Common use of Risoluzione e recesso del contratto Clause in Contracts

Risoluzione e recesso del contratto. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitore, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, a tutto rischio e danno dell’affidatario, nei seguenti casi: ⋅ gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 108 del d. lgs. 50/2016; ⋅ mancata sottoscrizione di un contratto discendente nel corso di validità dell’accordo quadro; ⋅ gravi violazioni degli obblighi derivanti dall’Accordo privacy che verrà sottoscritto tra il titolare del trattamento dei dati oggetto dell’appalto e l’appaltatore; ⋅ penali comminate dalla Stazione appaltante sui contratti discendenti per importo superiore al 10% del valore del corrispettivo contrattuale; ⋅ sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte dell’impresa affidataria del servizio; ⋅ mancata messa disposizione per tutta la durata dell’Accordo quadro, di personale idoneo e in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 del presente Capitolato; ⋅ cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente servizio; ⋅ manifesta non conformità delle prestazioni rilevate in fase di verifica; ⋅ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ⋅ violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010; ⋅ gravi violazioni dei codici di comportamento del Comune di Carpi; ⋅ ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell’affidamento, a termine dell’art. 1453 del Codice civile. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Committente di affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno. All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte dell’impresa affidataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice Civile. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012.

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Risoluzione e recesso del contratto. Il provvedimento La Stazione Appaltante si riserva il diritto di poter recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni eseguite e accertamento della loro regolare esecuzione. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’Esecutore del Contratto, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni. Altresì la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato qualora nei confronti dell’Esecutore del Contratto sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art.3, L. 27.12.1956, n.1423, ed agli art. 2 e ss. della L. 31.05.1965, n.575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in aggiudicato per iscritto frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, subappaltatori, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati al Fornitoreservizio, secondo le vigenti disposizioni nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.----------------- La Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'Esecutore del Contratto siano decaduti i requisiti di leggequalificazione e per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.------------------------------------ La risoluzione del contratto sarà inoltre esercitata qualora il Responsabile Unico del Procedimento accerti per fatto dell’Esecutore del Contratto un grave inadempimento, grave irregolarità, grave negligenza e grave ritardo alle obbligazioni assunte nel contratto stesso, tale da compromettere la regolare esecuzione del servizio. La risoluzione del contratto sarà anche esercitata per subappalti non preventivamente autorizzati della Stazione Appaltante. Altresì la risoluzione sarà applicata in caso di fallimento del fornitore del servizio e per specifiche cause indicate nel capitolato speciale d’appalto o in altri articoli del presente contratto . La risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei maggiori danni conseguenti. In caso di risoluzione per inadempimentodecesso dell’Esecutore del Contratto o interdizione, resta salvo il diritto al risarcimento inabilitazione o fallimento del danno. L'Amministrazione si riserva altresìmedesimo, qualora imprenditore individuale, la facoltà di risolvere il Stazione Appaltante dichiara la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, a tutto rischio e danno dell’affidatario, nei seguenti casi: ⋅ gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 108 del d. lgs. 50/2016; ⋅ mancata sottoscrizione di un contratto discendente nel corso di validità dell’accordo quadro; ⋅ gravi violazioni degli obblighi derivanti dall’Accordo privacy che verrà sottoscritto tra il titolare del trattamento dei dati oggetto dell’appalto e l’appaltatore; ⋅ penali comminate dalla Stazione appaltante sui contratti discendenti per importo superiore al 10% del valore del corrispettivo contrattuale; ⋅ sospensione, abbandono con notifica agli eredi o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte dell’impresa affidataria del servizio; ⋅ mancata messa disposizione per tutta la durata dell’Accordo quadro, di personale idoneo e in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 del presente Capitolato; ⋅ cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente servizio; ⋅ manifesta non conformità delle prestazioni rilevate in fase di verifica; ⋅ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ⋅ violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010; ⋅ gravi violazioni dei codici di comportamento del Comune di Carpi; ⋅ ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell’affidamento, a termine dell’art. 1453 del Codice civile. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Committente di affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno. All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte dell’impresa affidataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice Civile. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012aventi causa.

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Risoluzione e recesso del contratto. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitore, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Amministrazione L’Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, a tutto rischio e danno dell’affidatariodella ditta affidataria, nei seguenti casi: gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 108 del d. lgs. 50/2016; ⋅ mancata sottoscrizione di un contratto discendente nel corso di validità dell’accordo quadro; ⋅ gravi violazioni degli obblighi derivanti dall’Accordo privacy che verrà sottoscritto tra il titolare del trattamento dei dati oggetto dell’appalto e l’appaltatore; • mancata sottoscrizione di un contratto discendente nel corso di validità dell’accordo quadro; • penali comminate dalla Stazione appaltante dall’Unione sui contratti discendenti per importo superiore al 1020% del valore del corrispettivo contrattuale; sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte dell’impresa affidataria del servizio; ⋅ mancata messa disposizione per tutta la durata dell’Accordo quadro, di personale idoneo e in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 del presente Capitolato; ⋅ cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente servizio; manifesta non conformità delle prestazioni rilevate in fase di verifica; inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010; gravi violazioni dei codici di comportamento del Comune di Carpidell’Unione delle Terre d’Argine; ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell’affidamento, a termine dell’art. 1453 del Codice civile. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Committente di affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno. All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte dell’impresa affidatariadella ditta aggiudicataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice Civile. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012.

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Risoluzione e recesso del contratto. Il provvedimento In adempimento a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitore, secondo le vigenti disposizioni di leggeex art. 1453 del c.c. In ogni caso si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di risoluzione assegnare previamente alcun termine per inadempimentol’adempimento, resta salvo il potrà risolvere di diritto al risarcimento del danno. L'Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'artdell’art. 1456 codice civilec.c., a tutto rischio e danno dell’affidatarioprevia dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R., nei seguenti casi: ⋅ gravi violazioni degli obblighi • Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante; • Nei casi di cui ai precedenti paragrafi: 11 – Responsabilità dell’Aggiudicatario, 12 – Sicurezza sul lavoro, 15 – Subappalto ‐ Cessione del contratto e del credito. La risoluzione di diritto del contratto per inadempimento dell’aggiudicatario delle obbligazioni contrattuali non eliminate dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell’artex art. 1453 c.c. , oltre a quanto previsto dall’art. 108 del d. lgsD.Lgs. n. 50/2016; ⋅ mancata sottoscrizione , comporterà, senza alcuna messa in mora, l’incameramento del deposito cauzionale ex art. 1456 c.c., oltreché l’esecuzione del completamento della fornitura in danno dell’aggiudicatario. Pertanto, all’aggiudicatario inadempiente, saranno addebitati tutti i costi derivanti dall’applicazione del maggior prezzo pagato dal Dipartimento, rispetto a quello del contratto risolto, per il periodo intercorrente dalla data di un risoluzione anticipata del contratto discendente nel corso fino alla data di validità dell’accordo quadro; ⋅ gravi violazioni degli obblighi derivanti dall’Accordo privacy che verrà sottoscritto tra il titolare naturale scadenza del trattamento dei dati oggetto dell’appalto e l’appaltatore; ⋅ penali comminate dalla Stazione appaltante sui contratti discendenti per importo superiore al 10% del valore del corrispettivo contrattuale; ⋅ sospensionecontratto medesimo. Il Dipartimento si riserva, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte dell’impresa affidataria del servizio; ⋅ mancata messa disposizione per tutta la durata dell’Accordo quadroa proprio insindacabile giudizio, di personale idoneo interrompere in qualsiasi momento la fornitura e di risolvere l’affidamento in possesso dei requisiti danno qualora rilevasse ripetuta incuria, negligenza od intempestività nell’espletamento degli impegni assunti o nei casi di cui all’art. 7 del presente Capitolato; ⋅ cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente servizio; ⋅ manifesta non conformità delle prestazioni rilevate in fase di verifica; ⋅ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ⋅ violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’artlegge. 3 della legge 136/2010; ⋅ gravi violazioni dei codici di comportamento del Comune di Carpi; ⋅ ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell’affidamento, a termine dell’art. 1453 del Codice civile. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Committente di affidare il servizio a terzi, restando ferma E’ prevista la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno. All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Con riferimento al recesso dal contratto, sia unilaterale da parte del CommittenteDipartimento, sia da parte dell’impresa affidatariaoltre a quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, con adeguato preavviso scritto; in tal caso resta inteso che il pagamento si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente ebaserà esclusivamente sulle prestazioni di forniture effettivamente eseguite e correttamente documentate, in particolarefino alla data effettiva del recesso, l'art. 1671 del Codice Civile. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012senza alcuna ulteriore pretesa.

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Risoluzione e recesso del contratto. Il provvedimento La Stazione Appaltante si riserva il diritto di poter recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni eseguite e accertamento della loro re- golare esecuzione. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comuni- cazione all’Esecutore del Contratto, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) gior- ni Altresì la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitore, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento qualora nei confronti dell’Esecutore del danno. L'Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, a tutto rischio e danno dell’affidatario, nei seguenti casi: ⋅ gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 108 del d. lgs. 50/2016; ⋅ mancata sottoscrizione Contratto sia intervenuta l’emanazione di un contratto discendente nel corso provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di validità dell’accordo quadro; ⋅ gravi violazioni degli obblighi derivanti dall’Accordo privacy che verrà sottoscritto tra il titolare del trattamento dei dati oggetto dell’appalto e l’appaltatore; ⋅ penali comminate dalla Stazione appaltante sui contratti discendenti per importo superiore al 10% del valore del corrispettivo contrattuale; ⋅ sospensione, abbandono una o ritardo che comportino più misure di fatto la mancata effettuazione, da parte dell’impresa affidataria del servizio; ⋅ mancata messa disposizione per tutta la durata dell’Accordo quadro, di personale idoneo e in possesso dei requisiti prevenzione di cui all’artall’art.3, L. 27.12.1956, n.1423, ed agli art. 7 del presente Capitolato; ⋅ cessione ad 2 e ss.della L. 31.05.1965, n.575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in aggiudi- cato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, subappaltatori, fornitori, lavora- tori o altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamentesoggetti comunque interessati al servizio, dei diritti e nonché per violazione degli obblighi inerenti al presente servizio; ⋅ manifesta non conformità delle prestazioni rilevate in fase di verifica; ⋅ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la ob- blighi attinenti alla sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ⋅ violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010; ⋅ gravi violazioni dei codici piani di comportamento del Comune di Carpi; ⋅ ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell’affidamento, a termine dell’art. 1453 del Codice civilesicurezza. La Stazione Appal- tante procede alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'Esecutore del Contratto siano decaduti i requisiti di qualificazione, per aver prodotto falsa docu- mentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico. --------------- La risoluzione del contratto sarà inoltre esercitata qualora il Responsabile del Proce- dimento accerta per fatto dell’Esecutore del Contratto un grave inadempimento, grave irregolarità, grave negligenza e grave ritardo alle obbligazioni assunte nel contratto stesso, tale da compromettere la regolare esecuzione del servizio. -------------------------- La risoluzione del contratto sarà anche esercitata sia per la mancata assunzione degli operatori già impiegati nel precedente appalto, sia per i subappalti non preventiva- mente autorizzati della Stazione Appaltante. Altresì la risoluzione sarà applicata per le specifiche cause indicate nel capitolato speciale d’appalto o in altri articoli del pre- sente contratto; La risoluzione anticipata del contratto comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Committente di affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire per l’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei maggiori danni conseguenti. ------------- In caso di decesso dell’Esecutore del maggior danno. All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato Contratto o interdizione, inabilitazione o falli- mento del servizio effettuatomedesimo, sino al giorno della disposta risoluzionequalora imprenditore individuale, detratte le penalità, le spese, i danni. Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte la Stazione Appaltante di- chiara la risoluzione del Committente, sia da parte dell’impresa affidataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice Civile. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012.con notifica agli eredi o aventi causa..--------------

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Risoluzione e recesso del contratto. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitore, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Amministrazione L’Università si riserva altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai in caso di grave inadempimento del Fornitore. Costituiscono grave inadempimento tre contestazioni formali dell’Università relative alle fattispecie di cui all’art. 14, oppure in caso di tre contestazioni formali per reiterato mancato rispetto del termine di consegna o sostituzione dei beni, oppure qualora il valore del K.p.i. complessivo non superi la soglia del 50% per due semestri consecutivi. Ai sensi e per gli effetti dell'artdell’art. 1456 codice civilec.c., a tutto rischio e danno dell’affidatario, la risoluzione avverrà di diritto nei seguenti casi: ⋅ gravi violazioni - perdita dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrativa; - apertura di una procedura fallimentare a carico dell’appaltatore; - interruzione del servizio senza giusta causa; - mancata accettazione del pagamento attraverso il bonifico bancario/postale; - mancata presentazione della fidejussione definitiva; - cessione del contratto; - frode o negligenza grave nell’esecuzione degli obblighi contrattuali contrattuali. Il contratto è risolto di diritto e con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Università di volersi avvalere della clausola risolutiva, inviata via PEC. Qualora l’Università si avvalga della clausola risolutiva, il Fornitore sarà tenuto, oltre alle penali eventualmente già corrisposte, al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore risultato aggiudicatario, l’Università si riserva la facoltà di ricorrere alla graduatoria di gara, secondo le disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica. L’Università ha diritto nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente dal Contratto di fornitura in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo ma non eliminate dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell’artesaustivo qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto. 108 del d. lgs. 50/2016; ⋅ mancata sottoscrizione di un contratto discendente nel corso di validità dell’accordo quadro; ⋅ gravi violazioni degli obblighi derivanti dall’Accordo privacy che verrà sottoscritto tra il titolare del trattamento dei dati oggetto dell’appalto e l’appaltatore; ⋅ penali comminate dalla Stazione appaltante sui contratti discendenti L’Università potrà recedere per importo superiore al 10% del valore del corrispettivo contrattuale; ⋅ sospensionequalsiasi motivo dal Contratto, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte dell’impresa affidataria del servizio; ⋅ mancata messa disposizione per tutta la durata dell’Accordo quadro, di personale idoneo e in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 del presente Capitolato; ⋅ cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamenteavvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, dei diritti e degli obblighi inerenti da comunicarsi al presente servizio; ⋅ manifesta non conformità Fornitore con PEC o altri sistemi analoghi purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rilevate rese e del mancato guadagno. In ogni caso il Fornitore si impegna a porre in fase di verifica; ⋅ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, essere ogni attività necessaria per assicurare la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie continuità del personale; ⋅ violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010; ⋅ gravi violazioni dei codici di comportamento del Comune di Carpi; ⋅ ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell’affidamento, a termine dell’art. 1453 del Codice civile. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Committente di affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno. All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte dell’impresa affidataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice Civile. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012favore dell’Università.

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Risoluzione e recesso del contratto. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitore, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Amministrazione inadempimento degli obblighi previsti dal presente contratto l’ASL 1 si riserva altresì, la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi medesimo entro 90 giorni dalla verifica e per gli effetti dell'artcomunicazione di tali cause e pertanto corrisponderà all’Aggiudicatario: - il valore dell’opera realizzata fino a quel momento (in caso di inadempimento prima del collaudo); - tutti i corrispettivi contrattuali dovuti e non ancora versati attualizzati allo stesso tasso di finanziamento previsto in sede di offerta e dichiarato nel “Documento di trasparenza dell’offerta”, come rivisto in relazione all’IRS in vigore al momento del collaudo. 1456 codice civile, L’ASL 1 avrà diritto a tutto rischio e danno dell’affidatario, nei seguenti casi: ⋅ gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 108 del d. lgs. 50/2016; ⋅ mancata sottoscrizione di percepire un contratto discendente nel corso di validità dell’accordo quadro; ⋅ gravi violazioni degli obblighi derivanti dall’Accordo privacy che verrà sottoscritto tra il titolare del trattamento dei dati oggetto dell’appalto e l’appaltatore; ⋅ penali comminate dalla Stazione appaltante sui contratti discendenti per importo superiore risarcimento danni fino ad un ammontare massimo pari al 10% dell’importo dei lavori da eseguire o eseguiti e del 100% del valore annuo delle manutenzioni programmate come da piano delle manutenzioni allegato, salvo maggiori danni. In ogni caso non verranno applicate penali alla Stazione appaltante. Oltre che l’inadempimento agli obblighi tutti indicati nel presente contratto per l’ASL 1 rappresentano altresì causa di risoluzione del corrispettivo contrattualemedesimo quelle previste agli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. tra cui, con riferimento all’esecuzione dell’opera,si specificano le seguenti cause: - frode nell’esecuzione dei lavori; ⋅ sospensione- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, abbandono nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; - manifesta incapacità o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazioneidoneità, da parte dell’impresa affidataria del servizioanche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; ⋅ mancata messa disposizione per tutta la durata dell’Accordo quadro, di personale idoneo e in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 del presente Capitolato; ⋅ cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente servizio; ⋅ manifesta non conformità delle prestazioni rilevate in fase di verifica; ⋅ - inadempienza accertata alle norme di legge Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera. Nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 o del piano di sicurezza di cui al precedente art. 14 e delle disposizioni prescrizioni di cui al Disciplinare di gara e dei Capitolati prestazionali, nonchè delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza. L’ASL 1 potrà inoltre risolvere il contratto in caso di: fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo, di uno dei membri dell’Aggiudicatario; sentenza di condanna passata in giudicato per reato che incida sulla tracciabilità moralità e condotta professionale a carico del legale rappresentante di uno dei pagamenti membri dell’Aggiudicatario. Ogni altra situazione di incapacità a contrattare con la P.A. Più in generale il contratto potrà altresì essere risolto, ai sensi dell’art. 1463 c.c., nel caso in cui divenga impossibile per cause sopravvenute l’esecuzione dei lavori. L’aggiudicatario sarà tenuto a sottoscrivere la seguente dichiarazione: “La sottoscritta società finanziaria, nella persona del legale rappresentante pro tempore, si impegna, in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria e del conseguente trasferimento del diritto dì superficie di cui all’ art. 3 della legge 136/2010; ⋅ gravi violazioni dei codici di comportamento del Comune di Carpi; ⋅ ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell’affidamentopresente contratto, a termine dell’artrinunciare al diritto di ritenzione sul suolo e sull’immobile in costruzione; inoltre, si impegna a liberare immediatamente il cantiere e a riconsegnarlo direttamente alla stazione appaltante”. 1453 del Codice civile. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Committente di affidare il servizio a terzi, restando ferma Per quanto concerne la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno. All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Con riferimento al recesso dell’ASL 1 dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte dell’impresa affidataria, presente contratto si applicheranno richiamano integralmente le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice Civile. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'artall’art. 1, comma 3, 134 del d.lD.Lgs. 95/2012, convertito in legge 135/2012.163/2006 e s.m.i..

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Risoluzione e recesso del contratto. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitorea) Risoluzione: Oltre a quanto previsto dai precedenti articoli, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Amministrazione si riserva altresì, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, a tutto rischio e danno dell’affidatario, nei seguenti casi: ⋅ gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta aggiudicataria ai sensi qualora si verifichi una delle ipotesi previste dal comma 1 dell’art. 108 del d. lgsD.Lgs. 50/2016; ⋅ mancata sottoscrizione di 18 aprile 2016, n. 50. La medesima facoltà è accordata alla Stazione Appaltante nei casi in cui: • il direttore dell’esecuzione accerti un contratto discendente nel corso di validità dell’accordo quadro; ⋅ gravi violazioni degli obblighi derivanti dall’Accordo privacy che verrà sottoscritto tra il titolare del trattamento dei dati oggetto dell’appalto e l’appaltatore; ⋅ penali comminate dalla Stazione appaltante sui contratti discendenti per importo superiore al 10% del valore del corrispettivo contrattuale; ⋅ sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’impresa affidataria dell’Appaltatore, che compromette la buona riuscita delle prestazioni (comma 3); • sia accertato un grave ritardo nell’esecuzione rispetto ai termini contrattuali per negligenza dell’Appaltatore (comma 4). Nei casi di cui ai commi 3 e 4 la Stazione Appaltante procederà secondo le modalità di cui ai medesimi commi. La Stazione Appaltante è altresì obbligata a risolvere il contratto nei casi di cui al comma 2 dell’art. 108: • intervenuta decadenza dell’attestazione di qualificazione dell’Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; • intervenuto provvedimento definitivo nei confronti dell’Appaltatore che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del servizio; ⋅ mancata messa disposizione per tutta la durata dell’Accordo quadroD.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La risoluzione avviene nel rispetto di personale idoneo tutte le indicazioni e in possesso dei requisiti secondo le modalità di cui all’art. 7 del presente Capitolato; ⋅ cessione ad altri 108. La Stazione Appaltante può risolvere in tutto o in parte sia direttamente che indirettamenteil contratto nei seguenti casi: • gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali; • arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato non dipendenti da cause di forza maggiore; • inadempimenti, dei diritti insufficienze e violazioni totali o parziali delle condizioni e degli obblighi inerenti al contenuti nel presente servizioCapitolato, di gravità tale da compromettere il raggiungimento delle finalità del contratto; ⋅ manifesta • cessione del contratto o subappalto non conformità autorizzato dalla Stazione Appaltante; • mancato rispetto delle prestazioni rilevate in fase di verifica; ⋅ inadempienza accertata alle norme disposizioni di legge sulla circa la sicurezza e la protezione dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la sicurezza sul lavoro previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto. Qualora la risoluzione dovesse avvenire per colpa della Ditta aggiudicataria e/o ritardi, inadempimenti o difetti nell’esecuzione del servizio, ogni maggiore costo sostenuto da altre Ditte, incaricate dal Comune per garantire i servizi oggetto dell’appalto, è a carico della Ditta aggiudicataria, comprese le spese per atti e le assicurazioni obbligatorie del personale; ⋅ violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010; ⋅ gravi violazioni dei codici simili, fatta salva la possibilità di comportamento del Comune di Carpi; ⋅ ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, iniziativa che renda impossibile la prosecuzione dell’affidamento, a termine dell’art. 1453 del Codice civileil Comune intenderà mettere in atto. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze è automatica in caso di leggefallimento o cessazione della Ditta aggiudicataria. La risoluzione automatica è altresì prevista nel caso in cui la Prefettura dovesse comunicare, compresa successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, oltre all’applicazione delle penali di cui all’articolo 21. In caso di risoluzione del contratto a causa di una delle ipotesi sopra indicata, la facoltà del Committente di affidare il servizio a terzicauzione definitiva verrà incamerata dalla Stazione Appaltante, restando ferma la facoltà di agire per il salvo eventuale risarcimento del maggior dannodanno ulteriore. All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuatoPer quanto non espressamente indicato, sino al giorno della disposta in materia di risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte dell’impresa affidatariapresente articolo, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente erimanda al Codice Civile e all’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, in particolare, l'art. 1671 del Codice Civile. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012n. 50.

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Risoluzione e recesso del contratto. Il La risoluzione del contratto è disciplinata dall’art. 108 del Dlgs n°50/2016, ovvero , la Fondazione E.N.P.A.I.A. può dichiarare risolto il contratto se una o più condizioni sono soddisfatte : • il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art. 106 del Dlgs n°50/2016; • con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); • l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1; • l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. La Fondazione ENPAIA potrà risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: • nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; • nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. • Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. • Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali Nel caso di risoluzione del contratto dovrà essere l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente comunicato per iscritto eseguiti , nonché al Fornitore, relativo sgombero delle aree in cui viene svolto il servizio secondo le vigenti disposizioni di leggequanto prescritto nei comma 5,6,7,8 e 9 dell’ art. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento 108 del dannoDlgs. L'Amministrazione si riserva altresì, n°50/2016. Resta ferma la facoltà della Fondazione di risolvere il poter recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, a tutto rischio e danno dell’affidatario, nei seguenti casi: ⋅ gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 108 109 del d. lgsDlgs n°50/2016. 50/2016; ⋅ mancata sottoscrizione Fermo restando il diritto dell’Ente di un contratto discendente nel corso di validità dell’accordo quadro; ⋅ gravi violazioni degli obblighi derivanti dall’Accordo privacy che verrà sottoscritto tra il titolare del trattamento dei dati oggetto dell’appalto e l’appaltatore; ⋅ penali comminate dalla Stazione appaltante sui contratti discendenti per importo superiore al 10% del valore del corrispettivo contrattuale; ⋅ sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte dell’impresa affidataria del servizio; ⋅ mancata messa disposizione per tutta la durata dell’Accordo quadro, di personale idoneo e in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 del presente Capitolato; ⋅ cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente servizio; ⋅ manifesta non conformità delle prestazioni rilevate in fase di verifica; ⋅ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ⋅ violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010; ⋅ gravi violazioni dei codici di comportamento del Comune di Carpi; ⋅ ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell’affidamento, a termine dell’art. 1453 del Codice civile. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Committente di affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire per richiedere il risarcimento del maggior danno. All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i dei danni. Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte dell’impresa affidataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice Civile. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012.

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Samples: Disciplinare Tecnico Per L’esecuzione Del Servizio

Risoluzione e recesso del contratto. Il provvedimento di risoluzione contratto potrà essere risolto nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitore, secondo le vigenti disposizioni di leggeD.Lgs. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo 163/2006 e s.m.i.; parimenti la stazione appaltante potrà esercitare il diritto al risarcimento di recesso nei casi previsti dall’art. 134 del dannoD.Lgs. L'Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di risolvere stesso. Inoltre il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, a tutto rischio e danno dell’affidatario, nei seguenti casi: ⋅ gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 108 del d. lgs. 50/2016; ⋅ mancata sottoscrizione di un contratto discendente nel corso di validità dell’accordo quadro; ⋅ gravi violazioni degli obblighi derivanti dall’Accordo privacy che verrà sottoscritto tra il titolare del trattamento dei dati oggetto dell’appalto e l’appaltatore; ⋅ penali comminate dalla Stazione appaltante sui contratti discendenti per importo superiore al 10% del valore del corrispettivo contrattuale; ⋅ sospensione, abbandono potrà essere risolto qualora l’appaltatore ceda o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte dell’impresa affidataria del servizio; ⋅ mancata messa disposizione per tutta la durata dell’Accordo quadro, di personale idoneo e in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 del presente Capitolato; ⋅ cessione ad altri subappalti in tutto o in parte sia direttamente che indirettamentel’opera o le forniture assunte senza la prescritta autorizzazione, dei diritti e si renda colpevole di frode o di grave negligenza, in caso di inosservanza degli obblighi inerenti concernenti il personale in materia di lavoro e sicurezza, contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate in modo che, a giudizio esclusivo della stazione appaltante, ne resti compromesso sia il buon esito dell’opera che l’ultimazione nel termine contrattuale, ovvero quando l’ammontare delle penali comminate superi il 10% dell’importo contrattuale. In questi casi l’appaltatore avrà diritto soltanto al presente serviziopagamento dei lavori eseguiti regolarmente e dovrà risarcire il danno che provenisse alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione dei lavori d’ufficio in economia. Il provvedimento che dichiara la risoluzione dovrà essere trasmesso all’appaltatore a mezzo di raccomandata A/R, con l’intimazione a consentire l’occupazione e l’uso del cantiere e dei materiali e mezzi d’opera per la prosecuzione dei lavori, ovvero a provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine, a tale fine, assegnato dalla stazione appaltante; ⋅ manifesta non conformità delle prestazioni rilevate in fase caso di verifica; ⋅ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortunimancato rispetto del termine assegnato, la sicurezza sul lavoro stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. L’appaltatore dovrà presentarsi a tutte le assicurazioni obbligatorie constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a termine del personalecontratto; ⋅ violazione delle disposizioni sulla tracciabilità qualora egli non si presenti, il Direttore Lavori, con l’assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dei pagamenti ai sensi dell’artlavori già eseguiti e l’inventario degli oggetti presi in possesso. 3 della legge 136/2010; ⋅ gravi violazioni dei codici di comportamento La liquidazione del Comune di Carpi; ⋅ ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fattocredito all’appaltatore sarà eseguita d’ufficio e notificata allo stesso, che renda impossibile non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti. Per provvedere alle spese per la prosecuzione dell’affidamentodei lavori, la stazione appaltante potrà valersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili e mezzi d’opera dell’appaltatore, e presi in possesso, nonché delle somme liquidate e da liquidarsi a termine dell’art. 1453 credito dell’appaltatore, di quelle ritenute a garanzia sulle rate del Codice civile. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di leggeprezzo già pagate e della cauzione, compresa la facoltà del Committente di affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire oltreché procedere nei confronti dell’appaltatore per il risarcimento del maggior danno. All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte dell’impresa affidataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice Civile. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012.

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