Sistema di Telegestione e Telecontrollo Clausole campione

Sistema di Telegestione e Telecontrollo. Il Fornitore deve provvedere entro l’inizio della seconda stagione termica (di riscaldamento) alla fornitura, installazione e conduzione di un sistema di controllo dei vettori energetici e di quantificazione dei risparmi conseguiti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui all’art. 14. Il sistema deve essere composto dalla strumentazione di campo e da un applicativo software che deve permettere all' Amministrazione contraente di misurare prestazioni e parametri di erogazione e livelli di servizio atti a verificare il rispetto delle prescrizioni ed a monitorare ed analizzare i principali vettori energetici per la determinazione dei risparmi effettivamente ottenuti e deve essere coerente a quanto proposto in Offerta tecnica, nel paragrafo “SISTEMA DI TELEGESTIONE E TELECONTROLLO” della Relazione “SERVIZI DI ENERGY MANAGEMENT”. Tale sistema dovrà essere, a cura del Fornitore: • progettato o selezionato tra i prodotti disponibili sul mercato; • realizzato o acquisito; • configurato e personalizzato in funzione del Servizio di Energy Management; • reso accessibile all’Amministrazione Contraente per tutto il periodo di vigenza del contratto di fornitura, unitamente alla cessione delle licenze software minime necessarie alla gestione ed all’analisi dei dati al termine dello stesso, a seguito di esplicita richiesta della stessa; • gestito e costantemente implementato per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura; • reso accessibile via web. L’eventuale mancato rispetto di tempi e prestazioni determinerà l’applicazione da parte dell’Amministrazione delle penali previste all'art. 20 della Convenzione. Nel caso in cui siano già presenti strumentazioni di campo (a qualunque scopo destinate), il Fornitore valuterà la loro funzionalità e la loro corrispondenza alle caratteristiche minime previste dal Capitolato e/o offerte e, secondo soluzione manterrà o adeguerà i sistemi presenti o li sostituirà completamente, installandone di nuovi, informando e richiedendo autorizzazione all’Amministrazione. Nel caso non siano già presenti strumentazioni di campo il Fornitore dovrà provvedere all’installazione di nuova strumentazione con caratteristiche adeguate. L’intera operazione è completamente a carico del Fornitore stesso. Il Fornitore dovrà controllare costantemente, la funzionalità, nonché l’integrità durante tutta la durata del contratto. La posizione verrà individuata su proposta del Fornitore in contradditorio c...

Related to Sistema di Telegestione e Telecontrollo

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).