Common use of Proprietà intellettuale Clause in Contracts

Proprietà intellettuale. 6.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale e tutti i dati, i risultati e le scoperte derivanti dall'uso del MATERIALE sono di proprietà esclusiva del RICEVENTE o condivisa con il FORNITORE, qualora derivanti da attività di collaborazione, ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente articolo. 6.2 Il FORNITORE manterrà la proprietà esclusiva del MATERIALE ORIGINALE eventualmente incluso nei risultati derivanti dall’attività di ricerca del RICEVENTE. 6.3 Il RICEVENTE ha il diritto di brevettare le invenzioni (incluse le MODIFICHE) realizzate attraverso l’uso del MATERIALE, ma dovrà condividere le rivendicazioni brevettuali delle MODIFICHE, i metodi di produzione o l’uso del MATERIALE e il brevetto con il FORNITORE. 6.4 Qualora il RICEVENTE depositi un brevetto riguardante una invenzione di procedimento direttamente derivante dall’uso del MATERIALE, detto RICEVENTE dovrà concedere al FORNITORE una licenza d’uso, gratuita, non esclusiva, che dà diritto a trasferimento e a sublicenze, per la propria attività interna di ricerca e di insegnamento, permettendo al FORNITORE medesimo di continuare a distribuire il MATERIALE a terzi. 6.5 Nel caso in cui il RICEVENTE intenda sfruttare o utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni per Scopi commerciali, lo stesso deve rivolgere una richiesta formale al FORNITORE in modo da ottenere, a discrezione di detto FORNITORE, una licenza a titolo oneroso per utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni, secondo gli scopi e le condizioni che verranno stabiliti. 6.6 Previa richiesta del FORNITORE, il RICEVENTE accetta di fornire al FORNITORE medesimo una ragionevole quantità di materiali pubblicati realizzati direttamente dal RICEVENTE a seguito dell’attività di ricerca svolta utilizzando il MATERIALE. Tali materiali dovranno servire per l’uso interno del FORNITORE, per la ricerca e l’attività didattica. La fornitura di detti materiali dovrà avvenire a titolo gratuito. Potranno essere addebitati soltanto ragionevoli costi di imballaggio e consegna. 6.7 Eccetto per quanto previsto in questo ACCORDO, non sono attribuiti al RICEVENTE altri diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà che spettano al FORNITORE.

Appears in 3 contracts

Samples: Material Transfer Agreement, Material Transfer Agreement, Material Transfer Agreement

Proprietà intellettuale. 6.1 Tutti Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell’ambito delle attività oggetto della collaborazione di cui al presente Accordo, nell’ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche di comune interesse porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle Leggi sulla Proprietà industriale/intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo quote paritarie, fatti salvi i diritti morali di proprietà coloro i quali hanno svolto l’attività di ricerca. Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti. Le modalità di gestione della contitolarità verranno fissate con accordi successivi in coerenza con le relative Disposizioni al momento vigenti. Xxxxx restando quanto verrà definito negli accordi di contitolarità tra le Parti, in caso di opportunità di valorizzazione e trasferimento della Proprietà intellettuale ciascuna Parte informerà l’altra tempestivamente per accordarsi per la migliore definizione negoziale. Resta inteso che se una Parte non intende chiedere a proprio nome la protezione dei risultati, l’altra Parte potrà procedere autonomamente alla domanda di brevetto/registrazione, subentrando in toto ad un eventuale sfruttamento industriale. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui al presente Accordo dovrà essere menzionato l’intervento delle Parti quali patrocinanti delle attività in collaborazione. In ipotesi di risultati realizzati e tutti i daticostituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e le scoperte derivanti dall'uso del MATERIALE sono di proprietà esclusiva del RICEVENTE o condivisa con prove sperimentali, riconoscendo espressamente il FORNITOREcontributo dell’altra Parte. Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all’altra confidenzialmente, qualora derivanti da attività di collaborazione, ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente articolola Parte ricevente l’informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all’altra. 6.2 Il FORNITORE manterrà la proprietà esclusiva del MATERIALE ORIGINALE eventualmente incluso nei risultati derivanti dall’attività di ricerca del RICEVENTE. 6.3 Il RICEVENTE ha il diritto di brevettare le invenzioni (incluse le MODIFICHE) realizzate attraverso l’uso del MATERIALE, ma dovrà condividere le rivendicazioni brevettuali delle MODIFICHE, i metodi di produzione o l’uso del MATERIALE e il brevetto con il FORNITORE. 6.4 Qualora il RICEVENTE depositi un brevetto riguardante una invenzione di procedimento direttamente derivante dall’uso del MATERIALE, detto RICEVENTE dovrà concedere al FORNITORE una licenza d’uso, gratuita, non esclusiva, che dà diritto a trasferimento e a sublicenze, per la propria attività interna di ricerca e di insegnamento, permettendo al FORNITORE medesimo di continuare a distribuire il MATERIALE a terzi. 6.5 Nel caso in cui il RICEVENTE intenda sfruttare o utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni per Scopi commerciali, lo stesso deve rivolgere una richiesta formale al FORNITORE in modo da ottenere, a discrezione di detto FORNITORE, una licenza a titolo oneroso per utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni, secondo gli scopi e le condizioni che verranno stabiliti. 6.6 Previa richiesta del FORNITORE, il RICEVENTE accetta di fornire al FORNITORE medesimo una ragionevole quantità di materiali pubblicati realizzati direttamente dal RICEVENTE a seguito dell’attività di ricerca svolta utilizzando il MATERIALE. Tali materiali dovranno servire per l’uso interno del FORNITORE, per la ricerca e l’attività didattica. La fornitura di detti materiali dovrà avvenire a titolo gratuito. Potranno essere addebitati soltanto ragionevoli costi di imballaggio e consegna. 6.7 Eccetto per quanto previsto in questo ACCORDO, non sono attribuiti al RICEVENTE altri diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà che spettano al FORNITORE.

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Di Partecipazione, Workshop Participation Agreement

Proprietà intellettuale. 6.1 Tutti i diritti INTESA sarà proprietaria del copyright per le opere che il Fornitore sviluppi per INTESA ai sensi dell’Ordine (Opere Sviluppate) e tutte queste opere sono da considerarsi opere su commissione. Ove le Opere Sviluppate non vengano considerate opere su commissione di proprietà intellettuale e tutti di INTESA per effetto di legge, il Fornitore assegnerà il copyright di tali opere a INTESA. Le Opere Sviluppate non comprendono i datiMateriali Preesistenti ed i Tool. I Materiali Preesistenti includono materiali forniti ad INTESA di cui è autore il Fornitore, ma non elaborati specificamente per INTESA in base all’Ordine, nonché eventuali modifiche o miglioramenti a tali materiali, effettuati in base all’Ordine stesso. Per Tool si intende un software non disponibile in commercio ed i risultati e le scoperte derivanti dall'uso suoi Esterni, richiesti per lo sviluppo, la manutenzione o l'implementazione di un Bene diverso da un Programma. Per Esterni si intendono lavori, report o dati illustrativi, grafici, audiovisivi, generati dall'esecuzione di un codice ed eventuali interfacce, linguaggi o protocolli di programmazione, implementati nel codice per consentire l'interazione con altri programmi del MATERIALE sono di proprietà esclusiva del RICEVENTE computer o condivisa con utenti finali. Gli Esterni non includono il FORNITORE, qualora derivanti da attività di collaborazione, ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente articolo. 6.2 Il FORNITORE manterrà codice necessario per la proprietà esclusiva del MATERIALE ORIGINALE eventualmente incluso nei risultati derivanti dall’attività di ricerca del RICEVENTE. 6.3 Il RICEVENTE ha loro implementazione. Le presenti CGA non concedono alle parti il diritto di brevettare utilizzare i marchi, le invenzioni (incluse le MODIFICHE) realizzate attraverso l’uso denominazioni commerciali o i marchi di servizio o altre designazioni dell'altra parte o di sue Consociate, in eventuali promozioni o pubblicazioni, senza un preventivo consenso scritto. Il Fornitore dichiara di adempiere a quanto previsto dall’Articolo 181bis della Legge 633/1941 sulla protezione del MATERIALEcopyright, ma dovrà condividere le rivendicazioni brevettuali delle MODIFICHE, i metodi di produzione o l’uso del MATERIALE e il brevetto con il FORNITORE. 6.4 Qualora il RICEVENTE depositi un brevetto riguardante una invenzione di procedimento direttamente derivante dall’uso del MATERIALE, detto RICEVENTE dovrà concedere al FORNITORE una licenza d’uso, gratuita, non esclusivacome introdotto dall’Articolo 10 della Legge 248/2000, che contiene nuove dichiarazioni sulla protezione del diritto a trasferimento d’autore di tutti i prodotti software distribuiti in Italia. Il Fornitore indennizzerà e a sublicenzetutelerà INTESA da qualsiasi danno, per costo e/o spesa derivante dalla violazione della precedente dichiarazione e garanzia. Questa sottosezione resterà in vigore anche dopo la propria attività interna di ricerca e di insegnamento, permettendo al FORNITORE medesimo di continuare a distribuire il MATERIALE a terzicessazione o la scadenza dell’Accordo resterà in vigore fino alla sua esecuzione. 6.5 Nel caso in cui il RICEVENTE intenda sfruttare o utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni per Scopi commerciali, lo stesso deve rivolgere una richiesta formale al FORNITORE in modo da ottenere, a discrezione di detto FORNITORE, una licenza a titolo oneroso per utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni, secondo gli scopi e le condizioni che verranno stabiliti. 6.6 Previa richiesta del FORNITORE, il RICEVENTE accetta di fornire al FORNITORE medesimo una ragionevole quantità di materiali pubblicati realizzati direttamente dal RICEVENTE a seguito dell’attività di ricerca svolta utilizzando il MATERIALE. Tali materiali dovranno servire per l’uso interno del FORNITORE, per la ricerca e l’attività didattica. La fornitura di detti materiali dovrà avvenire a titolo gratuito. Potranno essere addebitati soltanto ragionevoli costi di imballaggio e consegna. 6.7 Eccetto per quanto previsto in questo ACCORDO, non sono attribuiti al RICEVENTE altri diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà che spettano al FORNITORE.

Appears in 2 contracts

Samples: Condizioni Generali Di Acquisto, Condizioni Generali Di Acquisto

Proprietà intellettuale. 6.1 Tutti i GRAITEC concede al cliente il diritto non esclusivo e non trasmissibile di utilizzo dei software acquisiti a decorrere dalla sua accettazione delle condizioni del presente contratto e dal pagamento dei canoni di licenza stabiliti nell’ordine, per un per un periodo specifico ed al prezzo indicato nell’ordine. Si ricorda al cliente che tali diritti sono concessi alla condizione risolutiva del pagamento del prezzo convenuto ai sensi di quanto disposto all’articolo 17. Il canone non copre l’acquisizione automatica delle nuove versioni del software, delle quali il cliente può riservarsi il diritto di utilizzo tramite nuovi ordini diretti a GRAITEC oppure tramite la sottoscrizione di un contratto di manutenzione del software. In nessun caso l’accettazione del presente accordo potrà comportare, a favore del cliente, alcuna cessione dei diritti di proprietà intellettuale e detenuti da GRAITEC sui suoi software, le sue documentazioni o i suoi marchi. Il mancato adempimento da parte del cliente di tutte le condizioni del presente contratto di licenza lo renderà responsabile del reato di contraffazione, severamente punito dalla legge. Il cliente si impegna ad adottare tutti i datiprovvedimenti atti ad evitare la divulgazione delle specifiche del software o della relativa documentazione, divulgazione che potrebbe danneggiare i risultati diritti di GRAITEC. Il cliente ha diritto esclusivo di utilizzo dei software e le scoperte derivanti dall'uso del MATERIALE sono di proprietà esclusiva del RICEVENTE o condivisa con il FORNITORE, qualora derivanti da attività di collaborazione, ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente articolo. 6.2 Il FORNITORE manterrà la proprietà esclusiva del MATERIALE ORIGINALE eventualmente incluso nei risultati derivanti dall’attività di ricerca del RICEVENTE. 6.3 Il RICEVENTE ha il diritto di brevettare le invenzioni (incluse le MODIFICHE) realizzate attraverso l’uso del MATERIALE, ma dovrà condividere le rivendicazioni brevettuali delle MODIFICHE, i metodi di produzione o l’uso del MATERIALE e il brevetto con il FORNITORE. 6.4 Qualora il RICEVENTE depositi un brevetto riguardante una invenzione di procedimento direttamente derivante dall’uso del MATERIALE, detto RICEVENTE dovrà in nessun caso potrà concedere al FORNITORE una licenza d’uso, gratuita, non esclusiva, che dà tale diritto a trasferimento e a sublicenzeterzi, per la propria attività interna di ricerca e di insegnamento, permettendo al FORNITORE medesimo di continuare a distribuire il MATERIALE a terzi. 6.5 Nel caso in cui il RICEVENTE intenda sfruttare o utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni per Scopi commerciali, lo stesso deve rivolgere una richiesta formale al FORNITORE in modo da ottenere, a discrezione di detto FORNITORE, una licenza a titolo oneroso per utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni, secondo gli scopi e le condizioni che verranno stabiliti. 6.6 Previa richiesta del FORNITORE, il RICEVENTE accetta di fornire al FORNITORE medesimo una ragionevole quantità di materiali pubblicati realizzati direttamente dal RICEVENTE a seguito dell’attività di ricerca svolta utilizzando il MATERIALE. Tali materiali dovranno servire per l’uso interno del FORNITORE, per la ricerca e l’attività didattica. La fornitura di detti materiali dovrà avvenire nemmeno a titolo gratuito. Potranno essere addebitati soltanto ragionevoli costi di imballaggio e consegna. 6.7 Eccetto per quanto previsto in questo ACCORDO, I software non sono attribuiti al RICEVENTE altri cedibili senza autorizzazione da parte di GRAITEC. GRAITEC dovrà essere preventivamente informata, pena la revoca della licenza, di eventuali cessioni o concessioni in affitto-gestione dell’attività, della fusione di questa o di altre operazioni ai sensi delle quali l’attività del licenziatario fosse trasferita a terzi. La lesione dei diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà GRAITEC da parte del cliente prevede per quest’ultimo il pagamento di una penale forfettaria e irriducibile pari a 15 000 € per ogni infrazione constatata, fatto salvo il risarcimento che spettano al FORNITOREpotrebbe essere riconosciuto a GRAITEC davanti alle giurisdizioni competenti.

Appears in 2 contracts

Samples: Licensing Agreement, Licensing Agreement

Proprietà intellettuale. 6.1 Tutti a. Ciascuna Parte rimane l’unica proprietaria dei propri Diritti di proprietà intellettuale. b. Criteo è l’unico proprietario o licenziatario autorizzato di tutti i Diritti di proprietà intellettuale concernenti e riferibili alla Tecnologia Criteo e a qualsiasi sviluppo o programma specifico realizzato da Criteo per l’uso da parte del Partner della Tecnologia Criteo, esistente ora o in futuro. c. Fatti salvi i termini e condizioni dell’Accordo, con il presente Criteo concede al Partner, e il Partner accetta, una licenza non esclusiva, non trasferibile e non sub-licenziabile per accedere e usare la Piattaforma Criteo per la durata dell’Accordo esclusivamente per le finalità di ottenimento dei Servizi. Nessun titolo, possesso o controllo della Tecnologia Criteo viene trasferito al Partner nell’ambito dei Servizi Criteo. d. Il Partner riconosce i diritti di proprietà intellettuale Criteo sulla Tecnologia Criteo e tutti si astiene dal compiere, o dal fare in modo che qualsiasi terzo compia, un’azione che sia contraria a, che contesti o che in qualsiasi modo comprometta o tenti di compromettere i datidiritti di Criteo sulla Tecnologia Criteo. Fatta salva la specifica autorizzazione ai sensi dell’Accordo, il Partner si astiene dal concedere in licenza, vendere, assegnare, distribuire, sfruttare commercialmente o altrimenti mettere a disposizione di terzi la Tecnologia o i risultati e le scoperte Servizi Criteo, ivi inclusi gli Annunci derivanti dall'uso del MATERIALE sono di proprietà esclusiva del RICEVENTE o condivisa con il FORNITORE, qualora derivanti da attività di collaborazione, ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente articolodai Servizi Criteo. 6.2 e. Il FORNITORE manterrà la proprietà esclusiva del MATERIALE ORIGINALE eventualmente incluso nei risultati derivanti dall’attività Partner si astiene dal modificare, adattare, tradurre, preparare opere derivate da, decompilare, retroingegnerizzare, disassemblare o tentare altrimenti di ricerca del RICEVENTEestrarre il codice sorgente dalla Tecnologia Criteo, dai Servizi Criteo o da altri software o documentazione di Criteo o creare o tentare di creare un servizio o prodotto surrogato o simile attraverso l’uso o l’accesso alla Piattaforma Criteo, ai Servizi Criteo o ad informazioni proprietarie ad esso correlate. 6.3 Il RICEVENTE ha f. Per la durata dell’Accordo, il diritto Partner concede a Criteo (comprese le Affiliate di brevettare le invenzioni (incluse le MODIFICHECriteo) realizzate attraverso l’uso del MATERIALE, ma dovrà condividere le rivendicazioni brevettuali delle MODIFICHE, i metodi di produzione o l’uso del MATERIALE e il brevetto con il FORNITORE. 6.4 Qualora il RICEVENTE depositi un brevetto riguardante una invenzione di procedimento direttamente derivante dall’uso del MATERIALE, detto RICEVENTE dovrà concedere al FORNITORE una licenza d’uso, gratuitamondiale, non esclusiva, che dà diritto a trasferimento esente da royalty e a sublicenzenon trasferibile per visualizzare, riprodurre, rappresentare e usare ulteriormente i marchi commerciali e i loghi del Partner, nonché il Contenuto del Partner per la propria attività interna sola finalità di ricerca e di insegnamentofornire i Servizi. Il Partner autorizza inoltre Criteo a estendere tale uso a tutta la documentazione che promuove il Servizio Criteo. Criteo chiederà la previa autorizzazione del Partner per qualsiasi comunicato stampa al pubblico che usi il nome, permettendo al FORNITORE medesimo di continuare a distribuire il MATERIALE a terzii loghi e/o i marchi commerciali del Partner. 6.5 Nel caso in cui il RICEVENTE intenda sfruttare g. Salvo quanto espressamente stabilito nell’Accordo, nessuna delle Parti acquisirà alcun diritto, titolo, possesso, controllo o utilizzare il MATERIALE interesse su alcun Diritto di Proprietà intellettuale appartenente all’altra Parte o le Modificazioni per Scopi commerciali, lo stesso deve rivolgere una richiesta formale al FORNITORE in modo da ottenere, a discrezione di detto FORNITORE, una licenza a titolo oneroso per utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni, secondo gli scopi e le condizioni che verranno stabilitiai licenzianti dell’altra Parte. 6.6 Previa richiesta del FORNITORE, il RICEVENTE accetta di fornire al FORNITORE medesimo una ragionevole quantità di materiali pubblicati realizzati direttamente dal RICEVENTE a seguito dell’attività di ricerca svolta utilizzando il MATERIALE. Tali materiali dovranno servire per l’uso interno del FORNITORE, per la ricerca e l’attività didattica. La fornitura di detti materiali dovrà avvenire a titolo gratuito. Potranno essere addebitati soltanto ragionevoli costi di imballaggio e consegna. 6.7 Eccetto per quanto previsto in questo ACCORDO, non sono attribuiti al RICEVENTE altri diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà che spettano al FORNITORE.

Appears in 2 contracts

Samples: Termini Di Servizio Generici, Termini Di Servizio Generici

Proprietà intellettuale. 6.1 1. Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali, nessuno escluso e compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall’Appaltatore nell’ambito delle prestazioni allo stesso affidate, ivi compresi quelli attinenti il settore informatica, rimangono di proprietà di FUC, la quale potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in funzione dei quali essi sono stati elaborati. L’Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di FUC, per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto, tutti gli elaborati provvisori e/o definitivi, prodotti e/o accettati nel corso delle prestazioni medesime. È fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti documenti. 2. Parimenti è fatto divieto all’Appaltatore di utilizzare tali documenti per finalità che non siano connesse all’esecuzione del presente Contratto. Qualora l’Appaltatore producesse nuovi prodotti o invenzioni brevettabili, al medesimo verrà riconosciuto il solo diritto di essere “autore”, mentre la proprietà e il diritto allo sfruttamento si intendono definitivamente trasferiti a tutti gli effetti a FUC. FUC si riserva la proprietà di metodiche operative o applicative originali e l’acquisizione dei relativi eventuali brevetti, sia per il conseguimento di fini istituzionali, sia per l’eventuale commercializzazione del prodotto originale realizzato e dei bene acquisito senza che ciò determini a favore dell’Appaltatore compensi ed indennità di sorta. L’Appaltatore si impegna a tenere indenne il Committente da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da terzi per contraffazione o violazione di diritti di brevetto nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto. 3. Fermo restando quanto previsto all’art. 5 delle CGC, richiamate all’art. 3 della presente Convenzione, l’Appaltatore dichiara sin d’ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale e tutti i datisu quanto comunque realizzato nell’esecuzione del presente Xxxxxxxxx. L’Appaltatore presta analoga garanzia, i risultati e le scoperte derivanti dall'uso del MATERIALE sono anche contro ogni possibile rivendicazione di proprietà esclusiva del RICEVENTE o condivisa con il FORNITORE, qualora derivanti da attività terzi che lamentino la lesione di collaborazionediritti della persona quali, ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente articoloesempio, il diritto all’immagine. 6.2 Il FORNITORE manterrà la proprietà esclusiva 4. Pertanto l’Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevato il Committente da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del MATERIALE ORIGINALE eventualmente incluso nei risultati derivanti dall’attività di ricerca del RICEVENTEpresente Contratto o comunque da queste ultime derivanti. 6.3 Il RICEVENTE ha il diritto di brevettare le invenzioni (incluse le MODIFICHE) realizzate attraverso l’uso del MATERIALE, ma dovrà condividere le rivendicazioni brevettuali delle MODIFICHE, i metodi di produzione o l’uso del MATERIALE e il brevetto con il FORNITORE. 6.4 Qualora il RICEVENTE depositi un brevetto riguardante una invenzione di procedimento direttamente derivante dall’uso del MATERIALE, detto RICEVENTE dovrà concedere al FORNITORE una licenza d’uso, gratuita, non esclusiva, che dà diritto a trasferimento e a sublicenze, per la propria attività interna di ricerca e di insegnamento, permettendo al FORNITORE medesimo di continuare a distribuire il MATERIALE a terzi. 6.5 Nel caso in cui il RICEVENTE intenda sfruttare o utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni per Scopi commerciali, lo stesso deve rivolgere una richiesta formale al FORNITORE in modo da ottenere, a discrezione di detto FORNITORE, una licenza a titolo oneroso per utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni, secondo gli scopi e le condizioni che verranno stabiliti. 6.6 Previa richiesta del FORNITORE, il RICEVENTE accetta di fornire al FORNITORE medesimo una ragionevole quantità di materiali pubblicati realizzati direttamente dal RICEVENTE a seguito dell’attività di ricerca svolta utilizzando il MATERIALE. Tali materiali dovranno servire per l’uso interno del FORNITORE, per la ricerca e l’attività didattica. La fornitura di detti materiali dovrà avvenire a titolo gratuito. Potranno essere addebitati soltanto ragionevoli costi di imballaggio e consegna. 6.7 Eccetto per quanto previsto in questo ACCORDO, non sono attribuiti al RICEVENTE altri diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà che spettano al FORNITORE.

Appears in 2 contracts

Samples: Contract for Works, Contratto Di Appalto

Proprietà intellettuale. 6.1 Opzione comproprietà 5.1. Le PARTI concordano sul fatto che tutti i diritti, titoli e interessi comunque derivanti da eventuali invenzioni, know-how, materiali, sostanze e altri prodotti concepiti o generati dal RICEVENTE (sia proteggibili da diritti di proprietà intellettuale che non) e relativi al MATERIALE o al suo utilizzo siano conferiti in egual misura al FORNITORE e al RICEVENTE. 5.2. Le PARTI acconsentono a negoziare un accordo di comproprietà che specificherà i diritti e i doveri di ciascuna PARTE in relazione all'uso, lo sfruttamento e la protezione delle invenzioni comuni. 5.3. Il RICEVENTE mantiene la proprietà esclusiva di: (a) MODIFICHE, ad eccezione dei diritti di proprietà del FORNITORE sul MATERIALE ivi incluso, e (b) sostanze create tramite l'uso del MATERIALE o delle MODIFICHE. Qualora sia (a) che (b) risultino dagli sforzi collaborativi del FORNITORE e del RICEVENTE, la comproprietà può essere negoziata. In base a una lettera di esecuzione separata dal presente CONTRATTO (o almeno un accordo di protezione dei diritti del FORNITORE), il RICEVENTE può distribuire le MODIFICHE ad organizzazioni no profit per solo SCOPI NON COMMERCIALI. 5.1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e tutti i dati, i risultati e le scoperte derivanti dall'uso del MATERIALE sono è di proprietà esclusiva del RICEVENTE o condivisa con il FORNITORE, qualora derivanti da attività di collaborazione, ad eccezione di quanto nei limiti ed eccezioni espressamente previsto nel previsti dal presente articolo. 6.2 5.2. Il FORNITORE manterrà la proprietà esclusiva del MATERIALE ORIGINALE originale eventualmente incluso nei risultati derivanti dall’attività di ricerca del RICEVENTE. 6.3 5.3. Il RICEVENTE ha il diritto di brevettare le invenzioni (incluse le MODIFICHE) realizzate attraverso l’uso del MATERIALE, MATERIALE ma dovrà condividere comunicare al FORNITORE, in via confidenziale, le rivendicazioni brevettuali delle MODIFICHE, i metodi di produzione o l’uso del MATERIALE e il brevetto con il FORNITOREMATERIALE. 6.4 5.4. Qualora il RICEVENTE depositi un brevetto riguardante una invenzione di procedimento direttamente derivante dall’uso del MATERIALE, detto RICEVENTE dovrà concedere al FORNITORE una licenza d’usoper tutti i Paesi, gratuita, non esclusiva, che dà diritto a trasferimento e a sublicenze, per la propria attività interna di ricerca e di insegnamento, permettendo al FORNITORE medesimo insegnamento e che gli permetta di continuare a distribuire il MATERIALE a terzi. 6.5 5.5. Nel caso in cui il RICEVENTE intenda sfruttare o utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni MODIFICAZIONI per Scopi commerciali, lo stesso SCOPI COMMERCIALI deve rivolgere una richiesta formale al FORNITORE in modo da ottenere, a discrezione di detto FORNITOREquest’ ultimo, una licenza a titolo oneroso per utilizzare il MATERIALE o le ModificazioniMODIFICAZIONI, secondo gli scopi e le condizioni che verranno stabiliti. 6.6 Previa richiesta del FORNITORE, il RICEVENTE accetta di fornire al FORNITORE medesimo una ragionevole quantità di materiali pubblicati realizzati direttamente dal RICEVENTE a seguito dell’attività di ricerca svolta utilizzando il MATERIALE. Tali materiali dovranno servire per l’uso interno del FORNITORE, per la ricerca e l’attività didattica. La fornitura di detti materiali dovrà avvenire a titolo gratuito. Potranno essere addebitati soltanto ragionevoli costi di imballaggio e consegna. 6.7 Eccetto per quanto previsto in questo ACCORDO, non sono attribuiti al RICEVENTE altri diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà che spettano al FORNITORE.-

Appears in 1 contract

Samples: Material Transfer Agreement

Proprietà intellettuale. 6.1 Tutti 9.1. Il Cliente riconosce espressamente che i marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi apposti sulla merce sono di esclusiva proprietà di CDC/EI/RB e non possono essere alterati, modificati, rimossi o cancellati in qualsiasi modo. L’Acquirente ha il limitato diritto di uso dei marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi, così come di ogni altro diritto di privativa industriale o know-how produttivo e commerciale incorporato nella merce e che rimane di proprietà esclusiva di CDC/EI/RB, al solo e limitato fine di rivendere la merce al pubblico. Ogni diverso utilizzo della proprietà intellettuale di CDC/EI/RB da parte dell’Acquirente, se non espressamente concesso da CDC/EI/RB medesimo per iscritto, si intenderà violazione da parte dell’Acquirente dei predetti diritti esclusivi di CDC/EI/RB, anche sotto il profilo della responsabilità contrattuale e, come tale, sarà propriamente perseguito. 9.2. I documenti, disegni, dati ed informazioni (sia in forma cartacea, sia su supporto elettronico) che dovessero venire consegnati all’Acquirente, rimangono di esclusiva proprietà di CDC/EI/EI e costituiscono supporto per una migliore rappresentazione del Prodotti e sono indicativi delle prestazioni del Prodotto stesso. Il Cliente si impegna a non riprodurli, a non divulgarli a terzi, fatta salva l’eventuale espressa autorizzazione da parte del Venditore, e ad assumere altresì le opportune cautele nei confronti del proprio personale al fine di garantirne la tutela. 9.3. Il Cliente esonera pertanto CDC/EI/EI, impegnandosi altresì a mantenerla indenne e manlevarla, da qualsiasi responsabilità nei confronti dei terzi che dovessero lamentare violazioni di diritti di proprietà intellettuale intellettuale, lesioni all’immagine, onore, decoro, integrità morale o comunque qualsiasi danno patrimoniale e tutti i dati, i risultati e le scoperte derivanti dall'uso del MATERIALE sono di proprietà esclusiva del RICEVENTE o condivisa con il FORNITORE, qualora derivanti da attività di collaborazione, ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente articolonon patrimoniale. 6.2 Il FORNITORE manterrà la proprietà esclusiva del MATERIALE ORIGINALE eventualmente incluso nei risultati derivanti dall’attività di ricerca del RICEVENTE. 6.3 Il RICEVENTE ha il diritto di brevettare le invenzioni (incluse le MODIFICHE) realizzate attraverso l’uso del MATERIALE, ma dovrà condividere le rivendicazioni brevettuali delle MODIFICHE, i metodi di produzione o l’uso del MATERIALE e il brevetto con il FORNITORE. 6.4 Qualora il RICEVENTE depositi un brevetto riguardante una invenzione di procedimento direttamente derivante dall’uso del MATERIALE, detto RICEVENTE dovrà concedere al FORNITORE una licenza d’uso, gratuita, non esclusiva, che dà diritto a trasferimento e a sublicenze, per la propria attività interna di ricerca e di insegnamento, permettendo al FORNITORE medesimo di continuare a distribuire il MATERIALE a terzi. 6.5 Nel caso in cui il RICEVENTE intenda sfruttare o utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni per Scopi commerciali, lo stesso deve rivolgere una richiesta formale al FORNITORE in modo da ottenere, a discrezione di detto FORNITORE, una licenza a titolo oneroso per utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni, secondo gli scopi e le condizioni che verranno stabiliti. 6.6 Previa richiesta del FORNITORE, il RICEVENTE accetta di fornire al FORNITORE medesimo una ragionevole quantità di materiali pubblicati realizzati direttamente dal RICEVENTE a seguito dell’attività di ricerca svolta utilizzando il MATERIALE. Tali materiali dovranno servire per l’uso interno del FORNITORE, per la ricerca e l’attività didattica. La fornitura di detti materiali dovrà avvenire a titolo gratuito. Potranno essere addebitati soltanto ragionevoli costi di imballaggio e consegna. 6.7 Eccetto per quanto previsto in questo ACCORDO, non sono attribuiti al RICEVENTE altri diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà che spettano al FORNITORE.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Vendita E Servizio

Proprietà intellettuale. 6.1 Tutti Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi: - al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente accordo. L’Ente dichiara di essere a conoscenza del fatto che, la proprietà del “background” relativo agli studi RIAP è del Ministero e dell’ISS, in conformità a quanto previsto dagli accordi di collaborazione tra il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità, citati nelle premesse - - al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della Ricerca, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico. Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall’altra Parte prima della firma del contratto e tutti i datinecessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato. Le parti, i risultati nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e le scoperte di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall'uso dall’esecuzione del MATERIALE sono di proprietà esclusiva del RICEVENTE o condivisa con il FORNITOREprogetto, qualora derivanti da attività di collaborazione, ad eccezione nel rispetto di quanto espressamente previsto stabilito dall’art.65 del D.Lgs. N. 30 del 2005 relativo a “invenzioni dei ricercatori, delle Università e degli Enti pubblici di ricerca”, nel presente articolorispetto dell'effettivo apporto inventivo”, con le modalità di cui al precedente art. 7, ultimo comma. 6.2 Il FORNITORE manterrà la proprietà esclusiva del MATERIALE ORIGINALE eventualmente incluso nei risultati derivanti dall’attività di ricerca del RICEVENTE. 6.3 Il RICEVENTE ha il diritto di brevettare le invenzioni (incluse le MODIFICHE) realizzate attraverso l’uso del MATERIALE, ma dovrà condividere le rivendicazioni brevettuali delle MODIFICHE, i metodi di produzione o l’uso del MATERIALE e il brevetto con il FORNITORE. 6.4 Qualora il RICEVENTE depositi un brevetto riguardante una invenzione di procedimento direttamente derivante dall’uso del MATERIALE, detto RICEVENTE dovrà concedere al FORNITORE una licenza d’uso, gratuita, non esclusiva, che dà diritto a trasferimento e a sublicenze, per la propria attività interna di ricerca e di insegnamento, permettendo al FORNITORE medesimo di continuare a distribuire il MATERIALE a terzi. 6.5 Nel caso in cui il RICEVENTE intenda sfruttare o utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni per Scopi commerciali, lo stesso deve rivolgere una richiesta formale al FORNITORE in modo da ottenere, a discrezione di detto FORNITORE, una licenza a titolo oneroso per utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni, secondo gli scopi e le condizioni che verranno stabiliti. 6.6 Previa richiesta del FORNITORE, il RICEVENTE accetta di fornire al FORNITORE medesimo una ragionevole quantità di materiali pubblicati realizzati direttamente dal RICEVENTE a seguito dell’attività di ricerca svolta utilizzando il MATERIALE. Tali materiali dovranno servire per l’uso interno del FORNITORE, per la ricerca e l’attività didattica. La fornitura di detti materiali dovrà avvenire a titolo gratuito. Potranno essere addebitati soltanto ragionevoli costi di imballaggio e consegna. 6.7 Eccetto per quanto previsto in questo ACCORDO, non sono attribuiti al RICEVENTE altri diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà che spettano al FORNITORE.

Appears in 1 contract

Samples: Collaboration Agreement

Proprietà intellettuale. 6.1 Tutti 9.1 CONTINENTAL è proprietaria dei diritti di proprietà intellettuale su tutti i risultati, i progetti, i disegni, i processi, le invenzioni, i software e i siti internet (compresi i codici sorgente), le informazioni, i documenti e i beni prodotti in base al Contratto (di seguito denominati “Risultati”), su qualunque supporto. 9.2 Il Fornitore si impegna a cedere e trasferire, al momento di loro realizzazione, esclusivamente a CONTINENTAL, l'integralità dei diritti di proprietà intellettuale afferenti ai Risultati, aventi validità per il mondo intero, per il periodo di validità di tali diritti e senza limitazione di alcun tipo sulla riproduzione, utilizzazione, trasmissione o ritrasmissione, e lo sfruttamento. 9.3 I suddetti di diritti che il Fornitore si impegna a cedere includono i diritti di: 9.4 Su richiesta, il Fornitore trasmette gratuitamente a CONTINENTAL tutte le informazioni o i documenti necessari per presentare una domanda di deposito, di riconoscimento e/o tutela di diritti di proprietà industriale o intellettuale di qualsiasi natura. Se del caso, CONTINENTAL si farà carico dei costi di spedizione preventivati e documentati. 9.5 Il Fornitore garantisce che i Prodotti e/o il loro l'uso non violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi. In caso di violazione di questi diritti, il Fornitore è pienamente responsabile e tutti i dati, i risultati e le scoperte derivanti dall'uso del MATERIALE sono sopporta l'onere economico derivante dalle azioni di proprietà esclusiva del RICEVENTE o condivisa con il FORNITORE, qualora derivanti da attività di collaborazione, ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente articoloterzi contro CONTINENTAL. 6.2 Il FORNITORE manterrà la proprietà esclusiva del MATERIALE ORIGINALE eventualmente incluso nei risultati derivanti dall’attività di ricerca del RICEVENTE. 6.3 Il RICEVENTE ha il diritto di brevettare le invenzioni (incluse le MODIFICHE) realizzate attraverso l’uso del MATERIALE, ma dovrà condividere le rivendicazioni brevettuali delle MODIFICHE, i metodi di produzione o l’uso del MATERIALE e il brevetto con il FORNITORE. 6.4 Qualora il RICEVENTE depositi un brevetto riguardante una invenzione di procedimento direttamente derivante dall’uso del MATERIALE, detto RICEVENTE dovrà concedere al FORNITORE una licenza d’uso, gratuita, non esclusiva, che dà diritto a trasferimento e a sublicenze, per la propria attività interna di ricerca e di insegnamento, permettendo al FORNITORE medesimo di continuare a distribuire il MATERIALE a terzi. 6.5 9.6 Nel caso momento in cui ne avranno conoscenza, CONTINENTAL o il RICEVENTE intenda sfruttare Fornitore si informeranno l’un l’altro sulla potenziale o utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni per Scopi commerciali, lo stesso deve rivolgere una richiesta formale al FORNITORE in modo da ottenere, a discrezione di detto FORNITORE, una licenza a titolo oneroso per utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni, secondo gli scopi e le condizioni che verranno stabiliti. 6.6 Previa richiesta del FORNITORE, il RICEVENTE accetta di fornire al FORNITORE medesimo una ragionevole quantità di materiali pubblicati realizzati direttamente dal RICEVENTE a seguito dell’attività di ricerca svolta utilizzando il MATERIALE. Tali materiali dovranno servire per l’uso interno del FORNITORE, per la ricerca e l’attività didattica. La fornitura di detti materiali dovrà avvenire a titolo gratuito. Potranno essere addebitati soltanto ragionevoli costi di imballaggio e consegna. 6.7 Eccetto per quanto previsto in questo ACCORDO, non sono attribuiti al RICEVENTE altri effettiva violazione dei diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà che spettano al FORNITOREterzi e si metteranno d’accordo sul comportamento da tenere.

Appears in 1 contract

Samples: General Conditions of Purchase

Proprietà intellettuale. 6.1 Tutti 8.1 Il contraente non può trasferire il suo diritto d’uso del Servizio e il Login senza il consenso previo scritto di XxxXx. La persona per la quale è autorizzato il trasferimento è vincolata dal presente Accordo. In nessun caso il contraente può trasferire, assegnare, affittare, noleggiare, dare in leasing, vendere, cedere o permettere ad altri di accedere o di usare il Servizio, il Login o le informazioni e i materiali ottenuti con l’uso del Servizio su base temporanea o permanente, tranne nei casi espressamente previsti per la continuazione. 8.2 FedEx conserva il titolo e la proprietà di tutte le informazioni e Materiali forniti al contraente, inclusi, senza che questo sia limitativo, le guide, manuali, dati di registrazione e di profilo relativi al Servizio, indipendentemente dalla forma o dell’originale e delle copie. Il contraente riconosce che XxxXx non gli trasferisce, assegna o cede alcun interesse di proprieta’ nel Servizio, i Materiali o altre informazioni. 8.3 Il contraente riconosce e conviene che tutti i diritti di proprietà intellettuale (inclusi senza limitazioni i copyright, marchi commerciali, modelli, brevetti e tutti segreti commerciali) compresi nel Servizio, il presente Accordo e i datiMateriali restano proprietà di FedEx o dei suoi licenziatari. 8.4 Usando il Servizio, il contraente si obbliga a non violare alcun diritto di terzi, e spetta a lui la responsabilità di garantire che i risultati e le scoperte derivanti dall'uso materiali da lui forniti non violano i copyright, marchi commerciali, segreti commerciali o qualsiasi altro diritto di terzi. La violazione da parte del MATERIALE sono contraente del presente Accordo, oltre a qualsiasi riparazione possibile, autorizza FedEx all’immediata esenzione ingiuntiva, in vista dell’impossibilità di proprietà esclusiva del RICEVENTE o condivisa valutare con il FORNITORE, qualora precisione i danni derivanti da attività di collaborazione, ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente articolotale violazione. 6.2 Il FORNITORE manterrà la proprietà esclusiva del MATERIALE ORIGINALE eventualmente incluso nei risultati derivanti dall’attività di ricerca del RICEVENTE. 6.3 Il RICEVENTE ha il diritto di brevettare le invenzioni (incluse le MODIFICHE) realizzate attraverso l’uso del MATERIALE, ma dovrà condividere le rivendicazioni brevettuali delle MODIFICHE, i metodi di produzione o l’uso del MATERIALE e il brevetto con il FORNITORE. 6.4 Qualora il RICEVENTE depositi un brevetto riguardante una invenzione di procedimento direttamente derivante dall’uso del MATERIALE, detto RICEVENTE dovrà concedere al FORNITORE una licenza d’uso, gratuita, non esclusiva, che dà diritto a trasferimento e a sublicenze, per la propria attività interna di ricerca e di insegnamento, permettendo al FORNITORE medesimo di continuare a distribuire il MATERIALE a terzi. 6.5 Nel caso in cui il RICEVENTE intenda sfruttare o utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni per Scopi commerciali, lo stesso deve rivolgere una richiesta formale al FORNITORE in modo da ottenere, a discrezione di detto FORNITORE, una licenza a titolo oneroso per utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni, secondo gli scopi e le condizioni che verranno stabiliti. 6.6 Previa richiesta del FORNITORE, il RICEVENTE accetta di fornire al FORNITORE medesimo una ragionevole quantità di materiali pubblicati realizzati direttamente dal RICEVENTE a seguito dell’attività di ricerca svolta utilizzando il MATERIALE. Tali materiali dovranno servire per l’uso interno del FORNITORE, per la ricerca e l’attività didattica. La fornitura di detti materiali dovrà avvenire a titolo gratuito. Potranno essere addebitati soltanto ragionevoli costi di imballaggio e consegna. 6.7 Eccetto per quanto previsto in questo ACCORDO, non sono attribuiti al RICEVENTE altri diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà che spettano al FORNITORE.

Appears in 1 contract

Samples: Fedex Invoice Online Registration Agreement

Proprietà intellettuale. 6.1 Tutti 1. I diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca svolta dallo spinoff spettano allo spinoff stesso. 2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora i risultati della ricerca: a. siano stati generati in epoca anteriore alla costituzione dello spinoff; b. siano stati conseguiti nell’ambito di collaborazioni con strutture dell’Università; In queste ipotesi, fatta salva la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 30 del 10.2.2005 in materia di titolarità dei diritti sulle invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori universitari, i diritti di proprietà intellettuale che derivano dall’attività inventiva svolta appartengono all’ Università e tutti i datiallo spinoff, i risultati e le scoperte derivanti dall'uso del MATERIALE sono in comunione tra loro; la quota di ciascuno sarà determinata sulla base di appositi accordi che prevedano la disciplina delle attività di brevettazione e/o la valorizzazione dell’apporto universitario. 3. Il trasferimento dei diritti sull’invenzione, brevettata o non brevettata, nonché sulle altre opere dell’ingegno oggetto di proprietà esclusiva del RICEVENTE intellettuale, dall’Università allo spinoff, in relazione alla quota di diritti di titolarità di quest’ultima, può avvenire solo sulla base di accordi di licenza o condivisa con il FORNITORE, qualora derivanti da attività cessione formulati a fronte di collaborazione, ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente articolouna specifica proposta economica. 6.2 Il FORNITORE manterrà la proprietà esclusiva del MATERIALE ORIGINALE eventualmente incluso nei risultati derivanti dall’attività 4. Qualora ritenuto opportuno per il perseguimento degli obiettivi di ricerca del RICEVENTE. 6.3 Il RICEVENTE ha il diritto di brevettare le invenzioni (incluse le MODIFICHE) realizzate attraverso l’uso del MATERIALE, ma dovrà condividere le rivendicazioni brevettuali delle MODIFICHE, i metodi di produzione o l’uso del MATERIALE e il brevetto con il FORNITORE. 6.4 Qualora il RICEVENTE depositi un brevetto riguardante una invenzione di procedimento direttamente derivante dall’uso del MATERIALE, detto RICEVENTE dovrà concedere al FORNITORE una licenza d’uso, gratuita, non esclusiva, che dà diritto a trasferimento e a sublicenze, per la propria attività interna di ricerca e di insegnamento, permettendo al FORNITORE medesimo di continuare a distribuire il MATERIALE a terzi. 6.5 Nel caso in cui il RICEVENTE intenda sfruttare o utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni per Scopi commerciali, lo stesso deve rivolgere una richiesta formale al FORNITORE in modo da ottenere, a discrezione di detto FORNITORE, una licenza a titolo oneroso per utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni, secondo gli scopi e le condizioni che verranno stabiliti. 6.6 Previa richiesta del FORNITOREvalorizzazione della partecipazione universitaria, il RICEVENTE accetta Consiglio di fornire al FORNITORE medesimo una ragionevole quantità Amministrazione dell’Ateneo può decidere di materiali pubblicati realizzati direttamente dal RICEVENTE a seguito dell’attività di ricerca svolta utilizzando il MATERIALE. Tali materiali dovranno servire per l’uso interno del FORNITORE, per la ricerca e l’attività didattica. La fornitura di detti materiali dovrà avvenire a titolo gratuito. Potranno essere addebitati soltanto ragionevoli costi di imballaggio e consegna. 6.7 Eccetto per quanto previsto in questo ACCORDO, non sono attribuiti al RICEVENTE altri concedere allo spinoff diritti sullo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale o altri generati presso l’Università a fronte di una specifica proposta economica. 5. In caso di trasferimento di diritti dell’Università ai sensi del precedente comma 3, il socio dello spinoff che risulti inventore/autore dell’invenzione/opera dell’ingegno oggetto di proprietà che spettano intellettuale trasferita non accede alle ripartizioni operate dall’Università sui proventi di detto trasferimento. La quota non versata sarà destinata al FORNITOREpotenziamento delle attività di brevettazione dell’Università.

Appears in 1 contract

Samples: Regolamento Di Ateneo Per La Costituzione Di Spin Off

Proprietà intellettuale. 6.1 4.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale e tutti i dati, i risultati e le scoperte derivanti dall'uso dall’uso del MATERIALE Materiale nell’ambito del Progetto sono di proprietà esclusiva della parte che li ha generati. In conformità a quanto disciplinato nell’Accordo definitivo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati di cui alla lettera C delle Premesse, nel caso in cui i risultati e le scoperte derivanti dall’uso del RICEVENTE o condivisa con il FORNITOREMateriale siano generati congiuntamente, qualora derivanti da attività le Parti saranno titolari in via congiunta di collaborazione, ad eccezione detti risultati e comunque di quanto espressamente previsto nel presente articolo.ogni relativo diritto di proprietà intellettuale. La proprietà dei risultati congiunti sarà ripartita in misura proporzionale al contributo inventivo di ciascuna Parte, 6.2 4.2 Il FORNITORE Fornitore manterrà la proprietà esclusiva del MATERIALE ORIGINALE eventualmente incluso nei risultati derivanti dall’attività di ricerca del RICEVENTEMateriale originale. 6.3 4.3 Il RICEVENTE Ricevente ha il diritto di brevettare le invenzioni (generate in via esclusiva da quest’ultimo, incluse le MODIFICHE) Modifiche, realizzate attraverso l’uso del MATERIALE, Materiale ma dovrà condividere le rivendicazioni brevettuali delle MODIFICHEdarne comunicazione al Fornitore, i metodi di produzione o l’uso del MATERIALE e il brevetto con il FORNITOREin via confidenziale. 6.4 4.4 Qualora il RICEVENTE Ricevente depositi un brevetto riguardante una invenzione di procedimento direttamente derivante dall’uso del MATERIALEche includa anche il Materiale, detto RICEVENTE dovrà concedere il Ricevente concederà al FORNITORE Fornitore una licenza d’usosu tale brevetto, gratuita, non esclusiva, che dà diritto a trasferimento e a sublicenze, per la propria attività interna di ricerca e di insegnamento, permettendo insegnamento e che permetta al FORNITORE Fornitore medesimo di continuare a distribuire il MATERIALE Materiale a terzi. 6.5 4.5 Nel caso in cui il RICEVENTE Ricevente intenda sfruttare o utilizzare risultati che includono il MATERIALE o le Modificazioni Materiale per Scopi commerciali, lo stesso deve rivolgere una richiesta formale al FORNITORE le Parti negozieranno in modo da ottenere, a discrezione buona fede e secondo valore di detto FORNITORE, mercato una licenza a titolo oneroso per utilizzare il MATERIALE Materiale o le Modificazioni, secondo gli scopi e le condizioni che verranno stabilitistabiliti in un contratto apposito. 6.6 4.6 Previa richiesta del FORNITOREFornitore, il RICEVENTE Ricevente accetta di fornire al FORNITORE Fornitore medesimo una ragionevole quantità di materiali documenti pubblicati realizzati direttamente dal RICEVENTE Ricevente a seguito dell’attività di ricerca svolta utilizzando il MATERIALEMateriale nell’ambito del Progetto. Tali materiali documenti dovranno servire per l’uso interno del FORNITOREFornitore, per la di ricerca non commerciale e per l’attività didattica. La fornitura di detti materiali dovrà avvenire a titolo gratuito. Potranno essere addebitati soltanto ragionevoli costi di imballaggio e consegna, a carico del Fornitore. 6.7 4.7 Eccetto per quanto previsto in questo ACCORDO, Accordo non sono attribuiti al RICEVENTE Ricevente altri diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà privativa che spettano al FORNITOREFornitore, neppure a titolo di licenza.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Per Il Trasferimento Di Materiale Umano

Proprietà intellettuale. 6.1 Tutti i 1. A tutti gli elementi e/o parti che costituiscono l’APP si applicano le leggi italiane ed internazionali sui diritti di proprietà intellettuale d’autore e tutti i datidiritti affini. 2. Tali elementi e/o parti, i risultati e le scoperte derivanti dall'uso del MATERIALE se non diversamente specificato, sono di proprietà esclusiva del RICEVENTE o condivisa con il FORNITORE, qualora derivanti da attività di collaborazione, ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente articoloMammaItalia. 6.2 Il FORNITORE manterrà la proprietà esclusiva del MATERIALE ORIGINALE eventualmente incluso nei risultati derivanti dall’attività 3. Qualsiasi utilizzo non espressamente autorizzato di ricerca del RICEVENTEelementi e/o parti dell’APP costituisce una violazione dei diritti d’autore. 6.3 Il RICEVENTE 4. L’APP è protetta da copyright, marchi e altre leggi e accordi sulla proprietà intellettuale. L’APP non viene venduta, ma è concessa in licenza. 5. MammaItalia concede all’Utente in licenza il diritto non esclusivo, non trasferibile e limitato a installare e utilizzare l’APP su smartphone o su tablet e/o computer di proprietà o sotto il controllo dell’Utente. 6. I termini della licenza governeranno qualsiasi aggiornamento fornito da MammaItalia che sostituisca e/o integri l’APP originale, a meno che a tale aggiornamento venga allegata una licenza separata, caso in cui prevarranno i termini di tale licenza separata. 7. All’Utente non è consentito: a) rimuovere qualsiasi informazione sul proprietario da ogni copia dell’APP; b) noleggiare, concedere in leasing, prestare, vendere o sublicenziare l’APP; c) decompilare, decodificare, disassemblare, modificare o creare lavori derivati dell’APP, qualsiasi aggiornamento o parte dell’APP, oppure modificare, eludere, manomettere o aggirare qualsiasi funzione o protezione dell’APP, fatta eccezione ed esclusivamente nei limiti in cui tale attività è espressamente consentita dalle leggi in vigore, nonostante questa limitazione; d) distribuire copie registrate dell’APP a terze parti. 5. Se l’APP può essere configurata attraverso le impostazioni fornite da MammaItalia, l’Utente ha il diritto di brevettare regolare tali impostazioni entro i limiti consentiti. 6. Tutti i diritti, titoli e interessi relativi all’APP. MammaItalia e alle eventuali copie sono di proprietà esclusiva di MammaItalia o dei suoi fornitori. Tutti i diritti non espressamente concessi in sono riservati a MammaItalia. 7. L’APP viene fornita “così com’è”. 8. L’utente riconosce e accetta che MammaItalia possa raccogliere e utilizzare dati tecnici e informazioni correlate, fra cui, a titolo esemplificativo, informazioni tecniche sul dispositivo, il sistema, le invenzioni (incluse le MODIFICHE) realizzate attraverso l’uso del MATERIALE, ma dovrà condividere le rivendicazioni brevettuali delle MODIFICHE, i metodi di produzione o l’uso del MATERIALE periferiche e il brevetto con il FORNITORE. 6.4 Qualora il RICEVENTE depositi un brevetto riguardante una invenzione di procedimento direttamente derivante dall’uso del MATERIALEsoftware applicativo dell’Utente, detto RICEVENTE dovrà concedere al FORNITORE una licenza d’uso, gratuita, non esclusiva, che dà diritto a trasferimento e a sublicenze, raccolte periodicamente per agevolare la propria attività interna di ricerca e di insegnamento, permettendo al FORNITORE medesimo di continuare a distribuire il MATERIALE a terzi. 6.5 Nel caso in cui il RICEVENTE intenda sfruttare o utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni per Scopi commerciali, lo stesso deve rivolgere una richiesta formale al FORNITORE in modo da ottenere, a discrezione di detto FORNITORE, una licenza a titolo oneroso per utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni, secondo gli scopi e le condizioni che verranno stabiliti. 6.6 Previa richiesta del FORNITORE, il RICEVENTE accetta di fornire al FORNITORE medesimo una ragionevole quantità di materiali pubblicati realizzati direttamente dal RICEVENTE a seguito dell’attività di ricerca svolta utilizzando il MATERIALE. Tali materiali dovranno servire per l’uso interno del FORNITORE, per la ricerca e l’attività didattica. La fornitura di detti materiali dovrà avvenire a titolo gratuito(eventuali) aggiornamenti software, supporto di prodotto e altri servizi correlati all’APP. Potranno essere addebitati soltanto ragionevoli costi L’utilizzo di imballaggio queste informazioni è ammesso, purché in un formato che non consenta di identificare personalmente l’Utente e consegnaper migliorare il prodotto o per offrire servizi o tecnologie all’Utente. 6.7 Eccetto per quanto previsto in questo ACCORDO, non sono attribuiti al RICEVENTE altri diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà che spettano al FORNITORE.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali D’uso

Proprietà intellettuale. 6.1 Tutti 18.1 Salvo quanto già di proprietà e titolarità dell’Amministrazione, il Fornitore garantisce la piena proprietà, o comunque di avere idoneo titolo ed il pacifico godimento, di ogni apparecchiatura, ivi compresi i suoi componenti materiali ed immateriali, utilizzata nell’esecuzione del presente Contratto, nonché la titolarità delle licenze d’uso dei programmi software utilizzati, e dichiara che ciò è libero da vincoli o diritti a favore di terzi, garantendo nel contempo la libera ed incondizionata trasferibilità di tutto quanto sopra richiamato in favore dell’Amministrazione. 18.2 L’Amministrazione acquisisce il diritto esclusivo di proprietà di tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione del presente Contratto. 18.3 L’Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno. 18.4 La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente Contratto è di esclusiva proprietà dell’Amministrazione che ne potrà disporre liberamente. 18.5 Salvo diverso titolo, restano esclusi dalla titolarità dell’Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti e tutti i diritti di proprietà intellettuale e tutti i dati, i risultati e le scoperte derivanti dall'uso del MATERIALE sono relativi ai prodotti di proprietà esclusiva del RICEVENTE o condivisa con il FORNITORE, qualora derivanti da attività di collaborazione, ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente articolomercato. 6.2 Il FORNITORE manterrà 18.6 Tutta la proprietà esclusiva documentazione creata o predisposta dal Fornitore nell’esecuzione del MATERIALE ORIGINALE eventualmente incluso nei risultati derivanti dall’attività di ricerca del RICEVENTEpresente Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione. 6.3 Il RICEVENTE ha 18.7 In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di brevettare le invenzioni (incluse le MODIFICHE) realizzate attraverso l’uso del MATERIALE, ma dovrà condividere le rivendicazioni brevettuali delle MODIFICHE, i metodi di produzione o l’uso del MATERIALE e dichiarare risolto il brevetto con il FORNITOREpresente Contratto. 6.4 Qualora il RICEVENTE depositi un brevetto riguardante una invenzione di procedimento direttamente derivante dall’uso del MATERIALE, detto RICEVENTE dovrà concedere al FORNITORE una licenza d’uso, gratuita, non esclusiva, che dà diritto a trasferimento e a sublicenze, per la propria attività interna di ricerca e di insegnamento, permettendo al FORNITORE medesimo di continuare a distribuire il MATERIALE a terzi. 6.5 Nel caso in cui il RICEVENTE intenda sfruttare o utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni per Scopi commerciali, lo stesso deve rivolgere una richiesta formale al FORNITORE in modo da ottenere, a discrezione di detto FORNITORE, una licenza a titolo oneroso per utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni, secondo gli scopi e le condizioni che verranno stabiliti. 6.6 Previa richiesta del FORNITORE, il RICEVENTE accetta di fornire al FORNITORE medesimo una ragionevole quantità di materiali pubblicati realizzati direttamente dal RICEVENTE a seguito dell’attività di ricerca svolta utilizzando il MATERIALE. Tali materiali dovranno servire per l’uso interno del FORNITORE, per la ricerca e l’attività didattica. La fornitura di detti materiali dovrà avvenire a titolo gratuito. Potranno essere addebitati soltanto ragionevoli costi di imballaggio e consegna. 6.7 Eccetto per quanto previsto in questo ACCORDO, non sono attribuiti al RICEVENTE altri diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà che spettano al FORNITORE.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for the Assignment of Support Services for Procurement and Specialized Professional Support Related to the Information System of the Department for Transport, Navigation, General Affairs and Personnel

Proprietà intellettuale. 6.1 4.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale e tutti i dati, i risultati e le scoperte derivanti dall'uso del MATERIALE sono materiale è di proprietà esclusiva del RICEVENTE o condivisa con il FORNITORE, qualora derivanti da attività di collaborazioneRicevente, ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente articolo. 6.2 4.2 Il FORNITORE Fornitore manterrà la proprietà esclusiva del MATERIALE ORIGINALE Materiale originale eventualmente incluso nei risultati derivanti dall’attività di ricerca del RICEVENTERicevente. 6.3 4.3 Il RICEVENTE Ricevente ha il diritto di brevettare le invenzioni (incluse le MODIFICHEModifiche) realizzate attraverso l’uso del MATERIALE, Materiale ma dovrà condividere comunicare al Fornitore, in modo confidenziale, le rivendicazioni brevettuali delle MODIFICHEModifiche, i metodi di produzione o l’uso del MATERIALE e il brevetto con il FORNITOREMateriale. 6.4 4.4 Qualora il RICEVENTE Ricevente depositi un brevetto riguardante una invenzione di procedimento direttamente derivante dall’uso del MATERIALEMateriale, detto RICEVENTE Ricevente dovrà concedere al FORNITORE Fornitore una licenza d’usoper tutti i Paesi, gratuita, non esclusiva, che dà diritto a trasferimento e a sublicenze, per la propria attività interna di ricerca e di insegnamento, permettendo insegnamento e che permetta al FORNITORE Fornitore medesimo di continuare a distribuire il MATERIALE Materiale a terzi. 6.5 4.5 Nel caso in cui il RICEVENTE Ricevente intenda sfruttare o utilizzare il MATERIALE Materiale o le Modificazioni per Scopi commerciali, lo stesso Xxxxx commerciali deve rivolgere una richiesta formale al FORNITORE Fornitore in modo da ottenere, a discrezione di detto FORNITOREFornitore, una licenza a titolo oneroso per utilizzare il MATERIALE Materiale o le Modificazioni, secondo gli scopi e le condizioni che verranno stabiliti. 6.6 4.6 Previa richiesta del FORNITOREFornitore, il RICEVENTE Ricevente accetta di fornire al FORNITORE Fornitore medesimo una ragionevole quantità di materiali pubblicati realizzati direttamente dal RICEVENTE Ricevente a seguito dell’attività di ricerca svolta utilizzando il MATERIALEMateriale. Tali materiali dovranno servire per l’uso interno del FORNITOREFornitore, per la di ricerca non commerciale e per l’attività didattica. La fornitura di detti materiali dovrà avvenire a titolo gratuito. Potranno essere addebitati soltanto ragionevoli costi di imballaggio e consegna. 6.7 4.7 Eccetto per quanto previsto in questo ACCORDO, contratto non sono attribuiti al RICEVENTE Ricevente altri diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà privativa che spettano al FORNITOREFornitore.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Trasferimento Di Materiale

