Decadenza dalla concessione. Il concessionario decade dalla concessione nel caso in cui venga a perdere uno dei seguenti requisiti previsti: Mancata o difforme realizzazione dei lavori e delle strutture previste dai progetti presentati in sede di gara; Mancato rispetto del cronoprogramma nella realizzazione dei lavori e delle strutture presentate in sede di gara; Non corretta gestione e manutenzione della struttura e, in particolare, degli impianti tecnologici come definito dall’ art. 8 del presente contratto; Grave inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti che dovessero perdurare nonostante formale diffida ad adempiere intimata al concessionario da parte del Comune di Pisa; Xxxxxxxxxx, revoca e mancato rinnovo delle fideiussioni/polizze previste dalla presente convenzione; Fideiussione/polizza stipulata con una compagnia non idonea senza che il concessionario abbia provveduto a presentare nuova fideiussione/polizza con una compagnia idonea nel termine assegnato dell’Amministrazione. in base a quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, approvato con delibera G.C. n. 96 del 2014. Il concessionario si intende decaduto nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 4 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, approvato con delibera G.C. n. 96 del 2014, che il concessionario dichiara di conoscere ed accettare. Il Comune di Pisa comunicherà, a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, al concessionario il verificarsi delle fattispecie di cui sopra. Il Comune, nella comunicazione di cui sopra, può assegnare al concessionario un termine per adempiere, subordinando la decadenza al mancato adempimento, totale o parziale, entro il termine previsto.
Decadenza dalla concessione. 1. Il Concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall’art. 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289:
a) per la cancellazione dall'albo;
b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata o non avere aperto la sede di cui all’art. 5 entro 60 giorni dall’inizio del servizio. ;
c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
d) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione, regolarmente contestati nelle forme previste dal precedente art. 29, e le cui controdeduzioni da parte del Concessionarie non siano state considerate esaustive; ed inoltre, per:
f) cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc.. a carico del Concessionario;
g) sospensione o abbandono volontario del servizio;
h) violazione del divieto di cessione del contratto e di sub-concessione dello stesso sotto qualunque forma, anche temporanea;
2. In caso di decadenza nel corso della concessione, il Comune avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell’Ufficio del Concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolamento dei conti.
3. In caso di decadenza, il Comune incamererà l’intero importo della cauzione, fatto salvo comunque il diritto all’eventuale risarcimento danni.
4. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall’esperimento della procedura di gara, e procedere ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 .
5. Il Concessionario, decaduto dalla concessione, cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle attività di cui al presente capitolato.
Decadenza dalla concessione. Il concessionario decade dalla concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di trenta giorni, nei seguenti casi:
a) modificazione della destinazione d’uso dei locali assegnati in uso esclusivo. La destinazione del Presidio dovrà essere mantenuta per tutta la durata della concessione;
b) cessione o sub-concessione della concessione, non autorizzata;
c) scioglimento dell’impresa concessionaria. Il concessionario é obbligato al risarcimento dei danni provocati dai comportamenti elencati nel comma precedente. L’atto di decadenza é assunto dall'Amministrazione Comunale con atto da notificare al concessionario.
Decadenza dalla concessione. Il Concessionario decade dalla concessione della gestione quando nei suoi confronti sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni o il verificarsi di una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
Decadenza dalla concessione. 1. Il concessionario si intende decaduto in caso di accertato inadempimento agli obblighi stabiliti dal presente regolamento e dall’atto di concessione ai quali non sia stato ottemperato entro tre mesi dalla diffida inoltrata dal Comune e, in particolare, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
a) mancato pagamento del canone mensile per due scadenze consecutive;
b) mancato rispetto del divieto di subconcessione ovvero, nel caso in cui la subconcessione sia espressamente prevista, sub-concessione non autorizzata del bene ad altro soggetto;
c) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;
d) modifica dei locali o dell’immobile non autorizzata dal Comune;
e) mancata sottoscrizione della convenzione accessiva.
2. In tutte le ipotesi di inadempimento di cui al presente articolo, il concessionario ha l'obbligo della restituzione immediata dell'immobile libero da persone e da cose, fatta salva l’azione per il risarcimento del danno da parte del Comune; il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo.
Decadenza dalla concessione. Il Gestore decade dalla concessione in caso di fallimento, di scioglimento o cessazione del ramo d’azienda nel settore specifico.
Decadenza dalla concessione. Il Concessionario decade dalla concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
a. applicazione di tariffe maggiori rispetto al tariffario vigente;
b. chiusura ingiustificata dell'impianto natatorio per più di cinque giorni nel corso di una stagione;
c. reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni del Comune;
d. mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento parziale o totale della stessa;
e. cessione anche parziale della concessione;
f. fallimento dell'Impresa, scioglimento dell'ente o associazione concessionaria;
g. applicazione di n. 3 penali, di cui al successivo art. 35, in una singola stagione di esercizio.
Decadenza dalla concessione. Il concessionario decade dalla concessione:
a) nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti richiesti per l’aggiudicazione e per l’esecuzione anche sopravvenute;
b) per revoca della licenza del concessionario all’esercizio dell’attività specifica;
c) qualora il concessionario si avvalga anche temporaneamente di sub-concessionari, o conceda negozialmente ad altri la gestione del servizio concesso;
d) per sopravvenuta impossibilità in capo al concessionario di adempiere ai propri obblighi, allorché le depositerie o i mezzi di esercizio siano divenuti inidonei per causa del concessionario o per impossibilità oggettiva e il concessionario non provveda immediatamente alla rimessa in pristino/sostituzione;
e) per l’inosservanza delle disposizioni attinenti alla disciplina del servizio, derivanti dalle condizioni di concessione, dalla normativa vigente e per la violazione delle tariffe stabilite nel presente atto;
f) per mancata costituzione della garanzia definitiva. La mancata messa a disposizione per le attività connesse alla rimozione dei veicoli libere da ogni vincolo entro la data di stipula del contratto di concessione e comunque dall’avvio del servizio, costituiscono causa di decadenza dell’aggiudicazione.
Decadenza dalla concessione. La decadenza della concessione è prevista, previa diffida, oltre che per i casi sopraemarginati, nei seguenti casi:
1. cessione a terzi della concessione assegnata;
2. gravi comportamenti che provocano danneggiamenti al bene pubblico;
3. dichiarazioni false atte a certificare il possesso di requisiti al fine di ottenere la concessione;
4. perdita dei requisiti prescritti dal presente bando per l’assegnazione con titoli preferenziali;
5. mancato pagamento degli oneri concessori nel termine stabilito;
6. inadempienti agli specifici obblighi derivanti dal provvedimento di rilascio della concessione;
7. ogni altro caso di interesse pubblico violato previsto dalle leggi vigenti.
Decadenza dalla concessione. 1. Il mancato adempimento delle condizioni imposte nell’atto di autorizzazione o di concessione, ovvero delle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento, comporta la decadenza del diritto ad occupare.
2. Si incorre, altresì, nella decadenza:
a) per il mancato pagamento della relativa tassa;
b) per reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
c) allorché non si sia avvalso nei sei mesi dalla definizione delle formalità d’ufficio, della concessione accordatagli;
d) qualora avvenga il passaggio nei modi e forme di legge del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della provincia o della Regione e, si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione o autorizzazione da parte del l’Amministrazione.
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal successivo articolo.