Common use of Ritardo nei pagamenti Clause in Contracts

Ritardo nei pagamenti. In caso di mancato pagamento, anche parziale, della fattura, decorso il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia:

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Ritardo nei pagamenti. In caso Fermo quanto indicato all’art. 13.1 che precede, in ipotesi di mancato pagamentopagamento dei Prodotti e/o dei Servizi entro i termini di volta in volta concordati tra le Parti, anche parziale, della fattura, decorso il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli Fornitore avrà diritto agli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenutetasso previsto dall’art. 5 del D.lgs n. 231/2002. In caso di mancato ritardo nel pagamento, il Fornitore sarà in qualsiasi momento autorizzato ad emettere una fattura recante gli importi nel frattempo maturati a titolo di interessi e spese. Il Cliente dovrà immediatamente provvedere al pagamento della dell’importo portato dalla predetta fattura. Nella ipotesi in cui sia emessa una fattura uBrokerper interessi e spese il Fornitore potrà, inoltrea proprio insindacabile giudizio, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In imputare tutti i casi di morosità del pagamenti successivamente effettuati dal Cliente nei confronti del Rivenditorea saldo della predetta fattura per interessi e spese e, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica solo per il residuo, al pagamento dei Prodotti e/o alla chiusura Servizi forniti. Qualora l’inadempimento del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fatturaCliente sia ripetuto o grave, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativiFornitore potrà, a richiedere al Distributore sua discrezione, sospendere l’invio dei Prodotti o l’esecuzione dei Servizi e/o rifiutare la sospensione della forniturarichiesta di ulteriori consegne e/o dichiarare risolto di diritto il contratto. Per i Clienti non connessi In ipotesi in bassa tensione cui il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 Cliente sia dichiarato fallito o comunque sottoposto ad una qualsiasi procedura concorsuale (quaranta) giorni (solari) concordato, amministrazione controllata, fallimento, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria), il Fornitore potrà sospendere le ulteriori forniture e/o esercitare il diritto di recesso dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornituracontratto. Il Cliente è tenuto a comunicare al Fornitore ogni rilevante cambiamento della propria compagine sociale o della propria organizzazione gestionale- amministrativa o la intervenuta sottoscrizione di cessione di azienda o ramo della stessa, quando tale evento riguardi le forniture dei Prodotti e/o dei Servizi. Il Fornitore, valutata tale informazione, potrà eventualmente comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata al Cliente la propria volontà di recedere dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamentocontratto. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in moraIn tal caso, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori LocaliFornitore potrà comunque trattenere, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensioneconto sul maggior dovuto, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione anticipi o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.iquanto sino a tal momento incassato., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia:

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Ritardo nei pagamenti. In contributo a copertura degli oneri amministrativi a favore del distributore e il contributo a copertura dei costi per la prestazione commerciale. Per la presente offerta, in caso di mancato pagamentosottoscrizione a seguito di voltura l’onere commerciale pari a 23€ non verrà applicato. Gli oneri amministrativi dovuti al distributore rimarranno a carico del Cliente. La fatturazione dei consumi avviene sulla base delle letture del contatore rilevate e messe a disposizione dal distributore o in mancanza sulla base dell’autolettura (ove disponibile) comunicata dal Cliente e validata dal distributore. In assenza di comunicazioni dei dati di consumo, anche parzialeEEN effettuerà la fatturazione, della fatturaa titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, decorso il termine sulla base dei consumi storici del Cliente o dei dati comunicati dal Cliente stesso nella Richiesta o in corso di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal fornitura. Dal 10° giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fatturabolletta, il Rivenditore invierà una lettera EEN potrà inviare formale avviso di messa costituzione in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo con raccomandata A/RR o PEC. Se il Cliente non adempirà nel termine indicato EEN potrà richiedere la sospensione della fornitura solo dopo 40 giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora e la richiesta sarà inviata al DL decorsi non meno di 3 giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento. Nel caso di pagamento dell’insoluto, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, EEN provvederà a richiedere al Distributore DL la sospensione riattivazione della fornitura, con le tempistiche e modalità previste dalla regolazione. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora EEN potrà richiedere al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto il pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta corrispettivo di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, fornitura nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste limite previsto dalla normativa vigente. L’effettiva Dopo la sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con - perdurante l’inadempimento del Cliente - EEN potrà in qualunque momento dichiarare risolto il Contratto. Per i clienti Consumatori verrà applicato un tasso di interesse moratorio pari al tasso BCE+ 3,5 punti percentuali. Addebito per la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario gestione del servizio di trasporto e TERNA)ritardato pagamento: da 11 a 25 giorni, 2% dell’importo insoluto; da 26 giorni in su, 5% dell’importo insoluto. Qualora il Cliente allacciato Le attività relative alle procedure riportate saranno svolte in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere conformità a quanto previsto dall'Allegato A alla Delibera ARERA ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com gas 99/11 e s.m.i. (TIMG)., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia:

