Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto termine. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. 2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 3. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 4. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione definitiva, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Samples: Contratto d'Appalto, Contratto d'Appalto
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi i due anniDecorso tale termine, il collaudo si intende s’intende tacitamente approvato ancorché anche se l’atto formale di approvazione d’approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto terminei successivi due mesi.
2. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. L’accertamento L'accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall’articolo dall'articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’operadell'opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzionecollaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L’appaltatore L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione definitivaall'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere carat- tere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi i due anniDecorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché anche se l’atto formale for- male di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto terminei successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. L’accertamento L'accertamento della regolare esecuzione ese- cuzione e l’accettazione l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato certifi- cato che ha carattere provvisorio. Ai fini della consegna delle opere appal- tate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, è previsto il collaudo ex art. 230 del DPR 207/2010.
23. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio silen- zio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
34. Salvo quanto disposto dall’articolo dall'articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde l'appaltatore ri- sponde per la difformità ed i vizi dell’operadell'opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere carat- tere definitivo.
45. L’appaltatore L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto dell'appalto fino all’approvazione definitivaall'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Samples: Contract
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto termine. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civileCodice Civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione definitivaall’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Samples: Contract for Public Works
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di sei tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi i due anniDecorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto terminei successivi due mesi.
2. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. L’accertamento L'accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
23. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
34. Salvo quanto disposto dall’articolo dall'art. 1669 del codice civilec.c., l’appaltatore l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’operadell'opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
45. L’appaltatore L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto dell'appalto fino all’approvazione definitiva, esplicita o tacita, degli atti di collaudoalla certificazione della regolare esecuzione delle opere; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Samples: Contratto D’appalto
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto termine. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. L’accertamento L'accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltanteStazione Appaltante; il silenzio di quest’ultima quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall’articolo dall'articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’operadell'opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzionecollaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L’appaltatore L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto dell'appalto fino all’approvazione definitivaall'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. Dalla presa in consegna dell’opera da parte dell’Amministrazione decorrono i termini per le attività di manutenzione dell’opera secondo la normativa vigente.
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Samples: Contract for the Execution of Works for the Construction of a Roundabout Intersection
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi i due anniDecorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto terminei successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. L’accertamento L'accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
23. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
34. Salvo quanto disposto dall’articolo dall'articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’operadell'opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzioneesecuzione (4), trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
45. L’appaltatore L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto dell'appalto fino all’approvazione definitivaall'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Samples: Contratto d'Appalto
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato Certificato di collaudo Regolare Esecuzione / Collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto termine. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre …….. mesi dall’ultimazione dei lavori. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato Certificato, che ha carattere provvisorio.
2. Il predetto certificato Certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltanteStazione Appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall’articolo dall’art. 1669 del codice civileCodice Civile, l’appaltatore l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’operadell'opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato Certificato di regolare esecuzione, esecuzione trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L’appaltatore L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e gli impianti oggetto dell’appalto dell'appalto fino all’approvazione definitivaall'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. Non si procederà alla presa in consegna anticipata delle opere ex art.230 DPR 207/2010, qualora le prove, gli accertamenti e le verifiche previste dal medesimo art.230 non abbiano dato esito positivo, come riportato dal precedente art. 15.
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Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. (per lavori soggetti a collaudo)
1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione (per lavori non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto terminesoggetti a collaudo)
1. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal Il certificato di regolare esecuzione, questo deve esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ed ha carattere provvisorio.. (in ogni caso)
2. Il predetto certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall’articolo dall'articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’operadell'opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo o il certificato provvisorio/di regolare esecuzioneesecuzione (30), trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L’appaltatore L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto dell'appalto fino all’approvazione definitivaall'approvazione, esplicita o tacita, degli atti del certificato di collaudocollaudo provvisorio/di regolare esecuzione (31); resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi i due anniDecorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto terminei successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. L’accertamento L'accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio certificato, unitamente agli atti di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazionecontabilità finale.
3. Salvo quanto disposto dall’articolo dall'articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’operadell'opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, esecuzione assuma carattere definitivo.
4. L’appaltatore L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto dell'appalto fino all’approvazione definitiva, esplicita all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o tacita, degli atti fino all’emissione del certificato di collaudo; resta collaudo provvisorio. Resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; dalla data della consegna anticipata e limitatamente alle parti di opera che ne formano oggetto, cessa l’obbligazione di provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione.
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Samples: Contract
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi i due anniDecorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché anche se l’atto formale di approvazione approva- zione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto terminei successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere esse- re emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. L’accertamento L'accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio certificato, uni- tamente agli atti di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazionecontabilità finale.
3. Salvo quanto disposto dall’articolo dall'articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde l'appaltatore ri- sponde per la difformità ed i vizi dell’operadell'opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, esecuzione assuma carattere definitivo.
4. L’appaltatore L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto dell'appalto fino all’approvazione definitiva, esplicita all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o tacita, degli atti fino all’emissione del certificato di collaudo; resta collaudo provvisorio. Resta nella facoltà della stazione appaltante appaltan- te richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; dalla data della consegna anticipata e limitatamente alle parti di opera che ne for- mano oggetto, cessa l’obbligazione di provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione.
