabilizzazione dei stato avanzamento lavori con la quale si raggiunge il suddetto importoStazione Appaltante verificherà la documentazione relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi ed infortunistici inclusa la Cassa Edile.
2. Il pagamento avverrà mediante emissione di apposito certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguita, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore La nota dei singoli lavori è presentata dall’esecutore su formato informatico e la D.L. e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito agli artt. “Lavori a misura“ del presente documentosoftware Excel con allegata adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati.
3. Più specificatamente Sulla base delle risultanze della contabilità dei lavori, il Direttore dei lavori emette gli stati d’avanzamento lavori; dalla data di emissione degli stati di avanzamento decorrono i termini per la fornitura e messa in opera l’emissione del certificato di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigentipagamento.
4. La DL provvederà Sull’importo d e l c e r t i f i c a contabilizzare, ove presenti, t o d i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi p a g a m e n t o è operata una ritenuta nella misura dello 0,50 per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori cento a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
9. I pagamenti avverranno previo accertamento:
a) della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione garanzia dell’osservanza da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza dell’Appaltatore delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei di regolamenti sulla tutela, protezionesicurezza, assicurazionesalute, assicurazione e assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’art. 30, c 5 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
125. Redatto il certificato di ultimazione La liquidazione degli importi dovuti all’Appaltatore ha luogo previa presentazione della relativa fattura. È comunque necessario che siano fatte pervenire alla Direzione lavori le fatture quietanzate dei lavorilavori svolti dagli eventuali subappaltatori, verrà rilasciata l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.
13come indicato al successivo art. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del CA, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
14. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime di cui al comma 1.
15. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al 50 comma 1, e fermo restando le altre azioni che previa verifica della regolarità del DURC, pena la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti formale messa in mora ed eventuale risoluzione contrattuale, come meglio specificato al successivo art. 55. Protocollo N.0032334/2018 del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.23/04/2018 Class: 6.4 «EDILIZIA PUBBLICA»
166. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori La fattura dovrà essere corredato dalle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti stilata secondo il disposto dell’art. n° 21 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e contabilizzatis.m.i. Il pagamento e comunque secondo le indicazioni del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa CapogruppoCommittente.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.
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Samples: Contratto Di Appalto
Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per stati Stati di avanzamento quando gli stessi raggiungano Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 44, 45, 46 e 47, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 5 successivo, un importo pari non inferiore a € 100.000,00 50.000 (centomila/00diconsi Euro cinquantamila/00). La data cui riferire gli atti di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data di contabilizzazione dei lavori con la quale si raggiunge il suddetto importo.
2. Il pagamento avverrà Quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 186 del d.P.R. n. 207/2010, e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall’esecutore o dal tecnico delegato dall’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del Direttore Lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo Stato d’Avanzamento mediante emissione di apposito certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguita, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore e la D.L. e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito agli arttopportuna annotazione (art. “Lavori a misura“ 194 del presente documentoD.P.R. n. 207/2010).
3. Più specificatamente per la fornitura La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e messa in opera di tutti i materialimisurazione delle opere compiute con preavviso, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione da effettuarsi tramite P.E.C. e/o rapporti posta elettronica, di provaalmeno 48 ore. L’esecutore deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Xxxxxx. Qualora l’esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, documenti gli sarà assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di trasportoalmeno 24 ore), dichiarazioni scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata presentazione. In tal caso, inoltre, l’esecutore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc..pagamento. Sempre nel caso in cui l’esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, così come prescritto dalle normative vigentiper la Direzione Lavori potrà comunque procedere con due testimoni per l’accertamento delle lavorazioni compiute ai sensi dell’art. 185, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
4. La DL provvederà a contabilizzareQualora l’esecutore, ove presentisulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni ritenga che si sia raggiunto l’importo di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”senza che il Direttore Lavori intenda procedere all’emissione del dovuto Stato d’Avanzamento, può esprimere una richiesta formale da inviare all’Ufficio della Direzione dei Lavori e a quella del Responsabile Unico del Procedimento. Quest’ultimo, qualora ravvisi l’effettiva maturazione dello Stato d’Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori l’emissione dello stesso nel termine più breve possibile, e comunque non oltre 15 giorni.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
9. I pagamenti avverranno previo accertamento:
a) della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’art. 30, c 5 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 % (zerovirgolacinquezerovirgolaciquanta percento) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione conto finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del . Dell’emissione di ogni certificato di collaudo/ regolare esecuzionepagamento il Responsabile Unico del Procedimento provvede a darne comunicazione per iscritto, previo rilascio con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il D.U.R.C.
6. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo l’entità indicata all’art. 2 del presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento dei lavori.
7. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore Lavori redige la relativa contabilità ed il Responsabile Unico del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente Certificato di pagamento. Tali documenti contabili dovranno recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………..........» con l’indicazione della relativa data.
8. I termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, e il Responsabile del Procedimento non procederà all’emissione del relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) non si possa desumere la regolarità della posizione dell’impresa presso gli istituti contributivi e previdenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla irregolarità contributiva o previdenziale (DURCindipendentemente dalla sua gravità), si ritardi il pagamento dello Stato d’Avanzamento all’esecutore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta (vedasi anche l’art. 12.5 comma 20).
129. Redatto il La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di ultimazione dei lavorientro i successivi 30 giorni, verrà rilasciata l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontaremediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore.
13. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del CA, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
1410. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall’esecutore, si provvede alla redazione dello stato Stato di avanzamento Avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime dall’importo minimo di cui al comma 1.
1511. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire L’esecutore è tenuto ad assolvere a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppo.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla previsti dall’art. 3 della legge 13/08/2010 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo al fine di assicurare la “Tracciabilità tracciabilità” dei pagamenti”movimenti finanziari relativi all’appalto.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento quando gli stessi avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati in base al prezzo di offerta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo pari netto non inferiore a € 100.000,00 Euro 250.000,00.- (centomila/00)Euro duecentocinquantamila/00) al netto della ritenuta di cui al comma 2, con le modalità previste dall'art. La data cui riferire gli atti di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data di contabilizzazione dei lavori con la quale si raggiunge il suddetto importo12 del Capitolato Generale d'Appalto D.P.G.R. 0166/Pres. e s.m.i.
2. Il pagamento avverrà mediante emissione di apposito certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguita, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore e la D.L. e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito agli artt. “Lavori a misura“ del presente documento.
3. Più specificatamente per la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigenti.
4. La DL provvederà a contabilizzare, ove presenti, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
9. I pagamenti avverranno previo accertamento:
a) della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’art. 30, c 5 del CA, sull’importo sull'importo netto progressivo delle prestazioni dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 0,50% (zerovirgolacinquezero virgola cinquanta percento) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto - di cui all'articolo 7, comma 2, del Capitolato Generale D.P.G.R. 0166/Pres. e s.m.i, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione conto finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
123. Redatto il certificato di ultimazione dei lavori, verrà rilasciata l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.
13. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del CA, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal II certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali deve essere emesso nei termini previsti dall'art. 14 del Capitolato Generale d'Appalto D.P.G.R. 0166/Pres. e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa ediles.m.i.
144. Entro i successivi 90 (novanta) giorni dovrà essere altresì disposto il pagamento degli importi dovuti in conformità al sopra citato art. 14 del Capitolato Generale d'Appalto D.P.G.R. 0166/Pres. e s.m.i, previa emissione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore.
5. L'Amministrazione provvede al pagamento del certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'Appaltatore.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatoredall'appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provvede provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime di cui al dall'importo minimo ai sensi dell'art. 110, comma 13 del Regolamento D.P.G.R. 0165/Pres. e s.m.i.
15. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppo.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Pagamenti in acconto. 1. I L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti avvengono per stati di avanzamento quando gli stessi raggiungano un importo pari a € 100.000,00 (centomila/00). La data cui riferire gli atti di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data di contabilizzazione dei lavori con la quale si raggiunge in acconto in corso d’opera, ogni qualvolta il suddetto importo.
