Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire il servizio. 2. Scaduto il termine assegnato, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore Economico, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al responsabile del procedimento. 3. Qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta del responsabile del procedimento, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economico. 4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 21, comma 1, del presente Capitolato Speciale d’appalto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico rispetto al programma esecutivo dettagliato del servizio e il termine assegnato dal DEC per completare il servizio ai sensi del comma 1. 5. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante i danni subiti da quest’ultima a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidata a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico in ragione del servizio eseguita nonché rivalersi sulla garanzia definitiva. 6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti.
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Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. Ai L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 1083.1, comma 4 5, superiore a 30 giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del contrattograve inadempimento dell’appaltatore, il DEC gli assegna un terminesenza necessità di messa in mora, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire il serviziodiffida o altro adempimento.
2. Scaduto il termine assegnatoL’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 120 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore Economicoa discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al responsabile ai sensi dell’articolo 136 del procedimentoCodice dei contratti.
3. Qualora l'inadempimento permanga, La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la Stazione Appaltante risolve formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il contratto su proposta del responsabile del procedimento, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economicomedesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 21all’articolo 3.8, comma 1, del presente Capitolato Speciale d’appalto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dettagliato del servizio dei lavori e il termine assegnato dal DEC Direttore dei Lavori per completare il servizio ai sensi del compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 13.
5. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante dall’appaltatore i danni subiti da quest’ultima a causa della dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidata dei lavori affidato a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di garaterzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico dell’appaltatore in ragione del servizio eseguita dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitivafideiussoria.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Construction Contract
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del contrattodell’art. 1456 c.c., il DEC gli assegna un termineConsorzio potrà risolvere il Contratto tramite l’invio di una comunicazione scritta mediante raccomandata a/r anticipata via P.E.C. nei seguenti casi:
a) frode o grave negligenza;
b) accertata esecuzione in subappalto non autorizzato dal Consorzio;
c) cessione parziale o totale del presente Contratto;
d) liquidazione, chefallimento o altre procedure concorsuali e ogni altro caso di cessazione dell’attività dell’Appaltatore;
e) mancato rispetto degli obblighi retributivi, salvo i previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, nonché violazione delle previsioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori previste dal Contratto e dal D. Lgs. 81/2008;
f) in caso di ingiustificata sospensione sostanziale del servizio;
g) nei casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire il servizio.previsti dal precedente art. 12 [Penali]
h) in ogni altro caso espressamente previsto nel presente Capitolato;
2. Scaduto Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il termine assegnato, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore Economico, Consorzio abbia ritenuto di non avvalersi della clausola medesima e/o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al responsabile del procedimentoatti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
3. Qualora l'inadempimento permangaNel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta del responsabile del procedimento, fermo restando il l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economicoprestazioni regolarmente effettuate, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e il Consorzio si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’ArtIl Contratto sarà inoltre risolto nelle ipotesi e con le modalità previste dall’art. 21, comma 1, del presente Capitolato Speciale d’appalto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico rispetto al programma esecutivo dettagliato del servizio 122 D. Lgs. 36/2023 e il termine assegnato dal DEC per completare il servizio ai sensi del comma 1s.m.i.
5. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante i danni subiti da quest’ultima a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidata a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico in ragione del servizio eseguita nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti.
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Samples: Outsourcing Agreement, Outsourcing Agreements
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. Ai L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108340 della legge n. 2248 del 1865, comma 4 e dall’articolo 119 del regolamento generale.
2. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire il servizio.
2. Scaduto il termine assegnato, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore Economico, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al responsabile del procedimento.
3. Qualora l'inadempimento permanga, La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la Stazione Appaltante risolve formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il contratto su proposta del responsabile del procedimento, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economicomedesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 21all’articolo 18, comma 1, del presente Capitolato Speciale d’appalto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dettagliato del servizio dei lavori e il termine assegnato dal DEC direttore dei lavori per completare il servizio ai sensi del comma 1compiere i lavori con la messa in mora di cui al c. 2.
5. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante dall’appaltatore i danni subiti da quest’ultima a causa della dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidata dei lavori affidato a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di garaterzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico dell’appaltatore in ragione del servizio eseguita dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitivafideiussoria.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. Ai sensi dell’articolo 108L’Appaltante può dichiarare rescisso il contratto nei seguenti casi:
a) quando ricorrano le condizioni di cui all’art. 135, comma 4 del Codice a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi relativi alla sicurezza;
b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dal Direttore dei contrattilavori su indicazione del Responsabile del Procedimento, qualora l'esecuzione nei modi e termini di cui all’art. 136, del servizio ritardi per negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni Codice;
2. Nei casi di rescissione del contratto, di riappalto per il DEC gli assegna un terminecompletamento dei lavori a carico dell’Appaltatore inadempiente ai sensi dell’art. 123, checomma 3 del Regolamento o di esecuzione di ufficio ai sensi dell’ art.136 del Codice, salvo i casi d'urgenzala comunicazione della decisione assunta dall’Appaltante è fatta all'Appaltatore da parte del Responsabile del Procedimento nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, non può essere inferiore a dieci giornicon la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire il servizio.
2da parte dell’Appaltante, dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e la redazione dell’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini dell’affidamento dei lavori di completamento al secondo classificato ai sensi dell’art. Scaduto il termine assegnato, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore Economico, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al responsabile 140 del procedimentoCodice.
3. Qualora l'inadempimento permangaIn relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Responsabile del Procedimento si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, con l’assistenza di due testimoni alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, attrezzature e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione dell’Appaltante medesimo per la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta eventuale riutilizzazione e alla determinazione del responsabile del procedimento, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economicorelativo costo.
4. Nel A chiusura del verbale, il Direttore dei lavori indica quali materiali, macchinari e attrezzature debbano essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell'Appaltatore inadempiente.
5. Se il verbale non è redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell’Appaltatore, viene comu- nicato per ogni ulteriore effetto all’Appaltatore medesimo a mezzo di ufficiale giudiziario a cura dell’Appaltante.
