Raccolta e conservazione delle informazioni. L’Organismo di Vigilanza è tenuto a conservare in un apposito archivio (informatico o cartaceo) ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello.
Raccolta e conservazione delle informazioni. Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente Modello è conservato dall’OdV in appositi archivi (informatici o cartacei) per un periodo di 5 anni. L’accesso agli archivi è consentito al Presidente del CdA, ai membri del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, salvo che non riguardino indagini nei loro confronti, nel qual caso sarà necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità, sentito il Collegio Sindacale e sempre che tale accesso non sia comunque garantito da specifiche norme di legge vigenti .
Raccolta e conservazione delle informazioni. Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello sono conservati dall’OdV in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 10 anni.
Raccolta e conservazione delle informazioni. Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello sono conservati dall’Organismo di Xxxxxxxxx in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di al- meno 10 anni. Gli interventi dell’Organismo di Xxxxxxxxx sono tracciati mediante la redazione di appositi verbali di intervento, conservati dall’Organismo stesso.
Raccolta e conservazione delle informazioni. 5 Comunicazione, diffusione e formazione, attuazione e aggiornamento del Modello
Raccolta e conservazione delle informazioni. Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall’Organismo di Vigilanza in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni, ad eccezione della documentazione prodotta dalla Funzione Quality & Risk Management che sarà conservata, a cura del responsabile di tale Funzione, per il periodo definito dalle policy internazionali del network KPMG. L’accesso al data base è consentito esclusivamente ai membri dell’OdV; l’accesso è inoltre consentito anche ai membri del Collegio Sindacale e agli amministratori previa segnalazione all’OdV.
Raccolta e conservazione delle informazioni. Ogni documento, informazione, segnalazione, reportistica previsti nel Modello sono conservati dall’Organismo di Vigilanza per un periodo 10 anni in un apposito archivio informatico e/o cartaceo accessibile dai soli componenti dell’Organismo di Vigilanza.
Raccolta e conservazione delle informazioni. Ogni informazione, segnalazione, report inviato all’OdV è conservato da quest’ultimo in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni dalla data di redazione dei documenti - MySchedule_GRS058 “Documenti aziendali e altri documenti di gestione dei programmi di compliance (compresa Salute e Sicurezza)”. L’accesso all’archivio è consentito, oltre che all’OdV, ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
Raccolta e conservazione delle informazioni. Ogni informazione, report, segnalazione sia cartacea sia su formato elettronico menzionata nel presente Modello o comunque inerente le materie trattate nel medesimo, sarà opportunatamente protocollata ed archiviata in formato cartaceo e/o per il tramite di apposita directory il cui accesso è riservato ai soli componenti dell’ODV. Tutto il materiale di competenza e di interesse dell’ODV sarà archiviato nella directory per un periodo di tempo ordinariamente di 10 anni, salvo che per particolari necessità l’ODV chieda un tempo di archiviazione maggiore. Il tempo di archiviazione della documentazione cartacea è al pari di quella informatica di 10 anni, sempre fatto salvo che, per particolari necessità, l’ODV chieda un tempo di archiviazione maggiore.
Raccolta e conservazione delle informazioni. Le informazioni, le segnalazioni e i report previsti nel presente Modello sono conservati dall’OdV in un apposito data-base (informatico o cartaceo). L'accesso al data-base è consentito solo all’OdV.