Requisiti dei prodotti Clausole campione

Requisiti dei prodotti. I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:
Requisiti dei prodotti. I prodotti devono essere conformi ai relativi requisiti di legge per i Dispositivi Medici (DL 46/97 e s.m.i.) - "Attuazione della Direttiva CEE concernente i Dispositivi Medici" e successive modificazioni e, quindi, in possesso di marcatura CE e se previsto devono rispondere ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale ultima Ed. ed eventuali aggiornamenti, nonché ad ogni altra disposizione vigente in campo nazionale e comunitario in materia. I prodotti dovranno altresì essere conformi alle relative norme vigenti in campo Nazionale e Comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio. In particolare in riferimento alla direttiva vigente inerente al possesso del numero identificativo di iscrizione nel Repertorio dei Dispositivi Medici, di cui all'art. 57 comma 1 della Legge n° 289 del 27/12/2002 e pubblicati nel Repertorio, ed essere in possesso di tutti i sistemi per l'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti l'adozione di sistemi atti a garantire l'autenticità e la tracciabilità. (Direttiva 2007/47/CE).
Requisiti dei prodotti. Con riferimento a ciascun lotto, i Prodotti da fornire, pena l’esclusione dalla gara, devono rispettare i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche, in quanto elementi essenziali, precisati nel successivo paragrafo. Con riferimento ai prodotti richiesti per il lotto 3 “Cancelleria tradizionale ed ecologica” si rimanda all’ allegato “Dettaglio prodotti” del presente capitolato tecnico. In merito all’indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si precisa che la stazione appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall’art. 68, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 68, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui l’operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche corrispondente ai prodotti riportati nell’Appendice A, lo stesso dovrà allegare all’offerta tecnica apposita dichiarazione nonché documentazione o altro mezzo (compresi i mezzi di prova di cui all’art.86 del D.Lgs. n. 50/2016) idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata dalla stazione appaltante ai fini della verifica della sussistenza dell’equivalenza. Il difetto dei requisiti minimi riscontrato prima della stipula del contratto determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell’aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto. Con riferimento ai termini previsti nel presente documento, laddove non diversamente e specificamente previsto, i termini indicati devono intendersi in giorni solari.
Requisiti dei prodotti. 1. Tutti i prodotti disciplinati dal presente regolamento soddisfano, prima dell'immissione sul mercato o dell'installazione diretta, i requisiti dei prodotti generici e direttamente applicabili di cui all'allegato I, parte D, e i requisiti dei prodotti di cui all'allegato I, parti B e C, come specificato per la rispettiva famiglia o categoria di prodotti conformemente al paragrafo 2. I requisiti dei prodotti di cui all'allegato I, parti B e C, si applicano soltanto se sono stati specificati conformemente al paragrafo 2. 2. Al fine di specificare i requisiti dei prodotti di cui all'allegato I, parti B, C e D, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, specificando, per particolari famiglie e categorie di prodotti, tali requisiti dei prodotti e stabilendo i metodi di valutazione corrispondenti. Una volta che la Commissione ha specificato tali requisiti dei prodotti mediante atti delegati, può presentare richieste di normazione per l'elaborazione di norme armonizzate volontarie che conferiscano la presunzione di conformità a tali requisiti dei prodotti obbligatori specificati in detti atti delegati. 3. Alla Commissione è conferito il potere di modificare l'allegato I, parti B, C e D, mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, al fine di adeguarlo al progresso tecnico e, in particolare, di contemplare nuovi rischi e aspetti ambientali.
Requisiti dei prodotti. I prodotti oggetto della fornitura dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi: 1. conformità alle direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia; qualora nel corso della validità contrattuale sopravvenissero innovazioni normative in merito, il fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, giacenti nei magazzini delle strutture sanitarie dell’Area Vasta, qualora ne fosse vietato l’uso. I prodotti interessati da questa evenienza o in via di sostituzione sul mercato, prima di essere forniti, dovranno essere segnalati ad ESTAR per opportuna accettazione; 2. conformità degli eccipienti alla normativa vigente; 3. la vita utile del prodotto, all’atto della consegna, deve essere almeno di due anni e comunque non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità del prodotto. Il Fornitore si impegna al cambio dei farmaci in scadenza e ESTAR e/o le Aziende Sanitarie si impegnano a comunicare la richiesta di ritiro almeno 60 giorni prima della data di scadenza del prodotto. Il Fornitore provvederà alla sostituzione di tali prodotti, oppure al rimborso nominale dei prodotti sia nel caso del loro ritiro che in quello di delega allo smaltimento per conto. In caso di rimborso l’importo massimo non potrà superare il 5% del valore complessivo del lotto. Nei casi in cui vengano accettati (la firma del documento di trasporto equivale ad accettazione) prodotti con validità residua inferiore a quella sopra indicata, il fornitore provvederà alla sostituzione di tali prodotti, oppure al rimborso nominale dei prodotti sia nel caso del loro ritiro che in quello di delega allo smaltimento per conto, purché la richiesta di ritiro avvenga almeno 60 giorni prima della data di scadenza. In entrambi i casi sopradescritti il Fornitore dovrà procedere al ritiro (a seguito di comunicazione/ritiro dei prodotti dal mercato) entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell’ESTAR/AA.SS.. I costi del ritiro sono a carico del Fornitore e sono da intendersi FRANCO MAGAZZINO. 4. per i prodotti galenici industriali preconfezionati, la confezione di vendita non deve essere superiore a 20 unità posologich...

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  • Requisiti soggettivi Sono assicurabili le persone fisiche che:

  • Requisiti di ammissione Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero e che: ● hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia ai sensi dell'art. 16 della Legge 30.12.2010, n. 240; ovvero che: ● hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 31.12.2010, n. 240 (junior). ● hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51 comma 6, della Legge 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni, o conferiti ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, e successive modificazioni, o di borse post- dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30.11.1989, n. 398 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; ● hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 04.11.2005, n.230; Si considera soddisfatto il requisito di accesso nel caso di un periodo di tre anni, anche non consecutivi, che sommi esperienze diverse, ma rientranti tra quelle esplicitamente previste nei tre alinea che precedono. Essendo la partecipazione alla selezione senza limitazioni di cittadinanza, i cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali e alla normativa vigente. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione. Non sono ammessi alla selezione i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio. Non sono altresì ammessi coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della L. 240/2010 presso il Politecnico di Milano o presso altri Atenei italiani, statali o non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. Non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con un professore del DIPARTIMENTO DI CHIMICA, MATERIALI E INGEGNERIA CHIMICA "XXXXXX XXXXX", con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione. I requisiti per essere ammessi alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda.

  • REQUISITI DI IDONEITÀ a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

  • REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

  • Requisiti tecnici Dal punto di vista tecnologico, il servizio deve soddisfare almeno i seguenti requisiti: ▪ compatibilità del client Desktop con sistemi operativi Windows, Mac e Linux/GNU Variants o F/OSS (Mac OS X 10.7 Lion o versione successiva e Mac OS X 10.6 Snow Leopard o versione successiva per sistemi Macintosh); Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (o versione successiva) per i PC, famiglia di sistemi operativi Linux/GNU Variants o F/OSS); ▪ interoperabilità con i principali formati di produttività individuale più utilizzati (i.e. .doc, .docx, .pdf, .rtf …); ▪ compatibilità con principali e più diffusi dispositivi Mobile. ▪ replicazione dati su più siti per garantire rapidità di accesso e resilienza.

  • Requisiti di partecipazione Ai fini della partecipazione alla presente procedura, sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: a) Requisiti di ordine generale: 1. i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 2. devono aver aderito formalmente ai 10 principi ONU del Global Compact e ai Principi guida su Imprese e Diritti umani elaborati dal Consiglio Diritti Umani dell’ONU nel 2011 e riaffermati dall’UE con Conclusioni del Consiglio Affari Esteri nel giugno 2016. b) Requisiti di idoneità professionale: i partecipanti devono essere soggetti aventi finalità di lucro di cui all’art. 27 della L. 11 agosto 2014, n. 125, nonché: 1. ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, se operatori economici italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio (di cui all’art. 8 della Legge n. 580/1993 e s.m.i.) per attività corrispondenti a quelle oggetto della iniziativa proposta; se operatori economici di altri Stati membri non residenti in Italia, devono essere iscritti, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri commerciali secondo quanto previsto dal medesimo art. 83, comma 3; se operatori economici che devono essere in possesso di una particolare autorizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine in attività corrispondenti a quelle oggetto della iniziativa proposta, devono essere in possesso di tale autorizzazione. In ogni caso, l’iscrizione deve essere avvenuta, per i Soggetti Proponenti interessati al Lotto n. 2, nei 24 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente Bando; 2. non devono essere iscritti, ai sensi dell’art. 27, comma 1, della L. n. 125/2014, al registro nazionale delle imprese di cui all’art. 3 della L. 9 luglio 1990, n. 185 e ss.mm.ii. c) Requisiti di capacità economico-finanziaria: d) Requisito di capacità tecnico-professionale: i partecipanti devono garantire la disponibilità di un referente (cd. “Contact person”), che sarà anche Responsabile del Contratto di finanziamento, con almeno 3 anni di esperienza continuativa con funzioni di coordinamento e di gestione o funzioni direttive o dirigenziali nel settore di intervento oggetto dell’iniziativa proposta. Il referente svolgerà le funzioni di referente per ogni aspetto riguardante l’esecuzione del Contratto, assicurando il presidio delle attività realizzative, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei modi stabiliti e il coordinamento del Gruppo di Lavoro. a) in caso di RTI di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 (costituito o costituendo), da ciascuna impresa partecipante al RTI; b) in caso di Consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, costituendo ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, da tutte le imprese consorziate; c) in caso di Consorzio ordinario costituito di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate; d) in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio e dalle imprese designate per l’esecuzione dell’iniziativa; a) in caso di RTI di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 (costituito o costituendo), dalla mandataria/capogruppo; b) in caso di Consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, costituito o costituendo, da almeno una impresa consorziata; c) in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio o da almeno una impresa consorziata designata per l’esecuzione dell’iniziativa.

  • Requisiti per l'ammissione 1. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. I titoli di studio conseguiti all'estero saranno valutati dalla Commissione giudicatrice, che li potrà riconoscere equivalenti ai fini dell'ammissione.

  • Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Utilizzo di somme a specifica destinazione 1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell’esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 12, comma 1, utilizza le somme aventi specifica destinazione anche per il pagamento di spese correnti, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 195 del TUEL. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo. 2. L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 dell’art. 261 del TUEL. 3. Il Tesoriere, in conformità al Principio applicato n. 10 della contabilità finanziaria, è tenuto ad una gestione unitaria delle risorse vincolate; conseguentemente le somme con vincolo sono gestite attraverso un’unica “scheda di evidenza. 4. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione, procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi vincolati utilizzati per spese correnti ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale. 5. Il Tesoriere gestisce l’utilizzo delle somme a specifica destinazione uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 10.2 e n. 10.3 concernente la contabilità finanziaria. L’Ente emette Mandati e Reversali a regolarizzazione delle carte contabili riguardanti l’utilizzo e la ricostituzione dei vincoli nei termini previsti dai predetti principi.