2. Il pagamento avverrà mediante emissione di apposito certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguitasuo credito, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore al netto del ribasso d'asta e la D.L. e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito agli artt. “Lavori a misura“ del presente documento.
3. Più specificatamente per la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigenti.
4. La DL provvederà a contabilizzare, ove presenti, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni prescritta ritenuta di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
9. I pagamenti avverranno previo accertamento:
a) della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’art. 30, c comma 5 del CADlgs 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede raggiunga la cifra di liquidazione finale€ 30.000,00= di lavori. Sarà consentito, dopo l'approvazione da parte a discrezione della Stazione Appaltante del certificato DL, il pagamento di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
12. Redatto il certificato di ultimazione dei lavori, verrà rilasciata l’ultima un’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.
13corrispondente allo stato finale, anche se d’importo inferiore ad € 30.000,00= solo dopo la redazione del verbale di ultimazione lavori. L’emissione della fattura relativa al pagamento della rata di saldo, sarà subordinata all’approvazione con determina dirigenziale de SAL finale e del Certificato di Regolare Esecuzione. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari ritardo nel pagamento della rata di subappalti e cottimi acconto per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 105 5, comma 2, del CAD.Lgs. n. 231 del 2002, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato maggiorato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
148 (otto) punti percentuali. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore l’opera sia finanziata con ricorso a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, mutuo della Cassa Depositi e Prestiti e si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento dovessero verificare ritardi nell’accreditamento delle condizioni minime di cui al comma 1.
15. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatoresomme dovute rispetto ai termini fissati nel Capitolato Speciale d’appalto, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate imputabili a questa Stazione Appaltanteappaltante, di tutti gli operatori economici raggruppatil’appaltatore non potrà richiedere interessi, ciascuna sospensioni dei lavori, messa in mora od altro nei confronti della Stazione appaltante e l’eventuale calcolo del tempo contrattuale per la propria quota decorrenza degli interessi per il ritardato pagamento non dovrà tenere conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla D.L., verranno, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 180, comma 5, del d.P.R. 207 del 2010, compresi negli stati d'avanzamento dei lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppoil pagamento.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento quando gli stessi raggiungano un importo pari a € 100.000,00 (centomila/00). La data cui riferire gli atti di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data di contabilizzazione dei lavori con la quale cadenza trimestrale da determinarsi sulle quantità effettivamente eseguite, e comunque ogni qual volta si raggiunge il suddetto importo.
2. Il pagamento avverrà mediante emissione di apposito certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguitaraggiunga, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore e la D.L. e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito agli artt. “Lavori a misura“ del presente documento.
3. Più specificatamente per la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto al netto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigenti.
4. La DL provvederà a contabilizzare, ove presenti, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni ritenuta di cui al successivo comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi l’importo di € 200.000,00 per il Comune di Fidenza e di € 100.000,00 per il Comune di Salsomaggiore Terme. Detto importo è da considerarsi al netto del ribasso d’asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
9. I pagamenti avverranno previo accertamento:
a) della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’art. 30, c 5 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione conto finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante . Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento del certificato di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
12. Redatto il certificato di ultimazione termine o dell’importo dei lavori, verrà rilasciata l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.
13. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del CA, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
14. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime di cui al comma 1.
15. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti il Responsabile del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documentoProcedimento emette, è facoltà della SAentro lo stesso termine, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un il conseguente certificato di pagamento. Per l’esecuzione delle misurazioni e la redazione dei documenti contabili in corrispondenza di ogni stato avanzamento lavori l’appaltatore fornirà gli elaborati us-built delle opere via via realizzate (n. 1 copia cartacea e una copia su supporto informatico in formato editabile secondo quanto prescritto dalla DL e la documentazione necessaria per consentire il DL di poter predisporre la contabilità). Senza tali documenti non sarà possibile emettere lo stato di avanzamento. La Stazione appaltante provvede al pagamento da parte del RUP sulla base predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore previa presentazione di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16regolare fattura fiscale elettronica, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Dell'emissione L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del D.U.R.C.. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di DURC che segnali un'inadempienza contributiva dell'Appaltatore, del D.Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. Ai sensi dell'articolo 6, ove richiesto.
