Common use of Rischio locativo Clause in Contracts

Rischio locativo. La Società nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 7.7 della presente Sezione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza con il criterio relativo alla partita “Fabbricati” diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

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Samples: Assicurazione Multirischio Per Il Commercio, www.generali.it, www.generali.it

Rischio locativo. La Società nei casi di responsabilità dell’Assicurato dell’assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice CivileCod. Civ., risponde, risponde secondo le condizioni generali di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio incendio od altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, dall’assicurato ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 7.7 della presente Sezione 39 ) “Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale” ,qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza con il criterio relativo alla partita “Fabbricati” diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitantepolizza.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio, Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio

Rischio locativo. La Società Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli arttArtt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, Civile risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendioincendio o altro evento garantito dalla presente polizza, esplosione o scoppio anche se causati con colpa grave dell’Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’artall’Art. 7.7 della presente Sezione 15 qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza con il criterio relativo alla partita “Fabbricati” diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitantepolizza.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Danni, Contratto Di Assicurazione Multirischi Danni

Rischio locativo. La Società nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 7.7 5.7 della presente Sezione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza con il criterio relativo alla partita “Fabbricati” diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

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Samples: Contratto Di Assistenza Tecnica, Contratto Di Assistenza Tecnica

Rischio locativo. (valevole solamente per le partite per le quali è espressamente richiamato) La Società Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendioincendio od altro evento garantito dalla presente polizza, esplosione o scoppio anche se causati con colpa grave dell’Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall’Assicuratodell’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 7.7 della presente Sezione all’art.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza con il criterio relativo alla partita “Fabbricati” diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitantepolizza.

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Samples: Camera Di Commercio – Industria, Artigianato E Agricoltura Di Vicenza c.f. : 80000330243 p.i. : 00521440248

Rischio locativo. La Società Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli arttArt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni generali Condizioni Generali di assicurazione Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai locali e agli impianti di pertinenza e ad altri beni tenuti in locazione dall’Assicuratodel Contraente e/o dell’Assicurato stesso, ferma l’applicazione della regola proporzionale in conseguenza di incendio o di altro evento non escluso dalla presente polizza. In caso di sinistro indennizzabile, qualora la somma assicurata per il rischio locativo risultasse inferiore al valore del fabbricato calcolato a termini di polizza, troverà applicazione la Regola Proporzionale di cui all’art. 7.7 della presente Sezione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza con il criterio relativo alla partita “Fabbricati” diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante1907 del Codice Civile.

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Samples: www.apam.it

Rischio locativo. La Società indennizza l’Assicurato, nei casi limiti della somma assicurata, qualora il fabbricato sia goduto in locazione dallo stesso, di responsabilità dell’Assicurato quanto egli sia tenuto a termini corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile, a norma degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, codice civile dei danni materiali e diretti e materiali cagionati causati da incendioincendio o altro evento garantito dalla presente assicurazione, esplosione o scoppio ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’artall’Art. 7.7 della presente Sezione 8.7 “Assicurazione parziale”, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza con il criterio relativo alla partita “Fabbricati” diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitantepolizza.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Dedicato Ai Proprietari O Affittuari Di Uffici

Rischio locativo. La Società Qualora ne sia stata indicata in polizza la relativa somma assicurata e ne sia stato pagato il relativo premio, la Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588art.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio incendio od altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 7.7 della presente Sezione 18 qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza con il criterio relativo alla partita “Fabbricati” diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitantepolizza.

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Samples: Assicurazione

Rischio locativo. La Società nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 7.7 4.7 della presente Sezione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza con il criterio relativo alla partita “Fabbricati” diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Dei Danni a Tutti Gli Impianti Di Produzione Di Energia Da Fonti Rinnovabili E/O Cogenerazione

Rischio locativo. La Società nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli arttArtt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponderisponde fino a concorrenza della somma assicurata, secondo le condizioni generali di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previstedella presente Sezione A), dei danni diretti e materiali cagionati da incendioincendio od altro evento garantito dalla presente polizza, esplosione o scoppio anche se causati con colpa grave dell’Assicurato, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’artal precedente Art. 7.7 della presente Sezione 12 - Assicurazione parziale – Tolleranza di scopertura qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza con il criterio relativo alla partita “Fabbricati” diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitantepolizza.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Dei Rischi Degli Esercizi Commerciali