Rinnovo e proroga. 1. Le borse di studio sono rinnovabili o prorogabili una sola volta secondo le modalità previste all’art. 12 del vigente Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio post-lauream.
Rinnovo e proroga. 1. Gli incarichi di collaborazione non sono rinnovabili, mentre sono prorogabili quelli legati a specifici progetti a loro volta prorogati.
Rinnovo e proroga. 1. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali.
2. Qualora sia espressamente previsto dal contratto originario, la Fondazione potrà procedere, sulla base di un'indagine di mercato relativa ai prezzi di riferimento, del costo di una nuova procedura, delle condizioni disposte nelle convenzioni CONSIP, ove esistano, alla verifica della sussistenza delle condizioni di convenienza al rinnovo del contratto medesimo.
3. Accertata la sussistenza delle suddette ragioni e acquisita la disponibilità del Fornitore, la Fondazione potrà procedere alla rinnovazione del contratto.
4. Qualora, prima della scadenza del contratto, non sia stato possibile aggiudicare la nuova fornitura, la Fondazione potrà disporre la proroga alle condizioni originarie, per il periodo necessario all'espletamento di una nuova procedura
Rinnovo e proroga. 1. E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali.
2. Qualora sia espressamente previsto dal contratto ovvero dalla documentazione negoziale, Friuli Innovazione può procedere al rinnovo del contratto, verificate le condizioni di convenienza e di interesse al rinnovo.
3. Accertata la sussistenza delle suddette ragioni e acquisita la disponibilità del contraente, le parti procedono al rinnovo del contratto per iscritto. Salva diversa previsione, il rinnovo ha la medesima durata del contratto rinnovato ed è soggetto alle medesime disposizioni.
4. Qualora, prima della scadenza del contratto, non sia stato possibile aggiudicare la nuova fornitura, Friuli Innovazione può disporre la proroga del contratto per una sola volta, con provvedimento motivato, alle condizioni originarie, per un periodo espressamente indicato nell’atto di proroga.
Rinnovo e proroga. 1. Non è ammesso il rinnovo del contratto. L'eventuale proroga dell'incarico è permessa in via eccezionale solo al fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore e previa attestazione del dirigente che si avvale della collaborazione dell’interesse al completamento dell’incarico. In ogni caso resta fermo che anche in caso di proroga nulla sarà dovuto al collaboratore oltre al compenso originariamente pattuito in sede di affidamento dell’incarico.
Rinnovo e proroga. 1. E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali.
2. Qualora sia espressamente previsto dal contratto originario, le Aziende sanitarie possono procedere, sulla base di un’indagine di mercato relativa ai prezzi di riferimento, del costo di una nuova procedura, delle condizioni disposte nelle convenzioni CONSIP, ove esistano, alla verifica della sussistenza delle condizioni di convenienza e di pubblico interesse al rinnovo del contratto medesimo.
3. Accertata la sussistenza delle suddette ragioni e acquisita la disponibilità del fornitore, le Aziende sanitarie procedono alla rinnovazione del contratto.
4. Qualora, prima della scadenza del contratto, non sia stato possibile aggiudicare la nuova fornitura, le Aziende sanitarie possono disporre la proroga, con provvedimento motivato, alle condizioni originarie, per un periodo non superiore a 90 giorni.
Rinnovo e proroga. Il diritto di superficie potrà essere rinnovato, ai sensi degli artt.10 e 11 del Regolamento, alla sca- denza per ulteriori 40 (quaranta) anni, previa una valutazione sull’attività svolta e previa la deter- minazione di un nuovo corrispettivo, calcolato in relazione al valore di surrogazione del terreno e degli impianti e fabbricati esistenti nello stato in cui si troveranno nel momento del rinnovo, valutato con riguardo alla tipologia, alla vetustà, all’ ob- solescenza tipologica e allo stato di conservazione, il tutto decurtato del mancato godimento degli inve- stimenti effettuati dal Superficiario ed in rapporto al periodo di ammortamento medio oltre la scadenza. Il superficiario ha facoltà di chiedere la proroga dell’assegnazione entro il termine di scadenza, nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 10 e 11 del Regolamento; l’Amministrazione potrà accordarla, per una sola volta e per un periodo di norma di 15 anni, salvo ragioni di pubblico interesse e salvo che sussista un giudizio non positivo circa la cor- rettezza della Parte superficiaria nell’esecuzione della presente convenzione. In tal caso il corrispettivo è determinato in rela- zione alla durata della proroga ed al valore di sur- rogazione delle aree e/o delle opere di urbanizza- zione esistenti e del valore di ristrutturazione dei fabbricati e impianti, determinato sulla base del costo di ricostruzione (da ridursi in rapporto allo stato di conservazione, di manutenzione e di obsole- scenza tipologica), da calcolarsi sulla base dello stato di fatto presente alla data di costituzione del diritto di superficie, nonché al valore residuo delle opere realizzate con contributo del Comune per le quote non ancora ammortizzate. La mancata condivisione da parte del superficiario del corrispettivo determina l’impossibilità di far luogo a rinnovo e a proroga.
Rinnovo e proroga. 1. Le concessioni, le autorizzazioni permanenti e le autorizzazioni pubblicitarie non si rinnovano/prorogano tacitamente. La domanda di rinnovo/proroga sono presentate alla Città metropolitana almeno 60 giorni prima della scadenza e devono contenere anche gli estremi del provvedimento originario e copia delle ricevute di pagamento del canone patrimoniale.
2. Per le concessioni e autorizzazioni temporanee, la domanda di rinnovo/proroga devono essere prodotte in tempo utile prima della scadenza e devono contenere anche gli estremi del provvedimento originario e copia delle ricevute di pagamento del canone patrimoniale.
3. In sede di rinnovo/proroga l’interessato è tenuto alla corresponsione di quanto previsto dall'articolo 15.
4. La Città metropolitana non rilascia il rinnovo ove sopravvengano ragioni ostative determinate da fatti o atti intervenuti successivamente all'adozione dell'atto di cui si chiede il rinnovo.
5. In mancanza della domanda di rinnovo, il titolare del provvedimento decade da qualunque dirit- to al mantenimento dell’impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.
Rinnovo e proroga. 1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dall’art. 1 comma 147 della legge 24 dicembre 2012, non è mai ammesso il rinnovo dei contratti di lavoro autonomo.
2. L'eventuale proroga e' consentita, in via eccezionale e per un periodo non superiore alla durata dell'incarico originario, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
Rinnovo e proroga. 1. I contratti hanno termini e durata certi. È nulla la clausola che dispone il rinnovo tacito del contratto.
2. Il rinnovo espresso dei contratti pubblici è consentito nei limiti e con le modalità previsti dal Codice. Della facoltà di rinnovo deve essere dato atto nel bando, che dovrà porre a base di gara l’importo complessivo, compreso quello dell’eventuale rinnovo dell’appalto da aggiudicare. Il rinnovo del contratto può essere utilizzato per una sola volta e deve avere la stessa forma del contratto originario.
3. Per i contratti ad esecuzione continuata, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, il responsabile del Servizio competente predispone gli atti di gara e dà impulso alla procedura di individuazione del nuovo contraente.
4. Nell’eventualità in cui la procedura di individuazione del contraente di cui al precedente comma 3 si protragga oltre i termini previsti, il contratto può essere prorogato, prima della scadenza, solo se l’opzione di proroga era stata prevista nel bando o nella lettera di invito e solo per il periodo necessario al perfezionamento della procedura di selezione pubblica.