Principi generali. 1. Con il presente contratto, le parti definiscono le condizioni di attività lavorativa per l’erogazione dei compensi accessori di seguito definiti “indennità”. 2. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto. 3. Non assumono rilievo, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari, i profili e/o le categorie professionali. 4. L’effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, è di esclusiva competenza del Direttore Generale/sostituto/equipollente, previo parere del Responsabile d’ufficio. 5. L’indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di “resa” della prestazione), in termini, non esaustivi, di responsabilità, pregiudizio, pericolo, disagio. 6. La stessa condizione di attività lavorativa non può legittimare l’erogazione di due o più indennità; pertanto, ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa. 7. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del Direttore generale/sostituto/equipollente/delegato/equipollente, previo parere del Responsabile d’ufficio. 8. In ogni caso, sino alla successiva quantificazione e nei limiti della ripartizione dell’anno precedente, possono essere utilizzate le risorse destinate agli istituti contrattuali denominati “indennità” (art. 70-bis e art. 70-quinquies oltre ai compensi previsti da specifiche disposizioni di legge ex art. 68, comma 2, lett. g) del C.C.N.L.). 9. Tutti gli importi delle indennità di cui al presente Capo sono indicati per un rapporto di lavoro a tempo pieno per un intero anno di servizio; di conseguenza, sono opportunamente rapportati alle percentuali di part-time e agli eventuali mesi di servizio, con le eccezioni di seguito specificate.
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Principi generali. 1. Con il I destinatari della concessione in comodato d'uso gratuito di locali comunali di cui al presente contrattoregolamento sono tutti i soggetti indicati all’art.4, le parti definiscono le condizioni comma 1, del D.Lgs. 117 del 3.07.2017 che, costituiti e/o operanti nel territorio comunale, non svolgono attività economiche a titolo principale, non sono associazioni di attività lavorativa per l’erogazione dei compensi accessori di seguito definiti “indennità”categoria ovvero non rientrino nei soggetti indicati dall’art.4, comma 2, del D.Lgs. 117 del 3.07.2017 e non presentano cause ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione.
2. L'Amministrazione mette a disposizione i propri locali, per le associazioni di cui al comma 1 a condizione che vi sia corrispondenza fra il beneficio connesso e l'interesse della comunità. Le indennità concessioni in comodato d’uso gratuito di spazi comunali sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi infatti disposte affinché le caratteristiche legittimanti associazioni del territorio possano svolgere la propria attività sociale e realizzare iniziative e progetti a favore della comunità, potenziando una rete di relazioni positive fra le associazioni stesse e con i cittadini e valorizzando al contempo il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridottopatrimonio comunale.
3. Non assumono rilievoA tal fine le concessioni vengono effettuate nel rispetto dei seguenti principi generali:
a) Assegnazione, ai fini della concreta mediante avviso pubblico e mediante procedure comparative nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di
b) Utilizzazione degli spazi comunali, valorizzando le loro caratteristiche strutturali e la loro posizione nel territorio, in conformità alle linee strategiche dell’Amministrazione.
c) Condivisione degli spazi da parte di più destinatari per consentire la massima partecipazione e favorire lo scambio di idee e di saperi;
d) Preventiva individuazione di ulteriori forme di sostegno a carico dell’Amministrazione Comunale per la realizzazione dei progetti e programmi di attività;
e) Soggetti beneficiari, i profili costituiti e/o le categorie professionali.operanti nel territorio comunale da almeno un anno (in caso di disponibilità degli immobili si prescinde dal requisito temporale di un anno);
4. L’effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base f) Soggetti beneficiari “non a scopo di quanto stabilito nel presente Capo, è di esclusiva competenza del Direttore Generale/sostituto/equipollente, previo parere del Responsabile d’ufficio.
5. L’indennità è sempre collegata alle effettive lucro” e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di “resa” della prestazione), con statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate e in termini, non esaustivi, di responsabilità, pregiudizio, pericolo, disagio.
6. La stessa condizione di attività lavorativa non può legittimare l’erogazione di due o più indennità; pertanto, ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa.
7. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione possesso dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del Direttore generale/sostituto/equipollente/delegato/equipollente, previo parere del Responsabile d’ufficio.
8. In ogni caso, sino alla successiva quantificazione e nei limiti della ripartizione dell’anno precedente, possono essere utilizzate le risorse destinate agli istituti contrattuali denominati “indennità” (art. 70-bis e art. 70-quinquies oltre ai compensi requisiti specifici previsti da specifiche disposizioni di legge ex art. 68, comma 2, lett. g) del C.C.N.L.).
9. Tutti gli importi delle indennità dell’avviso pubblico di cui al presente Capo sono indicati per un rapporto di lavoro a tempo pieno per un intero anno di servizio; di conseguenza, sono opportunamente rapportati alle percentuali di part-time e agli eventuali mesi di servizio, con le eccezioni di seguito specificatesuccessivo articolo 4.
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Principi generali. 1Da quanto esaminato finora, pare emergere una peculiarità, del contratto di rete, ossia il carattere durevole e continuativo del rapporto di collaborazione che si insa- tura tra le imprese aderenti al contratto. Con il presente contrattoTuttavia, è comune nella pratica riscontrare tra imprese forme di collaborazione più o meno strutturate ma che rispondono all'esigenza della gestione di una sin- gola operazione economica (ad esempio l'esecuzione di un unico cantiere o di un unico appalto). Tale esigenza finora ha trovato molteplici risposte (tra gli altri e solo per menzio- nare i più comuni si possono citare: i consorzi, le parti definiscono società consortili, le condizioni associazio- ni temporanee di attività lavorativa per l’erogazione imprese (A.T.I.) o i raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.). La scelta verso uno dei compensi accessori modelli indicati dipende da una molteplicità di seguito definiti “indennità”.
fattori, ma principalmente: (1) dall'importanza, estensione e difficoltà dell'operazione indu- striale o commerciale da svolgere; (2) dalla volontà delle imprese partecipanti di legarsi più o meno strettamente. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti Per descrivere il ristoro; non competono in quadro attuale si può evidenziare che nel caso di assenza dal servizio operazioni pre- vedibilmente destinate a durare nel tempo e caratterizzate dalla volontà delle imprese di creare strutture comuni di rappresentanza o anche operative, si sono riproporzionate visti costituire consorzi o società consortili; nel caso invece di operazioni di porta- ta economica più limitata o più breve nel tempo o di fronte alla volontà di creare forme di collaborazione molto "leggere" (fino al limite di creare soltanto una figura comune tra le imprese incaricata esclusivamente di tenere i legami con il commit- tente) si sono utilizzate le associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) o i raggrup- pamenti temporanei di imprese (R.T.I.) ai quali, giova ricordarlo, si riconosce la Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012 31 natura di mandati con rappresentanza conferiti da parte di tutte le imprese parte- cipanti in caso favore di prestazioni ad orario ridotto.
3una sola impresa mandataria, definita anche comunemente "capogruppo". Non assumono rilievoCi si chiede se il contratto di rete possa rappresentare uno strumento che si adat- ti alla gestione di una sola operazione economica. Il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 prevede che il contratto di rete sia finalizzato a consentire alle imprese partecipan- ti di "[…] accrescere, ai fini della concreta individuazione dei beneficiariindividualmente e collettivamente, i profili e/o la propria capacità inno- vativa e la propria competitività sul mercato […]", a tal fine le categorie professionali.
4. L’effettiva identificazione degli aventi dirittoimprese partecipan- ti si "[…] obbligano, sulla base di quanto stabilito nel presente Capoun programma comune di rete, (1) a collabo- rare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie impre- se (2) ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, com- merciale, tecnica o tecnologica (3) ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa […]". E' possibile distinguere due elementi fondamentali del contratto di rete: (1) la fina- lità della collaborazione (in seguito requisito finalistico) e (2) le tipologie di colla- borazione (in seguito requisito oggettivo). Affinché ci sia una rete debbono esse- re soddisfatti entrambi i requisiti, è perciò necessario verificare (a) che le forme di esclusiva competenza del Direttore Generale/sostituto/equipollentecollaborazione previste in concreto nel contratto di rete rientrino nella tipologia di attività previste da “la legge” e (b) che siano svolte per le finalità previste da “la legge”. Al fine di dare una soluzione alla questione dell'ammissibilità di una rete costitui- ta al fine di svolgere una singola operazione economica si deve verificare se pos- sano in tal caso essere soddisfatti sia il requisito finalistico sia il requisito oggetti- vo. La finalità della collaborazione tra imprese è quella di accrescere, previo parere del Responsabile d’ufficio.
