Centri di servizio Clausole campione

Centri di servizio. (1) L’Ente Bilaterale di norma si articola nell’ambito del territorio in Centri di Servizio. La costituzione dei Centri di Servizio - che potrà avvenire per l’intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto. Laddove non sia ancora istituito l’EBT, le parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizio, d’intesa con l’Ente Bilaterale Nazionale.
Centri di servizio. L’Ente Bilaterale Territoriale di norma si articola nell’ambito del territorio in Centri di Servi- zio. La costituzione dei Centri di Servizio - che potrà avvenire per l’intero settore o per singoli com- parti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto. Laddove non sia ancora istituito l’EBIT dell’Industria Turistica, le Parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizio, d’intesa con l’Ente Bilaterale Nazionale. Il Centro di Servizio: – cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli articoli 54 e 55; – assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell’articolo art 10 comma 3 Legge 368/ 2001 e successive modiche e integrazio- ni ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all’articolo 54del CCNL Industria Turi- stica; – può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi paritetici costituiti dalle organizzazio- ni territoriali aderenti alle Parti stipulanti il presente contratto. Con accordi specifici di secondo livello, le materie di competenza delle apposite Commissioni territoriali (CFL) saranno trasferite ai Centri di Servizio. Gli Enti Bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 7 e 16 del presente contratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di Servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale. Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue: – tra le Parti costituenti gli Enti Bilaterali e le Parti costituenti i Centri di Servizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di Servizio ed Ente Bilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo; – per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di Servizio, le relative attività saranno curate direttamente dall’Ente Bilaterale.
Centri di servizio. 1. L'Ente bilaterale di norma si articola nell'ambito del territorio in Centri di servizio. La costituzione dei Centri di servizio - che potrà avvenire per l'intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Laddove non sia ancora istituito l'E.B.T., le parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di servizio, d'intesa con l'Ente bilaterale nazionale.
Centri di servizio. Il Centro di servizio è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l’esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza e/o di carrozzeria e/o di sostituzione pneumatici previsti nel presente Capitolato. Il Fornitore è tenuto a garantire l’esistenza sul territorio italiano di una rete di Centri di servizio, presso i quali sia garantita l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici. Il Fornitore è tenuto a garantire un minimo di 4 Centri di servizio nel territorio comunale delle seguenti città: Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Cagliari, in grado di garantire, in ciascun comune, l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici. Nel territorio comunale degli altri capoluoghi di provincia il Fornitore deve assicurare la presenza di almeno un Centro di Servizio in grado di garantire l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici. Xxxxx gli obblighi sopra indicati, si precisa che il Fornitore, in sede di Offerta Tecnica, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto nel Disciplinare di Gara, potrà dichiarare l’esistenza o impegnarsi a garantire la presenza (entro i termini di cui al par. 1.5 lett. c) del presente capitolato) di Centri di Servizio in un maggior numero di comuni. Il Centro di servizio o l’insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i Giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 18:00). Presso la rete di punti di assistenza convenzionati gli autoveicoli noleggiati potranno fruire degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici o qualsiasi altro intervento necessario. Al fine di migliorare la qualità del servizio, il Fornitore si impegna altresì a convenzionare su richiesta della Consip o dell’Amministrazione Contraente o Assegnataria, Centri di servizio che siano conformi alle caratteristiche di qualità richieste dal Fornitore, in località che l’Amministrazione Contraente ritenga necessarie, qualora il più vicino Centro di Servizio si trovi ad oltre 20 km di distanza dalla sede dell’Amministrazione Assegnataria. Il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A. ad ogni richiesta, l’elenco aggiornato dei Centri di ...
Centri di servizio. Il Centro di servizio è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l’esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza e/o di carrozzeria e/o di sostituzione pneumatici previsti nel presente Capitolato. Il Fornitore è tenuto a garantire l’esistenza sul territorio italiano di una rete di Centri di servizio, presso i quali sia garantita l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici. In particolare, il Fornitore è tenuto a garantire un minimo di 4 Centri di servizio nel territorio comunale delle seguenti città: Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Cagliari e nel territorio comunale degli altri capoluoghi di provincia il Fornitore deve assicurare la presenza di almeno un Centro di Servizio in grado di garantire l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici.
Centri di servizio. ART. 23 (
Centri di servizio. Articolo 19
Centri di servizio. Il Fornitore assicura la presenza presso la città di Grosseto di una rete di punti di assistenza con lui convenzionati (che nel presente Capitolato vengono denominati “Centri di servizio”) presso i quali l’autoveicolo noleggiato potrà fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici, o qualsiasi altro intervento resosi necessario. Il Fornitore dovrà assicurare la presenza di almeno un Centro di Servizio in Grosseto, in grado di espletare i seguenti servizi: - interventi di “meccanica” - interventi “elettrauto” - interventi di “carrozzeria” - interventi “pneumatici”.
Centri di servizio. Il Centro di servizio o l’insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i Giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 18:00). Il Fornitore è tenuto a garantire un minimo di 4 Centri di servizio nel territorio comunale o nel raggio di 15 km dal territorio comunale delle seguenti città: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, in grado di garantire l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici. Inoltre, nel territorio comunale o nel raggio di 15 km dal territorio comunale degli altri capoluoghi di provincia il Fornitore deve assicurare la presenza di almeno un Centro di Servizio in grado di garantire l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici. Il Fornitore dovrà comunque garantire la presenza di almeno 3.000 Centri di Servizio sul territorio nazionale. Per i modelli a trazione elettrica il Fornitore dovrà garantire la presenza di almeno 1 Centro di Servizio in ogni regione ed almeno un centro di assistenza specializzato per l’assistenza dei veicoli elettrici nel territorio comunale delle seguenti città: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino.
Centri di servizio. Articolo 14