Risorse economico finanziarie Clausole campione

Risorse economico finanziarie. 1. Compatibilmente con le esigenze del bilancio dell’Ateneo, si sostiene un progressivo allineamento delle risorse economiche per la formazione alle indicazioni della normativa nazionale che individuano nell’1% del monte salari lo stanziamento necessario per garantire un’offerta formativa in linea con i programmi nella pubblica amministrazione dei principali Paesi europei (cfr. Circolare 24 aprile 1995 n. 14). 2. Le risorse economico finanziarie vengono individuate coerentemente con il piano formativo definito dall’Ateneo d’intesa con le parti sindacali, in ragione delle priorità e delle diverse tipologie di azioni formative promosse (es.: corsi di formazione, formazione-intervento, stage…) e comunque in ragione di quanto stabilito nel comma 1 relativamente alle effettive disponibilità che emergono dalle esigenze del bilancio dell’Ateneo. 3. Una quota dello stanziamento annuale potrà essere autorizzata dal Direttore Amministrativo per favorire in particolare la partecipazione ad attività formative anche individuali sulla base delle seguenti esigenze: a) supporto o sviluppo di nuove professionalità operanti in settori e aree lavorative nuove o particolarmente sollecitate da cambiamenti organizzativi; b) coerenza con il Piano triennale strategico e con il Piano direzionale degli obiettivi approvato dal Consiglio di Amministrazione su base annuale. 4. Gli stanziamenti per la formazione vengono assegnati al servizio dell’Amministrazione Generale preposto alla formazione. Le Strutture con specifiche e peculiari esigenze in sede di bilancio di previsione possono destinare risorse per l’aggiornamento professionale del personale ad esse afferenti definite sulla base di una quota pro- capite pari ad un valore compreso tra i 150,00 e i 250,00 euro in ragione della complessità dei programmi da realizzare. Le Strutture devono, comunque fornire a tutti, a rotazione, l’opportunità di partecipare ad attività di formazione, privilegiando la realizzazione di corsi di formazione in house per esigenze formative diffuse. Le risorse destinate dovranno essere comunicate agli Organi istituzionali della Struttura interessata. L’Amministrazione dovrà garantire monitoraggio e controllo su base annuale dell’investimento in formazione. Tutte le risorse dedicate alla formazione del personale devono essere imputate sul capitolo di bilancio 01.04.02 5. La formazione realizzata per ottemperare quanto previsto dal sistema E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) dovrà prevedere annualment...
Risorse economico finanziarie. A partire dal 2016 l’Agenzia adotta la contabilità economico-finanziaria. Per questo motivo la Giunta provinciale annualmente mette a disposizione dell’Agenzia l’importo neces- sario prevalentemente per coprire i costi del personale e i costi di gestione del portale informatico, non- ché le spese relative alle pubblicazioni degli avvisi di gara e delle risultanze. Le fonti di finanziamento dell’Agenzia sono costituite da • Contributo ordinario della Provincia Autonoma di Bolzano • da una quota di entrate proprie derivanti dai versamenti effettuati dalle imprese per eventuali sanzioni e per l’accesso agli atti In base al budget per l’anno 2017, le principali spese sono costituite da: 2.1.1.01.02 Altri beni di consumo 4.000,00 2.1.2.01.02 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra- sferta 3.000,00 2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento 37.360,21 2.1.2.01.08 Consulenze 286.092,73 2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche 9.000,00 2.1.2.01.11 Servizi ausiliari 2.000,00 2.1.2.01.14 Servizi amministrativi 143.871,87 2.1.2.01.15 Servizi finanziari 100,00 2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni 977.225,19 2.1.2.01.99 Costi per altri servizi 203.450,00 2.1.4.99.99 Altri costi del personale n.a.c. 4.770.000,00 3.2.3.04.01 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche 100,00 5.2.4.03.01 Plusvalenze da alienazione di software 200.000,00 6.636.200,00
Risorse economico finanziarie. Il Comune di Milano – Polizia Locale, al termine del servizio, trasmetterà la rendicontazione relativa alle spese di tutte le attività connesse alla mobilità ed al presidio del territorio svolte dal personale di Polizia Locale, sulla base delle vigenti tariffe orarie, al Comune di Rho, che, si impegna al relativo rimborso. Il Comune di Rho provvederà a richiedere a Regione Lombardia il rimborso complessivo delle spese sostenute e anticipate da entrambe le Amministrazioni Comunali.

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  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • CONDIZIONI ECONOMICHE 9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell’ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

  • Obblighi dell’operatore economico 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

  • Conto economico Nota Integrativa. Ai suddetti documenti di sintesi segue il rendiconto redatto per la fase di accumulo. Non si è resa necessaria la redazione del rendiconto per la fase di erogazione, poiché il Fondo nell'esercizio in esame non ha erogato direttamente prestazioni in forma di rendita. Stante la struttura multicomparto, sono stati redatti distinti rendiconti per ciascun comparto; i rendiconti sono composti da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Il bilancio di esercizio del Fondo Pensione Alifond è assoggettato a revisione contabile.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite per i dipendenti del settore terziario, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n.33; b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°; 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 107 e 111.

  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse: a) Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015): euro 3.760.000,00 b) POR FESR: euro 650.000 c) POR FSE: euro 305.514,40 d) PSR FEASR: euro 900.000 e) Risorse regionali: euro 1.884.485,60

  • Contenuto economico dell'Offerta Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

  • TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .

  • Oneri economici 1. La partecipazione al TDH di cui al presente Accordo è su base volontaria e non genera alcuna remunerazione diretta per le Parti coinvolte. Non sono previsti oneri economici a carico delle Parti né sono previsti corrispettivi e/o rimborsi spese a favore di una delle Parti ed a carico dell’altra, in ragione della finalità di cooperazione tra le Parti stesse oggetto del presente Accordo. 2. Ciascuna Parte, pertanto, si fa carico dei propri costi, diretti ed indiretti, nessuno escluso, per la pubblicazione sul TDH e per la fornitura di contenuti redazionali e/o editoriali da parte dell’Aderente.