RAVVEDIMENTO OPEROSO Clausole campione

RAVVEDIMENTO OPEROSO. Se la dichiarazione di successione viene presentata entro i novanta giorni successivi al ter- mine previsto, per regolarizzare tale ritardo è necessario pagare la sanzione ridotta ad 1/12 dell’imposta dovuta; se invece la regolarizzazione avviene entro un anno dalla data di sca- denza della presentazione della dichiarazione la sanzione è ridotta ad 1/10 del minimo. L’Agenzia delle Entrate trasmette le copie delle dichiarazioni di successione al Comune ove è situato l’immobile, ai fini dell’I.C.I. Il contribuente può chiedere il rimborso delle ritenute dirette o dei versamenti effettuati, quando ha commesso un errore mate- riale nel calcolo della somma da versare, quando ha compilato male il modello di versa- mento quando ha effettuato due volte lo stesso versamento o, ancora, quando l’obbligo tri- butario era inesistente parzialmente o totalmente, cioè non doveva versare imposte. La domanda deve essere presentata in carta semplice e deve essere corredata della copia del documento attestante la ritenuta effettuata o della copia del modello di versamento. Se si tratta di rimborso per ritenute dirette (art. 37 del D.P.R. n. 602/73), la domanda va pro- dotta entro il termine di prescrizione di 48 mesi dalla data della ritenuta. In caso di ritenu- ta, l’istanza di rimborso può essere prodotta sia dalla persona che ha effettuato il versamen- to che dal percettore delle somme soggette a ritenuta. Anche quando si tratta di rimborso di versamenti diretti (art. 38 del D.P.R. n. 602/73), la domanda va prodotta entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di versamento. Per i versamenti relativi alle imposte indirette il termine di decadenza per produrre istanza di rimborso è di 36 mesi dalla data del versamento. Il rimborso IVA può essere richiesto per il credito risultante: ■ da dichiarazione annuale IVA, anche in forma unificata ■ da eccedenza detraibile del trimestre Per ottenere il rimborso del credito risultante da dichiarazione annuale il contribuente deve presentare, all’agente della riscossione competente per la provincia nella quale risiede dal 1° febbraio, un’apposita istanza in duplice esemplare (modello VR) entro il termine di sca- denza della dichiarazione annuale IVA. Sono considerati validi i modelli VR presentati entro 90 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione Iva annuale, anche in forma unificata, sal- vo le applicazioni delle sanzioni previste dalla legge. Per ottenere il rimborso del credito risul...
RAVVEDIMENTO OPEROSO. 1. Le sanzioni previste dall’articolo precedente sono ridotte qualora il contribuente ricorra all’istituto del ravvedimento operoso nei casi e secondo le modalità di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 472/1997, sempreché la violazione non sia stata formalmente contestata mediante la notificazione degli avvisi di accertamento. Anche alla TARI si applica il ravvedimento operoso lungo, già previsto per i tributi erariali. 2. L’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 dispone che: • Il mancato o insufficiente versamento in acconto o saldo, entro le scadenze ordinarie, è punito con una sanzione amministrativa del 30% per ogni importo non versato; • Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà, ossia diventa pari al 15%; • Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo. 3. Solo sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi calcolati con il tasso legale, calcolati in base ai giorni di ritardo (1/365 della misura annua al giorno).
RAVVEDIMENTO OPEROSO. 1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l’importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall’art. 50 della legge n. 449 del 1997 e secondo quanto disposto dal vigente regolamento delle Entrate all’art. 18. 2. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l’inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l’interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.
RAVVEDIMENTO OPEROSO. Tardivo versamento imposta di regi- stro entro 30 giorni ed entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravve- dimento operoso:
RAVVEDIMENTO OPEROSO. Si comunica che la procedura per l'applicazione del ravvedimento operoso come da modi- fiche di legge 190/2014 comma 637 verrà rilasciato presumibilmente entro il 23/01/2015. (U12)
RAVVEDIMENTO OPEROSO. Tardivo pagamento
RAVVEDIMENTO OPEROSO. L’istituto del Ravvedimento Operoso è applicabile qualora non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche da parte dell’Ufficio. Xxxxx imposte dovute vanno comunque conteggiati gli interessi al saggio legale del 3%. Esempio di compilazione Modello F23: Registrazione contratto preliminare con versamento di acconto per € 10.000,00 non soggetto all’Xxx
RAVVEDIMENTO OPEROSO. Contratto di locazione – Registrazione tardiva
RAVVEDIMENTO OPEROSO. È stata variata la percentuale per il calcolo delle sanzioni, in caso di ravvedimento operoso effettuato entro 30 giorni, dal 3,75% al 2,5% (1/12 della sanzione minima 30%) e oltre 30 giorni, dal 6% al 3% (1/10 della sanzione minima 30%). L’opzione per il calcolo del Ravvedimento Operoso è presente in anagrafica ditta, 9^ Tab., bottone “Riepilogo versamenti/Ravvedimento Operoso”.
RAVVEDIMENTO OPEROSO. La ris. 115/2017 chiarisce che le suddette sanzioni di 50,00 e 100,00 euro, previste per la tardiva presentazione della comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione, possono essere ridotte in applicazione della disciplina del ravve- dimento operoso. Infatti, tenuto conto dell’applicazione generalizzata del ravvedimento operoso (salvo esplicite esclusioni), esso trova applicazione anche in questi casi. Ne deriva che, in caso di ritardo nella comunicazione della proroga o della risoluzio- ne, ove il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso, troveranno applicazione le seguenti sanzioni in misura ridotta: • 5,56 euro (1/9 di 50,00 euro), se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla violazione; • 11,11 euro (1/9 di 100,00 euro), se la regolarizzazione avviene tra 31 e 90 giorni dalla violazione; • 12,50 euro (1/8 di 100,00 euro), se la regolarizzazione avviene dopo 90 giorni ed entro un anno dalla violazione; • 14,29 euro (1/7 di 100,00 euro), se la regolarizzazione avviene oltre un anno, ma entro due anni dalla violazione; • 16,67 euro (1/6 di 100,00 euro), se la regolarizzazione avviene oltre due anni dalla violazione.