17. In comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei ottenimento di operatori economici DURC dell'Appaltatore negativo per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento due volte consecutive, il Responsabile del corrispettivo d’appaltoProcedimento, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fattureacquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, intestate a questa Stazione Appaltantepropone, di tutti gli operatori economici raggruppatiai sensi dell'art. 135, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzaticomma 1, del D.Lgs. Il pagamento del SALn. 163/2006, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppo.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.
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Pagamenti in acconto. 1. I L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti avvengono per stati di avanzamento quando gli stessi raggiungano un importo pari a € 100.000,00 (centomila/00). La data cui riferire gli atti di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data di contabilizzazione dei lavori con la quale si raggiunge in acconto in corso d'opera, ogni qualvolta il suddetto importo.
2. Il pagamento avverrà mediante emissione di apposito certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguitasuo credito, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore al netto del ribasso d'asta e la D.L. e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito agli artt. “Lavori a misura“ del presente documento.
3. Più specificatamente per la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigenti.
4. La DL provvederà a contabilizzare, ove presenti, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni prescritta ritenuta di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
9. I pagamenti avverranno previo accertamento:
a) della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’artall'art. 30, c comma 5 del CADlgs 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) raggiunga la cifra di €.15.000,00= di lavori. Il certificato per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte il pagamento della Stazione Appaltante del certificato di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
12. Redatto il certificato di ultimazione dei lavori, verrà rilasciata l’ultima rata di accontosaldo, qualunque sia il suo ammontare.
13l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari ritardo nel pagamento della rata di subappalti e cottimi acconto per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 105 5, comma 2, del CAD.Lgs. n. 231 del 2002, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato maggiorato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
148 (otto) punti percentuali. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore l'opera sia finanziata con ricorso a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, mutuo della Cassa Depositi e Prestiti e si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento dovessero verificare ritardi nell'accreditamento delle condizioni minime di cui al comma 1.
15. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatoresomme dovute rispetto ai termini fissati nel Capitolato Speciale d'appalto, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate imputabili a questa Stazione Appaltanteappaltante, di tutti gli operatori economici raggruppatil'appaltatore non potrà richiedere interessi, ciascuna sospensioni dei lavori, messa in mora od altro nei confronti della Stazione appaltante e l'eventuale calcolo del tempo contrattuale per la propria quota decorrenza degli interessi per il ritardato pagamento non dovrà tenere conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla D.L., verranno, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 180, comma 5, del d.P.R. 207 del 2010, compresi negli stati d'avanzamento dei lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppoil pagamento.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Pagamenti in acconto. 1. I Durante il corso dei lavori l’Impresa avrà diritto a pagamenti avvengono per stati di avanzamento in acconto quando gli stessi raggiungano un importo pari a € 100.000,00 (centomila/00). La data cui riferire gli atti l'importo dei lavori eseguiti risultante dai registri di contabilità abbia raggiunto almeno la somma di €.50.000 (cinquantamila) al netto del ribasso d'asta e delle opere è quella corrispondente ritenute di cui all’art. 7 del Capitolato generale d’appalto. Ai sensi del c.3, art.114 del Regolamento generale, qualora i lavori dovessero essere sospesi, anche con discontinuità, per un periodo superiore a novanta giorni, l’Amministrazione corrisponderà comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di contabilizzazione sospensione. L'ultimazione dei lavori con la quale si raggiunge darà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto qualunque sia il suddetto importo.
2suo ammontare. Il Ai sensi del c.9, art.141 del Codice dei contratti, dei c.2 e 3, art.205 del Regolamento generale e del c.2, art.29 del Capitolato generale d’appalto, il pagamento avverrà mediante emissione della rata di apposito saldo sarà corrisposto, previa costituzione di polizza fidejussoria, entro 90 giorni dall’emissione del certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguita, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore e la D.L. e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito agli artt. “Lavori a misura“ collaudo provvisorio ovvero del presente documento.
3. Più specificatamente per la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni certificato di regolare esecuzione ecc..e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, così come prescritto dalle normative vigenti.
4ai sensi dell’art. La DL provvederà a contabilizzare1666 secondo comma del codice civile. Le modalità di costituzione della garanzia fideiussoria sono quelle di cui all’art.102 del Regolamento generale. A norma del c.2, ove presentiart.29 del Capitolato generale d’appalto, i costi nel caso l’Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data garanzia stessa. Le ritenute di cui all’art.7 del raggiungimento delle condizioni Capitolato generale d’appalto saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale secondo le modalità di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
94 dello stesso articolo. I pagamenti avverranno previo accertamento:
a) della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del termini per il pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso e di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatoresaldo e l’ammontare degli interessi, entro 20 (venti) giorni dalla data legali e moratori, per l’eventuale ritardo nella emissione dei certificati di pagamento del precedente accontoo dei titoli di spesa relativi agli acconti o alla rata di saldo e per i relativo pagamento, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione stabiliti nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ed alle condizioni disposte ai sensi dell’art. 30, c 5 degli xxx.xx 29 e 30 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
12. Redatto il certificato di ultimazione dei lavori, verrà rilasciata l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.
13. In caso di inadempienza contributiva risultante Capitolato generale d’appalto e dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del CA, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
14. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime di cui al comma 1.
15. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela art.133, del Codice dei propri contratti. Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti, non darà diritto all’Impresa di sospendere o rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto; in caso di ritardati pagamenti dell’Amministrazione, determinati da mancati o ritardati trasferimenti dei fondi da parte dell’Ente finanziatore, l’Impresa non avrà diritto alla rifusione di interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti legali o interessi moratori. Gli importi o lavori in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, economia saranno aggiunti sulla base delle verifiche positive di leggedella contabilità risultante dalle liste mensili degli operai, all’emissione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente dei materiali e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1dei noli forniti.
16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppo.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.
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Samples: Construction Contract
Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per stati in acconto saranno effettuati in relazione allo stato di avanzamento quando gli stessi raggiungano un importo dei lavori, secondo le seguenti percentuali da calcolarsi sull'importo contrattuale al netto del canone di manutenzione triennale e degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza: - 40% (quaranta per cento), dopo la realizzazione ai vari piani dei lavori di cui alla Fase 1, in particolare della rete idraulica dell’acqua calda/refrigerata, della rete di scarico della condensa e dei circuiti di alimentazione elettrica dei fan-coil e degli split dal punto di installazione dei medesimi fino al locale tecnico di piano; dopo la fornitura ed installazione dei fan-coil, degli aerotermi e degli split nelle rispettive posizioni, completi dei plenum e delle tubazioni flessibili per l’aria di aspirazione e di mandata; dopo la fornitura in opera per l’impianto di rinnovo dell’aria dell’Area Pubblico al piano terra delle due canalizzazioni metalliche di ripresa e di mandata dell’aria e dopo la fornitura ed installazione del recuperatore di calore al piano terra. Per ciascun piano completato (dal piano primo seminterrato al piano terzo) con l’installazione dei materiali ed apparecchiature sopra indicati e relativi fan-coil, aerotermi e split, può essere ammessa in contabilità una quota pari a € 100.000,00 1/5 della percentuale sopra indicata; - 40% (centomila/00quaranta per cento). La data cui riferire gli atti , dopo la realizzazione del circuito idraulico primario sul terrazzo, della colonna montante idraulica ed elettrica a tutti i piani, della fornitura in opera della struttura di contabilità delle ripartizione e relative opere è quella corrispondente alla data edili ed accessorie, del gruppo frigorifero, della realizzazione dell’impianto elettrico di contabilizzazione pertinenza di tali apparecchiature (Q.E.G. dell’impianto di climatizzazione, Q.E. secondario climatizzazione, linee di alimentazione dal Q.E.G. dello stabile al Q.E.G. dell’impianto di climatizzazione, dal Q.E.G. climatizzazione al Q.E. secondario climatizzazione, al gruppo frigorifero e al recuperatore di calore, linee di alimentazione dal Q.E. secondario climatizzazione ai vari utilizzatori), dell’esecuzione dei lavori edili di pertinenza e dello smontaggio del vecchio impianto; - 10% (dieci per cento), dopo l’ultimazione dell’impianto di climatizzazione, il completamento dello smontaggio del vecchio impianto, l’ultimazione del trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la pulizia delle zone interessate dai lavori e dopo la messa in esercizio dell’impianto; - 10% (dieci per cento), ultima rata a saldo, dopo la completa ultimazione dell’impianto di climatizzazione, dopo che sono state effettuate con esito favorevole tutte le prove di funzionamento e precollaudo per l’intero impianto e dopo la quale si raggiunge il suddetto importo.
2. Il pagamento avverrà mediante emissione di apposito consegna del certificato di pagamento conformità ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 37/2008 e della seguente documentazione tecnica completa: - manuali di montaggio, uso e manutenzione, depliant e schede con le caratteristiche tecniche di prodotto per tutte le apparecchiature, componenti e materiali forniti in opera per la parte realizzazione dell’impianto; - disegni completi “as built” dell’intero impianto, con riportati ed identificati le apparecchiare installate nei vari ambienti, i circuiti idraulici, elettrici e di lavoro eseguita, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore cablaggio e la D.L. i componenti rilevanti; - schema funzionale dell’intero impianto; - schema logico con le istruzioni sul funzionamento dell’impianto e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito agli artt. “Lavori a misura“ del presente documento.
3. Più specificatamente delle apparecchiature che lo compongono; - norme utilizzate per la fornitura realizzazione dell’impianto; - procedure da seguire per l’esecuzione della manutenzione dell’impianto e messa delle apparecchiature che lo compongono; - programma di manutenzione con l’indicazione delle operazioni di manutenzione da eseguire e relative periodicità; - dichiarazione di conformità completa degli allegati previsti dal D.M. 37/2008; - tutta la documentazione dovrà essere in opera di lingua italiana e sarà presentata in due copie cartacee, oltre una copia in formato elettronico, pdf per i documenti e dwg per i disegni e gli schemi funzionali, su CD-ROM, contenente tutti i materialifile della documentazione sopra indicata, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni compresa la dichiarazione di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigenti.
4relativi allegati. La DL provvederà suindicata ultima rata, corrispondente al 10% dell’importo contrattuale, al netto del canone di manutenzione e degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, costituisce la rata di saldo ai sensi dell’art. 103 comma 6 del Codice. Si procederà al pagamento della rata di saldo, previa garanzia fideiussoria costituita ai sensi del predetto art. 103 comma 6, soltanto dopo l'approvazione del certificato di collaudo. L'importo dei singoli pagamenti dovrà comunque risultare non inferiore a contabilizzareEuro 50.000,00 (cinquantamila/00). Agli stati d’avanzamento sarà aggiunta, ove presenti, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione in proporzione all’importo dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti eseguiti, la relativa quota percentuale degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza. Sull’importo netto di ciascuno stato d’avanzamento dei lavori sarà operata la ritenuta di garanzia dello 0,50 per cento ai sensi del’art.7 comma 2 del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici. A norma degli artt. 17 e se saranno state fornite tutte le documentazioni18 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie l'imposta sul valore aggiunto dovuta per Xxxxx o l'appalto in oggetto sarà corrisposta dall'appaltatore con diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituto. La Ditta dovrà dare la propria assistenza al Direttore dei Lavori affinché quest'ultimo possa procedere alle misurazioni per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato e alle verifiche di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
9. I pagamenti avverranno previo accertamento:
a) della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratoririspondenza necessarie, nonché ai sensi dell’art. 30, c 5 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto tutte la verifiche occorrenti anche in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)collaudo.
12. Redatto il certificato di ultimazione dei lavori, verrà rilasciata l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.
13. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del CA, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
14. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime di cui al comma 1.
15. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppo.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Pagamenti in acconto. 1. I L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti avvengono per stati di avanzamento quando gli stessi raggiungano un importo pari a € 100.000,00 (centomila/00). La data cui riferire gli atti di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data di contabilizzazione dei lavori con la quale si raggiunge in acconto in corso d'opera, ogni qualvolta il suddetto importo.
2. Il pagamento avverrà mediante emissione di apposito certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguitasuo credito, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore al netto del ribasso d'asta e la D.L. e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito agli artt. “Lavori a misura“ del presente documento.
3. Più specificatamente per la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigenti.
4. La DL provvederà a contabilizzare, ove presenti, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni prescritta ritenuta di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
9. I pagamenti avverranno previo accertamento:
a) della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’artall'art. 30, c comma 5 del CADlgs 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) raggiunga la cifra di € 50.000,00= di lavori. Il certificato per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte il pagamento della Stazione Appaltante del certificato di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
12. Redatto il certificato di ultimazione dei lavori, verrà rilasciata l’ultima rata di accontosaldo, qualunque sia il suo ammontare.
13l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari ritardo nel pagamento della rata di subappalti e cottimi acconto per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 105 5, comma 2, del CAD.Lgs. n. 231 del 2002, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato maggiorato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
148 (otto) punti percentuali. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore l'opera sia finanziata con ricorso a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, mutuo della Cassa Depositi e Prestiti e si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento dovessero verificare ritardi nell'accreditamento delle condizioni minime di cui al comma 1.
15. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatoresomme dovute rispetto ai termini fissati nel Capitolato Speciale d'appalto, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate imputabili a questa Stazione Appaltanteappaltante, di tutti gli operatori economici raggruppatil'appaltatore non potrà richiedere interessi, ciascuna sospensioni dei lavori, messa in mora od altro nei confronti della Stazione appaltante e l'eventuale calcolo del tempo contrattuale per la propria quota decorrenza degli interessi per il ritardato pagamento non dovrà tenere conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla D.L., verranno, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 180, comma 5, del d.P.R. 207 del 2010, compresi negli stati d'avanzamento dei lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppoil pagamento.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono avverranno per stati di avanzamento quando gli stessi raggiungano un importo pari a € 100.000,00 (centomila/00). La data cui riferire gli atti di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data di contabilizzazione dei lavori con la quale si raggiunge il suddetto importo.
2. Il pagamento avverrà avanzamento, mediante emissione di apposito certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguitaogni volta che i lavori eseguiti, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore al netto del ribasso d’asta e la D.L. e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito agli artt. “Lavori a misura“ del presente documento.
3. Più specificatamente per la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura: - 80% all'atto dell'effettiva posa; - 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigenti.
4. La DL provvederà a contabilizzare, ove presenti, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni ritenuta di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti seguente paragrafo, raggiungano il 20% dell’importo contrattuale e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
9. I pagamenti avverranno previo accertamento:
a) della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11suoi multipli. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’art. 30, c 5 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione conto finale, dopo l'approvazione da parte della . Il termine per il pagamento delle somme risultanti dai suddetti certificati (art. 29 comma 1 del Capitolato generale) decorrerà dal momento in cui perverrà alla Stazione Appaltante del certificato di collaudo/ regolare esecuzionefattura dell’Appaltatore. I pagamenti saranno effettuati con mandato presso la Tesoreria dell’Azienda - Carisbo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
12X.xxx Xxxxxx, 0 Xxxxxxx. Redatto il certificato di ultimazione dei lavori, verrà rilasciata l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.
13. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del CA, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato Ogni diversa modalità di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
14dovrà essere richiesta espressamente dall’Appaltatore con conseguente onere a proprio carico. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato All’emissione di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime di cui al comma 1.
15. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno ogni Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazionil’Appaltatore, per sé e per eventuali subappaltatori, deve presentare il quadro B del modulo unificato per la richiesta del “Documento Unico di Regolarità Contributiva”, che dovrà essere rilasciato dall’Ente/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere Enti territoriali competenti in cui vengono svolti i lavori. I costi specifici della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, sicurezza verranno compensati in concomitanza con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato l’emissione degli stati di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppoquote proporzionali agli stessi.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.
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