Proprietà intellettuale. 6.1 Tutti i Il Fornitore garantisce che l’utilizzo dei beni e dei servizi forniti a FG non comporta contraffazione di diritti di proprietà intellettuale e di terzi, assumendosi l’onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati loro titoli di privativa. FG è titolare piena ed esclusiva di tutti i datirisultati generati dal Fornitore in esecuzione del contratto, i risultati quali ad esempio le invenzioni, il disegno industriale, il know-how, il software e le scoperte derivanti dall'uso ogni altro risultato conseguito nell’adempimento del MATERIALE sono contratto. FG è inoltre titolare piena ed esclusiva dei diritti di proprietà esclusiva del RICEVENTE o condivisa con il FORNITORE, qualora natura patrimoniale derivanti da attività di collaborazionetali risultati, ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente articolo. 6.2 Il FORNITORE manterrà la proprietà esclusiva del MATERIALE ORIGINALE eventualmente incluso nei risultati derivanti dall’attività di ricerca del RICEVENTE. 6.3 Il RICEVENTE ha quali il diritto di brevettare le invenzioni (incluse le MODIFICHE) realizzate attraverso l’uso del MATERIALErichiederne e ottenerne la brevettazione e ogni altra forma di protezione - in Italia e all’estero - prevista dalla vigente normativa in materia di proprietà intellettuale, ma dovrà condividere le rivendicazioni brevettuali delle MODIFICHEnonché il diritto di sfruttarli e disporne liberamente, senza limitazione alcuna. Il Fornitore si impegna ad adottare tutti i metodi di produzione o l’uso del MATERIALE provvedimenti necessari a garantire il trasferimento e il brevetto con il FORNITOREla piena proprietà dei risultati in capo a FG. 6.4 Qualora il RICEVENTE depositi un brevetto riguardante una invenzione 8.1 Il Fornitore al fine di procedimento direttamente derivante dall’uso del MATERIALEadempiere agli obblighi ambientali, detto RICEVENTE dovrà concedere nell’esecuzione della prestazione di erogazione di beni o servizi a favore di FG, si obbliga a rispettare le previsioni di cui al FORNITORE una licenza d’uso, gratuita, non esclusiva, che dà diritto a trasferimento e a sublicenze, per la propria attività interna di ricerca D.lgs. 152/2006 in materia ambientale e di insegnamento, permettendo al FORNITORE medesimo di continuare a distribuire il MATERIALE a terzismaltimento rifiuti. 6.5 Nel caso 8.2 FG si riserva, in cui ogni caso, la facoltà di richiedere al Fornitore la documentazione idonea a comprovare il RICEVENTE intenda sfruttare o utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni per Scopi commerciali, lo stesso deve rivolgere una richiesta formale al FORNITORE in modo da ottenere, a discrezione di detto FORNITORE, una licenza a titolo oneroso per utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni, secondo gli scopi e le condizioni che verranno stabilitirispetto della suddetta normativa ambientale. 6.6 Previa richiesta 8.3 In caso di subappalto del FORNITOREFornitore, da eseguire nei modi e termini previsti al precedente punto 3.2, quest’ultimo, come ivi previsto resta responsabile nei confronti di FG per il RICEVENTE accetta corretto adempimento di fornire al FORNITORE medesimo una ragionevole quantità di materiali pubblicati realizzati direttamente dal RICEVENTE a seguito dell’attività di ricerca svolta utilizzando il MATERIALE. Tali materiali dovranno servire per l’uso interno del FORNITORE, per la ricerca e l’attività didattica. La fornitura di detti materiali dovrà avvenire a titolo gratuito. Potranno essere addebitati soltanto ragionevoli costi di imballaggio e consegnatutti gli obblighi ambientali da parte dei sui fornitori. 6.7 Eccetto 8.4 Il mancato rispetto degli obblighi ambientali da parte del Fornitore o eventuali irregolarità rilevate da FG ai sensi del precedente punto 8.2, conferisce a quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per quanto previsto in questo ACCORDOgli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, non sono attribuiti mediante comunicazione scritta da inviare al RICEVENTE altri diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà che spettano Fornitore, fatto salvo e impregiudicato il diritto al FORNITORErisarcimento dei danni.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Di Acquisto

Proprietà intellettuale. 6.1 Tutti Opzione 1: (Contratti di ricerca/consulenza che per loro natura oggettiva possono dar luogo a risultati brevettabili i quali, non essendo prevedibili a priori, rappresentano un indubbio valore aggiunto creato dall’attività di ricerca. Titolare dei potenziali risultati brevettabili è il Committente, il quale dovrà riconoscere al Centro un corrispettivo in termini di premi e/o royalty per il loro raggiungimento) Benché in forza del presente contratto non sia previsto lo svolgimento da parte del 5 Nel caso di committente non residente o non stabilito in Italia le fatture possono continuare ad essere emesse in formato cartaceo. Centro di un’attività rivolta al conseguimento di risultati inventivi, suscettibili di brevettazione, viene comunque riservata al Committente la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall’attività oggetto del presente contratto, fatti salvi i diritti morali di proprietà intellettuale e tutti i dati, i risultati e le scoperte derivanti dall'uso del MATERIALE sono autore o di proprietà esclusiva del RICEVENTE o condivisa con inventore ai sensi delle vigenti leggi; il FORNITORE, qualora derivanti da attività Committente si impegna ad indicare nella domanda di collaborazione, ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente articolo. 6.2 Il FORNITORE manterrà la proprietà esclusiva del MATERIALE ORIGINALE eventualmente incluso nei risultati derivanti dall’attività di ricerca del RICEVENTE. 6.3 Il RICEVENTE ha brevetto il diritto di brevettare le invenzioni (incluse le MODIFICHE) realizzate attraverso l’uso del MATERIALE, ma dovrà condividere le rivendicazioni brevettuali delle MODIFICHE, i metodi di produzione o l’uso del MATERIALE e il brevetto con il FORNITORE. 6.4 Qualora il RICEVENTE depositi un brevetto riguardante una invenzione di procedimento direttamente derivante dall’uso del MATERIALE, detto RICEVENTE dovrà concedere al FORNITORE una licenza d’uso, gratuita, non esclusiva, che dà diritto a trasferimento e a sublicenze, per la propria attività interna di ricerca e di insegnamento, permettendo al FORNITORE medesimo di continuare a distribuire il MATERIALE a terzi. 6.5 nome dell’inventore. Nel caso in cui l’esecuzione della ricerca portasse al deposito di domande di brevetto, al Committente spetterà il RICEVENTE intenda sfruttare o utilizzare il MATERIALE o diritto di chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati in Italia e all’estero sopportandone le Modificazioni relative spese; in tal caso l’Università sarà tenuta esclusivamente nei confronti del Committente a fornire allo stesso tutta la documentazione scientifica necessaria per Scopi commerciali, lo stesso deve rivolgere una richiesta formale l’ottenimento dei suddetti brevetti. Nel caso in cui le attività oggetto del presente contratto portassero al FORNITORE in modo da ottenere, a discrezione deposito di detto FORNITORE, una licenza a titolo oneroso per utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni, secondo gli scopi e le condizioni che verranno stabiliti. 6.6 Previa richiesta del FORNITOREdomande di brevetto, il RICEVENTE accetta Committente sarà tenuto a comunicare all’Università, nel termine di fornire 30 giorni, l’avvenuto deposito della domanda di brevetto, con indicazione della data e del numero della stessa. Per ogni brevetto il Committente riconoscerà al FORNITORE medesimo una ragionevole quantità Centro, ancorché sia trasferito a terzi il diritto al deposito di materiali pubblicati realizzati direttamente brevetto, un corrispettivo integrativo così costituito: a) dal RICEVENTE a seguito dell’attività di ricerca svolta utilizzando il MATERIALE. Tali materiali dovranno servire per l’uso interno 10% (o percentuale superiore) del FORNITORE, corrispettivo previsto per la ricerca all’atto di deposito della domanda di brevetto e l’attività didattica. La fornitura di detti materiali dovrà avvenire il 10% del corrispettivo stesso (o percentuale superiore corrispondente alla precedente) all’atto della concessione del brevetto; (eventuale) b) ed inoltre, in aggiunta a titolo gratuito. Potranno essere addebitati soltanto ragionevoli costi di imballaggio e consegna. 6.7 Eccetto per quanto previsto alla lettera a), una royalty sul fatturato derivante dallo sfruttamento commerciale del brevetto effettuato dal Committente e/o da eventuali licenziatari del brevetto stesso, per l’intera durata del brevetto (più quella di eventuali estensioni temporali), nella misura del ………………% del fatturato di riferimento, con le seguenti modalità: ……………… (in questo ACCORDO, non sono attribuiti alternativa: “nella misura e secondo modalità che saranno definite al RICEVENTE altri diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà che spettano al FORNITOREmomento della concessione del primo brevetto”).

Appears in 1 contract

Samples: Facsimile Di Contratto