SERVIZIO EDUCATIVO Clausole campione

SERVIZIO EDUCATIVO. Il Servizio educativo attiene alla cura, formazione e socializzazione dei bambini/e attraverso l’affidamento continuativo ad educatori di riferimento. Queste funzioni si esplicano assicurando al bambino cure adeguate, nel rispetto dei suoi bisogni e dei suoi ritmi psico-fisiologici, garantendo pari opportunità di sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale. Devono essere garantiti: la programmazione annuale del percorso educativo, la verifica periodica degli obiettivi e dei risultati, la documentazione delle proposte e dei risultati, la partecipazione agli organi collegiali, la continuità orizzontale e verticale, gli incontri periodici con le famiglie. Il servizio deve uniformarsi alle linee guida del coordinamento pedagogico provinciale e alle disposizioni regionali in materia.
SERVIZIO EDUCATIVO. Coerentemente con l’impostazione del programma individuale definito dal SIAST e/o dall’Ufficio di Servizio Sociale competente, titolari della presa in carico, il servizio educativo sostiene la persona nel proprio percorso di emancipazione sociale. L’impegno del servizio educativo dovrà essere articolato in: a) azioni e interventi interni alla struttura: il servizio educativo provvede alla conoscenza dell’ospite al momento dell’ingresso nelle strutture, attraverso lo svolgimento di un primo colloquio; risponde alle esigenze di primo ascolto ed analisi dei bisogni degli utenti accolti all’interno delle strutture; provvede alla costruzione di una cartella individuale per ciascun utente, secondo il progetto specifico di ciascuna struttura, all’interno della quale è conservata la memoria di tutte le azioni intraprese per la realizzazione del progetto specifico; interviene mediando la conflittualità tra gli ospiti; b) azioni e interventi di “orientamento/accompagnamento” verso i Servizi esterni alla struttura: il servizio educativo provvede al raccordo con i servizi specialistici laddove ne sussiste la necessità (problematiche psichiatriche, tossicodipendenza, alcoolismo, altro); provvede al raccordo con la rete dei servizi e le risorse territoriali sia per favorire le attività di reinserimento (inserimenti lavorativi, percorsi di formazione, ricerca alloggi) sia per la partecipazione ad eventi di socializzazione esterni alla struttura. A tal proposito rappresenta l’anello di congiunzione con il Centro Polifunzionale La Fenice, in accordo con gli indirizzi della programmazione locale e in coerenza con i progetti individuali elaborati dai Servizi istituzionali e non istituzionali, che presso quella sede si realizzeranno; c) in particolare presso le Foresterie Fuligno, il servizio educativo svolge un’azione di tutoraggio leggero, per una gestione consapevole e in sicurezza degli alloggi assegnati e di responsabilizzazione degli utenti nel progetto individuale di autonomia e di uscita. Secondo gli indirizzi e la programmazione locale della Direzione dei Servizi Sociali, il Centro Polifunzionale La Fenice (parte integrante del Complesso dell’Albergo popolare “Xxxxxxxx Xxxxxx”), è un luogo dove i progetti individuali elaborati dai SIAST e dagli altri uffici di Servizio Sociale competenti, trovano parte delle risorse per il proprio sviluppo. Nel centro avranno sede una molteplicità di esperienze e di risorse, pubbliche e del privato sociale, che collaboreranno, in mod...
SERVIZIO EDUCATIVO. II servizio dovrà essere svoIto presso Ia sede deI Nido comunaIe per un numero compIessivo di 15 ore e mezza quotidiane e comunque in rapporto aI numero di bambini effettivamente frequentanti. II servizio sarà articoIato su 5 giorni, daI Iunedì aI venerdì, fatta escIusione per i periodi di chiusura deIIa struttura che in aggiunta aIIe Festività obbIigatorie [1˚ gennaio − 6 gennaio − Pasqua e Lunedì deII'AngeIo − 25 apriIe − 1 maggio − 2 giugno − 22 IugIio (S. Patrono) − 15 agosto (con ipotesi di apertura in taIe mese) 1˚ novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre], verranno stabiIiti ad inizio di ciascun anno educativo. In un anno sono prevedibiIi 240 giorni di funzionamento. La turnazione deI personaIe sarà queIIa indicata daII'affidatario neII'ambito deI progetto predisposto per Ia partecipazione aIIa gara e dovrà garantire iI rispetto dei parametri regionaIi reIativi aI rapporto personaIe educativo/bambini. OItre aI servizio educativo sono da prevedersi 2 ore mensiIi di programmazione per ogni educatrice: taIi ore di programmazione sono da effettuarsi, con fIessibiIità e a seconda deIIe esigenze deI servizio. II servizio educativo dovrà essere gestito neI rispetto dei tempi già stabiIiti neIIa struttura e che prevedono: AccogIienza dei minori daIIe ore 8,00 aIIe ore 9,30 Merenda mattutina Xxxxx Xxxxxx Attività didattiche e Iudiche programmate Igiene dei bambini Ore 11.00 − 11.15 uscita part time senza pranzo Ore 11.30 tutti a tavoIa…arriva Ia pappa! Pranzo daIIe ore 11,30 aIIe 12,30 Gioco Iibero Cura igiene deI bambino e predisposizione per riposo pomeridiano con abbigIiamento da sonno Ore 12.30 − 13.00 uscita part − time senza nanna Riposo pomeridiano daIIe ore 13,00 aIIe ore 15,00 circa Cura igiene deI bambino e predisposizione aII'uscita Merenda pomeridiana DaIIe ore 15,30 aIIe 16.00 uscita L'affidatario dovrà garantire sempre I'impiego deIIo stesso personaIe, fatte xxXxx Xx sostituzioni dovute per maIattie e xxxxx e/o eventuaIi dimissioni: ciò aI fine di assicurare figure stabiIi di riferimento per i bambini. L'affidatario dovrà garantire Ia sostituzione deI personaIe impiegato in modo che neIIa sezione sia sempre assicurato iI servizio educativo neI rispetto dei parametri regionaIi reIativi aI rapporto personaIe educativo/bambini. In deroga a quanto sopra, per assenze improvvise e/o non superiori ai cinque giorni Iavorativi, Ia copertura deI servizio è preferibiIe sia assicurata garantendo turni proIungati deI personaIe già impiegato. L'affidatario è t...

Related to SERVIZIO EDUCATIVO

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXVI - Passaggi di qualifica

  • Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione da attribuire a ciascun lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre in periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell’orario di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all’Azienda. In caso di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l’orario contrattuale verrà completato dall’altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario, compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Risoluzione contrattuale Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.

  • Variazioni contrattuali Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.

  • Rappresentanze sindacali unitarie Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - così come delineate negli accordi interconfederali sottoscritti dalla Associazioni stipulanti L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 181.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: