REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE. Nel caso in cui il Prodotto sia soggetto a regolamentazioni legislative italiane e/o straniere (riguardanti la sicurezza, l’antinquinamento ecc.) il Fornitore è tenuto a predisporre una documentazione specifica relativa all’omologazione e ai processi produttivi dai quali risulti, tra l’altro, con quali modalità e con quali risultati sono state collaudate le caratteristiche interessate. Detta documentazione dovrà essere conservata dal Fornitore e dovrà essere consegnata a SIRELMA su richiesta di quest’ultima. Il Fornitore è tenuto a imporre analoghi obblighi ai propri eventuali subfornitori.
REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE. Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro e impegnarsi ad annullare gli effetti negativi delle proprie attività sull'uomo e sull'ambiente, esplicitando inoltre queste norme di comportamento in un “codice etico” e/o “codice di autodisciplina”. Il Fornitore istituirà e svilupperà con continuità un sistema di qualità conforme alla ISO 14001. NUOVA FRAMAR suggerisce anche l'applicazione delle regole in conformità alla OSHAS 18011. Il Fornitore dichiara che i Prodotti saranno integralmente conformi alle norme ISO 26262 (ultima edizione), qualora ciò venga richiesto. Nel caso in cui il Prodotto sia soggetto alle norme ISO 26262, il Fornitore, nel rispetto dei requisiti c.d. ASIL (acronimo di Automotive Safety Integrity Level) specificati per i relativi sub- componenti, dovrà produrre tutte le evidenze necessarie a dimostrare il rispetto delle prescrizioni della normativa ISO 26262 (ivi inclusi i dati dell'analisi di affidabilità per il livello di ASIL richiesto). Il Fornitore sarà responsabile nei confronti di NUOVA FRAMAR per qualsivoglia violazione della normativa ISO 26262. Il DIA (acronimo di Development Interface Agreement) è l'accordo che definisce la suddivisione delle responsabilità tecniche con riferimento alle attività di sviluppo, al tipo di evidenze richieste e ai risultati di tali attività("workproducts").Il DIA, quando richiesto, sarà definito per ogni specifico Prodotto. NUOVA FRAMAR avrà il diritto di effettuare audit preventivi c/o i siti produttivi e i centri di ricerca del Fornitore, al fine di verificare l'idoneità del Fornitore a rispettare la normativa ISO 26262. NUOVA FRAMAR potrà, a propria discrezione, richiedere che l'audit di cui sopra venga effettuato da un soggetto terzo, a spese del fornitore, da quest'ultimo incaricato e gradito a NUOVA FRAMAR. In tal caso il Fornitore consegnerà a NUOVA FRAMAR i risultati di tali audit. NUOVA FRAMAR avrà inoltre il diritto di effettuare (o far effettuare da terzi incaricati) delle specifiche sessioni al fine di monitorare il grado di adempimento da parte del Fornitore delle prescrizioni stabilite in sede di audit preventivo. Il Fornitore si impegna a registrare tutte le informazioni di base relative alla composizione di massima dei Prodotti nel Material Data System "IMDS". Ove applicabile, il Fornitore si impegna ad aderire alla normativa in tema di registrazione, valutazione, autori...
REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE. 16.1. Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. 16.2. Il Fornitore si impegna a consegnare i prodotti e i materiali richiesti conformi alle normative nazionali e comunitarie concernenti la sicurezza generale dei prodotti e dei consumatori (ad esempio il D.P.R. 24.05.1988 n. 224 attuazione della direttiva CE n. 85/374 in materia di danno da prodotto difettoso, il D.Lgs. 21.05.2004 n. 172 attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti).
REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE. Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. Tutti gli articoli forniti (materiali, semilavorati, ecc.) devono rispettare le normative in tema di sicurezza ed ambiente applicabili del Paese ricevente. Il fornitore deve fornire l’evidenza del rispetto delle normative applicabili, in particolare per le seguenti norme: Il Regolamento (CE) n°1907/2006 REACH (acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche stabilisce specifici doveri e obblighi per fabbricanti, importatori ed utilizzatori a valle di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli (come definiti all’articolo 3 del Regolamento). I fornitori di articoli (materiali, semilavorati, componenti, assemblati, ecc.) ricadenti nell’ambito di applicazione del regolamento REACH dovranno rispettare le relative restrizioni richieste dalla norma e fornire nell’ambito del processo di approvazione del prodotto l’evidenza dell’avvenuta procedura di registrazione o di notifica delle sostanze in essi contenute e comunicare le informazioni relative all’eventuale contenuto di SVHC (Substances of Very High Concern).
REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE. Nel caso in cui il particolare ordinato sia soggetto a regolamentazioni legislative, italiane e/o straniere (riguardanti la sicurezza, l’antinquinamento ecc.) su indicazione dell’Acquirente, il Fornitore è tenuto a predisporre una documentazione specifica relativa all’omologazione ed ai processi produttivi, dalla quale risulti, fra l’altro, con quali modalità, da chi e con quali risultati sono state collaudate le caratteristiche interessate. Detta documentazione dovrà essere conservata dal fornitore e dovrà essere consegnata all’Acquirente su richiesta di quest’ultimo. Inoltre, poiché l’Acquirente è tenuto, nei confronti delle autorità competenti, a permettere da parte delle medesime controlli ed ispezioni sui metodi di produzione e di collaudo e sulla documentazione di collaudo, il Fornitore si dichiara disponibile a permettere analoghi controlli ed ispezioni anche presso la propria azienda. Nel caso in cui l’Acquirente fosse convenuto in giudizio per responsabilità civile o contrattuale, o gli fosse contestata la violazione di prescrizioni legali, ovvero fosse obbligato in altro modo a risarcire un danno ai propri clienti o a terzi in conseguenza della difettosità, non conformità o non affidabilità dei particolari forniti, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne l’Acquirente ed a risarcire i danni eventualmente subiti dal medesimo, ed interverrà, a richiesta, sostituendosi allo stesso in ogni procedimento instaurato a suo carico con riferimento a tali difetti o difformità.
REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE. Nel caso in cui il particolare ordinato sia soggetto a regolamentazioni legislative, italiane o straniere (riguardanti la sicurezza, l’antinquinamento, etc.), su indicazione della KB-SAC, il Fornitore e tenuto a predisporre una documentazione specifica relativa all’omologazione ed ai processi produttivi, dalla quale risulti, fra l’altro con quali modalità, da chi e con quali risultati sono state collaudate le caratteristiche interessate. Detta documentazione dovrà essere conservata dal Fornitore e dovrà essere consegnata alla KB-SAC su richiesta di quest’ultimo. Inoltre. poiché la KB-SAC è tenuto, nei confronti delle autorità competenti, a permettere da parte delle medesime controlli ed ispezioni sui metodi di produzione e di collaudo, il Fornitore si dichiara disponibile a permettere analoghi controlli ed ispezioni anche presso la propria azienda.