Produttore Clausole campione

Produttore. Il produttore è la persona fisica o giuridica, di norma diversa dal soggetto che ha formato il documento, che produce il pacchetto di versamento ed è responsabile del trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione. Nelle pubbliche amministrazioni, tale figura si identifica con il responsabile della gestione documentale. Nel contratto di affidamento del servizio di conservazione tra soggetto produttore e il conservatore si regoleranno i rapporti di servizio, la responsabilità delle parti e le condizioni economiche. Il responsabile della funzione archivista del conservatore di TI Trust Technologies avrà cura di definire con i soggetti responsabili interni all’ente Produttore, gli oggetti da sottoporre al processo di conservazione con le relative informazioni di rappresentazione e di conservazione. Le modalità di versamento verranno altresì specificate nel documento “DESCRIZIONE DEL SERVIZIO”, allegato al contratto di affidamento del servizio. Il soggetto produttore mantiene la titolarità e la proprietà dei documenti versati al conservatore.
Produttore. Il soggetto così definito all’Art. 3 del D.P.R. 24/05/88 n. 224 e successive modificazioni.
Produttore. Il produttore è l’intestatario dell’officina elettrica di produzione o del codice ditta dell’impianto, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione, ove previste. Il produttore è anche firmatario del regolamento di esercizio dell’impianto. Nella stessa configurazione possono essere presenti più produttori diversi tra di loro.
Produttore. E’ il marchio dell’articolo in Convenzione Testo 100 5 PREZZO UNITARIO E’ il prezzo unitario in Convenzione del prodotto, al netto dell’IVA. Numero 10,4
Produttore. 00000 Xxxxxx – xxx Xxxxxxxx, 0 – tel. 02.2390.1 codice fiscale 80018230153 – partita IVA 04376350155
Produttore. ACQUIRENTE
Produttore. Il produttore è l9intestatario dell9officina elettrica di produzione o del codice ditta dell9impianto, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all9esercizio dell9impianto di produzione, ove previste. Il produttore è anche firmatario del regolamento di esercizio dell9impianto. Nella stessa configurazione possono essere presenti più produttori diversi tra di loro.
Produttore. L’ente produttore ha disponibile un’utenze applicativa per interfacciare una sua applicazione di ge- stione dei documenti da conservare. Tale utenza applicativa ha le seguenti autorizzazioni: - invio via SFTP o Webservices dei documenti da inserire nel sistema di conservazione; - ricezione di notifiche.
Produttore. È il soggetto che affida la conservazione dei propri documenti informatici e le aggregazioni di documenti Informatici al soggetto conservatore denominato nel contratto di affidamento del servizio di conservazione. Secondo lo standard OAIS, il produttore versa gli oggetti digitali e le relative informazioni sulla rappresentazione da conservare a norma. I rapporti tra il conservatore e il produttore sono concordati mediante un accordo formale (specifiche tecniche allegate al contratto di affidamento) che stabilisca le tipologie documentarie, i metadati oggetto di conservazione, i formati e le modalità operative di versamento. Il produttore è responsabile del contenuto del pacchetto di versamento (d’ora in poi SIP) ed è tenuto a trasmetterlo al soggetto conservatore secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche allegate al contratto di affidamento. Il modello organizzativo fa riferimento al modello Open Archival Information System (OAIS), certificato standard ISO 14721 nel 2003 e recentemente aggiornato (ISO 14721:2012). Il produttore ha accesso al sistema di conservazione direttamente dalla propria sede tramite accesso da remoto. Il produttore, secondo quanto previsto nel contratto di affidamento del servizio di conservazione, si impegna a depositare i documenti informatici e le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite negli allegati al contratto di affidamento per il servizio di conservazione, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione. In particolare, garantisce che il trasferimento dei documenti informatici sia realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente. Il produttore mantiene la titolarità e la proprietà dei documenti depositati.

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  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di