Risoluzione e recesso del contratto. E’ insindacabile facoltà dell’ASP recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti. L’ASP si riserva inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura: per motivi di pubblico interesse; a seguito dell’attivazione di gare centralizzate, di bacino e convenzioni/accordo quandro CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al precedente paragrafo 12; a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (xxx.xxxx.xx) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’ASP o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’ASP contraente delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’ASP potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
Appears in 3 contracts
Samples: Accordo Quadro Multifornitori, Procurement Agreement, Capitolato Speciale
Risoluzione e recesso del contratto. E’ insindacabile È facoltà dell’ASP della Stazione Appaltante di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamentiapprovvigionamenti di farmaci. In particolare, alle esigenze la Stazione Appaltante potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Servizio Sanitario NazionaleFornitore, oltre modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci qualora:
1. nel Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
2. sopravvenga la scadenza della tutela brevettuale del farmaco offerto e l’immissione in commercio di medicinali generici. La Stazione Appaltante che alle disposizioni si avvale, nell’ipotesi di organi nazionali/regionali competenti. L’ASP si riserva inoltre la cui al precedente punto 2, della facoltà di recedere anticipatamente dal contrattoannullare la fornitura, procederà, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura: per motivi di pubblico interesse; a seguito dell’attivazione di gare centralizzate, di bacino e convenzioni/accordo quandro CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al precedente paragrafo 12; a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Indagine conoscitiva dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (xxx.xxxx.xx) avente ad oggetto le gare per la fornitura di farmaci all’esperimento di una nuova procedura acquisitiva, alla quale saranno invitati tutti gli operatori economici in applicazione possesso di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) AIC per la specifica molecola ed il prezzo al pubblico del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’ASP o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornituranuovo medicinale generico sarà posto come base d'asta. Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’ASP della Stazione Appaltante contraente delle forniture effettuatedei servizi prestati, purché eseguite eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’ASP La Stazione Appaltante potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. La Stazione Appaltante, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) per la quota di fornitura relativa alla Stazione Appaltante che ha richiesto l’adempimento. La Stazione Appaltante, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi: ▪ nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara; ▪ in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; ▪ nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto; ▪ in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati; ▪ nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo “Tracciabilità dei flussi finanziari”. La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. La Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura e sono stati inseriti nella relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.
Appears in 2 contracts
Samples: Capitolato Tecnico Per La Fornitura Di Prodotti Farmaceutici, Capitolato Tecnico Per La Fornitura Di Vaccini
Risoluzione e recesso del contratto. E’ insindacabile facoltà dell’ASP recedere(art. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016)
a. L’impresa sia in stato di fallimento, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti. L’ASP si riserva inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura: per motivi di pubblico interesse; a seguito dell’attivazione di gare centralizzateliquidazione, di bacino e convenzioni/accordo quandro CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al precedente paragrafo 12; a seguito cessione di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della propostaattività, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza concordato preventivo e di prezzo superiore al 20% qualsiasi altra condizione equivalente;
b. Ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, di inquinamento atmosferico o idrico e prevenzione infortuni;
c. Gravi e reiterate violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità del servizio, nonché il rapporto di fiducia tra il comune e il concessionario;
d. Mancato rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (xxx.xxxx.xx) in applicazione di quanto previsto dall’artdal progetto tecnico presentato dall’appaltatore in sede di offerta;
e. Cessione diretta ovvero indiretta del contratto o subappalto;
f. Grave negligenza o frode dell’impresa. 15L’impresa sarà considerata gravemente negligente qualora cumulasse, comma 13nel corso della durata del contratto, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012penali per un importo pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; in questo caso le parti ritengono di rifiuto comune accordo che tale inadempienza costituisca presupposto per l’applicabilità dell’articolo 1456 del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora codice civile;
