Regime fiscale dei contributi Clausole campione

Regime fiscale dei contributi. I contributi versati dal Contraente a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a 5.164,57 euro. Se il Contraente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro. Nel limite annuo di 5.164,57 euro rientrano anche i versamenti effettuati a favore delle persone fiscalmente a carico, per l’importo da esse non dedotto. Qualora il Contraente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, si dovrà tener conto del totale dei contributi versati, ai fini del calcolo sulla deduzione. Il Contraente deve comunicare alla Compagnia entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato – ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione – i versamenti che non sono stati dedotti o che non saranno dedotti nella propria dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all’atto dell’erogazione della prestazione finale. Il TFR eventualmente conferito al PIP non è deducibile dal reddito complessivo annuo del Contraente. Le somme versate per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l’importo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di 5.164,57 euro). Sui reintegri eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata all’atto della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato (non dedotto). Al lavoratore di prima occupazione, successiva alla data del 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione, dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite annuo di 5.164,57 euro in misura pari alla differenza positiva fra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, in misura non eccedente i 2.582,29 euro in ciascun anno.
Regime fiscale dei contributi. Contributi Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 Xxxxxxxxx di somme erogate a titolo di anticipazioni
Regime fiscale dei contributi. Le regole esposte in questo paragrafo si riferiscono esclusivamente al 3° periodo fiscale, non rilevando la precedente regolamentazione, non più applicabile alla fase contributiva. I contributi annualmente versati dal lavoratore e dal datore di lavoro a forme di previdenza complementari sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite di 5.164,57 euro. Il regime fiscale appena descritto si applica altresì ai contributi versati da soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o di impresa. Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle predette forme. La maggior deducibilità annua eccedente il limite di 5.164,57 euro non può comunque superare l’importo di 2.582,29 euro annui.
Regime fiscale dei contributi. Contributi versati fino al 31 dicembre 2006 I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell’aderente, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento e comunque a 5.164,57 euro annui. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata a forme pensionistiche collettive, e comunque entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 5.164,57 euro annui. La suddetta disposizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi fra lavoratori, nonché nei confronti dei soggetti già iscritti, alla data del 28 aprile 1993, a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 (vecchi iscritti a vecchi fondi), ovvero nelle ipotesi in cui le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, i sensi dell’art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta. Anche nella suddetta ipotesi, ai fini della deducibilità, non si tiene conto della condizione relativa alla devoluzione del TFR. Il regime appena descritto trova applicazione nei confronti dei contributi versati a fondi pensione a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per gli iscritti alle forme pensionistiche istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/1992 n.421 alla data del 28/04/1993, per un periodo transitorio della durata di cinque anni, e cioè fino alla fine del mese di dicembre 2005, il limite assoluto di deducibilità di 5.164,57 euro annui è maggiorato della dif- ferenza fra i contributi effettivamente versati nel 1999 e il limite stesso di 5.164,57 euro. Tali soggetti, pertanto, potranno dedurre il minore importo fra il 12% del reddito complessivo dell’anno e l’importo dei contributi effettivamente versati nel 1999. Per fruire della suddetta maggiorazione, è necessario che le forme pensionistiche complementari cui detti soggetti sono iscritti rilascino un’apposita certificazione (da consegnare, sottoscritta dal responsabile della forma pensionistica, entro il 28 febbraio 2002, ovvero, su richiesta, entro dieci giorni dalla stessa) attestante: – l’ammontare dei contributi effettivamente ...

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