RILASCIO ALLOGGIO Clausole campione

RILASCIO ALLOGGIO. X. Xxxxxx familiari che debbano rilasciare l’alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, qualora sia stato già emessa dal Tribunale l'ordinanza di convalida dell’atto di rilascio dell’alloggio stesso e sia decorso al momento della presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio, ovvero sia stato già notificato l’atto di precetto ai fini dell’esecuzione punti 5 B. nuclei familiari che abbiano rilasciato l’alloggio da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo. punti 4
RILASCIO ALLOGGIO. Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo. L’attribuzione dei valori per il rilascio alloggio è riferita esclusivamente al nucleo familiare in cui un componente sia intestatario del contratto di locazione. Nel caso di separazione giudiziale, il coniuge che deve abbandonare l’alloggio, sia intestatario del contratto di locazione o meno, non può beneficiare dei valori di rilascio. Anche nel caso di alloggio di servizio, il concorrente non può beneficiare dei valori del rilascio. Nel caso di locazione a termine, accoglienza abitativa provvisoria con provvedimento assunto dalla Pubblica Amministrazione rivolto al reperimento di alloggi a locazione temporanea, il concorrente e il suo nucleo familiare possono beneficiare del punteggio di rilascio alloggio di cui al successivo punto a1):
RILASCIO ALLOGGIO. Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo: a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda: a.1) il nucleo familiare si trovi nelle condizioni di cui al punto 9 per il quale non si deve considerare il periodo temporale previsto; a.2) il concorrente abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio non avente i requisiti minimi per l'assegnazione di un alloggio erp nella Regione, di cui all'art. 13, comma 9; b) sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione; c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio. I valori del rilascio alloggio non sono riconosciuti nel caso di rilascio per morosità, il cui canone di locazione da corrispondere sia stato inferiore all'importo dell'affitto oneroso secondo quando previsto al punto 16.
RILASCIO ALLOGGIO. Concorrenti che debbano rilasciare l’alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusa la procedura di rilascio gravante su alloggio con contratto di locazione a carattere transitorio previsto dall’art. 5 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431. In ogni caso non deve sussistere morosità verificatasi nei primi dodici mesi dalla stipulazione del contratto di locazione salvo i casi di morosità incolpevole de- terminata si sensi del D.M. 30 Marzo 2016: a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di tre anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso e il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato ad eccezione del caso in cui si tratti di un contratto di natura transitoria, come definito negli Accordi territoriali siglati dalle Organizzazioni Sindacali dell'utenza e depositati presso il Comune PUNTI 80 b) sia decorso, alla data di pubblicazione del bando di concorso, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l’atto di precetto ai fini dell’esecuzione . c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso alla data di pubblicazio- ne del bando di concorso il termine fissato per il rilascio. PUNTI 30 Richiedenti che abitino da almeno 3 mesi presso strutture di assistenza o beneficenza o in altro ricovero procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di Servizi igienici propri regolamentari, ovvero in locali per i quali sia stata accertata l’inabitabilità. Si considerano in questa fattispecie anche i richiedenti inseriti in alloggi di emergenza abitativa dal Comune presso enti pubblici e/o privati con contratto o convenzione abitativa transitoria. PUNTI 70
RILASCIO ALLOGGIO. X. Xxxxxx familiari che debbano rilasciare l’alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, qualora sia stato già emessa dal Tribunale l’ordinanza di convalida dell’atto di rilascio dell’alloggio stesso e sia decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio, ovverosia stato già notificato l’atto di precetto ai fini dell’esecuzione. B. Xxxxxx familiari che abbiano rilasciato l’alloggio da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo
RILASCIO ALLOGGIO. Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo: a.1) □ è stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda e il nucleo familiare si trova nelle condizioni di cui al punto 9 per il quale non si deve considerare il periodo temporale previsto; a.2) □ è stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda e il concorrente ha stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio con una superficie utile dell’alloggio inferiore a: 28,80 mq per 1 persona; 33,60 mq per 2 persone; 43,35 mq per 3persone; 60,35 mq per 4 persone; 71,40 mq per 5 persone; 79,05 mq per 6 persone.
RILASCIO ALLOGGIO. Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo: ❑ a1) è stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda e il nucleo familiare si trova nelle condizioni di cui al punto 9 per il quale non si deve considerare il periodo temporale previsto; ❑ a2) è stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda e il concorrente ha stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio non avente i requisiti minimi per l’assegnazione di un alloggio erp nella Regione, di cui al punto 6, sottopunto 8 lett. a.2) del bando;
RILASCIO ALLOGGIO. L’alloggio deve essere rilasciato dall’assegnatario in buone condizioni pena il pagamento dei danni arrecati all’alloggio stesso, il rilascio viene formalizzato mediante verbale e restituzione delle chiavi all’Ente Gestore. L’alloggio si intende riconsegnato il giorno in cui l’occupante consegna le chiavi, fino a tale data l’assegnatario è obbligato al pagamento del corrispettivo. Se dopo la comunicazione di revoca dell’assegnazione l’occupante non rilascia spontaneamente l’alloggio la Commissione informa l’Ente Gestore per l’attivazione della procedura di rilascio forzoso.

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  • SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono ammessi a partecipare alla presente gara: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell’offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei “Requisiti di ordine generale” (artt. 80 D.Lgs. 50/2016)”, e “Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”, gli operatori economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

  • DANNI DI FORZA MAGGIORE Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

  • RITENUTO di aggiudicare la fornitura dei prodotti di cui al V° Appalto Specifico indetto nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati per le XX.XX della Regione Campania, agli operatori economici per importi e le durate contrattuali come riportati nell’allegato 2; - di non aggiudicare i lotti nn. 49-74-80-91-96-105-162-340 per i quali sono pervenute offerte superiori alla base d’asta; - di non aggiudicare i lotti nn. 10-100-270-311-312-354 per essere risultati non conformi e per l’effetto non aggiudicabili; XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v. Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 00000000000 Tel. 000 00 00 000 – Fax 000 00 00 000 - xxx.xxxxxx.xx - di non aggiudicare i lotti nn. 107 e 218 per essere risultati deserti in seguito all’esclusione dalla fase amministrativa degli operatori economici Bioproject e Zentiva, non essendo pervenute ulteriori offerte. RITENUTO inoltre: - di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti ai fini della partecipazione alla gara in capo agli aggiudicatari, giusto quanto disposto dall’art. 32, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 e fermo restando altresì gli adempimenti per la stipulazione dei Contratti, previsti dal Disciplinare di gara a carico dell’aggiudicatario medesimo; - di svincolare automaticamente ad avvenuta sottoscrizione del Contratto, ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le garanzie provvisorie costituite dagli Operatori Economici aggiudicatari a corredo dell’offerta; - di procedere con il presente atto, ai sensi dell’art.93, comma 9, del D. Lgs 50/2016, allo svincolo delle garanzie provvisorie presentate dagli Operatori Economici non aggiudicatari, comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

  • Forza maggiore 18.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore. 18.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all’altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell’interruzione o dell’inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore. 18.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all’altra Parte.

  • Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • Corrispettivo dell’appalto 1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO A CORPO (C) A MISURA (M) TOTALE 1 Importo lavori === € 56.000,00 € 56.000,00 2 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) === € 1.120,00 € 1.120,00 T IMPORTO TOTALE APPALTO(1 +2) === € 57.120,00 € 57.120,00 2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a misura. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2, colonna (M). 4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) e dell’ultima colonna TOTALE. 5. Ai fini dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016la stazione appaltante ritiene congrui gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente nel seguito. DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO 1B Costo del personale

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.