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Ritardo nei pagamenti. In caso potrà in qualunque momento dichiarare risolto il Contratto. Le attività relative alle procedure riportate saranno svolte in conformità a quanto previsto dall'Allegato A alla Delibera ARERA 285/2015/R/com (TIMOE). Il Cliente può recedere dal Contratto in qualsiasi momento e senza oneri per cambiare Fornitore, rilasciando al nuovo Fornitore, tramite la stipula del nuovo Contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere con EEN. Il nuovo Fornitore è tenuto all’invio di mancato pagamentoapposita comunicazione al SII entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitura. EEN garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, anche parzialea partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso. Se il Cliente intende recedere per cessazione della fornitura, della fatturao per altre motivazioni, decorso il termine di scadenzapreavviso per l’esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di EEN. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto secondo le seguenti modalità: Raccomandata: Casella postale E.ON Energia 14029, uBroker addebiterà gli interessi 00000 Xxxxxx; fax: 000 000 000 o tramite pec a xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Le somministrazioni avverranno nel rispetto delle tempistiche minime stabilite da ARERA e compatibilmente con l’intervenuta efficacia dei recessi esercitati verso i precedenti fornitori. La somministrazione si deve ritenere condizionata all’attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di mora calcolatiTrasporto, Dispacciamento, Trasmissione e Servizi Accessori, di cui all’art.4 delle CGC. Ove il PDR e/o il POD non siano allacciati alla rete di distribuzione locale, i termini decorreranno dal momento della ultimazione dell’allacciamento ed a seguito del rilascio delle idonee autorizzazioni/accertamenti. La data presunta dell’avvio dell’esecuzione della fornitura viene indicata nella Richiesta di Fornitura e di regola sarà l’inizio del secondo mese successivo alla data di firma della stessa. Nei casi di voltura e subentro l'attivazione della fornitura sarà eseguita nel rispetto delle tempistiche previste dalla regolazione e saranno richiesti il contributo a copertura degli oneri amministrativi a favore del distributore e il contributo a copertura dei costi per ogni giorno la prestazione commerciale. La fatturazione dei consumi avviene sulla base delle letture del contatore rilevate e messe a disposizione dal distributore ovvero in mancanza sulla base dell’autolettura (ove disponibile) comunicata dal Cliente e validata dal distributore. In assenza di ritardo comunicazioni dei dati di consumo, EEN effettuerà la fatturazione, a partire titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei consumi storici del Cliente o dei dati comunicati dal Cliente stesso nella Richiesta, ovvero in corso di fornitura. Per i clienti consumatori verrà applicato un tasso di interesse moratorio pari al tasso BCE + 3,5 punti percentuali. Addebito per la gestione del ritardato pagamento: da 11 a 25 giorni, 2% dell’importo insoluto; da 26 giorni in su, 5% dell’importo insoluto. Dal 10° giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fatturabolletta, il Rivenditore invierà una lettera EEN potrà inviare formale avviso di messa costituzione in mora con raccomandata A/R o PEC. Se il Cliente non adempirà nel termine indicato EEN potrà richiedere la sospensione della fornitura al Cliente di energia elettrica DL competente. Per i clienti alimentati in bassa tensione (BT) la sospensione della fornitura verrà richiesta dopo 25 giorni solari dalla notifica della costituzione in mora (se sussistono le condizioni tecniche del misuratore, la sospensione sarà anticipata da un periodo di 15 giorni in cui la potenza sarà ridotta del 15% rispetto a mezzo raccomandata A/Rquella disponibile). Decorso tale periodo, o a mezzo PECin caso di perdurante insolvenza, con indicazione chela fornitura verrà sospesa. Per i clienti non in BT la sospensione della fornitura verrà richiesta dopo 40 giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora e la richiesta sarà inviata al DL decorsi non meno di 3 giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento. Nel caso di pagamento dell’insoluto, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, EEN provvederà a richiedere al Distributore DL la sospensione riattivazione della fornitura, con le tempistiche e modalità previste dalla regolazione. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora EEN potrà richiedere al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto il pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta corrispettivo di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, fornitura nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste limite previsto dalla normativa vigente. L’effettiva Dopo la sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra - perdurante l’inadempimento del Cliente - EEN potrà in qualunque momento dichiarare risolto il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.iContratto., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia:

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Ritardo nei pagamenti. In caso di mancato pagamento, anche parziale, della fattura, decorso il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi D ecorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia:

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Ritardo nei pagamenti. In Nel caso di mancato ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale d’Appalto sono dovuti gli interessi a norma dell’articolo 26, comma 1, della Legge n. 109/1994. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall’articolo 28, comma 9, della Legge n. 109/1994, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi. L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, anche parzialein conto e a saldo, della fatturaimmediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, decorso senza necessità di apposite domande o riserve. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine di scadenza, uBroker addebiterà stabilito ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento n. 554/1999 per causa imputabile all’Amministrazione appaltante spettano all’Appaltatore gli interessi di mora calcolaticorrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo fino alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera emissione di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamentodetto certificato. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte nella emissione del Cliente certificato di pagamento superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) sessanta giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per dal giorno successivo sono dovuti gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA)interessi moratori. Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai propri obblighi sensi dell’articolo 29 del Regolamento n. 554/1999 per causa imputabile all’Amministrazione appaltante spettano all’Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di pagamento nei confronti saldo non intervenga nel termine stabilito dall’articolo 29 del fornitore Regolamento n. 554/1999 per causa imputabile all’Amministrazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici di concerto con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica Ministro del Tesoro, del Bilancio e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario della Programmazione Economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09dell’articolo 1224, Del. 219/2020/R/com e s.m.isecondo comma, del Codice civile., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia:

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Ritardo nei pagamenti. In caso Per i clienti consumatori verrà applicato un tasso di mancato interesse moratorio pari al tasso BCE + 3,5 punti percentuali. Addebito per la gestione del ritardato pagamento: da 11 a 25 giorni, anche parziale2% dell’importo insoluto; da 26 giorni in su, della fattura, decorso il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal 5% dell’importo insoluto. Dal 10° giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fatturabolletta, il Rivenditore invierà una lettera EEN potrà inviare formale avviso di messa costituzione in mora con raccomandata A/R o PEC. Se il Cliente non adempirà nel termine indicato EEN potrà richiedere la sospensione della fornitura al Cliente di energia elettrica DL competente. Per i clienti alimentati in bassa tensione (BT) la sospensione della fornitura verrà richiesta dopo 25 giorni solari dalla notifica della costituzione in mora (se sussistono le condizioni tecniche del misuratore, la sospensione sarà anticipata da un periodo di 15 giorni in cui la potenza sarà ridotta del 15% rispetto a mezzo raccomandata A/Rquella disponibile). Decorso tale periodo, o a mezzo PECin caso di perdurante insolvenza, con indicazione chela fornitura verrà sospesa. Per i clienti non in BT la sospensione della fornitura verrà richiesta dopo 40 giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora e la richiesta sarà inviata al DL decorsi non meno di 3 giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento. Nel caso di pagamento dell’insoluto, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, EEN provvederà a richiedere al Distributore DL la sospensione riattivazione della fornitura, con le tempistiche e modalità previste dalla regolazione. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora EEN potrà richiedere al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto il pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta corrispettivo di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, fornitura nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste limite previsto dalla normativa vigente. L’effettiva Dopo la sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra - perdurante l’inadempimento del Cliente - EEN potrà in qualunque momento dichiarare risolto il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA)Contratto. Qualora il Cliente allacciato Le attività relative alle procedure riportate saranno svolte in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020conformità a quanto previsto dall'Allegato A alla Delibera ARERA 285/2015/R/com e s.m.i(TIMOE)., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia:

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Ritardo nei pagamenti. 14.1 Al ricevimento della fattura, il Cliente dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo ivi esposto entro la data di scadenza e con le modalità indicate sulla fattura stessa. In caso di mancato pagamentomancato, anche parzialeritardato o parziale pagamento di una o più fatture, della fatturail Cliente dovrà corrispondere, decorso oltre all’ammon- tare degli importi dovuti, eventuali penali e spese occorse per il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi recupero del credito ed un interesse di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua in misura pari: - al saggio degli interessi previsti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, per tutti i Clienti esclusi quelli con forniture a uso domestico; - al saggio degli interessi legali, previsti annualmente con Decreto del Ministro dell’Eco- nomia e delle Finanze ai sensi del 1284 c.c. maggiorati di 3,50 (tre/50) punti percentuali per tutti i Clienti con forniture a uso domestico; - un corri- spettivo fisso per le spese del sollecito scritto pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenutea Euro 5,00 (cinque/00) IVA esclusa. 14.2 In caso di mancato pagamento della di una fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo entro la data di scadenza della fatturail Fornitore, fermo restando il Rivenditore invierà una lettera diritto di risolvere il contratto, si riserva di attivare le procedure previste in caso di morosità, inviando al Cliente, a mezzo raccomandata o PEC, apposita comunicazione di messa in mora al Cliente con l’indicazione del termine ultimo di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/Rpagamento, ovvero 15 giorni solari dall’invio o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) 20 giorni (solari) dal ricevimento solari dalla data di emissione della stessa procederà(ovvero 10 giorni dalla notifica all’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione di costituzione in mora inviata tramite servizio di posta elettronica certificata). Detti termini potranno essere ridotti nel caso previsto dall’art. 3.4 dell’Allegato A della delibera 258/15 qualora, dopo i nei 90 giorni successivi tre alla data dell’ultima richiesta di sospensio- ne della fornitura per morosità, il Venditore proceda con nuova messa in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente. Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato, il Fornitore comunque non potrà richiedere al distributore di sospendere la fornitura prima di 3 giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione partire dall’ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella comunicazione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti siti connessi in bassa tensione, senza misuratore elettronicoqualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di prima della sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, della fornitura il Fornitore procederà con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di una riduzione della potenza pari al 15% (quindici percento)) della potenza disponibile e, ove possibile. Decorsi i decorsi 15 (quindici) giorni solari dalla data di riduzione senza che il pagamento venga perfeziona- to, procederà con la sospensione integrale. L’avvenuto pagamento del proprio debito dovrà essere comunicato e dimostrato dal Cliente mediante presentazione di potenza idonea documentazione attraverso fax, raccomandata A/R o PEC. 14.3 Il Cliente deve consentire al distributore l’accesso ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura affinché possa disalimentare il Distributore, qualora non riceva punto di riconsegna in caso di inadempimento. Le utenze verranno riattivate solamente a seguito del pagamento di tutte le fatture che hanno comportato la richiesta di sospensione. 14.4 Il Fornitore, peraltro, sempre per tramite del Distributore, potrà procedere, senza alcun preavviso al Cliente, all’immediata sospensione delle forniture in caso di accertato prelievo fraudolento (compresa l’ipotesi di riattivazione da parte non autorizzata a seguito di sospensione per mora). 14.5 In ogni caso è comunque fatta salva ogni altra azione per il recupero del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettricacredito e il risarcimento dell’eventuale danno subito dal Fornitore. - Per gli altri punti, provvedere 14.6 Il Cliente è tenuto a pagare le spese relative alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento e all’eventuale riattivazione della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità fornitura previste dalla normativa vigente. L’effettiva vigente e dai prezziari delle società di distribuzione, nonché gli oneri maturati fino alla completa sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la e dei relativi servizi associati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiun- tivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione dei servizi e/o risoluzione del Contratto. 14.7 In caso di trasporto mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora sospensione della fornitura il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi avrà diritto ad un indennizzo automatico così come previsto dall’art. 3.6 dell’Allegato A della delibera 258/15. 14.8 La concessione di eventuali dilazioni di pagamento nei confronti non comporterà l’interruzione del fornitore calcolo degli interessi di mora. 14.9 In caso di Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere all’impresa di distribuzione: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; iii) copia della risoluzione del contratto con il quale aveva precedentemente sottoscritto un cliente finale; iv) copia del contratto di somministrazione fornitura o dell’ultima fattura pagata; v) documento di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo nonché ulteriore documentazione idonea a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti eviden- ziare la situazione di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico morosità del cliente finale moroso”, ossia:finale.

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Ritardo nei pagamenti. In caso di mancato pagamento, anche parziale, della fattura, decorso il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della xxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxx.xx xxxxxxx@xxx.xx P.IVA e C.F. 11101970017 fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia:: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in caso di inadempimento, verrà applicato l’indennizzo di cui al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; d) l’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. Il Rivenditore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura di sospensione della fornitura, pari a 5,00 € per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la riattivazione della fornitura stessa. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura da parte della Società, la stessa applicherà gli indennizzi automatici, così come previsto del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (ARG/gas 99/11). • Nuova versione (oggetto della presente proposta di modifica):

