Protezione dei diritti umani e del lavoro Clausole campione

Protezione dei diritti umani e del lavoro. Il Gruppo Retelit si impegna a salvaguardare la protezione dei diritti umani e del lavoro e richiede che tutti i suoi Fornitori rispettino e proteggano tali diritti nell’ambito dello svolgimento della propria attività e lungo tutta la filiera di approvvigionamento.  Uguaglianza e Non Discriminazione I Fornitori devono trattare equamente tutte le persone con rispetto, promuovendo la dignità, la salute, la libertà e l’uguaglianza dei lavoratori e di tutte le persone che vengono coinvolte nello svolgimento delle loro attività e sono coinvolte nella loro catena di fornitura. In particolare, i Fornitori sono tenuti a rispettare il principio di non discriminazione e si impegnano a rifiutare qualsiasi forma di discriminazione (come ad esempio: etnia, nazionalità, sesso, età, caratteristiche fisiche, disabilità, origine sociale, appartenenza ad un sindacato, religione, stato civile, stato di gravidanza, orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere o qualsiasi altro criterio illegale in base al diritto applicabile).  Diversità e inclusione I Fornitori del Gruppo Retelit sono chiamati a valutare positivamente qualsiasi forma di diversità (es. culturale, di genere, di abilità, di età), ad assicurare un ambiente di lavoro equo ed inclusivo, a trattare le persone con il massimo rispetto e dignità e a garantire un ambiente di lavoro improntato all’integrazione e al sostegno. Inoltre, i Fornitori devono assicurare l’accessibilità alle infrastrutture fisiche e logiche a persone con disabilità.  Condizioni di lavoro I Fornitori si impegnano ad assicurare che nel luogo di lavoro dei dipendenti non si attui alcun tipo di trattamento duro o disumano e che i dipendenti non subiscano molestie, abusi sessuali, torture o punizioni corporali, costrizioni mentali o fisiche, maltrattamenti verbali, e – tantomeno – la minaccia del ricorso a tali trattamenti. I Fornitori sono anche tenuti a non risolvere in maniera scorretta i contratti di lavoro dei dipendenti o senza chiara specifica evidenza, e ad osservare le leggi cogenti in materia di lavoro per dirimere le eventuali controversie.  Lavoro minorile I Fornitori si impegnano a rispettare le normative e le leggi vigenti in materia di lavoro minorile. I Fornitori devono contribuire a proteggere i diritti dei minori e garantire la loro sicurezza e sviluppo psicologico, emozionale, e fisico. In linea con gli standard internazionali dell’ILO, è generalmente vietato l’impiego di individui di età inferiore di 15 an...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).