g. Xxxxxxx ingiustificato nell’esecuzione degli interventi, tali da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatoripregiudicare in maniera sostanziale il raggiungimento degli obiettivi che l’ente appaltante vuole ottenere con la presente concessione. Il Comune, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’ASP o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’ASP contraente delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga relazione a quanto previsto dall’articolo 1671 c.csopra esposto alle lettere c, d, e, g, fisserà un termine massimo di dieci giorni entro cui l’appaltatore dovrà adempiere, decorso inutilmente il quale potrà provvedere a dichiarare risolto il contratto per colpa della controparte, applicando il pregiudizio economico derivante dall’ente appaltante per il danno subito. L’ASP potràLa risoluzione del contratto viene disposta con provvedimento dello stesso organo che ha approvato l’aggiudicazione del contratto stesso. Della emissione di tale provvedimento è data comunicazione all’affidatario con notificazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. E' fatta salva altresì la facoltà del concessionario di recedere ai sensi del Codice Civile, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con dando un preavviso di almeno 30 (trenta) dodici mesi a mezzo raccomandata. Detta facoltà non è riconosciuta nei primi 2 anni della concessione. In caso di recesso che non rispetti le suddette modalità il concessionario sarà tenuto a corrispondere una penale pari a € 10.000,00 da intendersi indicizzate, per ciascun anno mancante alla scadenza naturale della concessione, entro trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.rdalla richiesta del Comune. Sarà in ogni caso fatta salva per il Comune ogni azione di rivalsa per la rifusione dei danni derivanti dal recesso rivalendosi sulla cauzione prestata sino alla concorrenza del danno., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
Appears in 1 contract
Risoluzione e recesso del contratto. E’ insindacabile facoltà dell’ASP dell’APSS recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamentiapprovvigionamenti di farmaci. In particolare, alle esigenze l’APSS potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Servizio Sanitario NazionaleFornitore, oltre che alle disposizioni modificare le quantità o recedere dalla fornitura dei farmaci qualora:
1. nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
2. sopravvenga la scadenza della tutela brevettuale del farmaco offerto e l’immissione in commercio di organi nazionali/regionali competentimedicinali generici;
3. L’ASP si riserva inoltre la facoltà in relazione ad un principio attivo previamente commercializzato da una sola impresa, fosse commercializzata una ulteriore specialità medicinale relativa al medesimo principio attivo;
4. il farmaco aggiudicato divenga una cessata produzione. Nell’ipotesi di recedere anticipatamente dal contrattocui ai punti 2, 3 e 4 l’APSS procederà, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura: per motivi di pubblico interesse; a seguito dell’attivazione di gare centralizzate, di bacino e convenzioni/accordo quandro CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i.dell’Indagine conoscitiva dell’ANAC avente ad oggetto le gare per la fornitura di farmaci, all’esperimento di una nuova procedura acquisitiva, alla quale saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso di AIC per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al precedente paragrafo 12; a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (xxx.xxxx.xx) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’ASP o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della forniturala specifica molecola. Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’ASP contraente delle forniture effettuatedell’APSS dei servizi prestati, purché eseguite eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.cdel codice civile. L’ASP L’APSS potrà, altresì, recedere - – per qualsiasi motivo - – dal Contrattocontratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. del codice civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.A.R., purché tenga indenne lo stesso Fornitore appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. In caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, l’APSS potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiervi. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.). L’APSS, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del codice civile e previa comunicazione scritta da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi: - nel caso di ripetuta e grave inosservanza delle clausole contrattuali; - nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura; - in caso di frode, di grave negligenza o di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; - nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; - in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati; - nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo “Tracciabilità dei flussi finanziari”. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. La parte inadempiente, oltre all’immediata perdita della garanzia a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, e alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dall’APSS per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione. Il Fornitore potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la fornitura per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.). Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano gli artt. 108 e 109 del DLgs 50/2016 e le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.
Appears in 1 contract
Samples: Fornitura Di Farmaci
Risoluzione e recesso del contratto. E’ insindacabile facoltà dell’ASP recedereL’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamentisopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti. L’ASP si riserva inoltre la facoltà di recedere anticipatamente in ogni momento dal presente contratto, anche con riferimento a singoli lotti spettando in tale caso all’appaltatore le voci di fornitura: per motivi di pubblico interesse; a seguito dell’attivazione di gare centralizzate, di bacino cui all’art. 109 del D.lgs 50/2016. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a. quando l’Amministrazione comunale e convenzioni/accordo quandro CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticatidel servizio per mutuo consenso, come previsto sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l’appaltatore, ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
b. per cessione del contratto da parte del fornitore del servizio; l’Amministrazione comunale incamera la cauzione definitiva;
c. per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, l’Amministrazione comunale incamera la cauzione definitiva, salva l’applicazione delle previste penali e l’ulteriore diritto al precedente paragrafo 12; a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
d. qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 20% rispetto ai prezzi 10 per cento dell’importo contrattuale l’Amministrazione comunale incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (xxx.xxxx.xx) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15prezzo conseguente al medesimo;
e. negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
f. manifesta incapacità o inidoneità, comma 13anche solo legale, lett. b) nell’esecuzione del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; in caso di rifiuto servizio da parte del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare del servizio; l’Amministrazione comunale incamera la cauzione definitiva.
g. inadempienza accertata alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatorinorme di legge sulla prevenzione degli infortuni, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’ASP o la sicurezza sul luogo del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte dell’ASP contraente delle forniture effettuatedel fornitore del servizio; l’Amministrazione comunale incamera la cauzione definitiva.
h. subappalto non autorizzato, purché eseguite correttamente ed a regola d’arteassociazione in partecipazione, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, cessione anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’ASP potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solariparziale del contratto;
i. l’Amministrazione comunale incamera la cauzione definitiva.
x. xxxxxxx, da comunicarsi al Fornitore parte del fornitore dei requisiti per l'esecuzione di appalti pubblici, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatone o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con lettera raccomandata a.rla pubblica amministrazione; l’Amministrazione comunale incamera la cauzione definitiva.
k. esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dal fornitore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 coordinata con le modifiche del d.l. 187/2010, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagnol’Amministrazione comunale incamera la cauzione definitiva.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Risoluzione e recesso del contratto. E’ insindacabile facoltà dell’ASP dell’Amministrazione di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamentiapprovvigionamenti di farmaci. In particolare, alle esigenze l’Amministrazione potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Servizio Sanitario NazionaleFornitore, oltre modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci qualora:
1. nel Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
2. sopravvenga la scadenza della tutela brevettuale del farmaco offerto e l’immissione in commercio di medicinali generici. L’Amministrazione che alle disposizioni si avvale, nell’ipotesi di organi nazionali/regionali competenti. L’ASP si riserva inoltre la cui al precedente punto 2, della facoltà di recedere anticipatamente dal contrattoannullare la fornitura, procederà, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura: per motivi di pubblico interesse; a seguito dell’attivazione di gare centralizzate, di bacino e convenzioni/accordo quandro CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i.dell’Indagine conoscitiva dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici avente ad oggetto le gare per la fornitura di farmaci, all’esperimento di una nuova procedura acquisitiva, alla quale saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso di AIC per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui la specifica molecola ed il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, prezzo al pubblico del nuovo medicinale generico sarà posto come previsto al precedente paragrafo 12; a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (xxx.xxxx.xx) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’ASP o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della forniturabase d'asta. Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’ASP dell’Amministrazione contraente delle forniture effettuatedei servizi prestati, purché eseguite eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’ASP L’Amministrazione in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) . L’Amministrazione, potrà, altresìavvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., recedere - per qualsiasi motivo - dal Contrattorisolvere di diritto il contratto, in tutto o in parteparte nei seguenti casi: ▪ nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara; ▪ in caso di frode, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.cdi grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; ▪ nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto; ▪ nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo “Tracciabilità dei flussi finanziari”. con La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni rese contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del mancato guadagnocontratto.