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Ritardo nei pagamenti. In caso Nessun reclamo o contestazione deve comportare il differimento o la riduzione di mancato quanto dovuto al Fornitore (c.d. solve et repete), salvo errore materiale di calcolo. La riduzione o il differimento sono ammessi solo se la somma è sbagliata e in ogni caso, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore fornendone la motivazione. Tale comunicazione scritta deve essere inviata al Fornitore prima del termine per il pagamento. Qualora un Cliente ritardi il pagamento, anche parzialeparzialmente, della fattura, decorso il termine verrà applicato un interesse di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolatimora, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua in misura pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti saggio degli interessi previsti dall’art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 che attua la direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento inviati nelle transazioni commerciali. Il Fornitore distribuirà i pagamenti in modo da coprire per primo i costi di recupero, poi i costi di sollecito per ritardati pagamenti, gli interessi di mora e le eventuali spese per finire i costi principali. Nel caso in cui i pagamenti vengano effettuati dall’estero i costi di recupero credito sostenutetransazione resteranno a carico del Cliente che ha effettuato tale pagamento dall’estero. In Resta salva la facoltà del Fornitore di procedere alla cessazione della fornitura di energia elettrica, nel caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturalepuntuale pagamento, previa comunicazione scritta al Cliente, nei termini di cui ai paragrafi che seguono, anche limitatamente ad alcuni a parte dei POD Siti del Cliente stesso. In conformità alla delibera AEEG n. 4/2008, (Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto dell'energia elettrica nei casi di morosità dei PdR clienti finali o di inadempimento da parte del venditore), a partire dal primo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora Fornitore potrà inviare al Cliente di energia elettrica in bassa tensione una comunicazione a mezzo raccomandata Posta Elettronica Certificata con indicazione che, in caso di mancato pagamento entro 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della comunicazione, procederà, anche tramite richiesta al Distributore, alla sospensione della fornitura. Nel caso in cui la comunicazione venga inviata a mezzo Raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore pagamento dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) entro e non oltre 15 giorni (solari) dal ricevimento solari dall’ invio della comunicazione comunicazione. Nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di messa in mora. Per i Clienti documentare la data di gas naturale invio della lettera, il Rivenditore invierà una lettera pagamento dovrà avvenire entro e non oltre 20 giorni solari dalla data di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento emissione della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornituracomunicazione. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditorepagamento, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamentofornendone gli estremi e idonea prova. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti Xxxx connessi in bassa tensione, senza qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore elettronicoprima della sospensione della fornitura, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, il Fornitore procederà con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di riduzione della potenza al 15% (quindici percento)) della potenza disponibile e, ove possibile. Decorsi i decorsi 15 (quindici) giorni solari dalla data di riduzione di potenza senza che il Distributorepagamento venga perfezionato, qualora non riceva procederà con la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigenteintegrale. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei minimi tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi del servizio di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore Fornitore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Terna S.p.A.) Restano a carico del Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione o cessazione della fornitura di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario dei relativi servizi associati, nonché ogni ulteriore costo o danno subito dal Fornitore ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com dell’art. 1218 e s.m.i., 1223 c.c. . In caso di disattivazione e riattivazione di un punto di prelievo a seguito di morosità il nuovo fornitore addebiterà Fornitore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B previsto dalla Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia:AEEG 199/11 e ogni altro corrispettivo applicabile previsto dalla regolamentazione vigente.

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Ritardo nei pagamenti. Il reclamo - redatto in forma libera o utilizzando il modulo disponibile sul sito - deve essere inoltrato a Xxxxxxx Xxxxxxx X.XX Xxxxxxx 00000 - 00000 Xxxxxx (XX) o tramite mail a servizio.clienti@eon- xxxxxxx.xxx. Il Foro competente in via esclusiva per il Cliente consumatore è il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Cliente medesimo. EEN aderisce al protocollo di Conciliazione Paritetica concluso con le più rappresentative associazioni dei consumatori appartenenti al CNCU. In caso di mancato pagamentoalternativa il Cliente potrà rivolgersi al Servizio Conciliazione istituito dall’ARERA. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche parzialerelativi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, della fatturae in merito al Codice di condotta commerciale, decorso che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il termine sito dell’Autorità di scadenzaRegolazione per Energia Reti e Ambiente xxx.xxxxx.xx o chiami il numero verde 800.166.654 Se il Cliente consumatore ha concluso il Contratto mediante forme di comunicazione a distanza, uBroker addebiterà gli interessi fuori dai locali commerciali o via web ha la facoltà di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati recedere senza oneri e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità senza fornire alcuna motivazione entro 14 giorni dalla conclusione del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/Contratto tramite dichiarazione esplicita o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione utilizzando l’apposito modulo allegato da inviare a mezzo raccomandata A/RR o lettera semplice per posta all’ indirizzo Xxxxxxx Xxxxxxx X.XX Xxxxxxx 00000 - 00000 Xxxxxx (XX) o via fax al Numero Verde 800 999 599. Il Cliente domestico può presentare un’espressa richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine di ripensamento. Detta richiesta non fa, in ogni caso, venire meno il diritto di esercitare il ripensamento. Il Cliente può recedere dal Contratto in qualsiasi momento e senza oneri per cambiare Fornitore, rilasciando al nuovo Fornitore, tramite la stipula del nuovo Contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere con EEN. Il nuovo Fornitore è tenuto all’invio di apposita comunicazione al SII entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitura. EEN garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso. Se il Cliente intende recedere per cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal 1 mese decorrente dalla data di ricevimento della stessa procederàcomunicazione di recesso da parte di EEN. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto secondo le seguenti modalità: Raccomandata: Casella postale E.ON Energia 14029, dopo 00000 Xxxxxx; fax: 000 000 000 o tramite pec a xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Le somministrazioni avverranno nel rispetto delle tempistiche minime stabilite da ARERA e compatibilmente con l’intervenuta efficacia dei recessi esercitati verso i successivi tre giorni lavorativiprecedenti fornitori. La somministrazione si deve ritenere condizionata all’attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di Trasporto, Dispacciamento, Trasmissione e Servizi Accessori, di cui all’art.4 delle CGC. Ove il PDR e/o il POD non siano allacciati alla rete di distribuzione locale, i termini decorreranno dal momento della ultimazione dell’allacciamento ed a seguito del rilascio delle idonee autorizzazioni/accertamenti. La data presunta dell’avvio dell’esecuzione della fornitura viene indicata nella Richiesta di Fornitura e di regola sarà l’inizio del secondo mese successivo alla data di firma della stessa. Nei casi di voltura e subentro l'attivazione della fornitura sarà eseguita nel rispetto delle tempistiche previste dalla regolazione e saranno richiesti il contributo a copertura degli oneri amministrativi a favore del distributore e il contributo a copertura dei costi per la prestazione commerciale. La fatturazione dei consumi avviene sulla base delle letture del contatore rilevate e messe a disposizione dal distributore ovvero in mancanza sulla base dell’autolettura (ove disponibile) comunicata dal Cliente e validata dal distributore. In assenza di comunicazioni dei dati di consumo, EEN effettuerà la fatturazione, a richiedere al Distributore la sospensione della titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei consumi storici del Cliente o dei dati comunicati dal Cliente stesso nella Richiesta, ovvero in corso di fornitura. Per i Clienti clienti consumatori verrà applicato un tasso di interesse moratorio pari al tasso BCE + 3,5 punti percentuali. Addebito per la gestione del ritardato pagamento: da 11 a 25 giorni, 2% dell’importo insoluto; da 26 giorni in su, 5% dell’importo insoluto. Dal 10° giorno successivo alla data di scadenza della bolletta, EEN potrà inviare formale avviso di costituzione in mora con raccomandata A/R o PEC. Se il Cliente non connessi adempirà nel termine indicato EEN potrà richiedere la sospensione della fornitura al DL competente. Per i clienti alimentati in bassa tensione il termine per l’invio (BT) la sospensione della fornitura verrà richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 dopo 25 giorni solari dalla notifica della costituzione in mora (quaranta) se sussistono le condizioni tecniche del misuratore, la sospensione sarà anticipata da un periodo di 15 giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione in cui la potenza sarà ridotta del 15% rispetto a quella disponibile). Decorso tale periodo, in caso di messa in moraperdurante insolvenza, la fornitura verrà sospesa. Per i Clienti clienti non in BT la sospensione della fornitura verrà richiesta dopo 40 giorni solari dalla data di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa notifica della costituzione in mora e la richiesta sarà inviata al Cliente DL decorsi non meno di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R3 giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento. Nel caso di pagamento dell’insoluto, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, EEN provvederà a richiedere al Distributore DL la sospensione riattivazione della fornitura, con le tempistiche e modalità previste dalla regolazione. Il EEN potrà richiedere al Cliente potrà comunicare l’avvenuto il pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta corrispettivo di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, fornitura nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste limite previsto dalla normativa vigente. L’effettiva Dopo la sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra - perdurante l’inadempimento del Cliente - EEN potrà in qualunque momento dichiarare risolto il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA)Contratto. Qualora il Cliente allacciato Le attività relative alle procedure riportate saranno svolte in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020conformità a quanto previsto dall'Allegato A alla Delibera ARERA 285/2015/R/com e s.m.i(TIMOE)., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia:

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Ritardo nei pagamenti. In caso di mancato pagamento, anche parziale, della presente fattura, decorso il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBrokeruBroker avrà, inoltre, sospenderà la possibilità di sospendere la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, è facoltà di quest’ultimo procederà procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo A partire dal giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà potrà inviare allo stesso una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, R con indicazione che, trascorsi 25 15 (venticinquequindici) giorni (solari) dal ricevimento dall’invio della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine fornitura ovvero la chiusura del PdR per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornituramorosità. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fatturagiorni, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi Relativamente alla fornitura di Energia Elettrica, per i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti POD connessi in bassa tensione, senza misuratore elettronicoqualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di prima della sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, della fornitura il Rivenditore procederà con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di una riduzione della potenza pari al 15% (quindici percento)) della potenza disponibile e, ove possibile. Decorsi i 15 decorsi 10 (quindicidieci) giorni solari dalla data di riduzione di potenza senza che il Distributorepagamento venga perfezionato, qualora non riceva procederà con la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiestaintegrale. In caso di persistente morositàogni caso, la comunicazione del Rivenditore indicherà le modalità con cui il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornituraCliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento, nel le quali, comunque, non potranno risultare più gravose rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigentea quelle originariamente pattuite. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi Per tale tipologia di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore POD, qualora abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i.operato la risoluzione contrattuale per morosità, il nuovo fornitore addebiterà al Rivenditore, a seguito dello switching del Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore su diverso fornitore, potrà avanzare richiesta di indennizzo “CMOR”, qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo all’art. 2.2 Allegato B Delibera della delibera AEEG ARG/elt 219/10 “Sistema Disposizioni per il funzionamento del sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale morosodi cui all’All. B della deliberazione dell’AEEG ARG/elt n.191/09”, ossia:

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Ritardo nei pagamenti. In caso mediante invio del Modulo di mancato pagamento, anche parziale, della fattura, ripensamento allegato al Contratto attraverso i canali indicati nel suddetto xxxxxx.Xx Cliente può presentare un’espressa richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine di scadenzaripensamento. Detta richiesta non fa, uBroker addebiterà in ogni caso, venire meno il diritto di esercitare il ripensamento. Il Cliente può recedere dal Contratto in qualsiasi momento e senza oneri per cambiare Fornitore, rilasciando al nuovo Fornitore, tramite la stipula del nuovo Contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere con EEN. Il nuovo Fornitore è tenuto all’invio di apposita comunicazione al SII entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitura. EEN garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso. Se il Cliente intende recedere per cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di EEN. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto secondo le seguenti modalità: Raccomandata: Casella postale E.ON Energia 14029, 00000 Xxxxxx; fax: 000 000 000 o tramite pec a xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel termine indicato nella comunicazione di accettazione da parte del Fornitore della proposta di Xxxxxxxxx. Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine: a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore; b) le autoletture comunicate dal Cliente - con le modalità e le tempistiche indicate in fattura - e validate dal Distributore; c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore o stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, secondo i seguenti criteri: per il primo anno di fornitura, saranno utilizzati i dati di consumo comunicati dal Cliente in sede di sottoscrizione del Contratto; per gli anni di fornitura successivi al primo, i consumi saranno stimati sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente dell’anno precedente. Nel caso di ritardato pagamento della fattura EEN richiede al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) + 3,5 punti percentuali. Il Cliente che ha pagato nei termini di 8,5 puntiscadenza le fatture relative all’ultimo biennio ovvero, oltre qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le maggiori fatture relative al periodo di efficacia del Contratto è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni di ritardo. EEN potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative ai solleciti al sollecito di pagamento inviati e le eventuali spese della fattura. È esclusa la richiesta di recupero credito sostenuterisarcimento del danno ulteriore. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva Dal 10° giorno successivo alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora fattura EEN potrà inviare al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo di raccomandata A/R, R o a mezzo PECPEC (ove disponibile) formale avviso di costituzione in mora, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a del termine ultimo di pagamento. Se il Cliente non adempirà nel termine indicato EEN potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi fornitura solo dopo 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta data di notifica della costituzione in mora e la richiesta sarà inviata al DL decorsi non meno di 3 giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento. EEN potrà richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, fornitura nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste limite previsto dalla normativa vigente. L’effettiva Dopo la sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra - perdurante l’inadempimento del Cliente - EEN potrà in qualunque momento dichiarare risolto il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA)Contratto. Qualora il Cliente allacciato Le attività relative alle procedure riportate saranno svolte in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere conformità a quanto previsto dall'Allegato A alla Delibera ARERA ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com gas 99/11 e s.m.i. (TIMG)., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia:

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Ritardo nei pagamenti. In caso Fermo quanto indicato al punto 1, in ipotesi di mancato pagamento, anche parziale, della fattura, decorso pagamento del Prodotto entro il termine di scadenzacui al punto 10.1, uBroker addebiterà gli maturerà a favore di FCF un interesse pari all’Euroribor maggiorato di sette punti e rapportato al periodo di ritardo. FCF e’ autorizzata ad emettere fattura per interessi secondo le modalità di mora calcolaticui al presente punto, ed inviarla al Cliente. La fattura sarà anche gravata dalle spese che FCF avrà sostenuto per ogni giorno di ritardo detta attività. Il Cliente dovrà immediatamente provvedere al pagamento del dovuto. Nella ipotesi in cui sia emessa una fattura per interessi per ritardato pagamento FCF potrà, a partire proprio insindacabile giudizio, imputare tutti i pagamenti successivamente effettuati dal giorno successivo alla scadenza Cliente a saldo della fattura rimasta insolutaper interessi e spese e solo per il residuo al pagamento del Prodotto fornito. FCF potrà anche, su base annua pari qualora l’inadempimento del Cliente sia ripetuto o grave, sospendere l’invio del Prodotto, rifiutare la richiesta di ulteriori consegne o ritenere risolto il contratto. essere considerato motivo per la sospensione della fornitura del Prodotto da parte di FCF. FCF, in tale ipotesi, dovrà inviare al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 puntiCliente una specifica comunicazione. Dal momento della ricezione della suddetta comunicazione, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità debiti del Cliente nei confronti di FCF si intenderanno immediatamente scaduti e le somme tutte esigibili e cio’ in deroga a qualunque patto contrario precedentemente concordato con il Cliente. FCF avrà anche la facoltà di prelevare il Prodotto fornito non pagato dai magazzini o stabilimenti del RivenditoreCliente. In ipotesi in cui il Cliente sia sottoposto ad una procedura concorsuale (concordato, quest’ultimo procederà amministrazione controllata, fallimento, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria) FCF, potrà, nel rispetto della specifica normativa in via preventiva alla sospensione della fornitura tema di Energia Elettrica e/recupero dei crediti, sospendere le ulteriori forniture o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, ritenere risolto il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornituracontratto stesso. Il Cliente e’ tenuto a comunicare a FCF ogni rilevante cambiamento della propria compagine sociale o della propria organizzazione gestionale amministrativa o la intervenuta sottoscrizione di cessione di azienda o ramo della stessa, quando tale evento riguardi le forniture del Prodotto. FCF, valutata tale informazione, o in mancanza della stessa, potrà eventualmente comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando al Cliente la propria volontà di non proseguire il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiestarapporto. In caso tal caso, tutti i crediti di persistente morositàFCF si intenderanno immediatamente esigibili. FCF potrà comunque trattenere, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la forniturain conto sul maggior dovuto, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione gli anticipi o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.iquanto sino a tal momento incassato., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia:

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Samples: www.fontanafreddacf.com

Ritardo nei pagamenti. In caso di mancato pagamento, anche parziale, della fattura, decorso il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 xxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxx.xx xxxxxxx@xxx.xx P.IVA e C.F. 11101970017 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia:: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in caso di inadempimento, verrà applicato l’indennizzo di cui al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; d) l’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. Il Rivenditore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura di sospensione della fornitura, pari a 5,00 € per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la riattivazione della fornitura stessa. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura da parte della Società, la stessa applicherà gli indennizzi automatici, così come previsto del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (ARG/gas 99/11). • Nuova versione (oggetto della presente proposta di modifica):

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Samples: ubroker.it

Ritardo nei pagamenti. In Nel caso di mancato ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 26, comma 1, della legge 109/1994. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma 9, della legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, anche parzialein conto e a saldo, della fatturaimmediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, decorso senza necessità di apposite domande o riserve. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine di scadenza, uBroker addebiterà stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi di mora calcolaticorrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo fino alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera emissione di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamentodetto certificato. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte nella emissione del Cliente certificato di pagamento superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) sessanta giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per dal giorno successivo sono dovuti gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA)interessi moratori. Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo relativo ai propri obblighi pagamenti a saldo per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso. Il saggio degli interessi di pagamento nei confronti mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del fornitore Ministro dei lavori pubblici di concerto con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica Ministro del tesoro, del bilancio e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09dell'articolo 1224, Del. 219/2020/R/com secondo comma, del codice civile. L'appaltatore deve iniziare i lavori entro cinque giorni dalla consegna dei lavori come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 120 (centoventi) naturali e s.m.i.consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il nuovo fornitore addebiterà quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 Regolamento Generale ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario all'art. 45, comma 10 Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per l’esercente la vendita uscente a carico compiere i lavori. I presupposti per i quali il responsabile del cliente finale moroso”, ossia:procedimento può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.

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Samples: Contratto Di Appalto Dei Lavori Di "Interventi Di Miglioramento Infrastrutturale Della Rete Viaria Nelle Aree Rurali Di Bortigiadas" Ditta Appaltatrice

Ritardo nei pagamenti. 14.1 Al ricevimento della fattura, il Cliente dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo ivi esposto entro la data di scadenza e con le modalità indicate sulla fattura stessa. In caso di mancato pagamentomancato, anche parzialeritardato o parziale pagamento di una o più fatture, della fatturail Cliente dovrà corrispondere, decorso oltre all’ammon- tare degli importi dovuti, eventuali penali e spese occorse per il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi recupero del credito ed un interesse di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari in misura pari: - al Tasso Ufficiale saggio degli interessi previsti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, per tutti i Clienti esclusi quelli con forniture a uso domestico; - al saggio degli interessi legali, previsti annualmente con Decreto del Ministro dell’E- conomia e delle Finanze ai sensi del 1284 c.c. maggiorati di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre 3,50 (tre/50) punti percentuali per tutti i Clienti con forniture a uso domestico; - un corrispettivo per le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenutedel sollecito scritto fino a Euro 5,00 (cinque/00) IVA esclusa. 14.2 In caso di mancato pagamento della di una fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo entro la data di scadenza della fatturail Fornitore, fermo restando il Rivenditore invierà una lettera diritto di risolvere il contratto, si riserva di attivare le procedure previste in caso di morosità, inviando al Cliente, a mezzo raccomandata o PEC, apposita comunicazione di messa in mora al Cliente con l’indicazione del termine ultimo di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/Rpagamento, ovvero 15 giorni solari dall’invio o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) 20 giorni (solari) dal ricevimento solari dalla data di emissione della stessa procederà(ovvero 10 giorni dalla notifica all’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione di costituzione in mora inviata tramite servizio di posta elettronica certificata). Detti termini potranno essere ridotti nel caso previsto dall’art. 3.4 dell’Allegato A della delibera 258/15 qualora, dopo i nei 90 giorni successivi tre alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, il Venditore proceda con nuova messa in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente. Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato, il Fornitore comunque non potrà richiedere al distributore di sospendere la fornitura prima di 3 giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione partire dall’ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella comunicazione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti siti connessi in bassa tensione, senza misuratore elettronicoqualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di prima della sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, della fornitura il Fornitore procederà con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di una riduzione della potenza pari al 15% (quindici percento)) della potenza disponibile e, ove possibile. Decorsi i decorsi 15 (quindici) giorni solari dalla data di riduzione senza che il pagamento venga perfezionato, procederà con la sospensione integrale. L’avvenuto pagamento del proprio debito dovrà essere comunicato e dimostrato dal Cliente mediante presentazione di potenza idonea documentazione attraverso fax, raccomandata A/R o PEC. Qualora la costituzione in mora sia relativa a importi non pagati per consumi risalenti a più di 2 anni per i quali il DistributoreCliente non abbia eccepito la prescrizione, qualora non riceva pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporterà l’ammontare di tali importi e l’indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente. 14.3 Il Cliente deve consentire al distributore l’accesso ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura affinché possa disalimentare il punto di riconsegna in caso di inadempimento. Le utenze verranno riattivate solamente a seguito del pagamento di tutte le fatture che hanno compor- tato la richiesta di sospensione. 14.4 Il Fornitore, peraltro, sempre per tramite del Distributore, potrà procedere, senza alcun preavviso al Cliente, all’immediata sospensione delle forniture in caso di accertato prelievo fraudolento (compresa l’ipotesi di riattivazione da parte non autorizzata a seguito di sospensione per mora). 14.5 In ogni caso è comunque fatta salva ogni altra azione per il recupero del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettricacredito e il risarcimento dell’eventuale danno subito dal Fornitore. - Per gli altri punti, provvedere 14.6 Il Cliente è tenuto a pagare le spese relative alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento e all’eventuale riattivazione della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità fornitura previste dalla normativa vigente. L’effettiva vigente e dai prezziari delle società di distribuzione, nonché gli oneri maturati fino alla completa sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la e dei relativi servizi associati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiun- tivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione dei servizi e/o risoluzione del Contratto. 14.7 In caso di trasporto mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora sospensione della fornitura il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi avrà diritto ad un indennizzo automatico così come previsto dall’art. 3.6 dell’Allegato A della delibera 258/15. 14.8 La concessione di eventuali dilazioni di pagamento nei confronti non comporterà l’interruzione del fornitore calcolo degli interessi di mora. 14.9 In caso di Cessazione am- ministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere all’impresa di distribuzione: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; iii) copia della risoluzione del contratto con il quale aveva precedentemente sottoscritto un cliente finale; iv) copia del contratto di somministrazione fornitura o dell’ultima fattura pagata; v) documento di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo nonché ulteriore documentazione idonea a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti evidenziare la situazione di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico morosità del cliente finale moroso”, ossia:finale.

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Samples: dufercoenergia.com

Ritardo nei pagamenti. In caso Se il Cliente consumatore ha concluso il Contratto mediante forme di mancato pagamentocomunicazione a distanza, anche parziale, della fattura, decorso il termine fuori dai locali commerciali o via web ha la facoltà di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati recedere senza oneri e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità senza fornire alcuna motivazione entro 14 giorni dalla conclusione del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/Contratto tramite dichiarazione esplicita o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione utilizzando l’apposito modulo allegato da inviare a mezzo raccomandata A/RR o lettera semplice per posta all’ indirizzo Xxxxxxx Xxxxxxx X.XX Xxxxxxx 00000 - 00000 Xxxxxx (XX) o via fax al Numero Verde 800 999 599. Il Cliente domestico può presentare un’espressa richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine di ripensamento. Detta richiesta non fa, in ogni caso, venire meno il diritto di esercitare il ripensamento. Il Cliente può recedere dal Contratto in qualsiasi momento e senza oneri per cambiare Fornitore, rilasciando al nuovo Fornitore, tramite la stipula del nuovo Contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere con EEN. Il nuovo Fornitore è tenuto all’invio di apposita comunicazione al SII entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitura. EEN garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso. Se il Cliente intende recedere per cessazione della fornitura, o a mezzo PECper altre motivazioni, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine di preavviso per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal l’esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti recesso da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiestaEEN. In caso di persistente morositàtale ipotesi il Cliente recede dal Contratto secondo le seguenti modalità: Raccomandata: Casella postale E.ON Energia 14029, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, 00000 Xxxxxx; fax: 000 000 000 o tramite pec a xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Le somministrazioni avverranno nel rispetto delle tempistiche minime stabilite da ARERA e compatibilmente con l’intervenuta efficacia dei recessi esercitati verso i precedenti fornitori. La somministrazione si deve ritenere condizionata all’attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di Trasporto, Dispacciamento, Trasmissione e Servizi Accessori, di cui all’art.4 delle CGC. Ove il PDR e/o il POD non siano allacciati alla rete di distribuzione locale, i termini decorreranno dal momento della ultimazione dell’allacciamento ed a seguito del rilascio delle idonee autorizzazioni/accertamenti. La data presunta dell’avvio dell’esecuzione della fornitura viene indicata nella Richiesta di Fornitura e di regola sarà l’inizio del secondo mese successivo alla data di firma della stessa. Nei casi di voltura e subentro l'attivazione della fornitura sarà eseguita nel rispetto delle tempistiche previste dalla regolazione e saranno richiesti il contributo a copertura degli oneri amministrativi a favore del distributore e il contributo a copertura dei costi per la prestazione commerciale. La fatturazione dei consumi avviene sulla base delle letture del contatore rilevate e messe a disposizione dal distributore o in mancanza sulla base dell’autolettura (ove disponibile) comunicata dal Cliente e validata dal distributore. In assenza di comunicazioni dei dati di consumo, EEN effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei consumi storici del Cliente o dei dati comunicati dal Cliente stesso nella Richiesta o in corso di fornitura. Dal 10° giorno successivo alla data di scadenza della bolletta, EEN potrà inviare formale avviso di costituzione in mora con raccomandata A/R o PEC. Se il Cliente non adempirà nel termine indicato EEN potrà richiedere la sospensione della fornitura solo dopo 40 giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora e la richiesta sarà inviata al DL decorsi non meno di 3 giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento. Nel caso di pagamento dell’insoluto, EEN provvederà a richiedere al DL la riattivazione della fornitura, con le tempistiche e modalità previste dalla regolazione. EEN potrà richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite previsto dalla normativa vigente. L’effettiva Dopo la sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con - perdurante l’inadempimento del Cliente - EEN potrà in qualunque momento dichiarare risolto il Contratto. Per i clienti Consumatori verrà applicato un tasso di interesse moratorio pari al tasso BCE+ 3,5 punti percentuali. Addebito per la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario gestione del servizio di trasporto e TERNA)ritardato pagamento: da 11 a 25 giorni, 2% dell’importo insoluto; da 26 giorni in su, 5% dell’importo insoluto. Qualora il Cliente allacciato Le attività relative alle procedure riportate saranno svolte in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere conformità a quanto previsto dall'Allegato A alla Delibera ARERA ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com gas 99/11 e s.m.i. (TIMG)., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia:

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Ritardo nei pagamenti. In caso Fermo quanto indicato al punto 1, in ipotesi di mancato pagamento, anche parziale, della fattura, decorso pagamento del Prodotto entro il termine di scadenzacui al punto 10.1, uBroker addebiterà gli maturer‡ a favore del Fornitore un interesse pari allíEuroribor maggiorato di sette punti e rapportato al periodo di ritardo. Il Fornitore eí autorizzato ad emettere fattura per interessi secondo le modalit‡ di mora calcolaticui al presente punto, ed inviarla al Cliente. La fattura sar‡ anche gravata dalle spese che il Fornitore avr‡ sostenuto per ogni giorno di ritardo detta attivit‡. Il Cliente dovr‡ immediatamente provvedere al pagamento del dovuto. Nella ipotesi in cui sia emessa una fattura per interessi per ritardato pagamento il Fornitore potr‡, a partire proprio insindacabile giudizio, imputare tutti i pagamenti successivamente effettuati dal giorno successivo alla scadenza Cliente a saldo della fattura rimasta insolutaper interessi e spese e solo per il residuo al pagamento del Prodotto fornito. Il Fornitore potr‡ anche, su base annua pari qualora líinadempimento del Cliente sia ripetuto o grave, sospendere líinvio del Prodotto, rifiutare la richiesta di ulteriori consegne o ritenere risolto il contratto. Ogni evento o comportamento che possa oggettivamente far dubitare della solvibilit‡ del Cliente o della sua volont‡ di pagare il Prodotto fornito, potr‡ essere considerato motivo per la sospensione della fornitura del Prodotto da parte del Fornitore. Il Fornitore, in tale ipotesi, dovr‡ inviare al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 puntiCliente una specifica comunicazione. Dal momento della ricezione della suddetta comunicazione, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità debiti del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà Fornitore si intenderanno immediatamente scaduti e le somme tutte esigibili e cioí in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al deroga a qualunque patto contrario precedentemente concordato con il Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno Fornitore avr‡ anche la facolt‡ di prelevare il Prodotto fornito non pagato dai magazzini o stabilimenti del Cliente. In ipotesi in cui il Cliente sia sottoposto ad una procedura concorsuale (solareconcordato, amministrazione controllata, fallimento, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria) successivo la data il Fornitore, potr‡, nel rispetto della specifica normativa in tema di scadenza della fatturarecupero dei crediti, sospendere le ulteriori forniture o ritenere risolto il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornituracontratto stesso. Il Cliente potrà eí tenuto a comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax al Fornitore ogni rilevante cambiamento della propria compagine sociale o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditoredella propria organizzazione gestionale- amministrativa o la intervenuta sottoscrizione di cessione di azienda o ramo della stessa, allegando quando tale evento riguardi le forniture del Prodotto. Il Fornitore, valutata tale informazione, o in mancanza della stessa, potr‡ eventualmente comunicare al Cliente la propria volont‡ di non proseguire il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiestarapporto. In caso di persistente morositàtal caso, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornituratutti i crediti del Fornitore si intenderanno immediatamente esigibili. Il Fornitore potr‡ comunque trattenere, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione in conto sul maggior dovuto, gli anticipi o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.iquanto sino a tal momento incassato., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia:

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Ritardo nei pagamenti. In caso di mancato pagamentomancato, anche ritardato o parziale, della fatturapagamento di una o più fatture, decorso il termine di scadenzaCliente dovrà corrispondere, uBroker addebiterà gli interessi oltre all'ammontare degli importi dovuti, un interesse di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari in misura pari: - al Tasso Ufficiale saggio degli interessi previsti dalla Banca Centrale Europea maggiorati di riferimento maggiorato 8 (otto) punti percentuali previsti dall'art. 5 del D.Lgs n231/2002, per tutti i Clienti esclusi quelli con forniture a uso domestico; - al saggio degli interessi legali, previsti annualmente con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi del 1284 c.c. maggiorati di 8,5 punti, oltre 3,5 (tre/50) punti percentuali per tutti i Clienti con forniture ad uso domestico. Il Fornitore si riserva di attivare le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In procedure previste in caso di mancato pagamento della fattura uBrokermorosità, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta inviando al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fatturaa mezzo raccomandata o PEC, il Rivenditore invierà una lettera apposita comunicazione di messa in mora al Cliente con l’indicazione del termine ultimo di energia elettrica pagamento. Il sollecito scritto comporta l’addebito fino a Euro 5,00 (cinque/00) IVA esclusa, Qualora non pervenisse il pagamento, in bassa tensione a mezzo raccomandata Aottemperanza della Legge di Bilancio 2020 e delle delibere n° ARG/gas 99/11 e s.m.i. per la fornitura gas e 258/2015/R/COM e s.m.i. per la fornitura energia elettrica, o saremo costretti a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la intraprendere le procedure coattive di recupero del credito e sospensione della forniturafornitura e ad addebitare le spese delle attività di competenza dello stesso distributore locale relative alle operazioni di sospensione e riattivazione del servizio e gestione delle relative pratiche (spese dovute anche in caso di cambio fornitore). Per i Clienti Nota: In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non connessi in bassa tensione domestico, se il termine per l’invio venditore non invia l’accettazione della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) proposta entro 45 giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti solari dalla sottoscrizione da parte del Cliente superi i venti giorni cliente, la proposta si considera decaduta. La presente Scheda di confrontabilità prevista dalla scadenza della fatturadelibera 366/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 Reti e Ambiente (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percentoARERA), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione prevede l’indicazione del Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’Ambito Tariffario di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.iriferimento., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia:

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