Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana, come individuati sopra, deve essere presumibilmente permanente. L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia il recupero di autosufficienza, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata. La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato non- autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di non-autosufficienza. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato, il pagamento della somma assicurata può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento. Qualora durante l’erogazione della rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza, il pagamento della rendita assicurata viene interrotto e, seppur non alimentato da ulteriori versamenti di premi da parte del Contraente, il contratto continua ad operare fino al decesso dell’Assicurato, dando copertura all’Assicurato per eventuali successive situazioni di non-autosufficienza. Inoltre, gli eredi dell'Assicurato dovranno tempestivamente informare la Compagnia dell'intervenuto decesso dell'Assicurato. Le eventuali prestazioni in rendita riconosciute all'Assicurato ma riferite a periodi successivi al decesso di questi dovranno essere restituite alla Compagnia.
Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo di lettera raccomandata a/r, il recupero dello stato di autosufficienza. La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato non autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di Non Autosufficienza. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato, il pagamento della relativa somma assicurata (i.e., Rendita) può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento da parte della Compagnia. Qualora durante l’erogazione della Rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza da parte dell’Assicurato/Beneficiario, il pagamento della rendita assicurata verrà interrotto.
Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’Assicurato riconosciuto in stato di Non Autosufficienza è obbligato a sottoporsi - su richiesta della Società e non più di una volta all’anno - alle visite e agli esami medici necessari per accertare il permanere di tale stato. L’Assicurato e il Contraente sono inoltre tenuti a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla Società per il suddetto accertamento. Qualora non sussista più lo stato di Non Autosufficienza o, comunque, nel caso che l’Assicurato o il Contraente non adempiano ai precedenti obblighi, la Società comunica al Contraente e al Beneficiario la cessazione della corresponsione della Rendita LTC, a decorrere dalla prima rata mensile successiva alla data della comunicazione stessa.
Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. La Compagnia si riserva la facoltà di procedere annualmente ad un controllo presso l’Aderente e in particolare di farlo esaminare da un medico di sua scelta, per la verifica dell’effettivo protrarsi dello stato di non-autosufficienza. Potrà inoltre richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di salute. In caso di rifiuto da parte dell’Aderente di sottoporsi ad un controllo o di comunicare i documenti richiesti, il pagamento della somma assicurata può essere sospeso fino all’accertamento delle condizioni di salute dell’Aderente. Il pagamento della rendita assicurata, nonché la sospensione dall’onere di pagamento dei premi, vengono del pari interrotti qualora si riscontri il venir meno dello stato di non-autosufficienza riconosciuto ai fini del diritto alla prestazione: in questo caso l’Aderente è tenuto al pagamento del premio di polizza a partire da quello immediatamente successivo al ricevimento della relativa comunicazione da parte della Compagnia, anche se frazionato in rate sub-annuali. Il premio dovuto è quello che sarebbe stato pagato qualora non fosse intervenuto alcuno stato di non-autosufficienza. Nel caso si verifichi nuovamente uno stato di non-autosufficienza, la Compagnia riprenderà il pagamento della rendita assicurata, secondo le regole indicate agli Artt. 6 e 11. Nel caso in cui durante l’erogazione della rendita lo stato di non-autosufficienza permanga, ma migliori o peggiori rispetto allo stato precedentemente accertato, la prestazione verrà adeguata come definito all’Art. 11.
Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. Nel periodo di erogazione delle prestazioni Europ Assistance ha il diritto di effettuare successivi accertamenti della condizione di non autosufficienza dell’Assicurato. In tale occasione sarà richiesta almeno la presentazione di un certificato del medico curante che attesti la permanenza dello stato di non autosufficienza. Europ Assistance si riserva comunque la possibilità di richiedere all’Assicurato ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.
Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. La Società si riserva a sue spese il diritto di far sottoporre, non più di una volta l’anno, l’Assicurato non autosufficiente alle visite ed agli esami necessari ad accertare il perdurare di tale stato ed a richiedere i documenti necessari ad accertare l’esistenza in vita dell’Assicurato stesso. Qualora l’accertamento evidenzi il recupero dell’autosufficienza la Società comunica al Beneficiario e alla Contraente la sospensione della liquidazione della rendita. In caso di controversia sull’esito della verifica dello stato di non autosufficienza, l’Assicurato, o altra persona da lui designata, ha la facoltà di promuovere la decisione di un Collegio Arbitrale (art. 12). Nel caso in cui l’Assicurato si rifiutasse di sottoporsi ai citati controlli o di esibire la documentazione richiesta, il pagamento della rendita verrà sospeso.
Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. La Compagnia si riserva di sottoporre, non più di una volta l’anno, l’Aderente non autosufficiente alle visite e agli esami necessari ad accertare il perdurare di tale stato e a richiedere i documenti necessari ad accertare l’esistenza in vita dell’Aderente stesso. Qualora, a seguito degli accertamenti medico legali, venga accertato il recupero dell’autosufficienza, la Compagnia comunicherà all’Aderente la sospensione del pagamento della rendita. La liquidazione della rendita verrà ripresa qualora l’Aderente diventi nuovamente non autosufficiente. Nel caso di ripresa dello stato di non autosufficienza, non verrà comunque erogata la prestazione sotto forma di capitale.
Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. La Società si riserva il diritto di sottoporre, non più di una volta l’anno, l’Assicurato non autosufficiente alle visite ed agli esami necessari ad accertare il perdurare di tale stato ed a richiedere i documenti necessari ad accertare l’esistenza in vita dell’Assicurato stesso. Qualora l’accertamento evidenzi il recupero dell’autosufficienza, la Società comunicherà al Beneficiario ed al Contraente la sospensione della liquidazione della rendita e la sospensione dell’esonero dal pagamento del premio di polizza. Il Contraente è tenuto al pagamento del premio di polizza, a partire da quello di 7 C O N D I z I O N I P O L I z z A TAR. 112A immediatamente successivo alla comunicazione della Società, anche se frazionato in rate sub-annuali. L’importo di detto premio sarà equivalente a quello che il Contraente avrebbe pagato laddove non fosse mai intervenuto lo stato di non autosufficienza. In caso di controversia sull’esito della verifica dello stato di non autosufficienza, il Contraente o l’Assicurato, o il suo Amministratore di Sostegno di cui alla Legge n.6/2004, ha la facoltà di ricorrere al collegio medico (articolo 14). Nel caso in cui l’Assicurato si rifiutasse di sottoporsi ai citati controlli o di esibire la documentazione richiesta, il pagamento della rendita verrà sospeso.
Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. 9.1 L’incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana, come individuati sopra, deve essere presumibilmente permanente.
Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. L’Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, entro sessanta giorni da quando ne sia venuto a conoscenza e a mezzo di lettera raccomandata, il recupero dello stato di autosufficienza.