Richieste di risarcimento fraudolente. Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di Perdite pecuniarie in base alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette Perdite pecuniarie si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e l'Assicuratore avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il sinistro o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'indennizzo previsto dalla polizza per le Perdite pecuniarie e tutti i Premi si intenderanno pienamente acquisiti dall'Assicuratore e non rimborsabili.
Richieste di risarcimento fraudolente. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Qualora gli ASSICURATI presentino o provochino dolosamente una RICHIESTA DI RISARCIMENTO falsa o fraudolenta riguardo ad una PERDITA, rappresentino dolosamente una falsa ed eccessiva quantificazione del danno e/o dichiarino fatti non rispondenti al vero, producano documenti falsi, occultino prove, ovvero agevolino illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi, perdono il diritto ad ogni INDENNIZZO ed il presente contratto è automaticamente risolto senza alcuna restituzione di PREMIO, fermo restando il diritto degli ASSICURATORI alla rivalsa contro gli ASSICURATI per INDENNIZZI già pagati e comunque per il risarcimento di ogni danno subito.
Richieste di risarcimento fraudolente. In caso di richiesta di risarcimento fraudolenta avanzata ai sensi di questa Polizza da o a nome di un Beneficiario:
a) l'Assicuratore può recuperare dal Beneficiario qualsiasi somma elargita in relazione alla Richiesta di risarcimento; e
b) inoltre, l'Assicuratore può, mediante notifica al Beneficiario, considerare la Polizza come non operante con decorrenza dal momento dell'atto fraudolento e unicamente in relazione a quel Beneficiario
Richieste di risarcimento fraudolente. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Qualora l’ASSICURATO presenti o provochi dolosamente una richiesta di INDENNIZZO falsa o fraudolenta riguardo ad una PERDITA, esageri dolosamente l’ammontare del danno e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di TERZI, perderà il diritto ad ogni INDENNIZZO ed il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di PREMIO, fermo restando il diritto degli ASSICURATORI alla rivalsa contro l’ASSICURATO per INDENNIZZI già effettuati e comunque al risarcimento di ogni danno subito.
Richieste di risarcimento fraudolente. Nel caso in cui l’ASSICURATO dovesse comunicare RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative PERDITE rientranti nella Polizza sapendo che le stesse sono false o fraudolente, l’ASSICURATORE potrà rifiutare il pagamento o chiedere che il contratto sia dichiarato nullo o annullato e, in tal caso, la garanzia cesserà di operare, il premio di Polizza sarà acquisito per intero ed il CONTRAENTE dovrà rimborsare all’ASSICURATORE quanto eventualmente ricevuto in pagamento.
Richieste di risarcimento fraudolente. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Solo in caso di esercizio del recesso da parte degli ASSICURATORI, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, è previsto il rimborso al CONTRAENTE della parte di PREMIO relativa al PERIODO DI ASSICURAZIONE pagato e non goduto, al netto dell’imposta. Qualora gli ASSICURATI presentino o provochino dolosamente una RICHIESTA DI RISARCIMENTO falsa o fraudolenta riguardo ad una PERDITA, rappresentino dolosamente una falsa ed eccessiva quantificazione del danno e/o dichiarino fatti non rispondenti al vero, producano documenti falsi, occultino prove, ovvero agevolino illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi, perdono il diritto ad ogni INDENNIZZO ed il presente contratto è automaticamente risolto senza alcuna restituzione di PREMIO, fermo restando il diritto degli ASSICURATORI alla rivalsa contro gli ASSICURATI per INDENNIZZI già pagati e comunque per il risarcimento di ogni danno subito.
Richieste di risarcimento fraudolente. Nel caso in cui l’Assicurato dia comunicazione o faccia una Richiesta di Risarcimento risultante in tutto o in parte falsa o fraudolenta, la stessa, si intenderà integralmente esclusa dalla presente copertura assicurativa. Gli Assicuratori avranno il diritto di scegliere se, a loro discrezione, limitarsi a rigettare il sinistro o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'indennizzo previsto dalla copertura assicurativa e tutti i premi si intenderanno pienamente acquisiti dagli Assicuratori e non rimborsabili.
Richieste di risarcimento fraudolente. Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di Perdite patrimoniali in base alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette Perdite patrimoniali si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e l'Assicuratore avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il sinistro o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'indennizzo previsto dalla polizza per le Perdite patrimoniali e tutti i Premi si intenderanno pienamente acquisiti dall'Assicuratore e non rimborsabili AXA si riserva la facoltà5di assumere la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato deve trasmettere all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico-giuridiche. Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti. Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra AXA e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. AXA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Richieste di risarcimento fraudolente. Se un Assicurato dovesse denunciare un sinistro o pretendere una copertura per una qualsivoglia perdita in base alla presente polizza sapendo che questa denuncia o pretesa è falsa o fraudolenta con riferimento all'ammontare del danno o a qualsiasi altro aspetto, tale perdita sarà esclusa dalla copertura, e l'Assicuratore avrà diritto di recedere dal presente contratto ovvero di annullare lo stesso nella sua interezza, e in questo caso, tutte le coperture per le perdite prestate ai sensi di questa polizza verranno meno e l'intero premio sarà considerato completamente acquisito e non rimborsabile.
Richieste di risarcimento fraudolente. Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di Perdite pecuniarie in base alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette Perdite pecuniarie si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e l'Assicuratore avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il sinistro o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'indennizzo previsto dalla polizza per le Perdite pecuniarie e tutti i Mod. AA.PGJ.17.1