Igiene e sicurezza del lavoro Clausole campione

Igiene e sicurezza del lavoro. Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso la applicazione di soluzioni condivise ed attuabili. Pertanto in tutti i casi di insorgenza di controversie relative alla applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l'organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata. Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del Rls, gli organismi paritetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni e i diritti, le modalità di consultazione, le riunioni periodiche, l’informazione e la documentazione interna, le parti ribadiscono la necessità di giungere in tempi brevi alla definizione di specifici accordi da allegare, quali parti integranti, al presente CCNL.
Igiene e sicurezza del lavoro. 1. Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l’applicazione di soluzioni delle norme di riferimento e di quanto previsto dal presente CCNL.
Igiene e sicurezza del lavoro. Per l'igiene e la sicurezza del lavoro valgono le norme di legge.
Igiene e sicurezza del lavoro. (Vedasi legge regionale n.34/86 e legge n.626/94)
Igiene e sicurezza del lavoro. 1. Si intendono integralmente richiamate le disposizione del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni.
Igiene e sicurezza del lavoro. In relazione all'applicazione nel settore del D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni, si fa riferimento al testo dell'Accordo concordato e sottoscritto in materia tra le parti che viene allegato al presente C.C.N.L. MINIMI SALARIALI SETTIMANALI PER FILMATI REGOLAMENTATI DALLA PARTE SPECIFICA "A" (settimanali:45 ore) (comprensivi della indennità di contingenza ) valevoli dal 1° aprile 2000 - 31 marzo 2001 1°LIV. 2°LIV 3°LIV. 4°LIV 5°LIV. 6°LIV.B 6°LIV.A 7°LIV. Paga Base 443.569 480.741 510.224 594.062 627.599 668.254 725.889 823.198 E.D.R. 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Xxxx.Xxx. 27% 121.114 131.150 139.110 161.746 170.801 181.779 197.340 223.613 Tot. 1 569.683 616.891 654.334 760.809 803.400 855.033 928.229 1.051.811 T.F.R. (:13,5) 42.199 45.696 48.470 56.357 59.511 63.337 68.759 77.913 Paga 38 ore 611.882 662.587 702.804 817.166 862.911 918.369 996.988 1.129.724 7 ore 55% 126.651 137.264 145.682 169.620 179.193 190.804 207.260 235.045 T.F.R. 9.382 10.168 10.791 12.565 13.273 14.134 15.353 17.411 TOT. 45 ore 747.914 810.019 859.278 999.351 1.055.377 1.123.307 1.219.601 1.382.818 Costo di 1° ora al 400% (massimo 4 ore settimanali) 1° ora Golden T.F.R. 72.372 5.361 78.436 5.810 83.247 6.167 96.926 7.180 102.396 7.584 109.032 8.076 118.432 8.773 134.311 9.948 TOT. 1° ora 77.733 84.246 89.414 104.106 109.980 117.108 127.205 144.260 RINFORZI E GIORNALIERI parte specifica " a " I° LIV. 2° LIV. 3° LIV. 4° LIV. 5° LIV. 6° LIV. B 6° LIV.A 7° LIV. Paga Base 88.714 96.148 102.045 118.812 125.520 133.650 145.178 164.640 E.D.R. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Xxxx.Xxx. 27% 24.223 26.230 27.822 32.349 34.160 36.356 39.468 44.723 TOT. 1 113.937 123.378 130.867 152.161 160.680 171.006 185.646 210.363 T.F.R. 8.440 9.139 9.694 11.271 11.902 12.667 13.752 15.683 Maggior.25% 22.428 24.287 25.511 29.935 31.630 33.662 36.544 41.410 TOT. 2 144.805 156.804 166.322 193.386 204.213 217.335 235.942 267.355 1 ora al 55% 17.188 18.629 19.771 23.020 24.320 25.895 28.128 31.899 T.F.R. 1.273 1.380 1.465 1.705 1.801 1.918 2.084 2.363 TOT. 1 ora 18.462 20.009 21.236 24.725 26.121 27.813 30.212 34.262 Paga 9 ore 163.267 176.813 187.558 218.111 230.334 245.148 266.154 301.617 COSTO DI SABATO LAVORATO IN TRASFERTA (7 ore lavorate per otto) (100+90%) E IN SEDE CON RIPOSO COMPENSATIVO.
