Principi generali. 1.1 In applicazione delle Norme Applicabili e nell’ambito del Contratto: - il Cliente è titolare del trattamento dei Dati Personali; - Cegid è responsabile del trattamento dei Dati Personali, trattando i dati esclusivamente per conto di e solo su documentate direttive del Cliente. 1.2 Le Parti riconoscono che quanto disciplinato nel Contratto costituisce le direttive documentate del Cliente. Qualsiasi ulteriore direttiva riguardante il trattamento dei dati personali da parte di Cegid deve essere fornita in forma scritta. Qualora le direttive ulteriori si rendano necessarie in ragione della necessità e/o volontà di porre in essere un nuovo trattamento dovrà essere specificata la finalità e indicate le operazioni da compiere. L’ulteriore trattamento verrà posto in essere solo qualora venga accettato il preventivo di Cegid da parte del Cliente. Qualora, secondo il giudizio di Cegid, una direttiva violi le Norme Applicabili, Cegid si impegna ad informare con qualsiasi mezzo il Cliente entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della direttiva. 1.3 Il Cliente riconosce di avere il controllo esclusivo e la conoscenza, in particolare, della provenienza dei Dati Personali trattati per l’esecuzione del Contratto. Pertanto, il Cliente si impegna a rispettare i propri obblighi in qualità di titolare del trattamento dei dati. 1.4 Cegid cancellerà o restituirà a scelta del Titolare, i Xxxx Personali e le sue copie al momento della risoluzione del Servizio o del Contratto, a meno che una qualsiasi delle Norme Applicabili non richieda la conservazione dei Dati Personali. 1.5 Il Cliente deve informare Cegid, al momento della sottoscrizione del Contratto, della persona da contattare per ogni informazione, comunicazione, notifica o richiesta in base alla presente Appendice. Qualora il Cliente non fornisca queste informazioni a Cegid, il firmatario sarà considerato il referente competente per l’esecuzione del contratto. 1.6 Qualora sia strettamente necessario per l’esecuzione del Contratto, Cegid può trasferire i Dati Personali a condizione che il Cliente sia preventivamente informato in ordine a tale trasferimento. In ogni caso, Cegid non trasferirà i Dati Personali, senza adottare le opportune misure di salvaguardia in applicazione dell’articolo 46 del GDPR, all’esterno: - Dell’Unione europea; - dello Spazio economico europeo; - di un paese terzo o territorio che secondo la Commissione europea garantisca un adeguato livello di protezione in applicazione dei regolamenti applicabili, comprese le società che hanno sede negli Stati Uniti d’America certificate secondo il regime di “Privacy-Shield”. In ogni caso, i Dati Personali affidati a Cegid sono ubicati in uno o più paesi dell’Unione Europea.
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Samples: General Conditions for Hardware, Third Party Software and Related Services, Saas Agreement, Licensing Agreements
Principi generali. 1.1 In applicazione 2.1 Le presenti Condizioni si applicano a tutti i contratti di vendita di Beni in luogo e in vece dei termini e delle Norme Applicabili condizioni, comprese quelle generali, che il Compratore pretendesse di applicare ai propri ordini d’acquisto, conferme d’ordine ed altri documenti analoghi. I termini e nell’ambito le condizioni contenute negli ordini (o altri analoghi documenti) del Contratto: - Compratore non sono vincolanti per il Cliente è titolare del trattamento dei Dati Personali; - Cegid è responsabile del trattamento dei Dati Personali, trattando i dati esclusivamente per conto di e solo su documentate direttive del ClienteVenditore.
1.2 Le Parti riconoscono che quanto disciplinato nel Contratto costituisce le direttive documentate del Cliente. Qualsiasi ulteriore direttiva riguardante il trattamento dei dati personali da parte di Cegid deve essere fornita in forma scritta. Qualora le direttive ulteriori si rendano necessarie in ragione della necessità e/o volontà di porre in essere un nuovo trattamento dovrà essere specificata la finalità e indicate le operazioni da compiere. L’ulteriore trattamento verrà posto in essere solo qualora venga accettato il preventivo di Cegid 2.2 Gli ordini costituiscono proposta, da parte del ClienteCompratore, di acquistare i Beni dal Venditore a norma delle presenti Condizioni. QualoraL’accettazione della consegna dei Beni vale quale accettazione, secondo il giudizio di Cegidda parte del Compratore, una direttiva violi le Norme Applicabili, Cegid si impegna ad informare con qualsiasi mezzo il Cliente entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della direttivadelle presenti Condizioni.
1.3 Il Cliente riconosce 2.3 I dipendenti e gli agenti del Venditore non sono autorizzati ad impegnare la volontà del Venditore; eventuali loro dichiarazioni non hanno valore se non confermate per iscritto dal Venditore; il Compratore prende atto di avere ciò, dichiara di non fare affidamento su dette dichiarazioni, e rinuncia a qualsiasi pretesa fondata su dichiarazioni che non siano state confermate per iscritto dal Venditore.
2.4 Qualsiasi errore (tipografico, di trascrizione, o di altro tipo) od omissione contenuto in qualsiasi documento (catalogo, quotazione, listino prezzi, conferma d’ordine, fattura o altro documento, compresa ogni comunicazione/informazione del Venditore al Compratore) è soggetto a correzione, unilaterale e senza alcuna responsabilità, da parte del Venditore.
2.5 Qualunque consiglio o raccomandazione dei dipendenti o degli agenti del Venditore, relativo alla custodia, alla conservazione, all’utilizzazione dei Beni, che non sia confermato per iscritto dal Venditore, è seguito dal Compratore a proprio rischio e pericolo; il controllo esclusivo Venditore, pertanto, non sarà responsabile di alcun consiglio o raccomandazione che non sia stato confermato per iscritto. Inoltre, nessun eventuale uso (compresa la custodia e la conoscenza, in particolare, della provenienza conservazione) improprio dei Dati Personali trattati per l’esecuzione del Contratto. Pertanto, il Cliente si impegna a rispettare i propri obblighi in qualità di titolare del trattamento dei datiBeni potrà essere giustificato da alcun consiglio o raccomandazione.
1.4 Cegid cancellerà o restituirà a scelta del Titolare2.6 I disegni, i Xxxx Personali e le sue copie al momento della risoluzione del Servizio o del Contrattofotografie, a meno che una qualsiasi delle Norme Applicabili non richieda la conservazione dei Dati Personali.
1.5 Il Cliente deve informare Cegidle illustrazioni, le indicazioni relative alle dimensioni, al momento della sottoscrizione del Contrattopeso ed in generale alle caratteristiche dei Beni, della persona da contattare nonché le informazioni ed indicazioni tecniche ad essi relative, sono riportate dal Venditore nei cataloghi, nei listini, nei campionari, etc., nella convinzione che siano il più possibile precisi. Tuttavia, sono puramente indicativi, e non vincolanti per ogni informazione, comunicazione, notifica o richiesta in base alla presente Appendice. Qualora il Cliente Venditore; quindi non fornisca queste informazioni a Cegid, il firmatario sarà considerato il referente competente per l’esecuzione del contrattohanno valore contrattuale.
1.6 Qualora sia strettamente necessario per l’esecuzione del Contratto, Cegid può trasferire i Dati Personali a condizione che il Cliente sia preventivamente informato in ordine a tale trasferimento. In ogni caso, Cegid non trasferirà i Dati Personali, senza adottare le opportune misure di salvaguardia in applicazione dell’articolo 46 del GDPR, all’esterno: - Dell’Unione europea; - dello Spazio economico europeo; - di un paese terzo o territorio che secondo la Commissione europea garantisca un adeguato livello di protezione in applicazione dei regolamenti applicabili, comprese le società che hanno sede negli Stati Uniti d’America certificate secondo il regime di “Privacy-Shield”. In ogni caso, i Dati Personali affidati a Cegid sono ubicati in uno o più paesi dell’Unione Europea.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Principi generali. 1.1 In applicazione Il Decreto disciplina la responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento in caso di mancata o inesatta esecuzione di un’operazione di pagamento. Tale disciplina fa salva l’applicabilità delle Norme Applicabili disposizioni che esimono i prestatori di servizi di pagamento da responsabilità (quale l’utilizzo di identificativi unici inesatti, il caso fortuito e nell’ambito la forza maggiore) e non pregiudica le modalità e i tempi con cui l’utilizzatore deve far valere le proprie ragioni per l’esecuzione non autorizzata o inesatta di un’operazione di pagamento (articolo 9 del Contratto: - il Cliente Decreto). La disciplina contenuta nell’articolo 25 del Decreto si concentra infatti sul modo in cui un’operazione di pagamento viene eseguita e sul caso in cui essa non venga eseguita affatto, prescindendo dagli elementi che hanno dato luogo all’inesattezza o al difetto di esecuzione quali la volontà del pagatore, errori dell’utilizzatore, eventi accidentali o inevitabili. Un’operazione di pagamento è titolare del trattamento dei Dati Personali; - Cegid eseguita in modo inesatto quando l’esecuzione non è responsabile del trattamento dei Dati Personaliconforme a quanto chiesto dall’utilizzatore al proprio prestatore di servizi di pagamento nell’ordine di pagamento o in istruzioni allo stesso impartite. Il rispetto delle istruzioni impartite dal cliente attiene all’importo trasferito, trattando ai tempi di esecuzione e di disponibilità, alle date valuta applicate. Si ha mancata esecuzione di un’operazione di pagamento quando i dati esclusivamente per conto fondi oggetto dell’ordine di e solo su documentate direttive del Cliente.
1.2 Le Parti riconoscono che quanto disciplinato nel Contratto costituisce le direttive documentate del Cliente. Qualsiasi ulteriore direttiva riguardante il trattamento dei dati personali da parte di Cegid deve essere fornita in forma scritta. Qualora le direttive ulteriori si rendano necessarie in ragione della necessità e/o volontà di porre in essere un nuovo trattamento dovrà essere specificata la finalità e indicate le operazioni da compiere. L’ulteriore trattamento verrà posto in essere solo qualora venga accettato il preventivo di Cegid pagamento non vengono trasferiti da parte del Clienteprestatore di servizi di pagamento del pagatore, rimanendo nella disponibilità del pagatore o del prestatore stesso. QualoraQualora i fondi vengano addebitati al pagatore, secondo il giudizio escano dalla disponibilità del prestatore di Cegid, una direttiva violi le Norme Applicabili, Cegid si impegna ad informare con qualsiasi mezzo il Cliente entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della direttiva.
1.3 Il Cliente riconosce di avere il controllo esclusivo e la conoscenzaservizi del pagatore ma non vengano accreditati, in particolare, della provenienza dei Dati Personali trattati per l’esecuzione del Contratto. Pertanto, il Cliente si impegna a rispettare i propri obblighi tutto o in qualità di titolare del trattamento dei dati.
1.4 Cegid cancellerà o restituirà a scelta del Titolare, i Xxxx Personali e le sue copie al momento della risoluzione del Servizio o del Contratto, a meno che una qualsiasi delle Norme Applicabili non richieda la conservazione dei Dati Personali.
1.5 Il Cliente deve informare Cegidparte, al momento prestatore del beneficiario l’esecuzione sarà invece considerata inesatta. Il principio generale al quale è informata la ripartizione di responsabilità per la corretta esecuzione delle operazioni di pagamento è che ciascun prestatore di servizi di pagamento è interamente responsabile nei confronti del proprio cliente. Fatto salvo il riparto di responsabilità nelle diverse fasi in cui si articola l’esecuzione di un’operazione di pagamento, ciascun prestatore di servizi risponde quindi nei confronti del proprio cliente di tutte le spese o interessi che siano stati a lui imputati a seguito della sottoscrizione del Contratto, della persona da contattare per ogni informazione, comunicazione, notifica mancata o richiesta in base alla presente Appendice. Qualora il Cliente non fornisca queste informazioni a Cegid, il firmatario sarà considerato il referente competente per l’esecuzione del contratto.
1.6 Qualora sia strettamente necessario per l’esecuzione del Contratto, Cegid può trasferire i Dati Personali a condizione che il Cliente sia preventivamente informato in ordine a tale trasferimentoinesatta esecuzione dell’operazione di pagamento. In ogni casocaso di inesatta o mancata esecuzione di un’operazione di pagamento, Cegid non trasferirà ferme restando le rispettive responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento coinvolti, l’obbligo di diligenza professionale che ricade in capo ai prestatori di servizi di pagamento impone comunque a questi ultimi di adoperarsi senza indugio - quando i Dati Personali, senza adottare le opportune misure clienti ne facciano richiesta - per individuare lo stato in cui si trovano i fondi oggetto dell’ordine di salvaguardia in applicazione dell’articolo 46 del GDPR, all’esterno: - Dell’Unione europea; - dello Spazio economico europeo; - pagamento e di un paese terzo o territorio che secondo la Commissione europea garantisca un adeguato livello di protezione in applicazione dei regolamenti applicabili, comprese le società che hanno sede negli Stati Uniti d’America certificate secondo il regime di “Privacy-Shield”. In ogni caso, i Dati Personali affidati a Cegid sono ubicati in uno o più paesi dell’Unione Europeacomunicarlo tempestivamente ai clienti medesimi.
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Samples: Servizi Di Pagamento
Principi generali. 1.1 In applicazione delle Norme Applicabili Tutti gli apparati espositivi, gli arredi e nell’ambito del Contratto: - il Cliente è titolare del trattamento dei Dati Personali; - Cegid è responsabile del trattamento dei Dati Personalile vetrine saranno realizzati con principi costruttivi e materiali che garantiscono la perfetta conservazione degli oggetti d'arte, trattando la loro sicurezza, la migliore visibilità per i dati esclusivamente per conto visitatori, la massima facilità di e solo su documentate direttive del Cliente.
1.2 Le Parti riconoscono che quanto disciplinato nel Contratto costituisce le direttive documentate del Cliente. Qualsiasi ulteriore direttiva riguardante il trattamento dei dati personali utilizzo da parte del museo per le operazioni di Cegid deve allestimento, disallestimento, manutenzione, etc. Tutte le opere dovranno essere fornita realizzate a perfetta regola d’arte secondo le specifiche contenute negli elaborati grafici, nella relazione tecnica e nel capitolato tecnico e comprenderanno: -la produzione di tutte le componenti degli apparati allestitivi di fattura industriale in forma scrittaofficina, la fornitura, il montaggio, la distribuzione al piano e ai singoli locali dell’edificio interessati dai lavori, compreso l’eventuale sollevamento con mezzi meccanici; -gli eventuali imballaggi ed il regolare smaltimento degli stessi, compresi tutti gli oneri e obblighi per la messa in funzione. Qualora -gli allacciamenti elettrici fino al punto di consegna dell’alimentazione, comprese le direttive ulteriori eventuali modifiche e spostamenti di prese esistenti e punti luce necessari; -la pulizia degli elementi, lo sgombero e la pulizia accurata dei locali. La ditta affidataria dovrà consegnare prima dell’inizio dei lavori alla committenza la documentazione comprendente disegni esecutivi d’officina, dettagli di particolari costruttivi, campionature in scala reale di tutti i prodotti forniti, sistemi di apertura compresi dettagli delle bordature, guarnizioni, zoccolatura, tipi di illuminazione all’esterno all’interno delle vetrine, gamma di colori delle verniciature, schede tecniche, certificazioni ecc. La campionatura dovrà essere completa. Tale documentazione sarà vincolante e dovrà essere approvata dalla D. L. prima dell’inizio dei lavori. Le proposte di eventuali modifiche dovranno essere migliorative e non potranno in ogni caso essere oggetto di revisione dei prezzi e aumento dei costi. L’ente appaltante e la D.L. hanno la facoltà di richiedere modifiche migliorative alla documentazione proposta senza richiedere revisione dei prezzi, aumento dei costi e prolungamento dei tempi di esecuzione. Le misure del progetto si rendano necessarie intendono indicative. La ditta affidataria avrà l’obbligo di visionare i locali da allestire e verificare le misure sul posto. Dovrà inoltre verificare l’ampiezza dei passaggi ed adeguarsi ad essi in ragione della necessità modo tale da consentire il trasporto al piano di materiali. Tutti gli oggetti progettati, in particolare opere con meccanismi in movimento, dovranno essere certificati in ogni loro parte dalla ditta esecutrice. La ditta dovrà garantire il perfetto funzionamento di tutte le strutture e dei meccanismi realizzati nel termine minimo di due anni dalla data di collaudo delle opere e senza pretendere alcun compenso o indennizzo. Gli apparati allestitivi e gli arredi dovranno essere finiti in ogni loro parte e completi di tutte le attrezzature che li compongono, compresi i sistemi di apertura e chiusura, i corpi illuminanti nonché i cablaggi, gli allacciamenti necessari per dare l’opera perfettamente funzionante, terminata, certificata e quindi collaudabile. Tutti gli impianti elettrici all’interno dei mobili e le opere in generale dovranno essere eseguiti a norma di legge. Le accensioni e gli spegnimenti delle parti elettriche dovranno essere azionati dal quadro generale dedicato. In mancanza di punti elettrici funzionali all’allestimento, la ditta affidataria avrà l’obbligo di provvedere alla loro realizzazione mediante aperture–chiusura di tracce e ripristino con tinteggiature delle murature esistenti. L’impresa appaltatrice dovrà, prima dell’installazione dei corpi illuminanti, verificare ed eventualmente adeguare l’impianto elettrico esistente, alle esigenze dei carichi delle apparecchiature che si andranno ad installare. In particolar modo dovrà essere verificato che formazione e sezioni delle linee di alimentazione dei corpi illuminanti e rispettive protezioni nei quadri elettrici, siano dimensionate per il carico applicato. Onere dell’impresa sarà l’eventuale sostituzione e/o volontà integrazione di porre ogni parte di impianto necessaria a garantire il corretto funzionamento e l’installazione dell’impianto di illuminazione come previsto dal progetto. La ditta affidataria dovrà organizzare la realizzazione nella sotto-struttura degli apparati allestitivi di tutti i necessari cablaggi per gli attacchi elettrici delle soprastanti vetrine espositive. Dovrà inoltre realizzare tutte le retro-strutture necessarie per il sostegno degli apparati espositivi. Il lavoro comprenderà l'adattamento degli elementi alle eventuali modanature delle murature e agli apparati tecnologici esistenti. Questi ultimi dovranno essere funzionanti ed ispezionabili. Nel caso che elementi tecnici e decorativi esistenti come termoconvettori, grigli di areazione, cornici, boiserie, ecc. fossero situati in posizione inaccessibile perché mascherati dalle nuove strutture di allestimento, la ditta dovrà provvedere al loro spostamento con le modifiche necessarie per il loro perfetto funzionamento comprese le ispezioni e gli adeguati fori di ventilazione. Nel caso che fossero situati in una posizione impossibile da ispezionare e inadeguata rispetto ai nuovi apparati, la ditta dovrà trovare una soluzione alternativa idonea, approvata dalla D.L., o provvedere al loro spostamento e funzionamento in uno spazio più adatto. La ditta affidataria avrà l’obbligo di verificare che tutte le strutture e apparati realizzati non influiscano e non creino danni alla staticità complessiva dell’immobile. In particolare, a discrezione della D.L., la ditta esecutrice dovrà fornire documentazione attestante l’idoneità statica dell’arredo sui solai e sulle murature esistenti. La ditta affidataria sarà direttamente responsabile dell' opera finita e montata. Le opere si riterranno terminate quando tutti gli enti, le commissioni e la Direzione lavori avranno dato parere positivo con nulla osta all’esercizio di competenza. In caso di discordanza fra le descrizioni dei diversi elaborati progettuali (disegni e relazione tecnica), si dovrà dare prevalenza al presente capitolato tecnico ed elenco descrittivo delle voci. Per assicurare la conservazione delle Opere d'Arte le vetrina dovranno garantire un elevato livello di tenuta alla polvere ed all’aria, un livello stabile di umidità relativa, l’assenza di sostanze inquinanti all’interno dello spazio di esposizione, e in particolare quelle emesse dai materiali utilizzati. Per questa ragione devono essere un nuovo trattamento dovrà utilizzati materiali inerti e non out-gassing, come l’acciaio verniciato a polvere, guarnizioni inerti. Per tutte queste ragioni di conservazione non è possibile l’utilizzo dell’MDF o similare, in quanto non garantisce la stabilizzazione della umidità relativa e può contenere, esso stesso o le vernici che lo ricoprono, sostanze potenzialmente dannose per gli oggetti esposti. Dovranno essere specificata la finalità e indicate le operazioni da compiere. L’ulteriore trattamento verrà posto in essere solo qualora venga accettato il preventivo di Cegid presentati da parte del Clientecostruttore tutti i certificati che documentino la non emissione di sostanze nocive da parte dei materiali utilizzati per la costruzione delle vetrine. Qualora, Le vetrine deve essere realizzata secondo il giudizio di Cegidprincipio dei compartimenti stagni, ovvero vi deve essere una direttiva violi le Norme Applicabili, Cegid si impegna ad informare con qualsiasi mezzo il Cliente entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della direttiva.
1.3 Il Cliente riconosce di avere il controllo esclusivo e la conoscenza, in particolare, della provenienza dei Dati Personali trattati per l’esecuzione del Contratto. Pertanto, il Cliente si impegna a rispettare i propri obblighi in qualità di titolare del trattamento dei dati.
1.4 Cegid cancellerà o restituirà a scelta del Titolare, i Xxxx Personali e le sue copie al momento della risoluzione del Servizio o del Contrattonetta separazione, a meno tenuta, tra gli spazi tecnici e lo spazio di esposizione. Gli elementi che compongono la vetrina, base a plinto inclinato e spazio di esposizione, anche se tra loro separati, devono costituire un unico assieme, con tenuta all’aria, e devono essere tra loro organici per garantire l’insieme delle prestazioni della vetrina. Le parti vetrate devranno essere realizzate con vetri antisfondamento, stratificati (tre strati) con una qualsiasi delle Norme Applicabili pellicola di PVB interposta, extrachiari La lastre in vetro saranno fissate al telaio portante mediante elementi metallici ad esse incollati con siliconi strutturali, e non richieda la conservazione dei Dati Personali.
1.5 dovranno presentare all’esterno elementi relativi al loro fissaggio. Il Cliente deve informare Cegid, al momento della sottoscrizione del Contratto, della persona da contattare per ogni informazione, comunicazione, notifica o richiesta in base alla presente Appendice. Qualora il Cliente non fornisca queste informazioni a Cegid, il firmatario sarà considerato il referente competente per l’esecuzione del contratto.
1.6 Qualora sia strettamente necessario per l’esecuzione del Contratto, Cegid può trasferire i Dati Personali a condizione che il Cliente sia preventivamente informato in ordine a tale trasferimento. In ogni caso, Cegid non trasferirà i Dati Personali, senza adottare sistema di apertura dovrà garantire le opportune misure di salvaguardia in applicazione dell’articolo 46 del GDPR, all’esterno: - Dell’Unione europea; - dello Spazio economico europeo; - di un paese terzo o territorio che secondo la Commissione europea garantisca un adeguato livello di protezione in applicazione dei regolamenti applicabili, comprese le società che hanno sede negli Stati Uniti d’America certificate secondo il regime di “Privacy-Shield”. In ogni caso, i Dati Personali affidati a Cegid sono ubicati in uno o più paesi dell’Unione Europea.seguenti prestazioni:
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Principi generali. 1.1 In applicazione delle Norme Applicabili Per la descrizione di tutti i servizi oggetto dell’appalto si deve far riferimento oltre a quanto descritto negli artt. seguenti, anche al Piano dei servizi di igiene urbana allegato al presente capitolato che forma parte integrante dello stesso. Il Piano dei servizi di igiene urbana stabilisce le modalità minime di erogazione dei servizi unitamente a quanto precisato nel presente capitolato e nell’ambito del Contratto: - costituisce il Cliente è titolare del trattamento dei Dati Personali; - Cegid è responsabile del trattamento dei Dati Personaliriferimento strumentale utile per l'elaborazione della proposta tecnica, trattando i dati esclusivamente per conto di e solo su documentate direttive del Cliente.
1.2 Le Parti riconoscono che quanto disciplinato nel Contratto costituisce le direttive documentate del Cliente. Qualsiasi ulteriore direttiva riguardante il trattamento dei dati personali da parte di Cegid deve essere fornita in forma scritta. Qualora le direttive ulteriori si rendano necessarie in ragione della necessità ma non é definitivo e/o volontà esaustivo rispetto ai servizi da erogare, al loro livello ed alla modalità di porre in effettuazione. Questi dovranno essere un nuovo trattamento dovrà essere specificata la finalità e indicate le operazioni da compiere. L’ulteriore trattamento verrà posto in essere solo qualora venga accettato il preventivo di Cegid da parte del Cliente. Qualora, secondo il giudizio di Cegid, una direttiva violi le Norme Applicabili, Cegid si impegna ad informare con qualsiasi mezzo il Cliente entro 5 (cinque) giorni indicati dalla data di ricezione della direttiva.
1.3 Il Cliente riconosce di avere il controllo esclusivo e la conoscenzaditta appaltatrice, in particolaremaniera esaustiva, nella propria offerta tecnica. Il servizio domiciliare di raccolta rifiuti avviene mediante il ritiro delle frazioni di rifiuto conferite nei contenitori previsti dalla ditta appaltatrice, che gli utenti dovranno collocare in punto idoneo in luogo pubblico nelle giornate e negli orari previsti dallo specifico calendario di raccolta. Il personale della Stazione Appaltante può effettuare controlli sul conferimento dei rifiuti segnalando quelli non conformi mediante apposizione di idoneo adesivo. L’Aggiudicatario deve effettuare la raccolta dei rifiuti non conformi nel turno successivo di raccolta, nel giro della raccolta della frazione residuale. L’Aggiudicatario deve astenersi dal raccogliere rifiuti non conformi per natura a quanto previsto nel presente capitolato o a quanto indicato dalla Stazione Appaltante. La responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti è, comunque, della provenienza ditta appaltatrice; a suo carico quindi sono da considerarsi le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento o recupero, conseguenti alla non idoneità dei Dati Personali trattati rifiuti ad essi conferiti. È compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell’area circostante il punto di conferimento ed all’asporto di tutti i rifiuti che per l’esecuzione qualsiasi motivo si trovassero sparsi. La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare per iscritto le situazioni che possono costituire danno alla viabilità e all’igiene pubblica ed i comportamenti dell’utenza che risultano di ostacolo al buon funzionamento del Contrattoservizio ed al raggiungimento degli obiettivi che la Stazione Appaltante si prefigge. PertantoLa ditta appaltatrice è obbligata a prestare la propria collaborazione per consentire alla Stazione Appaltante di effettuare nel corso della gestione ogni eventuale controllo, il Cliente si impegna anche a rispettare i propri obblighi in qualità campione, sui quantitativi di titolare del trattamento dei datirifiuti raccolti.
1.4 Cegid cancellerà o restituirà a scelta del Titolare, i Xxxx Personali e le sue copie al momento della risoluzione del Servizio o del Contratto, a meno che una qualsiasi delle Norme Applicabili non richieda la conservazione dei Dati Personali.
1.5 Il Cliente deve informare Cegid, al momento della sottoscrizione del Contratto, della persona da contattare per ogni informazione, comunicazione, notifica o richiesta in base alla presente Appendice. Qualora il Cliente non fornisca queste informazioni a Cegid, il firmatario sarà considerato il referente competente per l’esecuzione del contratto.
1.6 Qualora sia strettamente necessario per l’esecuzione del Contratto, Cegid può trasferire i Dati Personali a condizione che il Cliente sia preventivamente informato in ordine a tale trasferimento. In ogni caso, Cegid non trasferirà i Dati Personali, senza adottare le opportune misure di salvaguardia in applicazione dell’articolo 46 del GDPR, all’esterno: - Dell’Unione europea; - dello Spazio economico europeo; - di un paese terzo o territorio che secondo la Commissione europea garantisca un adeguato livello di protezione in applicazione dei regolamenti applicabili, comprese le società che hanno sede negli Stati Uniti d’America certificate secondo il regime di “Privacy-Shield”. In ogni caso, i Dati Personali affidati a Cegid sono ubicati in uno o più paesi dell’Unione Europea.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Principi generali. 1.1 In applicazione delle Norme Applicabili Nella piena consapevolezza che l’attività di tutta l’azienda è quotidianamente rivolta a tutelare la salute quale diritto fondamentale dell’individuo ed interesse dell’intera collettività, nel rispetto della dignità della libertà della persona umana, tutti i dipendenti devono tenere un comportamento ispirato ai principi generali già enunciati dal decreto 28 novembre 2000 nonché alle “regole-base” (le cd. “norme di azione”) individuate dall’amministrazione e nell’ambito di seguito specificate: tutto il personale dell’azienda è tenuto ad avere un aspetto decoroso, un abbigliamento sobrio (si rammenti che ogni singolo dipendente è rappresentativo dell’intera azienda) nonché a rendere possibile l’immediata identificazione; il dipendente svolge la propria opera con impegno e costanza, attendendo quotidianamente e con solerzia alle mansioni e agli incarichi affidatagli; il comportamento del Contratto: - dipendete è volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione. A tal fine, i rapporti interpersonali con i colleghi ed ancor più con i pazienti ed i loro familiari, devono essere improntati a cortesia, educazione e disponibilità, dimostrando sensibilità e comprensione per la sofferenza umana. Qualunque comportamento non consono – quale ad es. rivolgersi in modo irriguardoso nei confronti del paziente o dargli del tu, non indossare la divisa ovvero indossarla in modo non decoroso, senza alcun rispetto per se stessi, per i colleghi e soprattutto per i pazienti – lede il Cliente prestigio e l’immagine dell’azienda ed incrina il rapporto di fiducia con il cittadino; al fine di sviluppare e potenziare la cultura dell’accoglienza e, di conseguenza, la “personalizzazione e umanizzazione dell’assistenza” è titolare auspicabile anche un miglioramento dei rapporti interpersonali tra personale medico-infermieristico; nel rispetto dell’obbligo di appropriatezza di cui all’art. 15 decies, D.Lgs 502/92, anche al fine di incrementare il livello di apprezzamento dei cittadini per le prestazioni sanitarie erogate dall’azienda, i medici ospedalieri, all’atto della dimissione o in occasione di visite ambulatoriali, sono tenuti ad informare il paziente sulla derogabilità o meno a carico del trattamento S.s.n. dei Dati Personali; - Cegid è responsabile del trattamento dei Dati Personali, trattando i dati esclusivamente per conto di e solo su documentate direttive del Cliente.
1.2 Le Parti riconoscono che quanto disciplinato nel Contratto costituisce le direttive documentate del Cliente. Qualsiasi ulteriore direttiva riguardante il trattamento dei dati personali da parte di Cegid deve essere fornita in forma scritta. Qualora le direttive ulteriori si rendano necessarie in ragione della necessità farmaci e/o volontà delle prestazioni prescritte; il personale deve impegnarsi ad attuare i principi di porre in essere solidarietà umana, di equità e di attenzione rivolta alle aspettative dei cittadini sempre più consapevoli dei loro diritti; al fine di minimizzare i traumi legati al ricovero, o comunque ad accessi nelle strutture ospedaliere, il personale dovrà adoperarsi al fine di stabilire un nuovo trattamento dovrà essere specificata contatto umano, usando estrema disponibilità e discrezione; l’approccio con il “malato” deve tener conto anche della realtà sociale nonché economico-culturale dello stesso; fatte salve le norme a tutela della privacy, i dipendenti sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie ai pazienti e ai loro parenti e, nel farlo, devono usare un linguaggio chiaro, semplice e comprensibile, garantendo, ove possibile, l’uso naturale e spontaneo della lingua madre, motivando le risposte e cooperando con riservatezza. I principi generali stabiliti dal Decreto del Ministro della funzione pubblica del 28 novembre 2000, valevoli per tutte le amministrazioni e, pertanto, integralmente recepiti sono i seguenti: lealtà, buon andamento, imparzialità e tutela dell’immagine esterna dell’amministrazione; efficienza (che impone anche di dedicare la finalità giusta quantità di tempo ed energie allo svolgimento dei propri compiti); responsabilità correlata ai compiti svolti; cura dell’interesse pubblico; cura dei beni aziendali; riservatezza delle informazioni; collaborazione e indicate le operazioni trasparenza nei confronti dei cittadini e dell’utenza; semplificazione di ogni attività amministrativa a favore dei cittadini e sussidiarietà; limitazioni alla possibilità di accettare regali da compiere. L’ulteriore trattamento verrà posto in essere solo qualora venga accettato il preventivo soggetti con cui si abbiano rapporti per ragioni d’ufficio; divieto di Cegid da parte del Cliente. Qualorasfruttare nella vita sociale la posizione pubblica ricoperta; all’amministrazione, secondo il giudizio di Cegidsvolgere collaborazioni con soggetti che abbiano interessi professionali o economici afferenti ad attività istituzionali; divieto di contattare, una direttiva violi le Norme Applicabiliper ragioni d’ufficio, Cegid soggetti con i quali si impegna ad informare con qualsiasi mezzo il Cliente entro 5 (cinque) giorni dalla data siano avuti rapporti patrimoniali al di ricezione della direttiva.
1.3 Il Cliente riconosce fuori dell’ufficio; obblighi di avere informazione sui propri interessi finanziari, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi nonché di consentire il controllo esclusivo sulla correttezza del comportamento del dipendente; nei rapporti con il pubblico, obbligo di fornire le informazioni richieste sul comportamento proprio e la conoscenzadi altri dipendenti (al fine di offrire ai cittadini uno strumento di controllo sull’azione amministrativa); obbligo di favorire l’accesso dei cittadini alle informazioni cui abbiano titolo, in particolare, della provenienza nonché di fornire le informazioni necessarie per valutare il comportamento dell’amministrazione e dei Dati Personali trattati per l’esecuzione del Contratto. Pertanto, il Cliente si impegna a rispettare i propri obblighi in qualità di titolare del trattamento dei datidipendenti.
1.4 Cegid cancellerà o restituirà a scelta del Titolare, i Xxxx Personali e le sue copie al momento della risoluzione del Servizio o del Contratto, a meno che una qualsiasi delle Norme Applicabili non richieda la conservazione dei Dati Personali.
1.5 Il Cliente deve informare Cegid, al momento della sottoscrizione del Contratto, della persona da contattare per ogni informazione, comunicazione, notifica o richiesta in base alla presente Appendice. Qualora il Cliente non fornisca queste informazioni a Cegid, il firmatario sarà considerato il referente competente per l’esecuzione del contratto.
1.6 Qualora sia strettamente necessario per l’esecuzione del Contratto, Cegid può trasferire i Dati Personali a condizione che il Cliente sia preventivamente informato in ordine a tale trasferimento. In ogni caso, Cegid non trasferirà i Dati Personali, senza adottare le opportune misure di salvaguardia in applicazione dell’articolo 46 del GDPR, all’esterno: - Dell’Unione europea; - dello Spazio economico europeo; - di un paese terzo o territorio che secondo la Commissione europea garantisca un adeguato livello di protezione in applicazione dei regolamenti applicabili, comprese le società che hanno sede negli Stati Uniti d’America certificate secondo il regime di “Privacy-Shield”. In ogni caso, i Dati Personali affidati a Cegid sono ubicati in uno o più paesi dell’Unione Europea.
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Principi generali. 1.1 In applicazione delle Norme Applicabili Le autorizzazioni previste dal presente disciplinare consentono la circolazione nella zona a traffico limitato, nel rispetto della segnaletica esistente e nell’ambito nei limiti previsti dalle presenti norme, nonché dalle prescrizioni particolari indicate nell’autorizzazione ed in ottemperanza a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada. Salvo diverse disposizioni previste nei singoli articoli, possono essere oggetto di rilascio di permesso i veicoli di proprietà del Contrattorichiedente o di un componente del suo nucleo familiare anagrafico (come risulta dal certificato dello Stato di Famiglia del Comune di residenza), nonché: - • i veicoli di cui un componente del nucleo familiare residente sia uno dei soggetti individuati dall’art. 196 comma 1 del Codice della Strada (usufruttuario; acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria); • i veicoli intestati a persona non appartenente al nucleo familiare residente, ma dei quali si abbia l’esclusivo godimento in virtù di un contratto di comodato d'uso registrato; • I veicoli intestati a persona non appartenente al nucleo familiare residente, ma dei quali si abbia la temporanea disponibilità, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale, purché, come disposto dall’art. 247 bis del DPR 495/92, sulla carta di circolazione sia stato annotato il Cliente nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell’affidatario (nel caso di comodato, sono esentati dall’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi con l’intestatario del veicolo); • i veicoli intestati a ditta commerciale ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa, anagraficamente residente nella Z.T.L. , con dichiarazione della ditta proprietaria del veicolo. Il permesso viene identificato con idoneo contrassegno, da esporre in maniera ben visibile sul parabrezza dell'autoveicolo. Il contrassegno viene rilasciato annualmente dalla Multiservizi spa agli aventi diritto previa presentazione di regolare istanza. Ai veicoli non autorizzati sarà vietato l’accesso. La presenza del varco elettronico per il controllo degli accessi alla zona a traffico limitato comporta per i veicoli autorizzati in via definitiva le relative targhe in una lista (cosiddetta “lista bianca”) che ne consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli autorizzati. Rimane comunque in capo agli stessi l'obbligo di esposizione dell’autorizzazione. Per gli altri veicoli autorizzati non in via continuativa autorizzati ad accedere nelle ZTL del “vecchio incasato”, in base a quanto stabilito dal presente disciplinare, è titolare del trattamento dei Dati Personali; - Cegid possibile comunicare nelle quarantotto ore successive l’avvenuto ingresso nella ZTL durante gli orari di rilevazione elettronica, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Mobilità. Tale moduli è responsabile del trattamento dei Dati Personali, trattando i dati esclusivamente per conto di reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx unitamente a tutte le informazioni relative all’accesso nella ZTL e solo su documentate direttive del Cliente.
1.2 Le Parti riconoscono che quanto disciplinato nel Contratto costituisce le direttive documentate del Cliente. Qualsiasi ulteriore direttiva riguardante il trattamento dei dati personali da parte di Cegid deve essere fornita in forma scritta. Qualora le direttive ulteriori si rendano necessarie in ragione della necessità e/o volontà di porre in essere un nuovo trattamento dovrà essere specificata la finalità e indicate le operazioni da compiere. L’ulteriore trattamento verrà posto in essere solo qualora venga accettato il preventivo di Cegid da parte del Cliente. Qualoratrasmesso, secondo il giudizio la tempistica indicata, via mail all’indirizzo di Cegid, una direttiva violi le Norme Applicabili, Cegid si impegna ad informare con qualsiasi mezzo il Cliente entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della direttiva.
1.3 Il Cliente riconosce di avere il controllo esclusivo e la conoscenza, in particolare, della provenienza dei Dati Personali trattati per l’esecuzione del Contratto. Pertanto, il Cliente si impegna a rispettare i propri obblighi in qualità di titolare del trattamento dei dati.
1.4 Cegid cancellerà o restituirà a scelta del Titolare, i Xxxx Personali e le sue copie al momento della risoluzione del Servizio o del Contratto, a meno che una qualsiasi delle Norme Applicabili non richieda la conservazione dei Dati Personali.
1.5 Il Cliente deve informare Cegid, al momento della sottoscrizione del Contratto, della persona da contattare per ogni informazione, comunicazione, notifica o richiesta in base alla presente Appendice. Qualora il Cliente non fornisca queste informazioni a Cegid, il firmatario sarà considerato il referente competente per l’esecuzione del contratto.