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Samples: Contratto D’appalto
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisoriocosì come previsto dall’art. 3.14 del Disciplinare prestazionale e d’oneri; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi i due anniDecorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto terminei successivi due mesi.
2. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. L’accertamento L'accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
23. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltanteStazione Appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
34. Salvo quanto disposto dall’articolo dall'articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’operadell'opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
45. L’appaltatore L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto dell'appalto fino all’approvazione definitivaall'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, in tal caso si fa salvo quanto previsto all’art. 9 comma 2 lettera m).
6. Ai sensi dell’articolo 205, primo comma, del D.P.R. 554/99 alla data di emissione del certificato di collaudo si procederà allo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
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Samples: Contratto Di Appalto
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi i due anniDecorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto terminei successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. L’accertamento L'accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
23. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
34. Salvo quanto disposto dall’articolo dall'articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’operadell'opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
45. L’appaltatore L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto dell'appalto fino all’approvazione definitivaall'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Samples: Contratto d'Appalto
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi i due anniDecorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto terminei successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. L’accertamento L'accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall’articolo dall'articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’operadell'opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L’appaltatore L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto dell'appalto fino all’approvazione definitivaall'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
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Samples: Contract for Works
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto termine. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre ( ) mesi dall’ultimazione dei lavori. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che , ha carattere provvisorioprovvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.
2. Il predetto certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltanteemissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall’articolo dall'articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’operadell'opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzioneprovvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L’appaltatore L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto dell'appalto fino all’approvazione definitivaall'approvazione, esplicita o tacita, degli atti del certificato di collaudocollaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. (in caso di lavori non soggetti a collaudo)
5. Salvo che dopo la stipula del presente contratto il RUP determini di provvedere mediante certificato di collaudo, nel presente contratto, per certificato di collaudo si intende il certificato di regolare esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento.
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Samples: Contract for Works
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi i due anniDecorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto terminei successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. L’accertamento L'accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall’articolo dall'articolo 1669 del codice civileCodice Civile, l’appaltatore la Società Appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell’operadell'opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L’appaltatore La Società Appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto dell'appalto fino all’approvazione definitivaall'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Samples: Appalto Di Lavori
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso regolare esecuzione e/o il certificato di collaudo, devono essere emessi entro il termine perentorio di sei tre (3) mesi dall’ultimazione dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi i due annimedesimi, il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale debitamente accertata con apposito certificato, al fine di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto termine. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di attestare l'effettiva regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione esecuzione dei lavori.
2. L’accertamento L'accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
23. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltantedal Comune; il silenzio di quest’ultima del Comune protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
34. Salvo quanto disposto dall’articolo dall'articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’operadell'opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante dal Comune prima che il certificato di collaudo o il certificato di "regolare esecuzione", trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma assumano carattere definitivo.
45. L’appaltatore L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto dell'appalto fino all’approvazione definitivaall'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di regolare esecuzione e di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. Come previsto nel D.Lgs n. 50 2016 l’appaltatore deve ottemperare il compimento di tutte le operazioni, compresa la emissione del certificato e la sua trasmissione all’Amministrazione appaltante con relativi atti, dovrà avvenire nel termine di sei mesi decorrenti dalla ultimazione.
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Samples: Contratto d'Appalto
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. Il collaudo in corso d’opera, statico e tecnico/amministrativo sarà effettuato da un professionista incaricato dal Comune di Latina.
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto termine. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltantedal Comune di Latina; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civileCodice Civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione definitivaall’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Samples: Contratto d'Appalto
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto termine. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. L’accertamento L'accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui secondo le prescri- zioni tecniche prestabilite ed in conformità al presente contratto avvengono avviene con approvazione l’emissione del predetto certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio, entro sei mesi dall’ultimazione lavori.
2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall’articolo dall'articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde l'appaltatore ri- sponde per la difformità ed e i vizi dell’operadell'opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzionecollaudo, trascorsi tra- scorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L’appaltatore L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione definitiva, esplicita o tacita, dell'appalto fi- no all'approvazione degli atti di collaudocollaudo da effettuarsi entro i termini di leg- ge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata anti- cipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Samples: Appalto
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi i due anniDecorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto terminei successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. L’accertamento L'accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
23. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
34. Salvo quanto disposto dall’articolo dall'articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’operadell'opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzionecollaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
45. L’appaltatore L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto dell'appalto fino all’approvazione definitivaall'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Samples: Contract for Works
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorioprovvisorio ai sensi dell’art. 102 comma 2 del Codice; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissionedell'emissione. Decorsi i due anniDecorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato ancorché anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto terminei successivi due mesi.
2. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. L’accertamento L'accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
23. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
34. Salvo quanto disposto dall’articolo dall'articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’operadell'opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
45. L’appaltatore L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto dell'appalto fino all’approvazione definitivaall'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Samples: Contratto d'Appalto