Proprietà intellettuale. Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi: − al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo; − al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della collaborazione oggetto del presente Accordo, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico. Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, al background detenuto dalle altre Parti prima della firma del presente Accordo e necessario per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato. Le Parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare, entro 3 mesi dalla scadenza del presente Accordo, mediante apposito accordo scritto il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione del “foreground”, intendendosi con questo termine tutti i risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del presente Accordo, nel rispetto del D.Lgs. n. 30 del 2005, dei rispettivi regolamenti interni e dell’effettivo apporto inventivo, economico e strumentale prestato da ciascuna Parte. Ciascuna Parte è esclusiva titolare del foreground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture, mentre le Parti sono contitolari del foreground generato congiuntamente dal personale di due o più Parti, secondo quote di titolarità che saranno definite in buona fede tra le Parti con apposito accordo scritto. Le Parti concordano sin da ora che l’Accordo di Gestione della Proprietà Intellettuale regolerà il regime di utilizzo del foreground nel periodo temporale decorrente dai sei mesi successivi alla conclusione dello stato di emergenza conseguente dalla crisi epidemiologica. Fino all’inizio del suddetto periodo temporale, tuttavia, i risultati, anche parziali, delle attività oggetto del presente Accordo, da chiunque generati, possono essere utilizzati senza alcun onere dagli Enti pubblici interessati nonché da tutti gli operatori del settore del trasporto pubblico.
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Samples: Collaboration Agreement
Proprietà intellettuale. Ciascuna Parte resta titolare dei 10.1. Tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi: − al proprio “background”Proprietà Intellettuale, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze ivi inclusi i relativi diritti di sfruttamento economico, sull’Infrastruttura Cloud, sul Software, sui Servizi Cloud, sulla documentazione, sugli Aggiornamenti e le informazioni sviluppate Sviluppi e sui lavori derivati sono e rimangono, in tutto e in parte e ovunque nel mondo, di esclusiva titolarità di XX.X.XXXXX SRL e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula dei relativi terzi proprietari indicati nell’Ordine, nelle Condizioni Integrative o nella documentazione tecnica di supporto.
10.2. Al solo scopo di permettere al Cliente di fruire dei Servizi Cloud indicati nell’Ordine, XX.X.XXXXX SRL concede al Cliente, che accetta, una licenza d’uso del presente Accordo; − Software non esclusiva, non cedibile, temporanea e limitata al proprio numero massimo di Utenti indicati nell’Ordine (“sidegroundLicenza”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della collaborazione oggetto del presente Accordo, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa).
10.3. Il Cliente si impegna, anche se attinenti al medesimo campo scientificoai sensi dell’art. Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata 1381 c.c. per ciascun Utente ad utilizzare i Software e alla realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, al background detenuto dalle altre Parti prima gli Aggiornamenti e Sviluppi negli stretti limiti della firma del presente Accordo Licenza e necessario per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato. Le Parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventoridi Proprietà Intellettuale di XX.X.XXXXX SRL o di terzi. Pertanto, si impegnano a concordaretitolo esemplificativo e non esaustivo e fatti in ogni caso salvi gli inderogabili limiti di Xxxxx, entro 3 mesi dalla scadenza il Cliente non potrà:
a. aggirare le limitazioni tecniche e le misure tecnologiche di protezione presenti nel Software e/o negli Aggiornamenti e Sviluppi, ivi incluso il sistema di autenticazione;
b. decodificare, decompilare o disassemblare il Software e/o gli Aggiornamenti e Sviluppi;
c. eseguire o far eseguire copie del presente AccordoSoftware e/o degli Aggiornamenti e Sviluppi;
d. pubblicare o far pubblicare il Software e/o gli Aggiornamenti e Sviluppi;
e. utilizzare il Software e/o gli Aggiornamenti e Sviluppi al di fuori dell’Infrastruttura Cloud;
f. commercializzare a qualsivoglia titolo il Software e/o gli Aggiornamenti e Sviluppi.
10.4. Restano altresì in capo a XX.X.XXXXX SRL (e/o, mediante apposito accordo scritto il regime se del caso, ai terzi proprietari di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione del “foreground”, intendendosi con questo termine cui al precedente paragrafo 10.1) o a terzi tutti i risultatidiritti sui marchi, brevettabili loghi, nomi, nomi a dominio e nonaltri segni distintivi comunque associati all’Infrastruttura Cloud, derivanti dall’esecuzione al Software, agli Aggiornamenti e Sviluppi e/o ai Servizi Cloud, con la conseguenza che il Cliente non potrà in alcun modo utilizzarli senza la preventiva autorizzazione scritta di XX.X.XXXXX SRL (e/o del presente Accordo, nel rispetto del D.Lgs. n. 30 del 2005, dei rispettivi regolamenti interni e dell’effettivo apporto inventivo, economico e strumentale prestato da ciascuna Parte. Ciascuna Parte è esclusiva titolare del foreground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture, mentre le Parti sono contitolari del foreground generato congiuntamente dal personale di due o più Parti, secondo quote di titolarità che saranno definite in buona fede tra le Parti con apposito accordo scritto. Le Parti concordano sin da ora che l’Accordo di Gestione della Proprietà Intellettuale regolerà il regime di utilizzo del foreground nel periodo temporale decorrente dai sei mesi successivi alla conclusione dello stato di emergenza conseguente dalla crisi epidemiologica. Fino all’inizio del suddetto periodo temporale, tuttavia, i risultati, anche parziali, delle attività oggetto del presente Accordo, da chiunque generati, possono essere utilizzati senza alcun onere dagli Enti pubblici interessati nonché da tutti gli operatori del settore del trasporto pubblicoterzo titolare).
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Proprietà intellettuale. Ciascuna Parte resta titolare dei Il diritto d’autore era, fino a poco fa, disciplinato dalla legge del 22 aprile 1941, n. 633, riconosce all’au- tore di un’opera intellettuale, di autorizzare o proibire talune utilizzazioni dell’opera stessa qualora essa sia corredata delle caratteristiche richieste dalla legge. Tali condizioni individuabili nella originalità ovvero novità dell’opera e nella forma esterna dalla stessa assunta così da renderla fruibile a tutti, possono dirsi operanti anche per i programmi per elaboratore e per le opere realizzate nella Rete ai sensi della Conven- zione di Berna ratificata e resa esecutiva con legge del 20 giugno 1978, n. 399. I diritti riconosciuti all’au- tore dell’opera protetta sono sia di proprietà industriale ed intellettuale relativi: − tipo morale (diritto di paternità dell’opera e di integrità dell’opera) sia di tipo patrimoniale (diritto di riproduzione, trasformazione, elaborazione e modificazione dell’opera) e, comunque, fondati sull’indisponibilità dell’opera medesima, salvo che l’autore o gli autori nell’ipotesi di opere collettive, non ne autorizzi l’utilizzo. Le opere scritte in qualunque forma (la cui più frequente forma nell’ambito di Internet sono i messaggi di posta elettronica) sono soggette al proprio “background”diritto di autore, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate alla stregua delle opere musicali e/o detenute audiovisive. Diversa sorte per le immagini, le opere fotografiche che sono sottoposte alla suddetta disciplina se frutto della creazione dell’operatore che ha proceduto alla realizzazione dell’immagine, laddove se rappresentano il risultato di un procedimento di digitalizzazione (tramite lo scanner), volto a qualsiasi riprodurre immagini di documenti cartacei e, se operato nel difetto dell’autorizzazione dell’autore, costituisce violazione del diritto d’autore. Il contenuto di articoli di giornali e riviste può essere liberamente riprodotto in altre riviste o giornali anche radiofonici, qualora la riproduzione non sia stata espressamente riservata e vengano indi- cati il titolo autonomamente della rivista o del giornale da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo; − al proprio “sideground”cui sono tratti, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate la data e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento il numero della collaborazione oggetto del presente Accordo, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche il nome dell’au- tore se attinenti al medesimo campo scientificol’art. Ciascuna Parte ha accesso liberoè firmato, non esclusivo, gratuito, senza diritto costituendo le cd. “utilizzazioni libere” (articoli di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, al background detenuto dalle altre Parti prima della firma del presente Accordo e necessario per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato. Le Parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare, entro 3 mesi dalla scadenza del presente Accordo, mediante apposito accordo scritto il regime di proprietàattualità, di utilizzocarattere politico, economico, religioso) di diffusione cui all’art. 65 della legge n. 633/1941. La legge 633/1941 consente di riprodurre informazioni e notizie purché tale pratica non sia effettuata tra- mite l’impiego di pubblicazione del “foreground”atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e ne venga citata la fonte. I programmi per elaboratore che circolano in rete sono da considerarsi opere protette alla stregua delle opere letterarie, intendendosi con questo termine tutti i risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del presente Accordo, nel rispetto ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 30 518; le banche dati, definite dalla direttiva comunitaria dell’11 marzo 1996 (non ancora recepita nell’ordinamento italiano) in termini di “raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo” e costituite dal software, dai dati e dalla base di dati medesima, sia essa cartacea o elettronica, sono considerate opera protette qualora presenti i requisiti dell’originalità nel- l’aspetto e nell’organizzazione dei dati. Oltre alla tutela propria del 2005diritto d’autore, dei rispettivi regolamenti interni la direttiva comunita- ria riconosce al titolare un ulteriore diritto della durata di quindici anni e dell’effettivo apporto inventivo, economico e strumentale prestato da ciascuna Parte. Ciascuna Parte è esclusiva titolare consistente nella possibilità di vietare l’estrazione o il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del foreground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture, mentre le Parti sono contitolari del foreground generato congiuntamente dal personale di due o più Parti, secondo quote di titolarità che saranno definite in buona fede tra le Parti con apposito accordo scritto. Le Parti concordano sin da ora che l’Accordo di Gestione contenuto della Proprietà Intellettuale regolerà il regime di utilizzo del foreground nel periodo temporale decorrente dai sei mesi successivi alla conclusione dello stato di emergenza conseguente dalla crisi epidemiologica. Fino all’inizio del suddetto periodo temporale, tuttavia, i risultati, anche parziali, delle attività oggetto del presente Accordo, da chiunque generati, possono essere utilizzati senza alcun onere dagli Enti pubblici interessati nonché da tutti gli operatori del settore del trasporto pubblicobanca dati.
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Samples: Public Offering Prospectus
Proprietà intellettuale. Ciascuna Parte resta titolare dei 11.1 Con il termine “Diritti di proprietà intellettuale” si indicano tutti i brevetti, modelli di utilità, marchi distintivi, marchi commerciali, denominazioni commerciali, nomi di dominio, marchi di servizio, diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi: − al proprio “background”esclusiva, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze opere di design registrate, diritti di design, copyrights, diritti di database, diritti topografici, informazioni riservate riguardo a quanto appena menzionato (compresi i dati, il know-how e le informazioni sviluppate e/o detenute formulazioni) e qualsiasi domanda per il riconoscimento di uno qualsiasi dei suddetti diritti riconosciuti di volta in volta, assieme a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo; − al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della collaborazione oggetto del presente Accordo, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico. Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza ogni diritto di sub-licenzaazione per violazione in tutti i Paesi del mondo, limitato alla durata e alla realizzazione a tutti i rinnovi e le estensioni
11.2 All’Acquirente non viene concesso alcun diritto o licenza in relazione ai Diritti di proprietà intellettuale del Venditore (o di una delle sue affiliate), ad eccezione del diritto di utilizzo dei Beni e dei Servizi nel normale svolgimento dell'attività dell'Acquirente.
11.3 L'Acquirente non dovrà analizzare, tentare di modificare o compiere attività oggetto di reverse- engineer né cercare di determinare in altro modo la struttura di qualsiasi Bene senza il previo consenso scritto del presente AccordoVenditore.
11.4 L'Acquirente non può utilizzare il nome, il logo, i marchi commerciali o altri marchi identificativi del Venditore a fini pubblicitari o divulgativi senza il previo consenso scritto del Venditore.
11.5 Il Venditore non dà alcuna garanzia né rende dichiarazioni atte a confermare che i Beni o i Servizi non violino i Diritti di proprietà intellettuale di qualunque altro soggetto.
11.6 Qualora il Venditore sviluppasse un prodotto secondo le specifiche necessità dell’Acquirente (“Istruzione”), tutti i Diritti di proprietà intellettuale creati, composti, sorti o nati in altro modo ai sensi dell’Istruzione, spettano al background detenuto dalle altre Parti prima della firma del presente Accordo Venditore, salvo laddove diversamente concordato tra le parti. Nella misura necessaria e necessario per lo con garanzia di piena titolarità, l’Acquirente assegna al Venditore tutti i Diritti di proprietà intellettuale creati, composti, disposti o realizzati in qualsiasi altro modo nello svolgimento delle attivitàIstruzioni. Qualsiasi accesso Inoltre, l'Acquirente rinuncia, a favore del Venditore, a tutti i cosiddetti diritti morali relativi all'Istruzione e si impegna a firmare tutti i documenti e a compiere ogni azione necessaria al background fine di registrare e perfezionare il trasferimento dei Diritti di proprietà intellettuale contemplati nel presente articolo 11.6 e per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato. Le Partiaiutare il Venditore nella presentazione di domande per l’ottenimento di diritti di copyright, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventoriprogettazione, si impegnano a concordare, entro 3 mesi dalla scadenza del presente Accordo, mediante apposito accordo scritto il regime di proprietàbrevetti e marchi, di utilizzo, di diffusione volta in volta eventualmente richieste dal Xxxxxxxxx a sua esclusiva e di pubblicazione del “foreground”, intendendosi con questo termine tutti i risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del presente Accordo, nel rispetto del D.Lgs. n. 30 del 2005, dei rispettivi regolamenti interni e dell’effettivo apporto inventivo, economico e strumentale prestato da ciascuna Parte. Ciascuna Parte è esclusiva titolare del foreground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture, mentre le Parti sono contitolari del foreground generato congiuntamente dal personale di due o più Parti, secondo quote di titolarità che saranno definite in buona fede tra le Parti con apposito accordo scritto. Le Parti concordano sin da ora che l’Accordo di Gestione della Proprietà Intellettuale regolerà il regime di utilizzo del foreground nel periodo temporale decorrente dai sei mesi successivi alla conclusione dello stato di emergenza conseguente dalla crisi epidemiologica. Fino all’inizio del suddetto periodo temporale, tuttavia, i risultati, anche parziali, delle attività oggetto del presente Accordo, da chiunque generati, possono essere utilizzati senza alcun onere dagli Enti pubblici interessati nonché da tutti gli operatori del settore del trasporto pubblicoassoluta discrezione.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Proprietà intellettuale. Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi: − 12.1.1. Per la durata del presente Contratto, la Società concede al proprio “background”Partner una licenza limitata, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate non trasferibile, non esclusiva, revocabile ad accedere al Portale Partner della Società e/o detenute al sito e/o all'Area Partner e a qualsiasi utilizzare, entro il territorio della sua attività, il materiale di marketing e promozionale della Società inclusi, a titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula esemplificativo ma non esaustivo, banner, loghi, creatività, contenuti, marchi commerciali, brand, copyright, documentazione, in conformità con i termini del presente Accordo; − Contratto e per il solo scopo di presentare i Clienti alla Società e/o di promuovere/pubblicizzare i prodotti e servizi della Società.
12.1.2. Qualsiasi materiale di marketing/promozionale sviluppato o creato dalla Società e collocato o altrimenti usato dal Partner, sarà di proprietà della Società e, eccetto che per le finalità del presente Contratto, non sarà utilizzato dal Partner senza la preventiva autorizzazione scritta della Società.
12.1.3. Ogni proprietà intellettuale concessa in licenza al proprio “sideground”Partner appartiene esclusivamente alla Società e ai suoi aventi causa e non sarà utilizzata, intendendosi trasferita o ceduta a Terzi senza la preventiva autorizzazione scritta della Dirigenza della Società. Nulla nel presente Contratto conferirà alcun diritto di proprietà nella nostra proprietà intellettuale. La Società si riserva tutti i propri diritti sui materiali forniti e ogni altro diritto proprietario di cui sia titolare.
12.1.4. Il Partner riconosce e concorda che utilizzerà la Proprietà intellettuale della Società in modo legittimo, in totale conformità con questo termine i Termini e condizioni generali per i partner e solo durante il periodo di cooperazione tra le Parti.
12.1.5. Il Partner mostrerà qualsiasi nostra Proprietà intellettuale e materiale di marketing sul suo sito web o sui suoi siti web (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Social Media, Blog o qualsiasi altro mezzo o metodo esistente o futuro) unicamente allo scopo di commercializzare e promuovere i prodotti e servizi della Società, e a condizione che siano stati forniti dalla Società medesima.
12.1.6. Alla risoluzione del presente Contratto a opera di una parte, il Partner restituirà alla Società tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della collaborazione oggetto del presente Accordo, ma al informazioni proprietarie di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico. Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, al background detenuto dalle altre Parti prima della firma del presente Accordo e necessario per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà cui possa essere negoziato con accordo separato. Le Parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare, entro 3 mesi dalla scadenza del presente Accordo, mediante apposito accordo scritto il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione del “foreground”, intendendosi con questo termine tutti i risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del presente Accordo, nel rispetto del D.Lgs. n. 30 del 2005, dei rispettivi regolamenti interni e dell’effettivo apporto inventivo, economico e strumentale prestato da ciascuna Parte. Ciascuna Parte è esclusiva titolare del foreground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture, mentre le Parti sono contitolari del foreground generato congiuntamente dal personale di due o più Parti, secondo quote di titolarità che saranno definite in buona fede tra le Parti con apposito accordo scritto. Le Parti concordano sin da ora che l’Accordo di Gestione della Proprietà Intellettuale regolerà il regime di utilizzo del foreground nel periodo temporale decorrente dai sei mesi successivi alla conclusione dello stato di emergenza conseguente dalla crisi epidemiologica. Fino all’inizio del suddetto periodo temporale, tuttavia, i risultati, anche parziali, delle attività oggetto del presente Accordo, da chiunque generati, possono essere utilizzati senza alcun onere dagli Enti pubblici interessati nonché da tutti gli operatori del settore del trasporto pubblicopossesso.
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Samples: Partner Agreement
Proprietà intellettuale. Ciascuna Parte resta titolare 1. L’ “Allegato 5 – Titolarità, protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, definisce l’accordo tra le Parti in merito alla titolarità, gestione e valorizzazione di tutti i risultati conseguiti nell’ambito delle attività di ricerca del C3A da personale C3A o equiparato ovvero da gruppi congiunti formati da dipendenti e/o assegnisti e/o dottorandi afferenti al C3A e da dipendenti e/o collaboratori di FEM, nonché dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale ad essi relativi: − . Tale Allegato dà concreta attuazione ai principi stabiliti dall’art. 6 della convenzione attuativa di cui alla lett. c) delle premesse.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che – affinché un risultato delle attività di ricerca del C3A possa intendersi conseguito congiuntamente da entrambe le Parti ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) della convenzione attuativa di cui alla lett. c) delle premesse e, di conseguenza, possa essere assoggettato al proprio regime di cui all’Allegato richiamato dal presente articolo, in piena conformità con quanto previsto dall’art. 65, comma 5, del d.lgs. 30/2015 “backgroundCodice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273” nonché con quanto previsto dall’art. 5 (“Ricerca finanziata da terzi”) del Regolamento Brevetti dell’Università degli Studi di Trento – è altresì sufficiente che tale risultato sia stato conseguito con risorse e mezzi destinati a tal uopo da FEM, con ciò intendendosi con questo termine tutte le conoscenze anche soltanto il contributo finanziario erogato da FEM ai fini della attivazione di rapporti di lavoro di personale e le informazioni sviluppate collaboratori del C3A.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che dal regime di cui all’Allegato sopra richiamato sono esclusi i risultati dei progetti di ricerca e dei contratti di ricerca elencati al punto A.6 dell’Allegato 4, i quali restano di titolarità esclusiva di FEM, non potendo UNITN vantare alcun diritto e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente pretesa di qualsivoglia genere sugli stessi.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che ricadono nell’ipotesi dell’art. 6, comma 1, lett. c) della convenzione attuativa di cui alla lett. c) delle premesse – e restano, pertanto, nella titolarità esclusiva della Parte che li ha conseguiti – tutti i risultati generati da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo; − al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della collaborazione oggetto del presente Accordo, ma Parte al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico. Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle dalle attività oggetto del presente Accordo, al background detenuto dalle altre Parti prima della firma del presente Accordo e necessario per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato. Le Parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare, entro 3 mesi dalla scadenza del presente Accordo, mediante apposito accordo scritto il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione del “foreground”, intendendosi con questo termine tutti i risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del presente Accordo, nel rispetto del D.Lgs. n. 30 del 2005, dei rispettivi regolamenti interni e dell’effettivo apporto inventivo, economico e strumentale prestato da ciascuna Parte. Ciascuna Parte è esclusiva titolare del foreground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture, mentre le Parti sono contitolari del foreground generato congiuntamente dal personale di due o più Parti, secondo quote di titolarità che saranno definite in buona fede tra le Parti con apposito accordo scritto. Le Parti concordano sin da ora che l’Accordo di Gestione della Proprietà Intellettuale regolerà il regime di utilizzo del foreground nel periodo temporale decorrente dai sei mesi successivi alla conclusione dello stato di emergenza conseguente dalla crisi epidemiologica. Fino all’inizio del suddetto periodo temporale, tuttavia, i risultati, anche parziali, delle attività oggetto del presente Accordo, da chiunque generati, possono essere utilizzati senza alcun onere dagli Enti pubblici interessati nonché da tutti gli operatori del settore del trasporto pubblico.C3A.
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Samples: Convenzione Attuativa
Proprietà intellettuale. Ciascuna 1. Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell’immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all’esterno relative a sviluppi e risultati dell’attività oggetto della presente Convenzione.
2. Ogni Parte resta titolare dei mantiene i diritti di proprietà industriale intellettuale sui risultati scientifici e tecnologici e sui prodotti della ricerca ottenuti senza il contributo dell'altra Parte.
3. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente Convenzione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed intellettuale relativi: − al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente utilizzati da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo; − al proprio “sideground”Parte, intendendosi in tutto o in parte, con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento precisa menzione della collaborazione oggetto del della presente AccordoConvenzione e previo assenso dell’altra Parte.
4. La Parte che intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, ma al convegni, seminari o simili, dovrà citare la Convenzione nell’ambito della quale è stato svolto il lavoro di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientificoricerca e il contributo fornito dall’altra Parte.
5. Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto La proprietà dei risultati scientifici e i prodotti di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, al background detenuto dalle altre ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti prima della firma del presente Accordo e necessario per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato. Le Parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare, entro 3 mesi dalla scadenza del presente Accordo, mediante apposito accordo scritto il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione del “foreground”, intendendosi con questo termine tutti i risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del presente Accordo, nel rispetto del D.Lgs. n. 30 del 2005, dei rispettivi regolamenti interni e dell’effettivo apporto inventivo, economico e strumentale prestato da ciascuna Parte. Ciascuna Parte è esclusiva titolare del foreground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture, mentre le Parti sono contitolari del foreground generato congiuntamente dal personale di due o più Parti, secondo quote di titolarità che saranno definite in buona fede pattuite tra le Parti con apposito medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato.
6. L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo scrittofra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. Le Parti concordano sin da ora che l’Accordo In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di Gestione tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.
7. Con la sottoscrizione della presente Convenzione ADM accetta i regolamenti CNR riguardanti la tutela della proprietà intellettuale, consultabili sul sito xxx.xxx.xx, ed in particolare il “Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della Proprietà Intellettuale regolerà sui risultati della ricerca del CNR”, approvato con deliberazione n. 338/2019 del Consiglio di Amministrazione del CNR il regime di utilizzo del foreground nel periodo temporale decorrente dai sei mesi successivi alla conclusione dello stato di emergenza conseguente dalla crisi epidemiologica. Fino all’inizio del suddetto periodo temporale, tuttavia, i risultati, anche parziali, delle attività oggetto del presente Accordo, da chiunque generati, possono essere utilizzati senza alcun onere dagli Enti pubblici interessati nonché da tutti gli operatori del settore del trasporto pubblico19/12/2019 e disponibile al seguente indirizzo web:xxxxx://xxx.xxx.xx/sites/default/files/public/media/doc_innovazione/delibera_3 38_2019.pdf.
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Samples: Convention
Proprietà intellettuale. Ciascuna Parte resta titolare 18.1. L'Espositore garantisce che le sue attività nell'ambito della Fiera, in particolare gli oggetti esposti e tutta la sua pubblicità, non violano in alcun modo i diritti di terzi, come i diritti di proprietà intellettuale (in particolare i diritti d'autore, i diritti di marchio, i diritti di brevetto, i diritti di design), né sono in alcun modo illegali o illeciti. Inoltre, l'Espositore garantisce che tutte le informazioni fornite all'Organizzatore nell'ambito della fiera in relazione alle sue attività, ad esempio per la pubblicazione nella guida della fiera, nel catalogo o sul sito web della fiera, sono complete e corrette e non violano in alcun modo i diritti di terzi o sono altrimenti illegali o illecite.
18.2. In particolare, l'Espositore garantisce che le fotografie, le illustrazioni, gli altri elementi grafici e/o i testi che presenta all'Organizzatore per l'inserimento nella Guida della Fiera, nel catalogo o nel sito web della Fiera (il "Materiale Presentato") o che trasmette alla stampa sono privi di diritti d'autore, in modo che l'Organizzatore possa utilizzarli, riprodurli, gestirli o utilizzarli in qualsiasi modo. In caso contrario, l'Espositore si impegna ad assumere e pagare tutti i diritti d'autore dovuti per i Documenti presentati all'Organizzatore e a risarcire l'Organizzatore per qualsiasi costo, danno, responsabilità o perdita derivante dal mancato rispetto dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi: − al proprio “background”intellettuale. Nel caso in cui una terza parte si opponga all'uso dei documenti presentati, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze l'Espositore dovrà immediatamente informare l'Organizzatore per iscritto. L'Espositore dichiara e conferma di cedere gratuitamente e definitivamente all'Organizzatore i suoi eventuali diritti sui documenti presentati.
18.3. L'Organizzatore si riserva il diritto di scattare fotografie durante la fiera, compresi i periodi di costruzione e smontaggio, e di utilizzarle, riprodurle, duplicarle, trasmetterle, cederle o sfruttarle in qualsiasi modo.
18.4. Solo l'Organizzatore ha il diritto di pubblicare il catalogo della fiera. L'Espositore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Organizzatore le informazioni sviluppate da inserire nel catalogo. L'Organizzatore è libero di modificare le informazioni e i testi che gli vengono forniti senza alcuna possibilità di obiezione da parte dell'Espositore. L'Organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali errori nei testi e/o detenute nelle traduzioni del catalogo.
18.5. Se l'Espositore viene a conoscenza del fatto che i Prodotti esposti alla Fiera possono violare i diritti di terzi, deve immediatamente informare l'Organizzatore per iscritto e fornire all'Organizzatore una copia di tutti i documenti pertinenti.
18.6. L'Espositore dovrà tutelare l'Organizzatore, compresi il proprietario e l'operatore dell'edificio, i loro direttori e qualsiasi titolo autonomamente altro dipendente nominato da ciascuna delle Parti antecedentemente quest'ultimo, contro qualsiasi reclamo da parte di terzi derivante da una violazione dei diritti di proprietà intellettuale o altro, o associato alle attività dell'Espositore (e dei suoi incaricati) nel contesto della Fiera, compresi, ma non solo, i beni e i servizi che l'Espositore mette in mostra e promuove alla stipula del presente Accordo; − al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine Fiera o la pubblicità ad essi associata. L'Espositore si impegna a risarcire completamente l'Organizzatore per tutte le conoscenze sviluppate perdite e le spese sostenute, comprese tutte le spese legali, associate a una (presunta) violazione dei diritti di terzi da parte dell'Espositore. L'Organizzatore ha sempre il diritto, sia a seguito di un reclamo da parte di terzi, sia su richiesta di un'autorità giudiziaria o amministrativa o di propria iniziativa, di far rimuovere dalla Fiera i prodotti, gli articoli, le opere e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della collaborazione dispositivi, la pubblicità o qualsiasi altro oggetto del presente Accordo, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico. Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuitoche possa contenere contenuti illegali o dannosi che l'Espositore espone, senza che l'Espositore abbia diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, al background detenuto dalle altre Parti prima della firma del presente Accordo e necessario per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato. Le Parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano ad alcun risarcimento a concordare, entro 3 mesi dalla scadenza del presente Accordo, mediante apposito accordo scritto il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione del “foreground”, intendendosi con questo termine tutti i risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del presente Accordo, nel rispetto del D.Lgs. n. 30 del 2005, dei rispettivi regolamenti interni e dell’effettivo apporto inventivo, economico e strumentale prestato da ciascuna Parte. Ciascuna Parte è esclusiva titolare del foreground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture, mentre le Parti sono contitolari del foreground generato congiuntamente dal personale di due o più Parti, secondo quote di titolarità che saranno definite in buona fede tra le Parti con apposito accordo scritto. Le Parti concordano sin da ora che l’Accordo di Gestione della Proprietà Intellettuale regolerà il regime di utilizzo del foreground nel periodo temporale decorrente dai sei mesi successivi alla conclusione dello stato di emergenza conseguente dalla crisi epidemiologica. Fino all’inizio del suddetto periodo temporale, tuttavia, i risultati, anche parziali, delle attività oggetto del presente Accordo, da chiunque generati, possono essere utilizzati senza alcun onere dagli Enti pubblici interessati nonché da tutti gli operatori del settore del trasporto pubblicotale titolo.
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Samples: Terms and Conditions
Proprietà intellettuale. Ciascuna 17.1 Salvo diversa pattuizione convenuta nel Contratto, i diritti di proprietà e/o di sfruttamento economico degli elaborati, delle opere d’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell’altro materiale e documentazione creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Parte resta titolare Affidataria o dai suoi dipendenti e collaboratori, nell’ambito e in occasione dell’esecuzione del Contratto, sono di titolarità e proprietà esclusiva della Committente, ivi compresi l’invenzione di prodotti o processi suscettibili di essere coperti da brevetto. La Parte Affidataria non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore oltre quello convenuto nel Contratto.
17.2 L'Appaltatore garantisce in ogni tempo la Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione del contratto.
17.3 Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di proprietà industriale sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.
17.4 La Committente resta estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed intellettuale relativi: − i titolari dei brevetti ed alle eventuali controversie tra di loro obbligandosi espressamente l’Appaltatore medesimo a sollevare la Committente da ogni azione che i soggetti titolari o concessionari di cui al proprio “background”primo comma dovessero avviare nei suoi confronti.
17.5 L'Appaltatore si impegna, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché la Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e le informazioni sviluppate di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo; − al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della collaborazione oggetto del presente Accordo, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico. Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, al background detenuto dalle altre Parti prima della firma del presente Accordo e necessario per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato. Le Parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare, entro 3 mesi dalla scadenza del presente Accordo, mediante apposito accordo scritto il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione del “foreground”, intendendosi con questo termine tutti i risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del presente Accordo, nel rispetto del D.Lgs. n. 30 del 2005, dei rispettivi regolamenti interni e dell’effettivo apporto inventivo, economico e strumentale prestato da ciascuna Parte. Ciascuna Parte è esclusiva titolare del foreground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture, mentre le Parti sono contitolari del foreground generato congiuntamente dal personale di due o più Parti, secondo quote di titolarità che saranno definite in buona fede tra le Parti con apposito accordo scritto. Le Parti concordano sin da ora che l’Accordo di Gestione della Proprietà Intellettuale regolerà il regime di utilizzo del foreground nel periodo temporale decorrente dai sei mesi successivi alla conclusione dello stato di emergenza conseguente dalla crisi epidemiologica. Fino all’inizio del suddetto periodo temporale, tuttavia, i risultati, anche parziali, delle attività oggetto del presente Accordo, da chiunque generati, possono essere utilizzati senza alcun onere dagli Enti pubblici interessati nonché da tutti gli operatori del settore del trasporto pubblicolicenziatario.
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Samples: General Conditions of Contracts for Works and/or Services
Proprietà intellettuale. Ciascuna 1. Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali, modelli informativi BIM nessuno escluso e compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall’Appaltatore nell’ambito delle prestazioni allo stesso affidate, ivi compresi quelli attinenti il settore informatica, rimangono di proprietà di RFI, la quale potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in funzione dei quali essi sono stati elaborati. L’Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di RFI, per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto, tutti gli elaborati e modelli informativi BIM provvisori e/o definitivi, prodotti e/o accettati nel corso delle prestazioni medesime. È fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti documenti.
2. Parimenti è fatto divieto all’Appaltatore di utilizzare tali documenti per finalità che non siano connesse all’esecuzione del presente Contratto. Qualora l’Appaltatore producesse nuovi prodotti o invenzioni brevettabili, al medesimo verrà riconosciuto il solo diritto di essere “autore”, mentre la proprietà e il diritto allo sfruttamento si intendono definitivamente trasferiti a tutti gli effetti a RFI. RFI si riserva la proprietà di metodiche operative o applicative originali e l’acquisizione dei relativi eventuali brevetti, sia per il conseguimento di fini 5.Ciascuna Parte resta titolare dei risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla istituzionali, sia per l’eventuale commercializzazione del prodotto originale realizzato e del bene acquisito senza che ciò determini a favore dell’Appaltatore compensi ed indennità di sorta. L’Appaltatore si impegna a tenere indenne il Committente da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da terzi per contraffazione o violazione di diritti di brevetto nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
3. Fermo restando quanto previsto all’art. 5 delle CGC, richiamate all’art. 3 della presente Convenzione, l’Appaltatore dichiara sin d’ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi: − al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula su quanto comunque realizzato nell’esecuzione del presente Accordo; − al proprio “sideground”Xxxxxxxxx. L’Appaltatore presta analoga garanzia, intendendosi con questo termine tutte anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all’immagine.
4. Pertanto l’Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevato il Committente da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le conoscenze sviluppate spese di gestione amministrativa o di consulenza e i risultati conseguiti legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da ciascuna terzi a causa delle Parti durante lo svolgimento della collaborazione oggetto attività poste in essere in esecuzione del presente Accordo, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico. Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, al background detenuto dalle altre Parti prima della firma del presente Accordo e necessario per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse Contratto o comunque da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato. Le Parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare, entro 3 mesi dalla scadenza del presente Accordo, mediante apposito accordo scritto il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione del “foreground”, intendendosi con questo termine tutti i risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del presente Accordo, nel rispetto del D.Lgs. n. 30 del 2005, dei rispettivi regolamenti interni e dell’effettivo apporto inventivo, economico e strumentale prestato da ciascuna Parte. Ciascuna Parte è esclusiva titolare del foreground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture, mentre le Parti sono contitolari del foreground generato congiuntamente dal personale di due o più Parti, secondo quote di titolarità che saranno definite in buona fede tra le Parti con apposito accordo scritto. Le Parti concordano sin da ora che l’Accordo di Gestione della Proprietà Intellettuale regolerà il regime di utilizzo del foreground nel periodo temporale decorrente dai sei mesi successivi alla conclusione dello stato di emergenza conseguente dalla crisi epidemiologica. Fino all’inizio del suddetto periodo temporale, tuttavia, i risultati, anche parziali, delle attività oggetto del presente Accordo, da chiunque generati, possono essere utilizzati senza alcun onere dagli Enti pubblici interessati nonché da tutti gli operatori del settore del trasporto pubblicoqueste ultime derivanti.
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Samples: Construction Contract
Proprietà intellettuale. Ciascuna La proposta che segue contiene diverse formulazioni predisposte per essere utilizzate alternativamente.
1. Le conoscenze pregresse di una Parte resta titolare dei diritti sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima.
2. I risultati della ricerca saranno di proprietà industriale ed intellettuale relativi: − al proprio “background”(indicare lo specifico accordo tra le parti), intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo; − al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e fatto salvo che nel caso in cui in cui i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della collaborazione ricerca oggetto del presente Accordocontratto siano proteggibili mediante privativa industriale, ma le Parti si daranno reciproca e immediata informazione e dovranno esprimere all’altra parte tramite comunicazione scritta il proprio interesse per l’invenzione.
3. La Parte che si dimostri interessata alla brevettazione dovrà rispondere per scritto entro giorni dalla comunicazione dei risultati e coopererà con la Parte richiedente per la scrittura e il deposito della stessa; la titolarità della privativa sarà congiunta. Le Parti rimandano a un successivo accordo la definizione delle rispettive quote di titolarità.
4. Contestualmente al deposito della domanda di fuori ed indipendentemente dalla stessabrevetto, anche se attinenti l’Università concederà al medesimo campo scientificoCommittente la licenza esclusiva (a tempo indeterminato oppure prevedere una scadenza) della propria quota di titolarità, con atto separato da siglarsi nel più breve tempo possibile successivamente al deposito e comunque non oltre giorni dal deposito. Ciascuna Parte ha accesso liberoIl Committente sosterrà [tutti i costi del deposito della domanda di brevetto nonché] tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alle sue eventuali estensioni.
5. Resta inteso che l’Università avrà il diritto d’uso gratuito e perpetuo per fini scientifici e didattici dei risultati inventivi e potrà utilizzarli per gli usi accordati con il Committente.
6. Qualora il Committente decida successivamente di non procedere al mantenimento della privativa, non esclusivodovrà tempestivamente informare l’Università che avrà diritto di opzione, a titolo gratuito, senza diritto di sub-licenzaottenere nuovamente la piena titolarità del brevetto.
1. Le conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima.
2. I risultati della ricerca saranno di proprietà (indicare lo specifico accordo tra le parti), limitato alla durata e alla realizzazione delle attività fatto salvo che nel caso in cui in cui i risultati della ricerca oggetto del presente Accordocontratto siano proteggibili mediante privativa industriale, il Committente sarà immediatamente informato dall’Università e dovrà esprimere tramite comunicazione scritta il proprio interesse per l’invenzione entro giorni dalla comunicazione dei risultati.
3. Qualora il Committente non avesse interesse alla brevettazione, o in assenza di risposta nel termine previsto, Unifi potrà procedere al background detenuto dalle altre Parti prima deposito della firma domanda di brevetto a proprio nome e spese senza nulla dovere al Committente.
4. L’Università concederà al Committente un diritto di opzione per l’acquisizione di una licenza d’uso non esclusiva/di una licenza d’uso esclusiva a parità di condizioni rispetto a quelle offerte a terzi a mezzo del presente Accordo e necessario per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separatoricorso all’evidenza pubblica/del brevetto.
1. Le Parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare, entro 3 mesi dalla scadenza del presente Accordo, mediante apposito accordo scritto il regime conoscenze pregresse di proprietà, di utilizzo, di diffusione una Parte sono e di pubblicazione del “foreground”, intendendosi con questo termine tutti i risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del presente Accordo, nel rispetto del D.Lgs. n. 30 del 2005, dei rispettivi regolamenti interni e dell’effettivo apporto inventivo, economico e strumentale prestato da ciascuna Parte. Ciascuna Parte è esclusiva titolare del foreground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture, mentre le Parti sono contitolari del foreground generato congiuntamente dal personale di due o più Parti, secondo quote restano di titolarità che e proprietà della Parte medesima.
2. I risultati della ricerca saranno definite in buona fede di proprietà (indicare lo specifico accordo tra le Parti con apposito accordo scritto. Le Parti concordano sin da ora parti), fatto salvo che l’Accordo di Gestione nel caso in cui in cui i risultati della Proprietà Intellettuale regolerà il regime di utilizzo del foreground nel periodo temporale decorrente dai sei mesi successivi alla conclusione dello stato di emergenza conseguente dalla crisi epidemiologica. Fino all’inizio del suddetto periodo temporale, tuttavia, i risultati, anche parziali, delle attività ricerca oggetto del presente Accordocontratto siano proteggibili mediante privativa industriale, da chiunque generatiil Committente sarà titolare del brevetto ma all’Università degli Studi di Firenze/al-agli inventore-i sarà riconosciuto una indennità straordinaria/un premio complessivo pari a Euro ; nel caso di deposito di domanda internazionale o di domanda di estensione internazionale di una domanda già̀ depositata in sede nazionale, possono essere utilizzati una ulteriore indennità complessiva/un ulteriore premio complessivo pari a Euro ; e nel caso di concessione della prima domanda di brevetto e di ciascuna estensione internazionale, una ulteriore indennità complessiva/un ulteriore premio complessivo pari a Euro . Oltre detti premi nulla sarà dovuto all’Università degli Studi di Firenze e agli inventori dell’Università degli Studi di Firenze per quanto riguarda il Brevetto depositato. L’Università degli Studi di Firenze potrà utilizzare il Brevetto gratuitamente e senza alcun onere dagli Enti pubblici interessati nonché da tutti gli operatori del settore del trasporto pubblicolimiti di tempo per fini scientifici e didattici.
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Samples: Convenzione Per L’attivazione Di Posti Di Dottorato
Proprietà intellettuale. Ciascuna Parte resta titolare dei diritti 12.1 Tutti i Contenuti presenti o resi disponibili all’Utente attraverso la Piattaforma, nonché i marchi, disegni, modelli, know-how, testi, grafiche, disegni, loghi, immagini, file audio, raccolte di dati e software, elenchi o altre banche dati presenti sulla Piattaforma sono di proprietà industriale ed intellettuale relativi: − al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate esclusiva dei Fornitori e/o detenute di terzi che i Fornitori sfruttano in base a qualsiasi titolo autonomamente licenze, e sono protetti dalle Leggi italiane e dalle Leggi internazionali in materia di diritto d’autore, diritti sulla proprietà intellettuale, diritto industriale e diritti sulle banche dati.
12.2 L’utilizzo della Piattaforma e l’acquisto dei Contenuti Premium da ciascuna delle Parti antecedentemente parte dell’Utente non conferisce alcun diritto di proprietà o di altro tipo sui Contenuti, sul codice, sui dati o su altri materiali associati ai Contenuti e/o alla stipula Piattaforma.
12.3 All’Utente è concessa esclusivamente una licenza d’uso finalizzata alla fruizione e riproduzione personale e non licenziabile dei Contenuti, valida per il territorio italiano, per le finalità di formazione, informazione e orientamento sulle applicazioni del presente Accordo; − al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate Piano Nazionale di Ripresa e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della collaborazione oggetto del presente Accordo, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico. Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuitoResilienza.
12.4 In nessun caso l’Utente, senza il previo consenso scritto dei Fornitori, può fare o tentare di fare quanto segue ai Contenuti: (i) utilizzare i Contenuti e/o i marchi dei Fornitori per scopi commerciali, pubblicitari o di promozione di un prodotto o servizio; (ii) commercializzare merce, fisica o digitale, che rappresenti i Contenuti acquistati e/o i marchi dei Fornitori; (iii) tentare di rivendicare qualsiasi ulteriore diritto di sub-licenza, limitato alla durata proprietà intellettuale relativo ai Contenuti.
12.5 Qualsiasi utilizzo dei Contenuti contrario ai presenti Termini di Servizio e/o alle disposizioni della normativa italiana e alla realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, al background detenuto dalle altre Parti prima comunitaria a tutela della firma del presente Accordo proprietà industriale e necessario per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato. Le Parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare, entro 3 mesi dalla scadenza del presente Accordo, mediante apposito accordo scritto il regime intellettuale verrà perseguito nei termini di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione del “foreground”, intendendosi con questo termine tutti i risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del presente Accordo, nel rispetto del D.Lgs. n. 30 del 2005, dei rispettivi regolamenti interni e dell’effettivo apporto inventivo, economico e strumentale prestato da ciascuna Parte. Ciascuna Parte è esclusiva titolare del foreground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture, mentre le Parti sono contitolari del foreground generato congiuntamente dal personale di due o più Parti, secondo quote di titolarità che saranno definite in buona fede tra le Parti con apposito accordo scritto. Le Parti concordano sin da ora che l’Accordo di Gestione della Proprietà Intellettuale regolerà il regime di utilizzo del foreground nel periodo temporale decorrente dai sei mesi successivi alla conclusione dello stato di emergenza conseguente dalla crisi epidemiologica. Fino all’inizio del suddetto periodo temporale, tuttavia, i risultati, anche parziali, delle attività oggetto del presente Accordo, da chiunque generati, possono essere utilizzati senza alcun onere dagli Enti pubblici interessati nonché da tutti gli operatori del settore del trasporto pubblicoLegge.
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Samples: Terms of Service
Proprietà intellettuale. Ciascuna Parte resta titolare 15.1. Fermo restando il diritto di menzione, l’Operatore Economico trasferisce integralmente a Xxxxx.Xx, in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale che possa comunque essere riferito alle prestazioni, agli elaborati grafici e progettuali, i software specialistici di calcolo e Revit e tutti i file in formato nativo/editabile e quant’altro realizzato nell’esecuzione dei Servizi di Supporto Progettazione di cui al presente Accordo Quadro e ai relativi Contratti Attuativi. Il corrispettivo per tale trasferimento è da intendersi compreso e compensato nel prezzo dell’appalto. Il trasferimento della proprietà intellettuale si perfezione con l’integrale pagamento dei corrispettivi pattuiti.
15.2. Nel rinunciare sin d’ora a far valere ogni diritto di cui all’articolo precedente, l’Operatore Economico riconosce incondizionatamente a Xxxxx.Xx ogni diritto di utilizzazione economica, irrevocabile e privo di royalty, su quanto comunque realizzato nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, compresi – a titolo meramente esemplificativo – il diritto alla riproduzione, il diritto di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di pubblicazione, di elaborazione e sviluppo, di concedere in licenza, promuovere e creare opere derivate.
15.3. L’Operatore Economico dichiara sin d’ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratto Attuativi, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumano essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi: − al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo; − al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della collaborazione oggetto del presente Accordo, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico. Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, al background detenuto dalle altre Parti prima della firma su quanto comunque realizzato nell’esecuzione del presente Accordo Quadro e necessario per lo svolgimento delle attivitàdei relativi Contratti Attuativi. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato. Le Parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare, entro 3 mesi dalla scadenza del presente Accordo, mediante apposito accordo scritto il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione del “foreground”, intendendosi con questo termine tutti i risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del presente Accordo, nel rispetto del D.Lgs. n. 30 del 2005, dei rispettivi regolamenti interni e dell’effettivo apporto inventivo, economico e strumentale prestato da ciascuna Parte. Ciascuna Parte è esclusiva titolare del foreground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture, mentre le Parti sono contitolari del foreground generato congiuntamente dal personale di due o più Parti, secondo quote di titolarità che saranno definite in buona fede tra le Parti con apposito accordo scritto. Le Parti concordano sin da ora che l’Accordo di Gestione della Proprietà Intellettuale regolerà il regime di utilizzo del foreground nel periodo temporale decorrente dai sei mesi successivi alla conclusione dello stato di emergenza conseguente dalla crisi epidemiologica. Fino all’inizio del suddetto periodo temporale, tuttavia, i risultatiL’Operatore Economico presta analoga garanzia, anche parzialicontro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, delle attività oggetto del presente Accordoad esempio, da chiunque generati, possono essere utilizzati senza alcun onere dagli Enti pubblici interessati nonché da tutti gli operatori del settore del trasporto pubblicoil diritto di immagine.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto Alla Progettazione
Proprietà intellettuale. Ciascuna Parte resta titolare dei 13.1. Il presente Contratto non produce effetti in relazione ai preesistenti diritti di proprietà industriale intellettuale delle parti.
13.2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai dati raccolti in esecuzione dei Servizi ed ai Prodotti appartengono e sono esercitabili esclusivamente da BMS.
13.3. Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi: − al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate relativi ai Prodotti e/o detenute ai Servizi creati specificatamente per BMS in conformita’ ai presenti Termini e Condizioni, devono immediatamente venire trasferiti a qualsiasi titolo autonomamente BMS nel momento della loro creazione. I diritti di proprietà intellettuale vengono assegnati per essere sfruttati in tutto il mondo per la durata del termine di tutela e per tutti i mezzi, mezzi di comunicazione, forme o formati di sfruttamento, incluso, senza alcuna limitazione, il diritto a riprodurre, usare, adattare, modificare, trasformare, pubblicare, distribuire, esibire pubblicamente e comunicare, tradurre, a preparare lavori derivati o ad assegnare, vendere o concedere in licenza tali diritti su base esclusiva e non esclusiva.
13.4. Il Fornitore otterrà a beneficio di BMS e delle sue Affiliate una licenza non esclusiva, non trasferibile, libera da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo; − al proprio “sideground”royalty e perpetua in relazione a tutti i diritti di terzi che siano necessari per poter utilizzare i Prodotti e/o i Servizi.
13.5. Il Fornitore, intendendosi con questo termine su richiesta di BMS, svolgerà tutte le conoscenze sviluppate azioni e fornirà tutti i risultati conseguiti documenti richiesti nel limite del ragionevole per permettere a BMS di ottenere il pieno beneficio previsto dalla presente clausola 13.
13.6. L’uso da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento parte del Fornitore della collaborazione oggetto del presente Accordoragione sociale o dei nomi di prodotti, ma al loghi e marchi di fuori ed indipendentemente dalla stessaBMS o dei suoi Affiliati richiede il previo consenso scritto da BMS. Tali nomi, anche se attinenti al medesimo campo scientifico. Ciascuna Parte ha accesso liberologhi e marchi rimangono di proprietà esclusiva di BMS, non esclusivo, gratuito, senza diritto dei suoi Affiliati e loro concessori di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto a seconda del presente Accordo, al background detenuto dalle altre Parti prima della firma del presente Accordo e necessario per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato. Le Parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare, entro 3 mesi dalla scadenza del presente Accordo, mediante apposito accordo scritto il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione del “foreground”, intendendosi con questo termine tutti i risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del presente Accordo, nel rispetto del D.Lgs. n. 30 del 2005, dei rispettivi regolamenti interni e dell’effettivo apporto inventivo, economico e strumentale prestato da ciascuna Parte. Ciascuna Parte è esclusiva titolare del foreground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture, mentre le Parti sono contitolari del foreground generato congiuntamente dal personale di due o più Parti, secondo quote di titolarità che saranno definite in buona fede tra le Parti con apposito accordo scritto. Le Parti concordano sin da ora che l’Accordo di Gestione della Proprietà Intellettuale regolerà il regime di utilizzo del foreground nel periodo temporale decorrente dai sei mesi successivi alla conclusione dello stato di emergenza conseguente dalla crisi epidemiologica. Fino all’inizio del suddetto periodo temporale, tuttavia, i risultati, anche parziali, delle attività oggetto del presente Accordo, da chiunque generati, possono essere utilizzati senza alcun onere dagli Enti pubblici interessati nonché da tutti gli operatori del settore del trasporto pubblicocaso.
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Proprietà intellettuale. Ciascuna Parte resta titolare dei 13.1. Salvo diverso Accordo, nel caso in cui, in esecuzione di un Contratto di Vendita, Xxxxxxx realizzi Prodotti modificati o progetti od altro know‐ how che diano, o possano dare, luogo all’insorgenza di nuovi diritti d’autore e connessi diritti di brevetto industriale, modello di utilità, design, marchio o altro diritto di proprietà industriale ed intellettuale, detti diritti ed ogni relativa facoltà di sfruttamento esclusiva sono e resteranno di proprietà esclusiva di Bolzoni o comunque, qualora detti diritti debbano essere riconosciuti per mezzo di procedure di registrazione, nella legittima aspettativa di poter essere acquisiti in xxx xxxxxxxxx xx xxxx x Xxxxxxx. Il Cliente si impegna pertanto ad astenersi da qualsivoglia attività che possa pregiudicare detti diritti o ostacolarne la tutela da parte di Xxxxxxx. A titolo esemplificativo, il Cliente dovrà astenersi dal depositare qualsivoglia domanda di privativa volta a proteggere detti diritti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domande di registrazione di marchio, brevetti per invenzione industriale o modello, e dovrà altresì, per quanto ragionevole e fatta comunque salva la possibilità di commercializzare i Prodotti, di adottare misure volte a mantenere segreto l’oggetto di detti diritti in modo tale da non pregiudicarne la tutela da parte di Xxxxxxx.
13.2. Resta in ogni caso inteso che tutti i concetti, le informazioni, le idee, il know‐how, le tecniche, le invenzioni, i dati o altri diritti di proprietà industriale ed o intellettuale relativi: − al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo sviluppati autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo; − al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della collaborazione oggetto del presente Accordo, ma una Parte al di fuori dell’esecuzione di un Contratto di Vendita resteranno di proprietà esclusiva di detta Parte.
13.3. I marchi “Bolzoni”, “Auramo” e “Meyer”, ivi incluse le loro varianti figurative ed indipendentemente dalla stessaogni altro segno utilizzato da Xxxxxxx per contraddistinguere i Prodotti (congiuntamente, anche se attinenti i “Marchi Bolzoni”), sono di titolarità esclusiva di Bolzoni e delle sue società affiliate o controllate. La cessione dei Prodotti al medesimo campo scientificoCliente non conferisce al Cliente alcuna licenza d’uso avente ad oggetto i Marchi Bolzoni.
13.4. Ciascuna Parte ha accesso liberoIl Cliente dovrà altresì astenersi, nell’ambito di qualsiasi giurisdizione in cui opererà o altrimenti svolgerà attività commerciale, dal procedere al deposito di segni distintivi che contengano i Marchi Bolzoni o siano con essi simili e confondibili e, in ogni caso, dallo sfruttare i Marchi Bolzoni e dal farne qualsiasi uso che non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, al background detenuto dalle altre Parti prima della firma del presente Accordo e sia quello strettamente necessario per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso scopi meramente descrittivi ed informativi della provenienza dei Prodotti, né potrà il Cliente utilizzare qualsiasi altro segno distintivo, come loghi, nomi, nomi a dominio o grafie distintive, riconducibili all'identità imprenditoriale di Bolzoni o di società appartenenti al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato. Le Parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare, entro 3 mesi dalla scadenza del presente Accordo, mediante apposito accordo scritto il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione del “foreground”, intendendosi con questo termine tutti i risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del presente Accordo, nel rispetto del D.Lgs. n. 30 del 2005, dei rispettivi regolamenti interni e dell’effettivo apporto inventivo, economico e strumentale prestato da ciascuna Parte. Ciascuna Parte è esclusiva titolare del foreground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture, mentre le Parti sono contitolari del foreground generato congiuntamente dal personale di due o più Parti, secondo quote di titolarità che saranno definite in buona fede tra le Parti con apposito accordo scritto. Le Parti concordano sin da ora che l’Accordo di Gestione della Proprietà Intellettuale regolerà il regime di utilizzo del foreground nel periodo temporale decorrente dai sei mesi successivi alla conclusione dello stato di emergenza conseguente dalla crisi epidemiologica. Fino all’inizio del suddetto periodo temporale, tuttavia, i risultati, anche parziali, delle attività oggetto del presente Accordo, da chiunque generati, possono essere utilizzati senza alcun onere dagli Enti pubblici interessati nonché da tutti gli operatori del settore del trasporto pubblicosuo gruppo.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Proprietà intellettuale. Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi: − al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula 8.1. Ai fini del presente Accordo; − al proprio “sideground”Contratto, intendendosi e solo se le Merci recano o sono vendute con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della collaborazione oggetto il marchio del presente AccordoVenditore, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico. Ciascuna Parte ha accesso libero, il Venditore attribuisce all’Acquirente un diritto non esclusivo, gratuito, senza interamente pagato, irrevocabile, trasferibile e conferibile in sublicenza di utilizzare i diritti di proprietà intellettuale del Venditore («PI del Venditore»), ai fini di promuovere e vendere le Merci.
8.2. Il Venditore garantisce di detenere i propri diritti di licenza (incluso il diritto di sub-licenzaconferire in sublicenza all’Acquirente) relativi ai diritti di proprietà intellettuale di terzi (incluso il copyright) forniti dal Venditore all’Acquirente (“PI di terzi”) nel territorio ai fini di promuovere e vendere le Merci.
8.3. Il Venditore garantisce che le Merci non violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi e che la vendita delle stesse è autorizzata nello Spazio Economico Europeo dal produttore. Il Venditore accetta che nel caso in cui esso fornisca all’Acquirente Merci che violino i diritti di proprietà intellettuale di terze parti (incluso il copyright) o la cui vendita non sia autorizzata nello Spazio Economico Europeo, sarà tenuto a pagare all’Acquirente la somma di € 10.000,00 (o l’equivalente in valuta locale) per ogni Documento di Acquisto interessato.
8.4. Il Venditore garantisce che non è stato soggetto a un’azione legale e/o condannato per la PI di Terzi, compreso, senza limitazione, una rivendicazione per importazione parallela e/o di merce contraffatta.
8.5. Il Venditore si impegna, su richiesta dell’Acquirente, a fornire all’Acquirente stesso la documentazione di cui dispone che prova l’autenticità e/o l’origine delle Merci.
8.6. Il Venditore riconosce che qualora fornisca all’Acquirente documentazione alterata, falsa o fuorviante, ai sensi della clausola 8.5, lo stesso verserà all’Acquirente 5,000 EUR (o l’equivalente in valuta locale) per documento interessato.
8.7. Il Venditore non dovrà utilizzare alcuno dei diritti di proprietà intellettuale dell’Acquirente o preparare alcuna opera derivata basata su tali diritti.
8.8. Qualsiasi marchio sviluppato congiuntamente dalle parti in relazione alle Merci, sarà di proprietà intellettuale dell'Acquirente. Riguardo a tale marchio, l'Acquirente accorda al Venditore un diritto non esclusivo, gratuito, non trasferibile, non conferibile in sublicenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, al background detenuto dalle altre Parti prima della firma del presente Accordo e necessario per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato. Le Parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare, entro 3 mesi dalla scadenza del presente Accordo, mediante apposito accordo scritto il regime di proprietàrevocabile, di utilizzousare all'interno del Territorio, tale marchio soltanto per il design, lo sviluppo e la produzione delle Merci, incluso per i requisiti di diffusione imballaggio e di pubblicazione del “foreground”etichettatura per la fornitura esclusivamente all'Acquirente. Il Venditore non trasferirà nessun tipo di Merci o qualsivoglia altro bene, intendendosi che richiami o esibisca qualsiasi marchio o che includa o utilizzi qualsiasi diritto di proprietà intellettuale dell'Acquirente a qualsiasi terzo senza il previo consenso scritto dell'Acquirente. Al Venditore è fatto divieto di utilizzare qualsiasi marchio o diritto di proprietà intellettuale dell'Acquirente per qualsiasi scopo diverso da quelli stabiliti nel presente Contratto.
8.9. Nel caso in cui il Venditore non fornisca all'Acquirente materiale fotografico delle Merci necessario o ragionevolmente adatto per la pubblicità e la rivendita delle Merci, il Venditore con questo termine tutti i risultati, brevettabili il presente Contratto conferisce all'Acquirente il diritto di produrre tale materiale fotografico al fine della commercializzazione e non, derivanti dall’esecuzione del presente Accordo, nel rispetto del D.Lgs. n. 30 del 2005, dei rispettivi regolamenti interni e dell’effettivo apporto inventivo, economico e strumentale prestato da ciascuna Parte. Ciascuna Parte è esclusiva titolare del foreground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture, mentre le Parti sono contitolari del foreground generato congiuntamente dal personale di due o più Parti, secondo quote di titolarità che saranno definite in buona fede tra le Parti con apposito accordo scritto. Le Parti concordano sin da ora che l’Accordo di Gestione della Proprietà Intellettuale regolerà il regime di utilizzo del foreground nel periodo temporale decorrente dai sei mesi successivi alla conclusione dello stato di emergenza conseguente dalla crisi epidemiologica. Fino all’inizio del suddetto periodo temporale, tuttavia, i risultati, anche parziali, vendita delle attività oggetto del presente Accordo, da chiunque generati, possono essere utilizzati senza alcun onere dagli Enti pubblici interessati nonché da tutti gli operatori del settore del trasporto pubblicoMerci.
