Common use of Scambio di informazioni Clause in Contracts

Scambio di informazioni. 1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

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Samples: Convenzione Tra, Convenzione Tra l'Italia E, Convenzione Tra

Scambio di informazioni. (1. ) Le Autorità autorità competenti degli Stati contraenti Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti Contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo dall’articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente Contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento dell’accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le Dette persone od o le predette autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

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Samples: Convenzione Tra, Convenzione Tra

Scambio di informazioni. 1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla sia in contrasto con la Convenzione, nonché per evitare le evasioni fiscaliprevenire l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene è limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute Qualsiasi informazione ricevuta da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute sarà tenuta segreta così come qualsiasi informazione ottenuta in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto potrà essere comunicata solo alle persone od autorità o alle Autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali impostedell'accertamento, o delle decisioni dell'esazione, dell'applicazione o citazione in giudizio o decisione di ricorsi presentati ricorso per quanto concerne le tasse che sono oggetto della Convenzione. Dette persone o Autorità utilizzeranno le informazioni solo a tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette Dette persone od autorità o Autorità potranno servirsi di queste comunicare le informazioni nel corso di udienze pubbliche nei procedimenti giudiziari o nei giudizinelle sentenze.

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Samples: Convenzione Tra

Scambio di informazioni. 1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della del presente Convenzione Accordo o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzionedall'Accordo, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzioneall'Accordo, nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla dal presente ConvenzioneAccordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

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Samples: Accordo

Scambio di informazioni. 1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne della legislazione interna degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono essa prevede non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità Autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le Dette persone od autorità sopracitate Autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunale o nei giudizi.

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Samples: Convenzione Tra l'Italia E

Scambio di informazioni. 1. Le Autorità autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le Dette persone od o le predette autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizinelle sentenze.

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Samples: Convenzione Tra

Scambio di informazioni. 1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare le evasioni l'evasione e la frode fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato Stato, e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le Dette persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

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Samples: Convenzione Tra

Scambio di informazioni. 1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle le leggi interne degli Stati contraenti relative relativamente alle imposte previste dalla presente Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare le evasioni fiscalil'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per relativi a tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità Esse potranno servirsi di queste dette informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

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Samples: Convenzione Tra

Scambio di informazioni. 1. Le Autorità autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

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Samples: Convenzione Tra

Scambio di informazioni. 1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato Stato, e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

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Samples: Accordo Tra Il Governo Della Repubblica Italiana Ed Il Governo Della Repubblica Dell'ecuador

Scambio di informazioni. 1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative nonché per evitare le evasioni fiscali relativamente alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

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Samples: Convenzione Tra l'Italia E

Scambio di informazioni. 1. Le Autorità autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o e nei giudizi.

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Samples: Convenzione Tra

Scambio di informazioni. 1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno scambiano le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione Convenzione, o quelle delle leggi interne della legislazione interna degli Stati contraenti relative relativa alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono essa prevede non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare le evasioni l'evasione e la frode fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno sono comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno utilizzano tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno Esse possono servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche nei tribunali o nei giudizi.

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Samples: Convenzione Tra

Scambio di informazioni. 1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla presente Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi esse prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare a prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per relativi a tali imposte. Le Dette persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

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Samples: Convenzione Tra

Scambio di informazioni. 1. Le Autorità autorità competenti degli Stati contraenti Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti Contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo dall’Articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente Contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento dell’accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le Dette persone od o le predette autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

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Samples: Convenzione Tra

Scambio di informazioni. 1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla presente Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi esse prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le Dette persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di delle udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

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Samples: Convenzione Tra

Scambio di informazioni. 1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della del presente Convenzione Accordo o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzionedall'Accordo, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzioneall'Accordo, nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1dall'articolo. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute ritenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla dal presente ConvenzioneAccordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

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Samples: Accordo Tra

Scambio di informazioni. 1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della del presente Convenzione Accordo o quelle delle le leggi interne degli Stati contraenti relative relativamente alle imposte previste dalla Convenzionedal presente Accordo, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzioneal presente Accordo, nonché per evitare le evasioni fiscalil'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente in tal modo scambiate saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzionedall'Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per relativi a tali imposte. Le Dette persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

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Samples: Accordo Tra

Scambio di informazioni. 1. Le Autorità autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne della legislazione interna degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare le evasioni prevenire l'evasione e la frode fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno sono tenute segrete, segrete analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno sono comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno utilizzano tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno Essi possono servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

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Samples: Convenzione Tra