Common use of Penalità e risoluzione del contratto Clause in Contracts

Penalità e risoluzione del contratto. L’inosservanza delle prescrizioni, nessuna esclusa, contenute nel presente capitolato e degli obblighi assunti con la proposta presentata, rendono passibile l’Impresa di una penale da applicarsi discrezionalmente dal Comune, a partire da € 100,00, incrementabili secondo la gravità della mancanza accertata. La penale viene inflitta con lettera motivata del responsabile del servizio del Comune previa contestazione all’Impresa dei rilievi, con invito a produrre controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazione. In caso di mancato pagamento della penale il Comune si riserva di recuperare l’importo della stessa mediante trattenuta di uguale importo sui pagamenti dovuti, ovvero mediante incameramento della fidejussione fino a concorrenza dell’importo della penale stessa. L’incameramento avviene con provvedimento del dirigente senza ulteriori formalità; in tal caso l’Impresa sarà obbligata alla reintegrazione della fidejussione nell’importo originario nel termine di 30 (trenta) giorni, a pena di risoluzione del contratto. Nel caso di ripetuta inosservanza da parte dell’appaltatore, anche di uno solo degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, il Comune potrà, senza obbligo di preavviso o diffida o costituzione di mora e senza possibilità di giudizio, procedere alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione, fatta salva ogni azione per ulteriori danni. Nel caso in cui gli inadempimenti possano compromettere, a giudizio del Comune, il buon andamento del servizio, il Comune ha diritto di risolvere il contratto. Tale diritto può essere esercitato nei seguenti casi:

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Samples: Contratto Applicato

Penalità e risoluzione del contratto. L’inosservanza Durante il periodo di vigenza del contratto la ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle prescrizioniobbligazioni contrattuali, nessuna esclusaderivante da violazioni di norme di legge o del contratto, contenute nel presente capitolato da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e degli obblighi assunti con puntuale svolgimento della stessa, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la proposta presentata, rendono passibile l’Impresa di una penale da applicarsi discrezionalmente dal ComuneS.C. Provveditorato Economato, a partire seguito di comunicazione formale da € 100,00parte del DEC, incrementabili secondo la gravità della mancanza accertataprovvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. La penale viene inflitta con lettera motivata del responsabile del servizio del Comune previa contestazione all’Impresa dei rilievi1454 c.c., con invito affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il fornitore è tenuto a produrre presentare le proprie controdeduzioni entro 5 e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo delle Aziende Ospedaliere entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione. In caso di mancato pagamento riscontro, entro i suddetti termini , o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, le AA.OO. procederanno ad applicare penali in misura compresa tra il 3 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte delle AA.OO.. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale il Comune si riserva di recuperare l’importo della stessa mediante trattenuta di uguale importo sui pagamenti dovutisuperiore al 10% dell'importo netto contrattuale, ovvero mediante incameramento della fidejussione fino a concorrenza dell’importo della penale stessa. L’incameramento avviene con provvedimento del dirigente senza ulteriori formalità; in tal caso l’Impresa sarà obbligata alla reintegrazione della fidejussione nell’importo originario nel termine di 30 (trenta) giorni, a pena l'Azienda committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. Nel caso 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. Queste Aziende Ospedaliere, dopo l’applicazione di ripetuta inosservanza da parte dell’appaltatore, anche di uno solo 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali previsti di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi alle AA.OO. un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal presente capitolatoDirettore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il Comune potrà, senza obbligo diritto di preavviso o diffida o costituzione dichiarare non compatibile la fornitura e di mora e senza possibilità di giudizio, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e all’incameramento per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della cauzionepenale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, fatta salva ogni azione per ulteriori danniresta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dalle Aziende committenti. Nel caso Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in cui gli inadempimenti possano comprometteredanno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a giudizio qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, le Aziende committenti si riservano la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 140 del Comune, il buon andamento del servizio, il Comune ha diritto di risolvere il contratto. Tale diritto può essere esercitato nei seguenti casi:D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.

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Penalità e risoluzione del contratto. L’inosservanza 1. Durante il corso del contratto la ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle prescrizioniobbligazioni contrattuali, nessuna esclusaderivante da violazioni di norme di legge o del contratto, contenute nel presente capitolato da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, la S.C. Provveditorato Economato della A.O. competente, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi con raccomandata A.R. o tramite FAX o PEC) di contestazione degli obblighi assunti con addebiti da parte dell’ A.O., avverso la proposta presentataquale il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’A.O. interessata entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione Qualora la diffida ad adempiere avesse esito negativo, rendono passibile l’Impresa a seguito di constatazione del persistere dell’inadempimento, totale o parziale, dell’obbligazione contrattuale, l’A.O. potrà applicare una penale da applicarsi discrezionalmente dal Comunefra quelle sotto indicate o, a partire da € 100,00, incrementabili secondo la gravità della mancanza accertata. La penale viene inflitta con lettera motivata del responsabile del servizio del Comune previa contestazione all’Impresa dei rilievi, con invito a produrre controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazione. In in caso di mancato pagamento della penale il Comune si riserva di recuperare l’importo della stessa mediante trattenuta di uguale importo sui pagamenti dovutigrave e reiterato inadempimento, ovvero mediante incameramento della fidejussione fino a concorrenza dell’importo della penale stessa. L’incameramento avviene con provvedimento del dirigente senza ulteriori formalità; in tal caso l’Impresa sarà obbligata alla reintegrazione della fidejussione nell’importo originario nel termine di 30 (trenta) giorni, a pena esercitare la facoltà di risoluzione del contratto. Nel caso , incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di ripetuta inosservanza rivalersi nei confronti dell’aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da parte dell’appaltatore, anche di uno solo degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, il Comune potrà, senza obbligo di preavviso o diffida o costituzione di mora e senza possibilità di giudizio, procedere alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione, fatta salva ogni azione per ulteriori danni. Nel caso in cui gli inadempimenti possano compromettere, a giudizio del Comune, il buon andamento del servizio, il Comune ha diritto di risolvere il contratto. Tale diritto può essere esercitato nei seguenti casi:esso derivanti.

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Penalità e risoluzione del contratto. L’inosservanza Durante il periodo di vigenza del contratto la ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi del servizio ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle prescrizioniobbligazioni contrattuali, nessuna esclusaderivante da violazioni di norme di legge o del contratto, contenute nel presente capitolato da cui derivi l’interruzione del servizio ovvero il pregiudizio al corretto e degli obblighi assunti con la proposta presentatapuntuale svolgimento dello stesso, rendono passibile l’Impresa in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di una penale da applicarsi discrezionalmente dal Comunerisoluzione, l’S.C. Provveditorato Economato, a partire seguito di comunicazione formale da € 100,00parte del DEC, incrementabili secondo la gravità della mancanza accertataprovvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. La penale viene inflitta con messa in mora avverrà attraverso formale lettera motivata del responsabile del servizio del Comune previa (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione all’Impresa dei rilievidegli addebiti da parte dell’AO, con invito avverso la quale il fornitore è tenuto a produrre presentare le proprie controdeduzioni entro 5 e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’AO entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione. In caso di mancato pagamento della penale il Comune si riserva riscontro entro i termini di recuperare l’importo della stessa mediante trattenuta cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ A.O. procederà ad applicare le penali di uguale importo sui pagamenti dovutiseguito indicate, ovvero mediante incameramento della fidejussione fino a concorrenza e comunque complessivamente non superiori al 10% dell’importo della penale stessacontrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento. L’incameramento avviene con provvedimento del dirigente senza ulteriori formalità; in tal caso l’Impresa sarà obbligata alla reintegrazione della fidejussione nell’importo originario nel termine di 30 (trenta) giorni, a pena di risoluzione del contratto. Nel caso di ripetuta inosservanza da parte dell’appaltatore, anche di uno solo degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, il Comune potrà, senza obbligo di preavviso o diffida o costituzione di mora e senza possibilità di giudizio, procedere alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione, fatta salva ogni azione per ulteriori danni. Nel caso in cui gli inadempimenti possano compromettere, a giudizio del Comune, il buon andamento del servizio, il Comune ha diritto di risolvere il contratto. Tale diritto può essere esercitato nei In particolare l’Azienda Ospedaliera applicherà le seguenti casipenali:

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Penalità e risoluzione del contratto. L’inosservanza Durante il periodo di vigenza del contratto la società dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle prescrizioniobbligazioni contrattuali, nessuna esclusaderivante da violazioni di norme di legge o del contratto, contenute nel presente capitolato da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stesso, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, l’S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo degli obblighi assunti ICP entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione In caso di mancato riscontro, entro i suddetti termini , o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ A.O. procederà ad applicare penali in misura compresa tra 3 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ A.O.. Per ogni giorno solare di ritardo sulla consegna con la proposta presentatariserva degli ulteriori danni, rendono passibile l’Impresa di l’Azienda Ospedaliera potrà applicare una penale da applicarsi discrezionalmente dal Comunepari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, a partire da € 100,00, incrementabili secondo la gravità della mancanza accertata. La penale viene inflitta con lettera motivata del responsabile del servizio del Comune previa contestazione all’Impresa dei rilievi, con invito a produrre controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazionee comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di mancato pagamento della penale il Comune si riserva di recuperare l’importo della stessa mediante trattenuta di uguale importo sui pagamenti dovuti, ovvero mediante incameramento della fidejussione fino ritardo nella consegna superiore a concorrenza dell’importo della penale stessa. L’incameramento avviene con provvedimento del dirigente senza ulteriori formalità; in tal caso l’Impresa sarà obbligata alla reintegrazione della fidejussione nell’importo originario nel termine di 30 15 (trentaquindici) giorni, a pena l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. Nel caso 1456 c.c.. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuoverà l'avvio delle procedure di ripetuta inosservanza da parte dell’appaltatorerisoluzione del contratto, anche ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. Le Aziende Ospedaliere, dopo l’applicazione di uno solo 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali previsti di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi alle AA.OO. un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal presente capitolatoDirettore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riservano il Comune potrà, senza obbligo diritto di preavviso o diffida o costituzione dichiarare non compatibile la fornitura e di mora e senza possibilità di giudizio, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e all’incameramento per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della cauzionepenale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, fatta salva ogni azione per ulteriori danniresta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Nel caso Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in cui gli inadempimenti possano comprometteredanno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a giudizio qualsiasi titolo alla Società e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito. Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta economica presentata, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del ComuneD.Lgs. n. 163/06, il buon andamento può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 140 del servizio, il Comune ha diritto di risolvere il contratto. Tale diritto può essere esercitato nei seguenti casi:D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.

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Samples: www.asst-nordmilano.it

Penalità e risoluzione del contratto. L’inosservanza delle prescrizioni, nessuna esclusa, contenute nel presente capitolato e degli obblighi assunti con la proposta presentata, rendono passibile l’Impresa di una penale da applicarsi discrezionalmente dal Comune, a partire da € 100,00, incrementabili secondo la gravità della mancanza accertata. La penale viene inflitta con lettera motivata del responsabile del servizio del Comune previa contestazione all’Impresa dei rilievi, con invito a produrre controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazione. In caso di mancato pagamento della penale il Comune si riserva di recuperare l’importo della stessa mediante trattenuta di uguale importo sui pagamenti dovuti, ovvero mediante incameramento della fidejussione fino a concorrenza dell’importo della penale stessa. L’incameramento avviene con provvedimento del dirigente senza ulteriori formalità; in tal caso l’Impresa sarà obbligata alla reintegrazione della fidejussione nell’importo originario nel termine di 30 (trenta) giorni, a pena di risoluzione del contratto. Nel caso di ripetuta inosservanza da parte dell’appaltatore, anche di uno solo accertato inadempimento degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolatocontratto, risultante dall’attività di controllo di cui al primo comma dell’art.10 per causa imputabile all’esclusiva responsabilità del gestore, l’Amministrazione comunale ha la facoltà di proporre al Consiglio di Bacino l’applicazione di una penalità commisurata alla gravità dell’inadempimento, alla sua durata ed alla dimensione economica del servizio, secondo una declinazione puntuale della fattispecie oggetto di possibile contestazione, associata alle corrispondenti penalità da applicare, che sarà definita in apposito allegato al Disciplinare Tecnico di Servizio. Il procedimento finalizzato all’irrogazione della penalità è avviato con una contestazione formalmente avanzata dall’Amministrazione comunale indirizzata al gestore, che ha 30 giorni di tempo per rappresentare la proprie controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni non siano ritenute sufficienti dall’Amministrazione comunale quest’ultima può chiedere al Consiglio di Bacino di applicare una penalità commisurata alla gravità dell’inadempimento, alla sua durata ed alla dimensione economica del servizio. Il Consiglio di Bacino procederà a diretta contestazione a Veritas di eventuali inadempimenti rilevati nell’esercizio dell’attività di controllo ad esso demandati. Per i casi più gravi di inadempimento contrattuale, il Comune potràConsiglio di bacino e l’Amministrazione comunale, senza obbligo con atto da adottarsi di preavviso o diffida o costituzione concerto, hanno la facoltà di mora e senza possibilità di giudizio, procedere alla risoluzione del risolvere il presente contratto e all’incameramento della cauzione, fatta salva ogni azione per ulteriori danni. Nel nel caso in cui gli inadempimenti possano compromettere, a giudizio sia accertata la responsabilità del Comune, il buon andamento del servizio, il Comune ha diritto di risolvere il contratto. Tale diritto può essere esercitato nei gestore per uno dei seguenti casifatti:

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Samples: Contratto Servizio

Penalità e risoluzione del contratto. L’inosservanza delle prescrizioni, nessuna esclusa, contenute nel presente capitolato e degli obblighi assunti con la proposta presentata, rendono passibile l’Impresa di una penale da applicarsi discrezionalmente dal Comune, a partire da € 100,00100.00, incrementabili secondo la gravità della mancanza accertata. La penale viene inflitta con lettera motivata del responsabile del servizio del Comune previa contestazione all’Impresa dei rilievi, con invito a produrre controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazione. In caso di mancato pagamento della penale il Comune si riserva di recuperare l’importo della stessa mediante trattenuta di uguale importo sui pagamenti dovuti, ovvero mediante incameramento della fidejussione fino a concorrenza dell’importo della penale stessa. L’incameramento avviene con provvedimento del dirigente Responsabile del Settore amministrativo senza ulteriori formalità; in tal caso l’Impresa sarà obbligata alla reintegrazione della fidejussione nell’importo originario nel termine di 30 (trenta) giorni, a pena di risoluzione del contratto. Nel caso di ripetuta inosservanza da parte dell’appaltatore, anche di uno solo degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, il Comune potrà, senza obbligo di preavviso o diffida o costituzione di mora e senza possibilità di giudizio, procedere alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione, fatta salva ogni azione per ulteriori danni. Nel caso in cui gli inadempimenti possano compromettere, a giudizio del Comune, il buon andamento del servizio, il Comune ha diritto di risolvere il contratto. Tale diritto può essere esercitato nei seguenti casi:

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Samples: Contratto Applicato

Penalità e risoluzione del contratto. L’inosservanza 1. Durante il corso del contratto la ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti dal Capitolato Speciale e dal contratto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della fornitura. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle prescrizioniobbligazioni contrattuali, nessuna esclusaderivante da violazioni di norme di legge o del contratto, contenute nel presente capitolato da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e degli obblighi assunti con puntuale svolgimento della stessa o dei servizi connessi, la proposta presentata, rendono passibile l’Impresa di una penale da applicarsi discrezionalmente dal ComuneS.C. Provveditorato Economato, a partire seguito di comunicazione formale da € 100,00parte del DEC, incrementabili secondo la gravità della mancanza accertataprovvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. La penale viene inflitta con messa in mora avverrà attraverso formale lettera motivata del responsabile del servizio del Comune previa (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione all’Impresa dei rilievidegli addebiti da parte dell’ A.O., con invito avverso la quale il fornitore è tenuto a produrre presentare le proprie controdeduzioni entro 5 e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo degli ICP entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione. In caso di mancato pagamento della penale il Comune si riserva di recuperare l’importo della stessa mediante trattenuta di uguale importo sui pagamenti dovuti, ovvero mediante incameramento della fidejussione fino a concorrenza dell’importo della penale stessa. L’incameramento avviene con provvedimento del dirigente senza ulteriori formalità; in tal caso l’Impresa sarà obbligata alla reintegrazione della fidejussione nell’importo originario nel termine di 30 (trenta) giorniQualora la diffida ad adempiere avesse esito negativo, a pena seguito di constatazione del persistere dell’inadempimento, totale o parziale, dell’obbligazione contrattuale, l’A.O. ICP potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto. Nel caso , incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di ripetuta inosservanza rivalersi nei confronti dell’aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da parte dell’appaltatore, anche di uno solo degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, il Comune potrà, senza obbligo di preavviso o diffida o costituzione di mora e senza possibilità di giudizio, procedere alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione, fatta salva ogni azione per ulteriori danni. Nel caso in cui gli inadempimenti possano compromettere, a giudizio del Comune, il buon andamento del servizio, il Comune ha diritto di risolvere il contratto. Tale diritto può essere esercitato nei seguenti casi:esso derivanti.

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Samples: www.asst-nordmilano.it

Penalità e risoluzione del contratto. L’inosservanza delle prescrizioniNel corso di vigenza del contratto il contraente dovrà rispettare gli standard di resa previsti dal presente Documento per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della fornitura. Nel periodo di vigenza del contratto il Fornitore dovrà adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, nessuna esclusai cui contenuti si evincono dal presente Foglio Patti e Condizioni, contenute nel presente capitolato e degli obblighi assunti con la proposta presentata, rendono passibile l’Impresa di una penale da applicarsi discrezionalmente dal Comune, a partire da € 100,00, incrementabili secondo la gravità rispettare gli standard qualitativi della mancanza accertata. La penale viene inflitta con lettera motivata del responsabile fornitura e del servizio ivi richiesti. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del Comune previa contestazione all’Impresa dei rilievicontratto, con invito da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stessa, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la U.O.C. Provveditorato Economato provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 x.x., xxxxx xx xxxxxxx xx 00 (xxxxx) giorni, affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore è tenuto a produrre presentare le proprie controdeduzioni entro 5 e non oltre il termine di 10 giorni dalla dal ricevimento della suddetta contestazione/diffida ad adempiere. In caso di mancato pagamento riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti e/o idonee ad escludere la responsabilità del contraente, l’ASST procederà ad applicare penali in misura compresa tra l’1% e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità/gravità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento. Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali , nella consegna dei beni e inadempienze in ordine agli interventi di manutenzione e assistenza tecnica (durante il periodo di garanzia annuale full risk e durante il successivo periodo di assistenza tecnica), si applicheranno le penali previste nella Convenzione ARCA_2017_85 per la fornitura di ecotomografi cui si rimanda integralmente, nelle misure ivi previste. La Struttura sanitaria committente, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi al Committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla società, e/o sul deposito cauzionale, ovvero sulle fatture ammesse al pagamento. Qualora l’inadempimento, ovvero il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale il Comune si riserva di recuperare l’importo della stessa mediante trattenuta di uguale importo sui pagamenti dovutisuperiore al 10% dell'importo netto contrattuale, ovvero mediante incameramento della fidejussione fino a concorrenza dell’importo della penale stessa. L’incameramento avviene con provvedimento del dirigente senza ulteriori formalità; in tal caso l’Impresa sarà obbligata alla reintegrazione della fidejussione nell’importo originario nel termine di 30 (trenta) giorni, a pena la Struttura sanitaria committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. Nel caso 108 del D.Lgs. n. 50/2016. Nelle ipotesi di ripetuta inosservanza da parte dell’appaltatorerisoluzione contrattuale, anche di uno solo degli obblighi contrattuali previsti dal l’Azienda appaltante può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente, ai sensi dell’art. 108, comma 8, del succitato decreto legislativo. Per quanto non contemplato nel presente capitolatoarticolo, il Comune potrà, senza obbligo di preavviso o diffida o costituzione di mora e senza possibilità di giudizio, procedere alla la risoluzione del contratto sarà disciplinata dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e all’incameramento della cauzioneimpregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, fatta salva ogni azione per ulteriori dannipotranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Società e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito. Nel caso * * * * * * Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, l’ASST, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in cui gli inadempimenti possano comprometteredanno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, a giudizio l’ASST si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 110 del Comune, il buon andamento del servizio, il Comune ha diritto di risolvere il contratto. Tale diritto può essere esercitato nei seguenti casi:D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

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