RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre a quanto specificato nel CSA, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati: a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni; c) sospensione dell’esecuzione da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; d) rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal CSA dal Contratto; e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni; f) non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto ed allo scopo delle attività; g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; h) inosservanza delle norme di cui al D.lgs. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico; j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: ▪ perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ▪ violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltante; ▪ sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; ▪ sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale; ▪ sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; ▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante; ▪ cessione anche parziale del contratto; ▪ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; ▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente Contratto; ▪ ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC). Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. L’appaltatore prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c. c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti, si riveli non veritiera, incompleta, non corretta o non accurata. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall’Appaltatore fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate. All’atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso dalla Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di legge.
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Samples: Contract for Supply and Installation, Contract for Supply and Installation
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre a quanto specificato nel CSA, la Stazione Appaltante 18.1. L’Amministrazione avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l’Appaltatore il Fornitore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere adempiere, che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante stessa con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata AR o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi e ai modi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
c) sospensione dell’esecuzione da parte dell’Appaltatore del Fornitore senza giustificato motivo;
d) rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi delle attività nei termini previsti dal CSA dall’Capitolato Tecnico parti I e II, nel Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico e dal Contratto;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioniDEC;
f) fermo quanto previsto in materia di penali, non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Tecnico – Parti I e II, nel Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico e dal Contratto ed allo scopo delle attività;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) inosservanza delle norme di cui al D.lgs. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
ji) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. comma 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
j) gravi violazioni di legge;
k) ogni altra causa prevista dal CSACapitolato Tecnico – Parti I e II, nel Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara.
18.2. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civilec.c., nei seguenti casi: ▪ perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ▪ violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltante; ▪ sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; ▪ sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale; ▪ sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; ▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante; ▪ cessione anche parziale del contratto; ▪ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; ▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente Contratto; ▪ ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara:
18.3. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltantedell’Amministrazione, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: faxquali, telegramma, raccomandata A/R o PEC).
18.4. Oltre È sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a quanto previsto dall’art. 108 carico del Codice rappresentante legale dell’Impresa o dei Contrattisuoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Stazione Appaltante si riserva il diritto Pubblica Amministrazione, di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi il 10% del valore del sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatoreprevia valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione della prestazione.
18.5. In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitivacorresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.
18.6. In tale caso, salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il Fornitore avrà diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento pagamento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività lavori regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. L’appaltatore prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolareeseguiti, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c. c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti, si riveli non veritiera, incompleta, non corretta o non accurata. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall’Appaltatore fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate. All’atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso dalla Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di legge.
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Samples: Contract for the Supply of Products and Services for Information Technology and Telecommunications
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre a quanto specificato nel CSA, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
c) sospensione dell’esecuzione da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
d) rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal CSA dal Contratto;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
f) non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Il Contratto ed allo scopo delle attività;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) inosservanza delle norme di cui al D.lgs. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’articolo e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con effetto dalla stessa data in cui ENGIE ne avrà data comunicazione al Fornitore, anche via e-mail o PEC nei seguenti casi: ▪ perditacasi seguenti:
a) gravi inadempienze o reiterate carenze e negligenze nell’espletamento delle prestazioni affidate, le cui gravità e frequenze compromettono l’esecuzione del Contratto;
b) reiterata inosservanza degli allegati tecnici, economici e disciplinari tra le Parti previsti nel Contratto;
c) perdita del possesso dei requisiti di legge per l’affidamento e/o l’esecuzione delle prestazioni nonché mancata consegna delle certificazioni attestanti il possesso di tali requisiti dopo 10 (dieci) giorni dalla richiesta di ENGIE;
d) insolvenza del Fornitore o qualora il Fornitore medesimo venga a trovarsi in una situazione di amministrazione straordinaria, concordato preventivo, fallimento o altra procedura concorsuale comunque denominata;
e) reiterata inosservanza delle disposizioni dettate in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni;
f) mutamento del soggetto/i esercitante il controllo sull’ Installatore ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile;
g) violazione, da parte dell'Appaltatoredel Fornitore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizidel Modello organizzativo 231 e del Codice Etico di ENGIE – Clausola Etica e sviluppo sostenibile del gruppo ENGIE, quali il fallimento Conflitto di interessi e/o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 delle disposizioni dettate in materia di tracciabilità tutela dell'ambiente;
h) il venir meno, a qualsiasi titolo dell’eventuale Contratto principale con il Committente;
i) violazione delle previsioni in materia di protezione dei pagamenti; ▪ violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltante; ▪ sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione dati personali – di cui al Codice delle leggi antimafia Regolamento (UE) 2016/679 - con riferimento all’atto di nomina a responsabile del trattamento;
j) violazione degli obblighi di tracciabilità di cui ai commi 9 e delle relative misure 9 bis dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificata dal DL 12/11/2010 n. 187, con contestuale informativa alla Committente e alla Prefettura territorialmente competente, ove previsto.
k) Mancata persistenza dei requisiti soggettivi e di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati organizzazione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; ▪ sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale; ▪ sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; ▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante; ▪ cessione anche parziale del contratto; ▪ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; ▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente Contratto; ▪ . ENGIE avrà inoltre diritto a risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lettdell’art. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del 1454 Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC). Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso qualora in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali inadempimento anche a solo una delle obbligazioni ivi previste, il Fornitore non vi ponga rimedio entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione di apposita diffida ad adempiere inviata per iscritto da parte dell’AppaltatoreENGIE. In caso di risoluzione del contrattoContratto, la Stazione Appaltante provvederà ENGIE avrà diritto ad escutere la garanzia definitivaottenere l’immediata disponibilità delle aree e dei luoghi dove il Fornitore esegue le prestazioni e s’intenderà autorizzato a provvedere direttamente allo sgombero di mezzi e materiali di proprietà del Fornitore a spese e rischio del Fornitore stesso, salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima trasportandoli anche in luogo non custodito. Nei casi di agire per risoluzione di cui al presente articolo è fatto salvo ed impregiudicato ogni altro diritto di ENGIE ai sensi di legge, ivi incluso quello di chiedere il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. L’appaltatore prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c. c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti, si riveli non veritiera, incompleta, non corretta o non accurata. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall’Appaltatore fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate. All’atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso dalla Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di legge.
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Samples: General Contract
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a quanto specificato nel CSAuno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti che si protragga oltre il termine, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici inferiore comunque a 20 (15venti) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificatalavorativi, nei casi qui che verrà indicato dall’Azienda Sanitaria contraente per porre fine all’inadempimento, quest’ultima avrà la facoltàdi considerare risolti di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
c) sospensione dell’esecuzione da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
d) rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal CSA dal Contratto;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC diritto l’Accordo Quadro e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;il relativo Contratto, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno subito.
f) non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto ed allo scopo delle attività;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza 2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’articolo 108, D. Lgs. 50/2016 e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) inosservanza delle norme di cui al D.lgs. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14s.m.i., comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto l’Azienda Sanitaria può risolvere di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civilex.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Contratti nei seguenti casi: ▪ perdita:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ mancato rispetto degli adempimenti termine di cui alla Legge 136/2010 in materia all’articolo recante “Cauzione definitiva”;
c) applicazione di tracciabilità dei pagamenti; ▪ violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltante; ▪ sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/penali per un ammontare uguale o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui superiore al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; ▪ sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale; ▪ sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; ▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante; ▪ cessione anche parziale del contratto; ▪ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; ▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente Contratto; ▪ ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC). Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero del/i Contratto/i;
d) nei casi previsti dall’articolo recante “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
e) nei casi di cui all’articolo recante “Trasparenza”;
f) nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatorecui all’articolo recante “Penali”;
g) nei casi di cui all’articolo recante “Riservatezza”;
h) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dei Contratti, ai sensi dell’articolo recante “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
i) nei casi di cui all’articolo recante “Subappalto”;
j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all’articolo recante “Divieto di cessione del contratto e dei crediti”;
3. La risoluzione dell’Accordo Quadro comporta la risoluzione automatica dei singoli Contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro stessa. In caso tal caso, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell’Azienda Sanitaria.
4. In tutti i casi di risoluzione del contrattodell’Accordo Quadro e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Stazione Appaltante provvederà ad l’Azienda Sanitaria contraente ha diritto di escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la Stazione Appaltante medesima parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatorefornitura risolto/i.
5. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi L’Azienda Sanitaria contraente si avvarrà della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. L’appaltatore prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze clausola risolutiva espressa di cui alla predetta normativa all’articolo 1456 c.c., nella ipotesi in cui nei confronti del legale rappresentante e rappresentante, dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti la compagine sociale o dei dirigenti del Fornitore siastata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti taluno dei delitti di cui al precedente capoversoagli artt. 317 cp, il contratto stesso si risolverà di diritto318 cp, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione319 cp, la Stazione Appaltante sin dal primo atto di esecuzione319 bis cp, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c. c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti, si riveli non veritiera, incompleta, non corretta o non accurata. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall’Appaltatore fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate. All’atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso dalla Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di legge353 bis cp.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Impianti Per Interventi Di Traumatologia
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre a quanto specificato nel CSA, la La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il presente Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
c) sospensione dell’esecuzione da parte dell’Appaltatore dell’appaltatore senza giustificato motivo;
d) rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal CSA Capitolato tecnico e dal Contratto;
e) cessione anche parziale del contratto;
f) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
fg) non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto tecnico ed al Contratto ed allo scopo delle attività;
gh) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) inosservanza delle norme di cui al D.lgs. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSACapitolato tecnico, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civilec.c., nei seguenti casi: ▪ perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ▪ violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore dell’appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltantedi Invitalia e/o dell’Amministrazione pilota; ▪ sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; ▪ sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale; ▪ sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; ▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante; ▪ cessione anche parziale del contratto; ▪ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; ▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante Invitalia in ragione del presente Contrattocontratto; ▪ ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ . ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’Appaltotecnico, dal Contratto e dagli altri documenti di gara. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o R, PEC). Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratticontratti, la Stazione Appaltante Invitalia si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali clausole previste Capitolato tecnico superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima appaltante di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior dannodell’appaltatore. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L’appaltatore prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di Invitalia di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore L’appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c. c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti, si riveli non veritiera, incompleta, non corretta o non accurata. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall’Appaltatore fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate. All’atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso dalla Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di legge.
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Samples: Licensing Agreement
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre a quanto specificato nel CSAIl contratto potrà essere risolto di diritto da IGEA Spa ai sensi dell’art. 1456 c.c., la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante previa conforme dichiarazione da comu- nicarsi all’operatore economico aggiudicatario con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata a/r o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicatinelle seguenti ipotesi:
a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegliadempimento da parte dell’operatore economico agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010, nei termini imposti dagli stessi provvedimentire- lativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
b) manifesta incapacità o inidoneitànel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, anche solo legalenel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, nell’esecuzione delle prestazionile modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nel contratto e nella presente lettera di invito;
c) sospensione dell’esecuzione per gravi inadempienze tali da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivogiustificare l’immediata risoluzione del contratto;
d) rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal CSA dal Contrattoper l’ipotesi di mancata corrispondenza tra le prestazioni fornite e quelle proposte;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni accertamento della non veridicità del RUP e del DEC e/o degli organi competenti al rilascio contenuto delle dovute necessarie autorizzazioni;
f) non rispondenza dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario nel corso della procedura. Al verificarsi delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto ed allo scopo delle attività;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sopra elencate ipotesi la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) inosservanza delle norme di cui al D.lgs. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: ▪ perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ▪ violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltante; ▪ sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; ▪ sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale; ▪ sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; ▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante; ▪ cessione anche parziale del contratto; ▪ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; ▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente Contratto; ▪ ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione quando IGEA, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante clausola risolutiva e dia comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC)scritta di tale volontà all’affidatario. Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il In tutti i predetti casi di risoluzione IGEA Spa ha diritto di risolvere applicare le penali di cui al successivo articolo 11, nonché di procedere nei confronti dell’affidatario per il contratto risarcimento del maggior danno. L’operatore economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. È tenuto altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore. L’inosservanza degli obblighi previsti nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In caso presente articolo è causa di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà contratto ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima insindacabile giudizio di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo IGEA Spa e fa sorgere il diritto al risarcimento dell’eventuale di ogni conseguente maggior danno. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto L’aggiudicatario esonera pertanto fin da ora IGEA Spa nella maniera più ampia di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. L’appaltatore prende atto qualsiasi responsabilità che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c. c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti, si riveli non veritiera, incompleta, non corretta o non accurata. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie personale addetto alle prestazioni di cui sopra rilasciate dall’Appaltatore fossero state veritieree, completecomunque, corrette ed accurate. All’atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione da qual- siasi violazione o errata applicazione della normativa in possesso dalla Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di leggemateria.
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Samples: Accordo Quadro
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre a quanto specificato nel CSA, la Stazione Appaltante avrà Invitalia si riserva il diritto di risolvere il Contrattocontratto, sempre che l’Appaltatore l’Operatore aggiudicatario non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:
a) : - inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC Referente di Contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) ; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
c) ; - sospensione dell’esecuzione da parte dell’Appaltatore dell’Operatore aggiudicatario senza giustificato motivo;
d) ; - rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi del Servizio nei termini previsti dal CSA dal Contratto;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
f) previsti; - mancata pubblicazione pubblicitaria; - non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto ed allo scopo delle attività;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) inosservanza delle norme di cui al D.lgs. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro suoi allegati ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) nel Contratto; - ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP- gravi violazioni di legge; - revoca di autorizzazioni, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: ▪ perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazioneattività oggetto dell’appalto; ▪ mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ▪ - violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore del contraente su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività di Invitalia; - affidamento in subappalto senza autorizzazione di Invitalia; - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Xxxxxxxxx; - violazione di quanto contenuto nel Codice etico espressamente accettato; - ogni altra causa prevista dal presente Capitolato e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi: • diniego espresso o per fatti concludenti (mancata risposta) dell’accettazione del Contratto; • pubblicazione in testate non registrate o affissioni abusive; • qualora l’importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore complessivo di aggiudicazione; • [nei casi in cui non siano state concluse le attività di verifica ex articolo 80 del Codice dei Contratti al momento della Stazione Appaltantestipula del contratto] qualora l’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare abbia dato esito negativo; ▪ • in caso di cessione di azienda o di un ramo dell’azienda da parte dell’Operatore aggiudicatario, ovvero, di ogni altra operazione posta in essere dall’Operatore aggiudicatario, atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso; • perdita da parte dell’Operatore aggiudicatario dei requisiti per l'esecuzione del Servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei contratti; • mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui al Capitolato; • sopravvenienza a carico dell’Appaltatoredell’Operatore aggiudicatario, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; ▪ sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale; ▪ sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, • mancata comunicazione ad Invitalia di eventuali subappaltatori, situazioni di fornitori, incompatibilità e/o conflitto di lavoratori interessi sussistenti al momento della stipula del Contratto o in corso di altri soggetti comunque interessati ai lavoriesecuzione del servizio; ▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante; ▪ cessione anche parziale del contratto; ▪ • inadempimento accertato alle norme di legge Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ revoca di autorizzazioni• inadempimento degli obblighi previsti nel Capitolato e nel Contratto, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appaltoove espressamente indicata l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile; ▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente Contratto; ▪ • ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore dell’Operatore aggiudicatario, sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltantedi Invitalia, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC). Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatoremezzo pec. In caso di risoluzione del contrattoContratto, la Stazione Appaltante Invitalia provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima stessa di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito subito, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatoredell’Operatore aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L'Appaltatore L’Operatore aggiudicatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì Invitalia tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento all’inadempimento, ivi compresi i maggiori costi per il nuovo l’eventuale espletamento della garadi una nuova procedura di affidamento. L’appaltatore L’Operatore aggiudicatario prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatoredell’Operatore Aggiudicatario, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatoreL’Operatore aggiudicatario, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di Invitalia di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore L’Operatore aggiudicatario dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante Invitalia sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contrattocontratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 c. c. del Codice Civile qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore del contraente, ai sensi dell’art. dell’articolo 80 del Codice dei Contratti, si riveli non veritiera, incompleta, non corretta o non accurata. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la stazione Appaltante Invitalia comunicherà all’Appaltatore al contraente, con PEC o lettera raccomandata A/Rposta elettronica certificata, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contrattorisoluzione, l’Appaltatore l’Operatore aggiudicatario si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante Invitalia rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall’Appaltatore dal contraente fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate. All’atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso dalla Stazione Appaltante di Invitalia deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante Invitalia si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di legge.
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Samples: Service Agreement
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre a quanto specificato nel CSAIl contratto potrà essere risolto di diritto da IGEA Spa ai sensi dell’art. 1456 c.c., la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante previa conforme dichiarazione da comunicarsi all’operatore economico aggiudicatario con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata a/r o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicatinelle seguenti ipotesi:
a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegliadempimento da parte dell’operatore economico agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010, nei termini imposti dagli stessi provvedimentirelativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
b) manifesta incapacità o inidoneitànel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, anche solo legalenel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, nell’esecuzione delle prestazionile modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nel contratto e nella presente lettera di invito;
c) sospensione dell’esecuzione per gravi inadempienze tali da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivogiustificare l’immediata risoluzione del contratto;
d) rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal CSA dal Contrattoper l’ipotesi di mancata corrispondenza tra le prestazioni fornite e quelle proposte;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni accertamento della non veridicità del RUP e del DEC e/o degli organi competenti al rilascio contenuto delle dovute necessarie autorizzazioni;
f) non rispondenza dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario nel corso della procedura. Al verificarsi delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto ed allo scopo delle attività;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sopra elencate ipotesi la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) inosservanza delle norme di cui al D.lgs. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: ▪ perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ▪ violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltante; ▪ sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; ▪ sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale; ▪ sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; ▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante; ▪ cessione anche parziale del contratto; ▪ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; ▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente Contratto; ▪ ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione quando IGEA, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante clausola risolutiva e dia comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC)scritta di tale volontà all’affidatario. Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il In tutti i predetti casi di risoluzione IGEA Spa ha diritto di risolvere applicare le penali di cui al successivo articolo 11, nonché di procedere nei confronti dell’affidatario per il contratto risarcimento del maggior danno. L’operatore economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. È tenuto altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore. L’inosservanza degli obblighi previsti nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In caso presente articolo è causa di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà contratto ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima insindacabile giudizio di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo IGEA Spa e fa sorgere il diritto al risarcimento dell’eventuale di ogni conseguente maggior danno. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto L’aggiudicatario esonera pertanto fin da ora IGEA Spa nella maniera più ampia di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. L’appaltatore prende atto qualsiasi responsabilità che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c. c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti, si riveli non veritiera, incompleta, non corretta o non accurata. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie personale addetto alle prestazioni di cui sopra rilasciate dall’Appaltatore fossero state veritieree, completecomunque, corrette ed accurate. All’atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa in possesso dalla Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di leggemateria.
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RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre a quanto specificato nel CSA, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
c) sospensione dell’esecuzione da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
d) rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal CSA dal Contratto;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
f) non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto ed allo scopo delle attività;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) inosservanza delle norme di cui al D.lgs. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: ▪ perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ▪ violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltante; ▪ sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; ▪ sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale; ▪ sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; ▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante; ▪ cessione anche parziale del contratto; ▪ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; ▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente Contratto; ▪ ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC). Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. L’appaltatore prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c. c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti, si riveli non veritiera, incompleta, non corretta o non accurata. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall’Appaltatore fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate. All’atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso dalla Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di legge.
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Samples: Contract for the Supply, Installation, Assistance, and Maintenance of Monitoring Stations
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre a quanto specificato 1. Qualora la Società manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente, ovvero in casi di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all’esecuzione delle prestazioni convenute agli articoli 4, 5, 6 e 7 o non sia più in grado di assicurare con immediatezza ed efficacemente lo svolgimento del servizio, nel CSAcaso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, l’ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite, sulla base delle segnalazioni di inadempienza ricevute..
2. Nell’ipotesi in cui la Stazione Appaltante avrà Società, scaduto il diritto di termine assegnatoLe, rimanga inadempiente, ovvero non pervengano giustificazioni o non siano ritenute valide quelle addotte, l’ACI potrà risolvere il Contrattocontratto o adottare le determinazioni più opportune, sempre oltre all’applicazione delle penali e salvo il risarcimento del danno subito dall’Ente.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, l’ACI, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all’incameramento – a titolo di penale – della cauzione, nonché al risarcimento del maggior danno subito, salvo l’esperimento di ogni altra azione che l’Appaltatore non abbia ottemperato ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.
4. In ogni caso, si conviene che l’ACI potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art.1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante Società con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, A/R nei casi qui di seguito indicatiseguenti casi:
a) inadempimento alle disposizioni qualora fosse accertata la non veridicità del RUP o del DEC riguardo ai tempi contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimentivigenza contrattuale e gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, frode nell’esecuzione delle prestazionidel servizio;
c) sospensione dell’esecuzione da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivomancato pagamento delle utenze relative alla gestione dell’archivio per due scadenze successive e reiterati inadempimenti in ordine all’esecuzione degli interventi di manutenzione indicati nell’allegato A del presente contratto;
d) rallentamento dell’esecuzionemancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ACI, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal CSA dal Contrattoai sensi del precedente art. 23;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni manifesta incapacità nell’esecuzione del RUP e del DEC e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioniservizio appaltato;
f) interruzione parziale o totale del servizio, verificatesi, senza giustificati motivi, per n. 3 (tre) volte, anche non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto ed allo scopo delle attivitàconsecutive, nel corso dell’anno;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) inosservanza delle norme di cui al D.lgs. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: ▪ perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ▪ violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltante; ▪ sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; ▪ sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale; ▪ sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; ▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante; ▪ cessione anche parziale del contratto; ▪ inadempimento accertato inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie obbligatorie, nonché alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro;
h) in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto.
5. Ove si dovessero verificare deficienze ed inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del personale; ▪ revoca di autorizzazioniservizio, concessionil’ACI potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; ▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione a spese della società il regolare funzionamento del presente Contratto; ▪ ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC). Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatoreservizio.
6. In caso di risoluzione del contrattoper le motivazioni indicate nei commi precedenti, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitivaSocietà, salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto penale, sarà tenuta al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni danni, diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i ed alla corresponsione delle maggiori costi spese che l’ACI dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
7. A seguito della risoluzione del contratto, l’ACI affiderà il servizio ad altra impresa, gli eventuali maggiori oneri per il nuovo espletamento della gara. L’appaltatore prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui contratto verranno addebitati alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzionesocietà inadempiente, la Stazione Appaltante sin dal primo atto quale risponderà anche di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c. c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 altro danno che potesse derivare all’ACI in conseguenza dell’interruzione del Codice dei Contratti, si riveli non veritiera, incompleta, non corretta o non accurata. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall’Appaltatore fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate. All’atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso dalla Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di leggeservizio.
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RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre ai casi specifici indicati dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016, che qui si intende interamente richiamato, e a quanto specificato nel CSAprevisto dalla normati- va per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costi- tuiscono motivo per la Stazione Appaltante avrà risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. civ. le seguenti ipotesi: • il diritto di risolvere il Contrattovenire meno, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi in corso di esecuzione del contratto, di una del- le condizioni o quando risulti accertato il requisiti richiesti per l’ammissione alla gara o per i quali l’Appaltatore ha ottenuto l’aggiudicazione; a tal fine l’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione qualunque variazione intervenga nel pos- sesso dei requisiti di ammissione; • gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto contrattuale; • mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei modalità di svolgimento proposte nell’offerta tecnica (da eliminare in caso di offerta al prezzo più basso); • mancato rispetto di termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
c) sospensione dell’esecuzione essenziali per il corretto adempi- mento del contratto; • impiego di personale con professionalità inferiore a quanto previsto dal presente capitolato; • casi di grave negligenza da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
d) rallentamento del personale, accertati dal direttore dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal CSA dal Contratto;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
f) non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto ed allo scopo delle attività;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) ; • inosservanza delle norme di legge relative al personale dipen- dente e mancata applicazione dei contratti collettivi; • interruzione non motivata del lavoro; • gravi o reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al D.lgsall'art. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate , ai sensi dell'articolo 14dell’art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62; • subappalto non autorizzato. Nelle ipotesi sopra indicate il Comune/Ente Committente disporrà la risoluzione di diritto del contratto, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli previa contestazione degli addebiti e assegna assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: ▪ perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ▪ violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento L’Appaltatore dovrà provvedere allo sgombero dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltantemateriali dai locali del Comune/Ente entro il termine perentorio assegnato; ▪ sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti ein mancanza il Comune/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle Ente Committente provvederà d’ufficio addebi- tando le relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’artspese. 80 del Codice dei Contratti; ▪ sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale; ▪ sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; ▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante; ▪ cessione anche parziale del contratto; ▪ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; ▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente Contratto; ▪ ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC). Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In Nel caso di risoluzione del contrattocontratto l’appaltatore avrà diritto esclusi- vamente al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, de- curtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contrat- to, compresi i maggiori oneri sostenuti per il completamento delle at- tività. Qualora l’importo residuo dovuto all’Appaltatore sia inferiore ai costi da sostenere, il Comune/Ente Committente si rivarrà per la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, differenza sulla cauzione prestata. Resta salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima di agire procedere nei con- fronti dell’Appaltatore per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatorerisarcimento dell’ulteriore eventuale dan- no. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior dannoNei casi previsti si procederà alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. L’appaltatore prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso Gli Enti si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva riservano la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c. c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contrattinon ammettere, si riveli non veritierain futuro, incompletaa gare analoghe l’impresa che, non corretta o non accurata. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/Rper inadempienze contrattuali, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della incorra nella risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall’Appaltatore fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate. All’atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso dalla Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di leggecontratto.
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Samples: Contratto D’appalto
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a quanto specificato nel CSAuno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici inferiore comunque a 20 (15venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificatacomunicazione PEC, nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegliper porre fine all’inadempimento, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
c) sospensione dell’esecuzione da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
d) rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal CSA dal Contratto;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC dalla CUCRS e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;dall’Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
f) non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto ed allo scopo delle attività;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza 2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) inosservanza delle norme di cui al D.lgs. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14s.m.i., comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto l’Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civilex.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi: ▪ perdita:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione almeno 3 (tre) documenti di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 contestazione ufficiale;
b) violazione delle norme in materia di tracciabilità cessione del contratto e dei pagamenti; ▪ violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su fatti e circostanze crediti;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui venga a conoscenza nell’espletamento all’articolo “Cauzione definitiva”;
d) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
e) nei casi previsti dall’articolo 15 “Tracciabilità dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltante; ▪ sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti flussi finanziari”;
f) nei casi di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione all’articolo 16 “Trasparenza”;
g) nel caso di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati all’articolo 17 “Penali”;
h) nei casi di cui all’art. 80 all’articolo 20 “Riservatezza”;
i) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell’articolo 21 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
j) nei casi di cui all’articolo 24 “Subappalto”;
k) violazione delle norme in materia di cessione del Codice contratto e dei Contratti; ▪ sia intervenuta sentenza crediti di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis cui all’articolo 25 “Divieto di cessione del contratto e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale; ▪ sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; ▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante; ▪ cessione anche parziale del contratto; ▪ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; ▪ dei crediti”;
l) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente Contratto; ▪ le Aziende Sanitarie, ai sensi dell’articolo 10826 “Brevetti industriali e diritti d’autore”.
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., co. 2la CUCRS, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo oltre che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione nelle ipotesi di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzioneprecedente comma, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara. La risoluzione si verifica può risolvere di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltanteai sensi dell’articolo 1456 x.x., da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: faxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, telegramma, raccomandata A/R o PEC). Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contrattisenza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto Convenzione nei seguenti casi:
a) nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie contraenti abbiano risolto il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso proprio Ordinativo di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. L’appaltatore prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione fornitura ai sensi dell’art. 1456 c. c. dei precedenti commi 1 e 2;
b) qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contrattidisposizioni legislative, si riveli regolamentari ed autoritative non veritiera, incompleta, non corretta ne consentano la prosecuzione in tutto o non accuratain parte.
4. La risoluzione si verificherà della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di diritto nel momento fornitura a partire dalla data in cui si verifica la stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la CUCRS e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della CUCRS al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. In conformità con PEC quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la CUCRS, quest’ultima o lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi le Aziende Sanitarie contraenti si avvarranno della risoluzione clausola risolutiva espressa di cui al presente articoloall’articolo 1456 c.c. In conseguenza della risoluzione ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie giudizio per taluno dei delitti di cui sopra rilasciate dall’Appaltatore fossero state veritiere, complete, corrette ed accurateagli artt. All’atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso dalla Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge317 c.p. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di legge318 c.p. 319 c.p. 319 bis c.p. 319 ter c.p. 319 quater 320 c.p. 322 c.p. 322 bis c.p. 346 bis c.p. 353 c.p. 353 bis c.p.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Servizi Di Lavanolo E/O Lavanderia
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a quanto specificato nel CSAuno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura che si protragga oltre il termine, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici inferiore comunque a 20 (15venti) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificatasolari, nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
c) sospensione dell’esecuzione da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
d) rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal CSA dal Contratto;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC indicato dall’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;dall'Azienda Sanitaria contraente per porre fine all'inadempimento, i medesimi avranno la facoltà di considerare risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o il relativo Contratto di fornitura, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno subito.
f) non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto ed allo scopo delle attività;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori 2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) inosservanza delle norme di cui al D.lgsrisoluzione previste dall'articolo 108 D.Lgs. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14n. 50/2016, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto l'Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell’articolo dell'articolo 1456 Codice Civilecodice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Contratti di fornitura nei seguenti casi: ▪ perdita:
a. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b. interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni da parte dell'Appaltatoredel Fornitore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ mancato rispetto degli adempimenti fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 136/2010 all'art. 107 D.Lgs n. 50/2016;
c. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
d. applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore dei Contratti di fornitura;
e. nei casi previsti dall'articolo 13 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
f. nei casi di cui all'articolo 14 "Trasparenza";
g. nel caso di cui all'articolo 15 "Penali";
h. nei casi di cui all'articolo 17 "Obblighi di riservatezza e segretezza";
i. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dei Contratti di fornitura, ai sensi dell'articolo 18 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
j. nei casi di cui all'articolo 20 "Subappalto", comma 8;
k. violazione delle norme in materia di tracciabilità cessione del contratto e dei pagamenti; ▪ violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su fatti e circostanze crediti di cui venga a conoscenza nell’espletamento all'articolo 21 "Divieto di cessione del contratto e dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltante; ▪ sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti crediti";
l. nel caso di cui alla vigente normativa in tema all'art. 22 "Brevetti industriali e diritti di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore privativa".
3. Ferme le ulteriori ipotesi di un provvedimento definitivo risoluzione previste dall'articolo 108 D.Lgs. n. 50/2016, l’A.O. San Giovanni Addolorata, oltre che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione nelle ipotesi di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; ▪ sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo precedente comma, 316, 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale; ▪ sussistenza può risolvere di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; ▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante; ▪ cessione anche parziale del contratto; ▪ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; ▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente Contratto; ▪ diritto ai sensi dell’articolo 108dell'articolo 1456 codice civile, co. 2previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, lett. b)senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, del Codice dei Contratti, se l'Accordo Quadro nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC). Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto seguenti casi:
a. nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie contraenti abbiano risolto il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso proprio Contratto di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. L’appaltatore prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione fornitura ai sensi dell’art. 1456 c. c. dei precedenti commi 1 e 2.
b. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contrattidisposizioni legislative, si riveli regolamentari ed autoritative non veritiera, incompleta, non corretta ne consentano la prosecuzione in tutto o non accuratain parte;
4. La risoluzione si verificherà dell'Accordo Quadro comporta la risoluzione automatica dei singoli Contratti di diritto nel momento fornitura a partire dalla data in cui si verifica la stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall’Appaltatore fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate. All’atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso dalla Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di leggedell'Accordo Quadro stesso.
