Regime fiscale dei contributi Clausole campione

Regime fiscale dei contributi. I contributi versati dal Contraente a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a 5.164,57 euro. Se il Contraente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro. Nel limite annuo di 5.164,57 euro rientrano anche i versamenti effettuati a favore delle persone fiscalmente a carico, per l’importo da esse non dedotto. Qualora il Contraente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, si dovrà tener conto del totale dei contributi versati, ai fini del calcolo sulla deduzione. Il Contraente deve comunicare alla Compagnia entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato – ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione – i versamenti che non sono stati dedotti o che non saranno dedotti nella propria dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all’atto dell’erogazione della prestazione finale. Il TFR eventualmente conferito al PIP non è deducibile dal reddito complessivo annuo del Contraente. Le somme versate per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l’importo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di 5.164,57 euro). Sui reintegri eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata all’atto della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato (non dedotto). Al lavoratore di prima occupazione, successiva alla data del 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione, dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite annuo di 5.164,57 euro in misura pari alla differenza positiva fra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, in misura non eccedente i 2.582,29 euro in ciascun anno.
Regime fiscale dei contributi. Contributi versati fino al 31 dicembre 2006 I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell’aderente, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento e comunque a 5.164,57 euro annui. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata a forme pensionistiche collettive, e comunque entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 5.164,57 euro annui. La suddetta disposizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi fra lavoratori, nonché nei confronti dei soggetti già iscritti, alla data del 28 aprile 1993, a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 (vecchi iscritti a vecchi fondi), ovvero nelle ipotesi in cui le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, i sensi dell’art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta. Anche nella suddetta ipotesi, ai fini della deducibilità, non si tiene conto della condizione relativa alla devoluzione del TFR. Il regime appena descritto trova applicazione nei confronti dei contributi versati a fondi pensione a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per gli iscritti alle forme pensionistiche istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/1992 n.421 alla data del 28/04/1993, per un periodo transitorio della durata di cinque anni, e cioè fino alla fine del mese di dicembre 2005, il limite assoluto di deducibilità di 5.164,57 euro annui è maggiorato della dif- ferenza fra i contributi effettivamente versati nel 1999 e il limite stesso di 5.164,57 euro. Tali soggetti, pertanto, potranno dedurre il minore importo fra il 12% del reddito complessivo dell’anno e l’importo dei contributi effettivamente versati nel 1999. Per fruire della suddetta maggiorazione, è necessario che le forme pensionistiche complementari cui detti soggetti sono iscritti rilascino un’apposita certificazione (da consegnare, sottoscritta dal responsabile della forma pensionistica, entro il 28 febbraio 2002, ovvero, su richiesta, entro dieci giorni dalla stessa) attestante: – l’ammontare dei contributi effettivamente ...
Regime fiscale dei contributi. Le regole esposte in questo paragrafo si riferiscono esclusivamente al 3° periodo fiscale, non rilevando la precedente regolamentazione, non più applicabile alla fase contributiva. 1.1 Regola generale a decorrere dal 1° gennaio 2007 1.2 Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007
Regime fiscale dei contributi. Contributi Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 Xxxxxxxxx di somme erogate a titolo di anticipazioni

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  • Contributi sindacali (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Nei confronti dei lavoratori che ne facciano richiesta con specifica delega sottoscritta e inoltrata all’azienda con lettera dell’Organizzazione sindacale stipulante il singolo CCNL, alla quale il lavoratore aderisce, l’azienda stessa provvederà a trattenere l’importo del contributo associativo dalla retribuzione del lavoratore. La delega dovrà contenere l’indicazione dell’Organizzazione sindacale stipulante il singolo CCNL, a cui l’azienda dovrà versare i contributi raccolti. 2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello dell’inoltro e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato. 3. La revoca della delega va inoltrata in forma scritta all’Organizzazione Sindacale interessata ed all’azienda per gli adempimenti relativi, ed avrà effetto secondo le prassi aziendali vigenti alla data di stipula del presente CCNL e/o fino a successive diverse previsioni. 4. L’importo del contributo sindacale sarà definito congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e le parti convengono che, nelle more, restano valide le modalità di calcolo in atto. 5. L’azienda ricevuta la comunicazione verserà mensilmente gli importi della trattenuta su conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni che verranno fornite dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti di cui al precedente punto 1. Eventuali variazioni delle modalità di versamento dovranno essere comunicate all’azienda per iscritto e con un preavviso di almeno tre mesi. 6. In funzione del perseguimento degli scopi statutari delle Organizzazioni Sindacali, a richiesta di ciascuna delle Organizzazioni stipulanti i singoli CCNL, l’azienda fornirà l’elenco degli iscritti con le relative quote associative, nel rispetto delle normative vigenti. 7. Le deleghe di sottoscrizione del contributo sindacale devono prevedere sul modulo, in conformità alla normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003, la dicitura: “Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge o dai contratti”.