Appears in 1 contract
Samples: Fornitura Di Vaccini
Risoluzione e recesso del contratto. E’ insindacabile facoltà dell’ASP della Stazione appaltante di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamentiapprovvigionamenti di farmaci. In particolare, alle esigenze la Stazione appaltante potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Servizio Sanitario NazionaleFornitore, oltre che alle disposizioni modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci, con riferimento ai singoli lotti, qualora:
1. dalle competenti autorità vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
2. sopravvenga l’immissione in commercio di organi nazionali/regionali competentiprodotti sovrapponibili a quelli aggiudicati ; Qualora la Stazione appaltante si avvalga, nell’ipotesi di cui al precedente punto 2, della facoltà di annullare la fornitura di uno o più lotti, procederà, anche in base ai prezzi massimi di riferimento pubblicati da ANAC ove presenti, all’esperimento di una nuova procedura acquisitiva. L’ASP Le Aziende Sanitarie si riserva riservano inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura: ⮚ per motivi di pubblico interesse; ⮚ a seguito dell’attivazione di gare centralizzate, di bacino e convenzioni/accordo quandro convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al precedente paragrafo 1214; ⮚ a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (xxx.xxxx.xx) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; ⮚ in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; ⮚ in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’ASP delle singole Aziende o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’ASP contraente delle Aziende contraenti delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’ASP potràLe Aziende potranno, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. Le Aziende, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) . Le Aziende, potranno, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC, risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi: ▪ nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara; ▪ in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; ▪ nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto; ▪ in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati; ▪ nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo “Tracciabilità dei flussi finanziari”. La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. La Stazione appaltante, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.
Appears in 1 contract
Samples: Fornitura Di Farmaci
Risoluzione e recesso del contratto. E’ insindacabile È facoltà dell’ASP della Stazione appaltante di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamentiapprovvigionamenti di farmaci. In particolare, alle esigenze la Stazione appaltante potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Servizio Sanitario NazionaleFornitore, oltre modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci qualora:
1. nel Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sot- tese alla predisposizione della presente fornitura;
2. sopravvenga la scadenza della tutela brevettuale del farmaco offerto e l’immissione in com- mercio di medicinali generici. La Stazione appaltante che alle disposizioni si avvale, nell’ipotesi di organi nazionali/regionali competenti. L’ASP si riserva inoltre la cui al precedente punto 2, della facoltà di recedere anticipatamente dal contrattoannullare la fornitura, procederà, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura: per motivi di pubblico interesse; a seguito dell’attivazione di gare centralizzate, di bacino e convenzioni/accordo quandro CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i.dell’Indagine conoscitiva dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici avente ad oggetto le gare per la fornitura di farmaci, all’esperimento di una nuova procedura acquisitiva, alla quale saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso di AIC per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui la specifica molecola ed il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, prezzo al pubblico del nuovo medicinale generico sarà posto come previsto al precedente paragrafo 12; a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (xxx.xxxx.xx) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’ASP o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della forniturabase d'asta. Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’ASP contraente delle forniture effettuatedella Stazione appaltante dei servizi prestati, purché eseguite eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’ASP La Stazione appaltante potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.A.R., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. La Stazione appaltante in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.). La Stazione appaltante, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi: nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della pro- cedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documenta- zione di gara; in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; nel caso di reiterati ritardi, non dovuti a causa di forza maggiore, rispetto ai termini previ- sti dal Contratto. in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati; nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo pa- ragrafo “Tracciabilità dei flussi finanziari”. La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. La Stazione appaltante, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Tecnico
Risoluzione e recesso del contratto. E’ insindacabile facoltà dell’ASP dell’APSS recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamentiapprovvigionamenti di farmaci. In particolare, alle esigenze l’APSS può, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte dell’Appaltatore, modificare le quantità o recedere dalla fornitura dei farmaci qualora:
1. nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
2. sopravvenga la scadenza della tutela brevettuale del Servizio Sanitario Nazionalefarmaco offerto e l’immissione in commercio di medicinali generici;
3. in relazione ad un principio attivo previamente commercializzato da una sola impresa, oltre che alle disposizioni fosse commercializzata una ulteriore specialità medicinale relativa al medesimo principio attivo;
4. il farmaco aggiudicato divenga una cessata produzione. Nell’ipotesi di organi nazionali/regionali competenti. L’ASP si riserva inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contrattocui ai punti 2, 3 e 4 l’APSS procede, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura: per motivi di pubblico interesse; a seguito dell’attivazione di gare centralizzate, di bacino e convenzioni/accordo quandro CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i.dell’Indagine conoscitiva dell’ANAC avente ad oggetto le gare per la fornitura di farmaci, all’esperimento di una nuova procedura acquisitiva, alla quale sono invitati tutti gli operatori economici in possesso di AIC per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al precedente paragrafo 12; a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (xxx.xxxx.xx) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’ASP o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della forniturala specifica molecola. Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore l’Appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell’ASP contraente dell’APSS delle forniture effettuateprestazioni eseguite, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso. In caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi contrattuali, anche in deroga l’APSS può assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a quanto previsto dall’articolo 1671 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiervi. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.). L’ASP potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi L’APSS può avvalersi della facoltà consentita dall’articolo 1671 di cui all’art. 1456 del codice civile e previa comunicazione scritta da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: - nel caso di ripetuta e grave inosservanza delle clausole contrattuali; - nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura; - in caso di frode, di grave negligenza o di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; - nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; - in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati; - nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo “Tracciabilità dei flussi finanziari”. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. L’Appaltatore, oltre all’immediata perdita della garanzia a titolo di penale, è tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, e alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dall’APSS per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell’Appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione. L’Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la fornitura per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.). con un preavviso Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano gli artt. 108 e 109 del D.Lgs 50/2016 e le disposizioni di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi cui al Fornitore con lettera raccomandata a.rcodice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
Appears in 1 contract
Samples: Fornitura Di Farmaci
Risoluzione e recesso del contratto. E’ insindacabile facoltà dell’ASP recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti. L’ASP La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà il diritto di poter recedere anticipatamente in qualunque tempo dal contratto, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura: per motivi di pubblico interesse; a seguito dell’attivazione di gare centralizzate, di bacino contratto previo il pagamento delle prestazioni eseguite e convenzioni/accordo quandro CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al precedente paragrafo 12; a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione accertamento della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (xxx.xxxx.xx) in applicazione di quanto previsto dall’artloro regolare esecuzione. 15, comma 13, lett. b) L’esercizio del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’ASP o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. Nei casi diritto di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento è preceduto da parte dell’ASP contraente delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’ASP potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal formale comunicazione all’Esecutore del Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni. Altresì la Stazione Appaltante si riserva il diritto di almeno 30 (trenta) giorni solariprocedere alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell’Esecutore del Contratto sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art.3, L. 27.12.1956, n.1423, ed agli art. 2 e ss.della L. 31.05.1965, n.575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, subappaltatori, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro e dei piani di sicurezza. La Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'Esecutore del Contratto siano decaduti i requisiti di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico. La risoluzione del contratto sarà inoltre esercitata qualora il Responsabile del Procedimento accerta per fatto dell’Esecutore del Contratto un grave inadempimento, grave irregolarità, grave negligenza e grave ritardo alle obbligazioni assunte nel contratto stesso, tale da comunicarsi al Fornitore compromettere la regolare esecuzione del servizio. La risoluzione del contratto sarà anche esercitata per i subappalti non preventivamente autorizzati della Stazione Appaltante. Altresì la risoluzione sarà applicata per le specifiche cause indicate nel capitolato speciale d’appalto o in altri articoli del presente contratto. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei maggiori danni conseguenti. In caso di decesso dell’Esecutore del Contratto o interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, qualora imprenditore individuale, la Stazione Appaltante dichiara la risoluzione del contratto con lettera raccomandata a.rnotifica agli eredi o aventi causa., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Appalto
Risoluzione e recesso del contratto. E’ insindacabile facoltà dell’ASP dell’IRCCS CROB di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamentiapprovvigionamenti di farmaci. In particolare, alle esigenze la Stazione appaltante potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Servizio Sanitario NazionaleFornitore, oltre che alle disposizioni modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci qualora:
1. nel Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
2. sopravvenga la scadenza della tutela brevettuale del farmaco offerto e l’immissione in commercio di organi nazionali/regionali competenti. L’ASP si riserva inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura: per motivi di pubblico interesse; a seguito dell’attivazione di gare centralizzate, di bacino e convenzioni/accordo quandro CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al precedente paragrafo 12; a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (xxx.xxxx.xx) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’ASP o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. medicinali generici Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’ASP contraente delle forniture effettuatedell’ IRCCS CROB dei servizi prestati, purché eseguite eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’ASP L’IRCCS CROB potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. L’IRCCS CROB in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.). L’IRCCS CROB, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo pec o raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi: ▪nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara; ▪in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; ▪nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto; ▪in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati; ▪nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo “Tracciabilità dei flussi finanziari”. L’IRCCS CROB, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.
Appears in 1 contract
Risoluzione e recesso del contratto. E’ insindacabile facoltà dell’ASP delle Aziende recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti. L’ASP Le Aziende Sanitarie si riserva riservano inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura: ➢ per motivi di pubblico interesse; ➢ a seguito dell’attivazione di gare centralizzate, di bacino e convenzioni/accordo quandro convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al precedente paragrafo 1213; ➢ a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (xxx.xxxx.xx) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; ➢ in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; ➢ in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’ASP delle singole Aziende o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’ASP contraente delle Aziende contraenti delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’ASP potràLe Aziende potranno, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. Le Aziende, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) . Le Aziende, potranno, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC, risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi: ▪ nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara; ▪ in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; ▪ nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto; ▪ qualora l’ammontare delle penali applicate con le modalità previste all’art.12 del presente capitolato superino il 10% dell’importo complessivo della fornitura. ▪ in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati; ▪ nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo “Tracciabilità dei flussi finanziari”. ▪ in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente capitolato. La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. L’Azienda contraente, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for the Supply of Dietary Products and Enteral Nutrition
Risoluzione e recesso del contratto. E’ insindacabile facoltà dell’ASP dell’APSS recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamentiapprovvigionamenti di farmaci. In particolare, alle esigenze l’APSS potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Servizio Sanitario NazionaleFornitore, oltre che alle disposizioni modificare le quantità o recedere dalla fornitura dei farmaci qualora:
1. nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
2. sopravvenga la scadenza della tutela brevettuale del farmaco offerto e l’immissione in commercio di organi nazionali/regionali competentimedicinali generici;
3. L’ASP si riserva inoltre la facoltà in relazione ad un principio attivo previamente commercializzato da una sola impresa, fosse commercializzata una ulteriore specialità medicinale relativa al medesimo principio attivo;
4. il farmaco aggiudicato divenga una cessata produzione. Nell’ipotesi di recedere anticipatamente dal contrattocui ai punti 2, 3 e 4 l’APSS procederà, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura: per motivi di pubblico interesse; a seguito dell’attivazione di gare centralizzate, di bacino e convenzioni/accordo quandro CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i.dell’Indagine conoscitiva dell’ANAC avente ad oggetto le gare per la fornitura di farmaci, all’esperimento di una nuova procedura acquisitiva, alla quale saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso di AIC per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al precedente paragrafo 12; a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (xxx.xxxx.xx) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’ASP o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della forniturala specifica molecola. Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’ASP contraente delle forniture effettuatedell’APSS dei servizi prestati, purché eseguite eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.cdel codice civile. L’ASP L’APSS potrà, altresì, recedere - – per qualsiasi motivo - – dal Contrattocontratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. del codice civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.A.R., purché tenga indenne lo stesso Fornitore appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. In caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, l’APSS potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiervi. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.). L’APSS, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del codice civile e previa comunicazione scritta da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi: - nel caso di ripetuta e grave inosservanza delle clausole contrattuali; - nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura; - in caso di frode, di grave negligenza o di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; - nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; - in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati; - nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo “Tracciabilità dei flussi finanziari”. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. La parte inadempiente, oltre all’immediata perdita della garanzia a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, e alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dall’APSS per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione. Il Fornitore potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la fornitura per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.). Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano gli artt. 108 e 109 del D.Lgs 50/2016 e le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.
Appears in 1 contract
Samples: Fornitura Di Farmaci
Risoluzione e recesso del contratto. E’ insindacabile facoltà dell’ASP recedereNel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Responsabile del Procedimento invierà all’appaltatore, a mezzo raccomandata AR, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione o a presentare le proprie controdeduzioni. Se l’affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa l’eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. L’Università ha il diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi: - emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 e art. 2 e seguenti della L. 575/1965; - sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto; - violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; - l’ammontare delle penali superi il valore del 10% dell’importo contrattuale; - situazione di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa della ditta; La risoluzione del contratto comporta la perdita, in tutto o capo all’appaltatore, della cauzione definitiva. L’Università degli Studi dell’Insubria potrà recedere in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti. L’ASP si riserva inoltre la facoltà di recedere anticipatamente qualunque momento dal contratto, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura: per motivi di pubblico interesse; a seguito dell’attivazione di gare centralizzate, di bacino e convenzioni/accordo quandro CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al precedente paragrafo 12; a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (xxx.xxxx.xx) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’ASP o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione se è stata iniziata l’esecuzione della fornitura. Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’ASP contraente delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’ASP potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga tenendo indenne lo stesso Fornitore l’appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese della fornitura eseguita e del mancato guadagno, ai sensi dell’art. 1671 c.c.
Appears in 1 contract
Risoluzione e recesso del contratto. E’ insindacabile facoltà dell’ASP recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti. L’ASP La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà il diritto di poter recedere anticipatamente in qualunque tempo dal contratto, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura: per motivi di pubblico interesse; a seguito dell’attivazione di gare centralizzate, di bacino contratto previo il pagamento delle prestazioni eseguite e convenzioni/accordo quandro CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al precedente paragrafo 12; a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione accertamento della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (xxx.xxxx.xx) in applicazione di quanto previsto dall’artloro regolare esecuzione. 15, comma 13, lett. b) L’esercizio del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’ASP o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. Nei casi diritto di recesso di cui sopraè preceduto da formale comunicazione al fornitore del servizio, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’ASP contraente delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’ASP potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni. La Stazione Appaltante si riserva altresì il diritto di almeno 30 (trenta) giorni solariprocedere alla risoluzione del contratto qualora nei confronti del fornitore del servizio ricorrano le seguenti circostanze: - sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art.3, L. 27.12.1956, n.1423, ed agli art. 2 e ss. della L. 31.05.1965, n.575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in aggiudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, subappaltatori, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; - decadenza dei requisiti di qualificazione; - produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - grave inadempimento, grave irregolarità, grave negligenza e grave ritardo alle obbligazioni assunte nel contratto, tale da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.rcompromettere la regolare esecuzione del servizio; - fallimento del fornitore del servizio. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei maggiori danni conseguenti., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
Appears in 1 contract
Samples: Noleggio Autoveicoli
Risoluzione e recesso del contratto. E’ insindacabile facoltà dell’ASP dell’IRCCS CROB di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamentiapprovvigionamenti di farmaci. In particolare, alle esigenze la Stazione appaltante potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Servizio Sanitario NazionaleFornitore, oltre che alle disposizioni modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci qualora:
1. nel Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
2. sopravvenga la scadenza della tutela brevettuale del farmaco offerto e l’immissione in commercio di organi nazionali/regionali competenti. L’ASP si riserva inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura: per motivi di pubblico interesse; a seguito dell’attivazione di gare centralizzate, di bacino e convenzioni/accordo quandro CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al precedente paragrafo 12; a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (xxx.xxxx.xx) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012; in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’ASP o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. medicinali generici Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’ASP contraente delle forniture effettuatedell’ IRCCS CROB dei servizi prestati, purché eseguite eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborsoxxxxxxxx, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’ASP L’IRCCS CROB potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. L’IRCCS CROB in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.). L’IRCCS CROB, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo pec o raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi: ▪nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara; ▪in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; ▪nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto; ▪in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati; ▪nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo “Tracciabilità dei flussi finanziari”. L’IRCCS CROB, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Supply of FDG