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Samples: Accordo Quadro
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre a quanto specificato nel CSA, la Stazione Appaltante avrà il diritto Il Consorzio ha facoltà di risolvere il Contrattocontratto per mancato o non conforme adempimento del presente appalto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla secondo la procedura prevista dell'art 1454 C.C., previa diffida ad adempiere nel termine di tre giorni, preceduta da una comunicazione scritta alternativamente tramite raccomandata A/R all'indirizzo della sede legale indicata in indirizzo o per posta pec all’indirizzo indicato in premessa. Nelle more il Consorzio sospenderà gli eventuali pagamenti dovuti all'appaltatore. E’ facoltà del Consorzio servirsi della clausola risolutiva espressa di cui all'art 1456 C.C., che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante l'Appaltatore con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificatala sottoscrizione del presente contratto, approva espressamente, nei casi qui di seguito indicati:
a) seguenti casi: - cessione in tutto od in parte del contratto; - frode nell'esecuzione dell’appalto; - inadempimento rispetto alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai riguardanti i tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) dell’appalto; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
c) nell'esecuzione dell’appalto; - sospensione dell’esecuzione dell’appalto o mancata ripresa dello stesso da parte dell’Appaltatore dell'appaltatore senza giustificato motivo;
d) ; - ritardo o rallentamento dell’esecuzionedelle prestazioni contrattuali, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi l'esecuzione dell’appalto nei termini previsti dal CSA dal Contratto;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC e/o contratto; - ripetuta violazione degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
f) non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto ed allo scopo delle attività;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori obblighi assicurativi, contributivi, previdenziali, di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) inosservanza delle norme di cui al D.lgs. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per il personale dipendente ed addetto dell’appaltatore; - subappalto non autorizzato; - perdita della capacità di contrarre con la ripetizione di violazioni pubblica amministrazione; - perdita dei requisiti indicati agli articoli 80 e xx xxx x.xxx 00/0000; - xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice assunzione dei Contrattidisabili (legge 68/99); in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione - violazione delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: ▪ perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 norme in materia di tracciabilità dei pagamentiflussi finanziari; ▪ - esecuzione dell’appalto a condizioni inferiori rispetto a quelle proposte in sede di offerta; - violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su fatti delle norme sulla privacy; - in caso di concordato preventivo, fallimento o stato di moratoria e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltante; ▪ sopravvenienza conseguenti atti di sequestro/pignoramento a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori dell’appaltatore; Il contratto si risolve automaticamente e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui anticipatamente rispetto alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; ▪ sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale; ▪ sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; ▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante; ▪ cessione anche parziale del contratto; ▪ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; ▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente Contratto; ▪ ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile scadenza naturale prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC). Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In caso raggiungimento dell’importo massimo di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. L’appaltatore prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c. c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti, si riveli non veritiera, incompleta, non corretta o non accurata. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall’Appaltatore fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate. All’atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso dalla Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di leggespesa previsto dall’Ente.
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RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a quanto specificato nel CSAuno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti che si protragga oltre il termine, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici inferiore comunque a 20 (15venti) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificatalavorativi, nei casi qui che verrà indicato dall’Azienda Sanitaria contraente per porre fine all’inadempimento, quest’ultima avrà la facoltà di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi considerare risolti di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
c) sospensione dell’esecuzione da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
d) rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal CSA dal Contratto;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC diritto l’Accordo Quadro e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;il relativo Contratto, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno subito.
f) non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto ed allo scopo delle attività;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza 2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’articolo 108, D. Lgs. 50/2016 e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) inosservanza delle norme di cui al D.lgs. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14s.m.i., comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto l’Azienda Sanitaria può risolvere di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civilex.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Contratti nei seguenti casi: ▪ perdita:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ mancato rispetto degli adempimenti termine di cui alla Legge 136/2010 in materia all’articolo recante “Cauzione definitiva”;
c) applicazione di tracciabilità dei pagamenti; ▪ violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltante; ▪ sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/penali per un ammontare uguale o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui superiore al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; ▪ sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale; ▪ sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; ▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante; ▪ cessione anche parziale del contratto; ▪ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; ▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente Contratto; ▪ ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC). Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero del/i Contratto/i;
d) nei casi previsti dall’articolo recante “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
e) nei casi di cui all’articolo recante “Trasparenza”;
f) nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatorecui all’articolo recante “Penali”;
g) nei casi di cui all’articolo recante “Riservatezza”;
h) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dei Contratti, ai sensi dell’articolo recante “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
i) nei casi di cui all’articolo recante “Subappalto”;
j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all’articolo recante “Divieto di cessione del contratto e dei crediti”;
3. La risoluzione dell’Accordo Quadro comporta la risoluzione automatica dei singoli Contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro stessa. In caso tal caso, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell’Azienda Sanitaria.
4. In tutti i casi di risoluzione del contrattodell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante provvederà ad l’Azienda Sanitaria contraente ha diritto di escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la Stazione Appaltante medesima parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatorefornitura risolto/i.
5. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi L’Azienda Sanitaria contraente si avvarrà della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. L’appaltatore prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze clausola risolutiva espressa di cui alla predetta normativa all’articolo 1456 c.c., nella ipotesi in cui nei confronti del legale rappresentante e rappresentante, dei componenti dell'organo la compagine sociale o dei dirigenti del Fornitore sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di Amministrazione dell’appaltatorecui agli artt. 317 cp, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni318 cp, né essere pronunciate condanne che comportino 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp e 353 bis cp.
6. L’Azienda Sanitaria si avvarrà della clausola risolutiva espressa nell’ipotesi di esitazione gara regionale e/o Convenzione Consip avente ad oggetto la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata fornitura del presente contratto, fossero emanati provvedimenti Accordo Quadro (Legge 296/2006 art.1 commi 449 e 455 - Legge 28/12/2015 n. 208 art 1 co 548 – Consiglio di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subitiStato III^ Sez. L’Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c. c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti, si riveli non veritiera, incompleta, non corretta o non accurata. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall’Appaltatore fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate. All’atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso dalla Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di legge.Sentenza 7351/2021)
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RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre a quanto specificato nel CSAIl contratto potrà essere risolto di diritto da IGEA Spa ai sensi dell’art. 1456 c.c., la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante previa conforme dichiara- zione da comunicarsi all’operatore economico aggiudicatario con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata a/r o anche mediante posta elettronica certificatacerti- ficata, nei casi qui di seguito indicatinelle seguenti ipotesi:
a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegliadempimento da parte dell’operatore economico agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010, nei termini imposti dagli stessi provvedimentirelativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
b) manifesta incapacità o inidoneitànel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, anche solo legalenel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, nell’esecuzione delle prestazionile modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nel contratto e nella presente lettera di invito;
c) sospensione dell’esecuzione per gravi inadempienze tali da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivogiustificare l’immediata risoluzione del contratto;
d) rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal CSA dal Contrattoper l’ipotesi di mancata corrispondenza tra le prestazioni fornite e quelle proposte;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni accertamento della non veridicità del RUP e del DEC e/o degli organi competenti al rilascio contenuto delle dovute necessarie autorizzazioni;
f) non rispondenza dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario nel corso della procedura. Al verificarsi delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto ed allo scopo delle attività;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sopra elencate ipotesi la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) inosservanza delle norme di cui al D.lgs. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: ▪ perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ▪ violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltante; ▪ sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; ▪ sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale; ▪ sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; ▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante; ▪ cessione anche parziale del contratto; ▪ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; ▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente Contratto; ▪ ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione quando IGEA, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante clausola risolutiva e dia comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC)scritta di tale volontà all’af- fidatario. Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il In tutti i predetti casi di risoluzione IGEA Spa ha diritto di risolvere applicare le penali di cui al successivo articolo 11, nonché di procedere nei confronti dell’affidatario per il contratto risarcimento del maggior danno. L’operatore economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. È tenuto altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore. L’inosservanza degli obblighi previsti nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In caso presente articolo è causa di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà contratto ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima insindacabile giudizio di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo IGEA Spa e fa sorgere il diritto al risarcimento dell’eventuale di ogni conseguente maggior danno. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto L’aggiudicatario esonera pertanto fin da ora IGEA Spa nella maniera più ampia di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. L’appaltatore prende atto qualsiasi responsabilità che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c. c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti, si riveli non veritiera, incompleta, non corretta o non accurata. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie personale addetto alle prestazioni di cui sopra rilasciate dall’Appaltatore fossero state veritieree, completecomunque, corrette ed accurate. All’atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa in possesso dalla Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di leggemateria.
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RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre a In materia di risoluzione si applica quanto specificato nel CSAdisposto dal paragrafo 18 del CSA parte I. In tal caso ERSU avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, la Stazione Appaltante avrà nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore. Resta salvo il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
c) sospensione dell’esecuzione da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
d) rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal CSA dal Contratto;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
f) non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto ed allo scopo delle attività;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) inosservanza delle norme di cui al D.lgs. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gararisarcimento dell'eventuale maggior danno. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto ERXX xotrà dichiarare la risoluzione di dirittodiritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, da comunicarsi a mezzo P.E.C. nelle ipotesi di:
a) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti del Fornitore, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civiledella Legge Fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, nei seguenti casi: ▪ perditache determini lo scioglimento, da parte dell'Appaltatorela liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento beni o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) mancato rispetto degli adempimenti obblighi contrattuali e di cui alla Legge 136/2010 legge nei confronti del personale e di mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in materia ordine allo svolgimento di tracciabilità dei pagamenti; ▪ tutte le attività contrattuali, per l'intera durata del Contratto;
c) violazione dell’obbligo dell'obbligo del segreto d’ufficio d'ufficio da parte del personale dell’Appaltatore del Fornitore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento nell'espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltante; ▪ sopravvenienza a carico dell’Appaltatoredell'attività di ERSU;
d) conferimento, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecniciin qualsiasi forma, di provvedimenti e/procure all'incasso; cessione, totale o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una parziale, diretta o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; ▪ sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quaterindiretta, del Codice di procedura penaleContratto, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale; ▪ sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; ▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante; ▪ oppure cessione anche parziale del contratto; ▪ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; ▪ non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante XXXX in ragione del presente Contratto; ▪ ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se contratto;
f) qualora nei confronti dell'Appaltatore del Fornitore sia intervenuto intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia all'articolo 6, del D. Lgs. 159/2011, ed e delle relative ai titoli I e II del Libro I “Le misure di prevenzione" del D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC). Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. L’appaltatore prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con delitti contro la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzionel'ordine pubblico, la Stazione Appaltante sin dal primo atto fede pubblica o il patrimonio, per frodi nei riguardi di esecuzioneERSU, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contrattodi lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'appalto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c. c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti, si riveli non veritiera, incompleta, non corretta o non accurata. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall’Appaltatore fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate. All’atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso dalla Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di leggenonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
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RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre ai casi specifici indicati dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016, che qui si intende interamente richiamato, e a quanto specificato nel CSAprevisto dalla normativa per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la Stazione Appaltante avrà risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. civ. le seguenti ipotesi: • il diritto di risolvere il Contrattovenire meno, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi in corso di esecuzione del contratto, di una delle condizioni o quando risulti accertato il requisiti richiesti per l’ammissione alla gara o per i quali l’Appaltatore ha ottenuto l’aggiudicazione; a tal fine l’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente qualunque variazione intervenga nel possesso dei requisiti di ammissione; • gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto contrattuale (oltre 3 ritardi o mancate aperture degli sportelli al pubblico nell’arco di un anno, oltre 3 episodi sanzionati di comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, oltre 3 inadempienze o disservizi o inefficienze accertati); • mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei di termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
c) sospensione dell’esecuzione essenziali per il corretto adempimento del contratto; • casi di grave negligenza da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
d) rallentamento del personale, accertati dal direttore dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal CSA dal Contratto;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
f) non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto ed allo scopo delle attività;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) ; • inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi; • grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie; • interruzione non motivata del servizio; • gravi o reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al D.lgsall'art. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate 4.2, ai sensi dell'articolo 14dell’art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62; • subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del servizio. Nelle ipotesi sopra indicate il Committente disporrà la risoluzione di diritto del contratto, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli previa contestazione degli addebiti e assegna assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: ▪ perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ▪ violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltante; ▪ sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; ▪ sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale; ▪ sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; ▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante; ▪ cessione anche parziale del contratto; ▪ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; ▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente Contratto; ▪ ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC). Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, compresi i maggiori oneri sostenuti per il completamento delle attività. Qualora l’importo residuo dovuto all’Appaltatore sia inferiore ai costi da sostenere, il Committente si rivarrà per la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, differenza sulla cauzione prestata. Resta salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima di agire procedere nei confronti dell’Appaltatore per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior dell’ulteriore eventuale danno. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabiliNei casi previsti si procederà alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. L’appaltatore prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, Il Committente si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c. c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contrattinon ammettere, si riveli non veritierain futuro, incompletaa gare analoghe l’impresa che, non corretta o non accurata. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/Rper inadempienze contrattuali, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della incorra nella risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall’Appaltatore fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate. All’atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso dalla Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di leggecontratto.
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RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre a quanto specificato nel CSAIn caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù degli Contratti/Ordini, la Stazione Appaltante avrà il diritto Gruppo Tea potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dai medesimi per specifiche ipotesi, intimare per iscritto al Fornitore di risolvere il Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
c) sospensione dell’esecuzione da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
d) rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal CSA dal Contratto;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
f) non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto ed allo scopo delle attività;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) inosservanza delle norme di cui al D.lgs. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a entro 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSAricevimento della relativa diffida, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopracon comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: ▪ perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ▪ violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltante; ▪ sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’artrapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto. 80 del Codice dei Contratti; ▪ sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale; ▪ sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; ▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante; ▪ cessione anche parziale del contratto; ▪ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; ▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente Contratto; ▪ ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC). Oltre In aggiunta a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. L’appaltatore prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoversoparagrafo precedente, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche Gruppo Tea potrà risolvere i Contratti in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione qualsiasi momento ai sensi dell’art. 1456 c. c. cc, mediante comunicazione scritta via PEC al Fornitore e con effetto dalla data che il Gruppo Tea indicherà nella stessa comunicazione, qualora il Fornitore:
(a) venga posto in liquidazione, assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale o altri casi di cessazione dell’attività;
(b) sia inadempiente agli obblighi di riservatezza e limitazione d’uso di cui all’art.18;
(c) si associ o sia sottoposto a qualsiasi forma al controllo, anche indiretto, di un concorrente di Tea;
(d) sia inadempiente agli obblighi di divieto di subfornitura e di subappalto di cui all’articolo 15;
(e) sia inadempiente agli obblighi di incedibilità di cui all’articolo 14;
(f) si renda responsabile della violazione di una qualsiasi delle dichiarazioni disposizioni dell’articolo 20 (Etica di Business e garanzie rilasciate dall’Appaltatore Corporate Responsibility);
(g) sia inadempiente rispetto agli obblighi di legge in ordine (i) al regolare versamento dell’imposta sul valore aggiunto ed al versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente; (ii) al trattamento retributivo, dal punto di vista sia normativo che economico, nonché contributivo, assistenziale ed assicurativo dei propri dipendenti, ovvero non trasmetta tempestivamente al Gruppo Tea la relativa documentazione ai sensi dell’art. 80 11 che precede e (iii) gravi inosservanze da parte del Fornitore e degli eventuali subappaltatori delle norme in materia di sicurezza nonché gravi inosservanze alle prescrizioni dei piani di sicurezza, oltre alle disposizioni contenute nell’ art.11 delle presenti Condizioni Generali;
(h) non sia in grado di eseguire i suoi obblighi contrattuali per una causa di forza maggiore che si protragga per un periodo continuativo superiore a 10 giorni lavorativi;
(i) abbia assunto, ovvero anche solo tentato di assumere, comportamenti in contrasto ai principi e alle prescrizioni del Modello 231 (ai sensi del D.L.231/2001), della Politica di tutela dei diritti umani e del Codice dei ContrattiEtico adottati dalla Società. Qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite prestazioni parziali, a proprio insindacabile giudizio, il Gruppo Tea ha la facoltà di trattenere i materiali e/o la documentazione prodotta; ritenuti utilizzabili in accordo al Contratto, mentre quanto ritenuto non fruibile dovrà essere ritirato a cura e spese del Fornitore tenendo il Committente completamente esente da qualsiasi onere. Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione del Committente, inviata al Fornitore con lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto. Il Gruppo Tea potrà inoltre risolvere ciascun Contratto/Ordine mediante comunicazione scritta via PEC trasmessa con 30 (trenta) giorni di preavviso al Fornitore qualora si riveli non veritiera, incompleta, non corretta o non accurataverifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa per il Gruppo Tea l’esecuzione di un Contratto/Ordine. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento ai sensi del presente articolo ed in cui la stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/Rogni altro caso, l’intenzione di avvalersi della risoluzione non fa venire meno gli obblighi a carico del Fornitore di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contrattoall’articolo 18 (riservatezza), l’Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall’Appaltatore fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate. All’atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso dalla Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di leggesopravviveranno alla suddetta risoluzione.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Di Beni E Di Servizi
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre 1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione quadro, le Aziende sanitarie potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore mediante PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a quanto specificato perfetta regola d’arte, nel CSArispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione quadro e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la Stazione Appaltante avrà stipula della Convenzione quadro che si protragga oltre il diritto di risolvere il Contrattotermine, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici inferiore comunque a 20 (15venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificatacomunicazione PEC, nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegliper porre fine all’inadempimento, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
c) sospensione dell’esecuzione da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
d) rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal CSA dal Contratto;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC dall’Azienda sanitaria contraente e/o degli organi competenti al rilascio dalla Centrale regionale di committenza, per quanto di propria competenza, ciascuna delle dovute necessarie autorizzazioni;stesse avrà la facoltà di considerare, risolti di diritto il relativo Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
f) non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto ed allo scopo delle attività;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori 3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) inosservanza delle norme di cui al D.lgsrisoluzione previste dall’art 108 del D.Lgs. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 1450/2016, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto l’Azienda sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell’articolo dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi: ▪ perdita- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione almeno 3 (tre) documenti di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazionecontestazione ufficiale; ▪ mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 - violazione delle norme in materia di tracciabilità cessione del contratto e dei pagamenticrediti; ▪ violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su fatti e circostanze - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui venga a conoscenza nell’espletamento all’articolo “Cauzione definitiva”; Direzione generale della Centrale regionale di committenza Servizio spesa sanitaria - mancata copertura dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltantepolizza assicurativa”; ▪ sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”; - nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei suoi legali rappresentanti, amministratori flussi finanziari e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti clausola risolutiva espressa”; - nei casi di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosaall’articolo “Riservatezza”; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione - nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; - nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Centrale regionale di committenza, può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Codice Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione quadro nei seguenti casi: - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”; - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione quadro, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; - applicazione delle leggi antimafia penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”; - nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e delle relative misure clausola risolutiva espressa”; - nel caso il Fornitore sia incorso in almeno 3 (tre) risoluzioni di prevenzioneOrdinativi di fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2; - nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; - nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; - nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; - qualora disposizioni legislative, ovvero sia intervenuta sentenza regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
5. La Centrale regionale di condanna passata in giudicato per i reati committenza si impegna inoltre ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 80 1456 Codice civile ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del Codice contratto sia stata disposta misura cautelare o Direzione generale della Centrale regionale di committenza Servizio spesa sanitaria sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei Contratti; ▪ sia intervenuta sentenza delitti di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- bis, cui agli artt. 317, 318, 319, 319-319 bis, 319 ter, 319-quater e 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del Codice codice penale; ▪ sussistenza .
6. La risoluzione della Convenzione quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di reati fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione quadro stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura e/o dei servizi in favore delle Aziende sanitarie.
7. In tutti i casi di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi risoluzione della Stazione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; ▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante; ▪ cessione anche parziale del contratto; ▪ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; ▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto Convenzione quadro e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente Contratto; ▪ ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una uno o più misure Ordinativi di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC). Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contrattifornitura, la Stazione Appaltante si riserva Centrale regionale di committenza e/o le Aziende sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo degli Ordinativi di fornitura risolti.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Azienda sanitaria e/o della Centrale regionale di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto committenza al risarcimento dell’eventuale maggior dell’ulteriore danno.
9. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto Si precisa che, le cause di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. L’appaltatore prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c. c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti, si riveli non veritiera, incompleta, non corretta o non accurata. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolosopra possono riguardare la Convenzione quadro e/o l’Ordinativo di fornitura. In conseguenza della risoluzione del Contrattotal caso la Centrale regionale di committenza e/o le Aziende sanitarie per le parti di loro rispettiva competenza, l’Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne possono risolvere la Stazione Appaltante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie Convenzione quadro e/o l’Ordinativo di cui sopra rilasciate dall’Appaltatore fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate. All’atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso dalla Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di leggefornitura.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Di Monitoraggio Flash Del Glucosio E Servizi Connessi
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre 1. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a quanto specificato nel CSA, uno solo degli obblighi assunti con la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il stipula del Contratto, sempre che l’Appaltatore si protragga oltre il termine, assegnato mediante comunicazione PEC, non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici inferiore comunque a 20 (15venti) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificatalavorativi, nei casi qui l’Agenzia, per porre fine all’inadempimento, avrà la facoltà di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi considerare risolti di esecuzione o quando risulti accertato diritto il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
c) sospensione dell’esecuzione da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
d) rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal CSA dal Contratto;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC Contratto e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
f) non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto ed allo scopo delle attività;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza 2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) inosservanza delle norme di cui al D.lgs. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14s.m.i., comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto l’Agenzia può risolvere di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civilex.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi: ▪ perdita:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ mancato rispetto degli adempimenti termine di cui alla Legge 136/2010 all’articolo “Cauzione definitiva”;
c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
d) nei casi previsti dall’articolo 13 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
e) nei casi di cui all’articolo 14 “Trasparenza”;
f) nel caso di cui all’articolo 15, comma 8, “Penali”;
g) nei casi di cui all’articolo 17 “Riservatezza”;
h) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell’articolo 18 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
i) violazione delle norme in materia di tracciabilità cessione del contratto e dei pagamenti; ▪ violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su fatti e circostanze crediti di cui venga a conoscenza nell’espletamento all’articolo 22 “Divieto di cessione del contratto e dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltante; ▪ sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; ▪ sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale; ▪ sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; ▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante; ▪ cessione anche parziale del contratto; ▪ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; ▪ crediti”;
j) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente Contratto; ▪ l’Agenzia, ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia 23 “Brevetti industriali e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata diritti d’autore”;
k) in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC). Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In caso di risoluzione del contrattocancellazione dell’iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. L’appaltatore prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti L.82/1994 e al suo Regolamento di attuazione D.M.274/1997.
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ articolo 108 del legale rappresentante d.lgs. 50/2016 e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatores.m.i., né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizionil’Agenzia, né essere pronunciate condanne oltre che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti nelle ipotesi di cui al precedente capoversocomma, può risolvere di diritto ai sensi dell’articolo 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contratto stesso si risolverà di dirittoContratto qualora disposizioni legislative, fatta salva regolamentari ed autoritative non ne consentano la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche prosecuzione in relazione ad ogni impresa subappaltatrice tutto o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c. c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti, si riveli non veritiera, incompleta, non corretta o non accurataparte.
4. La risoluzione si verificherà del Contratto legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di diritto nel momento fornitura a partire dalla data in cui si verifica la stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolodel Contratto stesso. In conseguenza tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell’Agenzia.
5. In tutti i casi di risoluzione del ContrattoContratto e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, l’Appaltatore si obbliga l’Agenzia ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad mezzo PEC. In ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall’Appaltatore fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate. All’atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso dalla Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere resta fermo il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di leggediritto della medesima Agenzia e/o della Regione Lazio al risarcimento dell’ulteriore danno.
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Samples: Determina a Contrarre
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a quanto specificato nel CSAuno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici inferiore comunque a 20 (15venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificatacomunicazione PEC, nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegliper porre fine all’inadempimento, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
c) sospensione dell’esecuzione da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
d) rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal CSA dal Contratto;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC dalla Regione Lazio e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;dall’Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
f) non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto ed allo scopo delle attività;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza 2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) inosservanza delle norme di cui al D.lgs. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14s.m.i., comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto l’Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civilex.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi: ▪ perdita:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ mancato rispetto degli adempimenti termine di cui alla Legge 136/2010 all’articolo “Cauzione definitiva”;
c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
d) nei casi previsti dall’articolo 14 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
e) nei casi di cui all’articolo 15 “Trasparenza”;
f) nel caso di cui all’articolo 16, comma 8, “Penali”;
g) nei casi di cui all’articolo 18 “Riservatezza”;
h) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell’articolo 19 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
i) nei casi di cui all’articolo 22 “Subappalto”;
j) violazione delle norme in materia di tracciabilità cessione del contratto e dei pagamenti; ▪ violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su fatti e circostanze crediti di cui venga a conoscenza nell’espletamento all’articolo 23 “Divieto di cessione del contratto e dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltante; ▪ sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; ▪ sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale; ▪ sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; ▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante; ▪ cessione anche parziale del contratto; ▪ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; ▪ crediti”;
k) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente Contratto; ▪ le Aziende Sanitarie, ai sensi dell’articolo 10824 “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
l) in caso di cancellazione dell’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, co. 2, lettartigianato e agricoltura.
3. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ ogni altra causa Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione ex previste dall’ articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC). Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contrattid.lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penaliRegione Lazio, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. L’appaltatore prende atto oltre che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti nelle ipotesi di cui al precedente capoversocomma, il contratto stesso si risolverà può risolvere di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione diritto ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 c. c. x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contrattidisposizioni legislative, si riveli regolamentari ed autoritative non veritiera, incompleta, non corretta ne consentano la prosecuzione in tutto o non accuratain parte.
4. La risoluzione si verificherà dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di diritto nel momento fornitura a partire dalla data in cui si verifica la stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
5. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della Regione Lazio al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. In conformità con PEC quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest’ultima o lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi l’Azienda Sanitaria contraente si avvarranno della risoluzione clausola risolutiva espressa di cui al presente articoloall’articolo 1456 c.c. In conseguenza della risoluzione ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie giudizio per taluno dei delitti di cui sopra rilasciate dall’Appaltatore fossero state veritiere, complete, corrette ed accurateagli artt. All’atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso dalla Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di legge000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Medici
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre a quanto specificato nel CSA, la Stazione Appaltante avrà Le Parti convengono che il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
c) sospensione dell’esecuzione da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
d) rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal CSA dal Contratto;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
f) non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto ed allo scopo delle attività;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) inosservanza delle norme di cui al D.lgs. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civilecod. civ., salvo il risarcimento dei danni, su semplice richiesta di SACE, fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora: − nei seguenti casi: ▪ perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ▪ violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltante; ▪ sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore confronti dell’Impresa sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei ContrattiD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; ▪ − pervengano comunicazioni/informazioni dalla Prefettura competente da cui emergano cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; − sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice codice penale; ▪ sussistenza di − sussistano reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltantedi SACE, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; ▪ − affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltantedi SACE; ▪ cessione anche parziale − l’Impresa contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 6 (Responsabilità ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 7 (Norme in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari), 9 (Obblighi di riservatezza), 10 (Cauzione), 11 (Danni e Responsabilità), 14 (Divieto di Cessione del contrattoContratto e di Subappalto), 22 (Brevetti industriali e diritti d’autore); ▪ inadempimento accertato alle norme − grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di legge sulla prevenzione degli infortunilavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, la sicurezza sul lavoro mancata adozione del modello organizzativo e le assicurazioni obbligatorie di gestione e del personalerelativo sistema disciplinare di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 3 dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008; ▪ revoca − il superamento della soglia di autorizzazionipenalità del 20% dell’ammontare netto contrattuale; − qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva. Nelle ipotesi sopra citate, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; ▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente Contratto; ▪ ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara. La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltantedi SACE, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, eseguirsi con lettera raccomandata A/R R, senza bisogno di preavviso o PEC)messa in mora. Oltre a quanto previsto dall’artAi sensi degli artt. 108 1453 e 1454 del Codice dei Contratti, cod. civ. causano la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi il 10% risoluzione anticipata del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi rapporto le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà dell’Impresa con riguardo ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. L’appaltatore prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento uno qualsiasi degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione Contratto, che SACE rilevi con espressa diffida ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. adempiere inviata con lettera raccomandata A/R. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante SACE sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c. c. cod. civ. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore dall’Impresa ai sensi dell’art. 80 del Codice dei ContrattiD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 8, si riveli non veritierafalsa, incompleta, non corretta o non accurata, ovvero uno degli impegni assunti dall’Impresa indicati nell’art. 8, non siano adempiuti. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la stazione Appaltante SACE comunicherà all’Appaltatore all’ Impresa con PEC o lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Appaltatore l’Impresa si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante SACE rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall’Appaltatore dall’ Impresa fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate. All’atto Nelle ipotesi di perfezionamento risoluzione del ContrattoContratto di cui al presente articolo, in ogni caso l’Impresa è sempre tenuto al risarcimento dei danni e SACE è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute ad altra impresa, in danno dell’Impresa inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto da SACE rispetto a quello previsto per l’esecuzione del Contratto risolto. In ogni caso, l’esecuzione in danno non esonera l’Impresa dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la documentazione in possesso dalla Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla leggerisoluzione. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competentidi risoluzione del Contratto per fatto imputabile all’Impresa verrà direttamente incamerata la cauzione definitiva, la Stazione Appaltante si riserva, se salvo l’eventuale risarcimento del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di leggedanno.
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RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre a quanto specificato nel CSA, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
c) sospensione dell’esecuzione da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
d) rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal CSA dal Contratto;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
f) non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto ed allo scopo delle attività;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) inosservanza delle norme di cui al D.lgs. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: ▪ perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ▪ violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltante; ▪ sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei ContrattiD. Lgs. n. 50/2016; ▪ sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale; ▪ sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; ▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante; ▪ cessione anche parziale del contratto; ▪ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; ▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente Contratto; ▪ ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC). Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. L’appaltatore prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c. c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti, si riveli non veritiera, incompleta, non corretta o non accurata. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall’Appaltatore fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate. All’atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso dalla Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di legge.
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Samples: Contract for Supply and Installation
RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Oltre a quanto specificato nel CSA, la Stazione Appaltante Il Commissario avrà il diritto di risolvere il ContrattoContratto Quadro, sempre che l’Appaltatore l’ApL non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante dal Commissario con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni del RUP contrattuali o del DEC riguardo ai RP del singolo contratto di somministrazione circa i tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimentiesecuzione;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazionidei servizi;
c) sospensione dell’esecuzione dei servizi da parte dell’Appaltatore dell’ApL senza giustificato motivo;
d) rallentamento dell’esecuzionedei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi dei servizi nei termini previsti dal CSA dal Contrattopresente Contratto Quadro;
e) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni cessione anche parziale del RUP e del DEC e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioniContratto Quadro;
f) non rispondenza delle prestazioni dei servizi forniti alle specifiche tecniche al Capitolato Speciale d’Appalto ed al del Contratto ed allo scopo delle attivitàQuadro e di ciascun Ordine di Somministrazione;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori intervenuta risoluzione a qualsiasi titolo di cui al Testo Unico in materia due o più Ordini di salute e sicurezza nei luoghi di lavoroSomministrazione;
h) inosservanza delle norme di cui al D.lgs. 152/2006 e con particolare riferimento alle norme sulla gestione dei rifiuti pericolosi;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal CSA, dal presente Contratto e dagli negli altri documenti di gara. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto Contratto Quadro e gli Ordini di Somministrazione sono risolti di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civilec.c., nei seguenti casi: ▪ perdita, da parte dell'Appaltatoredell'ApL, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento liquidazione giudiziale o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti; ▪ violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore dell’appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Stazione Appaltantedi Invitalia; ▪ sopravvenienza a carico dell’Appaltatoredell’ApL, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; ▪ emanazione a carico dell’appaltatore dell’ApL di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; ▪ sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice codice penale; ▪ sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltantedel Commissario, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; ▪ affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante; ▪ cessione anche parziale del contrattoContratto Quadro e degli Ordini di Somministrazione; ▪ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; ▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante il Commissario in ragione del presente ContrattoContratto Quadro; ▪ ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore dell'ApL sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; ▪ violazione degli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 77/2021; ▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato Speciale d’AppaltoCapitolato, dal Contratto e Quadro, dagli altri documenti di garagara e dagli Ordini di Somministrazione. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltantedel Commissario, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC). Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante il Commissario si riserva il diritto di risolvere il contratto gli Ordini di Somministrazione nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penali clausole previste dal Capitolato superi il 10% dell’importo netto di ciascun Ordine di Somministrazione. Il Commissario si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto Quadro e gli Ordini di Somministrazione, nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle clausole previste dal Capitolato, superi il 10% del valore complessivo del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’AppaltatoreContratto Quadro. In caso di risoluzione del contrattorisoluzione, la Stazione Appaltante il Commissario provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante medesima il Commissario di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. dell’ApL. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L'Appaltatore è Le ApL Aggiudicatarie dell’AQ sono sempre tenuto tenute al risarcimento dei danni a lui loro imputabili. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante il Commissario altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. L’appaltatore L’ApL prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatoredell’Appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatoreL’ApL, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contrattoContratto Quadro, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso Contratto Quadro e gli Ordini di Somministrazione si risolverà risolveranno di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di Invitalia di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’Appaltatore L’ApL dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c. c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti, si riveli non veritiera, incompleta, non corretta o non accurata. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall’Appaltatore fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate. All’atto di perfezionamento del ContrattoContratto Quadro, la documentazione in possesso dalla Stazione Appaltante del Commissario deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di legge.dagli
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Samples: Contract for the Provision of Temporary Work Services