Penalità e risoluzione del contratto. L’inosservanza delle prescrizioni, nessuna esclusa, contenute nel presente capitolato e degli obblighi assunti con la proposta presentata, rendono passibile l’Impresa di una penale da applicarsi discrezionalmente dal Comune, a partire da € 100.00, incrementabili secondo la gravità della mancanza accertata. La penale viene inflitta con lettera motivata del responsabile del servizio del Comune previa contestazione all’Impresa dei rilievi, con invito a produrre controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazione. In caso di mancato pagamento della penale il Comune si riserva di recuperare l’importo della stessa mediante trattenuta di uguale importo sui pagamenti dovuti, ovvero mediante incameramento della fidejussione fino a concorrenza dell’importo della penale stessa. L’incameramento avviene con provvedimento del Responsabile del Settore amministrativo senza ulteriori formalità; in tal caso l’Impresa sarà obbligata alla reintegrazione della fidejussione nell’importo originario nel termine di 30 (trenta) giorni, a pena di risoluzione del contratto. Nel caso di ripetuta inosservanza da parte dell’appaltatore, anche di uno solo degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, il Comune potrà, senza obbligo di preavviso o diffida o costituzione di mora e senza possibilità di giudizio, procedere alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione, fatta salva ogni azione per ulteriori danni. Nel caso in cui gli inadempimenti possano compromettere, a giudizio del Comune, il buon andamento del servizio, il Comune ha diritto di risolvere il contratto. Tale diritto può essere esercitato nei seguenti casi: 1. sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte dell’Impresa anche di uno solo dei servizi di cui al presente capitolato oltre 7 giornate anche non continuative; 2. impiego di personale non in grado di garantire il livello di efficienza dei servizi; 3. mancata reintegrazione della fidejussione a seguito dei prelievi fatti dal Comune; 4. esercizio di attività non previste nel precedente art. 4 e non autorizzate. La motivazione circa la risoluzione del contratto viene notificata all’Impresa con lettera raccomandata A.R o pec, assegnando un termine per le controdeduzioni non superiore a 10 giorni.
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Samples: Service Agreement
Penalità e risoluzione del contratto. L’inosservanza 17.1 Durante il corso del contratto la ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti dal Capitolato Speciale e dal contratto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della fornitura.
17.2 Durante il periodo di vigenza del contratto la ditta dovrà adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e servizio ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle prescrizioniobbligazioni contrattuali, nessuna esclusaderivante da violazioni di norme di legge o del contratto, contenute nel presente capitolato da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e degli obblighi assunti con puntuale svolgimento della stessa, l’U.O. Provveditorato Economato provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora la proposta presentata, rendono passibile l’Impresa di una penale da applicarsi discrezionalmente dal Comunediffida ad adempiere avesse esito negativo, a partire da € 100.00seguito di constatazione del persistere dell’inadempimento, incrementabili secondo totale o parziale, dell’obbligazione contrattuale, l’A.O. ICP potrà esercitare la gravità della mancanza accertata. La penale viene inflitta con lettera motivata del responsabile del servizio del Comune previa contestazione all’Impresa dei rilievi, con invito a produrre controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazione. In caso di mancato pagamento della penale il Comune si riserva di recuperare l’importo della stessa mediante trattenuta di uguale importo sui pagamenti dovuti, ovvero mediante incameramento della fidejussione fino a concorrenza dell’importo della penale stessa. L’incameramento avviene con provvedimento del Responsabile del Settore amministrativo senza ulteriori formalità; in tal caso l’Impresa sarà obbligata alla reintegrazione della fidejussione nell’importo originario nel termine di 30 (trenta) giorni, a pena facoltà di risoluzione del contratto. Nel caso , incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di ripetuta inosservanza rivalersi nei confronti dell’aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da parte dell’appaltatore, anche di uno solo degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, il Comune potrà, senza obbligo di preavviso o diffida o costituzione di mora e senza possibilità di giudizio, procedere alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione, fatta salva ogni azione per ulteriori danni. Nel caso in cui gli inadempimenti possano compromettere, a giudizio del Comune, il buon andamento del servizio, il Comune ha diritto di risolvere il contratto. Tale diritto può essere esercitato nei seguenti casi:
1. sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte dell’Impresa anche di uno solo dei servizi di cui al presente capitolato oltre 7 giornate anche non continuative;
2. impiego di personale non in grado di garantire il livello di efficienza dei servizi;
3. mancata reintegrazione della fidejussione a seguito dei prelievi fatti dal Comune;
4. esercizio di attività non previste nel precedente art. 4 e non autorizzate. La motivazione circa la risoluzione del contratto viene notificata all’Impresa con lettera raccomandata A.R o pec, assegnando un termine per le controdeduzioni non superiore a 10 giorniesso derivanti.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penalità e risoluzione del contratto. L’inosservanza delle prescrizioniNel corso di vigenza del contratto il fornitore contraente dovrà adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, nessuna esclusai cui contenuti si evincono dalla presente documentazione e rispettare gli standard di resa previsti dal presente CSA e dal contratto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della fornitura ivi richiesti. Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, contenute nel presente capitolato e degli obblighi assunti con la proposta presentataverranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate: - per ciascun giorno di ritardo nelle consegne dei materiali di consumo, rendono passibile l’Impresa di rispetto ai termini prescritti nell’art. 4, verrà applicata una penale giornaliera pari a € 50,00, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo; - per ciascun giorno di ritardo nell’intervento di manutenzione (dalla chiamata) rispetto ai termini prescritti nell'art. 4 del presente Capitolato, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare complessivo netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo; - per ogni giorno lavorativo (8 ore) di ritardo nell’intervento di risoluzione, rispetto ai termini prescritti nell’art. 4 del presente CSA, verrà applicata una penale pari a € 200,00; - qualora il malfunzionamento dell’apparecchiatura dovesse comportare un fermo oltre le 16 (sedici) ore lavorative: per ogni giorno lavorativo (8 ore) di ritardo nella consegna di apparecchiatura sostitutiva verrà applicata una penale giornaliera pari a € 500,00; - per ogni, eventuale ed ulteriore inadempimento contrattuale diverso rispetto a quelli sopra indicati, l’ASST procederà ad applicare penali in misura compresa tra 3% e il 10% dell’ammontare complessivo netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da applicarsi discrezionalmente dal Comunedeterminare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento. Nelle ipotesi di inadempimenti contrattuali, l’ASST provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 x.x., xxxxx xx xxxxxxx xx 00 (xxxxx) giorni, affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore è tenuto a partire da € 100.00, incrementabili secondo la gravità della mancanza accertata. La penale viene inflitta con lettera motivata del responsabile del servizio del Comune previa contestazione all’Impresa dei rilievi, con invito a produrre presentare le proprie controdeduzioni entro 5 e non oltre il termine di 10 giorni dalla dal ricevimento della suddetta contestazione/diffida ad adempiere. In caso di mancato pagamento riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti e/o idonee ad escludere la responsabilità del contraente, l’ASST procederà ad applicare penali in misura compresa tra il 3% e il 10% dell’ammontare complessivo netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità e gravità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento. Questa ASST, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui al presente documento assunti dall’aggiudicatario, ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi al Committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla società, ovvero sulle fatture ammesse al pagamento. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale il Comune si riserva di recuperare l’importo della stessa mediante trattenuta di uguale importo sui pagamenti dovutisuperiore al 10% dell'importo netto contrattuale, ovvero mediante incameramento della fidejussione fino a concorrenza dell’importo della penale stessa. L’incameramento avviene con provvedimento del Responsabile del Settore amministrativo senza ulteriori formalità; in tal caso l’Impresa sarà obbligata alla reintegrazione della fidejussione nell’importo originario nel termine di 30 (trenta) giorni, a pena la Struttura sanitaria committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. Nel caso 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Nelle ipotesi di ripetuta inosservanza risoluzione contrattuale, l’Azienda appaltante può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente, ai sensi dell’art. 108, comma 8, del succitato decreto legislativo. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, la Struttura sanitaria committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di tale procedura, ai sensi dell’art. 108 e 110 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Nelle ipotesi di fallimento del contraente, o di risoluzione del contratto e di misure straordinarie di gestione, è fatta salva la facoltà di cui all’art. 110 comma 1 e 2 del D. Lgs n. 50/2016, ai sensi dei quali l’Azienda committente interpella progressivamente i soggetti concorrenti alla procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della fornitura, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non contemplato nel presente articolo, la risoluzione del contratto sarà disciplinata dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l’ASST promuove l'avvio della procedura di cui all’art. 108, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora l’inadempimento permanga, l’ASST risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’appaltatoredell’aggiudicatario. Questa ASST, anche dopo l’applicazione di uno solo degli obblighi contrattuali previsti 3 (tre) penalità inerenti la medesima tipologia di inadempienza (recidiva), ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ASST committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal presente capitolatoDirettore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il Comune potrà, senza obbligo diritto di preavviso o diffida o costituzione dichiarare non compatibile la fornitura in service e di mora e senza possibilità di giudizio, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e all’incameramento per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della cauzionepenale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, fatta salva ogni azione per ulteriori danniresta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Nel caso Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in cui gli inadempimenti possano comprometteredanno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a giudizio qualsiasi titolo alla Società e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito. Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, l’ASST, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del ComuneD.Lgs. n. 50/2016, il buon andamento può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l’ASST si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 110 del servizio, il Comune ha diritto di risolvere il contratto. Tale diritto può essere esercitato nei seguenti casi:
1. sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte dell’Impresa anche di uno solo dei servizi di cui al presente capitolato oltre 7 giornate anche non continuative;
2. impiego di personale non in grado di garantire il livello di efficienza dei servizi;
3. mancata reintegrazione della fidejussione a seguito dei prelievi fatti dal Comune;
4. esercizio di attività non previste nel precedente art. 4 D. Lgs n. 50/2016 e non autorizzate. La motivazione circa la risoluzione del contratto viene notificata all’Impresa con lettera raccomandata A.R o pec, assegnando un termine per le controdeduzioni non superiore a 10 giorni.ss.mm.ii..
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità e risoluzione del contratto. L’inosservanza delle prescrizioniNel corso di vigenza del contratto il contraente dovrà rispettare gli standard di resa previsti dal presente Documento per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della fornitura. Nel periodo di vigenza del contratto il Fornitore dovrà adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, nessuna esclusai cui contenuti si evincono dal presente Foglio Patti e Condizioni, contenute nel presente capitolato e degli obblighi assunti con la proposta presentata, rendono passibile l’Impresa di una penale da applicarsi discrezionalmente dal Comune, a partire da € 100.00, incrementabili secondo la gravità rispettare gli standard qualitativi della mancanza accertata. La penale viene inflitta con lettera motivata del responsabile fornitura e del servizio ivi richiesti. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del Comune previa contestazione all’Impresa dei rilievicontratto, con invito da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stessa, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la U.O.C. Provveditorato Economato provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 x.x., xxxxx xx xxxxxxx xx 00 (xxxxx) giorni, affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore è tenuto a produrre presentare le proprie controdeduzioni entro 5 e non oltre il termine di 10 giorni dalla dal ricevimento della suddetta contestazione/diffida ad adempiere. In caso di mancato pagamento riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti e/o idonee ad escludere la responsabilità del contraente, l’ASST procederà ad applicare penali in misura compresa tra l’1% e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità/gravità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento. Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali , nella consegna dei beni e inadempienze in ordine agli interventi di manutenzione e assistenza tecnica (durante il periodo di garanzia annuale full risk e durante il successivo periodo di assistenza tecnica), si applicheranno le penali previste nella Convenzione ARCA_2017_85 per la fornitura di ecotomografi cui si rimanda integralmente, nelle misure ivi previste. La Struttura sanitaria committente, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi al Committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla società, e/o sul deposito cauzionale, ovvero sulle fatture ammesse al pagamento. Qualora l’inadempimento, ovvero il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale il Comune si riserva di recuperare l’importo della stessa mediante trattenuta di uguale importo sui pagamenti dovutisuperiore al 10% dell'importo netto contrattuale, ovvero mediante incameramento della fidejussione fino a concorrenza dell’importo della penale stessa. L’incameramento avviene con provvedimento del Responsabile del Settore amministrativo senza ulteriori formalità; in tal caso l’Impresa sarà obbligata alla reintegrazione della fidejussione nell’importo originario nel termine di 30 (trenta) giorni, a pena la Struttura sanitaria committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. Nel caso 108 del D.Lgs. n. 50/2016. Nelle ipotesi di ripetuta inosservanza da parte dell’appaltatorerisoluzione contrattuale, anche di uno solo degli obblighi contrattuali previsti dal l’Azienda appaltante può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente, ai sensi dell’art. 108, comma 8, del succitato decreto legislativo. Per quanto non contemplato nel presente capitolatoarticolo, il Comune potrà, senza obbligo di preavviso o diffida o costituzione di mora e senza possibilità di giudizio, procedere alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione, fatta salva ogni azione per ulteriori danni. Nel caso in cui gli inadempimenti possano compromettere, a giudizio del Comune, il buon andamento del servizio, il Comune ha diritto di risolvere il contratto. Tale diritto può essere esercitato nei seguenti casi:
1. sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte dell’Impresa anche di uno solo dei servizi di cui al presente capitolato oltre 7 giornate anche non continuative;
2. impiego di personale non in grado di garantire il livello di efficienza dei servizi;
3. mancata reintegrazione della fidejussione a seguito dei prelievi fatti dal Comune;
