SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità di cui all’art. 7. Per la fattispecie sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a) b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017, ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti, a condizione che producano formale atto di impegno alla definitiva costituzione in caso di aggiudicazione. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità di cui all’art. 7. Per la fattispecie Nello specifico sono ammessi a parteciparepartecipare alla presente gara:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativoa) operatori economici con idoneità individuale di cui alla lettera a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative), lettera b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lettera c) (consorzi stabili), dell’articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b. società b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente cui alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. lettera d) (raggruppamenti temporanei o di concorrenti), lettera e) (consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da aconcorrenti), lettera f) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a) b) c) e d) le imprese aderenti al contratto di rete rete) e lettera g) (rete gruppo europeo di impreseinteresse economico), rete di professionisti dell’articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oppure da imprese che intendano riunirsi o rete mista consorziarsi ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017dell’articolo 48, ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituitic.8, a condizione che producano formale atto di impegno alla definitiva costituzione in caso di aggiudicazionedel citato decreto. Ai predetti soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. articoli 47 e 48 del CodiceD.Lgs. I n.50/2016 e s.m.i., come di seguito meglio precisato.
5.1) Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie • Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: ⮚ dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento”, compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. 1/c) e deve essere presentato il Modulo Allegato n. 5) “Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei – Consorzi Ordinari _Geie”; ⮚ ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 16.2 e il Modulo Allegato n. 4 ) “Dichiarazioni Integrative” ⮚ l’offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. • È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. • Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. • Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. • Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. • Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.
5.2) Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili • Ai sensi di quanto disposto dall’art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui alle precedenti all’art.45, c.2, lett. fb) (consorzi tra società cooperative di produzione e glavoro e consorzi tra imprese artigiane), e i consorzi di cui all’art. 45, c.2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili) sono tenuti tenuti, nel caso non provvedano direttamente alla realizzazione dei lavori, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente medesima gara. In ; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. • Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere digitalmente, il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2), secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 16.2). e la “Sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s,m,i,” presente in calce al Modulo Allegato 4) “Dichiarazioni Integrative” • Nel caso di consorzi stabilidi cui all’articolo 45, i consorziati designati comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia• Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente. • Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a sua voltacondizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
5.3) Partecipazione di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). • Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). • Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio stabiledi cui all’art. 45, quest’ultimo indicherà comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. • A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. • È vietato al concorrente che partecipa alla gara in gara il consorziato esecutoreaggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le aggregazioni imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
5.4) Partecipazione di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei operatori economici con sede in quanto compatibile. In particolare:altri Stati membri dell’Unione Europea
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Samples: Public Works Contract
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, con . In particolare riferimento ai requisiti di idoneità di cui all’art. 7. Per la fattispecie sono ammessi a partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. ; consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. g. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a) ), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge l. 81/2017, ) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti, a condizione che producano formale atto di impegno alla definitiva costituzione in caso di aggiudicazione. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente garaal singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione/supporto alla progettazione, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. Nell’ambito di ciascun lotto, per quanto riguarda i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Ingegneria/Architettura
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, con . In particolare riferimento ai requisiti di idoneità di cui all’art. 7. Per la fattispecie sono ammessi a partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a) ), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge l. 81/2017, ) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti, a condizione che producano formale atto di impegno alla definitiva costituzione in caso di aggiudicazione. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Per i raggruppamenti di operatori economici di cui alle lett. da a) ad h), dopo l’aggiudicazione, non è richiesta una forma giuridica specifica per il raggruppamento (art. 45 comma 3 del Codice). I raggruppamenti di operatori economici di cui alle lett. dalla a) alla h), nell’esecuzione dell’appalto, dovranno rispettare, ai sensi dell’art. 45 comma 5 del Codice, le seguenti condizioni: l’operatore economico dovrà indicare uno o più progettisti, persone fisiche, che si impegnano a firmare il progetto e un “capo progetto- Project Manager” che dovrà coordinare l’espletamento di tutte le attività specialistiche e curare i rapporti con il RUP, la società di verifica e/o con le strutture dell’Ente finanziatore. Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, con . In particolare riferimento ai requisiti di idoneità di cui all’art. 7. Per la fattispecie sono ammessi a partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a) ), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge l. 81/2017, ) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti, a condizione che producano formale atto di impegno alla definitiva costituzione in caso di aggiudicazione. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara [in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti sostituire “gara” con “singolo lotto”]. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