6. Lo stesso Appaltante procede alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel possesso del cantiere soltanto dopo l'avvenuto affidamento dei lavori di completamento al secondo classificato o dopo la eventuale aggiudicazione del relativo appalto, nelle more del quale l'Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la custodia del cantiere e dei materiali, macchinari e attrezzature lasciati a disposizione dell’Appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire soltanto dopo la definitiva aggiudicazione dei lavori di completamento.
7. All'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dell’Appaltatore che deve provvedere al completamento dei lavori, si procede a verbalizzare definitivamente - con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l’Appaltatore inadempiente e con l’Appaltatore subentrante o, in assenza del primo, con l’assistenza di due testimoni - materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all’Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.
8. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dichiara sin d'ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto e di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei lavori di completamento.
9. Nei casi di rescissione del contratto e di riappalto in danno dell’Appaltatore inadempiente, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell’Appaltante:
a. ponendo a base d’asta del riappalto oppure a base dell’affidamento ai sensi dell’art. 140 del Codice, l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire in danno, risultante dal computo metrico- estimativo dei lavori necessari per il completamento delle opere, determinato con l’applicazione dei prezzi dell’elenco posto a base di gara dell’appalto originario, comprensivo degli ulteriori lavori previsti da eventuali perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o atto aggiuntivo sottoscritti per accettazione dall’Appaltatore inadempiente;
b. ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente medesimo: - l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del riappalto, o di affidamento ai sensi dell’art. 140 del Codice sopra richiamato, e importo netto delle stesse opere di completamento risultante dall’aggiudicazione a suo tempo effettuata all’Appaltatore inadempiente e dagli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi; - l’eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa i lavori, ove l’Appaltante non si sia avvalso della facoltà di affidamento ai sensi del citato art. 140 del Codice o derivata dalla ripetizione della gara di riappalto eventualmente andata deserta, da effettuare necessariamente con importo a base d’asta opportunamente maggiorato. - l’importo delle penali per il periodo di ritardo. 00.Xx sensi dell’art. 159, comma 14, del Regolamento, nel caso di risoluzione del contratto la penale ai sensi dell’articolo 136 del Codice, ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’Art. 21alla lettera b) ultimo punto del precedente capoverso, comma 1, del presente Capitolato Speciale d’appalto il periodo di ritardo è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui all’art. 43, comma 10, del servizio Regolamento e il termine assegnato dal DEC Direttore dei lavori per completare il servizio ai sensi del comma 1compiere i lavori.
5. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante i danni subiti da quest’ultima a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidata a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico in ragione del servizio eseguita nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. Ai sensi dell’articolo 108L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore rispetto al termine per la consegna del progetto esecutivo impiantistico indicato all'art. 14, comma 6, del presente Capitolato speciale d’appalto ed eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 15 del medesimo Capitolato, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 136, commi 4 e seguenti, del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire il servizio.
2. Scaduto il L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore rispetto al termine assegnatoper l'ultimazione dei lavori, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore Economicoindicato all'art. 19 del presente Capitolato speciale d’appalto ed eventualmente prorogato nei termini previsti dal medesimo Capitolato, o in sua mancanza con due testimonisuperiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 136, quanto eseguito commi 4 e ne redige apposito verbale che è trasmesso al responsabile seguenti, del procedimentoCodice dei contratti.
3. Qualora l'inadempimento permangaLa risoluzione del contratto in forza dei precedenti commi 1 e 2 è deliberata dalla Stazione appaltante, la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta del responsabile del procedimentoR.U.P., fermo restando il pagamento delle penali qualora permanga l’inadempimento dell'Appaltatore dopo la sua formale messa in mora, con assegnazione, da parte dell’Operatore Economicodella D.L., di un termine per provvedere non inferiore, salvo i xxxx xx xxxxxxx, x 00 (xxxxx) giorni per compiere i lavori in ritardo; tale termine decorre dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto contratto, la penale di cui all’Artall'art. 2125, comma 1, del presente Capitolato Speciale d’appalto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico dall'Appaltatore rispetto al programma Programma esecutivo dettagliato del servizio dei lavori e il termine assegnato dal DEC dalla D.L. per completare il servizio ai sensi compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3 del comma 1presente articolo.
5. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante i danni subiti da quest’ultima a causa della risoluzione del contrattoFerma restando l'applicazione delle penali, comprese le eventuali maggiori spese connesse l'Appaltatore è tenuto al completamento del servizio affidata a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di gararisarcimento dell'eventuale maggior danno. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico dell'Appaltatore in ragione del servizio eseguita dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitivafideiussoria.
6. Si applicano Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le disposizioni eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
7. Esperita infruttuosamente la procedura di cui all’artal precedente comma 1, la Stazione appaltante può procedere d’ufficio in danno dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 108 146 del Codice dei ContrattiRegolamento di esecuzione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. Ai L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 10812, comma 4 3, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del contrattograve inadempimento dell’appaltatore, il DEC gli assegna un terminesenza necessità di messa in mora, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire il serviziodiffida o altro adempimento.
2. Scaduto il termine assegnatoL’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore Economicoa discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al responsabile ai sensi dell’articolo 136 del procedimentoCodice dei contratti.
3. Qualora l'inadempimento permanga, La risoluzione del contratto ai sensi dei commi 1 e 2 trova applicazione dopo la Stazione Appaltante risolve formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il contratto su proposta del responsabile del procedimento, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economicomedesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 21all’articolo 20, comma 1, del presente Capitolato Speciale d’appalto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dettagliato del servizio dei lavori e il termine assegnato dal DEC direttore dei lavori per completare il servizio ai sensi del compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 13.
5. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante dall’appaltatore i danni subiti da quest’ultima a causa della dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidata dei lavori affidato a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di garaterzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico dell’appaltatore in ragione del servizio eseguita dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitivafideiussoria.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti.
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Samples: Appalto Di Progettazione Esecutiva
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del Codice Qualora l’esecuzione dei contratti, qualora l'esecuzione del servizio lavori ritardi per negligenza dell'Operatore Economico dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli direttore dei lavori assegna un termine, termine che, salvo i casi d'urgenzad’urgenza, non può essere inferiore a dieci 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Operatore Economico il quale l’appaltatore deve eseguire il serviziole prestazioni, secondo quanto disposto dall’art. 108 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
2. Scaduto il La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine assegnato, il DEC verifica per compiere i lavori e in contraddittorio con l'Operatore Economico, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al responsabile del procedimentoil medesimo appaltatore.
3. Qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta del responsabile del procedimento, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economico.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 21all’articolo 15, comma 1, del presente Capitolato Speciale d’appalto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dettagliato del servizio dei lavori e il termine assegnato dal DEC direttore dei lavori per completare il servizio ai sensi del compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 12.
54. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante dall’appaltatore i danni subiti da quest’ultima a causa della dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidata dei lavori affidato a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di garaterzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico dell’appaltatore in ragione del servizio eseguita dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitivafideiussoria.
65. Si applicano le disposizioni Nel caso di cui all’artrisoluzione del contratto dichiarata dalla stazione appaltante, l’appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento del cantiere e allo sgombero delle aree di lavoro nel termine assegnato dalla stazione appaltante. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvederà d’ufficio addebitando all’appaltatore oneri e spese relativi, ai sensi del comma 9 dell’art. 108 del Codice dei ContrattiNuovo Codice.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. Ai L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 10814, comma 4 3, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del contrattograve inadempimento dell’appaltatore, il DEC gli assegna un terminesenza necessità di messa in mora, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire il serviziodiffida o altro adempimento.
2. Scaduto il termine assegnatoL’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore Economicoa discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al responsabile ai sensi dell’articolo 136 del procedimentoCodice dei contratti.
3. Qualora l'inadempimento permanga, La risoluzione del contratto ai sensi dei commi 1 e 2 trova applicazione dopo la Stazione Appaltante risolve formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il contratto su proposta del responsabile del procedimento, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economicomedesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 21all’articolo 22, comma 1, del presente Capitolato Speciale d’appalto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dettagliato del servizio dei lavori e il termine assegnato dal DEC direttore dei lavori per completare il servizio ai sensi del compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 13.
5. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante dall’appaltatore i danni subiti da quest’ultima a causa della dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidata dei lavori affidato a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di garaterzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico dell’appaltatore in ragione del servizio eseguita dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitivafideiussoria.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:
a. interruzione del servizio ritardi oggetto del presente appalto e delle operazioni di seppellimento per negligenza dell'Operatore Economico rispetto una durata superiore a 36 ore, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della ditta aggiudicataria;
b. interruzione degli altri servizi cimiteriali per una durata superiore a 10 giorni, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della ditta aggiudicataria;
c. gravi e reiterate inadempienze alle previsioni norme di legge o del contratto, il DEC gli assegna un termineda parte della ditta appaltatrice nella gestione dei servizi affidati;
d. cessione del contratto e subappalto, cheanche parziali, salvo i casi d'urgenzada parte della ditta appaltatrice, non può essere inferiore a dieci giorniautorizzati;
e. frode nell’esecuzione del servizio;
f. manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio;
g. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, entro i la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
h. sospensione del servizio da parte della ditta senza giustificato motivo;
i. perdita, da parte della ditta aggiudicataria, dei requisiti per l’esecuzione del servizio appaltato, quali l'Operatore Economico deve eseguire il serviziofallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
2. Scaduto il termine assegnato, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore Economico, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al responsabile La comunicazione di risoluzione del procedimentocontratto sarà inviata a mezzo pec.
3. Qualora l'inadempimento permangaL’affidatario, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della notifica di risoluzione, potrà presentare la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta proprie deduzioni. Nei 10 (dieci) giorni successivi la stazione appaltante adotterà i provvedimenti del responsabile caso, che se confermativi delle ipotesi comportanti la risoluzione del procedimentocontratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economicoavranno effetto immediato ed insindacabile.
4. Nel In caso di risoluzione all’affidatario spetteranno solo i compensi relativi alle operazioni effettivamente eseguite non ancora liquidate, decurtati gli eventuali oneri sostenuti dalla stazione appaltante per l'esecuzione d'ufficio di operazioni di competenza dell’aggiudicatario, non eseguite correttamente in tutto o in parte o rimaste del contratto la penale di cui all’Arttutto non eseguite, detratte le eventuali penali. 21, comma 1, Saranno inoltre a carico dell’affidatario gli oneri relativi ai maggiori costi sostenuti dalla Stazione Appaltante a seguito dell’affidamento del presente Capitolato Speciale d’appalto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico rispetto al programma esecutivo dettagliato completamento del servizio e il termine assegnato dal DEC per completare il servizio ai sensi del comma 1ad altra ditta.
5. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione Resta salvo il diritto di rivalsa della stazione appaltante i per ulteriori danni subiti da quest’ultima a causa della risoluzione od oneri causati dalla interruzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidata a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico in ragione del servizio eseguita nonché rivalersi sulla garanzia definitivaservizio.
6. Si applicano le disposizioni La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di cui all’art. 108 del Codice dei Contrattirecedere dal contratto qualora eventuali modifiche normative rendano l’affidatario non più idoneo a prestare il servizio in oggetto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. Ai L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 10814, comma 4 3, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del contrattograve inadempimento dell’appaltatore, il DEC gli assegna un terminesenza necessità di messa in mora, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire il serviziodiffida o altro adempimento.
2. Scaduto il termine assegnatoL’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore Economicoa discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al responsabile ai sensi dell’articolo 136 del procedimentoCodice dei contratti.
3. Qualora l'inadempimento permanga, La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la Stazione Appaltante risolve formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il contratto su proposta del responsabile del procedimento, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economicomedesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 21all’articolo 22, comma 1, del presente Capitolato Speciale d’appalto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dettagliato del servizio dei lavori e il termine assegnato dal DEC dalla DL per completare il servizio ai sensi del compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 13.
5. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante dall’appaltatore i danni subiti da quest’ultima a causa della dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidata dei lavori affidato a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di garaterzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico dell’appaltatore in ragione del servizio eseguita dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitivafideiussoria.
6. Si applicano le disposizioni La risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di cui all’art. 108 ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei Contratticontratti, è possibile anche in caso di ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale ai sensi dell’articolo 23, comma 5, superiore a 60 (sessanta) (33) giorni naturali consecutivi. Trovano comunque applicazione i commi 3, 4 e 5.
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Samples: Appalto Di Progettazione Esecutiva Ed Esecuzione Dei Lavori
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'Operatore Economico dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore Economico l'Appaltatore deve eseguire il serviziole prestazioni.
2. Scaduto il termine assegnato, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore Economicol'Appaltatore, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al responsabile del procedimentoRUP.
3. Qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta del responsabile del procedimentoRUP, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economicodell’Appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 21all’22, comma 1, del presente Capitolato Speciale d’appalto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dettagliato del servizio di cui all’23 e il termine assegnato dal DEC per completare il servizio ai sensi del comma 1.
5. Sono dovuti dall’Operatore Economico dall’Appaltatore alla Stazione appaltante i danni subiti da quest’ultima a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidata dei lavori affidato a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico dell’Appaltatore in ragione del servizio eseguita eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione non solo con riferimento all’ultimazione di tutte le prestazioni previste dall’appalto, ma anche per singole porzioni di esse, quando il ritardo accumulato nella loro esecuzione è tale, rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo di cui all’23, da indurre il DEC a ritenere che tale ritardo potrebbe comportare uno slittamento del termine di ultimazione del servizio rispetto a quello contrattuale. In tal caso il DEC assegna un termine che non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire quanto richiesto dal DEC. Nel caso in cui il servizio non sia ultimato entro il termine assegnato, il DEC procede ai sensi del comma 2 ed il RUP può proporre alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto ai sensi del comma 3.
7. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratticontratti.
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Samples: Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 4 108 del Codice dei contrattiContratti, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto con l’Aggiudicatario, mentre, qualora ricorrano le condizioni del comma 2 dello stesso articolo, la Stazione Appaltante deve procedere alla risoluzione del contratto con l’Aggiudicatario. Qualora il DEC dovesse accertare un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, o l'esecuzione del servizio delle prestazioni o ritardi per negligenza dell'Operatore Economico dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire il servizio.
2. Scaduto il termine assegnato, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore Economico, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso trasmetterà apposita relazione al responsabile del procedimento.
3. Qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta del responsabile del procedimento, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economico.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 21, comma 1, del presente Capitolato Speciale d’appalto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico rispetto al programma esecutivo dettagliato del servizio e il termine assegnato dal DEC per completare il servizio RUP ai sensi del comma 1.3 e seguenti dello stesso articolo 108. L'Amministrazione appaltante, in applicazione delle leggi e delle norme vigenti, si riserva il diritto di risolvere il contratto con l’Aggiudicatario quando questo si renda colpevole di frode o negligenza grave o contravvenga ripetutamente agli obblighi del presente Capitolato, oppure a seguito di violazioni di norme concernenti la specifica attività (pubblica sicurezza, igiene, sanità, tutela dei lavoratori) o di quelle previste da apposite disposizioni di legge o di regolamenti, anche se qui non specificamente richiamati. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono motivo di grave inadempimento che comporta la conseguente risoluzione di diritto del contratto le seguenti azioni:
5a. il mancato rispetto dei patti previsti dai contratti di lavoro del personale dipendente;
b. il ritardo di più di trenta giorni nel pagamento delle retribuzioni o degli oneri sociali e previdenziali dei dipendenti;
c. il mancato completamento delle attività a corpo entro i termini previsti dal presente C.S.A.;
d. l’inosservanza o l’interruzione delle altre attività di gestione o manutenzione;
e. il mancato inizio dell’appalto entro i termini previsti nello specifico articolo;
f. l’inidoneità delle attrezzature e mezzi d’opera o l’indisponibilità delle stesse attrezzature e mezzi d’opera o del personale secondo quanto previsto nel presente Capitolato o nel Progetto Tecnico Gestionale di cui allo specifico articolo del presente Capitolato;
g. ripetute inadempienze contestate e sanzionate secondo quanto previsto nel presente Capitolato;
h. la riscontrata grave violazione degli obblighi e dei divieti previsti dal Codice di comportamento e dalle norme anticorruzione;
i. il mancato adempimento di quanto prescritto in un ordine di servizio. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante i La risoluzione del contratto per inadempimento dell’aggiudicatario comporta l'incameramento della cauzione. Il Committente inoltre si riserva la facoltà di intraprendere azioni di richiesta di risarcimento con l'addebito a carico dello stesso Appaltatore dei danni subiti da quest’ultima dall'Amministrazione per spese dirette o indirette sostenute a causa delle sue inadempienze o colpe. Pertanto si procederà alla liquidazione del corrispettivo finale dovuto all’Appaltatore, trattenendo a titolo risarcitorio il valore economico dei danni di cui al precedente periodo, fermo restando peraltro il rispetto delle procedure previste dal citato articolo 108 del Codice. All’atto della risoluzione del contrattoè obbligo dell’Appaltatore riconsegnare immediatamente il Parco-Giardino e le sue dotazioni nello stato in cui si trovano, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento fatta salva la richiesta della Stazione Appaltante di ripristinare lo stato dei luoghi come preesistente all’avvio del servizio affidata o di trattenere a terzi o titolo risarcitorio il valore economico delle eventuali opere di ripristino previste e contestate. Nulla potrà essere richiesto dall’Appaltatore come compenso per le spese per l’indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico in ragione del servizio eseguita nonché rivalersi sulla garanzia definitivamigliorie eventualmente realizzate.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. Ai L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 10813, comma 4 3, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del contrattograve inadempimento dell’appaltatore, il DEC gli assegna un terminesenza necessità di messa in mora, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire il serviziodiffida o altro adempimento.
2. Scaduto il termine assegnatoL’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 100 (cento) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore Economicoa discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al responsabile ai sensi dell’articolo 136 del procedimentoCodice dei contratti.
3. Qualora l'inadempimento permanga, La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la Stazione Appaltante risolve formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il contratto su proposta del responsabile del procedimento, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economicomedesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 21all’articolo 22, comma 1, del presente Capitolato Speciale d’appalto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dettagliato del servizio dei lavori e il termine assegnato dal DEC direttore dei lavori per completare il servizio ai sensi del compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 13.
5. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante dall’appaltatore i danni subiti da quest’ultima a causa della dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidata dei lavori affidato a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di garaterzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico dell’appaltatore in ragione del servizio eseguita dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitivafideiussoria.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti.
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Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. Ai La mancata presenza dell’appaltatore alla consegna dei lavori di cui all’art. 32 – comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione;
2. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del contratto, D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 coordinato con il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire il servizio.
2correttivo appalti (D.Lgs. Scaduto il termine assegnato, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore Economico, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al responsabile del procedimento56/2017).
3. Qualora l'inadempimento permanga, La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la Stazione Appaltante risolve formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il contratto su proposta del responsabile del procedimento, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economicomedesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 21all’articolo 15, comma 1, del presente Capitolato Speciale d’appalto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dettagliato del servizio dei lavori e il termine assegnato dal DEC direttore dei lavori per completare il servizio ai sensi del compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 12.
5. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante dall’appaltatore i danni subiti da quest’ultima a causa della dalla S.A. in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidata a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico in ragione del servizio eseguita nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
6. Si applicano le disposizioni La risoluzione del contratto potrà inoltre essere dichiarata dalla Stazione Appaltante quando l’Appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate (art. 108, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 56/2017) o da reiterate violazioni al piano di sicurezza, rilevate dal coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori o sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e art. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965 n. 575 (art. 108 del Codice D.Lgs. n. 50/2016, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 56/2017 ). In questi casi l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento di quanto regolarmente fornito ed accettato dalla Direzione dei ContrattiLavori decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il danno derivante alla Stazione Appaltante per la stipula di un nuovo contratto, per dar corso alla prevista fornitura ed alla relativa installazione, dovrà essere rimborsato.
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Samples: Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'Operatore Economico dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore Economico l'Appaltatore deve eseguire il serviziole prestazioni.
2. Scaduto il termine assegnato, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore Economicol'Appaltatore, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al responsabile del procedimentoRUP.
3. Qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta del responsabile del procedimentoRUP, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economicodell’Appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 2122, comma 1, del presente Capitolato Speciale d’appalto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dettagliato del servizio di cui all’Art. 23 e il termine assegnato dal DEC per completare il servizio ai sensi del comma 1.
5. Sono dovuti dall’Operatore Economico dall’Appaltatore alla Stazione appaltante i danni subiti da quest’ultima a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidata dei lavori affidato a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico dell’Appaltatore in ragione del servizio eseguita eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione non solo con riferimento all’ultimazione di tutte le prestazioni previste dall’appalto, ma anche per singole porzioni di esse, quando il ritardo accumulato nella loro esecuzione è tale, rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo di cui all’Art. 23, da indurre il DEC a ritenere che tale ritardo potrebbe comportare uno slittamento del termine di ultimazione del servizio rispetto a quello contrattuale. In tal caso il DEC assegna un termine che non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire quanto richiesto dal DEC. Nel caso in cui il servizio non sia ultimato entro il termine assegnato, il DEC procede ai sensi del comma 2 ed il RUP può proporre alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto ai sensi del comma 3.
7. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratticontratti.
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Samples: Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. Ai sensi dell’articolo 108La Stazione Appaltante può dichiarare rescisso il contratto nei seguenti casi:
a) quando ricorrano le condizioni di cui all’art. 135, comma 4 del Codice decreto legislativo e s.m.i a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi relativi alla sicurezza;
b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dal Direttore dei contrattilavori su indicazione del Responsabile del Procedimento, qualora l'esecuzione nei modi e termini di cui all’art. 136, del servizio ritardi per negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire il servizio.decreto legislativo e s.m.i
2. Scaduto il La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine assegnato, il DEC verifica per compiere i lavori e in contraddittorio con l'Operatore Economico, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al responsabile del procedimentoil medesimo appaltatore.
3. Qualora l'inadempimento permangaNei casi di rescissione del contratto, di riappalto per il completamento dei lavori a carico dell’Appaltatore inadempiente ai sensi dell’art. 123, comma 3 del DPR n. 207/2010 o di esecuzione di ufficio ai sensi dell’ art.136, del decreto legislativo e s.m.i, la comunicazione della decisione assunta dall’Appaltante è fatta all'Appaltatore da parte del Responsabile del Procedimento nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento, da parte dell’Appaltante, dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e la redazione dell’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini dell’affidamento dei lavori di completamento al secondo classificato ai sensi dell’art. 140 del decreto legislativo e s.m.i
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Responsabile del Procedimento si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, con l’assistenza di due testimoni alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, attrezzature e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione dell’Appaltante medesimo per la eventuale riutilizzazione e alla determinazione del relativo costo.
4. A chiusura del verbale, il Direttore dei lavori indica quali materiali, macchinari e attrezzature debbano essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell'Appaltatore inadempiente.
5. Se il verbale non è redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell’Appaltatore, viene comunicato per ogni ulteriore effetto all’Appaltatore medesimo a mezzo di ufficiale giudiziario a cura dell’Appaltante.
6. Lo stesso Appaltante procede alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel possesso del cantiere soltanto dopo l'avvenuto affidamento dei lavori di completamento al secondo classificato o dopo la eventuale aggiudicazione del relativo appalto, nelle more del quale l'Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature lasciati a disposizione dell’Appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire soltanto dopo la definitiva aggiudicazione dei lavori di completamento.
7. All'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dell’Appaltatore che deve provvedere al completamento dei lavori, si procede a verbalizzare definitivamente – con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l’Appaltatore inadempiente e con l’Appaltatore subentrante o, in assenza del primo, con l’assistenza di due testimoni - materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all’Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.
8. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dichiara sin d'ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto e di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei lavori di completamento.
9. Nei casi di rescissione del contratto e di riappalto in danno dell’Appaltatore inadempiente, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell’Appaltante:
a. ponendo a base d’asta del riappalto oppure a base dell’affidamento ai sensi dell’art. 140 del decreto legislativo e s.m.i - l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire in danno, risultante dal computo metrico-estimativo dei lavori necessari per il completamento delle opere, determinato con l’applicazione dei prezzi dell’elenco posto a base di gara dell’appalto originario, comprensivo degli ulteriori lavori previsti da eventuali perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o atto aggiuntivo sottoscritti per accettazione dall’Appaltatore inadempiente;
b. ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente medesimo: - l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del riappalto, o di affidamento ai sensi dell’art. 140 del decreto legislativo e s.m.i sopra richiamato, e importo netto delle stesse opere di completamento risultante dall’aggiudicazione a suo tempo effettuata all’Appaltatore inadempiente e dagli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi; - l’eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa i lavori, ove l’Appaltante non si sia avvalso della facoltà di affidamento ai sensi del citato art. 140 del decreto legislativo e s.m.i o derivata dalla ripetizione della gara di riappalto eventualmente andata deserta, da effettuare necessariamente con importo a base d’asta opportunamente maggiorato. - l’importo delle penali per il periodo di ritardo.
10. Ai sensi dell’art. 159 del DPR n. 207/2010, nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo e s.m.i, ai fini dell’applicazione delle penali di cui alla lettera b) ultimo punto del precedente capoverso, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all’art. 43, comma 10, del DPR n. 207/2010 e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori.
11. Ai sensi degli artt. 145, 4° comma, del DPR n. 207/2010, degli artt. 135, 136, 137 e 138 del D.Lgs. 163/06, il direttore dei lavori, nel caso in cui accerti che comportamenti dell’appaltatore concretino grave inadempimento delle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all’appaltatore, quindi contesta gli addebiti allo stesso e gli assegna un termine non inferiore a quindici (15) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante risolve il contratto Appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, fermo restando decide la risoluzione del contratto. Inoltre, al di fuori del precedente caso e di quello previsto dall’art. 4 del contratto d’appalto, quando l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economicodirettore dei lavori gli assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni (salvo casi di urgenza) per compiere i lavori in ritardo. Scaduto il termine, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, gli effetti dell’intimazione impartita e ne compila processo verbale, sulla base del quale, se l’inadempimento permane, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, decide la risoluzione del contratto. La Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 163/06.
412. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 21all’articolo 17, comma 1, del presente Capitolato Speciale d’appalto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dettagliato del servizio dei lavori e il termine assegnato dal DEC direttore dei lavori per completare il servizio ai sensi del compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 12.
5. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante i danni subiti da quest’ultima a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidata a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di gara13. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico dell’appaltatore in ragione del servizio eseguita dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitivafideiussoria.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. Ai L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 10814, comma 4 del Codice dei contratti5, qualora l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni superiore a 30 (Trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, il DEC gli assegna un terminea discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, cheai sensi dell’articolo 136 del Codice, salvo i casi d'urgenzaper grave inadempimento dell’appaltatore, non può essere inferiore a dieci giornisenza necessità di messa in mora, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire il serviziodiffida o altro adempimento.
2. Scaduto il termine assegnatoL’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (Sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore Economicoa discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al responsabile ai sensi dell’articolo 136 del procedimentoCodice.
3. Qualora l'inadempimento permanga, La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la Stazione Appaltante risolve formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il contratto su proposta del responsabile del procedimento, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economicomedesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. all’articolo 21, comma 1, del presente Capitolato Speciale d’appalto 1 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dettagliato del servizio dei lavori e il termine assegnato dal DEC direttore dei lavori per completare il servizio ai sensi del compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 13.
5. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante dall’appaltatore i danni subiti da quest’ultima a causa della dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidata dei lavori affidato a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di garaterzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico dell’appaltatore in ragione del servizio eseguita dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitivafideiussoria.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. Ai L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 10814, comma 4 3, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del contrattograve inadempimento dell’appaltatore, il DEC gli assegna un terminesenza necessità di messa in mora, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire il serviziodiffida o altro adempimento.
2. Scaduto il termine assegnatoL’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 100 (cento) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore Economicoa discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al responsabile ai sensi dell’articolo 136 del procedimentoCodice dei contratti.
3. Qualora l'inadempimento permanga, La risoluzione del contratto ai sensi dei commi 1 e 2 trova applicazione dopo la Stazione Appaltante risolve formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il contratto su proposta del responsabile del procedimento, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economicomedesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 21all’articolo 22, comma 1, del presente Capitolato Speciale d’appalto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dettagliato del servizio dei lavori e il termine assegnato dal DEC dalla DL per completare il servizio ai sensi del compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 13.
5. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante dall’appaltatore i danni subiti da quest’ultima a causa della dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidata dei lavori affidato a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di garaterzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico dell’appaltatore in ragione del servizio eseguita dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitivafideiussoria.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti.
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Samples: Contratto Di Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. Ai L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 108dell'articolo 13, comma 4 5, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del contrattograve inadempimento dell'appaltatore, il DEC gli assegna un terminesenza necessità di messa in mora, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire il serviziodiffida o altro adempimento.
2. Scaduto il termine assegnatoL'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore Economicoa discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al responsabile ai sensi dell'articolo 136 del procedimentoCodice dei contratti.
3. Qualora l'inadempimento permanga, La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la Stazione Appaltante risolve formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il contratto su proposta del responsabile del procedimento, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economicomedesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 21all'articolo 20, comma 1, del presente Capitolato Speciale d’appalto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dettagliato del servizio dei lavori e il termine assegnato dal DEC direttore dei lavori per completare il servizio ai sensi del compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 13.
5. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante dall'appaltatore i danni subiti da quest’ultima a causa della dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contrattocontrat- to, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidata dei lavori affidato a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di garaterzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico dell'appaltatore in ragione del servizio eseguita dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitivafideiussoria.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti.
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Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. Ai L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 90 (novanta) (15) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4 136 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire il servizio.
2. Scaduto il La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine assegnato, il DEC verifica per compiere i lavori e in contraddittorio con l'Operatore Economico, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al responsabile del procedimentoil medesimo appaltatore.
3. Qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta del responsabile del procedimento, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economico.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 21all’articolo 18, comma 1, del presente Capitolato Speciale d’appalto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dettagliato del servizio dei lavori e il termine assegnato dal DEC direttore dei lavori per completare il servizio ai sensi del compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 12.
54. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante dall’appaltatore i danni subiti da quest’ultima a causa della dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidata dei lavori affidato a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di garaterzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico dell’appaltatore in ragione del servizio eseguita dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitivafideiussoria.
5. nel caso in cui nei confronti dell’appaltatore venga emessa un’informazione prefettizia interdittiva antimafia, la Stazione Appaltante attiva immediatamente la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del c.c., con diritto al risarcimento dei danni.
6. Si applicano le disposizioni nel caso di cui all’artal precedente comma 5, è prevista una sanzione in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.
7. 108 l'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall’art 84 del Codice dei ContrattiD.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., nei confronti della propria controparte. L'appaltatore si deve impegnare, inoltre, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall’art. 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. “white list”), ovvero da diniego di iscrizione.
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Samples: Construction Contract
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. Ai L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 10814, comma 4 3 del presente Capitolato, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Dlgs 50/2016, Codice dei contratti, qualora l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del contrattograve inadempimento dell’appaltatore, il DEC gli assegna un terminesenza necessità di messa in mora, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire il serviziodiffida o altro adempimento.
2. Scaduto il termine assegnatoL’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore Economicoa discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, o in sua mancanza con due testimoniai sensi dell’articolo 108 del Dlgs 50/2016, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al responsabile del procedimentoCodice dei contratti.
3. Qualora l'inadempimento permanga, La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la Stazione Appaltante risolve formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il contratto su proposta del responsabile del procedimento, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economicomedesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 21all’articolo 22, comma 1, 1 del presente Capitolato Speciale d’appalto Capitolato, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dettagliato del servizio dei lavori e il termine assegnato dal DEC direttore dei lavori per completare il servizio ai sensi del compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 13.
5. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante dall’appaltatore i danni subiti da quest’ultima a causa della dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidata dei lavori affidato a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di garaterzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico dell’appaltatore in ragione del servizio eseguita dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitivafideiussoria.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. Ai L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 10813, comma 4 3, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratticontratti pubblici, qualora l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del contrattograve inadempimento dell’appaltatore, il DEC gli assegna un terminesenza necessità di messa in mora, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire il serviziodiffida o altro adempimento.
2. Scaduto il termine assegnatoL’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore Economicoa discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al responsabile ai sensi dell’articolo 108 del procedimentoCodice dei contratti pubblici.
3. Qualora l'inadempimento permanga, La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la Stazione Appaltante risolve formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il contratto su proposta del responsabile del procedimento, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economicomedesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. all’articolo 21, comma 1, del presente Capitolato Speciale d’appalto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dettagliato del servizio dei lavori e il termine assegnato dal DEC direttore dei lavori per completare il servizio ai sensi del compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 13.
5. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante dall’appaltatore i danni subiti da quest’ultima a causa della dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidata dei lavori affidato a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di garaterzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico dell’appaltatore in ragione del servizio eseguita dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitivafideiussoria.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti.
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Samples: Contract for Construction Services
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del contratto, L'Ente Appaltante ha facoltà di risolvere il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore contratto mediante semplice lettera inviata a dieci mezzo posta elettronica certificata (PEC) con messa in mora di 15 giorni, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire il serviziosenza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: − frode nell'esecuzione dei lavori; − inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; − manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; − inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale. L'appaltatore è in ogni caso tenuto al risarcimento dei danni secondo le modalità di cui all'art. 58 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Scaduto il termine assegnatoL'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a quarantacinque giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore Economicoa discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito ai sensi del Codice degli Appalti e ne redige apposito verbale che è trasmesso al responsabile del procedimentorelativa normativa ad essa collegata.
3. Qualora l'inadempimento permanga, La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la Stazione Appaltante risolve formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il contratto su proposta del responsabile del procedimento, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economicomedesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Artall'art. 2123, comma 1, del presente Capitolato Speciale d’appalto capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dettagliato del servizio dei lavori e il termine assegnato dal DEC direttore dei lavori per completare il servizio ai sensi del compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 12.
5. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante a carico dell'appaltatore i danni subiti da quest’ultima dalla Stazione Appaltante a causa seguito della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidata a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico in ragione del servizio eseguita nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
6. Si applicano le disposizioni Nel caso di cui all’artfallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108 e 109 del Codice D.Lgs. n° 50/2016, saranno interpellati progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei Contrattilavori. Si procederà, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n° 50/2016, all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. Ai sensi dell’articolo 108L’Appaltante può dichiarare rescisso il contratto nei seguenti casi:
a) quando ricorrano le condizioni di cui all’art. 135, comma 4 del Codice decreto legislativo e s.m.i a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi relativi alla sicurezza;
b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dal Direttore dei contrattilavori su indicazione del Responsabile del Procedimento, qualora l'esecuzione nei modi e termini di cui all’art. 136, del servizio ritardi per negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni decreto legislativo e s.m.i
2. Nei casi di rescissione del contratto, di riappalto per il DEC gli assegna un terminecompletamento dei lavori a carico dell’Appaltatore inadempiente ai sensi dell’art. 101, checomma 3 del DPR n. 554/99 o di esecuzione di ufficio ai sensi dell’ art.136, salvo i casi d'urgenzadel decreto legislativo e s.m.i, non può essere inferiore a dieci giornila comunicazione della decisione assunta dall’Appaltante è fatta all'Appaltatore da parte del Responsabile del Procedimento nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire il servizio.
2con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento, da parte dell’Appaltante, dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e la redazione dell’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini dell’affidamento dei lavori di completamento al secondo classificato ai sensi dell’art. Scaduto il termine assegnato, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore Economico, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito 140 del decreto legislativo e ne redige apposito verbale che è trasmesso al responsabile del procedimento.s.m.i
3. Qualora l'inadempimento permangaIn relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Responsabile del Procedimento si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, con l’assistenza di due testimoni alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, attrezzature e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione dell’Appaltante medesimo per la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta eventuale riutilizzazione e alla determinazione del responsabile del procedimento, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economicorelativo costo.
4. Nel A chiusura del verbale, il Direttore dei lavori indica quali materiali, macchinari e attrezzature debbano essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell'Appaltatore inadempiente.
5. Se il verbale non è redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell’Appaltatore, viene comu-nicato per ogni ulteriore effetto all’Appaltatore medesimo a mezzo di ufficiale giudiziario a cura dell’Appaltante.
6. Lo stesso Appaltante procede alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel possesso del cantiere soltanto dopo l'avvenuto affidamento dei lavori di completamento al secondo classificato o dopo la eventuale aggiudicazione del relativo appalto, nelle more del quale l'Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la custodia del cantiere e dei materiali, macchinari e attrezzature lasciati a disposizione dell’Appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire soltanto dopo la definitiva aggiudicazione dei lavori di completamento.
