RIMBORSI CHILOMETRICI. Al personale cui venga richiesto dall’azienda l’uso del proprio autoveicolo per motivi di servizio è corrisposto, per ogni chilometro percorso, un rimborso spese nelle seguenti misure: • Auto di cilindrata pari o inferiore a 1300: € 0,31 • Auto di cilindrata compresa fra 1300 e 1500: € 0,36 • Auto di cilindrata superiore a 1500: € 0,41 Gli importi di cui sopra sono ridotti del 15% per le autovetture a gasolio e gas. Nessun rimborso sarà riconosciuto a fronte di scelte personali del dipendente senza autorizzazione preventiva della Direzione di competenza. Laddove il dipendente richieda, preventivamente, per motivi personali l’utilizzo dell’auto propria per l’effettuazione di missioni di cui all'art. 70 CCNL 19/01/2012, l’azienda potrà autorizzare tale utilizzo a fronte del quale corrisponderà il rimborso delle spese vive così intese: eventuali pedaggi e carburante calcolato sulla base dei chilometri effettuati per la missione secondo le risultanze previste dalle tabelle ACI relativamente ai “costi analitici del carburante”.
RIMBORSI CHILOMETRICI. 1. A decorrere dal 01.01.2017, ai Dipendenti autorizzati dall’Azienda ad utilizzare la propria automobile per ragioni di servizio, spetta un rimborso pari ad € 0,40 per ogni chilometro percorso, indipendentemente dalla cilindrata e dal tipo di carburante della medesima. Bergamo, 11 dicembre 2016 Spett.
RIMBORSI CHILOMETRICI. Al fine di consentire l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dell'indennità chilometrica, non è necessario che il datore di lavoro provveda al rilascio di una espressa autorizzazione scritta che contenga tutti i dati relativi alla percorrenza e al tipo di autovettura ammessa per il viaggio. E', invece, necessario che, in sede di liquidazione, l'ammontare dell'indennità sia determinato avuto riguardo ▪ alla percorrenza, ▪ al tipo di automezzo usato dal dipendente e ▪ al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro. il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte
RIMBORSI CHILOMETRICI. Quanto previsto al punto 10.h) del verbale d’accordo del 13 dicembre 2002, “contratto di secondo livello provinciale delle cooperative sociali della Provincia autonoma di Trento” è così sostituito a partire dal 1 gennaio 2007. L’uso occasionale del mezzo proprio per fini di servizio, debitamente autorizzato dalla cooperativa, dà luogo a rimborso chilometrico pari alle tariffe ACI secondo l’autovettura utilizzata (con riferimento ad una percorrenza media di 15.000 Km annui). Inoltre, in caso di incidente senza che ricorra l’ipotesi di colpa grave del lavoratore, con danni all’automezzo non coperti da assicurazione o risarciti da terzi, l’azienda provvederà al rimborso delle spese sostenute per la riparazione, nel limite del valore commerciale dello stesso automezzo, anche mediante copertura assicurativa Kasko. L’uso del proprio mezzo da parte delle lavoratrici e i lavoratori nei servizi in cui gli spostamenti sul territorio sono di carattere strutturale (quotidiano, continuativo, programmato), quale avviene ad esempio per l’assistenza domiciliare, dà luogo a rimborso chilometrico non inferiore a 0,25 Euro lordi. Sono fatte salve le situazioni di miglior favore in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo nonché la possibilità di specifici accordi aziendali.
RIMBORSI CHILOMETRICI. Qualora per gli spostamenti per ragioni di servizio venga autorizzato l'utilizzo dell'autovettura propria, la tariffa per il rimborso chilometrico applicabile sarà pari, per l’anno 2017, a Euro 0,4440 al chilometro indipendentemente dal modello/cilindrata dell’automobile utilizzata, in coerenza con l’auto di riferimento FIAT Tipo 5 Porte delle tabelle ACI vigenti. Le parti convengono che, con decorrenza annuale (1 gennaio di ogni anno), la tariffa del rimborso chilometrico di cui al paragrafo precedente sia rivalutata sulla base della tabella ACI per l’auto di riferimento.
RIMBORSI CHILOMETRICI. Ai Dipendenti che, in caso di invio in missione temporanea da parte della Banca, sono stati autorizzati ad utilizzare la propria auto, vengono riconosciuti i rimborsi chilometrici determinati secondo il metodo di calcolo di seguito concordato: • individuazione di due categorie di autovetture: uno composto da cinque auto alimentate a benzina (1) e l'altro composto da cinque auto alimentate a gasolio (2)
RIMBORSI CHILOMETRICI. Revisione delle indennità agevolando l’utilizzo dei noleggi.
RIMBORSI CHILOMETRICI. Tabelle ACI Località di partenza per il conteggio dei chilometri percorsi per servizio
RIMBORSI CHILOMETRICI. Ai dipendenti autorizzati all’uso della propria autovettura per motivi di lavoro verrà riconosciuto un rimborso chilometrico calcolato in base alle tabelle che l’ACI pubblica annualmente e valide ai fini fiscali, riferite ad una autovettura Fiat IDEA 1.4/16V – 95 CV – 5P con percorrenza annua di 15.000 Km. Si conviene di aggiornare ogni anno nel mese di gennaio, tale tariffa in base a quanto stabilito dall’ACI per l’auto suindicata.
RIMBORSI CHILOMETRICI. In fatto gli Ispettori hanno rilevato che dall'esame delle buste paga è risultato che la cooperativa aveva corrisposto agli autisti delle somme a titolo di rimborso chilometrico, esenti da contribuzione. Gli stessi hanno evidenziato come la documentazione prodotta dalla cooperativa non giustificasse l'erogazione di tali rimborsi e che di conseguenza avevano provveduto a calcolare i contributi anche su tali somme. Alcuni autisti sentiti come testi hanno dichiarato che utilizzavano di regola mezzi aziendali e che solo occasionalmente utilizzavano l'autovettura personale. In diritto va osservato che tali erogazioni sono ricomprese tra i rimborsi a piè di lista esenti da contribuzione previdenziale ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69. Sottraendosi tali erogazioni alla regola che ricomprende nella retribuzione imponibile ogni elemento patrimoniale corrisposto al lavoratore, è onere del datore di lavoro dare la prova che effettivamente tali rimborsi corrispondano a spese per viaggi effettuati dal lavoratore per motivi di servizio. Tale prova non è stata fornita dalla cooperativa, dato che la documentazione esibita dalla stessa è del tutto parziale ed incompleta ed anche le prove testimoniali poco hanno aggiunto al quadro probatorio documentale. Nel dubbio, pertanto, deve valere la presunzione intesa a ricomprendere nella retribuzione, soggetta a contribuzione, ogni elemento patrimoniale corrisposto al lavoratore.