Polizza Responsabilità civile Clausole campione

Polizza Responsabilità civile. Il fornitore è ritenuto responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei propri dipendenti, che cagioni danni a Coni Servizi, al personale di Xxxx Xxxxxxx, a terzi o cose di terzi, e s’impegna conseguentemente al risarcimento di tutti i danni, diretti o indiretti, prodotti o conseguenti. Primo dell’inizio delle attività, il fornitore è tenuto a stipulare, a propria cura e spese, un’apposita polizza di responsabilità civile, che preveda espressamente l’assicurazione per danni diretti e indiretti, derivanti dall’esecuzione del contratto, con un massimale unico non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).
Polizza Responsabilità civile. Alla stipula del presente contratto attuativo il Fornitore ha presentato la Polizza n. 312208266 del 19/05/2019, emessa da Assicurazioni Generali Spa, per responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, nonché professionale, derivante dall’esecuzione del contratto in quanto responsabile di ogni eventuale danno, arrecato a persone o cose, derivato dall’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
Polizza Responsabilità civile. Alla stipula del presente contratto attuativo il Fornitore e nello specifico American Ortodontich snc (CF/PI 0517690483) in qualità di impresa esecutrice, ha presentato la Polizza n. 0390402229 del 04/04/2019, emessa da HDI Assicurazioni Spa, per responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, nonché professionale, derivante dall’esecuzione del contratto in quanto responsabile di ogni eventuale danno, arrecato a persone o cose, derivato dall’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
Polizza Responsabilità civile. Il Fornitore esegue il servizio tramite le Consorziate esecutrici, indicate nell’art 15, e che presentano le seguenti Polizze: - Cooperativa di Facchinaggio Xxxxx Xxxxxxx soc. coop. r.l.: Polizza RCT/RCO n. 764034007 Appendice 12 rilasciata da Generali; - Viping Srl: Polizza RCT/RCO n. 764035108 Appendice 4 rilasciata da Generali; - Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti; Polizza RCT/RCO n 764035118 Appendice 3 rilasciata da Generali; Le suddette Polizze vengono rilasciate per responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, nonché professionale, derivante dall’esecuzione del contratto in quanto responsabile di ogni eventuale danno, arrecato a persone o cose, derivato dall’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
Polizza Responsabilità civile. L’aggiudicatario deve essere in possesso di polizza assicurativa da responsabilità civile per l’attività esercitata.
Polizza Responsabilità civile. Il servizio va eseguito a regola d’arte. L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile in caso di infortuni o di danni che per fatto proprio, dei propri dipendenti, dei propri mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati alle persone o alle cose, sia del Comune che di terzi, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, sia durante il pre-allestimento/allestimento che durante il ripristino delle sedi delle sezioni elettorali, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere. A salvaguardia di quanto previsto dal comma precedente l’aggiudicatario, contestualmente all’aggiudicazione, dovrà dimostrare di essere in possesso di idonea polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo in riferimento allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Capitolato. In particolare detta xxxxxxx deve tenere indenne il Comune di Napoli, nonché i terzi, per qualsiasi danno possa arrecare l’aggiudicatario in esecuzione di tutte le attività inerenti il servizio prestato. Copia della polizza dovrà essere prodotta in caso di aggiudicazione. La garanzia assicurativa dovrà comunque sussistere per tutto il periodo contrattuale. L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e/o successive modificazioni ed integrazioni. L’impresa deve assicurare, da parte dei propri dipendenti, l’osservanza degli adempimenti e delle misure di sicurezza previsti dagli appositi piani di sicurezza. In considerazione del servizio oggetto della presente procedura, gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero come da DUVRI allegato. I concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi al personale e alla sicurezza di cui all’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016. Per quanto concerne gli oneri di cui sopra, relativi alla presente procedura il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve essere comprensivo di tali costi. L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione del servizio il trattamento economico e normativo e previdenziale previsto dalla normativa vigente, dal CCNL di settore e dagli accordi territoriali e aziendali integrativi vigenti; l’obbligo si intende esteso in solido an...
Polizza Responsabilità civile. L’appaltatore, entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, dovrà stipulare con primaria compagnia di assicurazioni una polizza RCT/RCO, tenendo indenne il committente da ogni responsabilità sia civile che penale connessa alla esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. In particolare la predetta polizza dovrà prevedere la copertura dai rischi di intossicazione alimentare e/o avvelenamento eventualmente subiti dai fruitori del servizio di ristorazione nonché i danni ai beni, di proprietà di terzi, a qualsiasi titolo dati in consegna e custodia all’assicurato, compresi quelli conseguenti a incendio e furto. Per l’effetto l’assicurazione dovrà essere prestata per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila virgola zero zero), unico per ogni sinistro e per anno assicurativo. La polizza RCO dovrà essere prestata per un massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) Trova in ogni caso applicazione l’art. 2 del Capitolato Generale di gara.
Polizza Responsabilità civile. Il Broker dovrà essere in possesso di una polizza di RC Professionale così come previsto dal D.Lgs 209/2005, dall’art. 11 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, e successive modifiche. I massimali di copertura della polizza dovranno essere di importo almeno pari a: • € 1.300.380 per ciascun sinistro; • € 1.924.560 all’anno globalmente per tutti i sinistri.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.