Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, superiore a 80 (ottanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli artt. 136 e 138 del D. Lgs. 163/2006. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’articolo 76, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedente. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, superiore a 80 (ottanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli artt. 136 e 138 del D. Lgs. 163/2006. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’articolo 7674, comma 1, del presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedente. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, programma temporale superiore a 80 30 (ottantatrenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli arttdell’art. 136 340 della Legge 2248/1865, e 138 dall’art. 119 del D. Lgs. 163/2006regolamento generale.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 76all’art. 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedente. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto2.
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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. L’eventuale L'eventuale ritardo dell’Appaltatore imputabile all'appaltatore nel rispetto ai dei termini per l’ultimazione l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, superiore a 80 30 (ottantatrenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli artt. 136 e 138 del D. Lgs. 163/2006. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 76, comma 1, all'articolo 17 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedente. Sono dovuti dall’appaltatore dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o o, sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, superiore a 80 30 (ottantatrenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli artt. 136 e 138 del D. Lgs. 163/2006. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 7616, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedente2. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. L’eventuale L'eventuale ritardo dell’Appaltatore dell'appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, programma temporale superiore a 80 30 (ottantatrenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli artt. 136 e 138 dell'articolo 108 comma 4 del D. Lgs. 163/2006D.lgs 18 aprile 2016 n. 50. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 76all'articolo 15, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma cronoprogramma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedente2. Sono dovuti dall’appaltatore dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, superiore a 80 (ottanta) 12 giorni naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli arttdell’art. 136 del Codice dei Contratti.
2. il mancato intervento su chiamata urgente concreta anch’esso grave inadempienza contrattuale e 138 produce quindi la risoluzione del D. Lgscontratto;
3. 163/2006reiterati ritardi (n. 2) negli interventi su chiamata urgente rappresenta grave inadempienza contrattuale e produce quindi la risoluzione del contratto;
4. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatoredell’appaltatore;
5. Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 76, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedentelavori.
6. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
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Samples: Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, programma temporale superiore a 80 (ottanta60 ( sessanta ) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli artt. 136 dell’articolo 340 della legge n. 2248 del 1865, e 138 dall’articolo 119 del D. Lgs. 163/2006regolamento generale.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 7616, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedente2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, programma temporale superiore a 80 30 (ottantatrenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli arttdell’articolo 136 del D.Lgs. 136 e 138 n. 163 del D. Lgs. 163/20062006.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 7616, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedente2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
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Samples: Accordo Di Programma Quadro
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. L’eventuale 1.L’eventuale ritardo dell’Appaltatore dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, programma temporale superiore a 80 30 (ottantatrenta) giorni naturali consecutivi giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli artt. 136 dell’articolo 108, comma 1, del D.Lgs50/2016 e 138 del D. Lgs. 163/2006. La s. m. e i.. 0.Xx risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatoreritardo. Nel 3.Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 7616, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedente2. Sono 4.Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
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Samples: Construction Contract
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori del servizio o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, programma temporale superiore a 80 (ottanta) 20 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli arttdell’art. 136 e 138 108 del D. Lgs. 163/2006150/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 76all’art. 26, comma 1, del presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori del servizio e il termine assegnato dal direttore dei lavori RUP/DEC per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedente2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in a seguito alla della risoluzione del contratto.
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Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore imputabile all’appaltatore nel rispetto ai dei termini per l’ultimazione dei lavori o sulle delle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, programma temporale superiore a 80 30 . (ottantatrenta.) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli artt. dell’articolo 136 e 138 del D. Lgs. 163/2006Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 7620, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedente. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto2.
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Samples: Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, programma temporale superiore a 80 (ottanta) 30 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli arttdell’art. 136 e 138 108 del D. Lgs. 163/2006DLgs 150/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 76all’art. 23, comma 1, del presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore Direttore dei lavori Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedente. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto2.
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Samples: Contract for Construction Works
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, programma superiore a 80 15 giorni (ottantagiorni quindici) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli artt. 136 e 138 del D. Lgs. 163/2006. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
2. Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 7616, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al all’art. 136, comma precedente4, del Codice.
3. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore dei lavori rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori la loro ultimazione o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, programma temporale superiore a 80 60 (ottantasessanta) giorni naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto, contratto a discrezione della Stazione appaltante Committente e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli artt. articoli 136 e 138 del D. LgsD.Lgs. n. 163/2006.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore dell’Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatoreAppaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’articolo 76al precedente articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e ed il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedente2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore dall’Appaltatore i danni subiti subìti dalla Stazione appaltante Committente in seguito alla risoluzione del contratto.
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Samples: Construction Contract
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, superiore a 80 (ottanta) giorni naturali consecutivi programma temporale produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli artt. 136 dell’articolo 340 della legge n. 2248 del 1865, e 138 dall’articolo 119 del D. Lgs. 163/2006regolamento generale.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 7616, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedente2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
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Samples: Construction Contract
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, superiore a 80 100 (ottantacento) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli artt. 136 e 138 del D. Lgs. 163/2006. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’articolo 7677, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedente. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore senza autorizzazione dall’Ente Appaltante ed imputabile all’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o o, sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, superiore a 80 20 (ottantaventi) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante Amministrazione Comunale e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli artt. 136 e 138 del D. Lgs. 163/2006. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 7616, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedente2. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante Amministrazione Comunale in seguito alla risoluzione del contratto.
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Samples: Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, superiore a 80 60 (ottantasessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli arttdell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e 138 del D. Lgs. 163/2006s.m..
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore dell’Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatorelavori.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 76all’art. 22, comma 1, del presente capitolato speciale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore Direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedente2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore a carico dell’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in a seguito alla della risoluzione del contratto.
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Samples: Contract for Works
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 13, comma 3, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell’appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.
2. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, superiore a 80 100 (ottantacento) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli artt. dell’articolo 136 e 138 del D. Lgs. 163/2006Codice dei contratti.
3. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’articolo 76, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedente. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
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Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, programma temporale superiore a 80 (ottanta) 15 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli artt. 136 e 138 del D. Lgs. 163/2006naturali
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 76all’art. 23, comma 1, del presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore Direttore dei lavori Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedente. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto2.
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Samples: Contract for Construction Works
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 15, comma 3, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell’appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, superiore a 80 100 (ottantacento) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli artt. dell’articolo 136 e 138 del D. Lgs. 163/2006. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’articolo 76, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo Codice dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedente. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contrattocontratti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore imputabile all’appaltatore nel rispetto ai dei termini per l’ultimazione dei lavori o sulle delle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, programma temporale superiore a 80 180 (ottantacentottanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli arttdell’articolo 108, comma 4, d.lgs. 136 e 138 del D. Lgs. 163/2006. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatoren. 50/2016.
2. Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 7619, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedente2.
3. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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Samples: Contratto Di Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, programma temporale superiore a 80 (ottanta) trenta giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli arttdell’art. 136 e 138 del D. LgsDlgs. 163/2006.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 76, comma 1, stabilita nel presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedente2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in Appaltante a seguito alla della risoluzione del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore senza autorizzazione dall’Ente Appaltante ed imputabile all’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o o, sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, superiore a 80 20 (ottantaventi) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli artt. 136 e 138 del D. Lgs. 163/2006. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto, contratto la penale di cui all’articolo 76, comma 128, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedente2. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
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Samples: Construction Contract