REVISIONE DEI PREZZI. una deroga per i contratti relativi ai lavori Il decreto-legge n. 4/2022 (cd. Ristori-ter), attualmente all’esame parlamentare per la relativa conversione, contiene all’articolo 29 alcune “disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”, con la principale finalità di incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale da COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. In particolare, al comma 1 si prevede che, in relazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016, i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto e fino al 31 dicembre 2023: a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti pubblici, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1; b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del d.lgs. n. 50/20162, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al 5 per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al successivo comma 2, secondo periodo. In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7. Il comma 2 prevede che l’Istituto nazionale di statistica definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione; inoltre, e che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, proceda alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre. Il comma 3 stabilisce la modalità di calcolo della compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione mentre, ai fini del riconoscimento della compensazione, il comma 4 stabilisce che l’appaltatore presenti
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REVISIONE DEI PREZZI. una deroga per i contratti relativi ai lavori Il decreto-legge In applicazione dell’art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4/2022 (cd4, è prevista la seguente clausola di revisione prezzi. Ristori-ter), attualmente all’esame parlamentare per la relativa conversione, contiene all’articolo 29 alcune “disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”, con la principale finalità di incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale da COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. In particolare, al comma 1 si prevede che, in relazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016Per il primo anno del contratto, i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame nonchéprezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto e fino al 31 dicembre 2023:
a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di ammessa la revisione dei prezzi previste dall’articolo 106con le seguenti modalità. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, comma 1viene effettuata, lettera a)qualora ne ricorrano i presupposti, primo periodosu richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, del Codice dei contratti pubblicia seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;
b) per i contratti relativi ai lavoriche dovrà pervenire, in deroga all’articolo 106a pena di decadenza, comma 1, lettera a), quarto periodo, del d.lgs. n. 50/20162, entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzionerichieste, in aumento o in diminuzionela Stazione Appaltante non riconoscerà alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664 del codice civile. Nell'ambito dell'istruttoria per l'eventuale revisione prezzi, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al 5 per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture costi e della mobilità sostenibili prezzi standard di cui al successivo comma 2all'art. 106, secondo periodoc. 1, lett. In tal casoa) del D.Lgs 50/2016, si procede farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per l'entità della revisione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si prenderanno in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i relativi aumenti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione. L’eventuale compensazione, in aumento o in diminuzione, si applica per la percentuale eccedente il 5 cinque per cento e comunque in misura pari all’80 all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7analogamente a quanto previsto dall’art. Il comma 2 prevede che l’Istituto nazionale di statistica definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione29, in aumento o in diminuzione; inoltrec. 1, e che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibililett. b), entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun annoD.L. 27/01/2022, proceda alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre. Il comma 3 stabilisce la modalità di calcolo della compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione mentre, ai fini del riconoscimento della compensazione, il comma 4 stabilisce che l’appaltatore presentin. 4
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Samples: Accordo Quadro
REVISIONE DEI PREZZI. una deroga per i contratti relativi ai lavori Il decreto-legge n. 4/2022 (cd. Ristori-ter)Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, attualmente all’esame parlamentare per la relativa conversione, contiene all’articolo 29 alcune “disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”, con la principale finalità di incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale da COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. In particolare, al comma 1 si prevede che, in relazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016, i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare sono stabilite le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto e fino al 31 dicembre 2023:
a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle seguenti clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti pubbliciD. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;
b) per i contratti relativi ai lavori1 dell’articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si fa riferimento al predetto articolo 29. E’ stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in deroga all’articolo 106corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni, comma 1, lettera a), quarto periodo, del d.lgs. n. 50/20162, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo del contratto in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori misura non inferiore al 5 10 per cento rispetto al prezzoe tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, rilevato nell’anno l’appaltatore ha sempre la facoltà di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al successivo comma 2, secondo periodoprezzo medesimo. In tal caso, si caso il RUP procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui secondo quanto previsto al comma 7successivo. Il comma 2 prevede che l’Istituto nazionale Responsabile del procedimento, supportato dal DEC ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di statistica definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione; inoltre, e che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, proceda alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istituto nazionale di statistica, delle individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei di materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestreche incidono sul contratto aggiudicato. Il comma 3 stabilisce L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la modalità staziona appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di calcolo accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina l’importo della compensazione delle al medesimo riconosciuta. Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture contabilizzate nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei singoli materiali da costruzione mentreprezzi e non trova applicazione l’articolo 1644, ai fini primo comma, del riconoscimento della compensazione, il comma 4 stabilisce che l’appaltatore presentiCodice Civile.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
REVISIONE DEI PREZZI. una deroga per i contratti relativi ai lavori Il decreto-legge n. 4/2022 (cdAi sensi dell’articolo 133 del D. Lgs. Ristori-ter)n.163/2006, attualmente all’esame parlamentare per la relativa conversione, contiene all’articolo 29 alcune “disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”, con la principale finalità di incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale da COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. In particolare, al comma 1 si prevede che, in relazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016, i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente non è ammesso procedere alla data di entrata in vigore del decreto in esame nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto e fino al 31 dicembre 2023:
a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106e non si applica il primo comma dell’articolo 1664 del Codice Civile. Ai sensi dell’articolo 133, comma 1commi 4, lettera a)5, primo periodo6 e 7, del Codice dei contratti pubbliciD. Lgs. n.163/2006, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del d.lgs. n. 50/20162, le variazioni qualora il prezzo di prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al 5 10 per cento rispetto al prezzo, prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dei trasporti nell'anno di cui al successivo comma 2, secondo periodo. In tal casopresentazione dell'offerta con apposito decreto, si procede fa luogo a compensazionecompensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 5 10 per cento e comunque cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura pari all’80 non inferiore all'1% dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per cento altri scopi o con altri soggetti;
a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di detta eccedenzaspesa;
a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, nel limite delle risorse qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di cui competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% al comma 7. Il comma 2 prevede che l’Istituto nazionale di statistica definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione; inoltre, e che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, proceda alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre. Il comma 3 stabilisce la modalità di calcolo della compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione mentreimpiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, ai fini nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del riconoscimento caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della compensazionedirezione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione , a cura del R.U.P. in ogni altro caso; Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il comma 4 stabilisce che prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale fissata con decreto del Ministro competente in materia di Lavori Pubblici da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%. A pena di decadenza, l’appaltatore presentidovrà presentare all’Amministrazione istanza di compensazione dei prezzi o di applicazione del prezzo chiuso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti ministeriali.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
REVISIONE DEI PREZZI. una deroga per i contratti relativi ai lavori Il decreto-legge n. 1. Ai sensi di quanto previsto dall’art.29 del DL 4/2022 (cde dell’art. Ristori-ter), attualmente all’esame parlamentare per la relativa conversione, contiene all’articolo 29 alcune “disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”, con la principale finalità di incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale da COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. In particolare, al comma 1 si prevede che, in relazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016, i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto e fino al 31 dicembre 2023:
a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera lett.
a)) del D.Lgs. 50/2016, primo periododurante l’esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi secondo le modalità, condizioni e limiti di seguito esplicitati.
2. La revisione avverrà esclusivamente previa espressa autorizzazione rilasciata dal RUP, a seguito di procedimento attivato tramite posta certificata su istanza della parte interessata. L’istanza di revisione deve essere corredata di documentazione comprovante l’effettivo aumento dei costi sostenuti, nonché l’incidenza e la connessione causale degli stessi con il contratto in essere. Il RUP, entro 45 giorni dalla ricezione dalla PEC, istruisce assieme al Direttore dell’esecuzione (DEC) la richiesta e definisce il valore della revisione concessa; il termine di 45 giorni può essere interrotto dal RUP qualora siano necessarie integrazioni istruttorie. L’atto di conclusione del Codice procedimento di revisione dei contratti pubbliciprezzi è trasmesso via PEC all’indirizzo indicato nel contratto dall’aggiudicatario.
3. Xxxxx restando il limite dei prezzi di riferimento o di altri parametri standard, fermo ove esistenti, la revisione dei prezzi potrà essere accordata sulla base della differenza tra l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT FOI) disponibili al momento della presentazione dell’istanza e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto o al mese anno dell’ultima variazione riconosciuta.
4. Il procedimento di revisione prezzi non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno sei mesi dall’avvio dell’esecuzione del contratto. La revisione prezzi potrà essere accordata per un determinato tempo, anche infra annuale, ferma restando quanto previsto dal secondo in ogni caso la facoltà di revisione in riduzione – da parte del RUP, previo monitoraggio ed attivazione del DEC – qualora si modifichino le condizioni e dal terzo periodo i presupposti sulla cui base è stata disposta.
5. La revisione prezzi potrà essere accordata entro il limite percentuale massimo del medesimo comma 1;50 % della base d’asta, rinnovo e proroga, ferma restando la facoltà di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento.
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del d.lgs6. n. 50/20162, le variazioni Ulteriori revisioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al 5 per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto potranno essere consentite qualora normative sopravvenute alla stipula del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al successivo comma 2contratto lo consentano, secondo periodo. In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 per cento le modalità e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma i limiti ivi previste.
7. Il comma 2 prevede che l’Istituto nazionale Resta ferma in ogni caso la facoltà dell’operatore economico di statistica definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei singoli materiali chiedere l’applicazione dell’art. 1467 del c.c., da costruzione, in aumento o in diminuzione; inoltre, e che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, proceda alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre. Il comma 3 stabilisce la modalità di calcolo della compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione mentre, ai fini del riconoscimento della compensazione, il comma 4 stabilisce che l’appaltatore presentitrasmettere al RUP tramite PEC.
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Samples: Framework Agreement
REVISIONE DEI PREZZI. una deroga per i contratti relativi ai lavori Il decreto-legge n. 4/2022 (cd. Ristori-ter), attualmente all’esame parlamentare per la relativa conversione, contiene all’articolo 29 alcune “disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”, con la principale finalità di incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale da COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei I prezzi di alcuni materiali da costruzioneaggiudicazione si intendono comprensivi di ogni spesa che renda operativo la fornitura in service. In particolare, Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al comma 1 si prevede che27/01/2022, in relazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici applicazione del combinato disposto di cui al decreto legislativo n. 50/2016, i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore all’art.29 del decreto in esame nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto D.L. 27/01/2022 n° 4 e fino al 31 dicembre 2023:
a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo all’art. 106, comma 1, lettera a), primo I periodo, del Codice dei contratti pubbliciAppalti, fermo restando quanto previsto dal secondo II e dal terzo III periodo del medesimo comma 1;
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 1 dell’art. 106, comma 1sono state stabilite le seguenti regole per la revisione prezzi. Decorsi i primi 12 (dodici) mesi dall’inizio dell’esecuzione del contratto, lettera a)qualora si verifichino aumenti o diminuzioni nel prezzo degli elementi che compongono il costo del servizio oggetto dell’appalto, quarto periodo, del d.lgs. n. 50/20162, le variazioni di prezzo dei singoli materiali tali da costruzione, in determinare un aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se una diminuzione superiori al 5 decimo del costo complessivo aggiudicato, l’aggiudicatario può richiedere una revisione del prezzo medesimo. La richiesta motivata deve essere inoltrata per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno iscritto via pec ovvero via raccomandata a/r completa dell’allegazione degli elementi di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e prova a fondamento della mobilità sostenibili di cui al successivo comma 2, secondo periodo. In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7stessa. Il comma 2 prevede che l’Istituto nazionale RUP, supportato dal DEC, conduce apposita istruttoria al fine di statistica definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione; inoltre, e che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, proceda alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istituto nazionale di statistica, delle individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria può tener conto di Indici o di specifiche rilevazioni Istat, Prezzari con carattere di ufficialità, ovvero delle risultanze delle indagini eventualmente svolte dal RUP. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. La stazione appaltante si pronuncia sull’istanza con provvedimento motivato. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre. Il comma 3 stabilisce la modalità di calcolo della compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione mentreprezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, ai fini I° comma, del riconoscimento della compensazione, il comma 4 stabilisce che l’appaltatore presentiCodice Civile.
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Samples: Delibera Per l'Indizione Di Gara
REVISIONE DEI PREZZI. una deroga per Il prezzo offerto in sede di aggiudicazione sarà sottoposto a revisione periodica annuale ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 115 e dell’art. 7 commi 4, 5 e 5 bis del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii, dopo i contratti relativi ai lavori Il decreto-legge n. 4/2022 (cdprimi 24 mesi di validità della fornitura, durante i quali i prezzi rimarranno fissi ed invariati. Ristori-ter)In assenza della pubblicazione dei dati di riferimento di cui all’art.7, attualmente all’esame parlamentare per comma 4, lettera c e comma 5 del Dgs n°163/2006, verrà riconosciuta la relativa conversionerevisione periodica del prezzo solo nell’ipotesi di maggiori oneri sopportati dall’impresa aggiudicataria conseguenti ad aumenti del costo dei materiali, contiene all’articolo 29 alcune “disposizioni urgenti in materia che dovessero verificarsi nella durata contrattuale dopo il secondo anno di contratti pubblici”, con la principale finalità di incentivare gli investimenti pubblici validità della fornitura e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale da COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti l’entità della revisione sarà determinata applicando l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di alcuni operai e impiegati così come rilevato dall’ISTAT, pubblicato sulla GURI. La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta all’Azienda Ospedaliera mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quattro mesi prima della scadenza di ogni anno contrattuale. Alla richiesta dovranno essere allegate documentazioni attestanti gli aumenti intervenuti nel costo della mano d’opera delle imprese nel settore e la dichiarazione ISTAT attestante gli aumenti intervenuti nel costo dei materiali da costruzionecalcolati sulla base degli indici generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In particolareLa revisione, al comma 1 si prevede chese riconosciuta, in relazione alle procedure decorre dall’inizio dell’anno contrattuale successivo alla presentazione della richiesta. Agli effetti della prima richiesta di affidamento adeguamento, saranno considerate le variazioni verificatesi a decorrere dal terzo anno dalla data di contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016, i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente avvio della fornitura. Per gli anni successivi saranno considerate quelle verificatesi nel periodo intercorrente dalla data della precedente richiesta alla data di entrata in vigore del decreto in esame nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto e fino al 31 dicembre 2023:
a) è obbligatorio l’inserimento, cui si richiede l’ulteriore variazione. Qualora nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione costi dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti pubblici, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del d.lgs. n. 50/20162, le materiali si verificassero variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al 5 per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al successivo comma 2, secondo periodo. In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7. Il comma 2 prevede che l’Istituto nazionale di statistica definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione; inoltre, e che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibilil’Azienda Ospedaliera comunicherà all’Impresa aggiudicataria, entro il 31 marzo e il 30 settembre termine di ciascun anno4 mesi precedenti alla scadenza annuale, proceda alla determinazione con proprio decretola conseguente riduzione del corrispettivo, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre. Il comma 3 stabilisce la modalità di calcolo della compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione mentre, ai fini del riconoscimento della compensazione, il comma 4 stabilisce che l’appaltatore presenticalcolata secondo gli stessi criteri previsti per gli aumenti.
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Samples: Fornitura Di Dispositivi Medici
REVISIONE DEI PREZZI. una deroga per i contratti relativi ai lavori Il decreto-legge n. 4/2022 (cd5.1. Ristori-ter)Trattandosi di appalto di forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, attualmente all’esame parlamentare per la relativa conversione, contiene all’articolo 29 alcune “disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”sono stabilite
5.2. Prima della stipula del contratto attuativo il RUP e l’appaltatore danno concordemente atto, con la principale finalità verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall’appaltatore.
