Decadenza dalla concessione. 1. Il concessionario decade dalla concessione nel caso in cui venga a perdere uno dei seguenti requisiti previsti:
Decadenza dalla concessione. 1. Il mancato adempimento delle condizioni imposte nell’atto di autorizzazione o di concessione, ovvero delle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento, comporta la decadenza del diritto ad occupare.
Decadenza dalla concessione. 10.1. Il Comune di Genova, previa contestazione al concessio- nario, potrà dichiarare la decadenza della concessione per i- nadempimento degli obblighi previsti dal presente atto e, in particolare, nei seguenti casi:
Decadenza dalla concessione. 1. La decadenza del Concessionario, con conseguente risoluzione del contratto, può essere pronunciata con atto dirigenziale ˗ oltre che in tutti i casi previsti dal presente capitolato e dalla normativa vigente (tra cui il D.M. n. 289/2000 e ss.mm.ii.) ˗ anche in caso di: ˗ sospensione o abbandono dal servizio per oltre 48 ore, per qualsiasi causa esclusa la forza maggiore; ˗ apertura di procedure fallimentari a carico del Concessionario, fatte salve quelle che non pregiudicano, ai sensi della vigente normativa, la partecipazione alle procedure di affidamento; ˗ mancato versamento di somme eventualmente dovute all’Ente ovvero versamento con ritardo superiore a giorni 30 (trenta) rispetto al termine indicato; ˗ mancata presentazione delle rendicontazioni di cui al precedente articolo 9 ovvero presentazione con ritardo superiore a giorni 30 (trenta); ˗ inadempienza degli obblighi di cui al precedente art. 15 (reiterato rifiuto a sottoporsi ai controlli o a fornire le informazioni richieste ovvero a fornirle con ingiustificato ritardo); ˗ grave inadempimento alle obbligazioni assunte.
Decadenza dalla concessione. Il concessionario decade dalla concessione nel caso in cui venga a perdere uno dei seguenti requisiti previsti: Mancata o difforme realizzazione dei lavori e delle strutture previste dai progetti presentati in sede di gara; Mancato rispetto del cronoprogramma nella realizzazione dei lavori e delle strutture presentate in sede di gara; Non corretta gestione e manutenzione della struttura e, in particolare, degli impianti tecnologici come definito dall’ art. 8 del presente contratto; Grave inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti che dovessero perdurare nonostante formale diffida ad adempiere intimata al concessionario da parte del Comune di Pisa; Xxxxxxxxxx, revoca e mancato rinnovo delle fideiussioni/polizze previste dalla presente convenzione; Fideiussione/polizza stipulata con una compagnia non idonea senza che il concessionario abbia provveduto a presentare nuova fideiussione/polizza con una compagnia idonea nel termine assegnato dell’Amministrazione. in base a quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, approvato con delibera G.C. n. 96 del 2014. Il concessionario si intende decaduto nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 4 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, approvato con delibera G.C. n. 96 del 2014, che il concessionario dichiara di conoscere ed accettare. Il Comune di Pisa comunicherà, a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, al concessionario il verificarsi delle fattispecie di cui sopra. Il Comune, nella comunicazione di cui sopra, può assegnare al concessionario un termine per adempiere, subordinando la decadenza al mancato adempimento, totale o parziale, entro il termine previsto.
Decadenza dalla concessione. Il Concessionario decade dalla concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
Decadenza dalla concessione. La decadenza della concessione è prevista, previa diffida, oltre che per i casi sopraemarginati, nei seguenti casi:
Decadenza dalla concessione. 1. Il Comune procede alla dichiarazione di decadenza dalla concessione nelle fattispecie espressamente richiamate dagli articoli precedenti del presente disciplinare ed in quelle di seguito riportate:
Decadenza dalla concessione. Il Concessionario decade dalla concessione della gestione quando nei suoi confronti sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni o il verificarsi di una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
Decadenza dalla concessione. 1. Il mancato inizio delle attività propedeutiche entro sessanta giorni dalla consegna dell’edificio o il mancato inizio delle attività formative entro novanta giorni dal rilascio del Certificato di Agibilità dell’edificio comportano – fatto salvo eventuali giustificazioni accettate dal CONCEDENTE o accordi con il CONCEDENTE stesso – la decadenza dalla Concessione e di qualsiasi atto ad essa connesso o collegato, senza necessità di previa contestazione, e con subentro, se interpellato dal CONCEDENTE, del secondo classificato qualora manifesti l’interesse all’assunzione del rapporto concessorio.