Revisione periodica del corrispettivo Clausole campione

Revisione periodica del corrispettivo. Nel corso della durata del presente appalto e del suo eventuale rinnovo (nel caso in cui la Stazione Appaltante eserciti la relativa opzione) potrà essere richiesta una revisione del prezzo unitario contrattuale relativo al costo orario per una sola volta e a partire dal secondo anno di affidamento, a condizione che nel medesimo arco temporale vengano pubblicate dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali nuove tabelle relative ai costi della manodopera – in seguito alla sottoscrizione di un nuovo CCNL per il settore oggetto del presente appalto recepito ed applicato dall'Appaltatore per tutti i lavoratori impiegati per l'esecuzione – che evidenzino un costo medio orario della manodopera per i livelli di inquadramento pertinenti. In particolare la revisione potrà essere concessa nella stessa misura percentuale di quella relativa all'aumento del costo medio orario risultante dalle tabelle ministeriali per i livelli di inquadramento pertinenti rispetto al valore di costo medio orario (assunto come riferimento per il calcolo del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il presente appalto). Si ribadisce che la revisione del prezzo unitario contrattuale relativo al costo orario del personale potrà essere concessa solo ed esclusivamente al verificarsi del presupposto sopra indicato (cioè alla pubblicazione delle tabelle ministeriali e non alla mera sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo) e potrà, al massimo, essere concessa per una sola volta per tutta la durata del presente appalto e del suo eventuale rinnovo o proroga tecnica.
Revisione periodica del corrispettivo. Il corrispettivo da pagare per il servizio oggetto del presente appalto è immodificabile nel primo anno di validità del contratto di appalto e potrà essere oggetto di revisione, a partire dal secondo anno di durata del contratto, previa richiesta scritta dell’Appaltatore, da trasmettere via pec al RUP a pena di decadenza entro trenta giorni dalla scadenza dell’annualità contrattuale. Il corrispettivo sarà soggetto a revisione in misura pari al 75% della variazione dei prezzi stimati sui consumi di famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.) pubblicato dall’ISTAT. Non si applica l’art. 1664 del codice civile.
Revisione periodica del corrispettivo. 1. Gli importi unitari offerti dall’IMPRESA si intendono immodificabili per i primi due anni di validità del dell’accordo quadro. Trattandosi di un contratto ad esecuzione periodica/continuativa, successivamente al secondo anno di validità dell’accordo quadro, qualora venga esercitata dalla FEM l’opzione di suo rinnovo, l’IMPRESA può chiedere alla FEM la revisione dei corrispettivi unitari contrattuali. 2. La revisione dei corrispettivi viene effettuata secondo le seguenti modalità: a) la revisione ha cadenza annuale (con esclusione dei primi due anni); b) la revisione non ha effetto retroattivo; c) la revisione opera esclusivamente qualora durante l’esecuzione dell’accordo quadro si verifichino variazioni, in più o in meno, eccedenti il 10 % dei corrispettivi contrattuali restando a carico delle parti il margine di alea di cui all’articolo 1664, comma 1 del C.C. Pertanto la revisione è accordata solo per quella differenza che ecceda il decimo; d) la richiesta di revisione deve essere rivolta alla FEM dall’IMPRESA o viceversa, pena decadenza, 30 giorni prima della scadenza annuale dell’accordo quadro (dopo i primi due anni), producendo la documentazione di calcolo. A seguito della richiesta dell’IMPRESA, la FEM avvia un’istruttoria per la verifica della necessità di procedere o meno alla revisione. L’istruttoria è condotta dal DEC e la revisione è approvata dal RUP; e) la revisione viene definita sulla base dei dati relativi alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Revisione periodica del corrispettivo. La revisione dei prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall’art. 106, c.1, del D.Lgs. n. 50/2016. La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria. Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati, editi dall’Osservatorio di cui all’art. 213, c. 9 del Codice, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) editi dall’ISTAT.
Revisione periodica del corrispettivo. I prezzi che il Comune pagherà all’Impresa aggiudicataria dell’appalto in oggetto saranno quelli determinati a seguito del ribasso offerto dalla ditta in sede di gara sugli importi a base d’asta indicati al precedente art. 6. Il ribasso percentuale offerto in sede di gara si applica ad ogni altro corrispettivo di servizio previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. I prezzi così determinati, sono ritenuti convenienti dall’Impresa aggiudicataria, indipendentemente dalle eventuali vigenti e nuove disposizioni legislative in materia di disciplina dei prezzi e comprensive di tutti gli oneri in materia fiscale ed ogni altra spesa accessoria. Successivamente, con decorrenza 01.01.2024, su richiesta dell'Impresa, i corrispettivi saranno soggetti a revisione prezzi in misura massima corrispondente alla variazione media accertata dell’ISTAT – Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell’anno precedente, sulla base della media annua riferita all'anno precedente (art. 44 della L. 724/94 – art. 106 del D.Lgs. 50/2016), previa dimostrazione da parte dell'Impresa dell'effettivo aumento dei costi connessi all'erogazione del servizio. Potranno essere accettate da parte della stazione appaltante esclusivamente richieste revisionali per aumenti dei costi dovuti a fattori esogeni e indipendenti dalla volontà dell’appaltatore e/o dalle sue specifiche scelte gestionali. L’eventuale richiesta di revisione prezzi dovrà essere inoltrata al Comune mediante lettera raccomandata entro il 10 ottobre dell’anno solare precedente; tale termine è stabilito a pena di decadenza. La revisione prezzi – qualora, sussistendone i presupposti sostanziali, venga accordata dalla stazione appaltante - decorrerà dal momento in cui l’appaltatore dimostri l’effettivo aumento dei costi sostenuti per l’erogazione dei servizi oggetto dell’appalto e non potrà avere effetto retroattivo nell’anno solare antecedente quello di presentazione. In caso di accoglimento da parte della stazione appaltante di una richiesta di revisione prezzi presentata dall’appaltatore, i prezzi unitari revisionati rimarranno validi e vincolanti fino ad una eventuale e successiva ulteriore revisione che, comunque, potrà avvenire solo a partire dall’anno successivo.
Revisione periodica del corrispettivo. Ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs 163/2006 è ammesso l’adeguamento dei prezzi che potrà aver luogo decorso un anno dalla data di decorrenza della convenzione di cui all’art. 10, nei limiti della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Tale adeguamento esclude ogni altro adeguamento anche in presenza di eventuali rinnovi dei CCNL.
Revisione periodica del corrispettivo. La Fondazione riconosce alla Ditta appaltatrice quanto segue: a) con decorrenza 01.03.2016 (o data successiva in caso di affidamento appalto successivamente al 01.03.2015) l'adeguamento ISTAT nella misura dell'indice FOI con riferimento al periodo 01.03.2015-28.02.2016 (o data successiva in caso di affidamento appalto successivamente al 01.03.2015); b) con decorrenza 01.03.2017 (o data successiva in caso di affidamento appalto successivamente al 01.03.2015), sino alla scadenza dell'appalto, l'adeguamento ISTAT nella misura dell'indice FOI con riferimento al periodo 01.03.2016-28.02.2017 (o data successiva in caso di affidamento appalto successivamente al 01.03.2015); In caso di proroga tecnica si applica l’art. 5 del disciplinare.
Revisione periodica del corrispettivo. Con riferimento all'art. 106 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si conviene che la revisione periodica del prezzo, a decor- rere dal secondo anno di esecuzione, è riferita all'Indice Nazionale dei Prezzi al con- sumo per le famiglie di operai ed impiegati per la categoria corrispondente all'ogget- to del Contratto. L'IMPRESA dovrà richiedere per iscritto la revisione e questa dovrà essere autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento.

Related to Revisione periodica del corrispettivo

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • REVISIONE DEI PREZZI In deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n.50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli beni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29. La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli beni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dell’esecuzione. A pena di decadenza, l’aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per beni forniti nel rispetto dei termini indicati nei relativi atti di gara. Il direttore dell’esecuzione della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’O.E., e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i beni, del prezzo elementare pagato dall’aggiudicatario, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì che la consegna dei beni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara. Laddove la maggiore onerosità provata dall’aggiudicatario sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’aggiudicatario una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’ 80 per cento di detta eccedenza. Sono esclusi dalla compensazione i beni contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

  • Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica. 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del d. lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 165/2001. 7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.

  • Invariabilità del corrispettivo 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

  • REVISIONE PREZZI Le condizioni economiche ed i prezzi della presente fornitura resteranno invariati per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 106 comma 3 D. Lgv. 50/2016, l’eventuale revisione prezzi è subordinata alla prova a carico dell’aggiudicatario dell’effettivo aumento dei prezzi per cause imprevedibili, con particolare riferimento ai singoli e specifici fattori di costo, e decorrerà dal mese successivo a quello del giorno di ricevimento della richiesta, qualora accolta. La richiesta, che a pena di irricevibilità non potrà effettuarsi nei primi 12 mesi di fornitura, non potrà eccedere l’indice ISTAT di riferimento, pena la facoltà di risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante. Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui all’art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente alle prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente, compreso il mancato accordo circa la richiesta di revisione del prezzo.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Revisione del prezzo Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.

  • Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.