5individualmen- te e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. L’indennità "La legge" sul punto è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindiopportunamente ampia, non definisce precisa- mente il significato di espressioni come "capacità innovativa" o "competitività sul mercato", né predetermina termini obbligatori di durata (né durata massima né minima, e per il quesito che ci siamo posti tale circostanza è riconosciuta particolarmente signi- 32 Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012 ficativa). La scelta di utilizzare formulazioni ampie appare del tutto logica in un'ottica di poli- tica legislativa, la scelta opposta avrebbe infatti come conseguenza quella di "ingabbiare" il contratto rete entro limiti troppo ristretti rispetto alle molteplici esi- genze che la pratica imprenditoriale continua a presentare. Anche nel caso di collaborazione relativa ad una sola operazione non si può nega- re che l'assunzione di una nuova commessa senza dubbio aumenterà, se non la capacità innovativa delle imprese partecipanti (tale finalità sembra indirizzata ad una specifica attività di ricerca che non sempre si riscontra), almeno la loro com- petitività sul mercato. Nel quadro delle singole operazioni per le ordinarie condizioni quali utilizzare il contratto di “resa” della prestazione)rete, in termini, non esaustivi, di responsabilità, pregiudizio, pericolo, disagio.
6. La stessa condizione di attività lavorativa non può legittimare l’erogazione di due pensarsi anche alla partecipazione ad uno o più indennità; pertantoappalti, ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa.
7. Il permanere possibilità questa con- templata anche dallo Statuto delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del Direttore generale/sostituto/equipollente/delegato/equipollente, previo parere del Responsabile d’ufficio.
8. In ogni imprese (l.180/2011): in tal caso, sino alla successiva quantificazione e nei limiti della ripartizione dell’anno precedenteallo stato, possono essere utilizzate è preferibile ritenere che la rete debba presentare tutti i requisiti richiesti, dalla nor- mativa vigente in materia di contratti pubblici, per le risorse destinate agli istituti contrattuali denominati “indennità” (art. 70-bis e art. 70-quinquies oltre ai compensi previsti da specifiche disposizioni di legge ex art. 68, comma 2, lett. g) del C.C.N.L.)ATI.
9. Tutti gli importi delle indennità di cui al presente Capo sono indicati per un rapporto di lavoro a tempo pieno per un intero anno di servizio; di conseguenza, sono opportunamente rapportati alle percentuali di part-time e agli eventuali mesi di servizio, con le eccezioni di seguito specificate.
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Samples: Contratti Di Rete
Principi generali. 1I presenti Indirizzi disciplinano la regolamentazione regionale in materia di offerta formativa pubblica nell’ambito del contratto di Apprendistato professionalizzante finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali (ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015) e sono attuativi dei seguenti articoli del Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i.: - art. 42 avente ad oggetto “Certificazione delle competenze in esito alle attività formative” e, in particolare, il comma 5 ai sensi del quale “La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino”; - art. 50 comma 3 ai sensi del quale "Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, previa informativa alla commissione consiliare competente, sono stabiliti gli standard dell'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali […]"; - art. 51 comma 6 ai sensi del quale “Il sistema di formazione a distanza è definito con deliberazione della Giunta regionale”. Per “formazione di base e trasversale” si intende quella finalizzata all’acquisizione delle competenze basilari che ogni lavoratore deve possedere, qualunque sia il settore in cui presta la sua opera. Essa deve quindi fornire gli strumenti-base per orientarsi e inserirsi nei diversi contesti lavorativi. La formazione di base e trasversale deve rispettare i seguenti criteri previsti dall'art. 50 comma 3 del Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i.:
a) erogazione in un contesto organizzato e attrezzato;
b) realizzazione mediante una specifica progettazione;
c) previsione delle modalità di verifica degli apprendimenti. I presenti indirizzi sono adottati in coerenza con le Linee Guida per l'apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99, adottate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza Stato Regioni; per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti definiscono le condizioni di attività lavorativa per l’erogazione dei compensi accessori di seguito definiti “indennità”.
2documento si rimanda alle citate Linee Guida e ai successivi atti che saranno adottati in esecuzione delle stesse. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso imprese possono scegliere di assenza dal servizio e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto.
3. Non assumono rilievo, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari, i profili e/o le categorie professionali.
4. L’effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, è di esclusiva competenza del Direttore Generale/sostituto/equipollente, previo parere del Responsabile d’ufficio.
5. L’indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta realizzare la formazione per le ordinarie condizioni competenze di “resa” della prestazione)base e trasversali senza avvalersi dell'offerta formativa pubblica, in terminirispettando i criteri sopra citati, non esaustivi, di responsabilità, pregiudizio, pericolo, disagionel rispetto degli standard formativi e delle modalità operative definiti nella sezione 3 parte seconda del presente documento.
6. La stessa condizione di attività lavorativa non può legittimare l’erogazione di due o più indennità; pertanto, ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa.
7. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del Direttore generale/sostituto/equipollente/delegato/equipollente, previo parere del Responsabile d’ufficio.
8. In ogni caso, sino alla successiva quantificazione e nei limiti della ripartizione dell’anno precedente, possono essere utilizzate le risorse destinate agli istituti contrattuali denominati “indennità” (art. 70-bis e art. 70-quinquies oltre ai compensi previsti da specifiche disposizioni di legge ex art. 68, comma 2, lett. g) del C.C.N.L.).
9. Tutti gli importi delle indennità di cui al presente Capo sono indicati per un rapporto di lavoro a tempo pieno per un intero anno di servizio; di conseguenza, sono opportunamente rapportati alle percentuali di part-time e agli eventuali mesi di servizio, con le eccezioni di seguito specificate.
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Principi generali. 1. Con il presente contrattoNell'ambito delle loro attribuzioni e responsabilità, le parti definiscono le condizioni Associazioni venatorie, agricole, ambientaliste, presa visione del presente Regolamento, provvedono ad inviare alla Provincia l'elenco delle Guardie volontarie dell'Associazione, compilando integralmente la modulistica allo scopo predisposta dal Corpo di attività lavorativa per l’erogazione dei compensi accessori di seguito definiti “indennità”Polizia provinciale e inoltrandola entro 60 giorni dall’appovazione del presente Regolamento.
2. Le indennità Associazioni che hanno già trasmesso alla Provincia i dati unitamente alla documentazione relativa alla richiesta di rilascio della nomina di Guardia giurata volontaria di cui all’art. 163 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 non sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso tenute a presentare gli elenchi di assenza dal servizio e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridottocui al comma precedente .
3. Non assumono rilievo, ai fini La Polizia provinciale istruisce le pratiche per il rilascio della concreta individuazione dei beneficiari, i profili e/o le categorie professionalinomina di Guardia giurata volontaria.
4. L’effettiva identificazione degli aventi dirittoIl Comandante provvede ad inoltrare gli atti, sulla base corredati da eventuali osservazioni, all’Ufficio di quanto stabilito nel presente Capo, è di esclusiva competenza Presidenza della Provincia per le valutazioni e la firma del Direttore Generale/sostituto/equipollente, previo parere del Responsabile d’ufficioriconoscimento.
5. L’indennità Nei casi in cui l’istruttoria non sia completa o comunque vi siano elementi suscettibili di valutazione le relazione del Comandante, per quanto non vincolante per la successiva approvazione, è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di “resa” della prestazione), in termini, non esaustivi, di responsabilità, pregiudizio, pericolo, disagioobbligatoria.
6. La stessa condizione Gli estremi di attività lavorativa non può legittimare l’erogazione approvazione sono riportati su apposito tesserino di due o più indennità; pertanto, ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversariconoscimento con foto che sarà predisposto e consegnato alle GG.VV. dalla Polizia provinciale.
7. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei vari tipi Presso il Comando della Polizia Provinciale viene istituito l’archivio dati del personale di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del Direttore generale/sostituto/equipollente/delegato/equipollente, previo parere del Responsabile d’ufficiovigilanza volontario.
8. In ogni casoLe modalità e i criteri adottati per il rilascio e/o il ritiro o la sospensione del riconoscimento, sino alla successiva quantificazione nonché la sua validità e nei limiti della ripartizione dell’anno precedente, possono essere utilizzate le risorse destinate agli istituti contrattuali denominati “indennità” (art. 70-bis e art. 70-quinquies oltre ai compensi previsti da specifiche disposizioni la procedura per il rinnovo saranno oggetto di legge ex art. 68, comma 2, lett. g) del C.C.N.L.)uno specifico regolamento.
9. Tutti gli importi delle indennità di cui al presente Capo sono indicati per un rapporto di lavoro a tempo pieno per un intero anno di servizio; di conseguenza, sono opportunamente rapportati alle percentuali di part-time e agli eventuali mesi di servizio, con le eccezioni di seguito specificate.
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Samples: Regolamento Per Il Coordinamento Della Vigilanza Volontaria
Principi generali. 1. Con il Il presente contratto, le parti definiscono Regolamento individua le condizioni di attività lavorativa legittimazione e disciplina le modalità operative per l’erogazione dei compensi accessori l'utilizzo del Sistema di seguito definiti “indennità”acquisto gestito da Regione Lazio.
2. Le indennità sono riconosciute solo Il Sistema di Acquisto viene gestito da Regione Lazio in presenza ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono seguenti finalità:
a. rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in caso materia di assenza dal servizio appalti e sono riproporzionate in caso concessioni;
b. trasparenza delle negoziazioni;
c. semplificazione dei processi di prestazioni ad orario ridottoacquisto;
d. razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;
e. stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela di micro, piccole e medie imprese.
3. Non assumono rilievoLa Regione Lazio non opera in qualità di agente, ai fini della concreta individuazione dei beneficiarimediatore, i profili e/procacciatore di affari o le categorie professionaliintermediario. In nessun caso può essere ritenuta responsabile per gli obblighi scaturenti dalle transazioni effettuate attraverso il Sistema, né garante del buon esito, sotto qualsivoglia riguardo, delle medesime transazioni.
4. L’effettiva identificazione degli aventi dirittoIl Sistema di acquisto si articola:
a. nell'attivazione di Convenzioni e Accordi Quadro con le quali l’Operatore Economico prescelto, sulla base nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l'affidamento di quanto stabilito nel presente Capolavori e la fornitura di beni e servizi a Pubbliche Amministrazioni, è si impegna ad eseguire, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, contratti conclusi a seguito dell’emissione di esclusiva competenza Ordinativi di Fornitura da parte dei Punti Ordinanti;
b. nello svolgimento di gare telematiche da parte di Regione Lazio e altri Enti regionali abilitati, finalizzate alla stipula di Convenzioni e Accordi Quadro di cui alla precedente lettera ovvero, su richiesta di Amministrazioni o Enti interessati, di singoli contratti di acquisto;
c. nello svolgimento autonomo di gare telematiche da parte di Regione Lazio e altri Enti regionali abilitati sul Sistema;
d. nell’attivazione di Sistemi Dinamici di Acquisto (SDA) attraverso appositi bandi istitutivi a cui gli Operatori Economici devono abilitarsi per partecipare a successivi appalti specifici;
e. nell'operatività del Direttore Generale/sostituto/equipollente, previo parere del Responsabile d’ufficioMercato Elettronico regionale;
f. nella messa a disposizione di funzionalità di supporto ai processi di acquisto e di monitoraggio dell’esecuzione contrattuale.
5. L’indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di “resa” della prestazione)La Regione o soggetto delegato, in terminiqualità di gestore, non esaustiviè incaricata di controllare il corretto funzionamento del Sistema, adottando i provvedimenti necessari in caso di responsabilità, pregiudizio, pericolo, disagioriscontrate anomalie.
6. La stessa condizione Regione o soggetto delegato è responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema e riveste, altresì, il ruolo di attività lavorativa non può legittimare l’erogazione Responsabile della Sicurezza e di due o più indennità; pertantoAmministratore di Sistema, ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversaai sensi della disciplina che regola la materia e adotta, tra l'altro, le misure di sicurezza previste dalla normativa.
7. Il permanere Gli utenti del Sistema, anche per conto delle condizioni Amministrazioni che hanno determinato l’attribuzione dei vari tipi rappresentano, prendono atto ed accettano che la Regione non effettua alcun controllo in ordine al rispetto, da parte degli utenti stessi, della normativa vigente, ivi comprese le disposizioni di indennità è riscontrato legge e regolamentari in materia di affidamento di lavori e forniture di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e sono pertanto responsabili in via esclusiva in caso di violazione della suddetta normativa e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale venga commesso attraverso o in occasione dell'utilizzo del Sistema. Gli utenti si impegnano a non arrecare danni o molestie alla rete o a terzi e a non immettere nel Sistema X.XXX.XX. materiale illecito, quale, ad esempio, materiale con cadenza periodicacontenuto diffamatorio, almeno annualeoffensivo, a cura del Direttore generale/sostituto/equipollente/delegato/equipollenteblasfemo, previo parere del Responsabile d’ufficiopornografico o in violazione della legge sulla proprietà intellettuale ed industriale.
8. In ogni casoIl Sistema di Acquisto prevede, sino alla successiva quantificazione inoltre, apposite funzionalità di registrazione cronologica (log applicativi) delle operazioni eseguite, nonché dei cambiamenti che le operazioni introducono sulla base di dati, per finalità di controllo e nei limiti della ripartizione dell’anno precedente, possono essere utilizzate le risorse destinate agli istituti contrattuali denominati “indennità” (art. 70-bis e art. 70-quinquies oltre ai compensi previsti da specifiche disposizioni di legge ex art. 68, comma 2, lett. g) del C.C.N.L.)verifica degli accessi degli Utenti.
9. Tutti gli importi Il Fornitore che intende inviare un’Offerta, sottoscrive a mezzo Firma Digitale i documenti richiesti e li carica sul Sistema entro il termine stabilito dalla Stazione Appaltante. Tale documento costituirà una proposta contrattuale rivolta al Soggetto Aggiudicatore valida, efficace ed irrevocabile sino alla data indicata nella documentazione di gara, ai sensi dell’art. 1329 del codice civile. Con l’invio della propria Offerta il Fornitore accetta le Condizioni Particolari di Xxxxxxxxx eventualmente previste dal Soggetto Aggiudicatore. I fornitori hanno la facoltà di predisporre la propria offerta e utilizzare la funzione di salvataggio, in qualsiasi momento; l’offerta in tal caso non risulta ancora presentata. Al fine della presentazione dell’Offerta detti concorrenti dovranno, comunque, procedere secondo quanto indicato nella manualistica messa a disposizione. Il sistema non accetta la “presentazione” di un’offerta dopo il termine perentorio indicato nel bando di gara/lettera di invito per la presentazione dell’offerta. Si fa presente che le Offerte non “inviate” non saranno visibili alla Stazione Appaltante e si intendono pertanto non presentate. È onere e cura di ciascun Concorrente osservare un comportamento diligente nella presentazione della propria Offerta, avviando la procedura di caricamento con congruo anticipo rispetto alla scadenza, in linea con il termine perentorio di presentazione delle indennità offerte, al fine di cui minimizzare potenziali rischi connessi ad eventi di natura tecnica con carattere di straordinarietà non prevedibili che possano pregiudicare il buon esito della presentazione. È onere e cura di ciascun Concorrente verificare, entro il termine, la completezza della propria Offerta. Il sistema invia automaticamente al Concorrente via e-mail l’avviso di corretto invio dell’offerta.
10. La preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali per l’utilizzo del sistema non prevede particolare esperienza o abilità informatica dell’utente. L’utente deve stimare i tempi occorrenti per il completamento delle operazioni di caricamento dell’Offerta, tenendo presente Capo sono indicati e preventivando il verificarsi di eventuali fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico ovvero analoghe variabili che partecipando ad una procedura telematica potrebbero presentarsi.
11. All'atto dell’iscrizione alla piattaforma la stessa viene eletta come domicilio digitale dall'utente abilitato; la casella di posta elettronica certificata comunicata all'atto della richiesta di iscrizione viene utilizzata per un rapporto l'invio delle sole notifiche di lavoro a tempo pieno per un intero anno di servizio; di conseguenzainvio comunicazione da parte del sistema, sono opportunamente rapportati alle percentuali di part-time e agli eventuali mesi di serviziosuccessivamente alla avvenuta consegna al domicilio digitale, con le eccezioni di seguito specificateovvero disponibili in piattaforma utilizzando la funzionalità "Comunicazioni".
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Samples: Regolamento Di Utilizzo
Principi generali. 1. Con il presente contratto, 22.1 Le presenti Condizioni di Vendita si applicano a tutte le parti definiscono le condizioni vendite di attività lavorativa per l’erogazione dei compensi accessori di seguito definiti “indennità”.
2. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio Prodotti e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto.
3. Non assumono rilievo, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari, i profili Servizi e sostituiscono integralmente qualsiasi pregressa e/o differente condizione generale di vendita. Laddove sia già in vigore tra le categorie professionaliparti un accordo commerciale e/o singoli contratti di vendita, le presenti Condizioni Generali costituiscono integrazione a tutti i precedenti accordi e/o singoli contratti di vendita tra MTA S.P.A. e l’acquirente.
4. L’effettiva identificazione degli aventi diritto22.2 MTA S.P.A., sulla base non sarà vincolata da condizioni generali di quanto stabilito nel presente Capoacquisto dell’acquirente, è neanche nell’ipotesi in cui si faccia loro riferimento o siano contenute negli ordini o in qualsiasi altra documentazione di esclusiva competenza del Direttore Generale/sostituto/equipollenteprovenienza dell’acquirente, previo parere del Responsabile d’ufficiosenza il preventivo consenso scritto di MTA S.P.A. Le condizioni generali di acquisto dell’acquirente non saranno vincolanti per MTA S.P.A. neppure per effetto di tacito consenso.
5. L’indennità è sempre collegata alle effettive 22.3 Qualora una qualsiasi previsione delle presenti Condizioni fosse ritenuta invalida, nulla o per qualunque motivo inapplicabile, tale Condizione non pregiudicherà comunque la validità e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di “resa” della prestazione), in termini, non esaustivi, di responsabilità, pregiudizio, pericolo, disagiol'efficacia delle altre previsioni quivi contenute.
622.4 Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono pubblicate e messe a disposizione durevolmente dell’acquirente sul sito internet di MTA S.P.A xxx.xxx-xx.xxx L’acquirente in qualsiasi momento può stampare e/o salvare le presenti Condizioni Generali di Vendita, che altresì sono divulgate da MTA S.P.A SPA attraverso i propri canali di comunicazione e informazione aziendale, ivi inclusa la propria pagina web. La stessa condizione di attività lavorativa non può legittimare l’erogazione di due o più indennità; In nessun caso, pertanto, ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversaL’acquirente potrà dichiarare di non essere a conoscenza delle presenti Condizioni Generali di Vendita.
7. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del Direttore generale/sostituto/equipollente/delegato/equipollente, previo parere del Responsabile d’ufficio.
8. In ogni caso, sino alla successiva quantificazione e nei limiti della ripartizione dell’anno precedente, possono essere utilizzate le risorse destinate agli istituti contrattuali denominati “indennità” (art. 70-bis e art. 70-quinquies oltre ai compensi previsti da specifiche disposizioni di legge ex art. 68, comma 2, lett. g) del C.C.N.L.).
9. Tutti gli importi delle indennità di cui al presente Capo sono indicati per un rapporto di lavoro a tempo pieno per un intero anno di servizio; di conseguenza, sono opportunamente rapportati alle percentuali di part-time e agli eventuali mesi di servizio, con le eccezioni di seguito specificate.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Principi generali. Art. 1 - Definizioni
1. Con il presente contrattoIl Comune di Porto Cesareo , le parti definiscono le condizioni nell'ambito delle 7 sub-aree della Provincia di attività lavorativa per l’erogazione dei compensi accessori di seguito definiti “indennità”.Lecce , appartiene all'Area 20 – Nardò- e alla Classe III, in quanto Comune con popolazione compresa tra 3mila e 10mila abitanti
2. Le indennità sono riconosciute solo Ai fini del presente regolamento si intendono:
1. per Decreto, il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";
2. per Legge Regionale, la Legge Regionale 4 agosto 1999 n. 24 "Principi e direttive per l’esercizio delle competenze regionali in presenza delle prestazioni effettivamente rese materia di commercio" e successive modifiche ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto.integrazioni;
3. Non assumono rilievoper Regolamento Regionale, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari, i profili e/o le categorie professionali.
4il Regolamento Regionale 20 marzo 2001 n. 4 "Art. L’effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, è di esclusiva competenza del Direttore Generale/sostituto/equipollente, previo parere del Responsabile d’ufficio.
5. L’indennità è sempre collegata alle effettive 1 e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di “resa” della prestazione), in termini, non esaustivi, di responsabilità, pregiudizio, pericolo, disagio.
6. La stessa condizione di attività lavorativa non può legittimare l’erogazione di due o più indennità; pertanto, ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa.
7. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del Direttore generale/sostituto/equipollente/delegato/equipollente, previo parere del Responsabile d’ufficio.
8. In ogni caso, sino alla successiva quantificazione e nei limiti della ripartizione dell’anno precedente, possono essere utilizzate le risorse destinate agli istituti contrattuali denominati “indennità” (art. 70-bis e art. 70-quinquies oltre ai compensi previsti da specifiche disposizioni di legge ex art. 68, comma 2, lett. ga) della L.R. 24/99. Regolamento per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita";
4. per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione ed è soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese della competente C.C.I.A.A.;
5. per commercio al dettaglio , l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. Costituisce commercio al dettaglio anche l’attività che, pur assumendo veste, aspetto, immagine o denominazione formale diversa (mostra, esposizione, rappresentanza …) viene esercitata in locali o aree aperti/e al pubblico e si concretizza nella vendita al consumatore finale dei prodotti esposti o in operazioni a ciò finalizzate (ricevimento dei potenziali clienti, visione, illustrazione e presentazione della merce, raccolta ordinativi, stipula contratti …), essendo del C.C.N.L.tutto irrilevante l’adozione di particolari modalità quali la consegna differita. Sono fatte salve le speciali norme in materia di mostre, fiere ed esposizioni di cui alla all’art. 69 del T.U.L.P.S. 18.06.1931 n° 77;
6. per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, vetrine incluse (nella sostanza quella in cui sono esposte o collocate le merci e praticabile dal pubblico). Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, né le zone di passaggio antistanti le vetrine nei casi in cui si trovino all'esterno del negozio sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali. La superficie di vendita è determinata, per ciascun esercizio commerciale, avendo riferimento soltanto all’area di calpestio del pavimento (non considerandosi cioè l’eventuale esistenza di più piani di appoggio per le merci, anche sovrapposti, in quanto ciò attiene all’arredo del locale) quale risulta dalle tavole allegate alla concessione o autorizzazione edilizia o DIA;
7. per esercizio commerciale, il luogo o lo spazio complessivamente utilizzato ed organizzato dall’imprenditore per lo svolgimento dell’attività di vendita. Più esercizi commerciali con distinti titolari possono coesistere all’interno dello stesso locale o struttura fermo restando che è la somma delle loro superfici di vendita ad individuare la tipologia dell’insediamento e la disciplina applicabile;
8. per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq.;
9. Tutti gli importi delle indennità per medie strutture inferiori (M1) quelli aventi superficie di cui al presente Capo sono indicati vendita compresa tra 151 e 600 mq.
10. per un rapporto medie strutture superiori (M2) quelli aventi superficie di lavoro vendita compresa tra 601 e 1500 mq.
11. per grandi strutture inferiori (G1) quelli aventi superficie di vendita compresa tra 1501 e 4500 mq; 12.per grandi strutture superiori (G2) quelli aventi superficie di vendita maggiore di 4500 mq. sino a tempo pieno per un intero anno di servizio; di conseguenza, sono opportunamente rapportati alle percentuali di part-time e agli eventuali mesi di servizio, con le eccezioni di seguito specificate7500 mq.
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Samples: Regolamento Comunale
Principi generali. 1I contrassegni di transito e sosta in Z.T.L. previsti dal presente regolamento, da ora in avanti denominati “contrassegni”, consentono la circolazione e sosta nella zona a traffico limitato, nei limiti previsti dalle presenti norme nonché dalle prescrizioni particolari indicate negli stessi contrassegni. Con Gli stessi possono essere in qualsiasi momento revocati, sospesi o limitati per motivi di sicurezza e ordine pubblico. I contrassegni hanno validità per il tempo indicato negli stessi e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggetti a rinnovo nei limiti previsti dal presente contrattoregolamento. I contrassegni dovranno essere rinnovati a cura dell’interessato e qualora permangano i requisiti che ne hanno determinato il rilascio, entro la data di scadenza riportata sul contrassegno stesso. E’ consentita la libera circolazione nel rispetto della segnaletica esistente nella Z.T.L. alle seguenti categorie di veicoli: veicoli dei corpi armati dello Stato, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpi di Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Istituti di vigilanza privati, Veicoli adibiti al servizio di soccorso e Protezione Civile, Veicoli delle Società fornitrici di pubblici servizi (gestori di energia elettrica, telefonia, gas, acqua), veicoli del Comune di Porto Cesareo, veicoli del personale in servizio presso il Comando Brigata della Guardia di Finanza di Porto Cesareo. I Comandi, gli Uffici di appartenenza e gli Enti Gestori dovranno comunicare le parti definiscono le condizioni di attività lavorativa per l’erogazione targhe dei compensi accessori di seguito definiti “indennità”.
2. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto.
3. Non assumono rilievo, veicoli utilizzati ai fini dell'inserimento in una apposita lista (cosiddetta “lista bianca”) che consentirà all’eventuale sistema di controllo elettronico degli accessi in Z.T.L. il riconoscimento automatico di quelli autorizzati. Eventuali variazioni, cancellazioni e aggiunte di targhe dovranno tempestivamente essere comunicate al Comando di Polizia Municipale. I veicoli non dotati di insegne di istituto dovranno munirsi di apposito contrassegno di tipo “S”. E’ consentita altresì la libera circolazione nel rispetto della concreta individuazione segnaletica esistente nella Z.T.L. alle seguenti categorie di veicoli: macchine operatrici per lo spazzamento e la raccolta rifiuti, veicoli adibiti a servizi funerari, veicoli al servizio di persone diversamente abili, titolari di apposito contrassegno, veicoli adibiti al servizio trasporto valori, veicoli adibiti al servizio rimozione, veicoli a trazione elettrica/ibridi, Taxi, veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente ed al servizio di trasporto pubblico. Gli interessati in possesso dei beneficiariprevisti requisiti disciplinati dal presente regolamento dovranno comunicare le targhe dei veicoli utilizzati che verranno inseriti in una apposita lista (cosiddetta “lista bianca”), i profili e/o secondo quanto previsto nel comma precedente. Per le categorie professionali.
4di veicoli appena elencate ogni accesso occasionale dovrà essere comunicato al Comando di Polizia Municipale entro 48 (quarantotto) ore dall’avvenuto passaggio. L’effettiva identificazione degli aventi dirittoResta tuttavia invariato l’obbligo di esposizione del contrassegno, sulla base di quanto stabilito nel presente Capose rilasciato, è di esclusiva competenza il quale dovrà essere collocato in modo ben visibile sul vetro anteriore o appoggiato sul cruscotto del Direttore Generale/sostituto/equipollente, previo parere del Responsabile d’ufficio.
5. L’indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di “resa” della prestazione)veicolo, in termini, non esaustivi, di responsabilità, pregiudizio, pericolo, disagiomaniera da risultare leggibile dall’esterno.
6. La stessa condizione di attività lavorativa non può legittimare l’erogazione di due o più indennità; pertanto, ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa.
7. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del Direttore generale/sostituto/equipollente/delegato/equipollente, previo parere del Responsabile d’ufficio.
8. In ogni caso, sino alla successiva quantificazione e nei limiti della ripartizione dell’anno precedente, possono essere utilizzate le risorse destinate agli istituti contrattuali denominati “indennità” (art. 70-bis e art. 70-quinquies oltre ai compensi previsti da specifiche disposizioni di legge ex art. 68, comma 2, lett. g) del C.C.N.L.).
9. Tutti gli importi delle indennità di cui al presente Capo sono indicati per un rapporto di lavoro a tempo pieno per un intero anno di servizio; di conseguenza, sono opportunamente rapportati alle percentuali di part-time e agli eventuali mesi di servizio, con le eccezioni di seguito specificate.
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Samples: Regolamento Per L’accesso E La Circolazione Dei Veicoli Nella Zona a Traffico Limitato
Principi generali. 1. Con il presente contrattoContram S.p.A. nei rapporti con i terzi si ispira ai principi di lealtà, le parti definiscono le condizioni di attività lavorativa per l’erogazione dei compensi accessori di seguito definiti “indennità”correttezza, trasparenza ed efficienza.
2. Le indennità I dipendenti della Società e i consulenti esterni, le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili all’Azienda stessa, dovranno seguire comportamenti corretti negli affari di interesse della Società e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
1. Pratiche di corruzione, di frode, di truffa, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono riconosciute solo tassativamente proibiti.
2. Contram S.p.A. riconosce e rispetta il diritto dei “Destinatari” a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell’interesse dalla Società, purché si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi virtù dei rapporti intercorrenti con le caratteristiche legittimanti il ristoro; aziende non competono in caso di assenza dal servizio concorrenti e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridottoprevia autorizzazione ai sensi dell’Art. 5 All. A del Regio Decreto n. 148/1931.
3. Non assumono rilievo, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari, i profili e/o le categorie professionali.
4. L’effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, è di esclusiva competenza del Direttore Generale/sostituto/equipollente, previo parere del Responsabile d’ufficio.
5. L’indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di “resa” della prestazione), in termini, non esaustivi, di responsabilità, pregiudizio, pericolo, disagio.
6. La stessa condizione di attività lavorativa non può legittimare l’erogazione di due o più indennità; pertanto, ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa.
7. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del Direttore generale/sostituto/equipollente/delegato/equipollente, previo parere del Responsabile d’ufficio.
8. In ogni caso, sino alla successiva quantificazione i “Destinatari” delle norme del presente Codice di Comportamento devono evitare tutte le situazioni e nei limiti della ripartizione dell’anno precedentetutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi dell’Azienda o che possano interferire con la loro capacità di assumere, possono essere utilizzate le risorse destinate agli istituti contrattuali denominati “indennità” (art. 70-bis in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell’Azienda e art. 70-quinquies oltre ai compensi previsti da specifiche disposizioni nel pieno rispetto delle norme del Codice di legge ex art. 68, comma 2, lett. g) del C.C.N.L.)Comportamento.
94. Tutti gli importi Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al superiore (o, in mancanza, alla Direzione, alla Presidenza o all’Organismo di Vigilanza). In particolare, tutti i “Destinatari” delle indennità norme del presente Codice di cui al presente Capo Comportamento sono indicati tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all’interno della struttura di appartenenza.
5. Non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici materiali di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali o privati, per influenzare o compensare un rapporto atto del loro ufficio. Atti di lavoro a tempo pieno per un intero anno cortesia commerciale, come omaggi o forme di servizio; di conseguenzaospitalità, sono opportunamente rapportati alle percentuali consentiti quando siano di part-time modico valore e agli eventuali mesi comunque tali da non compromettere l’integrità o la reputazione di serviziouna delle parti e da non poter essere interpretati, con le eccezioni come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di seguito specificatespese deve essere sempre autorizzato dalla posizione definita dalle procedure e documentato in modo adeguato.
6. I “Destinatari” delle norme del presente “Codice” che ricevano omaggi o trattamenti di favore non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia dovranno informare il superiore o la funzione competente.
7. In ogni caso, il compenso da corrispondere dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno essere indebitamente effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto, salvi i casi consentiti dalle disposizioni vigenti.
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Samples: Codice Di Comportamento
Principi generali. 1. Con il presente contratto, le parti definiscono le condizioni di attività lavorativa lavoro per l’erogazione dei compensi accessori di seguito definiti “indennità”.
2. Le indennità sono sono' riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto.
3. Non assumono rilievo, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari, i profili e/o le categorie professionali.
4. L’effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente CapoTitolo, è é di esclusiva competenza del Direttore Generale/sostituto/equipollente, previo parere del Responsabile d’ufficioResponsabile.
5. L’indennità è é sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni in termini di “resa” della prestazione), in termini, non esaustivi, di responsabilitàrischio, pregiudizio, pericolo, disagio, grado di responsabilità.
6. La stessa condizione fattispecie di attività lavorativa lavoro non può legittimare l’erogazione di due o più indennità; pertanto, ad .
7. Ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa.
78. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei vari tipi di indennità è é riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del Direttore generale/sostituto/equipollente/delegato/equipollente, previo parere del Responsabile d’ufficio.
8. In ogni caso, sino alla successiva quantificazione e nei limiti della ripartizione dell’anno precedente, possono essere utilizzate le risorse destinate agli istituti contrattuali denominati “indennità” (art. 70-bis e art. 70-quinquies oltre ai compensi previsti da specifiche disposizioni di legge ex art. 68, comma 2, lett. g) del C.C.N.L.)competente Responsabile.
9. Tutti gli importi delle indennità di cui al presente Capo Titolo sono indicati per un rapporto di lavoro a tempo pieno per un intero anno di servizio; , di conseguenza, conseguenza sono opportunamente rapportati alle percentuali di part-time e agli eventuali mesi di servizio, con le eccezioni di seguito specificateriportate, laddove necessarie, negli articoli seguenti.
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Principi generali. 11.1. Con il portale di e-procurement in parola è accessibile sul sito della S.A. al link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxxx/ dal quale è possibile navigare attraverso i link ipertestuali nelle sezioni di interesse.
1.2. Per accedere alle piene funzionalità del portale di e-procurement l’O.E. dovrà registrarsi, autonomamente a proprio onere e cura, sul sito fornendo tutti i dati richiesti dal sistema. Solo una volta compilata la registrazione e non rifiutata dalla S.A., l’O.E. sarà abilitato ad operare nel portale di e-procurement.
1.3. L’O.E. dovrà essere dotato di idonei mezzi informatici e connessioni dati tali da supportalo attivamente in tutte le fasi di accesso e utilizzo del portale di e-procurement. Eventuali malfunzionamenti della piattaforma susseguenti all’inadeguatezza tecnologica dell’O.E. non potranno essere in alcun modo imputati alla S.A. e quindi l’O.E. non avrà alcun titolo di richiesta di indennizzo, proroga, revoca, in merito alla procedura.
1.4. Nel portale e- procurement vengono gestite tutte le procedure di negoziazione emesse dalla S.A. che ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 50/2016, adottando le specifiche modalità ivi descritte, sia sopra la soglia comunitaria di cui all’art. 35 del Codice, che “sottosoglia” e nel rispetto dei regolamenti aziendali adottati.
1.5. Il portale di e-procurement è strutturato secondo la logica delle procedure di acquisizione dei beni, lavori e dei servizi definite nel D.Lgs. 50/2016. Il presente contrattoregolamento non dettaglia i singoli passaggi, menù o sottomenù disponibili a sistema, ma bensì le modalità di svolgimento di ogni procedura di negoziazione eseguibile tramite l'utilizzo della piattaforma di e-procurement, nonché gli obblighi e le regole che la S.A. e gli O.E. devono rispettare durante tutta la durata di ciascuna procedura di negoziazione.
1.6. I principi generali che regolano lo svolgimento delle procedure di negoziazione e la partecipazione alle stesse sono i principi del Trattato U.E. di parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, correttezza, oltre ai principi di economicità ed efficacia.
1.7. La lettera d’invito è il documento attraverso il quale la S.A. formula l’invito agli O.E., precisando altresì nello specifico, le parti definiscono modalità operative di svolgimento della procedura di negoziazione
1.8. Si precisa che la S.A. ha adottato il “Regolamento per i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le condizioni “Imprese Pubbliche” e i titolari di attività lavorativa per l’erogazione dei compensi accessori di seguito definiti diritti esclusivi operanti nei settori speciali (ex comma 8, art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016)” e sua la versione aggiornata è disponibile sul sito WEB della S.A: nella sezione “indennitàRegolamenti”.
21.9. Le indennità sono riconosciute solo Per quanto non in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi contrasto con il presente regolamento, il portale e-procurement assolve anche le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso funzioni e gli obblighi relativi alla gestione e al mantenimento dell’Albo fornitori della S.A.. Relativamente alla gestione della sezione “Albo fornitori” è stato adottato specifico Regolamento disponibile sul sito WEB della S.A. e denominato “Regolamento di assenza dal servizio e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto.
3. Non assumono rilievo, ai fini Iscrizione all’Albo Fornitori della concreta individuazione dei beneficiari, i profili e/o le categorie professionali.
4. L’effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, è di esclusiva competenza del Direttore Generale/sostituto/equipollente, previo parere del Responsabile d’ufficio.
5. L’indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di “resa” della prestazione), in termini, non esaustivi, di responsabilità, pregiudizio, pericolo, disagio.
6. La stessa condizione di attività lavorativa non può legittimare l’erogazione di due o più indennità; pertanto, ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa.
7. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del Direttore generale/sostituto/equipollente/delegato/equipollente, previo parere del Responsabile d’ufficio.
8. In ogni caso, sino alla successiva quantificazione e nei limiti della ripartizione dell’anno precedente, possono essere utilizzate le risorse destinate agli istituti contrattuali denominati “indennità” (art. 70-bis e art. 70-quinquies oltre ai compensi previsti da specifiche disposizioni di legge ex art. 68, comma 2, lett. g) del C.C.N.L.).
9. Tutti gli importi delle indennità di cui al presente Capo sono indicati per un rapporto di lavoro a tempo pieno per un intero anno di servizio; di conseguenza, sono opportunamente rapportati alle percentuali di part-time e agli eventuali mesi di servizio, con le eccezioni di seguito specificate.Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.P.A”
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Samples: Cessione Del Capitale Sociale
Principi generali. 1. Con 3.1 Il Professionista ha il presente contrattodovere di perseguire il buon esito della lite e di operare nell’interesse della Consip
3.2 Il Professionista deve svolgere l’assistenza e la rappresentanza affidatagli in conformità alla legge e deve rappresentare i diritti e gli interessi della Consip S.p.A. nei confronti di chiunque con professionalità, le parti definiscono le condizioni di attività lavorativa per l’erogazione dei compensi accessori di seguito definiti “indennità”fedeltà e scrupolosità.
2. Le indennità sono riconosciute solo 3.3 Il Professionista é legittimato in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti linea di principio ad adottare discrezionalmente qualsiasi strategia difensiva utilizzando ogni soluzione che non contrasti con il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio mandato della Consip S.p.A., con il diritto e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridottoche sia comunque deontologicamente corretta.
3. Non assumono rilievo3.4 Il Professionista potrà farsi sostituire in udienza solo da colleghi di Studio, ai fini associati e non, con l’obbligo, in tal caso, di ottenere la previa autorizzazione da parte della concreta individuazione dei beneficiari, i profili e/o Consip S.p.A.. A tal fine il Professionista dovrà rendere note le categorie professionaligeneralità del collega all’atto della sottoscrizione del conferimento di incarico professionale e comunque in tempo utile per consentire a Consip di valutare ed autorizzare la sostituzione.
4. L’effettiva identificazione degli aventi diritto3.5 Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni della Consip S.p.A. si renda necessario ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, è di esclusiva competenza il Professionista dovrà rendere note le generalità del Direttore Generale/sostituto/equipollente, previo parere del Responsabile d’ufficiodomiciliatario alla Consip S.p.
5. L’indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione A. che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni riserva di “resa” della prestazione), in termini, non esaustivi, approvare l’individuazione del domiciliatario o di responsabilità, pregiudizio, pericolo, disagio.
6. La stessa condizione di attività lavorativa non può legittimare l’erogazione di due o più indennità; pertanto, ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa.
7. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del Direttore generale/sostituto/equipollente/delegato/equipollente, previo parere del Responsabile d’ufficio.
8richiederne la sostituzione. In ogni caso, sino alla successiva quantificazione il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e i requisiti richiesti dal presente documento per l'incaricato principale, il quale rimane responsabile nei limiti confronti della ripartizione dell’anno precedenteConsip S.p.A. La scelta del domiciliatario da parte dell’incaricato non comporta oneri aggiuntivi per la Consip S.p.A., possono essere utilizzate le risorse destinate agli istituti contrattuali denominati “indennità” (art. 70-bis fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute dal domiciliatario ed effettivamente documentate, che in ogni caso andranno chieste dal professionista incaricato e art. 70-quinquies oltre ai compensi previsti da specifiche disposizioni di legge ex art. 68, comma 2, lett. g) del C.C.N.L.)a questi liquidate a presentazione della fattura a saldo.
9. Tutti gli importi delle indennità di cui al presente Capo sono indicati per un rapporto di lavoro a tempo pieno per un intero anno di servizio; di conseguenza, sono opportunamente rapportati alle percentuali di part-time e agli eventuali mesi di servizio, con le eccezioni di seguito specificate.
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Principi generali. 1. Con il presente contrattoLe procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 vengono comunque precedute dalle comunicazioni obbligatorie previste dall'art. 34-bis, le parti definiscono le condizioni di attività lavorativa per l’erogazione dei compensi accessori di seguito definiti “indennità”in combinato disposto dell'art. 34, del medesimo decreto legislativo.
2. Le indennità sono riconosciute solo in presenza Al fine di accelerare i tempi di definizione delle prestazioni effettivamente rese ed aventi procedure concorsuali, I'Amministrazione ha facoltà di avviare contestualmente sia le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso comunicazioni di assenza cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 che la mobilità volontaria di cui all'art. 30, la procedura di mobilità volontaria rimane comunque subordinata alla mancata assegnazione di personale dalle competenti strutture regionali e dal servizio e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridottoDipartimento della Funzione Pubblica.
3. Non assumono rilievoLa disponibilità dei posti è resa pubblica mediante appositi bandi di mobilità, per profilo e categoria giuridica, secondo le modalità indicate dai successivi articoli regolamentari, appartenenti alla stessa area funzionale che facciano domanda di trasferimento ai fini della concreta individuazione dei beneficiarisensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 30, i profili e/o le categorie professionalicommi 2-bis e 2 ter del D.Lgs. n. 165/2001, previa pubblicazione a tal fine di apposito avviso da parte del Comune, individuante la posizione vacante in organico.
4. L’effettiva identificazione degli aventi dirittoAi fini della mobilità di candidati provenienti da enti di comparti diversi si considererà il profilo professionale “equivalente”. Il profilo professionale è considerato "equivalente" quando al lavoratore che lo riveste, adibito a mansioni diverse, è comunque garantito l'utilizzo ed il perfezionamento del corredo di nozioni, esperienze, perizia, attitudini e capacità tecniche/operative che è in grado di esprimere, anche sulla base di quanto stabilito nel presente Capodella professionalità potenziale acquisibile e perfezionabile, è di esclusiva competenza del Direttore Generale/sostituto/equipollenteprevia adeguata formazione o addestramento, previo parere del se ritenuti necessari, sentiti il dipendente interessato e il Responsabile d’ufficio/ Dirigente della struttura organizzativa coinvolta.
5. L’indennità è sempre collegata alle effettive Per la scelta del dipendente da assumere si procederà ad una selezione per titoli e particolari colloquio secondo le modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di “resa” della prestazione), in termini, non esaustivi, di responsabilità, pregiudizio, pericolo, disagioindicate negli articoli successivi.
6. La stessa condizione di attività lavorativa non può legittimare l’erogazione di due o più indennità; pertanto, ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa.
7. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del Direttore generale/sostituto/equipollente/delegato/equipollente, previo parere del Responsabile d’ufficio.
8. In ogni caso, sino alla successiva quantificazione e nei limiti della ripartizione dell’anno precedente, possono essere utilizzate le risorse destinate agli istituti contrattuali denominati “indennità” (art. 70-bis e art. 70-quinquies oltre ai compensi previsti da specifiche disposizioni di legge ex art. 68, comma 2, lett. g) del C.C.N.L.).
9. Tutti gli importi delle indennità di cui al presente Capo sono indicati per un rapporto di lavoro a tempo pieno per un intero anno di servizio; di conseguenza, sono opportunamente rapportati alle percentuali di part-time e agli eventuali mesi di servizio, con le eccezioni di seguito specificate.
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Principi generali. 1Del sistema di tutela dei diritti fanno parte quegli strumenti che, realizzando la pubblicità di fatti e atti giuridici, assicurano la certezza delle situazioni giuridiche soggettive 174. Con La funzione di garanzia dell’istituto della trascrizione, emerge anche dalla collocazione “topografica” nel codice delle norme relative che, sono impiantate in apertura del libro 6°, intitolato appunto, alla tutela dei diritti. Il termine “trascrizione” viene indicato negli artt. 2643 – 2696 c.c. per designare la riproduzione – in estratto – in pubblici registri di atti che si riferiscono ai beni immobili o a determinati beni immobili 175 (presso la Conservatoria dei registri immobiliari del luogo ove è situato l’immobile, art. 2663 c.c.) o mobili registrati 176. La finalità tipica è quella di redimere il presente contrattoconflitto fra più aventi causa e uno stesso soggetto. In altre parole, le parti definiscono le condizioni 177 la trascrizione consente di attività lavorativa rendere opponibile erga omnes gli effetti sostanziali di un atto, o meglio di fotografare i mutamenti giuridici che questo ha prodotto; talora, però, il legislatore prevede anche la trascrivibilità di atti di per l’erogazione dei compensi accessori sé non produttivi di seguito definiti “indennità”.
2alcun effetto opponibile a terzi ma destinati solo a precostituire il dies a quo per una retroattività degli effetti della successiva trascrizione di un atto opponibile. Le indennità sono riconosciute solo In sostanza in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso materia di assenza beni immobili e di mobili registrati la trascrizione assolve di regola alla stessa funzione assolta dal servizio e sono riproporzionate in caso possesso di prestazioni ad orario ridotto.
3buona fede nell’ipotesi prevista dall’art. 1155 c.c. per i beni mobili. Non assumono rilievo, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari, i profili e/o le categorie professionali.
4. L’effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, è di esclusiva competenza del Direttore Generale/sostituto/equipollente, previo parere del Responsabile d’ufficio.
5. L’indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di “resa” della prestazione)però, in termini, non esaustivi, di responsabilità, pregiudizio, pericolo, disagio.
6. La stessa condizione di attività lavorativa non può legittimare l’erogazione di due o più indennità; pertanto, ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa.
7. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del Direttore generale/sostituto/equipollente/delegato/equipollente, previo parere del Responsabile d’ufficio.
8. In ogni questo caso, sino alla successiva quantificazione necessaria alcuna indagine psicologica perché la buona o mala fede di chi trascrive è del tutto irrilevante e nei limiti ciò che conta sono solamente i tempi della ripartizione dell’anno precedentetrascrizione 178. Semmai, possono essere utilizzate le risorse destinate agli istituti contrattuali denominati “indennità” la mala fede potrà rilevare in sede del risarcimento del danno (art. 70-bis 2043 c.c.). Solitamente, la trascrizione 174 Cfr. P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, 5a edizione ampiamente riveduta ed aggiornata, cit., p. 629. 175 Cfr. R. TRIOLA, Della tutela dei diritti, La trascrizione; Trattato di diritto privato diretto da Mario Bessone, 2000, G. Giappichelli editore – Torino, p. 1; Cfr. P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, 5a edizione ampiamente riveduta ed aggiornata, cit., p. 629, ove per l’autore il documento che mediante la trascrizione è reso conoscibile a terzi può essere: un contratto, una dichiarazione unilaterale, un provvedimento dell’autorità giudiziaria o amministrativa. 176 Cfr. A. TRABUCCHI, op. ult. cit., p. 235. 177 Cfr. E. CAMILLERI, in riv. ult. cit., p. 143 per i riferimenti a Ferri. 178 Cfr. F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, VIII edizione aggiornata, cit., p. 290 e artCfr. 70-quinquies oltre sulla irrilevanza della buona fede R. TRIOLA, Della tutela dei diritti, La trascrizione; Trattato di diritto privato diretto da Mario Bessone, cit., paragrafo 8, pp. 13 – 14. ha una funzione di pubblicità dichiarativa, 179 ciò sta ad indicare che la trascrizione fa sì che l’atto sia perfettamente valido tra le parti e che l’imposta relativa all’atto sia dovuta a prescindere all’intervenuta trascrizione; anche se vi è chi 180 intravede una sorta di pubblicità pura al fine di eliminare il dubbio che la pubblicità costituisca una dichiarazione di scienza. Altre volte, la trascrizione può:
1) creare l’elemento di acquisto a non domino;
2) la sua funzione può divenire conservativa;
3) può indicare il momento dal quale si fanno decorrere determinati effetti e deve avere luogo entro un margine di tempo prefissato affinché possa produrre o meno determinati effetti;
4) oppure, può determinare la situazione integrale in cui sfociano talune vicende relative ai compensi previsti diritti reali. Per la giurisprudenza maggioritaria 181 la trascrizione non ha efficacia sanante dei vizi del titolo, non incide sui rapporti tra le parti, le quali sono tenute a rispettare il vincolo contrattuale indipendentemente dalla sua pubblicità, non fa sorgere una presunzione legale di conoscenza degli atti con essa resi pubblici, non può trovare un equipollente nella conoscenza di fatto che il terzo abbia dell’atto. Essa, risolve esclusivamente i conflitti tra gli acquirenti per atto tra i vivi e solamente quelli riferiti ad acquirenti del comune dante causa. 179 Cfr. F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, VIII edizione aggiornata, cit., p. 291. 180 Cfr. L. FERRI / P. ZANELLI, Della trascrizione. Trascrizione immobiliare, in Commentario del codice civile a cura di Scialoja e Branca, Bologna – Roma, Zanichelli – Soc. ed. del Foro italiano, 1995, p. 12 e R. TRIOLA, Della tutela dei diritti, La trascrizione; Trattato di diritto privato diretto da specifiche disposizioni Mario Bessone cit., p. 1, nota n°1. 181 Cfr. Cass. 2 giugno 1993, n°6159; Cass. 15 dicembre 1975, n°4122; Cass. 10 maggio 1967, n°955; Cass. 16 gennaio 1987, n°2280; in R. TRIOLA, Della tutela dei diritti, La trascrizione; Trattato di legge ex art. 68diritto privato diretto da Mario Bessone, comma cit., p. 2, lettvedi note nn°2, 3, 4, 5. g) Interessante è la nota n°4 sulle posizioni di Ferri, Pugliatti e Gazzoni in riferimento alla presunzione di conoscenza o di ignoranza. Per Ferri la presunzione di conoscenza o di ignoranza crea solo problemi in quanto rappresenta un’artificiosa sovrastruttura senza fondamento. Al contrario per Pugliatti, la presunzione legale di conoscenza è il perno della trascrizione, mentre l’opponibilità o l’inopponibilità ai terzi dell’atto trascritto o no, altro non è che un effetto accessorio della pubblicità. Infine, per Gazzoni, la conoscibilità può rappresentare la legittimità delle scelte operate dal legislatore per salvaguardare il soggetto “trascrivente” a discapito di colui il quale sembra proprietario per la negligenza del C.C.N.L.).
9primo acquirente nella cura dei suoi affari. Tutti gli importi delle indennità Anche se, l’irrisorietà della mala fede non attribuisce di cui al presente Capo sono indicati per un rapporto di lavoro a tempo pieno per un intero anno di serviziosé nessun valore alla funzione pubblicitaria; di conseguenza, sono opportunamente rapportati alle percentuali di part-time e agli eventuali mesi di servizio, con le eccezioni di seguito specificate.vedi anche
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Principi generali. 1. Con Ai sensi degli articoli 823 e 824 del Codice Civile, il presente contrattoCimitero ha carattere demaniale. La concessione di sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale con diritto di uso non alienabile, le parti definiscono le condizioni data la natura demaniale dei beni cimiteriali, il diritto d'uso di attività lavorativa per l’erogazione dei compensi accessori una sepoltura lascia integro il diritto alla nuda proprietà dell’Amministrazione Comunale . I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano di seguito definiti “indennità”proprietà dell’Amministrazione Comunale come previsto dall'art. 953 del C.C, allo scadere della concessione, se non rinnovata.
2. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso Con la concessione l’amministrazione Comunale assegna al privato una determinata area cimiteriale o un determinato manufatto con diritto di assenza dal servizio e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridottouso temporaneo ai sensi del 1° comma dell'art. 92 del D.P.R. 10-09-1990 n. 285.
3. Non assumono rilievoNei cimiteri l’Amministrazione Comunale concede sia a privati cittadini, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari, i profili in forma singola e/o le categorie professionali.associata, che ad Enti religiosi e civili, giuridicamente riconosciuti, che abbiano l’onere della inumazione, tumulazione o conservazione dei resti mortali dei loro congiunti ovvero dei loro associati:
a. aree destinate alla costruzione di monumenti, edicole e cappelle;
b. aree destinate alla costruzione di manufatti per sepolture collettive;
c. aree per l’inumazione distinta purché dotate dei relativi ossari;
d. manufatti già costruiti per tumulazione e/o inumazione;
4. L’effettiva identificazione degli aventi dirittoLa concessione di aree cimiteriali per l’edilizia funebre può essere fatta oltre che ad un singolo soggetto privato, sulla base anche a più soggetti in forma congiunta istaurandosi in capo a ciascuno di quanto stabilito nel presente Capoessi un diritto d’uso reale che coincide temporalmente con la durata della concessione. In tal caso, è i concessionari dovranno indicare nella richiesta la divisione dei posti e l'individuazione di esclusiva competenza del Direttore Generale/sostituto/equipollente, previo parere del Responsabile d’ufficioquote separate della concessione stessa.
5. L’indennità è sempre collegata alle effettive Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di “resa” della prestazione), in termini, non esaustivi, di responsabilità, pregiudizio, pericolo, disagiospeculazione.
6. La stessa condizione Le concessioni hanno durata massima di attività lavorativa non può legittimare l’erogazione 99 anni, restando impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione comunale di due o indicare periodi di concessione più indennità; pertanto, ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversabrevi in relazione alla definizione dei propri piani regolatori. I periodi di concessione sono comunque rinnovabili alla scadenza.
7. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato Tutte le concessioni si estinguono con cadenza periodica, almeno annuale, a cura la soppressione del Direttore generale/sostituto/equipollente/delegato/equipollente, previo parere del Responsabile d’ufficiocimitero.
8. In ogni casoCon l'atto della concessione l’amministrazione Comunale può imporre ai concessionari determinati obblighi, sino alla successiva quantificazione e nei limiti tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della ripartizione dell’anno precedente, possono essere utilizzate le risorse destinate agli istituti contrattuali denominati “indennità” (art. 70-bis e art. 70-quinquies oltre ai compensi previsti da specifiche disposizioni di legge ex art. 68, comma 2, lett. g) del C.C.N.L.)concessione.
9. Tutti gli importi La concessione può essere soggetta:
a. a revoca per esigenze di pubblico interesse, assegnando però fino alla scadenza della concessione originaria altra area e sistemazione equivalente;
b. a decadenza, per inosservanza dei termini fissati per l'esecuzione delle indennità opere oppure per inadempienza agli obblighi del concessionario in fase di cui al presente Capo sono indicati per un rapporto costruzione dei manufatti e di lavoro mantenimento degli stessi;
c. a tempo pieno per un intero anno di servizio; di conseguenza, sono opportunamente rapportati alle percentuali di part-time e agli eventuali mesi di servizio, rinuncia da parte del concessionario con le eccezioni di seguito specificateretrocessione del bene.
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Samples: Regolamento Di Polizia Mortuaria E Dei Servizi Funebri E Cimiteriali