4. esercizio di attività non previste nel precedente art. 4 e non autorizzate. La motivazione circa la risoluzione del contratto viene notificata all’Impresa con lettera raccomandata A.R sarà disciplinata dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o pecrisarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, assegnando un termine per le controdeduzioni potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Società e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non superiore a 10 giorni.sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito. * * * * * * Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, l’ASST, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l’ASST si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
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Samples: Affidamento in Full Service Per La Fornitura Di Sonde Aggiuntive, Accessori E Software
Penalità e risoluzione del contratto. L’inosservanza 1. Durante il corso del contratto la ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti dal Capitolato Speciale e dal contratto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della fornitura. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle prescrizioniobbligazioni contrattuali, nessuna esclusaderivante da violazioni di norme di legge o del contratto, contenute nel da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa o dei servizi connessi, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ A.O., avverso la quale il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo degli ICP entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione. Qualora la diffida ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell’inadempimento, totale o parziale, dell’obbligazione contrattuale, l’A.O. ICP potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell’aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
2. Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate: • in caso di ritardo nella consegna delle strumentazioni, e nell'esecuzione del collaudo, rispetto ai termini rispettivamente prescritti nell'art. 4 e 7 del presente capitolato e degli obblighi assunti con la proposta presentata, rendono passibile l’Impresa di Capitolato verrà applicata una penale da applicarsi discrezionalmente dal Comunegiornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, a partire da € 100.00, incrementabili secondo la gravità della mancanza accertata. La penale viene inflitta con lettera motivata del responsabile del servizio del Comune previa contestazione all’Impresa dei rilievi, con invito a produrre controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazionee comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di mancato pagamento della penale il Comune si riserva di recuperare l’importo della stessa mediante trattenuta di uguale importo sui pagamenti dovuti, ovvero mediante incameramento della fidejussione fino ritardo nella consegna superiore a concorrenza dell’importo della penale stessa. L’incameramento avviene con provvedimento del Responsabile del Settore amministrativo senza ulteriori formalità; in tal caso l’Impresa sarà obbligata alla reintegrazione della fidejussione nell’importo originario nel termine di 30 (trenta) giorni, a pena ,rispetto ai termini sopra stabiliti l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. Nel caso 1456 c.c.
3. L’accertamento di ripetuta inosservanza violazione alle disposizioni inerenti le obbligazioni in materia di servizio di manutenzione (24 mesi), di cui al precedente art. 3, comporterà l’applicazione da parte dell’appaltatore, dell’A.O. delle seguenti penali: PARAMETRO DI VALUTAZIONE PENALE MODALITA’ DI APPLICAZIONE Tempo di intervento € 20,00 Per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento Tempo massimo di risoluzione guasto (ripristino totale della funzionalità dell’apparecchiatura) € 500,00 Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella risoluzione del guasto Tempo massimo di fermo macchina (anche di uno solo una sola funzionalità) € 500,00 Per ogni giorno solare di fermo macchina eccedente il limite dei 20 giorni solari/anno Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara.
4. L’A.O. si riserva, in ogni caso, la richiesta dei danni derivanti dalla mancata esecuzione delle prestazioni diagnostiche cui l’apparecchiatura è destinata.
5. Questa Azienda Ospedaliera, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali previsti di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’A.O. ICP un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal presente capitolatoDirettore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il Comune potrà, senza obbligo diritto di preavviso o diffida o costituzione dichiarare non compatibile la fornitura e di mora e senza possibilità di giudizio, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e all’incameramento della cauzioneper gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatta salva ogni azione per incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni. Nel caso in cui gli inadempimenti possano compromettere, a giudizio del Comune, il buon andamento del servizio, il Comune ha diritto di risolvere il contratto. Tale diritto può essere esercitato nei seguenti casi:
1. sospensione, abbandono, o mancata effettuazione danni da parte dell’Impresa anche di uno solo dei servizi di cui al presente capitolato oltre 7 giornate anche non continuative;
2. impiego di personale non in grado di garantire il livello di efficienza dei servizi;
3. mancata reintegrazione della fidejussione a seguito dei prelievi fatti dal Comune;
4. esercizio di attività non previste nel precedente art. 4 e non autorizzate. La motivazione circa la risoluzione del contratto viene notificata all’Impresa con lettera raccomandata A.R o pec, assegnando un termine per le controdeduzioni non superiore a 10 giorniesso derivanti.
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Samples: Fornitura in Noleggio Di Un Ecografo Multidisciplinare
Penalità e risoluzione del contratto. L’inosservanza Durante il periodo di vigenza del contratto la società dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle prescrizioniobbligazioni contrattuali, nessuna esclusaderivante da violazioni di norme di legge o del contratto, contenute nel presente capitolato da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stesso, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, l’S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo degli obblighi assunti ICP entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione In caso di mancato riscontro, entro i suddetti termini , o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ A.O. procederà ad applicare penali in misura compresa tra 3 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ A.O.. Per ogni giorno solare di ritardo sulla consegna con la proposta presentatariserva degli ulteriori danni, rendono passibile l’Impresa di l’Azienda Ospedaliera potrà applicare una penale da applicarsi discrezionalmente dal Comunepari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, a partire da € 100.00, incrementabili secondo la gravità della mancanza accertata. La penale viene inflitta con lettera motivata del responsabile del servizio del Comune previa contestazione all’Impresa dei rilievi, con invito a produrre controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazionee comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di mancato pagamento della penale il Comune si riserva di recuperare l’importo della stessa mediante trattenuta di uguale importo sui pagamenti dovuti, ovvero mediante incameramento della fidejussione fino ritardo nella consegna superiore a concorrenza dell’importo della penale stessa. L’incameramento avviene con provvedimento del Responsabile del Settore amministrativo senza ulteriori formalità; in tal caso l’Impresa sarà obbligata alla reintegrazione della fidejussione nell’importo originario nel termine di 30 15 (trentaquindici) giorni, a pena l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. Nel caso 1456 c.c.. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuoverà l'avvio delle procedure di ripetuta inosservanza da parte dell’appaltatorerisoluzione del contratto, anche ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. Le Aziende Ospedaliere, dopo l’applicazione di uno solo 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali previsti di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi alle AA.OO. un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal presente capitolatoDirettore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riservano il Comune potrà, senza obbligo diritto di preavviso o diffida o costituzione dichiarare non compatibile la fornitura e di mora e senza possibilità di giudizio, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e all’incameramento per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della cauzionepenale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, fatta salva ogni azione per ulteriori danniresta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Nel caso Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in cui gli inadempimenti possano comprometteredanno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a giudizio del Comunequalsiasi titolo alla Società e/o sul deposito cauzionale, il buon andamento del servizioed eventualmente qualora non sufficienti, il Comune ha diritto sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di risolvere il contrattocredito. Tale diritto può essere esercitato nei seguenti casi:
1Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta economica presentata, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte dell’Impresa anche di uno solo dei servizi di cui al presente capitolato oltre 7 giornate anche non continuative;
2. impiego di personale non in grado di garantire il livello di efficienza dei servizi;
3. mancata reintegrazione della fidejussione a seguito dei prelievi fatti dal Comune;
4. esercizio di attività non previste nel precedente art. 136 commi 4 e non autorizzate5 del D.Lgs. La motivazione circa n. 163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la risoluzione facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 140 del contratto viene notificata all’Impresa con lettera raccomandata A.R o pec, assegnando un termine per le controdeduzioni non superiore a 10 giorniD. Lgs n. 163/06 e s.m.i.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penalità e risoluzione del contratto. L’inosservanza Durante il periodo di vigenza del contratto la ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle prescrizioniobbligazioni contrattuali, nessuna esclusaderivante da violazioni di norme di legge o del contratto, contenute nel presente capitolato da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e degli obblighi assunti con puntuale svolgimento della stessa, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la proposta presentata, rendono passibile l’Impresa di una penale da applicarsi discrezionalmente dal ComuneS.C. Provveditorato Economato, a partire seguito di comunicazione formale da € 100.00parte del DEC, incrementabili secondo la gravità della mancanza accertataprovvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. La penale viene inflitta con lettera motivata del responsabile del servizio del Comune previa contestazione all’Impresa dei rilievi1454 c.c., con invito affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il fornitore è tenuto a produrre presentare le proprie controdeduzioni entro 5 e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo delle Aziende Ospedaliere entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione. In caso di mancato pagamento riscontro, entro i suddetti termini , o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, le AA.OO. procederanno ad applicare penali in misura compresa tra il 3 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte delle AA.OO.. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale il Comune si riserva di recuperare l’importo della stessa mediante trattenuta di uguale importo sui pagamenti dovutisuperiore al 10% dell'importo netto contrattuale, ovvero mediante incameramento della fidejussione fino a concorrenza dell’importo della penale stessa. L’incameramento avviene con provvedimento del Responsabile del Settore amministrativo senza ulteriori formalità; in tal caso l’Impresa sarà obbligata alla reintegrazione della fidejussione nell’importo originario nel termine di 30 (trenta) giorni, a pena l'Azienda committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. Nel caso 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. Queste Aziende Ospedaliere, dopo l’applicazione di ripetuta inosservanza da parte dell’appaltatore, anche di uno solo 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali previsti di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi alle AA.OO. un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal presente capitolatoDirettore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il Comune potrà, senza obbligo diritto di preavviso o diffida o costituzione dichiarare non compatibile la fornitura e di mora e senza possibilità di giudizio, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e all’incameramento per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della cauzionepenale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, fatta salva ogni azione per ulteriori danniresta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dalle Aziende committenti. Nel caso Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in cui gli inadempimenti possano comprometteredanno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a giudizio qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, le Aziende committenti si riservano la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 140 del Comune, il buon andamento del servizio, il Comune ha diritto di risolvere il contratto. Tale diritto può essere esercitato nei seguenti casi:
1. sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte dell’Impresa anche di uno solo dei servizi di cui al presente capitolato oltre 7 giornate anche non continuative;
2. impiego di personale non in grado di garantire il livello di efficienza dei servizi;
3. mancata reintegrazione della fidejussione a seguito dei prelievi fatti dal Comune;
4. esercizio di attività non previste nel precedente art. 4 D. Lgs n. 163/06 e non autorizzate. La motivazione circa la risoluzione del contratto viene notificata all’Impresa con lettera raccomandata A.R o pec, assegnando un termine per le controdeduzioni non superiore a 10 giornis.m.i.
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Penalità e risoluzione del contratto. L’inosservanza Per entrambe le AA.OO.:
1. Durante il corso del contratto la ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle prescrizioniobbligazioni contrattuali, nessuna esclusaderivante da violazioni di norme di legge o del contratto, contenute nel presente capitolato da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, la S.C. Provveditorato Economato della A.O. competente, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi con raccomandata A.R. o tramite FAX o PEC) di contestazione degli obblighi assunti con addebiti da parte dell’ A.O., avverso la proposta presentataquale il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’A.O. interessata entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione Qualora la diffida ad adempiere avesse esito negativo, rendono passibile l’Impresa a seguito di constatazione del persistere dell’inadempimento, totale o parziale, dell’obbligazione contrattuale, l’A.O. potrà applicare una penale da applicarsi discrezionalmente dal Comunefra quelle sotto indicate o, a partire da € 100.00, incrementabili secondo la gravità della mancanza accertata. La penale viene inflitta con lettera motivata del responsabile del servizio del Comune previa contestazione all’Impresa dei rilievi, con invito a produrre controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazione. In in caso di mancato pagamento della penale il Comune si riserva di recuperare l’importo della stessa mediante trattenuta di uguale importo sui pagamenti dovutigrave e reiterato inadempimento, ovvero mediante incameramento della fidejussione fino a concorrenza dell’importo della penale stessa. L’incameramento avviene con provvedimento del Responsabile del Settore amministrativo senza ulteriori formalità; in tal caso l’Impresa sarà obbligata alla reintegrazione della fidejussione nell’importo originario nel termine di 30 (trenta) giorni, a pena esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell’aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
2. Nel caso Nelle ipotesi di ripetuta inosservanza da parte dell’appaltatoreritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, anche verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate:
a) Relativa all’installazione e consegna dell’apparecchiatura.
b) Relative alla garanzia e assistenza Full-Risk.
3. L’A.O., dopo l’applicazione di uno solo 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali previsti di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’A.O. un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal presente capitolatoDirettore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il Comune potrà, senza obbligo diritto di preavviso o diffida o costituzione dichiarare non compatibile la fornitura e di mora e senza possibilità di giudizio, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e all’incameramento per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della cauzionepenale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, fatta salva ogni azione per ulteriori dannil'Azienda committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. Nel caso 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in cui gli inadempimenti possano comprometteredanno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, a giudizio seguito di emissione relativa nota di credito. Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del ComuneD.Lgs n. 163/06, il buon andamento del serviziopuò procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, il Comune ha diritto l'Azienda committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto. Tale diritto può essere esercitato nei seguenti casi:
1. sospensioneaffidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, abbandono, o mancata effettuazione da parte dell’Impresa anche alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di uno solo dei servizi di cui al presente capitolato oltre 7 giornate anche non continuative;
2. impiego di personale non in grado di garantire il livello di efficienza dei servizi;
3. mancata reintegrazione della fidejussione a seguito dei prelievi fatti dal Comune;gara.
4. esercizio di attività non previste nel precedente art. 4 e non autorizzate. La motivazione circa L’A.O. si riserva, in ogni caso, la risoluzione del contratto viene notificata all’Impresa con lettera raccomandata A.R o pec, assegnando un termine per le controdeduzioni non superiore a 10 giornirichiesta dei danni derivanti dalla mancata esecuzione delle prestazioni diagnostiche cui l’apparecchiatura è destinata.
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Penalità e risoluzione del contratto. L’inosservanza 1. Durante il corso del contratto la ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle prescrizioniobbligazioni contrattuali, nessuna esclusaderivante da violazioni di norme di legge o del contratto, contenute nel presente capitolato da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, la S.C. Provveditorato Economato della A.O. competente, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi con raccomandata A.R. o tramite FAX o PEC) di contestazione degli obblighi assunti con addebiti da parte dell’ A.O., avverso la proposta presentataquale il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’A.O. interessata entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione Qualora la diffida ad adempiere avesse esito negativo, rendono passibile l’Impresa a seguito di constatazione del persistere dell’inadempimento, totale o parziale, dell’obbligazione contrattuale, l’A.O. potrà applicare una penale da applicarsi discrezionalmente dal Comunefra quelle sotto indicate o, a partire da € 100.00in caso di grave e reiterato inadempimento, incrementabili secondo esercitare la gravità della mancanza accertata. La penale viene inflitta con lettera motivata facoltà di risoluzione del responsabile del servizio del Comune previa contestazione all’Impresa dei rilievicontratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con invito riserva di rivalersi nei confronti dell’aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
2. Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a produrre controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazionefianco indicate: a)Relativa all’installazione e consegna dell’apparecchiatura. In caso ritardo nella consegna delle strumentazioni, e della messa in funzione, rispetto ai termini rispettivamente prescritti nell'art. 7, verrà applicata una penale giornaliera pari ad € 301,60, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di mancato pagamento della penale il Comune si riserva di recuperare l’importo della stessa mediante trattenuta di uguale importo sui pagamenti dovuti, ovvero mediante incameramento della fidejussione fino ritardo nella consegna superiore a concorrenza dell’importo della penale stessa. L’incameramento avviene con provvedimento del Responsabile del Settore amministrativo senza ulteriori formalità; in tal caso l’Impresa sarà obbligata alla reintegrazione della fidejussione nell’importo originario nel termine di 30 (trenta) giorni, a pena l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. Nel caso di ripetuta inosservanza da parte dell’appaltatore, anche di uno solo degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, il Comune potrà, senza obbligo di preavviso o diffida o costituzione di mora e senza possibilità di giudizio, procedere alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione, fatta salva ogni azione per ulteriori danni. Nel caso in cui gli inadempimenti possano compromettere, a giudizio del Comune, il buon andamento del servizio, il Comune ha diritto di risolvere il contratto. Tale diritto può essere esercitato nei seguenti casi:
1. sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte dell’Impresa anche di uno solo dei servizi di cui al presente capitolato oltre 7 giornate anche non continuative;
2. impiego di personale non in grado di garantire il livello di efficienza dei servizi;
3. mancata reintegrazione della fidejussione a seguito dei prelievi fatti dal Comune;
4. esercizio di attività non previste nel precedente art. 4 e non autorizzate. La motivazione circa la risoluzione del contratto viene notificata all’Impresa con lettera raccomandata A.R o pec, assegnando un termine per le controdeduzioni non superiore a 10 giorni1456 c.c.
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