Progressione verticale nel sistema di classificazione Clausole campione

Progressione verticale nel sistema di classificazione. 1. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dagli artt. 22 e 23 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, e tenendo conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle categorie di cui all’allegato A, le procedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all’accesso dall’esterno. Analoga procedura può essere attivata dagli enti per la copertura dei posti vacanti dei profili delle categorie B e D di cui all’art. 3, comma 7, riservando la partecipazione alle relative selezioni al personale degli altri profili professionali delle medesime categorie.
Progressione verticale nel sistema di classificazione. (Art.57 CCNL 9.8.2000, artt.13 e 14 del CCNL 27.01.05)
Progressione verticale nel sistema di classificazione. 1. Le procedure attuative del presente articolo sono preventivamente individuate dalle amministrazioni con atti regolamentari improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 3, del D. Lgs. n.29/1993.
Progressione verticale nel sistema di classificazione. 1. Gli Enti disciplinano, secondo il proprio fabbisogno occupazionale, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all’art. 35 del D. lgs. n. 165/01 e tenendo conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie di cui all’allegato E, le selezioni per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione.
Progressione verticale nel sistema di classificazione. Al comma 2 dell’art. 57 del CCNL 9.8.2000 è aggiunto il seguente periodo: “- Un ulteriore passaggio alla categoria superiore è consentito nella sola ipotesi del possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla categoria di appartenenza.”
Progressione verticale nel sistema di classificazione. 1. Nell’ambito del sistema di classificazione sono possibili passaggi dalla categoria di appartenenza a quella immediatamente superiore, prescindendo dalla posizione economica attribuita, secondo i criteri e le procedure indicati nel comma seguente, nel limite dei posti non destinati all’accesso dall’esterno nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di cui all’art. 39 della legge 449/1997. I medesimi criteri e procedure regolano anche il passaggio, all’interno della categoria "Funzionari", ai profili professionali collocati nella fascia corrispondente alla posizione economica tabellare C3.
Progressione verticale nel sistema di classificazione. ART. 4 CCNL 31/3/1999 In materia di progressione verticale del personale nel sistema di classificazione, è integralmente ed esclusivamente confermata la disciplina dell'art.4 del CCNL del 31.3.1999, relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto Regioni- Autonomie Locali, anche nella vigenza dell'art.91, comma 3, del T.u.e.l. n.267/2000.(*) (*)(Integrato da art.9 ccnl 5/10/2001) INTEGRATO CON LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA N 5 DEL CCNL 14/9/2000: DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.5
Progressione verticale nel sistema di classificazione. Le procedure attuative del presente articolo sono preventivamente individuate dalle amministrazioni con atti regolamentari improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 3, del D. Lgs. n.29/1993. I Regolamenti di Ateneo nell’ambito delle dotazioni organiche prevederanno modalità di espletamento di procedure selettive per l’accesso a ciascuna categoria, riservate al personale in servizio della categoria immediatamente inferiore, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto per l’accesso esterno qualora il dipendente abbia un’anzianità di servizio di 5 anni nella categoria di appartenenza o nelle ex-qualifiche ivi confluite, fatti salvi i titoli abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia. Va salvaguardato comunque un adeguato accesso dall’esterno. I regolamenti di Ateneo, ai fini della progressione verticale, si ispireranno a criteri di valutazione delle competenze professionali acquisite e conseguenti all’esperienza professionale risultante dal curriculum del dipendente nonché verificate da apposite prove di esame dimensionate in relazione ai livelli di professionalità richiesta per ciascuna categoria, con adeguato riconoscimento della formazione certificata secondo il sistema dei crediti formativi. In ogni caso i regolamenti di Ateneo dovranno prevedere adeguata valorizzazione del possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno a ciascuna categoria. Trovano applicazione gli articoli 6, comma 3, lettera n), e 7, comma 1, lettera d). Sia per l’accesso esterno che interno, i regolamenti di Ateneo possono prevedere, oltre ai requisiti richiesti in linea generale per l’accesso alla categoria, requisiti professionali specifici in relazione alla tipologia dell’attività lavorativa. Gli stessi regolamenti possono, altresì, prevedere la valutazione del servizio prestato con contratto a tempo determinato di cui all’art. 19. I regolamenti di Ateneo di cui al comma 2 sono oggetto di informazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 9. Il numero dei posti di organico da destinare ai passaggi alla categoria immediatamente superiore e all’accesso esterno è definito dalle amministrazioni - nella percentuale, per le procedure di cui al comma 2, pari al 50% dei posti da coprire calcolati su base annua - nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei suoi eventuali aggiornamenti, oggetto di con...
Progressione verticale nel sistema di classificazione. Risultano confermate le procedure concorsuali per la progressione verticale dei dipendenti le quali verranno attuate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 52, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dal CCNL.
Progressione verticale nel sistema di classificazione. 1. Le procedure attuative del presente articolo sono preventivamente individuate dalle amministrazioni con atti regolamentari improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di esple- tamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 3, del DLgs n. 29/1993.