5.3. Qualora l’appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure variazioni di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale da COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei singoli prezzi di alcuni materiali da costruzione. In particolare, al comma 1 si prevede che, in relazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016, i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto e fino al 31 dicembre 2023:
a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti pubblici, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del d.lgs. n. 50/20162, le materiali/servizi che determinano variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se diminuzione superiori al 5 10 per cento rispetto al prezzoprezzo complessivo di contratto, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al successivo comma 2, secondo periodo. In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 72, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata
5.4. Il comma 2 prevede che l’Istituto nazionale RUP, supportato dal DEC, conduce apposita istruttoria al fine di statistica definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione; inoltre, e che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, proceda alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istituto nazionale di statistica, delle individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestredi materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. Il comma 3 stabilisce L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la modalità stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di calcolo accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta, da liquidarsi in funzione delle risorse disponibili o da acquisire.
5.5. E’ comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell’appalto. In tal caso il RUP procede secondo quanto previsto al precedente comma 5.4.
5.6. Fino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture contabilizzate nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione mentrein aumento sono comunque valutate per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
5.7. Avendo l’operatore economico iscritto riserve sugli atti dell’appalto, sulla base dell’istruttoria condotta dal RUP ai fini sensi del riconoscimento della compensazione, il precedente comma 4 stabilisce che l’appaltatore presentiè altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
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Samples: Capitolato d'Onere
REVISIONE DEI PREZZI. una deroga per i contratti relativi ai lavori Il decreto-legge n. 4/2022 (cd. Ristori-ter)E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, attualmente all’esame parlamentare per la relativa conversione, contiene all’articolo 29 alcune “disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”, con la principale finalità di incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale da COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. In particolare, salvo quanto previsto al comma 1 si prevede che4 e seguenti del medesimo articolo; non trova applicazione l’articolo 1664, in relazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici primo comma, del codice civile. Per i lavori di cui al decreto legislativo n. 50/2016presente Capitolato, i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto e fino al 31 dicembre 2023:
a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di esclusa qualsiasi revisione dei prezzi previste dall’articolo e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera lett. a), primo periododel D.lgs. 50/2016, del Codice dei contratti pubblici, fermo restando in deroga a quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, precedente comma 1, lettera a), quarto periodo, del d.lgs. n. 50/20162, le variazioni se il prezzo di prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al 5 10 per cento rispetto al prezzo, prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dei trasporti nell'anno di cui al successivo comma 2, secondo periodo. In tal casopresentazione dell'offerta con apposito decreto, si procede fa luogo a compensazionecompensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 5 10 per cento e comunque cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura pari all’80 non inferiore all'1% (uno per cento cento) dell'importo dei lavori, al netto di detta eccedenzaquanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a.2) eventuali altre somme a disposizione dell’amministrazione committente per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, nel limite delle risorse se non ne è stata prevista una diversa destinazione;
a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di cui competenza dell’amministrazione committente nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per l’amministrazione committente;
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il10% (dieci per cento) al comma 7. Il comma 2 prevede che l’Istituto nazionale di statistica definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione; inoltre, e che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, proceda alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre. Il comma 3 stabilisce la modalità di calcolo della compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione mentreimpiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, ai fini nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del riconoscimento caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della compensazionedirezione lavori se non è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso; Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento) all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. La compensazione dei prezzi di cui al comma 4 stabilisce che l’appaltatore presenti2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
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Samples: Construction Contract
REVISIONE DEI PREZZI. una deroga per i contratti relativi ai lavori Il decreto-Per effetto dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022, convertito in legge n. 4/2022 (cd. Ristori-ter)25 del 28/03/2022, attualmente all’esame parlamentare per la relativa conversionee sino al 31/12/2023, contiene all’articolo 29 alcune “disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”, con la principale finalità di incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale da COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi di alcuni materiali da costruzione. In particolare, al comma 1 si prevede che, in relazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016, i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto e fino al 31 dicembre 2023:
a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti pubblici, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del d.lgs. n. 50/20162, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzionepossono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del Contratto. La revisione dei prezzi in questione potrà essere riconosciuta solo se le variazioni accertate (in aumento o in diminuzione) risultino superiori al 5 10% rispetto al prezzo originario, e saranno valutate solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento del prezzo originario (percentuale considerata normale alea contrattuale). La revisione dei prezzi è consentita, nei limiti delle previsioni di legge e secondo le modalità di seguito indicate: • può essere formulata dal fornitore, con una richiesta chiara e adeguatamente motivata al fine di poterne valutare l’accoglimento o meno in seguito ad apposita istruttoria che sarà condotta dall’AGP nel rispetto al prezzodel principio del contraddittorio; • la revisione, rilevato nell’anno di presentazione dell’offertaove accordata, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto non potrà alterare la natura generale del Ministero delle infrastrutture Contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e della mobilità sostenibili di cui al successivo comma 2, secondo periodos.m.i.; • può essere formulata alla ASL BT e supportata dall’eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali. In tal caso, se l’Appaltatore non accetti di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, si procede a compensazionepotrà procedere alla risoluzione unilaterale del Contratto, in aumento o in diminuzionecon preavviso di 15 giorni, per la percentuale eccedente fatto salvo il 5 per cento principio del contraddittorio e comunque in misura pari all’80 per cento senza obbligo di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7indennizzo. Il comma 2 prevede che l’Istituto nazionale di statistica definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni La revisione dei prezzi dei singoli materiali da costruzionepuò essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. La revisione, in aumento o in diminuzione; inoltreuna volta terminata l’istruttoria, e che il Ministero delle infrastrutture e avrà decorrenza dal momento dell’accoglimento della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, proceda alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre. Il comma 3 stabilisce la modalità di calcolo della compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione mentre, ai fini del riconoscimento della compensazione, il comma 4 stabilisce che l’appaltatore presentidomanda.
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Samples: Disciplinare Di Gara
REVISIONE DEI PREZZI. una deroga per i contratti relativi ai lavori Il decreto-legge In applicazione dell’art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4/2022 (cd4, è prevista la seguente clausola di revisione prezzi. Ristori-ter), attualmente all’esame parlamentare per la relativa conversione, contiene all’articolo 29 alcune “disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”, con la principale finalità di incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale da COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. In particolare, al comma 1 si prevede che, in relazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016Per il primo anno del contratto, i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame nonchéprezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto e fino al 31 dicembre 2023:
a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di ammessa la revisione dei prezzi previste dall’articolo 106con le seguenti modalità. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, comma 1viene effettuata, lettera a)qualora ne ricorrano i presupposti, primo periodosu richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, del Codice dei contratti pubblicia seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;
b) per i contratti relativi ai lavoriche dovrà pervenire, in deroga all’articolo 106a pena di decadenza, comma 1, lettera a), quarto periodo, del d.lgs. n. 50/20162, entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzionerichieste, in aumento o in diminuzionela Stazione Appaltante non riconoscerà alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664 del codice civile. Nell'ambito dell'istruttoria per l'eventuale revisione prezzi, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al 5 per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture costi e della mobilità sostenibili prezzi standard di cui al successivo comma 2all'art. 106, secondo periodoc. 1, lett. In tal casoa) del D.Lgs 50/2016, si procede farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per l'entità della revisione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si prenderanno in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i relativi aumenti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione. L’eventuale compensazione, in aumento o in diminuzione, si applica per la percentuale eccedente il 5 cinque per cento e comunque in misura pari all’80 all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse analogamente a quanto previsto dall’art. 29, c. 1, lett. b), D.L. 27/01/2022, n. 4 Non è ammessa nessun'altra forma di cui al comma 7. Il comma 2 prevede che l’Istituto nazionale di statistica definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione; inoltre, e che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, proceda alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre. Il comma 3 stabilisce la modalità di calcolo della compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione mentre, ai fini del riconoscimento della compensazione, il comma 4 stabilisce che l’appaltatore presentirevisione contrattuale.
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Samples: Accordo Quadro
REVISIONE DEI PREZZI. una deroga per i contratti relativi ai lavori Il decreto-legge n. 4/2022 (cd1. Ristori-ter), attualmente all’esame parlamentare per la relativa conversione, contiene all’articolo 29 alcune “disposizioni urgenti Le variazioni di prezzo in materia di contratti pubblici”, con la principale finalità di incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale da COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. In particolare, al comma 1 si prevede che, aumento o in relazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016, i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare diminuzione saranno valutate secondo le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto e fino al 31 dicembre 2023:
a) è obbligatorio l’inserimento, clausole previste nei documenti di gara iniziali. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, delle clausole di revisione facendo riferimento alle variazioni dei prezzi previste dall’articolo 106e dei costi standard, ove definiti.
2. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), primo periodo, 7 del Codice codice dei contratti pubblici, fermo restando quanto previsto dal secondo solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e dal terzo periodo comunque in misura pari alla metà.
3. Al presente Contratto si applicano integralmente le disposizioni di cui all’art. 29 del medesimo comma 1;
b) per i contratti relativi ai lavoriDecreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera particolare si evidenzia che:
a), quarto periodo, del d.lgs. n. 50/20162, le ) Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5 cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al successivo comma 2, secondo periodo. .
b) In tal caso, caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7. Il comma 2 prevede
c) La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che l’Istituto nazionale di statistica definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione; inoltre, e che eccede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, proceda alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre. Il comma 3 stabilisce la modalità di calcolo della compensazione delle variazioni di cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione mentreimpiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
d) A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione, ai fini sensi del riconoscimento comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della compensazioneRepubblica periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.
e) Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta.
f) Il direttore dei lavori verifica altresì che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.
g) Xxx sia provata dall’esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 4 stabilisce che l’appaltatore presenti2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.
h) Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta
i) La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
4. Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione limiti e le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti e dell’articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.
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Samples: Contract for Works
REVISIONE DEI PREZZI. una deroga Ai sensi e per i contratti relativi ai lavori Il decreto-legge gli effetti dell'art. 29 del DL n.4 del 27.01.2022, così come convertito con L.28 marzo 2022, n. 4/2022 (cd25, e come previsto dalla delibera ANAC n° 154 del 16.03.2022 di integrazione del Bando tipo, è consentita la revisione dei prezzi, purché non apporti modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto. Ristori-ter), attualmente all’esame parlamentare per Sono escluse dalla compensazione le prestazioni contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta e la relativa conversione, contiene all’articolo 29 alcune “disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”, con la principale finalità di incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale da COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. In particolare, al comma 1 si prevede che, in relazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016, i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto e fino al 31 dicembre 2023:
a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. A partire dalla seconda annualità contrattuale, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti pubblici, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del d.lgs. n. 50/20162, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzioneprezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al 5 per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla base degli indici rilevati dall’ISTAT di cui all’art. 60 c. 3 lettera b); La richiesta di revisione prezzi dovrà essere formulata a cura dell'operatore aggiudicatario e per le prestazioni eseguite nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. il Direttore dell’esecuzione del contratto verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri mezzi di prova idonei relativi alle variazioni dei prezzi, rispetto a quelli documentati dallo stesso con riferimento al successivo comma 2momento dell'offerta. Ne consegue, secondo periodo. In tal pertanto, che la compensazione sarà liquidata accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, si procede ogni volta che siano maturate le condizioni sopra indicate, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a compensazionecura del D.E.C. se non è ancora stato emesso il certificato di verifica di conformità delle prestazioni oggetto del servizio, oppure a cura del RUP in aumento ogni altro caso. La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate e deve trovare giustificazione in eventi imprevedibili e sopravvenuti non dipendenti dal soggetto contraente. Si precisa che, le modifiche o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 per cento varianti al contratto potranno comunque essere ammesse nel rispetto delle condizioni e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse quando ricorrono i motivi di cui al comma 7all'art. Il comma 2 prevede che l’Istituto nazionale di statistica definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione; inoltre, e che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, proceda alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre60 del D.Lgs. Il comma 3 stabilisce la modalità di calcolo della compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione mentre, ai fini del riconoscimento della compensazione, il comma 4 stabilisce che l’appaltatore presenti36/2023.
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