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Samples: Service Agreement
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, così come modificato dall’art. 8, comma 5, lettera a-bis) del Decreto Semplificazioni, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità di cui all’art. 7. Per la fattispecie sono ammessi a partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. Legge 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a) ), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017, ) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo all’art. 48 in quanto compatibili. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. lettera e) anche se non ancora costituiti, a condizione che producano formale atto di impegno alla definitiva costituzione in caso di aggiudicazione. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice, quest’ultimo come modificato dall’art. 8, comma 5, lettera a-ter) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. lettere f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente garaal singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo l'art. 353 del codice penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. In merito al divieto di partecipazione a più lotti di gara, si rinvia a quanto prescritto al precedente paragrafo 3. Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione X.X.XX. n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio stabile, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 110, comma 4, del Codice, per l’Impresa in concordato preventivo con continuità aziendale che abbia presentato la domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo e sia in attesa del decreto di ammissione al concordato preventivo di cui all’art. 163 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, ai fini della partecipazione è necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto; in tal caso l’impresa dovrà allegare la domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo e, ove già depositato, il relativo piano di concordato preventivo. Nell’ipotesi di impresa ammessa a concordato preventivo, non è necessario, ai fini della partecipazione, che la stessa ricorra all’avvalimento di requisiti di altro soggetto, ma occorre che presenti la documentazione di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 000-xxx, xxx X.X. 16 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 5.1. Gli operatori economici economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
5.2. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti ai successivi paragrafi 6 e 7, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità di cui all’art. 7. Per la fattispecie sono ammessi a parteciparetra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti 5.2.1. operatori economici di cui alle lettere da a) ad h(imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del presente elencoCodice;
f. 5.2.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi stabili ordinari di società concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di societàrete) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;48, comma 8, del Codice.
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a) b) c) 5.3. Si evidenzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017che, ai quali si applicano le disposizioni fini dell’ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di cui all’articolo 48 in quanto compatibilioperatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituitideterminazione dell’AVCP del 21 ottobre 2010, a condizione che producano formale atto di impegno alla definitiva costituzione in caso di aggiudicazionen. 7).
5.4. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi stabili In particolare: • ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); • ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale; • ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, i Consorzi di cui alle precedenti lettall’art. f45, comma 2, lettere b) e g) c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo l’art. 353 del codice penale; • ai consorzi di cui all’art. Nel caso 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, è vietato incaricare, in fase di consorzi stabiliesecuzione, i consorziati designati dal consorzio un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per l’esecuzione le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis, del contratto Codice, e sempre che la modifica soggettiva non possonosia finalizzata ad eludere, a loro voltain tale sede, a cascatala mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata; • le reti di imprese di cui all’art. 45, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato siacomma 2, a sua voltalettera f), un consorzio stabiledel Codice, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
5.5. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.
5.6. Ai sensi dell’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5.7. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
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Samples: Disciplinary Regulations
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, con . In particolare riferimento ai requisiti di idoneità di cui all’art. 7. Per la fattispecie sono ammessi a partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;; C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0028214-22/06/2022-D472-PG-0057-00010009-P
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a) ), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge l. 81/2017, ) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti, a condizione che producano formale atto di impegno alla definitiva costituzione in caso di aggiudicazione. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. .. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0028214-22/06/2022-D472-PG-0057-00010009-P gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. Ai sensi del comma 2 del suindicato art. 4 “ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:
a) un libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.
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Samples: Disciplinary Agreement for the Assignment of Architectural and Engineering Services
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, con . In particolare riferimento ai requisiti di idoneità di cui all’art. 7. Per la fattispecie sono ammessi a partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a) ), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge l. 81/2017, ) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti, a condizione che producano formale atto di impegno alla definitiva costituzione in . In caso di aggiudicazioneraggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. devono prevedere nel gruppo di progettazione la presenza di almeno un professionista laureato, abilitato da meno di 5 anni (*) all’esercizio della professione, pena l’esclusione dalla gara. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
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Samples: Accordo Quadro Per L’esecuzione Di Servizi Di Ingegneria E Architettura
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, con . In particolare riferimento ai requisiti di idoneità di cui all’art. 7. Per la fattispecie sono ammessi a partecipare:
a. liberi professionisti a) Liberi professionisti, singoli od o associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativonormativo (art. 1 del DM MIT n. 263/2016);
b. b) società di professionisti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del DM MIT 263/2016;
c. c) società di ingegneria, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del DM MIT 263/2016;
d. d) I prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici il codice CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - 6, 71323200-0 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;. 8
e. e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari (R.T.), costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad ha d) dell’art. 46, del presente elencod.lgs. 50/2016, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del DM MIT 263/2016;
f. f) consorzi stabili di società di professionisti, professionisti e di società di ingegneriaingegneria di cui all’art. 5 del DM MIT 263/2016, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) ), formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura e i GEIE;
g. g) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. h) consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) dell’art. 46, del d.lgs. 50/2016;
i) soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) ai sensi del D. Lgs. 23.07.1991, n. 240, in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del DM MIT 263/2016;
j) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a) ), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge l. 81/2017, ) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. ; È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In particolare, i soggetti abilitati a condizione che producano formale atto effettuare la verifica ai fini della validazione sono definiti secondo i criteri riportati nella seguente tabella: Importo dei lavori Soggetti Esterni ≥ 20.000.000 di impegno euro Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla definitiva costituzione presente gara in caso di aggiudicazioneforma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 9 Codice. I In particolare: - ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); - ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale; - ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi stabili di cui alle precedenti lett. fall'articolo 45, comma 2, lettere b) e gc) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo l'articolo 353 del codice penale; - ai consorzi di cui all’art. Nel caso 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua voltaesecuzione, un consorzio stabileoperatore economico consorziato diverso da quello indicato in sede di gara, quest’ultimo indicherà salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara il consorziato esecutorein capo all’operatore economico consorziata; - le reti di imprese di cui all’art. Le aggregazioni di rete (rete di imprese45, rete di professionisti o rete mistacomma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile, e a quanto previsto dall’ANAC con la Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013. Il ruolo di mandante o mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un RT costituito. Si fa presente che in caso di raggruppamento di concorrenti, l’accreditamento come organismo di Ispezione di tipo A e di tipo C o il sistema interno di controllo di qualità deve essere posseduto da ogni componente il raggruppamento. Ai sensi dell’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 367 l’operatore economico in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunito in RTP purché non rivesta la qualità di mandatario e sempre che gli altri O.E. aderenti al RTP non siano assoggettati ad una procedura concorsuale. 10 Ai sensi dell’art. 26 comma 7 d.lgs. 50/2016 l’affidamento dell’incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento sicurezza e del collaudo. Resta stabilito che le prestazioni relative alle attività di verifica saranno affidate solo in assenza di situazioni di incompatibilità, per come definite dalla legge di cui all’art. 26 comma 7 del D. Lgs 50/2016 tra soggetto affidatario del servizio di verifica ed il soggetto aggiudicatario della gara per l’affidamento dei servizi della progettazione senza che ciò dia diritto ad alcuna pretesa economica da parte del soggetto affidatario del servizio. - In particolare:caso di incompatibilità per come sopra specificata, la Stazione Appaltante, procederà ad affidare le prestazioni relative alle attività di verifica della progettazione al primo dei soggetti idonei seguente in graduatoria senza che il primo affidatario abbia nulla a che pretendere per l’affidamento della prestazione. - L’ affidamento del servizio relativo alla verifica della progettazione, al primo dei soggetti idonei in graduatoria, avverrà dopo averne verificato l’assenza di situazioni di incompatibilità per l’affidamento della prestazione.
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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, con . In particolare riferimento ai requisiti di idoneità di cui all’art. 7. Per la fattispecie sono ammessi a partecipare:
a. liberi a) professionisti singoli od o associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. b) società di professionisti;
c. c) società di ingegneria;
d. d) prestatori di servizi di ingegneria e ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad ha d) del presente elenco;
f. f) consorzi stabili di società di professionisti, professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili mista, formati da non meno di società) tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura e i GEIE;
g. g) consorzi stabili professionali costituiti ai sensi dell’art. 12 della l. L. 81/2017;
h. h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a) ), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge l. 81/2017, ) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti, a condizione che producano formale atto di impegno alla definitiva costituzione in caso di aggiudicazione. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. Sono espressamente richiamate le disposizioni dell’art. 186-bis del R.D. 00 xxxzo 1942, n. 267 e s.m.i. È vietata l’associazione in partecipazione.
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Samples: Servizi Di Architettura E Ingegneria
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità di cui all’art. 7. Per la fattispecie Nello specifico sono ammessi a parteciparepartecipare alla presente gara:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativoa) operatori economici con idoneità individuale di cui alla lettera a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative), lettera b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lettera c) (consorzi stabili), dell’articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b. società b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente cui alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. lettera d) (raggruppamenti temporanei o di concorrenti), lettera e) (consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da aconcorrenti), lettera f) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a) b) c) e d) le imprese aderenti al contratto di rete rete) e lettera g) (rete gruppo europeo di impreseinteresse economico), rete di professionisti dell’articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oppure da imprese che intendano riunirsi o rete mista consorziarsi ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017dell’articolo 48, ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituitic.8, a condizione che producano formale atto di impegno alla definitiva costituzione in caso di aggiudicazionedel citato decreto. Ai predetti soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. articoli 47 e 48 del CodiceD.Lgs. I n.50/2016 e s.m.i., come di seguito meglio precisato:
5.1) Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie - Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: • dovrà essere presentata specifica “Dichiarazione Raggruppamenti temporanei, Consorzi Ordinari, Geie”, compilando lo schema allegato alla presente Lettera di Invito (Allegato n. 2/b); • ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 1) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 16.1 e il Modulo Allegato n. 4) “Dichiarazioni Integrative”; • l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. - È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. - Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. - Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dalla presente Lettera di Invito per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. - Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. - Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.
5.2) Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili - Ai sensi di quanto disposto dall’art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui alle precedenti all’art.45, c.2, lett. fb) (consorzi tra società cooperative di produzione e glavoro e consorzi tra imprese artigiane), e i consorzi di cui all’art. 45, c.2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili) sono tenuti tenuti, nel caso non provvedano direttamente alla realizzazione dei lavori, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente medesima gara. In ; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. - Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere digitalmente, il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 1), secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 16.1) e la “Sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.” presente in calce al Modulo Allegato 4) “Dichiarazioni Integrative”. - Nel caso di consorzi stabilidi cui all’articolo 45, i consorziati designati comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia- Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente. - Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a sua voltacondizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. - Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n.32 (c.d. Decreto Sblocca-cantieri) convertito con L. n. 55/2019.
5.3) Partecipazione di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio stabiledi cui all’art. 45, quest’ultimo indicherà comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
5.4) Partecipazione degli operatori economici in gara il consorziato esecutore. Le aggregazioni caso di rete (rete crisi di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:impresa
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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, con . In particolare riferimento ai requisiti di idoneità di cui all’art. 7. Per la fattispecie sono ammessi a partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a) ), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge l. 81/2017, ) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti, a condizione che producano formale atto di impegno alla definitiva costituzione in caso di aggiudicazione. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro, laddove incaricato, mediante contratti applicativi, di servizi di progettazione, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, con . In particolare riferimento ai requisiti di idoneità di cui all’art. 7. Per la fattispecie sono ammessi a partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a) ), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge l. 81/2017, ) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti, a condizione che producano formale atto di impegno alla definitiva costituzione in caso di aggiudicazione. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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Samples: Appalto Di Servizi Di Ingegneria
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità di cui all’art. 7. Per la fattispecie Nello specifico sono ammessi a parteciparepartecipare alla presente gara:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativoa) operatori economici con idoneità individuale di cui alla lettera a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative), lettera b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lettera c) (consorzi stabili), dell’articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b. società b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente cui alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. lettera d) (raggruppamenti temporanei o di concorrenti), lettera e) (consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da aconcorrenti), lettera f) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a) b) c) e d) le imprese aderenti al contratto di rete rete) e lettera g) (rete gruppo europeo di impreseinteresse economico), rete di professionisti dell’articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oppure da imprese che intendano riunirsi o rete mista consorziarsi ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017dell’articolo 48, ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituitic.8, a condizione che producano formale atto di impegno alla definitiva costituzione in caso di aggiudicazionedel citato decreto. Ai predetti soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. articoli 47 e 48 del CodiceD.Lgs. I n.50/2016 e s.m.i., come di seguito meglio precisato:
5.1) Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie - Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: • dovrà essere presentata specifica “Dichiarazione Raggruppamenti temporanei, Consorzi Ordinari, Geie”, compilando lo schema allegato alla presente Lettera di Invito (Allegato n. 2/b); • ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 1) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 16.1 e il Modulo Allegato n. 4) “Dichiarazioni Integrative”; • l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. - È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. - Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. - Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dalla presente Lettera di Xxxxxx per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. - Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. - Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.
5.2) Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili - Ai sensi di quanto disposto dall’art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui alle precedenti all’art.45, c.2, lett. fb) (consorzi tra società cooperative di produzione e glavoro e consorzi tra imprese artigiane), e i consorzi di cui all’art. 45, c.2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili) sono tenuti tenuti, nel caso non provvedano direttamente alla realizzazione dei lavori, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente medesima gara. In ; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. - Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere digitalmente, il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 1), secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 16.1) e la “Sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.” presente in calce al Modulo Allegato 4) “Dichiarazioni Integrative”. - Nel caso di consorzi stabilidi cui all’articolo 45, i consorziati designati comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia- Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente. - Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a sua voltacondizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. - Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n.32 (c.d. Decreto Sblocca-cantieri) convertito con L. n. 55/2019.
5.3) Partecipazione di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio stabiledi cui all’art. 45, quest’ultimo indicherà comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
5.4) Partecipazione degli operatori economici in gara il consorziato esecutore. Le aggregazioni caso di rete (rete crisi di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:impresa
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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, con . In particolare riferimento ai requisiti di idoneità di cui all’art. 7. Per la fattispecie sono ammessi a partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a) ), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge l. 81/2017, ) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti, a condizione che producano formale atto di impegno alla definitiva costituzione in caso di aggiudicazione. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente garaal singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi stabili possono indicare consorziati esecutori diversi per ogni lotto. I medesimi esecutori e gli operatori economici raggruppati possono partecipare ad altri lotti da soli o in raggruppamenti temporanei/Consorzi con altri operatori, rispettando il limite di partecipazione. Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, con . In particolare riferimento ai requisiti di idoneità di cui all’art. 7. Per la fattispecie sono ammessi a partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; d.bis altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a) ), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge l. 81/2017, ) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti, a condizione che producano formale atto di impegno alla definitiva costituzione in caso di aggiudicazione. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi possono eseguire le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati. Alle consorziate indicate come esecutrici è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente garaal singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interesse (art. 42, comma 4, del Codice) e fermo restando quanto previsto dall’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165:
a Ai componenti l’Ufficio di Direzione Lavori è precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall’impresa affidataria;
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Samples: Disciplinary Agreement