  • Contributi 1 Dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, il contributo minimo è pari all’1% del salario coordinato. Dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età, il contributo minimo è pari al 14% del salario coordinato. Il datore di lavoro può dedurre dal salario del collaboratore al massimo la me- tà dei contributi.

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC. 2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1. 3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56. 4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua. 5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

  • Contributo Il finanziamento assegnato per la realizzazione delle attività relative al progetto è pari ad Euro 670.394,00, così come dettagliato nel Progetto Esecutivo (All. A) e sarà trasferito, subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte del Ministero, a codesto Ente che ha il compito di gestione delle spese per l’intero importo. Le modalità di trasmissione dei fondi saranno le seguenti: - 30%, pari ad Euro 201.118,20 a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta di pagamento; - 40 %, pari ad Euro 268.157,60 dopo 12 mesi dall’inizio delle attività di cui all’art.2, successivamente all’invio da parte di codesto Ente della relazione scientifica delle attività svolte e dei rendiconti semestrali di cui all’art. 5 del presente atto, e dietro presentazione di richiesta di pagamento; - 30% pari ad Euro 201.118,20 come saldo del contributo. All’atto della liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo, l’Ente dovrà all’ISS la seguente documentazione: • relazione scientifica finale delle attività svolte durante l’intero progetto; • elenco analitico finale delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l’allegato fac-simile. Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate. Le richieste di pagamento relative al secondo rateo e al saldo dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione dell’ISS dell’avvenuto trasferimento dei fondi da parte del Ministero. Le richieste di pagamento di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012 - che prevede la sospensione del sistema di tesoreria unica mista e l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica – dovranno indicare gli estremi del proprio conto di tesoreria unica completo di IBAN. Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente accordo di collaborazione. Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633. L’Ente dichiara di essere a conoscenza che l’erogazione dei ratei del contributo è subordinata all’acquisizione, da parte dell’ISS, delle diverse rate di finanziamento da parte del Ministero e s’impegnano a tenere esente l’ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.

  • Contribuzione 1. Il periodo di riferimento per il calcolo dei versamenti a ciascun Default Fund, di cui all’Articolo B.4.2.1, comma 4, del Regolamento, è pari ad un mese di calendario precedente la data di ricalcolo. 2. L’ammontare del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund opera, dovuti per ciascun conto di cui all’articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del Regolamento. 3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischio, CC&G può ridurre il periodo di riferimento di cui al comma 1 e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri e il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per il tramite del sito “Internet” di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametri, apportate in detto Manuale, incluso il versamento minimo, sono rese note con Comunicati. 4. L’importo da regolare in contante ai fini dell’adeguamento dei versamenti a ciascun Default Fund, nonché la data di regolamento, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologica. 5. L’adeguamento del versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell’Allegato B.411. Non è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto al versamento richiesto vengono restituite al Partecipante. 6. L’adeguamento del versamento e la restituzione delle suddette eccedenze non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero di cui all’Articolo B.5.1.1 del Regolamento. 7. La misura del tasso d’interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite in contante ai sensi del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti nel sito “Internet” di CC&G.

  • Regime fiscale Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

  • PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla scadenza o anticipata cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di assicurazione e, in ogni caso, in conformità alle regole dell’autorità di vigilanza di settore.

  • INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

  • Periodo di conservazione dei dati Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per: