Decadenza dalla concessione Clausole campione

Decadenza dalla concessione. 10.1. Il Comune di Genova, previa contestazione al concessio- nario, potrà dichiarare la decadenza della concessione per i- nadempimento degli obblighi previsti dal presente atto e, in particolare, nei seguenti casi: a) qualora intervengano fatti o situazioni che risultino modificative delle finalità dell'utilizzo dell'immobile, anche riguardo alle destinazioni stabilite dall’art. 2 e delle atti- vità in esso espletate; b) qualora venga riscontrata l’omissione della manutenzione e/o il mancato adeguamento alla normativa sopravvenuta del be- ne concesso in uso; c) in caso di destinazione dell’immobile e di svolgimento in esso di attività in difformità e violazione di quanto sta- bilito dall’art. 2 del presente disciplinare di concessione; d) mancata corresponsione del canone; e) irregolarità nella gestione e/o nell’utilizzo dell’immobile suscettibile di recare danno o pregiudizio al Comune di Genova, ove queste non siano eliminate nei modi e nei termini fissati dalla Civica Amministrazione; f) fallimento, scioglimento, messa in liquidazione; g) mancata comunicazione di variazione di sede legale e ammi- nistrativa e domicilio del concessionario; h) realizzazione di opere da parte del concessionario, in as- senza di preventiva autorizzazione da parte della Civica Ammi- nistrazione e di rilascio delle dovute autorizzazioni edili- zie, catastali e di ogni altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente; i) sub-concessione o cessione del contratto in assenza della preventiva autorizzazione del Comune di Genova. 10.2. La decadenza non ha luogo allorché, nel caso di mancata corresponsione del canone di cui alla lettera d), il conces- sionario entro il termine anzidetto provveda a saldare le som- me dovute. 10.3. In caso di decadenza le opere e gli impianti eseguiti dal concessionario restano acquisiti dalla Civica Amministra- zione, senza alcun compenso o rimborso. 10.4. La presente concessione decade di diritto in caso di so- pravvenuta inagibilità del bene conferito, dichiarata dalle competenti Autorità indipendentemente dalla causa da cui tale inagibilità trae origine. In ogni caso, è escluso ogni diritto del concessionario a compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero a rivendicazioni per altri locali di proprietà municipale.
Decadenza dalla concessione. 1. Il Comune procede alla dichiarazione di decadenza dalla concessione nelle fattispecie espressamente richiamate dagli articoli precedenti del presente disciplinare ed in quelle di seguito riportate: a. Il contratto ha subito una modifica sostanziale agli obblighi contrattuali che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara. In tal senso il ritardato adempimento o l’inadempimento, per più di tre volte nell’arco della durata del contratto, a qualsivoglia obbligo assunto in sede di gara sotto il profilo tecnico, della sicurezza, delle modalità o della qualità delle prestazioni. È fatto salvo il diritto del concedente di escussione della garanzia fideiussoria nella misura dell’intero importo garantito; b. Inadempimento all’obbligo di gestione diretta della concessione ovvero all’obbligo di delegarne l’esercizio a personale previa autorizzazione del Concedente; c. Il concessionario si trovi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all’ art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara. È fatto salvo il diritto del concedente di escussione della garanzia fideiussoria nella misura dell’intero importo garantito; d. Nel caso di mancato o parziale pagamento anche di una sola rata del canone di concessione nel termine di trenta giorni dalla formale messa in mora da parte del concedente, fatta salva l’applicazione degli interessi moratori e di escussione dell’intero importo garantito; e. Nel caso di mancato rinnovo della garanzia fideiussoria o sua reintegrazione a seguito della sua parziale escussione nei casi e termini previsti dal presente disciplinare. È fatto salvo il diritto del concedente di escussione della garanzia fideiussoria nella misura dell’intero importo garantito; f. Il passaggio in giudicato di sentenze di condanna del concessionario per delitti finanziari che incidano sulla moralità professionale ovvero di condanna per i delitti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; g. L’inadempimento da parte del concessionario degli obblighi assicurativi anche a favore di terzi nonché quelli relativi al pagamento delle spettanze dei lavoratori e dei contributi previdenziali e assistenziali a loro favore; h. L’inadempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse relative alle attività di gestione dei servizi affidati; i. La messa in liquidazione, la cessazione di attività del concessionario; j. La ricorrenza di una situazione di crisi d’imp...
Decadenza dalla concessione. 1. Il mancato inizio delle attività propedeutiche entro sessanta giorni dalla consegna dell’edificio o il mancato inizio delle attività formative entro novanta giorni dal rilascio del Certificato di Agibilità dell’edificio comportano – fatto salvo eventuali giustificazioni accettate dal CONCEDENTE o accordi con il CONCEDENTE stesso – la decadenza dalla Concessione e di qualsiasi atto ad essa connesso o collegato, senza necessità di previa contestazione, e con subentro, se interpellato dal CONCEDENTE, del secondo classificato qualora manifesti l’interesse all’assunzione del rapporto concessorio. 2. Il CONCESSIONARIO non potrà alterare le strutture dell’edificio, pena la decadenza della Concessione, fatto salvo quanto previsto dal Capitolato Speciale. --------------------------------------------
Decadenza dalla concessione. Il Concessionario decade dalla concessione della gestione quando nei suoi confronti sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni o il verificarsi di una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
Decadenza dalla concessione. Il concessionario decade dalla concessione: a) nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti richiesti per l’aggiudicazione e per l’esecuzione anche sopravvenute; b) per revoca della licenza del concessionario all’esercizio dell’attività specifica; c) qualora il concessionario si avvalga anche temporaneamente di sub-concessionari, o conceda negozialmente ad altri la gestione del servizio concesso; d) per sopravvenuta impossibilità in capo al concessionario di adempiere ai propri obblighi, allorché le depositerie o i mezzi di esercizio siano divenuti inidonei per causa del concessionario o per impossibilità oggettiva e il concessionario non provveda immediatamente alla rimessa in pristino/sostituzione; e) per l’inosservanza delle disposizioni attinenti alla disciplina del servizio, derivanti dalle condizioni di concessione, dalla normativa vigente e per la violazione delle tariffe stabilite nel presente atto; f) per mancata costituzione della garanzia definitiva. La mancata messa a disposizione per le attività connesse alla rimozione dei veicoli libere da ogni vincolo entro la data di stipula del contratto di concessione e comunque dall’avvio del servizio, costituiscono causa di decadenza dell’aggiudicazione.
Decadenza dalla concessione. 1. Il mancato adempimento delle condizioni imposte nell’atto di autorizzazione o di concessione, ovvero delle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento, comporta la decadenza del diritto ad occupare. 2. Si incorre, altresì, nella decadenza: a) per il mancato pagamento della relativa tassa; b) per reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa; c) allorché non si sia avvalso nei sei mesi dalla definizione delle formalità d’ufficio, della concessione accordatagli; d) qualora avvenga il passaggio nei modi e forme di legge del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della provincia o della Regione e, si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione o autorizzazione da parte del l’Amministrazione. 3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal successivo articolo.
Decadenza dalla concessione. 1. Il concessionario si intende decaduto in caso di accertato inadempimento agli obblighi stabiliti dal presente regolamento e dall’atto di concessione ai quali non sia stato ottemperato entro tre mesi dalla diffida inoltrata dal Comune e, in particolare, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi: a) mancato pagamento del canone mensile per due scadenze consecutive; b) mancato rispetto del divieto di subconcessione ovvero, nel caso in cui la subconcessione sia espressamente prevista, sub-concessione non autorizzata del bene ad altro soggetto; c) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto; d) modifica dei locali o dell’immobile non autorizzata dal Comune; e) mancata sottoscrizione della convenzione accessiva. 2. In tutte le ipotesi di inadempimento di cui al presente articolo, il concessionario ha l'obbligo della restituzione immediata dell'immobile libero da persone e da cose, fatta salva l’azione per il risarcimento del danno da parte del Comune; il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo.
Decadenza dalla concessione. Il CONCESSIONARIO
Decadenza dalla concessione. 1. Il concessionario decade dalla concessione nel caso in cui venga a perdere uno dei seguenti requisiti previsti: a) mancata o difforme realizzazione dei lavori e delle strutture previste dai progetti presentati in sede di gara; b) mancato rispetto del cronoprogramma nella realizzazione dei lavori e delle strutture presentate in sede di gara; c) non corretta gestione e manutenzione della struttura e, in particolare, degli impianti tecnologici come definito dall’ art. 8 del presente contratto; d) grave inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti che dovessero perdurare nonostante formale diffida ad adempiere intimata al concessionario da parte del Comune di Formia; e) estinzione, revoca e mancato rinnovo delle fideiussioni/polizze previste dalla presente convenzione; f) fideiussione/polizza stipulata con una compagnia non idonea senza che il concessionario abbia provveduto a presentare nuova fideiussione/polizza con una compagnia idonea nel termine assegnato dell’Amministrazione. 2. Il Comune di Formia comunicherà, a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, al concessionario il verificarsi delle fattispecie di cui sopra. 3. Il Comune, nella comunicazione di cui sopra, può assegnare al concessionario un termine per adempiere, subordinando la decadenza al mancato adempimento, totale o parziale, entro il termine previsto.
Decadenza dalla concessione. Il concessionario decade dalla concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di trenta giorni, nei seguenti casi: a) modificazione della destinazione d’uso dei locali assegnati in uso esclusivo. La destinazione del Presidio dovrà essere mantenuta per tutta la durata della concessione; b) cessione o sub-concessione della concessione, non autorizzata; c) scioglimento dell’impresa concessionaria. Il concessionario é obbligato al risarcimento dei danni provocati dai comportamenti elencati nel comma precedente. L’atto di decadenza é assunto dall'Amministrazione Comunale con atto da notificare al concessionario.