Servizio di Assistenza Domiciliare Clausole campione

Servizio di Assistenza Domiciliare. Sono stati seguiti dal Servizio di Assistenza Domiciliare complessivamente n. 35 utenti, in prevalenza anziani. Il servizio è rivolto a persone disabili, adulte ed anziane; è stato svolto con regolarità e tempestività al fine di garantire la salvaguardia e il mantenimento dell'autonomia di vita delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale, nonché l'interazione e il coinvolgimento delle risorse esistenti sul territorio, mediante la stimolazione massima della socializzazione. Per ciascun utente è stato formulato un idoneo progetto assistenziale personalizzato che è stato sottoscritto dal richiedente il servizio. A seguito dell’adozione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 117/2010 e 150/2010 sono state modificate le tariffe di compartecipazione economica da parte delle persone richiedenti il servizio a partire dal 01.01.2011. Negli ultimi mesi dell’anno si è provveduto a porre in essere delle necessarie modifiche organizzative del servizio, a valere per il 2012 .
Servizio di Assistenza Domiciliare. I servizi domiciliari, nell’ambito degli interventi per la domiciliarità e, più complessivamente, del sistema locale dei servizi sociali a rete, sono volti ad assicurare il sostegno ai progetti di cura delle persone e delle famiglie nel loro ambiente di vita. Il servizio verrà erogato attraverso il Consorzio Aldebaran, nell’ambito della concessione di accreditamento transitorio concesso, ai sensi della DGR 514/2009, con determinazione dirigenziale del Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto, in quanto comune capofila, n. 1297 del 31.12.2010, così come modificata con determinazione dirigenziale n. 487 del 26.05.2011. Nell’ambito della concessione al Consorzio Aldebaran, il contratto di servizio che l’ASP andrà a sottoscrivere con il medesimo Consorzio regolerà il rapporto tra i contraenti relativamente alla gestione dei seguenti servizi rivolti a: a. assistenza domiciliare socio-assistenziale rivolta a persone non autosufficienti, numero ore indicativo: 29.000; b. assistenza domiciliare per dimissioni protette, numero ore indicativo: 1.250; c. assistenza domiciliare socio-educativa rivolta a disabili adulti non autosufficienti, numero ore indicativo 2.600. Possono usufruire dei servizi domiciliari persone residenti o temporaneamente domiciliate nel territorio comunale che si trovano in condizione di fragilità sociale, di limitata autonomia o di non autosufficienza. L’accesso al servizio avviene attraverso lo Sportello sociale comunale. La remunerazione del servizio in oggetto è assicurata attraverso: a. le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza; b. le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico, in misura totale o parziale, dai Comuni per gli assistiti in determinate condizioni economiche. L’entità delle tariffe a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e delle quote di contribuzione degli utenti è calcolata sulla base di quanto previsto dalla DGR 2110/2009: Dall’1.07.2011 Servizio assistenziale con rimborso FRNA € 22,55 Servizio socio educativo per disabili € 23,80 Dall’1.01.2012, salvo adeguamenti dovuti alla normativa regionale: Servizio assistenziale con rimborso FRNA € 23,25 Servizio socio educativo per disabili € 24,50
Servizio di Assistenza Domiciliare. 4.1- Descrizione del servizio
Servizio di Assistenza Domiciliare. Il presente regolamento ha lo scopo di definire la natura e le modalità organizzative del SAD e di disciplinarne l’utilizzo. Il regolamento può essere consegnato ai cittadini che lo richiedono e deve essere consegnato in copia ad ogni assistito del SAD per una corretta informazione sulla sua organizzazione e sulle relative regole. Il presente regolamento definisce l’approccio complessivo ed omogeneo alle politiche sociali dei Comuni e dell’Ambito Valle Seriana, e disciplina le modalità di gestione e di erogazione dei servizi in forme diverse ed è quindi applicabile alle gestioni comunali ed in forma sovraccomunale a seconda delle tipologie adottate da ciascun ente.
Servizio di Assistenza Domiciliare. La ditta aggiudicataria dovrà garantire alle condizioni definite nel presente capitolato lo svolgimento del Servizio di Assistenza domiciliare (SAD) con le modalità di seguito elencate: a) Metodologia e ambiti di intervento b) Modalità di presa in carico
Servizio di Assistenza Domiciliare. Possono usufruire del SAD tutti i soggetti residenti, o temporaneamente domiciliati nei comuni del Distretto Ogliastra, anziani e non, che si trovino nelle condizioni previste dal regolamento, indipendentemente dalle cause che le hanno determinate ed in particolare coloro che: a) si trovino in stato di malattia o invalidità che comporti la necessità di aiuto da parte di terzi; b) non dispongano di sufficiente assistenza familiare; c) vivano in famiglia ma con grave situazione di disagio; d) per i quali sia stato formulato un programma di lavoro integrato con i Servizi della A.S.L.

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  • OBBLIGO DI ASSISTENZA L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

  • GARANZIA ASSISTENZA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ Europ Assistance non è responsabile dei danni: Si precisa inoltre che l’operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.

  • Carta dei servizi L’Istituto adotta ed attua una propria Carta dei Servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della “Carta dei Servizi Pubblici Sanitari” emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995. Detta carta dei servizi è a disposizione per informazione degli utenti presso i locali dell’Istituto ovvero pubblicata sul sito web del medesimo.

  • Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti. 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data numero .

  • Coesistenza di altre assicurazioni Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

  • DOMICILIO DELL’APPALTATORE L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: xxx , – ( ) tel. , fax , mail mail PEC . Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.

  • Prestazioni assicurate La presente garanzia prevede, in caso di Malattia Grave dell'Assicurato nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti terri- toriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al succes- sivo Art. 34 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute che residuano dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraente. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa per il caso di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrisposta. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:

  • Negoziazione assistita È possibile scegliere la negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno R.C. auto, in base all’art. 3, co.1, Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella Legge 10 novembre 2014 n. 162. La procedura inizia quando il difensore della parte che intende agire invita l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo, le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l’ausilio e l’assistenza di avvocati. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie CONCILIAZIONE PARITETICA: ANIA e alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni R.C. auto fino a € 15.000,00. Si può accedere alla conciliazione in caso di: - omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla Legge - rifiuto del risarcimento - accettazione a titolo di acconto dell’offerta risarcitoria. Per accedere alla procedura, vai su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le informazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono reperibili sui siti xxx.xxxxx.xx (sezione Per i Consumatori) e xxx.xxxx.xx (sezione Servizi). ARBITRATO: in caso di discordanza sull’entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Verti e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Xxxxx, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Xxxxx e tuo, in quanto Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà. Procedura FIN-NET: in caso di liti transfrontaliere, puoi presentare reclamo direttamente al sistema estero competente nel quale ha sede la Compagnia di assicurazione che ha stipulato il contratto: consulta il sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx Puoi attivare la procedura FIN-NET direttamente dal sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx. eu/fin-net o rivolgendoti all’IVASS, la quale provvederà a sua volta all’inoltro alla Compagnia estera competente, dandone notizia al reclamante. VERTI ASSICURAZIONI S.P.A. - Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) – xxx.xxxxx.xx – T +39.02.21725.1 – F +00.00.00000000 – E xxxxx@xxx.xxxxx.xx - Capitale Sociale € 205.823.000 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Milano: 12244220153 – Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell’11/12/99, iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n.1.00134 – Direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.

  • Corrispettivo del servizio Il corrispettivo dei servizi erogati da Vodafone potrebbe comprendere, a seconda del Piano Tariffario applicabile, l’eventuale importo forfettario a copertura del servizio di adeguamento della rete locale. Sono altresì gratuite, nei casi di emergenza tecnica e di segnalazione guasti, le chiamate dirette al servizio di assistenza tecnica di Vodafone, mediante l’apposito numero per la segnalazione di eventuali guasti o disservizi.

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