Igiene e sicurezza del lavoro. In relazione all'applicazione nel settore del D.lgs. n.626/94 e successive modificazioni, si fa riferimento al testo dell' Accordo concordato e sottoscritto in materia tra le parti che viene allegato al presente C.C.N.L. valevoli dal 1° aprile 2000 - 31 marzo 2001 1°liv. 2°liv 3°liv. 4°liv 5°liv. 6°liv.b 6°liv.a 7°liv. Paga Base 4,4357E+15 4,8074E+15 5,1022E+15 5,9406E+15 627.599 668.254 725.889 823.198 E.D.R. 5.000 5.000 5.000 5.000 F o r f . I s t . 170.801 181.779 197.340 223.613 27% Tot. 1 5,6968E+10 6,1689E+10 654.334 7,6081E+10 8,0340E+10 8,5503E+10 928.229 1.051.811 T.F.R. (:13,5) 48.470 68.759 77.913 Paga 38 ore 6,1188E+15 6,6259E+16 7,0280E+16 8,1717E+16 8,6291E+16 9,1837E+16 996.988 1.129.724 7 ore 55% T.F.R. 207.260 235.045 15.353 17.411 Tot. 45 ore 747914 810019 859278 000000 0000000 1123307 1219601 1382818 G o l d e n 72.372 78.436 83.247 96.926 102.396 109.032 118.432 134.311 T.F.R. 5.361 5.810 6.167 7.180 7.584 8.076 8.773 9.948 Tot. 1° ora 77733 84246 89414 104106 109980 117108 127205 144260 COSTO DI SABATO LAVORATO IN TRASFERTA (7 ORE LAVORATE PER OTTO) (100+90%) E IN SEDE CON RIPOSO COMPENSATIVO.
Igiene e sicurezza del lavoro. Le imprese manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'illuminazione, la pulizia, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come, nei casi previsti dalla legge saranno messi a disposizione degli impiegati i mezzi protettivi e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività. Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.
Igiene e sicurezza del lavoro. (Ex artt. 14 e 15 CIA 1997)
Igiene e sicurezza del lavoro. 1. Si intendono integralmente richiamate le disposizione del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni. 2. Restano ferme le disposizioni previste all’art. 23 comma 5 della D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 circa gli obblighi di informazione generale nonché di formazione ed addestramento all’uso delle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale. 3. In conformità a quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 i lavoratori sono informati, mediante il contratto di lavoro o la lettera di incarico, circa il referente dell’impresa utilizzatrice incaricato di fornire loro le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sul nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS); sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; sulle eventuali mansioni che comportino sorveglianza medica speciale; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), e del medico competente ove presente. Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi, di cui all’art. 23 comma 5 della D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, siano adempiuti dall’impresa utilizzatrice, il contratto di lavoro o la lettera di incarico ne contengono la relativa indicazione. Ai sensi dell’art. 37, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, la formazione compresa quella di cui all’articolo 14, comma 5, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire all’inizio dell’utilizzazione e comunque prima dell’inizio effettivo dell’attività lavorativa. 4. All’atto della stipula del contratto di lavoro o della lettera di incarico, i lavoratori in somministrazione ricevono, sull’apposito modulo consegnato dalle ApL ed il cui modello è riportato in allegato 1, le informazioni sui rischi generali per la salute e la sicurezza connessi alla attività produttiva e sui nominativi dei responsabili di riferimento, di cui al punto precedente. Nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, qualora intervenuti successivamente e quindi non comunicati all’atto della stipula del contratto, l’impresa utilizzatrice ne dà tempestiva informazione ai lavoratori...