Centri di servizio. (1) L’Ente Bilaterale di norma si articola nell’ambito del territorio in Centri di Servizio. La costituzione dei Centri di Servizio - che potrà avvenire per l’intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto. Laddove non sia ancora istituito l’EBT, le parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizio, d’intesa con l’Ente Bilaterale Nazionale.
(2) Il Centro di Servizio: - cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli articoli 85 e 93; - assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell’articolo 23 della legge n. 56 del 1987 ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all’articolo 93 del presente Contratto; - può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
(4) Gli Enti Bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 18 e 20 del presente Contratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di Servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
(5) Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue: - tra le parti costituenti gli Enti Bilaterali e le parti costituenti i Centri di Servizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di Servizio ed Ente Bilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo e dagli articoli 18 e 20 e dal chiarimento a verbale e dalla dichiarazione a verbale posta in calce all’articolo 20 del presente Contratto; - per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di Servizio, le relative attività saranno curate direttamente dall’Ente Bilaterale.
(6) Le parti si danno atto che, per il comparto delle agenzie di viaggio, il sistema degli enti bilaterali opera con riferimento al livello regionale. Pertanto, la eventuale destinazione ai Centri di servizio delle risorse e competenze di provenienza dal comparto agenzie di viaggio potrà avvenire solo previo esplicito consenso della competente organizzazione imprenditoriale regionale aderente alla FIAVET nazionale.
Centri di servizio. L’Ente Bilaterale di norma si articola nell’ambito del territorio in Centri di Servizio. La costituzione dei Centri di Servizio - che potrà avvenire per l’intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto. Laddove non sia ancora istituito l’EBT, le parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizio, d’intesa con l’Ente Bilaterale Nazionale.
Centri di servizio. L'Ente Bilaterale di norma si articola nell'ambito del territorio in Centri di Servizio. La costituzione dei Centri di Servizio - che potrà avvenire per l'intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto. Laddove non sia ancora istituito l'EBIT, le parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizio, d'intesa con l'Ente Bilaterale Nazionale. Il Centro di Servizio: - cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli artt. 59 e 60; - assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 3, art. 23, legge n. 56 del 1987, ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all'art. 59 del presente Contratto. La stesura degli artt. 7, 8, 15 e 16 della presente stesura, che corrispondono agli artt. 6, 7, 13 e 14 e relativi allegati del C.C.N.L. Turismo 6 ottobre 1994, verrà adeguata e definita da una Commissione Paritetica, composta da 6 membri per ciascuna delle 2 parti stipulanti, che si riunirà entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo e concluderà i suoi lavori entro il prossimo 30 giugno 1996. Nello svolgimento della sua attività la Commissione proceder à anche alla definizione degli Statuti e dei Regolamenti degli istituti contrattuali previsti nei sopra menzionati articoli.
Centri di servizio. Il Centro di servizio è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l’esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza e/o di carrozzeria e/o di sostituzione pneumatici previsti nel presente Capitolato. Il Fornitore è tenuto a garantire l’esistenza sul territorio italiano di una rete di Centri di servizio, presso i quali sia garantita l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici. In particolare, il Fornitore è tenuto a garantire un minimo di 4 Centri di servizio nel territorio comunale delle seguenti città: Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Cagliari e nel territorio comunale degli altri capoluoghi di provincia il Fornitore deve assicurare la presenza di almeno un Centro di Servizio in grado di garantire l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici.
Centri di servizio. ART. 23 (
Centri di servizio. Il Centro di servizio o l’insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i Giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 18:00). Il Fornitore è tenuto a garantire un minimo di 4 Centri di servizio nel territorio comunale o nel raggio di 15 km dal territorio comunale delle seguenti città: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, in grado di garantire l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici. Inoltre, nel territorio comunale o nel raggio di 15 km dal territorio comunale degli altri capoluoghi di provincia il Fornitore deve assicurare la presenza di almeno un Centro di Servizio in grado di garantire l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici. Il Fornitore dovrà comunque garantire la presenza di almeno 3.000 Centri di Servizio sul territorio nazionale. Per i modelli a trazione elettrica il Fornitore dovrà garantire la presenza di almeno 1 Centro di Servizio in ogni regione ed almeno un centro di assistenza specializzato per l’assistenza dei veicoli elettrici nel territorio comunale delle seguenti città: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino.
Centri di servizio. Il Centro di servizio è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l’esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza o di carrozzeria o di sostituzione pneumatici previsti nel presente Capitolato. Il Fornitore è tenuto a garantire l’esistenza sul territorio italiano di una rete di Centri di servizio, presso i quali sia garantita l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici. Per i veicoli ad alimentazione tradizionale, GPL e Metano, il Fornitore è tenuto a garantire un minimo di 4 Centri di servizio nel territorio comunale delle seguenti città: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, in grado di garantire l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici. Inoltre, nel territorio comunale degli altri capoluoghi di provincia il Fornitore deve assicurare la presenza di almeno un Centro di Servizio in grado di garantire l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici. Il Fornitore dovrà comunque garantire la presenza di almeno 3.000 Centri di Servizio sul territorio nazionale per i veicoli ad alimentazione tradizionale, GPL e Metano. Per i modelli a trazione elettrica, qualora offerti, il Fornitore dovrà garantire la presenza di almeno 3 Centri di Servizio sul territorio nazionale per ciascuno dei veicoli offerti, specializzati per l’assistenza dei veicoli elettrici. Il Fornitore dovrà comunque garantire l’assistenza tecnica su tutto il territorio nazionale entro un tempo massimo pari a 7 Giorni lavorativi a decorrere dalla data della richiesta di intervento. Il Centro di servizio o l’insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i Giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 18:00). Presso la rete di punti di assistenza gli autoveicoli noleggiati potranno fruire degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici o qualsiasi altro intervento necessario. Al fine di migliorare la qualità del servizio, il Fornitore si impegna, altresì, a rendere disponibili, su richiesta della Consip o dell’Amministrazione Contraente o Assegnataria, Centri di servizio che siano conformi alle caratteristiche di qualità richieste dal Fornitore, in località...
Centri di servizio. Art. 23 (Finanziamento)
Centri di servizio. Il Centro di servizio è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l’esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza o di carrozzeria o di sostituzione pneumatici previsti nel presente Capitolato. Il Fornitore è tenuto a garantire l’esistenza, entro 20 km dalla sede del Comando di Polizia Municipale del Comune di Quarrata, di almeno un centro, presso il quale sia garantita l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici, con presa in carico e riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 18:00).
Centri di servizio. Il Fornitore assicura la presenza presso la città di Grosseto di una rete di punti di assistenza con lui convenzionati (che nel presente Capitolato vengono denominati “Centri di servizio”) presso i quali l’autoveicolo noleggiato potrà fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici, o qualsiasi altro intervento resosi necessario. Il Fornitore dovrà assicurare la presenza di almeno un Centro di Servizio in Grosseto, in grado di espletare i seguenti servizi: - interventi di “meccanica” - interventi “elettrauto” - interventi di “carrozzeria” - interventi “pneumatici”.