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Samples: Condizioni Di Acquisto
Proprietà intellettuale. Ciascuna Parte resta titolare dei 12.1. Tutti i dati, informazioni, documenti e diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi: − intellettuale, siano essi registrati o meno, in qualunque forma trasmessi, rimangono di esclusiva proprietà della EUROTECNOTOOL e sono forniti al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo; − Cliente al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della collaborazione oggetto del presente Accordo, ma al solo scopo di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico. Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, al background detenuto dalle altre Parti prima della firma del presente Accordo e necessario per lo svolgimento delle attivitàeseguire il Contratto.
12.2. Qualsiasi accesso disegno o documento tecnico che permetta la fabbricazione o il montaggio dei prodotti venduti o di loro parti e sia rimesso al background Cliente, sia prima che dopo la stipulazione del Contratto, rimane di esclusiva proprietà della EUROTECNOTOOL.
12.3. Il Cliente si impegna a non utilizzare tali dati, informazioni, documenti. disegni e diritti di proprietà intellettuale ricevuti per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separatopreviste dal Contratto, né a comunicare a terzi, riprodurre o concedere in licenza tale materiale senza esplicita e preventiva autorizzazione scritta da parte della EUROTECNOTOOL.
12.4. Le PartiIl Cliente si impegna a restituire alla EUROTECNOTOOL tutta la documentazione ricevuta e ogni eventuale copia a semplice richiesta della EUROTECNOTOOL ogniqualvolta detta documentazione non sia più necessaria per l’esecuzione del Contratto e/o per l’utilizzo della fornitura, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare, entro 3 mesi dalla scadenza del presente Accordo, mediante apposito accordo scritto il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione del “foreground”, intendendosi con questo termine tutti i risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del presente Accordo, nel rispetto del D.Lgs. n. 30 del 2005, dei rispettivi regolamenti interni e dell’effettivo apporto inventivo, economico e strumentale prestato da ciascuna Parte. Ciascuna Parte è esclusiva titolare del foreground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture, mentre le Parti sono contitolari del foreground generato congiuntamente dal personale di due o più Parti, secondo quote di titolarità che saranno definite in buona fede salvo quanto diversamente pattuito tra le Parti con apposito accordo scrittoParti.
12.5. Le Parti concordano sin da ora In ogni caso, qualora l'oggetto del Contratto venga eseguito dalla EUROTECNOTOOL su specifica documentazione tecnica del Cliente, la EUROTECNOTOOL non assume alcuna responsabilità per eventuali violazioni di diritti di proprietà industriale di terzi e il Cliente si impegna a tenere indenne la EUROTECNOTOOL.
12.6. Il Cliente garantisce a EUROTECNOTOOL di essere autorizzato all’utilizzo delle immagini e delle informazioni riportati nelle Grafiche e nei Disegni Costruttivi forniti a EUROTECNOTOOL e, quindi, che l’Accordo il loro utilizzo non viola diritti di Gestione della Proprietà Intellettuale regolerà proprietà industriale e/o intellettuale di terzi.
12.7. Quando richiesto, la EUROTECNOTOOL realizzerà il regime prodotto secondo i disegni tecnici forniti e le direttive tecniche impartite dal Cliente. Il Cliente terrà EUROTECNOTOOL indenne e manlevata contro qualsiasi richiesta di utilizzo del foreground nel periodo temporale decorrente dai sei mesi successivi risarcimento danni conseguente o comunque riconducibile alla conclusione dello stato violazione di emergenza conseguente dalla crisi epidemiologica. Fino all’inizio del suddetto periodo temporale, tuttavia, i risultati, anche parziali, delle attività oggetto del presente Accordo, da chiunque generati, possono essere utilizzati senza alcun onere dagli Enti pubblici interessati nonché da tutti gli operatori del settore del trasporto pubblicodiritti di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Proprietà intellettuale. Ciascuna Parte resta 14.1. Il Cliente non potrà utilizzare i marchi registrati di Miraclon senza la previa autorizzazione scritta da parte di Xxxxxxxx, fermo restando che nessuna disposizione del Contratto o dei presenti Termini e condizioni di Miraclon sottintende tale autorizzazione.
14.2. I diritti di proprietà intellettuale associati ai Beni appartengono a Miraclon (ad eccezione del caso in cui siano in possesso di un fornitore di Miraclon) e sono riservati da Miraclon per la vendita dei Beni. Il Cliente non potrà esercitare o presumere di esercitare alcun diritto, potere, privilegio e immunità riconosciuti al titolare dei diritti di proprietà industriale intellettuale esistenti per o associati ai Beni, incluso il diritto di intentare una causa per danni o altri provvedimenti in relazione a eventuali violazioni. Il Cliente non dovrà utilizzare alcun Materiale di consumo che Xxxxxxxx ritenga, eventualmente o effettivamente, violare i suoi diritti di proprietà intellettuale. Nel caso in cui il Cliente non adempia a tale obbligo, Xxxxxxxx avrà diritto di risolvere immediatamente il Contratto ed intellettuale relativi: − al proprio “background”risarcimento dei danni dal Cliente.
14.3. Miraclon difenderà il Cliente contro eventuali azioni legali basate sulla presunzione che i Beni violino un brevetto in vigore nel paese nel quale tali Beni sono consegnati, intendendosi con questo termine tutte a condizione che Xxxxxxxx sia informata tempestivamente e che le conoscenze siano fornite informazioni, assistenza e le informazioni sviluppate controllo esclusivo della difesa e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo; − al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine di tutte le conoscenze sviluppate decisioni per la risoluzione o il raggiungimento di un compromesso, inclusi tutti i relativi negoziati. Tale disposizione esclude eventuali reclami relativi a Beni non prodotti da o per Miraclon, Beni utilizzati in combinazione con apparecchiature o software non prodotti da o per Miraclon, Beni utilizzati in maniera diversa rispetto a quanto specificato da Miraclon o per uno scopo per il quale i Beni non erano destinati, Beni prodotti specificamente secondo progetti o requisiti del Cliente, oppure Beni modificati successivamente alla Consegna.
14.4. Se un qualunque Bene idoneo dovesse essere considerato in violazione di un brevetto e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della collaborazione oggetto del presente Accordoil suo ulteriore utilizzo non dovesse essere consentito dalla Legge applicabile, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessaMiraclon, anche se attinenti al medesimo campo scientifico. Ciascuna Parte ha accesso liberoa proprie spese e a sua esclusiva discrezione, non esclusivo, gratuito, senza otterrà per il Cliente (i) il diritto di sub-licenzacontinuare a utilizzare i Beni, limitato alla durata o (ii) li sostituirà con Beni non in violazione, o (iii) li modificherà così che non siano in violazione, oppure (iv) li rimuoverà e alla realizzazione delle attività oggetto del presente Accordorimborserà il prezzo di acquisto corrisposto, al background detenuto dalle altre Parti prima della firma del presente Accordo e necessario meno un valore deprezzato ragionevole per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato. Le Parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare, entro 3 mesi dalla scadenza del presente Accordo, mediante apposito accordo scritto il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione del “foreground”, intendendosi con questo termine tutti i risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del presente Accordo, nel rispetto del D.Lgs. n. 30 del 2005, dei rispettivi regolamenti interni e dell’effettivo apporto inventivo, economico e strumentale prestato da ciascuna Parte. Ciascuna Parte è esclusiva titolare del foreground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture, mentre le Parti sono contitolari del foreground generato congiuntamente dal personale di due o più Parti, secondo quote di titolarità che saranno definite in buona fede tra le Parti con apposito accordo scritto. Le Parti concordano sin da ora che l’Accordo di Gestione della Proprietà Intellettuale regolerà il regime di utilizzo del foreground nel periodo temporale decorrente dai sei mesi successivi alla conclusione dello stato di emergenza conseguente dalla crisi epidemiologica. Fino all’inizio del suddetto periodo temporale, tuttavia, i risultati, anche parziali, delle attività oggetto del presente Accordo, da chiunque generati, possono essere utilizzati senza alcun onere dagli Enti pubblici interessati nonché da tutti gli operatori del settore del trasporto pubblicol’uso goduto.
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Samples: Contratto Di Locazione