Potere istituzionale Clausole campione

Potere istituzionale. La legge 1876/1990 è stata il nucleo del quadro giuridico per la funzione sindacale e la contrattazione collettiva in Grecia prima delle politiche dei Memoranda. Allineata agli standard europei, è stata adottata all’unanimità dai partiti politici e ha istituito un sistema di contrattazione multilivello con quattro tipi di contratti collettivi di lavoro per il settore privato: il Contratto nazionale generale di lavoro, i CCL nazionali settoriali o oc- cupazionali, i CCL locali settoriali/occupazionali e i CCL aziendali (ETUI 2017). Durante questo periodo, sono stati compiuti anche importanti sforzi per istituire un sistema tri- partito di dialogo sociale. Il Comitato economico e sociale greco (OKE) è stato istituito nel 1994 ed è stato riconosciuto costituzionalmente nel 2001. Dopo gli anni Novanta, il potere istituzionale acquisito dai sindacati grazie al nuovo quadro normativo ha dato vita a una forte interconnessione tra i leader sindacali di prima classe e i partiti politici di centro-destra, spesso utilizzata come strategia per la contrattazione collettiva (Kret- sos e Xxxxxxxxxxxx 2015, 224). I cambiamenti introdotti dopo l’inizio della crisi del debito, volti a ridurre il costo del lavoro e a migliorare la competitività delle imprese, hanno fortemente destabilizzato il sistema di contrattazione collettiva e i loro effetti durano ancora oggi. Le principali riforme giuridiche introdotte dai Memoranda hanno incluso l’abolizione del principio di favore per i CCL settoriali rispetto a quelli aziendali, l’eliminazione dei CCL nel settore pubblico che erano in conflitto con la politica finanziaria del governo, la sospensione del principio di estensione per i CCL occupazionali e settoriali fino al 2015 e il raffor- zamento della contrattazione collettiva a livello aziendale (Zisimopoulos 2019, 96-97). Inoltre, nel 2012, una riduzione nominale del 22% del salario minimo è stata stabilita da un accordo nazionale (32% per i minori di 25 anni) con atto del Consiglio ministeriale. Con la legge 4093/2012, il CCNL è stato ristrutturato in modo da poter determinare solo le condizioni di lavoro non salariali per le organizzazioni appartenenti alle organizzazi- oni datoriali firmatarie. Fino ad oggi, il salario minimo non è stato negoziato tra le parti sociali, ma è stato definito con decisione del Ministro del Lavoro. Anche l’arbitrato è stato neutralizzato. Il governo SYRIZA-ANEL ha riportato in auge alcuni dei regolamenti della contrattazione collettiva precedenti ...
Potere istituzionale. Il potere istituzionale dei sindacati belgi è significativo, grazie alla forte tradizione del paese in materia di partenariato sociale, accordi corporativi e istituzionalizzazione del dialogo sociale. Il sistema istituzionale multilivello per il dialogo sociale e la contratta- zione collettiva sono molto ben sviluppati in Belgio. I sindacati belgi godono di ampi diritti di contrattazione collettiva, che consentono loro di negoziare salari, condizioni di lavoro e altre questioni legate all’occupazione per conto dei loro iscritti. I contratti collettivi raggiunti attraverso la contrattazione coprono un’ampia gamma di settori, sono giuridicamente vincolanti (cioè sono parte formale del diritto del lavoro collettivo) e forniscono ai sindacati un meccanismo per garantire e far rispettare i diritti dei lavo- ratori. La sua struttura e i suoi CCL sono gerarchici e seguono il principio del favore, il
Potere istituzionale. Il potere istituzionale del lavoro in Romania riflette sia l’evoluzione storica che i recenti cambiamenti legislativi che modellano il panorama delle relazioni di lavoro e delle at- tività sindacali. Il quadro giuridico rumeno che disciplina i sindacati e la contrattazione collettiva ha subito una trasformazione significativa, in particolare con l’adozione della nuova legge sul dialogo sociale (SDL 367/2022), che ha sostituito la precedente normativa coperta dalla legge 62/2011 sul dialogo sociale. Questa nuova legge ha introdotto diversi cam- biamenti chiave volti a facilitare un processo di contrattazione collettiva più efficace. Ha ridotto la soglia richiesta a un sindacato per diventare rappresentativo, consentendo a un sindacato di essere considerato rappresentativo se comprende almeno il 35% dei dipendenti in un rapporto di lavoro legale con l’azienda, rispetto alla precedente soglia del 50%+1. Inoltre, le condizioni per la costituzione di un sindacato sono state rese più flessibili e la legge estende la possibilità di iscriversi a un sindacato anche ai lavoratori disoccupati o autonomi, anche se non saranno presi in considerazione per determinare la rappresentatività del sindacato. Il processo di contrattazione collettiva in Romania è ora obbligatorio sia a livello azien- dale, se l’unità ha almeno 10 dipendenti, sia a livello settoriale. Il processo di negozia- zione deve essere completato entro 45 giorni di calendario, a meno che entrambe le parti non concordino una proroga. Si tratta di un’iniziativa volta a migliorare la copertu- ra e l’efficacia dei contratti collettivi nei diversi settori e a livello aziendale. Nonostante queste modifiche normative, nella pratica la contrattazione collettiva settoriale vede pochissimi accordi, evidenziando una discrepanza tra il quadro giuridico e la sua attua- zione. Le istituzioni del dialogo sociale, compresi i dialoghi bipartiti e tripartiti, sono state ridefinite e mirano a promuovere un ambiente costruttivo per le relazioni di lavoro. Il dialogo sociale bipartito è inteso come un dialogo autonomo senza coinvolgimento del governo, incentrato sulla contrattazione collettiva obbligatoria o sulla consultazione tra governo, sindacati e datori di lavoro per le questioni economiche e sociali. Il Ministero del Lavoro descrive le impostazioni del dialogo sociale tripartito come consultazioni e scambi di informazioni reciproche a diversi livelli, finalizzati a una forma più avanzata di negoziazione del partenariat...

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  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4; III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

  • Livello nazionale (1) Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell'imprenditore e quelle delle organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa legge quadro. (2) A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali. (3) Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato di attuazione della legge quadro. (4) In tali incontri le parti potranno adottare nei confronti dei competenti organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell'occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l'attuazione. (5) Le parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale. (6) Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla premessa del presente Contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare - avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici - l'impatto ambientale delle attività produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell'occupazione.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXVI - Passaggi di qualifica

  • Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

  • SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

  • Rappresentanze sindacali unitarie Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - così come delineate negli accordi interconfederali sottoscritti dalla Associazioni stipulanti L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 181.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: