RINUNCIA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE Clausole campione

RINUNCIA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE. L’Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio con AIR FRANCE deve dare avviso scritto ad AWP P&C S.A. entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, fornendo:
RINUNCIA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE. La garanzia prevede:  il rimborso della penale per la rinuncia o la modifica della prenotazione applicata contrattualmente da SWISS, in conseguenza di: • malattia, infortunio o decesso; • patologie della gravidanza, se accertata successivamente alla prenotazione; • intolleranza alle vaccinazioni; dell’Assicurato, di un familiare, del socio o contitolare dell’azienda dell’Assicurato o del compagno di viaggio. • danni materiali all’abitazione a seguito di avverse condizioni metereologiche o furto, che richiedano la presenza dell’Assicurato; • licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell'Assicurato o sua nuova assunzione; • presentazione della richiesta di divorzio da parte del coniuge • convocazione a servizio militare/civile; • convocazione davanti alle competenti autorità per le pratiche di adozione di minori; • nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; • furto dei documenti indispensabili all’espatrio nel caso in cui sia provata l’impossibilità per il loro rifacimento prima della data di partenza prevista; • impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: - incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto; - avverse condizioni metereologiche verificatesi nel luogo di residenza. Il rimborso è effettuato fino al costo totale del biglietto aereo, entro il massimale di € 6.500 per persona e € 32.000 per evento, per tutti i casi previsti nel Contratto di Assicurazione ad eccezione dell’impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio dovuta ad incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto o ad avverse condizioni metereologiche verificatesi nel luogo di residenza. Per le rinunce avvenute a seguito di tale causa, il rimborso avverrà con un limite massimo di € 5.000 per passeggero e di € 32.000 complessivamente per evento che colpisca più passeggeri assicurati. La penale o le spese di modifica addebitate sono rimborsate all’Assicurato, a tutti i suoi familiari, ad un compagno di viaggio.
RINUNCIA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE. Oltre a quanto indicato nel DIP:  la garanzia non è operativa per familiari e compagni di viaggio non assicurati e non iscritti sulla medesima pratica;  la garanzia non è operante per più di una domanda di risarcimento;  non è previsto il rimborso dell’ eventuale maggior penale nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio successivamente alla data in cui si è verificato l’evento.
RINUNCIA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE. Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, l’impresa non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da: ! infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, comprese dall’assicurazione le malattie croniche che comportino un ricovero superiore a 3 (tre) giorni continuativi durante il periodo di validità della garanzia; ! patologie della gravidanza iniziata e nota antecedentemente alla prenotazione; ! motivi professionali, salvo licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) nuova assunzione. ! Il rimborso della penale di annullamento è previsto con lo scoperto del 15% (con un minimo di € 50) per tutti i casi ad eccezione del caso di impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio dovuta ad incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto o ad avverse condizioni metereologiche verificatesi nel luogo di residenza, per cui è previsto uno scoperto del 25% (con un minimo di € 30 ed un massimo di € 150).
RINUNCIA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE. L’Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio con SWISS, deve dare avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, fornendo la documentazione richiesta nel Contratto di Assicurazione. SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO/ BAGAGLIO L’Assicurato ha l’obbligo di avvisare ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 30 giorni dal rientro inviando la documentazione richiesta nel Contratto di Assicurazione.
RINUNCIA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE. L’Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio con SWISS, deve dare avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, fornendo:
RINUNCIA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE. 5 2.1 Oggetto 5

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

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  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: