Misure nei confronti dei dirigenti Clausole campione

Misure nei confronti dei dirigenti. La violazione delle singole regole comportamentali del Codice Etico e del modello da parte dei Dirigenti, il cui rapporto di lavoro sia regolato dal vigente CCNL, determina l’applicazione delle misure sanzionatorie più idonee, ivi compreso, nei casi più gravi, il licenziamento nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della Legge 300/1970; resta ferma per la Società la possibilità di valutare e formulare ogni richiesta risarcitoria per il ristoro dei danni cagionati in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall’applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto. Le sanzioni disciplinari applicabili, graduate in relazione alla intensità ed eventuale recidiva del comportamento, possono consistere in:
Misure nei confronti dei dirigenti. In caso di violazione, da parte di dirigenti della Società, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell’espletamento di attività nelle Aree Aziendali a Rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ovvero in caso di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante, o nell’ipotesi di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate si provvederà financo a disporne il licenziamento per giusta causa, in conformità con quanto previsto dal CCNL del personale dirigente. Si sottolinea infine come l’adesione dei dirigenti ai principi e alle regole contenute nel Modello costituirà elemento di valutazione professionale che potrà avere riflessi nel percorso di carriera o retributivo. 26 Più in particolare, in relazione alla gravità del comportamento commesso, potranno essere comminate le seguenti sanzioni: • Ammonimento verbale da parte dell’Amministratore Delegato, per le ipotesi in cui il dirigente non si sia attenuto scrupolosamente alle indicazioni contenute nel presente Modello; • Ammonimento scritto, per le ipotesi di maggior gravità rispetto a quelle di cui al punto precedente (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la mancata partecipazione – senza giustificazione – alle attività formative, il mancato rispetto dei flussi informativi indicati nel presente Modello, ecc.) con comunicazione da parte dell’Amministratore Delegato; • Licenziamento, per le ipotesi di gravità tale da non suggerire la prosecuzione del rapporto, con decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione o da persona dallo stesso delegata. e del Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari a tali documenti possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.
Misure nei confronti dei dirigenti. In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di dirigenti, Assicurazioni Generali S.p.A. provvede ad irrogare nei confronti degli autori della condotta censurata le misure disciplinari più idonee in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. per i dirigenti delle imprese assicuratrici. Nel caso in cui la violazione del Modello e/o della normativa interna richiamata dallo stesso da parte del dirigente sia di gravità tale da far venire meno il rapporto di fiducia con la Società, la sanzione può essere individuata anche nel licenziamento per giusta causa. È inoltre previsto che qualsiasi misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante venga proporzionalmente sanzionata. Le sanzioni sono applicate anche nel caso di violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante e in caso di segnalazione effettuata con dolo o colpa grave e in caso di accertata responsabilità penale del Segnalante. È altresì sanzionato chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
Misure nei confronti dei dirigenti. Con riguardo ai dirigenti, nei casi di violazione delle regole del presente Modello, si applicano le sanzioni più idonee conformemente a quanto previsto per legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, sino alla misura del licenziamento, nel caso in cui venga meno il rapporto di fiducia.
Misure nei confronti dei dirigenti. Al mancato rispetto delle disposizioni del presente Modello da parte dei Dirigenti, a seconda della gravità delle infrazioni e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà conseguire: Questa misura viene applicata quando vengono ravvisati comportamenti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, che costituiscano violazioni di lieve entità rispetto alle disposizioni del Modello.
Misure nei confronti dei dirigenti. Nel caso in cui i dirigenti commettano un illecito disciplinare, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le seguenti misure in conformità a quanto previsto dal CCNL per i Dirigenti del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi: • in caso di grave violazione, o ripetute violazioni, di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso; • laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.
Misure nei confronti dei dirigenti. In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di dirigenti, Alleanza Assicurazioni S.p.A. provvede ad irrogare nei confronti degli autori della condotta censurata le misure disciplinari più idonee in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. per i dirigenti delle imprese assicuratrici. Nel caso in cui la violazione del Modello e/o della normativa interna richiamata dallo stesso da parte del dirigente sia di gravità tale da far venire meno il rapporto di fiducia con la Società, la sanzione può essere individuata anche nel licenziamento per giusta causa.
Misure nei confronti dei dirigenti. In caso di violazione da parte dei dirigenti dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure aziendali, la Società provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra azienda e lavoratori con qualifica di dirigente. Ferme restando le disposizioni circa l’iter procedurale previsto, nel caso in cui il comportamento del dirigente rientri nei casi in precedenza indicati il Consiglio di Amministrazione, anche su segnalazione dell’Organismo di Vigilanza, procederà ad un’idonea istruttoria mirata a valutare l’opportunità di procedere ad una risoluzione anticipata del contratto di lavoro (nel rispetto delle previsioni normative vigenti).
Misure nei confronti dei dirigenti. In caso di violazione da parte di dirigenti dei principi indicati dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ovvero di adozione nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, si provvederà a valutare l’applicazione nei loro confronti di misure idonee e conformi alle norme vigenti.
Misure nei confronti dei dirigenti. In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle disposizioni previste dal modello ex d.lgs. 231/2001 adottato dalla società o in caso di adozione nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, la società applicherà al personale dirigente lo stesso modello procedimentale di contestazione dell’illecito adottato per la generalità del personale dipendente, riservandosi di valutare le misure disciplinari più idonee da adottare, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dal vigente CCNL per i dirigenti di aziende industriali dalla stessa applicato. Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contrato collettivo, ogni diritto della società in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dal dirigente, a seguito della violazione da parte di quest’ultimo sia elle procedure che delle norme comportamentali previste dal decreto 231/01.