1.6 Qualora sia strettamente necessario per l’esecuzione del Contratto, Cegid può trasferire i Dati Personali a condizione che il Cliente sia preventivamente informato in ordine a tale trasferimento. In ogni caso, Cegid non trasferirà i Dati Personali, senza adottare le opportune misure di salvaguardia in applicazione dell’articolo 46 del GDPR, all’esterno: - Dell’Unione europea; - dello Spazio economico europeo; - di un paese terzo o territorio che secondo la Commissione europea garantisca un adeguato livello di protezione in applicazione dei regolamenti applicabili, comprese le società che hanno sede negli Stati Uniti d’America certificate secondo il regime di “Privacy-Shield”. In ogni caso, i Dati Personali affidati a Cegid sono ubicati in uno o più paesi dell’Unione Europea.posta elettronica xxx@xxx.xx
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Principi generali. 1.1 In applicazione delle Norme Applicabili Secondo quanto definito dalle Linee Guida AgID sul documento informatico, al paragrafo 3.1, “la registrazione informatica dei documenti è rappresentata dall’insieme di dati in forma elettronica allegati o connessi al documento informatico al fine dell’identificazione univoca di tutti i documenti prodotti e nell’ambito acquisiti. Per la Pubblica Amministrazione vale quanto disposto ai sensi dell’articolo 53 comma 5 del Contratto: - TUDA”. Inoltre, sempre il Cliente medesimo paragrafo precisa che “al termine della registrazione, il documento è titolare identificato da un insieme di dati in forma elettronica che può includere sin da questa fase la classificazione.” Inoltre, la registrazione di protocollo “è l’insieme dei metadati che il registro di protocollo deve memorizzare, per tutti i documenti ricevuti o spediti dalla Pubblica Amministrazione e per tutti i documenti informatici che non rientrano tra le tipologie specificate dall’art. 53, comma 5 del trattamento dei Dati Personali; - Cegid è responsabile del trattamento dei Dati Personali, trattando i dati esclusivamente per conto TUDA e che non sono oggetto di e solo su documentate direttive del Cliente.
1.2 Le Parti riconoscono che quanto disciplinato nel Contratto costituisce le direttive documentate del Cliente. Qualsiasi ulteriore direttiva riguardante il trattamento dei dati personali registrazione particolare da parte dell’amministrazione, al fine di Cegid deve essere fornita garantirne l'identificazione univoca e certa. In merito, l’articolo 53, comma 1, del TUDA indica le informazioni che caratterizzano il registro di protocollo, a cui si aggiungono le informazioni inerenti l’assegnazione interna all’amministrazione e l’eventuale classificazione.” La segnatura di protocollo “è l’associazione ai documenti amministrativi informatici in forma scrittapermanente e non modificabile di informazioni riguardanti i documenti stessi, in ingresso e in uscita al sistema di protocollo, utile alla sua identificazione univoca e certa.” Per l’invio di comunicazioni e per l’invio di documenti, sia nei rapporti con i cittadini ed altri soggetti privati, sia con altre pubbliche amministrazioni, sono di norma utilizzate le caselle istituzionali di posta elettronica, tra le quali anche le caselle di posta elettronica certificata, ai sensi deI capo IV e V del CAD. Qualora le direttive ulteriori si rendano necessarie in ragione della necessità e/o volontà È vietato l’utilizzo delle caselle istituzionali di porre in essere un nuovo trattamento dovrà essere specificata la finalità e indicate le operazioni da compiere. L’ulteriore trattamento verrà posto in essere solo qualora venga accettato il preventivo di Cegid da parte del Cliente. Qualoraposta elettronica per comunicazioni non attinenti all’attività dell’Azienda Zero, secondo il giudizio quanto stabilito nel Regolamento per l’utilizzo dei sistemi informatici aziendali. Ai sensi dell’art. 40-bis del CAD e dell’art. 53 del DPR 445/200, formano comunque oggetto di Cegidregistrazione di protocollo le comunicazioni che provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto previsto all’articolo 3-bis nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all’articolo 65 del CAD in conformità alle regole tecniche. Di norma, la trasmissione di comunicazioni che necessitano di una direttiva violi le Norme Applicabiliricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante posta elettronica certificata. La trasmissione del documento informatico per via telematica, Cegid si impegna ad informare con qualsiasi una modalità che assicuri l’avvenuto invio e l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo il Cliente entro 5 (cinque) giorni dalla della posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione della direttiva.
1.3 Il Cliente riconosce di avere il controllo esclusivo e la conoscenza, in particolare, della provenienza dei Dati Personali trattati per l’esecuzione del Contratto. Pertanto, il Cliente si impegna a rispettare i propri obblighi in qualità di titolare del trattamento dei dati.
1.4 Cegid cancellerà o restituirà a scelta del Titolare, i Xxxx Personali e le sue copie al momento della risoluzione del Servizio o del Contratto, a meno che una qualsiasi delle Norme Applicabili non richieda la conservazione dei Dati Personali.
1.5 Il Cliente deve informare Cegid, al momento della sottoscrizione del Contratto, della persona da contattare per ogni informazione, comunicazione, notifica o richiesta in base alla presente Appendice. Qualora il Cliente non fornisca queste informazioni a Cegid, il firmatario sarà considerato il referente competente per l’esecuzione del contratto.
1.6 Qualora sia strettamente necessario per l’esecuzione del Contratto, Cegid può trasferire i Dati Personali a condizione che il Cliente sia preventivamente informato in ordine a tale trasferimento. In ogni caso, Cegid non trasferirà i Dati Personali, senza adottare le opportune misure di salvaguardia in applicazione dell’articolo 46 del GDPR, all’esterno: - Dell’Unione europea; - dello Spazio economico europeo; - di un paese terzo documento informatico trasmesso con PEC sono opponibili ai terzi. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore (art. 45 del CAD). Le comunicazioni informali ricevute o territorio trasmesse per posta elettronica, che secondo consistano in semplice scambio di informazioni che non impegnino l’Azienda Zero verso terzi, non sono protocollate. A chi ne fa richiesta deve sempre essere data la Commissione europea garantisca un adeguato livello di protezione in applicazione dei regolamenti applicabili, comprese le società che hanno sede negli Stati Uniti d’America certificate secondo il regime di “Privacy-Shield”. In ogni caso, i Dati Personali affidati a Cegid sono ubicati in uno o più paesi dell’Unione Europearisposta dell’avvenuto ricevimento.
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Samples: Manual of Management
Principi generali. 1.1 In applicazione Il tirocinio professionale deve esser svolto con assiduità, diligenza, e riservatezza e nel rispetto delle Norme Applicabili e nell’ambito del Contratto: - il Cliente è titolare del trattamento dei Dati Personali; - Cegid è responsabile del trattamento dei Dati Personali, trattando i dati esclusivamente per conto norme di e solo su documentate direttive del Cliente.
1.2 Le Parti riconoscono che quanto disciplinato nel Contratto costituisce le direttive documentate del Cliente. Qualsiasi ulteriore direttiva riguardante il trattamento dei dati personali da parte di Cegid deve essere fornita in forma scritta. Qualora le direttive ulteriori si rendano necessarie in ragione della necessità e/o volontà di porre in essere un nuovo trattamento dovrà essere specificata la finalità e indicate le operazioni da compiere. L’ulteriore trattamento verrà posto in essere solo qualora venga accettato il preventivo di Cegid da parte del Cliente. Qualoradeontologia professionale, secondo il giudizio le modalità disciplinate dal D.M. 70/2016 e dal presente Regolamento attuativo. Il tirocinio forense si articola in tre distinte attività: la frequenza di Cegid, una direttiva violi le Norme Applicabili, Cegid si impegna ad informare uno studio professionale; la partecipazione alle udienze; la frequenza con qualsiasi mezzo il Cliente entro 5 (cinque) giorni profitto del corso organizzato dalla data di ricezione della direttiva.
1.3 Scuola Forense. Il Cliente riconosce di avere il controllo esclusivo e la conoscenza, in particolare, della provenienza dei Dati Personali trattati per l’esecuzione del Contratto. Pertanto, il Cliente si impegna a rispettare i propri obblighi in qualità di titolare del trattamento dei dati.
1.4 Cegid cancellerà o restituirà a scelta del Titolare, i Xxxx Personali e le sue copie al momento della risoluzione del Servizio o del Contratto, a meno che una qualsiasi delle Norme Applicabili non richieda la conservazione dei Dati Personali.
1.5 Il Cliente deve informare Cegidpraticante, al momento della sottoscrizione dell’iscrizione, deve comunicare al Consiglio dell’Ordine se svolge attività subordinata, in quali giorni, in quali orari ed alle dipendenze di quale datore di lavoro; ove il praticante dovesse intraprendere attività di lavoro subordinato successivamente all’iscrizione, dovrà provvedere alle comunicazioni innanzi prescritte entro dieci giorni dall’inizio dell’attività lavorativa. Il praticante dovrà altresì indicare se svolge il tirocinio per l’iscrizione ad altri Ordini Professionali; se segue corsi di preparazione o specializzazione post-universitari; se svolge qualsiasi attività lavorativa a carattere continuativo. Nell’attività dello studio il praticante deve impegnarsi con profitto, cercando di rendersi utile nell’attività del Contrattoprofessionista presso cui svolge il proprio tirocinio. E’ opportuno che al praticante che dia allo Studio un apporto professionale sia riconosciuto un compenso proporzionato allo stesso. Il dominus dovrà favorire lo sviluppo di una professionalità autonoma del praticante, della persona da contattare per consentendogli di partecipare ad attività formative anche fuori dallo studio. Le pratiche affidate dal dominus al praticante devono esser seguite con scrupolo e diligenza. Il Consiglio dell’Ordine valuterà con i mezzi ritenuti di volta in volta più idonei ed opportuni la veridicità delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e, soprattutto, dai Colleghi presso i quali il tirocinio viene svolto, nonché l’effettività dello svolgimento del tirocinio stesso. A completamento di ogni informazione, comunicazione, notifica o richiesta in base alla presente Appendice. Qualora il Cliente non fornisca queste informazioni a Cegidsemestre di tirocinio, il firmatario sarà considerato il referente competente per l’esecuzione praticante è tenuto, a richiesta del contratto.
1.6 Qualora sia strettamente necessario per l’esecuzione del ContrattoConsiglio dell’Ordine, Cegid può trasferire i Dati Personali a condizione che il Cliente sia preventivamente informato in ordine a tale trasferimento. In ogni caso, Cegid non trasferirà i Dati Personali, senza adottare le opportune misure di salvaguardia in applicazione dell’articolo 46 del GDPR, all’esterno: - Dell’Unione europea; - dello Spazio economico europeo; - di ad un paese terzo o territorio che secondo colloquio con la Commissione europea garantisca un adeguato livello di protezione in applicazione dei regolamenti applicabiliTirocinio Professionale Forense delegata a detto compito, comprese le società che hanno sede negli Stati Uniti d’America certificate secondo il regime di “Privacy-Shield”. In ogni caso, i Dati Personali affidati vertente intorno a Cegid sono ubicati in uno o più paesi dell’Unione Europeavalutazioni e chiarimenti sul tirocinio svolto.
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Principi generali. 1.1 In applicazione delle Norme Applicabili e nell’ambito del Contratto: - il Cliente è titolare del trattamento dei Dati Personali; - Cegid è responsabile del trattamento dei Dati Personali2.1. Accensione C/C presso istituti aderenti a CBI. Il monitoraggio finanziario fa perno sul principio dell’apertura ob- bligatoria, trattando i dati esclusivamente per conto di e solo su documentate direttive del Cliente.
1.2 Le Parti riconoscono che quanto disciplinato nel Contratto costituisce le direttive documentate del Cliente. Qualsiasi ulteriore direttiva riguardante il trattamento dei dati personali da parte di Cegid deve essere fornita in forma scritta. Qualora le direttive ulteriori si rendano necessarie in ragione ciascun operatore della necessità e/o volontà filiera, di porre in essere un nuovo trattamento dovrà essere specificata la finalità e indicate le operazioni da compiere. L’ulteriore trattamento verrà posto in essere solo qualora venga accettato il preventivo di Cegid da parte del Cliente. Qualora, secondo il giudizio di Cegid, una direttiva violi le Norme Applicabili, Cegid si impegna ad informare con qualsiasi mezzo il Cliente entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della direttiva.
1.3 Il Cliente riconosce di avere il controllo esclusivo e la conoscenza, in particolare, della provenienza dei Dati Personali trattati per l’esecuzione del Contratto. Pertanto, il Cliente si impegna a rispettare i propri obblighi in qualità di titolare del trattamento dei dati.
1.4 Cegid cancellerà o restituirà a scelta del Titolare, i Xxxx Personali e le sue copie al momento della risoluzione del Servizio o del Contratto, a meno che una qualsiasi delle Norme Applicabili non richieda la conservazione dei Dati Personali.
1.5 Il Cliente deve informare Cegid, al momento della sottoscrizione del Contratto, della persona da contattare per ogni informazione, comunicazione, notifica o richiesta in base alla presente Appendice. Qualora il Cliente non fornisca queste informazioni a Cegid, il firmatario sarà considerato il referente competente per l’esecuzione del contratto.
1.6 Qualora sia strettamente necessario per l’esecuzione del Contratto, Cegid può trasferire i Dati Personali a condizione che il Cliente sia preventivamente informato in ordine a tale trasferimento. In ogni caso, Cegid non trasferirà i Dati Personali, senza adottare le opportune misure di salvaguardia in applicazione dell’articolo 46 del GDPR, all’esterno: - Dell’Unione europea; - dello Spazio economico europeo; - di un paese terzo o territorio che secondo la Commissione europea garantisca un adeguato livello di protezione in applicazione dei regolamenti applicabili, comprese le società che hanno sede negli Stati Uniti d’America certificate secondo il regime di “Privacy-Shield”. In ogni caso, i Dati Personali affidati a Cegid sono ubicati in uno o più paesi dell’Unione Europeaconti correnti dedicati in via esclusiva ai singoli progetti. In particolare l’ope- ratore economico della filiera dovrà:
a) servirsi di uno o più conti correnti dedicati in via esclusiva all’opera: è prevista, cioè, l’accensione, da parte delle imprese e degli altri operatori economici che partecipano alla realizzazione dell’opera, di uno o più appositi conti correnti, postali o bancari, dedicati in via esclusiva all’opera (cd. «conti dedicati»), sui quali dovranno essere re- gistrati tutti e solo i movimenti finanziari connessi all’esecuzione dei contratti ed eventuali operazioni di giroconto/girofondo; non sarà più possibile, pertanto, usufruire di uno stesso conto, sia pure «dedicato», per più progetti, dovendo, viceversa, essere destinato uno o più con- ti correnti ad hoc per ciascuna singola opera, individuata da apposito CUP; naturalmente tale effetto potrà ottenersi anche attraverso l’uti- lizzazione di un conto già esistente purché, da una certa data, non vi confluiscano più operazioni finanziarie che abbiano motivazioni non coerenti con l’intervento monitorato;
b) trasmettere alla stazione appaltante — che, ai sensi della citata delibera CIPE n. 58/2011, è legittimata a delegare la costituzione, la ge- stione e l’alimentazione di tale piattaforma informatica al contraente ge- nerale o al concessionario, che vi attende sotto la vigilanza della Stazione appaltante stessa — gli elementi identificativi del contratto e l’IBAN del proprio conto corrente (per la preparazione e l’aggiornamento della cosiddetta «anagrafica delle imprese», vedi allegato II): la stazione ap- paltante o il soggetto come sopra delegato invia detti elementi al DIPE;
c) utilizzare il bonifico elettronico Single Euro Payments Area (SEPA) per effettuare tutti i pagamenti, fatte salve le eccezioni esplici- tamente previste ed indicate nel prototipo di protocollo di cui al succes- sivo punto 3, inserendo in detti bonifici l’apposita stringa alfanumerica obbligatoria, e non utilizzare altri sistemi di pagamento, quali le Xx.Xx.;
d) autorizzare la banca ove è radicato il proprio conto corrente dedicato, con apposita «lettera di manleva», a trasmettere al focal point di CBI, per il successivo inoltro alla banca dati presso il DIPE, le infor- mazioni relative agli estratti conto giornalieri e ai bonifici emessi.
2.2. Accensione C/C presso istituti non aderenti a CBI. Nei casi in cui l’impresa, per il conto corrente dedicato, utilizzi intermediari bancari non aderenti al consorzio CBI, dovrà operare ri- spettando le misure riportate alle lettere a), b) e c) del punto 2.1, se- gnalando la sua scelta al gruppo di lavoro di cui al successivo punto 4, che provvederà a fornirle le istruzioni necessarie, comunicando — tra l’altro — le modalità di trasmissione delle informazioni concernenti i bonifici e gli estratti conto.
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Samples: Regulatory Compliance Document
Principi generali. 1.1 Il Marchio è concesso ai prodotti agro-alimentari e forestali che sono conformi al presente disciplinare per un periodo di tre anni. Se nel periodo di concessione, per qualsiasi motivo, per uno o più determinati prodotti vengono a decadere i requisiti necessari all’utilizzo del marchio, il concessionario è tenuto ad informare l’ente gestore dell’area protetta di riferimento e la Direzione che provvederà ad emettere la relativa revoca. Il rinnovo della concessione dell’uso del Marchio avviene ogni tre anni, trascorsi i quali il concessionario viene sottoposto ad una verifica ispettiva per accertare il mantenimento/miglioramento dei requisiti di concessione del marchio stesso. Laddove in fase di sopralluogo il tecnico censisca nuovi prodotti, questi vengono riportati nella scheda di rilevamento prodotti e inseriti nella determinazione di concessione di rinnovo. In applicazione delle Norme Applicabili caso di mancato rinnovo della concessione d’uso del Marchio su uno o più prodotti a seguito dell’accertamento della perdita dei requisiti precedentemente accertati, per effetto di apposita determinazione del direttore della Direzione Capitale Naturale, Parchi e nell’ambito del Contratto: - Aree Protette, tale decisione viene immediatamente comunicata via PEC al concessionario, che dovrà provvedere a rimuovere il Cliente è titolare del trattamento dei Dati Personali; - Cegid è responsabile del trattamento dei Dati Personalimarchio stesso da tutte le etichette, trattando i dati esclusivamente per conto targhe, brochure, documenti ecc. Nel caso di e solo su documentate direttive del Cliente.
1.2 Le Parti riconoscono che quanto disciplinato nel Contratto costituisce le direttive documentate del Cliente. Qualsiasi ulteriore direttiva riguardante il trattamento dei dati personali da parte cessione di Cegid deve essere fornita in forma scritta. Qualora le direttive ulteriori si rendano necessarie in ragione della necessità e/impresa o volontà di porre in essere un nuovo trattamento dovrà essere specificata la finalità e indicate le operazioni da compiere. L’ulteriore trattamento verrà posto in essere solo qualora venga accettato il preventivo di Cegid ramo d’azienda da parte del Cliente. Qualora, secondo il giudizio di Cegid, una direttiva violi le Norme Applicabili, Cegid si impegna ad informare con qualsiasi mezzo il Cliente entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della direttiva.
1.3 Il Cliente riconosce di avere il controllo esclusivo e la conoscenza, in particolare, della provenienza dei Dati Personali trattati per l’esecuzione del Contratto. Pertantoconcessionario, il Cliente si impegna a rispettare i propri obblighi in qualità di titolare subentrante perde il diritto all’uso del trattamento dei dati.
1.4 Cegid cancellerà o restituirà a scelta del Titolare, i Xxxx Personali e le sue copie al momento della risoluzione del Servizio o del Contrattomarchio, a meno che una qualsiasi delle Norme Applicabili non richieda riavvii la conservazione dei Dati Personali.
1.5 Il Cliente deve informare Cegid, al momento della sottoscrizione del Contratto, della persona da contattare per ogni informazione, comunicazione, notifica o richiesta in base alla presente Appendiceprocedura di concessione. Qualora il Cliente non fornisca queste informazioni a CegidNel caso di cambio di denominazione/sede, il firmatario sarà considerato il referente competente legale rappresentante ne dà comunicazione tramite PEC alla Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette che provvede ad aggiornare i dati inseriti nell’elenco dei prodotti a marchio, rimanendo i tempi di concessione riferiti alla prima determinazione di concessione. Tali comunicazioni devono essere inoltrate telematicamente alla Direzione e per l’esecuzione conoscenza all’Area Naturale Protetta entro 30 giorni dal verificarsi del contrattocambio di denominazione/sede.
1.6 Qualora sia strettamente necessario per l’esecuzione del Contratto, Cegid può trasferire i Dati Personali a condizione che il Cliente sia preventivamente informato in ordine a tale trasferimento. In ogni caso, Cegid non trasferirà i Dati Personali, senza adottare le opportune misure di salvaguardia in applicazione dell’articolo 46 del GDPR, all’esterno: - Dell’Unione europea; - dello Spazio economico europeo; - di un paese terzo o territorio che secondo la Commissione europea garantisca un adeguato livello di protezione in applicazione dei regolamenti applicabili, comprese le società che hanno sede negli Stati Uniti d’America certificate secondo il regime di “Privacy-Shield”. In ogni caso, i Dati Personali affidati a Cegid sono ubicati in uno o più paesi dell’Unione Europea.
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Samples: Disciplinare Per La Concessione D’uso Del Marchio Di Certificazione
Principi generali. 1.1 In applicazione 1. L'alienazione potrà riguardare: ◦ singole unità immobiliari principali, unitamente a quelle secondarie se esistenti, dove per unità secondarie si intendono le unità immobiliari (cantine, box, soffitte, fabbricati in blocco, posti auto, ecc.) assegnate congiuntamente alle unità principali, ovvero collegate catastalmente; ◦ interi fabbricati in blocco, a seguito della valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale della convenienza ad alienare l'edificio a corpo e non le unità immobiliari frazionatamente.
2. Gli immobili sono venduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto e con le destinazioni in cui si trovano, con le relative accessioni e pertinenze, diritti, oneri, canoni, vincoli imposti dalle leggi vigenti.
3. Il valore di stima degli immobili da alienare sarà determinato anche ad opera del gestore ricorrendo, se del caso, ad avvisi pubblici tesi ad individuare professionisti abilitati a tale attività nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e delle Norme Applicabili procedure stabilite dalla normativa regolamentare dell'Ente per il conferimento di incarichi esterni da parte delle partecipate. I professionisti, individuati dal gestore come sopra precisato, presenteranno perizie giurate di stima ai sensi dell'art. 483 del c. p., con le quali verrà individuato il valore di mercato degli immobili. Il Gestore si assicurerà, attraverso formale comunicazione, che le perizie presentate dai singoli tecnici incaricati siano conformi agli indirizzi contenuti nel comma 4 del presente articolo.
4. Le perizie, nell'identificare ciascun bene con esattezza, dovranno indicare il valore di mercato di ogni immobile con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e nell’ambito delle tecniche estimative più coerenti alla natura del Contratto: - bene da valutare. Ciascuna perizia dovrà altresì tenere conto di tutte le circostanze particolari concernenti il Cliente è titolare bene (stato di occupazione, vincoli, servitù ecc.) ed indicare la metodologia utilizzata per la determinazione del trattamento valore di mercato tenuto conto dell'ubicazione, della consistenza, della destinazione urbanistica, dell'appetibilità commerciale, nonché di ogni altro specifico elemento rilevante ai fini estimativi. Al valore di stima, posto quale prezzo base per la vendita, saranno aggiunte a carico dell'acquirente le spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento catastale, costo della perizia giurata, APE, ecc).
5. Coloro che saranno incaricati della stima dei Dati Personali; - Cegid è responsabile beni da alienare non potranno esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto e sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di vendita di beni per i quali abbiano prestato l'attività di consulenza.
6. Al fine di garantire massima trasparenza e pubblicità sarà pubblicato sul sito istituzionale del trattamento dei Dati Personali, trattando Comune di Napoli e del gestore del patrimonio immobiliare un elenco riportante tutti i dati esclusivamente per conto di e solo su documentate direttive del Clientedegli immobili posti in vendita.
1.2 7. Le Parti riconoscono che quanto disciplinato nel Contratto costituisce le direttive documentate del Cliente. Qualsiasi ulteriore direttiva riguardante il trattamento dei dati personali da parte eventuali irregolarità riscontrate nella redazione delle perizie giurate di Cegid deve essere fornita in forma scritta. Qualora le direttive ulteriori si rendano necessarie in ragione della necessità e/o volontà di porre in essere un nuovo trattamento dovrà essere specificata la finalità e indicate le operazioni da compiere. L’ulteriore trattamento verrà posto in essere solo qualora venga accettato il preventivo di Cegid da parte del Cliente. Qualora, secondo il giudizio di Cegid, una direttiva violi le Norme Applicabili, Cegid si impegna ad informare con qualsiasi mezzo il Cliente entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della direttivastima saranno denunciate all'Autorità Giudiziaria competente.
1.3 Il Cliente riconosce 8. Nel caso di avere vendita di immobili locati che rientrano nel patrimonio disponibile, se il controllo esclusivo e la conoscenza, in particolare, della provenienza dei Dati Personali trattati per l’esecuzione del Contrattoconduttore/ occupante (così come individuato dal successivo art. Pertanto, il Cliente si impegna a rispettare i propri obblighi in qualità di titolare del trattamento dei dati.
1.4 Cegid cancellerà o restituirà a scelta del Titolare, i Xxxx Personali e le sue copie 6) al momento della risoluzione vendita ha un reddito inferiore a quello stabilito per l'alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica e sia impossibilitato o non sia interessato all'acquisto, l'Amministrazione Comunale può vendere l'immobile in via prioritaria ai parenti del Servizio conduttore/occupante fino al 6° grado o del Contrattoa terzi, vincolando l'acquirente a meno che una qualsiasi delle Norme Applicabili non richieda la conservazione dei Dati Personaligarantire al conduttore/occupante il diritto di abitazione, fino all'esistenza in vita, ad un canone calmierato al minimo di quanto disciplinato dalla normativa in materia di canone concordato (L.431 e ss.mm.ii.
1.5 Il Cliente deve informare Cegid, al momento della sottoscrizione del Contratto, della persona da contattare per ogni informazione, comunicazione, notifica o richiesta in base alla presente Appendice. Qualora il Cliente non fornisca queste informazioni a Cegid, il firmatario sarà considerato il referente competente per l’esecuzione del contratto).
1.6 Qualora sia strettamente necessario per l’esecuzione del Contratto, Cegid può trasferire i Dati Personali a condizione che il Cliente sia preventivamente informato in ordine a tale trasferimento. In ogni caso, Cegid non trasferirà i Dati Personali, senza adottare le opportune misure di salvaguardia in applicazione dell’articolo 46 del GDPR, all’esterno: - Dell’Unione europea; - dello Spazio economico europeo; - di un paese terzo o territorio che secondo la Commissione europea garantisca un adeguato livello di protezione in applicazione dei regolamenti applicabili, comprese le società che hanno sede negli Stati Uniti d’America certificate secondo il regime di “Privacy-Shield”. In ogni caso, i Dati Personali affidati a Cegid sono ubicati in uno o più paesi dell’Unione Europea.
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Principi generali. 1.1 In applicazione 1. AMIU ha la facoltà di individuare il soggetto aggiudicatario, oltre che con le tradizionali procedure, anche attraverso l’utilizzo del sistema delle Norme Applicabili negoziazioni on-line. I fornitori interessati accedono previa attività di registrazione ed abilitazione finalizzata alla conoscenza ed accettazione delle procedure operative che regolano le negoziazioni on-line, nonché alla dotazione di una chiave di accesso e nell’ambito del Contratto: - password per accedere al sistema informatico con il Cliente è titolare del trattamento dei Dati Personali; - Cegid è responsabile del trattamento dei Dati Personali, trattando i dati esclusivamente per conto di e solo su documentate direttive del Clientequale si svolgeranno le negoziazioni.
1.2 Le Parti riconoscono che 2. La procedura on-line può essere applicata a qualsiasi tipologia di gara seguendone le regole per l'intero procedimento di aggiudicazione o quanto disciplinato meno fino alla presentazione dell’offerta. Deve comunque essere assicurata la parità di condizioni dei partecipanti nel Contratto costituisce le direttive documentate del Cliente. Qualsiasi ulteriore direttiva riguardante il trattamento rispetto dei dati personali da parte principi di Cegid deve essere fornita in forma scritta. Qualora le direttive ulteriori si rendano necessarie in ragione trasparenza e di semplificazione delle procedure, dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e tutela della necessità e/o volontà concorrenza, nonché dei principi di porre in essere un nuovo trattamento dovrà essere specificata la finalità massima sicurezza e indicate le operazioni da compiere. L’ulteriore trattamento verrà posto in essere solo qualora venga accettato il preventivo di Cegid da parte del Cliente. Qualora, secondo il giudizio di Cegid, una direttiva violi le Norme Applicabili, Cegid si impegna ad informare con qualsiasi mezzo il Cliente entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della direttiva.
1.3 Il Cliente riconosce di avere il controllo esclusivo e la conoscenza, in particolare, della provenienza dei Dati Personali trattati per l’esecuzione del Contratto. Pertanto, il Cliente si impegna a rispettare i propri obblighi in qualità di titolare del trattamento riservatezza dei dati.
1.4 Cegid cancellerà o restituirà a scelta 3. La procedura telematica di acquisto è realizzata nel rispetto dei principi di sicurezza fissati dal D.L.vo 196 del Titolare, i Xxxx Personali e le sue copie al momento della risoluzione del Servizio o del Contratto, a meno che una qualsiasi delle Norme Applicabili non richieda la conservazione dei Dati Personali30.06.2003.
1.5 4. Il Cliente deve informare Cegiddiritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita con l’interrogazione delle registrazioni di sistema che contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura.
5. Alle comunicazioni ed alle trasmissioni di documenti tra gli utenti (concorrenti o offerenti) e AMIU si applicano le disposizioni di cui all’art. 14 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445; tutti gli atti devono comunque essere formati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 77 del Codice unico.
6. L’utilizzo del sistema di acquisto attraverso procedura on-line viene esplicitamente reso noto ai soggetti interessati negli atti di gara nonché nel sito internet aziendale nella parte dedicata ai fornitori, dove devono essere adeguatamente pubblicizzate le gare da esperire on-line.
7. AMIU si riserva, al momento della sottoscrizione del Contrattofine di assicurare la più ampia partecipazione alle negoziazioni on- line, della persona da contattare di pubblicare sui principali organi di stampa a diffusione nazionale, con cadenza trimestrale, un avviso contenente le modalità ed ogni altra informazione utile per ogni informazione, comunicazione, notifica o richiesta partecipare alle negoziazioni in base alla presente Appendice. Qualora il Cliente non fornisca queste informazioni a Cegid, il firmatario sarà considerato il referente competente per l’esecuzione del contrattoparola.
1.6 Qualora 8. Il ricorso alle procedure on-line è possibile quando le specifiche dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte sia strettamente necessario per l’esecuzione del Contrattoeffettuabile automaticamente attraverso il mezzo elettronico, Cegid può trasferire i Dati Personali a condizione che il Cliente sia preventivamente informato sulla base di elementi quantificabili in ordine a modo tale trasferimento. In ogni caso, Cegid non trasferirà i Dati Personali, senza adottare le opportune misure di salvaguardia da poter essere espressi in applicazione dell’articolo 46 del GDPR, all’esterno: - Dell’Unione europea; - dello Spazio economico europeo; - di un paese terzo cifre o territorio che secondo la Commissione europea garantisca un adeguato livello di protezione in applicazione dei regolamenti applicabili, comprese le società che hanno sede negli Stati Uniti d’America certificate secondo il regime di “Privacy-Shield”. In ogni caso, i Dati Personali affidati a Cegid sono ubicati in uno o più paesi dell’Unione Europeapercentuali.
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Samples: Regolamento Per Le Spese, Le Gare Ed I Contratti Sotto Soglia Comunitaria
Principi generali. 1.1 In Ambito e criteri generali di applicazione delle Norme Applicabili • Il presupposto per il corretto utilizzo di questo strumento è l’organizzazione dell’archivio basata sul Piano di classificazione prodotto dal Gruppo di lavoro. • Lo scarto della documentazione prodotta e nell’ambito classificata sino all’adozione del Contratto: - il Cliente è titolare del trattamento dei Dati Personali; - Cegid è responsabile del trattamento dei Dati Personali, trattando i dati esclusivamente per conto di e solo su documentate direttive del Cliente.
1.2 Le Parti riconoscono che quanto disciplinato nel Contratto costituisce le direttive documentate del Cliente. Qualsiasi ulteriore direttiva riguardante il trattamento dei dati personali da parte di Cegid nuovo titolario deve essere fornita valutato sulla base del massimario precedente. • I termini cronologici indicati devono essere conteggiati dalla chiusura dell’affare per i fascicoli oppure dall’ultima registrazione effettuata, nel caso dei registri. • In generale, si sono ridotti, rispetto a quelli indicati dal massimario di scarto precedentemente in forma scrittavigore, i termini di conservazione dei documenti, in linea con la normativa generale civilistica e con la normativa specifica ove contempli termini per la conservazione degli atti. Qualora • Il materiale non archivistico non viene preso in considerazione dal presente Piano, in quanto non devono essere considerati documenti gli stampati in bianco, la modulistica, le direttive ulteriori raccolte normative o altro materiale analogo (ad esempio, copie della normativa da consegnare all’utenza). • L’applicazione del piano di conservazione non può comunque essere automatica, ma deve valutare caso per caso le eventuali particolarità adottate dal Comune nell’organizzazione dei documenti prodotti. • Lo scarto, se non viene effettuato regolarmente ogni anno e su un archivio organizzato, potrà essere deciso e valutato solo dopo che l’intero complesso archivistico sia stato analizzato e almeno sommariamente riordinato. • In genere, salvo poche eccezioni, tutti i repertori devono essere conservati permanentemente. • Il Comune non deve scartare i documenti considerati “vitali” (quelli che – mutuando una definizione formulata da Xxxxxxx Xxxxxxx[1] – in caso di disastro, sono necessari a ricreare lo stato giuridico dell’ente e la sua situazione legale e finanziaria, a garantire i diritti dei dipendenti e dei cittadini, a soddisfare i suoi obblighi e a proteggere i suoi interessi esterni). • Lo scarto si rendano necessarie effettua di norma sui documenti dell’archivio di deposito. • Non vanno scartati i documenti prodotti durante la prima e la seconda guerra mondiale e vanno vagliati con estrema attenzione quelli degli anni del dopoguerra e della ricostruzione, perché tali archivi costituiscono una miniera di informazioni e di dati ancora sconosciuti e finora inesplorati dagli storici, oltre che un serbatoio di informazioni rilevanti dal punto di vista giuridico.. • Lo scarto dei documenti in ragione della necessità e/copia può essere facilmente effettuato qualora sia prevista la conservazione permanente dei documenti in originale e qualora le copie non contengano annotazioni amministrative o volontà visti essenziali per ricostruire il procedimento nella sua correttezza. • È opportuno prevedere repertori di porre documenti di interesse generale per tutte le UOR del Comune, resi disponibili sul sito interno del Comune, che quindi diventano depositi di documenti ad alto carattere informativo, in essere modo da evitare copie multiple, superflue, che contribuiscono ad appesantire inutilmente la conservazione documentale nelle diverse UOR, a scapito dei documenti essenziali e specifici. • È altresì opportuno che ciascun RPA, durante la formazione dell’archivio corrente, abbia cura di non inserire nel fascicolo copie superflue di normative o atti repertoriati di carattere generale, facilmente reperibili in un nuovo trattamento dovrà essere specificata la finalità e indicate sistema informatico-archivistico ben organizzato. • Sarebbe anche auspicabile che il fascicolo venisse organizzato in sottofascicoli nei quali inserire i documenti soggetti a scarto periodico, in modo da facilitare, a tempo debito, le operazioni da compieredi scarto. L’ulteriore trattamento verrà posto • Quando si usa la formula “previo sfoltimento del carteggio di carattere transitorio e strumentale” si allude all’operazione che estrae dal fascicolo le copie e i documenti, che hanno appunto carattere strumentale e transitorio, utilizzati dal RPA per espletare il procedimento, ma che esauriscono la loro funzione nel momento in essere cui viene emesso il provvedimento finale oppure non sono strettamente connessi al procedimento (ad esempio, appunti, promemoria, copie di normativa e documenti di carattere generale). • Se i documenti sono inseriti integralmente o per estratto in una banca dati, l’archivio dispone solo qualora venga accettato il preventivo degli esemplari più aggiornati e perde memoria delle fasi storiche. In certi casi, nei quali la memoria è ritenuta essenziale, si suggerisce nel corso del Piano di Cegid da parte del Cliente. Qualoraeseguire periodicamente, secondo il giudizio a cadenza prestabilita, un salvataggio (copia di Cegid, back-up) o una direttiva violi le Norme Applicabili, Cegid si impegna ad informare con qualsiasi mezzo il Cliente entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione stampa della direttiva.
1.3 Il Cliente riconosce di avere il controllo esclusivo e la conoscenza, in particolare, della provenienza dei Dati Personali trattati per l’esecuzione del Contratto. Pertanto, il Cliente si impegna a rispettare i propri obblighi in qualità di titolare del trattamento dei banca dati.
1.4 Cegid cancellerà o restituirà a scelta del Titolare, i Xxxx Personali e le sue copie al momento della risoluzione del Servizio o del Contratto, a meno che una qualsiasi delle Norme Applicabili non richieda la conservazione dei Dati Personali.
1.5 Il Cliente deve informare Cegid, al momento della sottoscrizione del Contratto, della persona da contattare per ogni informazione, comunicazione, notifica o richiesta in base alla presente Appendice. Qualora il Cliente non fornisca queste informazioni a Cegid, il firmatario sarà considerato il referente competente per l’esecuzione del contratto.
1.6 Qualora sia strettamente necessario per l’esecuzione del Contratto, Cegid può trasferire i Dati Personali a condizione che il Cliente sia preventivamente informato in ordine a tale trasferimento. In ogni caso, Cegid non trasferirà i Dati Personali, senza adottare le opportune misure di salvaguardia in applicazione dell’articolo 46 del GDPR, all’esterno: - Dell’Unione europea; - dello Spazio economico europeo; - di un paese terzo o territorio che secondo la Commissione europea garantisca un adeguato livello di protezione in applicazione dei regolamenti applicabili, comprese le società che hanno sede negli Stati Uniti d’America certificate secondo il regime di “Privacy-Shield”. In ogni caso, i Dati Personali affidati a Cegid sono ubicati in uno o più paesi dell’Unione Europea.
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Samples: Manual of Document Management
Principi generali. 1.1 In applicazione delle Norme Applicabili e nell’ambito L'organizzazione che intende richiedere il servizio di attestazione Bollino Etico Sociale deve dimostrare, attraverso documenti, registrazioni, prassi, ecc. di operare in accordo ai principi ed ai requisiti dello standard. Il principio generale è che l’onere del Contratto: - il Cliente è titolare del trattamento dei Dati Personali; - Cegid è responsabile del trattamento dei Dati Personali, trattando i dati esclusivamente per conto di e solo su documentate direttive del Cliente.
1.2 Le Parti riconoscono che quanto disciplinato nel Contratto costituisce le direttive documentate del Cliente. Qualsiasi ulteriore direttiva riguardante il trattamento dei dati personali da parte di Cegid deve essere fornita in forma scritta. Qualora le direttive ulteriori si rendano necessarie in ragione della necessità e/o volontà di porre in essere un nuovo trattamento dovrà essere specificata la finalità e indicate le operazioni da compiere. L’ulteriore trattamento verrà posto in essere solo qualora venga accettato il preventivo di Cegid da parte del Cliente. Qualora, secondo il giudizio di Cegid, una direttiva violi le Norme Applicabili, Cegid si impegna ad informare con qualsiasi mezzo il Cliente entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della direttiva.
1.3 Il Cliente riconosce di avere il controllo esclusivo mantenimento e la conoscenzavalutazione della conformità ai requisiti, in particolaresoprattutto se legali, della provenienza dei Dati Personali trattati ricadono sotto la responsabilità dell'organizzazione. FEATURING s.r.l. effettua attività di audit e sessioni con le tecniche del campionamento per l’esecuzione del Contrattoacquisire confidenza che lo standard sia correttamente attuato dall’organizzazione auditata. PertantoNel caso di non conformità a detti requisiti, il Cliente l'organizzazione si impegna a rispettare mettere in atto idonee azioni correttive. In tutte le attività previste nel periodo di validità dell’attestazione l'organizzazione deve: ▪ fornire tutte le informazioni necessarie per poter condurre la valutazione e le sessioni, tra cui: - la documentazione descrittiva necessaria per la raccolta delle evidenze a supporto - le registrazioni necessarie a fornire confidenza circa il rispetto di quanto indicato nello standard ▪ consentire l'accesso al team di audit designato, a tutte le aree in cui si svolgono le attività ed i processi che possono essere funzionali alla verifica del rispetto dei requisiti dello standard. Qualora non venga consentito l'accesso, e quindi si sia impossibilitati a svolgere l’audit, non è possibile procedere con l’emissione dell’attestato, in caso di verifica iniziale o di rinnovo; se tale circostanza si verifica nelle attività di audit di mantenimento l’attestato sarà sospeso ▪ identificare una persona all’interno dell’organizzazione che sia l’interlocutore ed il referente diretto del team di audit È inoltre onere dell’organizzazione inviare tempestivamente informativa scritta, anche a mezzo mail, nei casi di: - incidente, emergenze, infortuni gravi occorsi (con prognosi maggiore dei 40 giorni) - procedimenti giudiziari in corso L’organizzazione fornisce a FEATURING s.r.l. (ex GRUPPO PROFESSIONALE QSA S.r.l.), ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81/08 (Testo Unico Salute e Sicurezza luoghi di Lavoro), le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il gruppo di audit svolgerà le attività e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Allo stesso modo l’organizzazione fornisce inoltre gli eventuali dispositivi di protezione individuale ai membri del team di valutazione o ne comunica preventivamente la tipologia di dispositivi di protezione individuale di cui il team deve essere dotato. L’organizzazione definisce i propri obblighi in qualità referenti per l’attività di titolare audit, che saranno messi a disposizione del trattamento dei dati.
1.4 Cegid cancellerà o restituirà gruppo di audit e che devono essere indicati nella domanda di attestazione. Tali referenti saranno gli interlocutori principali del gruppo di audit durante le varie fasi della verifica e delle successive attività e devono ricoprire un adeguato ruolo a scelta del Titolare, i Xxxx Personali e le sue copie al momento della risoluzione del Servizio o del Contratto, a meno che una qualsiasi delle Norme Applicabili non richieda la conservazione dei Dati Personali.
1.5 Il Cliente deve informare Cegid, al momento della sottoscrizione del Contratto, della persona da contattare per ogni informazione, comunicazione, notifica o richiesta in base alla presente Appendicelivello funzionale. Qualora il Cliente non fornisca queste informazioni a Cegid, il firmatario sarà considerato il referente competente per l’esecuzione del contratto.
1.6 Qualora sia strettamente necessario per l’esecuzione del Contratto, Cegid può trasferire i Dati Personali a condizione l'organizzazione intenda far partecipare altre persone (es. consulenti) dovrà assicurarsi che il Cliente loro ruolo sia preventivamente informato di massima collaborazione, nel rispetto dei ruoli e che non influenzi o ritardi le attività di audit. Il gruppo di audit si riserva la possibilità di richiedere che vengano allontanate dall’audit le persone che influenzino o ritardino le attività di audit. Il gruppo di audit inoltre si riserva la possibilità di interrompere l’audit nel caso in ordine a tale trasferimento. In ogni caso, Cegid cui i referenti dell’organizzazione non trasferirà i Dati Personali, senza adottare permettano l’effettuazione delle attività o cerchino di alterare le opportune misure evidenze o di salvaguardia in applicazione dell’articolo 46 del GDPR, all’esterno: - Dell’Unione europea; - dello Spazio economico europeo; - di un paese terzo influenzare o territorio che secondo la Commissione europea garantisca un adeguato livello di protezione in applicazione dei regolamenti applicabili, comprese ritardare le società che hanno sede negli Stati Uniti d’America certificate secondo il regime di “Privacy-Shield”. In ogni caso, i Dati Personali affidati a Cegid sono ubicati in uno o più paesi dell’Unione Europeaattività stesse.
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Samples: Regolamento Generale Per L’accesso All’attestazione Di Qualificazione
Principi generali. 1.1 In applicazione delle Norme Applicabili e nell’ambito del Contratto: - 1) Con il Cliente è titolare del trattamento presente contratto, le parti definiscono le condizioni ed i criteri per l’erogazione dei Dati Personali; - Cegid è responsabile del trattamento dei Dati Personalicompensi accessori contrattualmente previsti, trattando i dati esclusivamente per conto di e solo su documentate direttive del Clienteseguito definiti «indennità».
1.2 2) Le Parti riconoscono che quanto disciplinato nel Contratto costituisce indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le direttive documentate del Cliente. Qualsiasi ulteriore direttiva riguardante caratteristiche legittimanti il trattamento dei dati personali da parte ristoro; non competono in caso di Cegid deve essere fornita assenza dal servizio a qualsiasi titolo e sono riproporzionate in forma scritta. Qualora le direttive ulteriori si rendano necessarie in ragione della necessità e/o volontà caso di porre in essere un nuovo trattamento dovrà essere specificata la finalità e indicate le operazioni da compiere. L’ulteriore trattamento verrà posto in essere solo qualora venga accettato il preventivo di Cegid da parte del Cliente. Qualora, secondo il giudizio di Cegid, una direttiva violi le Norme Applicabili, Cegid si impegna prestazioni ad informare con qualsiasi mezzo il Cliente entro 5 orario ridotto (cinquepart-time) giorni dalla data di ricezione della direttivaove previsto.
1.3 Il Cliente riconosce 3) Non assumono rilievo, ai fini della concreta individuazione degli aventi diritto, i profili professionali di avere il controllo esclusivo appartenenza.
4) L’effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, è di esclusiva competenza del Dirigente/Responsabile di Settore.
5) L’indennità è sempre collegata alle effettive e la conoscenzaparticolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di «resa» della prestazione), in particolaretermini di rischio, della provenienza dei Dati Personali trattati per l’esecuzione del Contratto. Pertantopregiudizio, il Cliente si impegna a rispettare i propri obblighi in qualità pericolo, disagio, grado di titolare del trattamento dei datiresponsabilità.
1.4 Cegid cancellerà 6) La stessa condizione di lavoro non può legittimare l’erogazione di due o restituirà a scelta del Titolarepiù indennità.
7) Ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa.
8) Il permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, i Xxxx Personali e le sue copie al momento della risoluzione del Servizio o del Contrattoalmeno annuale, a meno che una qualsiasi delle Norme Applicabili non richieda la conservazione dei Dati Personalicura del competente Dirigente/Responsabile di Settore.
1.5 Il Cliente deve informare Cegid9) Tutti gli importi delle indennità di cui al presente Capo sono indicati per un rapporto di lavoro a tempo pieno per un intero anno di servizio, al momento della sottoscrizione del Contrattodi conseguenza sono opportunamente rapportati alle percentuali di part-time e agli eventuali giorni/mesi di servizio, della persona da contattare per ogni informazione, comunicazione, notifica o richiesta in base alla presente Appendice. Qualora il Cliente non fornisca queste informazioni a Cegid, il firmatario sarà considerato il referente competente per l’esecuzione del contrattocon le specifiche di seguito indicate.
1.6 Qualora sia strettamente necessario per l’esecuzione del Contratto, Cegid può trasferire i Dati Personali a condizione che il Cliente sia preventivamente informato in ordine a tale trasferimento. In ogni caso, Cegid non trasferirà i Dati Personali, senza adottare le opportune misure di salvaguardia in applicazione dell’articolo 46 del GDPR, all’esterno: - Dell’Unione europea; - dello Spazio economico europeo; - di un paese terzo o territorio che secondo la Commissione europea garantisca un adeguato livello di protezione in applicazione dei regolamenti applicabili, comprese le società che hanno sede negli Stati Uniti d’America certificate secondo il regime di “Privacy-Shield”. In ogni caso, i Dati Personali affidati a Cegid sono ubicati in uno o più paesi dell’Unione Europea.
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Samples: Decentrato Integrativo
Principi generali. 1.1 In applicazione Ai sensi dell’art. 4 comma 5 del CCNL 1° aprile 1999, i contratti decentrati non possono comportare oneri non previsti nell’ambito delle Norme Applicabili risorse disponibili nel fondo risorse decentrate. L’indennità per compiti che comportano specifiche responsabilità è pertanto attribuita entro i limiti delle risorse destinate a tale istituto nei contratti decentrati di ripartizione del fondo ex articolo 31 del CCNL 22 gennaio 2004. La compatibilità con i vincoli derivanti dalla ripartizione del fondo risorse decentrate è assunto quale criterio integrativo della fattispecie a cui è collegata il diritto all’indennità. L’individuazione della posizione a cui è collegata l’indennità di particolare responsabilità di norma ha effetto per la durata di 12 mesi; l’indennità spetta per l’esercizio effettivo dei compiti e nell’ambito delle funzioni specifiche della posizione. Il compenso annuo viene comunque commisurato al periodo di permanenza nella posizione nel corso dell’anno. Sono esclusi, ai sensi dell’art. 10 comma 1 CCNL 31 marzo 1999, i dipendenti titolari di posizioni organizzative. La mobilità interna tra settori/strutture, comportando il mutamento della situazione lavorativa precedente, implica l’automatica decadenza dalla posizione di “particolare responsabilità” e la contestuale perdita dell’indennità dalla data del Contrattotrasferimento; l’indennità è pertanto attribuita proporzionalmente ai giorni di esercizio effettivo prima del trasferimento. Il venir meno dei compiti che comportano responsabilità o il mutamento della situazione lavorativa che ha comportato l’attribuzione dell’indennità (modifiche della tipologia di attività svolta dal dipendente, mutamenti organizzativi, etc.), è attestata dal dirigente del settore/struttura a cui il dipendente appartiene; in tal caso, l’indennità spetta proporzionalmente ai mesi di esercizio effettivo delle particolari responsabilità. Pertanto l’attribuzione delle specifiche responsabilità viene meno automaticamente per: - il Cliente è titolare del trattamento dei Dati Personalidimissioni o cessazione dal servizio; - Cegid è responsabile del trattamento dei Dati Personali, trattando i dati esclusivamente per conto conferimento incarico di e solo su documentate direttive del Cliente.
1.2 Le Parti riconoscono che quanto disciplinato nel Contratto costituisce le direttive documentate del Cliente. Qualsiasi ulteriore direttiva riguardante il trattamento dei dati personali da parte di Cegid deve essere fornita in forma scritta. Qualora le direttive ulteriori si rendano necessarie in ragione della necessità e/o volontà di porre in essere un nuovo trattamento dovrà essere specificata la finalità e indicate le operazioni da compiere. L’ulteriore trattamento verrà posto in essere solo qualora venga accettato il preventivo di Cegid da parte del Cliente. Qualora, secondo il giudizio di Cegid, una direttiva violi le Norme Applicabili, Cegid si impegna ad informare con qualsiasi mezzo il Cliente entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della direttiva.
1.3 Il Cliente riconosce di avere il controllo esclusivo e la conoscenza, in particolare, della provenienza dei Dati Personali trattati per l’esecuzione del Contratto. Pertanto, il Cliente si impegna a rispettare i propri obblighi in qualità di titolare del trattamento dei dati.
1.4 Cegid cancellerà o restituirà a scelta del Titolare, i Xxxx Personali e le sue copie al momento della risoluzione del Servizio o del Contratto, a meno che una qualsiasi delle Norme Applicabili non richieda la conservazione dei Dati Personali.
1.5 Il Cliente deve informare Cegid, al momento della sottoscrizione del Contratto, della persona da contattare per ogni informazione, comunicazione, notifica o richiesta in base alla presente Appendice. Qualora il Cliente non fornisca queste informazioni a Cegid, il firmatario sarà considerato il referente competente per l’esecuzione del contratto.
1.6 Qualora sia strettamente necessario per l’esecuzione del Contratto, Cegid può trasferire i Dati Personali a condizione che il Cliente sia preventivamente informato in ordine a tale trasferimento. In ogni caso, Cegid non trasferirà i Dati Personali, senza adottare le opportune misure di salvaguardia in applicazione dell’articolo 46 del GDPR, all’esterno: - Dell’Unione europeaPosizione organizzativa; - dello Spazio economico europeotrasferimento ad altro Settore o Struttura dell’Agenzia; - collocazione in posizione di un paese terzo comando o territorio che secondo la Commissione europea garantisca un adeguato livello di protezione distacco presso altro Ente; - inquadramento in applicazione dei regolamenti applicabili, comprese le società che hanno sede negli Stati Uniti d’America certificate secondo il regime categoria superiore. - adozione di “Privacy-Shield”. In ogni caso, i Dati Personali affidati a Cegid sono ubicati in uno o più paesi dell’Unione Europeaprovvedimenti disciplinari superiori alla censura.
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Samples: Accordo Decentrato Integrativo
Principi generali. 1.1 In 1. L’art. 224, comma 5, del Dlgs 152/06 prevede che l’Accordo Quadro stabilisca, tra l’altro: le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero.
2. Nell’ambito della transizione verso un'economia circolare, la gestione dei rifiuti di imballaggio in vetro che ottimizza i principi di efficacia, efficienza ambientale di economicità, nonché la minimizzazione degli scarti da conferire in discarica, si verifica quando:
3. Nel caso in cui il Comune o il Gest]]ore delegato optino per una raccolta differenziata “multimateriale” (vetro raccolto con altri materiali da imballaggio) sarà onere del Comune o del Gestore delegato provvedere alla separazione dei diversi materiali prima della consegna a CoReVe. L’unica eccezione ammessa a tale principio, per la sola raccolta vetro e metalli, è disciplinata all’articolo 4, punto 6.
4. CoReVe procede al ritiro dei rifiuti di imballaggio messi a disposizione del Convenzionato nel caso gli stessi, in applicazione delle Norme Applicabili e nell’ambito del Contrattodi quanto previsto dall’Art. 8, risultino avere caratteristiche merceologiche rientranti nei limiti massimi di cui all’Allegato 1, di seguito richiamati: - il Cliente è titolare impurità totali fino al 6.5% in peso; - oppure infusibili fino allo 1,5% in peso; - oppure frazione “fine” fino al 45% in peso.
5. L’organizzazione logistica ed industriale per l’avvio a riciclo del vetro necessita di un’aggregazione ragionevole di Comuni, se piccoli, nonché, in questo caso, della concentrazione del materiale raccolto in piattaforme che, all’uopo, abbiano ricevuto opportuna delega.
6. E’ comune intendimento dalle Parti che gli scarti (CER 19.12.12), che derivano dal trattamento dei Dati Personali; - Cegid è responsabile rifiuti di imballaggio in vetro per la trasformazione in rottame di vetro “pronto al forno” (rispondente ai requisiti di materia prima seconda idonea alla rifusione in vetreria e che ha cessato di essere considerata un rifiuto ai sensi del trattamento dei Dati PersonaliRegolamento Europeo n.1179/2012 detto anche “End of Waste”, trattando i dati esclusivamente per conto di seguito EoW), debbano trovare destinazioni certe e solo su documentate direttive del Clienteprioritarie nelle discariche, al fine di scongiurare possibili fermi degli impianti, dovuti alla presenza di stoccaggi eccessivi e non autorizzati negli stabilimenti di trattamento, con conseguenti riflessi negativi anche sull’assorbimento delle quantità raccolte. Le Parti si impegnano a trattare tale argomento, comune a tutte le filiere, in seno all’Accordo Quadro.
1.2 7. La raccolta separata per vetro colorato e vetro incolore aumenterebbe l’efficacia ed economicità del processo di riciclo. Per questa ragione, le Parti condividono la volontà di individuare e avviare in due aree significative del Paese, omogenee ed adeguate dal punto di vista del servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio in vetro, la sperimentazione della raccolta separata per colore (colorato, incolore).
8. Le parti condividono l’esigenza che le informazioni fornite ai cittadini, su cosa vada conferito nella raccolta differenziata del vetro (solo bottiglie e vasetti), siano le stesse per tutto il territorio nazionale.
9. Le Parti riconoscono che si impegnano, ognuna per quanto disciplinato nel Contratto costituisce le direttive documentate del Cliente. Qualsiasi ulteriore direttiva riguardante il trattamento dei dati personali di competenza e confrontandosi reciprocamente, alla riduzione della frazione “fine” (materiale passante da parte di Cegid deve essere fornita in forma scritta. Qualora le direttive ulteriori si rendano necessarie in ragione della necessità e/o volontà di porre in essere un nuovo trattamento dovrà essere specificata la finalità e indicate le operazioni una maglia quadrata da compiere. L’ulteriore trattamento verrà posto in essere solo qualora venga accettato il preventivo di Cegid da parte del Cliente. Qualora, secondo il giudizio di Cegid, una direttiva violi le Norme Applicabili, Cegid si impegna ad informare con qualsiasi mezzo il Cliente entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della direttiva.
1.3 Il Cliente riconosce di avere il controllo esclusivo e la conoscenza10x10 mm), in particolare, tutte le fasi della provenienza dei Dati Personali trattati per l’esecuzione del Contratto. Pertanto, il Cliente si impegna filiera (dalla raccolta alla selezione) e all’aumento dell’avvio a rispettare i propri obblighi in qualità di titolare del trattamento dei datiriciclo della stessa anche attraverso progetti sperimentali.
1.4 Cegid cancellerà o restituirà a scelta del Titolare, i Xxxx Personali e le sue copie al momento della risoluzione del Servizio o del Contratto, a meno che una qualsiasi delle Norme Applicabili non richieda la conservazione dei Dati Personali.
1.5 Il Cliente deve informare Cegid, al momento della sottoscrizione del Contratto, della persona da contattare per ogni informazione, comunicazione, notifica o richiesta in base alla presente Appendice. Qualora il Cliente non fornisca queste informazioni a Cegid, il firmatario sarà considerato il referente competente per l’esecuzione del contratto.
1.6 Qualora sia strettamente necessario per l’esecuzione del Contratto, Cegid può trasferire i Dati Personali a condizione che il Cliente sia preventivamente informato in ordine a tale trasferimento. In ogni caso, Cegid non trasferirà i Dati Personali, senza adottare le opportune misure di salvaguardia in applicazione dell’articolo 46 del GDPR, all’esterno: - Dell’Unione europea; - dello Spazio economico europeo; - di un paese terzo o territorio che secondo la Commissione europea garantisca un adeguato livello di protezione in applicazione dei regolamenti applicabili, comprese le società che hanno sede negli Stati Uniti d’America certificate secondo il regime di “Privacy-Shield”. In ogni caso, i Dati Personali affidati a Cegid sono ubicati in uno o più paesi dell’Unione Europea.
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Samples: Allegato Tecnico
Principi generali. 1.1 In applicazione Nel caso di offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827; Valgono i criteri generali di selezione richiamati nell’art. 94 comma 1 del Codice dei Contratti. Ai sensi dell’articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. La stazione appaltante potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purchè conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. La stazione appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia avvenuta l’aggiudicazione. La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente disciplinare ovvero di non procedere all’affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento. L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico- finanziari, di capacità tecnica dichiarati dall’impresa in sede di gara, al positivo esito delle Norme Applicabili verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei termini richiesti e nell’ambito alla trasmissione della documentazione dovuta dall’aggiudicatario “per la stipula del Contratto: - il Cliente è titolare del trattamento dei Dati Personali; - Cegid è responsabile del trattamento dei Dati Personali, trattando i dati esclusivamente per conto di e solo su documentate direttive del Cliente.
1.2 Le Parti riconoscono che quanto disciplinato nel Contratto costituisce le direttive documentate del Cliente. Qualsiasi ulteriore direttiva riguardante il trattamento dei dati personali da parte di Cegid deve essere fornita in forma scritta. Qualora le direttive ulteriori si rendano necessarie in ragione della necessità e/o volontà di porre in essere un nuovo trattamento dovrà essere specificata la finalità e indicate le operazioni da compiere. L’ulteriore trattamento verrà posto in essere solo qualora venga accettato il preventivo di Cegid da parte del Clientecontratto”. Qualora, secondo a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il giudizio risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di Cegidgara, una direttiva violi le Norme Applicabiliaccertata in sede di verifica, Cegid comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si impegna ad informare con qualsiasi mezzo il Cliente entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della direttiva.
1.3 Il Cliente riconosce di avere il controllo esclusivo e la conoscenzapotesse dar luogo all’aggiudicazione, in particolarenulla sarà dovuto agli operatori economici concorrenti o a quello vincitore. Ai sensi dell’art. 97, della provenienza comma 8 del Codice dei Dati Personali trattati per l’esecuzione del Contratto. Pertanto, il Cliente si impegna a rispettare i propri obblighi in qualità di titolare del trattamento dei dati.
1.4 Cegid cancellerà o restituirà a scelta del Titolare, i Xxxx Personali e le sue copie al momento della risoluzione del Servizio o del Contratto, a meno trattandosi di lavori da affidare con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, nel bando verrà applicato l’art. 97 comma 8, che prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una qualsiasi delle Norme Applicabili non richieda la conservazione percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei Dati Personali.
1.5 Il Cliente deve informare Cegid, al momento della sottoscrizione del Contratto, della persona da contattare per ogni informazione, comunicazione, notifica o richiesta in base alla presente Appendice. Qualora il Cliente non fornisca queste informazioni a Cegid, il firmatario sarà considerato il referente competente per l’esecuzione del contratto.
1.6 Qualora sia strettamente necessario per l’esecuzione del Contratto, Cegid può trasferire i Dati Personali a condizione che il Cliente sia preventivamente informato in ordine a tale trasferimentocommi 2-bis e 2-ter. In ogni casotal caso non si applicheranno i commi 4, Cegid 5 e 6. Comunque l’esclusione automatica non trasferirà i Dati Personali, senza adottare le opportune misure di salvaguardia in applicazione dell’articolo 46 del GDPR, all’esterno: - Dell’Unione europea; - dello Spazio economico europeo; - di un paese terzo o territorio che secondo la Commissione europea garantisca un adeguato livello di protezione in applicazione dei regolamenti applicabili, comprese le società che hanno sede negli Stati Uniti d’America certificate secondo opererà quando il regime di “Privacy-Shield”. In ogni caso, i Dati Personali affidati numero delle offerte ammesse è inferiore a Cegid sono ubicati in uno o più paesi dell’Unione Europeadieci.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria
Principi generali. 1.1 In applicazione delle Norme Applicabili 1. Per Lavoro Agile si intende lo svolgimento della prestazione lavorativa con modalità flessibile, sia rispetto ai tempi che rispetto al luogo nel quale viene eseguita (flessibilità di tempo e nell’ambito del Contratto: - il Cliente è titolare del trattamento dei Dati Personali; - Cegid è responsabile del trattamento dei Dati Personali, trattando i dati esclusivamente per conto di e solo su documentate direttive del Clientespazio).
1.2 Le Parti riconoscono 2. L’adesione al Lavoro Agile avviene esclusivamente su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale tra Etra e il lavoratore/trice. Si allega al presente accordo il fac-simile dell’Accordo Individuale (Allegato A) da adattare ad eventuali modifiche normative e contrattuali.
3. Ad ogni effetto connesso alla normativa legale e contrattuale, le parti convengono che il Lavoro Agile non costituisce una nuova forma di rapporto di lavoro, ma una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo indeterminato o determinato.
4. Il Lavoro Agile consiste in un’opportunità reciproca fra il lavoratore/lavoratrice e l’azienda. Su base volontaria il/la dipendente concorda con il proprio Responsabile di Funzione/Area le modalità applicative, ai sensi di quanto disciplinato definito nel Contratto costituisce presente Accordo. Potrà essere utilizzato dai dipendenti il cui ruolo, e le direttive documentate del Clienterelative mansioni, non risultino incompatibili con lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro. Qualsiasi ulteriore direttiva riguardante Pertanto per individuare la possibilità di svolgimento di tale modalità lavorativa si utilizza il trattamento dei dati personali criterio della “remotizzabilità” delle attività, in relazione alle esigenze organizzative e produttive. Resta confermato che saranno da parte di Cegid deve essere fornita in forma scritta. Qualora le direttive ulteriori si rendano necessarie in ragione della necessità considerarsi non compatibili alla remotizzazione alcune realtà organizzative e/o volontà situazioni contingenti che per peculiarità di porre attività o di circostanze evidenzino specifici elementi di incompatibilità, anche solo temporanea o transitoria, in essere un nuovo trattamento dovrà essere specificata la finalità e indicate le operazioni da compiererelazione ad oggettive esigenze organizzative, tecnico-produttive e/o gestionali.
5. L’ulteriore trattamento verrà posto in essere solo qualora venga accettato il preventivo Nel caso di Cegid richiesta di accesso alla modalità Lavoro Agile da parte del Clientedel/della lavoratore/lavoratrice, entro i 10 giorni di calendario successivi l’Azienda comunicherà allo/a stesso/a l’accoglimento o meno della richiesta. Qualora, secondo il giudizio Fatto salvo i casi di Cegid, una direttiva violi le Norme Applicabili, Cegid si impegna ad informare con qualsiasi mezzo il Cliente entro 5 (cinque) particolare e improvvisa emergenza individuale del/della dipendente per i quali la tempistica di comunicazione di approvazione o meno è ridotta a 3 giorni dalla data di ricezione della direttivacalendario.
1.3 Il Cliente riconosce di avere il controllo esclusivo e la conoscenza6. Eventuali casi particolari ed eccezionali nell’assegnazione della modalità potranno essere analizzate, in particolaresu richiesta del lavoratore/lavoratrice, della provenienza dei Dati Personali trattati dalla Commissione Bilaterale Paritetica per l’esecuzione del Contratto. Pertanto, il Cliente si impegna a rispettare i propri obblighi in qualità di titolare del trattamento dei datipotere addivenire alla soluzione più consona.
1.4 Cegid cancellerà o restituirà a scelta del Titolare, i Xxxx Personali e le sue copie al momento della risoluzione del Servizio o del Contratto, a meno che una qualsiasi delle Norme Applicabili non richieda la conservazione dei Dati Personali.
1.5 Il Cliente deve informare Cegid, al momento della sottoscrizione del Contratto, della persona da contattare per ogni informazione, comunicazione, notifica o richiesta in base alla presente Appendice. Qualora il Cliente non fornisca queste informazioni a Cegid, il firmatario sarà considerato il referente competente per l’esecuzione del contratto.
1.6 Qualora sia strettamente necessario per l’esecuzione del Contratto, Cegid può trasferire i Dati Personali a condizione che il Cliente sia preventivamente informato in ordine a tale trasferimento. In ogni caso, Cegid non trasferirà i Dati Personali, senza adottare le opportune misure di salvaguardia in applicazione dell’articolo 46 del GDPR, all’esterno: - Dell’Unione europea; - dello Spazio economico europeo; - di un paese terzo o territorio che secondo la Commissione europea garantisca un adeguato livello di protezione in applicazione dei regolamenti applicabili, comprese le società che hanno sede negli Stati Uniti d’America certificate secondo il regime di “Privacy-Shield”. In ogni caso, i Dati Personali affidati a Cegid sono ubicati in uno o più paesi dell’Unione Europea.
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Samples: Accordo Aziendale Lavoro Agile