7. All'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dell’Appaltatore che deve provvedere al completamento dei lavori, si procede a verbalizzare definitivamente - con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l’Appaltatore inadempiente e con l’Appaltatore subentrante o, in assenza del primo, con l’assistenza di due testimoni - materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all’Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.
8. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dichiara sin d'ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto e di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei lavori di completamento.
9. Nei casi di rescissione del contratto e di riappalto in danno dell’Appaltatore inadempiente, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell’Appaltante:
a. ponendo a base d’asta del riappalto oppure a base dell’affidamento ai sensi dell’art. 140 del decreto legislativo e s.m.i - l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire in danno, risultante dal computo metrico-estimativo dei lavori necessari per il completamento delle opere, determinato con l’applicazione dei prezzi dell’elenco posto a base di gara dell’appalto originario, comprensivo degli ulteriori lavori previsti da eventuali perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o atto aggiuntivo sottoscritti per accettazione dall’Appaltatore inadempiente;
b. ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente medesimo: - l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del riappalto, o di affidamento ai sensi dell’art. 140 del decreto legislativo e s.m.i sopra richiamato, e importo netto delle stesse opere di completamento risultante dall’aggiudicazione a suo tempo effettuata all’Appaltatore inadempiente e dagli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi; - l’eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa i lavori, ove l’Appaltante non si sia avvalso della facoltà di affidamento ai sensi del citato art. 140 del decreto legislativo e s.m.i o derivata dalla ripetizione della gara di riappalto eventualmente andata deserta, da effettuare necessariamente con importo a base d’asta opportunamente maggiorato. - l’importo delle penali per il periodo di ritardo. 00.Xx sensi dell’art. 21, comma 4, del DM n. 145/00, nel caso di risoluzione del contratto la penale ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo e s.m.i, ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’Art. 21alla lettera b) ultimo punto del precedente capoverso, comma 1, del presente Capitolato Speciale d’appalto il periodo di ritardo è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui all’art. 45, comma 10, del servizio d.P.R. 554/99 e il termine assegnato dal DEC Direttore dei lavori per completare il servizio ai sensi del comma 1compiere i lavori.
5. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante i danni subiti da quest’ultima a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidata a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico in ragione del servizio eseguita nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. Ai L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 108dell'articolo 13, comma 4 5, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del contrattograve inadempimento dell'appaltatore, il DEC gli assegna un terminesenza necessità di messa in mora, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire il serviziodiffida o altro adempimento.
2. Scaduto il termine assegnatoL'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore Economicoa discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al responsabile ai sensi dell'articolo 136 del procedimentoCodice dei contratti.
3. Qualora l'inadempimento permanga, La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la Stazione Appaltante risolve formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il contratto su proposta del responsabile del procedimento, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economicomedesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 21all'articolo 20, comma 1, del presente Capitolato Speciale d’appalto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dettagliato del servizio dei lavori e il termine assegnato dal DEC direttore dei lavori per completare il servizio ai sensi del compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 13.
5. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante dall'appaltatore i danni subiti da quest’ultima a causa della dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidata dei lavori affidato a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di garaterzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico dell'appaltatore in ragione del servizio eseguita dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitivafideiussoria.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 4 108 del Codice dei contrattiContratti, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto con l’Appaltatore, mentre, qualora ricorrano le condizioni del comma 2 dello stesso articolo, la Stazione Appaltante deve procedere alla risoluzione del contratto con l’Appaltatore. Qualora il DEC dovesse accertare un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, o l'esecuzione del servizio delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Operatore Economico dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire il servizio.
2. Scaduto il termine assegnato, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore Economico, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al responsabile del procedimento.
3. Qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta del responsabile del procedimento, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economico.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 21, comma 1, del presente Capitolato Speciale d’appalto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico rispetto al programma esecutivo dettagliato del servizio e il termine assegnato dal DEC per completare il servizio si procederà ai sensi del comma 1.3 e seguenti dello stesso articolo 108. L'Amministrazione appaltante, in applicazione delle leggi e delle norme vigenti, si riserva il diritto di risolvere il contratto con l’Appaltatore quando questo si renda colpevole di frode o negligenza grave o contravvenga ripetutamente agli obblighi del presente Capitolato, oppure a seguito di violazioni di norme concernenti la specifica attività (pubblica sicurezza, igiene, sanità, tutela dei lavoratori) o di quelle previste da apposite disposizioni di legge o di regolamenti, anche se qui non specificamente richiamati. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono motivo di grave inadempimento che comporta la conseguente risoluzione di diritto del contratto le seguenti azioni:
5a. il mancato rispetto dei patti previsti dai contratti di lavoro del personale dipendente;
b. il ritardo di più di trenta giorni nel pagamento delle retribuzioni o degli oneri sociali e previdenziali dei dipendenti;
c. il mancato completamento delle attività a corpo entro i termini previsti dal presente C.S.A.;
d. il mancato inizio dell’appalto entro i termini previsti;
e. l’inidoneità o l’indisponibilità del personale secondo quanto previsto nel presente Capitolato o nell’offerta tecnica;
f. ripetute inadempienze contestate e sanzionate secondo quanto previsto nel presente Capitolato, e in particolare all’articolo 20;
g. la riscontrata grave violazione degli obblighi e dei divieti previsti dal Codice di comportamento e dalle norme anticorruzione. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante i La risoluzione del contratto per inadempimento dell’aggiudicatario comporta l'incameramento della cauzione. Il Committente inoltre si riserva la facoltà di intraprendere azioni di richiesta di risarcimento all’Appaltatore con l'addebito a carico dello stesso dei danni subiti da quest’ultima dall'Amministrazione per spese dirette o indirette sostenute a causa della risoluzione delle sue inadempienze o colpe. Pertanto si procederà alla liquidazione del contrattocorrispettivo finale dovuto all’Appaltatore, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidata trattenendo a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di gara. Per titolo risarcitorio da detto corrispettivo il risarcimento di tali valore economico dei danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico in ragione del servizio eseguita nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. al precedente periodo, fermo restando peraltro il rispetto delle procedure previste dal citato articolo 108 del Codice dei ContrattiCodice.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto