Penalità per ritardata consegna Clausole campione

Penalità per ritardata consegna. 5.1. I termini di consegna indicati nell’Ordine si intendono essenziali ai sensi dell’art.1457 c.c. 5.2. Il fornitore si impegna a mantenere costantemente informata AL sullo stato di avanzamento dell'ordine. In particolare, in caso di ritardo nella consegna, il fornitore si impegna a mantenere aggiornata AL sulle misure adottate per minimizzare gli effetti negativi su AL di tale ritardo. 5.3. In caso di ritardo della consegna, anche di una sola parte dell’Ordine, il Fornitore prende atto e riconosce che AL avrà la facoltà a sua scelta di: a. Annullare l’Ordine; b. Richiedere al Fornitore l’invio di quanto ordinato a mezzo corriere, fermo restando che le maggiori spese relative all’urgenza della consegna resteranno a carico del Fornitore; c. Applicare una penale calcolata come di seguito specificato, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore: 5% del corrispettivo pattuito per i Prodotti e/o Servizi per ogni settimana di ritardo, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo totale per i Prodotti e/o Servizi; d. Procurarsi presso altri fornitori i Prodotti e/o Servizi della fornitura, a spese del Fornitore. 5.4. Resta salvo in ogni caso il diritto di AL al risarcimento dei danni subiti per ritardata consegna dei Prodotti e/o Servizi.
Penalità per ritardata consegna. Qualora intervengano ritardi di consegna rispetto al termine indicato, intendendosi per data di consegna quella di consegna dei lavori nel sito indicato dall’Amministrazione Metropolitana e salvo casi di comprovata forza maggiore, sarà applicata la penalità dell’1% (un per cento) per giorno solare dell’importo totale e per un massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. L’importo delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull’ammontare della fattura ammessa al pagamento.
Penalità per ritardata consegna. Nel caso in cui i termini di consegna indicati nell’Ordine di Acquisto non siano rispettati dal Fornitore, fatta salva la causa di forza maggiore, l’Acquirente, a suo insindacabile giudizio, potrà applicare una penale per ritardata consegna pari all’1% dell’importo totale dell’Ordine di Acquisto per ogni settimana di ritardo fino ad un massimo del 10% dell’importo totale dell’Ordine di Acquisto, qualunque sia l’entità del materiali non consegnati e/o servizi non eseguiti, fatto salvo il diritto, in qualunque momento, al risarcimento del maggior danno subito dall’Acquirente .
Penalità per ritardata consegna. Qualora intervengano ritardi di consegna degli autobus rispetto ai termini contrattuali, salvo il caso di comprovata forza maggiore, motivata con relazione del Legale Rappresentante del Fornitore aggiudicatario ed autorizzata dalla Stazione Appaltante sarà applicata la penalità dello 0,25% (zero virgola venticinque per cento) sul valore di ogni autobus, IVA esclusa, per ogni settimana di ritardo, oltre le prime due, maturata fino alla quinta settimana. Oltre la quinta settimana di ritardo verrà applicata una penale pari allo 0,50% del valore di ogni autobus consegnato in ritardo, IVA esclusa. Saranno considerate cause di forza maggiore, sempreché debitamente comunicate, solamente gli scioperi nazionali di categoria documentati da Autorità competente e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione. La somma delle penali così applicate non potrà essere superiore al 10,0% (dieci virgola zero per cento) del valore, IVA esclusa, dei veicoli consegnati in ritardo.
Penalità per ritardata consegna. Qualora si verifichino ritardi di consegna degli autobus rispetto al termine indicato in offerta, salvo il caso di comprovata forza maggiore o caso fortuito, sarà applicata la penalità dello 0,4 ‰ (zero virgola quattro per mille) per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo, sull’importo – IVA esclusa – degli autobus non consegnati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito; tale penalità sarà dovuta per un periodo fino a 40 gg. Per i successivi giorni e fino ad un ritardo complessivo non superiore a 120 gg., salvo il caso di comprovataforza maggiore, sarà applicata la penalità dello 0,6 ‰ (zero virgola sei per mille) per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo, sull’importo – IVA esclusa – degli autobus non consegnati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Saranno considerate cause di forza maggiore, sempreché debitamente comunicate, solamente gli scioperi nazionali di categoria documentati da Autorità competente e gli eventi atmosferici eccezionali, sismici, emergenze rischio sanitario e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione. Si intende che, ai fini dell’applicazione della penale, il predetto termine di consegna sarà quello attestato nell'apposito verbale di consegna di cui al §A3.6. Qualora il ritardo di consegna superi i 120 giorni solari, il Cliente si riserva di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento dei maggiori danni e delle maggiori spese derivanti da inadempimento ivi comprese a titolo indicativo e non esaustivo:  Ricorso noleggio autobus;  Limitazione servizio offerto e pagamento penalità da Contratto di Servizio;  Impegno straordinario per manutenzione ai veicoli fuori servizio. In caso di ritardata consegna gli importi delle penali che si andranno ad applicare saranno trattenuti sull’ammontare della fattura ammessa a pagamento e comunque regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva. La ditta fornitrice risponderà in proprio del ritardo, anche se derivato da colpa di subfornitori. L’importo massimo delle penali applicabili sarà pari al 10% dell’importo contrattuale, superato il quale il Cliente si riserva di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui si proceda alla risoluzione parziale del contratto resta inteso che le obbligazioni post- consegna assunte dal Fornitore rimangano valide per la parte di fornitura regolarmente effettuata.
Penalità per ritardata consegna. Per ogni giorno calendariale di ritardo, rispetto ai tempi previsti per la conse- gna del prodotto, la penale stabilita è pari allo 0,2% del valore del quantitati- vo fornito in ritardo ed eccedente la tolleranza prevista dall’articolo 13. inol- tre, per ogni giorno di sosta dell’Unità Navale provocata da ritardo nei rifor- nimenti sarà applicata una penalità del 2% (due per cento) del valore del prodotto interessato al ritardo.

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  • Tempi di consegna Il tempo di consegna previsto per la soluzione proposta è di ……. giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di Sito, come da studio di fattibilità in Annesso B. A conclusione della predisposizione della soluzione proposta, la consegna degli Spazi e dei relativi servizi accessori decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, come da articolo 5 dell’Accordo, Dalla data di sottoscrizione di detto verbale decorrono i termini per il pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 2 del presente Contratto di Sito secondo le modalità di fatturazione riportate nell’articolo 11 dell’Accordo

  • Modalità di consegna La consegna dovrà essere effettuata di norma dalle ore 8,00 alle 13,00 dei giorni feriali (sabato escluso) presso il Magazzino Centralizzato dell’ESTAR o comunque c/o i locali indicati nell’ordine di fornitura, emesso da ESTAR/Azienda ESTAR e/o l’Azienda Sanitaria destinataria non si riterranno responsabili di eventuali smarrimenti della merce per consegne avvenute in deroga alle condizioni sopraindicate e/o effettuate presso altre strutture anche se afferenti alle Aziende dell’Area Vasta. È facoltà di Estar inviare ordini a consegna programmata, nei quali saranno indicate le date tassative di consegna periodica delle merci. Eventuali deroghe di consegna dovranno essere concordate con il Responsabile del Magazzino e/o altro incaricato designato dal responsabile stesso. L'Aggiudicatario si impegna a fornire i prodotti di cui trattasi nelle condizioni migliori di imballaggio, di conservazione e di efficienza, con garanzia da ogni avaria o danni evidenti o occulti che possano prodursi o essere prodotti per effetto, ad esempio, dello stato di magazzinaggio precedente, delle operazioni di trasporto e di consegna, dell'influenza sui prodotti delle condizioni ambientali e meteorologiche, dello stato chimico-fisico delle materie, di difetto imputabile al personale cui sono state affidate le operazioni predette, di imballaggi scarsi o inadatti. L’accettazione da parte di Estar/altra Pubblica Amministrazione aderente della merce consegnata non solleva l’Aggiudicatario dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti non rilevati all’atto della consegna. Gli eventuali oneri sono a carico dell'Aggiudicatario; lo stesso garantisce che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di Legge per le categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto: a) delle prescrizioni del presente capitolato e del contratto; b) delle norme sulla produzione e sul commercio c) di tutte le norme di settore specifiche applicabili. Solo il personale dipendente, in servizio presso il Magazzino ESTAR e/o altro incaricato di Estar indicato nell'ordine di fornitura, è autorizzato al ricevimento della merce ed alla firma per ricevuta dei Documenti di Trasporto. Qualora il personale di cui al precedente comma rifiuti la merce reputandola inaccettabile, l'Aggiudicatario sarà tenuto a ritirarla immediatamente ed a sostituirla con altra accettabile entro 48 ore dal momento della contestazione. Nel caso che l'Aggiudicatario non provveda nei termini indicati, Estar/altra Pubblica Amministrazione aderente non è tenuto a rispondere di eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della giacenza impropria degli stessi. La non conformità dei prodotti forniti per qualità e stato obiettivo alle condizioni di capitolato può essere contestata anche in tempi successivi alla consegna o in sede di utilizzo. Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni contenute negli artt.1490 e seguenti del c.c. in materia di garanzia per i vizi del bene venduto, l'Aggiudicatario non acquisisce il diritto al pagamento dei beni qualora i vizi vengano contestati nel termine di 8 giorni dalla scoperta del vizio. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli ritirati. La quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Aggiudicatario. L'aver messo in condizioni il Magazzino di ESTAR di respingere, anche parzialmente, una fornitura, costituisce inadempienza contrattuale. Gli ordini saranno trasmessi tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC dell’Aggiudicatario o in via eccezionale per FAX. Estar non si riterrà responsabile di ordinativi non confermati da comunicazione scritta della competente Struttura preposta. Le consegne, salvo diverso termine indicato nell'ordine, dovranno essere effettuate entro sette (7) giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordine stesso, fatta eccezione per i casi di dichiarata urgenza, per i quali l'Aggiudicatario è tenuto alla consegna nel termine di 48 ore. Ordini diversi non possono essere cumulati in un unico collo, è necessario evadere ciascun ordine come singolo collo e con singolo DDT, visibile alla consegna se pur in unica spedizione. All'atto di ogni consegna l'Aggiudicatario dovrà presentare all'addetto al Magazzino relativo DDT, in almeno tre copie nelle quali risultino, dettagliatamente indicate, specie, qualità, quantità, lotto di fabbricazione e scadenza dei singoli beni forniti. Uno dei documenti, dai quali deve risultare in modo leggibile e chiaro la firma per esteso del ricevente, sarà restituito all'Aggiudicatario o all'incaricato della consegna. I prodotti consegnati dovranno avere una validità residua non inferiore ai 2/3 di quella totale. Il Fornitore riconoscerà a Estar il valore nominale dei prodotti in scadenza se la comunicazione da parte della Direzione Tecnica MAV avviene entro il 3° mese di vita residua dei prodotti. Il Fornitore provvederà a emettere nota di credito o procedere alla sostituzione dei prodotti stessi. In caso di mancato ritiro da parte del Fornitore lo smaltimento avverrà a cura di Estar con addebito dei relativi costi. I prodotti oggetto di revoche/ritiri ministeriali devono essere ritirati dal Fornitore entro 15 giorni dalla comunicazione della Direzione Tecnica del MAV, a decorrere dal 16° giorno, sarà applicata la penale prevista dall’art. 6 del presente capitolato. I costi di un eventuale smaltimento a cura di Estar saranno addebitati al Fornitore. In ogni caso il Fornitore riconoscerà a Estar il valore nominale dei prodotti oggetto di ritiro con emissione di nota di credito o sostituzione dei prodotti stessi. Il Fornitore garantisce altresì che i prodotti oggetto della presente contrattazione, oltre a essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme vigenti. Il fornitore garantisce altresì la qualità dei prodotti offerti per tutta la durata della fornitura ai sensi dell’art.1495 del C.C. Qualora le merci non venissero comunque consegnate entro i termini stabiliti e nelle quantità richieste o quelle consegnate risultassero inaccettabili o l'Aggiudicatario, invitato a sostituirle, non vi procedesse entro il termine predetto, ESTAR avrà il diritto di provvedere direttamente altrove, qualunque ne sia il prezzo, a rischio e spese dell'Aggiudicatario il quale sarà tenuto a rimborsare ad Estar il maggiore prezzo pagato e le spese sostenute salvo sempre il risarcimento di tutti gli altri eventuali oneri, spese e pregiudizi che per tali fatti ne potessero derivare. Qualora l'Aggiudicatario non ottemperi alle obbligazioni derivanti da contratto, si applicheranno le disposizioni contenute negli artt. 1453 e segg. del Codice Civile, fermo restando che il termine previsto ex art.1454 co.II del Codice Civile dovrà intendersi stabilito in giorni dieci. Fermo restando quanto precisato all’art.1, il contratto verrà eseguito sotto la cura del Responsabile del procedimento aziendale per la esecuzione e del Direttore della Esecuzione, laddove nominato. In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti per causa di forza maggiore, l'Appaltatore dovrà comunicare a ESTAR la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini. In particolare, l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando per ogni prodotto: ⮚ la denominazione; ⮚ il periodo di indisponibilità, ove noto e prevedibile; ⮚ la causa di indisponibilità;

  • A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO? L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del viaggio al quale la polizza è abbinata e le garanzie prescelte.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Requisiti per l'ammissione 1. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. I titoli di studio conseguiti all'estero saranno valutati dalla Commissione giudicatrice, che li potrà riconoscere equivalenti ai fini dell'ammissione.

  • Servizi di trasporto per ferrovia 19 Servizi di trasporto per via d’acqua 20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Obblighi dell’operatore economico 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

  • Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti : b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

  • Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 37 del presente capitolato, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.