Prospetti contabili Clausole campione

Prospetti contabili. Il regolamento indica i luoghi in cui i prospetti contabili, secondo quanto previsto dal D.M., sono tenuti a disposizione del pubblico. FIA immobiliari Il regolamento dei FIA immobiliari indica le forme di pubblicità: - delle relazioni di stima ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.M.; - degli atti di conferimento, acquisto o cessione dei beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo, anche per estratto; - dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo, anche per estratto. Per i FIA immobiliari oggetto di operazioni di appello al pubblico risparmio, il regolamento prevede che le informazioni indicate al precedente capoverso siano diffuse in conformità ai principi stabiliti dalla Consob in materia di pubblicità per le operazioni di appello al pubblico risparmio. FIA chiusi diversi da quelli immobiliari Il regolamento dei FIA chiusi indica le forme di pubblicità, anche per estratto, dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo.
Prospetti contabili. PROSPETTO DI STATO PATRIMONIALE Per l'esercizio al 30 settembre Per l'esercizio al 31 dicembre in migliaia di Euro 2022 2021 Avviamento 70.635 70.265 Altre attività immateriali 195.773 195.828 Immobili, impianti e macchinari 216.213 217.006 Investimenti immobiliari 895 924 Partecipazioni 762 1.285 Altre attività finanziarie non correnti 355 482 Altre attività non correnti 1.521 1.113 Imposte differite attive 10.739 9.660 Attività per strumenti finanziari derivati non correnti 0 0 Attività per piani a benefici definiti 0 0 TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 496.892 496.564 Rimanenze 4.383 4.322 Crediti commerciali 57.681 74.720 Crediti tributari 5.523 6.088 Altri crediti e attività correnti 3.116 3.405 Altre attività finanziarie correnti 304 175 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 48.893 41.239 Attività per strumenti finanziari derivati correnti 0 0 Attività possedute destinate alla vendita 0 0 TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 119.900 129.948 TOTALE ATTIVO 616.793 626.513 Per l'esercizio al 30 settembre Per l'esercizio al 31 dicembre in migliaia di Euro 2022 2021 Capitale sociale 31.570 31.570 Xxxxxxx Xxxxxx 000 000 Xxxxx Xxxxxxx 225.355 209.578 Risultato dell'esercizio di gruppo 16.785 18.834 TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO 274.242 260.453 Capitale e riserve di terzi 256 253 Risultato d'esercizio di terzi 7 9 TOTALE PATRIMONIO NETTO 274.504 260.714 Benefici a dipendenti 12.267 11.987 Fondi rischi ed oneri 17.373 17.346 Debiti Finanziari non correnti 124.275 138.130 Altre passività non correnti 2.412 213 Imposte differite passive 67.950 67.932 TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 224.278 235.608 Debiti commerciali 44.549 46.239 Debiti Finanziari correnti 37.444 45.662 Debiti tributari 4.543 3.860 Altre passività correnti 31.474 34.430 TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 118.010 130.190 TOTALE PASSIVO 342.288 365.798 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 616.793 626.513 PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO Per l'esercizio al 30 settembre in migliaia di Euro 2022 2021 Ricavi da prestazioni di servizi 230.462 195.682 Altri ricavi 6.110 2.786 TOTALE RICAVI 236.572 198.468 Costo per materie prime e materiali di consumo 33.350 27.413 Costi per servizi 97.708 83.481 Costi del personale 53.212 46.597 Altri costi operativi 10.707 8.950 Ammortamenti e svalutazioni 13.906 11.125 Rettifiche di valore di attività e altri accantonamenti 2.741 1.647 TOTALE COSTI OPERATIVI 211.624 179.213 RISULTATO OPERATIVO 24.948 19.255 Proventi finanziari 79 66 Oneri finanziari (3.438) (2.567) Risultati delle partec...
Prospetti contabili. 1. La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società di Gestione. Quest’ultima, con riferimento al Fondo, in aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal Codice Civile , redige:

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: