Common use of SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Clause in Contracts

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare, è ammessa la partecipazione: - di raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.), di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economiciLa partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione, che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto per cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. Possono partecipare anche stabiliti Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in altri Stati membriregime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione; I predetti soggetti possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, associata secondo le disposizioni disposizione dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all’art. 45 del Codice. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare, è ammessa la partecipazione: - È vietato ai concorrenti di raggruppamenti temporanei partecipare ad un singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (R.T.I.nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’artpartecipare anche in forma individuale. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - imprese di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavororete, di consorzi tra partecipare anche in forma individuale. Le imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, comma 2per la medesima gara, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anniforma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economiciSono ammesse a partecipare le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, anche stabiliti in altri forma singola o associata, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D.Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. I soggetti con sede in Stati membri, diversi dall’Italia possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoliarticoli e sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile. Come stabilito dall’ X.X.XX con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare, è ammessa la partecipazione: - di raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.), di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente garaai presenti singoli lotti. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

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Samples: Disciplinare Di Gara a Procedura Aperta Per L’affidamento Di Servizi Assicurativi

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché regolarmente autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano nel ramo Malattia. In particolare è ammessa la partecipazione di Xxxx, casse o società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziali ex art. 51, comma 2 lett. a) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i, che operino negli ambiti di intervento di cui all’art. 1 del decreto del Ministro della Salute del 31.3.2008, come modificato dall’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27.10.2009, e regolarmente iscritti dall’anno 2015 all’Anagrafe dei fondi integrativi sanitari di cui al citato D.M. 27.10.2009, abilitati a norma di legge a ricevere i contributi e ad assumere la contraenza del piano sanitario, come definito nel Capitolato tecnico, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi; I suddetti operatori economici, che possono presentarsi in forma singola o associata secondo quanto indicato all’art. 45 del Codice, devono essere in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articolidal successivo paragrafo 6. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente Disciplinare di gara. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare, è ammessa la partecipazione: - È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di raggruppamenti temporanei un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (R.T.I.nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di cui all’artimprese di rete, partecipare anche in forma individuale. 45Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, comma 2per la medesima gara, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti in forma singola o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anniassociata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma co. 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2co.2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 co. 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibilecompatibile ((cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). In particolare:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codiced.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. È ammessa la partecipazione di R.T.I. costituiti o costituendi, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni coassicurazione, riassicurazione nonché di consorzi con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 47 e 48 del Codiced.lgs. In particolaren. 50/2016 e s.m.i., è ammessa ferma restando la partecipazione: - copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto. I requisiti di raggruppamenti temporanei capacità tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti. L'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. È fatto divieto ai concorrenti (R.T.I.)di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di cui all’artconcorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in forma aggregata, come previsto dall’art. 4548, comma 2, lett7 d.lgs. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione 50/2016 e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. s.m.i.. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice d.lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso impresa purché non rivesta la qualità di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) mandataria e c) del Codice, sempre che le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra altre imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 e, per i soggetti incaricati della progettazione, dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. I soggetti a cui sono affidati i servizi di architettura e ingegneria devono essere in possesso, oltre che dei requisiti generali, dei requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016. Qualora i progettisti partecipino alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) dell’art. 46 del Codice, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare, è ammessa la partecipazione: - di raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.), di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Conseguentemente, l’operatore economico dovrà fornire il nominativo di tutti i professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali. Dovrà, inoltre, indicare la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare, è ammessa la partecipazione: - È vietato ai concorrenti di raggruppamenti temporanei partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (R.T.I.nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’artpartecipare anche in forma individuale. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - imprese di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavororete, di consorzi tra partecipare anche in forma individuale. Le imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, comma 2per la medesima gara, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anniforma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Reception per la sede di Napoli – Via Bracco n. 20 (Lotto 1 CIG 838734935A e per la sede di Milano – Viale dell’Innovazione 1b (Lotto 2 CIG 8387397AF4) – Disciplinare di gara

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Samples: Disciplinare Di Gara a Procedura Aperta Ex

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 0000, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx - xx xxxxxx xx medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale tra tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione. Alle imprese in coassicurazione si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista dall’articolo 48 del Codice per i raggruppamenti d’imprese. Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento. Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione dalla gara. Come stabilito dalla AVCP (ora X.X.XX) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare, è ammessa la partecipazione: - È vietato ai concorrenti di raggruppamenti temporanei partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (R.T.I.)nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) o operatori economici partecipanti in coassicurazione. Le imprese partecipanti, siano esse capogruppo (mandataria o delegataria) o mandanti/coassicuratrici, non possono presentare anche offerte in proprio o in raggruppamento con altre imprese o coassicurazione. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, o coassicurazione, di cui all’artpartecipare anche in forma individuale. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - imprese di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavororete, di consorzi tra partecipare anche in forma individuale. Le imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, comma 2per la medesima gara, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anniforma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’ art. 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’ esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare, è ammessa la partecipazione: - È vietato ai concorrenti di raggruppamenti temporanei partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (R.T.I.nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’artpartecipare allo stesso lotto anche in forma individuale. 45È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, comma 2di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, lettper la medesima gara, in forma singola o associata. d) E’ vietata l'associazione in partecipazione, ai sensi dell’art. 48, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendisia durante la procedura di gara, con l’osservanza della disciplina di cui all’artsia successivamente all’aggiudicazione. 48 del D. LgsSalvo quanto disposto dall’art. n. 50/2016; - di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 4548, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione commi 17 e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)18, del D. Lgs. n. 50/201650/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. Non possono partecipare alla presente procedura i concorrenti che risultino tra loro in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c., o in altra relazione, anche di fatto, se tale relazione comporta l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale. Per quanto riguarda i consorzi le imprese che abbiano rapporti diretti di cui all’artcontrollo, di collegamento, o siano a loro volta controllate, ai sensi dell’art. 452359 del CODICE CIVILE, comma è ammessa la contemporanea partecipazione sia dell’impresa controllante che dell’impresa controllata purché si dimostri che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Qualora, in qualunque momento della procedura, si accertasse che il concorrente si trovi in una delle situazioni previste dall’art. 80 commi 1, 2, lettera c)4 e 5 – per atti compiuti od omessi prima o durante la procedura – opererà l’immediata esclusione dello stesso. L’esclusione sarà altresì disposta nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dall’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 o in qualsiasi altro caso di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. I concorrenti eventualmente ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito ovvero autorizzati dal Tribunale a partecipare a procedure di operare in modo congiunto nel settore dei affidamento di contratti pubblici per un periodo possono concorrente alle condizioni previste dall’art. 000-xxx xxx X.X. n. 267/1942, nonché dall’art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, anche riuniti in raggruppamento temporaneo di tempo imprese, purché non inferiore a 5 annirivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Qualunque sia la forma di partecipazione scelta dal concorrente, dovranno essere rispettati e posseduti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale indicati al punto 6 del presente disciplinare. La violazione di una qualunque delle disposizioni sopra indicate, anche da parte di uno solo dei concorrenti che partecipano in forma aggregata, determinerà l’esclusione dell’intero raggruppamento/consorzio/. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente garaal singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:.

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del CodiceD.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del CodiceD.Lgs. In particolare, è ammessa la partecipazione: - 50/2016. È vietato ai concorrenti di raggruppamenti temporanei partecipare alla in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (R.T.I.nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’artpartecipare anche in forma individuale. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - imprese di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavororete, di consorzi tra partecipare anche in forma individuale. Le imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, comma 2per la medesima gara, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anniforma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. gara In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del CodiceD.Lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del CodiceD.Lgs. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:: nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: Disciplinare Di Gara a Procedura Aperta Per La Concessione Della Gestione Del Servizio Di Asilo Nido “Il Nido in Fiore” Sito in Strada Bucet 18 Rosta

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare, è ammessa la partecipazione: - di raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.), di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo all’art. 45, comma 2, lettere b) e clett.b) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Per quanto riguarda l’utilizzo del Portale, si fa presente che: - in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario costituito o costituendo, dovrà operare sul Portale l’impresa mandataria o designata tale per RTI o impresa designata per Consorzio costituendo; - in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art.45 del Codice, dovrà operare sul Portale il Consorzio medesimo. Resta fermo che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove previsto secondo quanto nel seguito indicato, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento o il consorzio. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 80, comma 5, lett. m) del Codice.

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono Sono ammessi a partecipare alla presente gara gara, in forma singola o associata, secondo le nel rispetto delle disposizioni dell’artdi cui all’art. 45 del Codice, purché gli operatori economici anche stabiliti in altri Stati Membri, regolarmente autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano nel ramo “Malattia” ed in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articolidal presente disciplinare. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, oltre a quelle di cui agli artt. 47 e 48 del Codice, in quanto compatibili. In particolareCiascun concorrente, è ammessa sia in forma individuale che in forma associata, dovrà garantire la partecipazione: - disponibilità, per l’intera durata contrattuale, di raggruppamenti temporanei un Ente, Cassa o Società di concorrenti mutuo soccorso (R.T.I.), di seguito anche solo “Cassa”) di cui all’art. 4551, comma 2, lett. d) a), del D. Lgs. decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 50/2016917 e successive modificazioni, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina che: - abbia esclusivamente finalità assistenziale e sia operante negli ambiti di intervento di cui all’art. 48 1 del D. Lgsdecreto 31 marzo 2008 del Ministro della salute, così come modificato dall’art. n. 50/20161 del decreto 27 ottobre 2009 del Ministero del lavoro; - di Consorzi ordinari sia iscritta all’Anagrafe dei Fondi sanitari di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 ottobre 2009; - sia abilitata a norma di legge, anche ai sensi dell’art. 51 del d.P.R. n. 917/1986, a ricevere i contributi di pertinenza degli Assistiti e ad assumere, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi, la contraenza del piano sanitario. La Cassa dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 45, comma 2, lett80 del Codice. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendiL’individuazione della Cassa, con l’osservanza della disciplina l’impegno del Concorrente a garantire la disponibilità di cui sopra, dovrà essere effettuata dal Concorrente medesimo già in sede di domanda di partecipazione alla gara. Non è ammesso il riparto in coassicurazione di cui all’art. 48 1911 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 annicodice civile. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli È ammessa la presentazione di offerte degli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui agli artt. 45 e 49 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e da parte di Raggruppamenti Temporanei di Imprese ai sensi dell’art. 45 48 del Codice, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. purché siano in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx e dei requisiti prescritti dai nei successivi articoli. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente Disciplinare di gara. Si evidenzia che l'elencazione di cui alle predette norme non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico cosi come individuato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale (cfr. Determina ANAC n. 7 del 21.10.2010). Ai soggetti costituiti in forma associata (consorzi e raggruppamenti temporanei) si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del CodiceD. Lgs. 50/2016. In particolare, è ammessa la partecipazione: - di raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.), di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’artai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016comma 7 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; - di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’artai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. 7 I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice ), (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a . A questi ultimi è vietato fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; consorziato e in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di ; - ai consorzi di cui all’articolo 45, all’art. 45 comma 2, lettere 2 lett. b) e c) del CodiceD. Lgs. 50/2016 e vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del contratto D. Lgs. 50/2016, e sempre che la modifica soggettiva non possonosia finalizzata ad eludere, a loro voltain tale sede, a cascata, indicare la mancanza di un altro soggetto per l’esecuzione. requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata; Le aggregazioni tra reti di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del CodiceD. Lgs. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:particolare (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013):

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli 47 e 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolareCodice e dagli articoli 92, è ammessa la partecipazione: - 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 È vietato ai concorrenti di raggruppamenti temporanei partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (R.T.I.nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’artpartecipare anche in forma individuale. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - imprese di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavororete, di consorzi tra partecipare anche in forma individuale. Le imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, comma 2per la medesima gara, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anniforma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare possono indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi . Ai consorziati designati dal consorzio è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

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Samples: Disciplinare Servizi/Concessione Da Bando Tipo

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 46 c. 1 del Codice lett. a), b), c), d), e), f) che siano in possesso dei requisiti previsti dal DM 263/2016 e i soggetti di cui all’art. 12 della L. 22 maggio 2017 n. 81, nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 1 - indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (delib. n. 973 del 14 settembre 2016), aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare, è ammessa la partecipazione: - È vietato ai concorrenti di raggruppamenti temporanei partecipare alla gara in più di concorrenti (R.T.I.)un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’artpartecipare anche in forma individuale. 45È vietato al concorrente che partecipa alla gara di partecipare anche in forma individuale. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, comma 2sotto qualsiasi forma, lettuna società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. d) La violazione del D. Lgsdivieto comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. n. 50/2016Alla procedura concorsuale in oggetto non possono, costituiti altresì, partecipare coloro che sono inibiti per legge o costituendi, con l’osservanza per provvedimento disciplinare all’esercizio della disciplina di cui all’artprofessione. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di I consorzi stabili di cui all’art. 45all’articolo 46, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 21, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e cf) del Codice sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 4546, comma 21, lettere b) e clettera f) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al contratto di rete di cui all’artRTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 45Ai sensi dell’art. 24, comma 2 lett. f) 7 del Codice, rispettano l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:concorrenza con gli altri operatori.

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Samples: Disciplinare Di Gara 3

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economiciSono ammesse a partecipare le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, anche stabiliti in altri forma singola o associata, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo cui si presenta l’offerta, in base al D.Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. I soggetti con sede in Stati membri, diversi dall’Italia possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoliparagrafi e sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile. Come stabilito dall’ X.X.XX con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare, è ammessa la partecipazione: - È vietato ai concorrenti di raggruppamenti temporanei partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (R.T.I.nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’artpartecipare anche in forma individuale. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - imprese di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavororete, di consorzi tra partecipare anche in forma individuale. Le imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45retiste non partecipanti possono presentare offerta, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anniforma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono Xxxxxxx invitati a partecipare alla presente gara procedura di affidamento almeno n.15 soggetti individuati mediante selezione automatica dall’elenco aperto di operatori economici qualificati per l'affidamento di opere e lavori pubblici, mediante procedure in forma singola o associataeconomia e negoziate, secondo le disposizioni dell’art. 45 istituito presso la Direzione Generale della Centrale di Committenza (in applicazione della Delibera della Giunta Regionale n. 31/16 del Codice05/08/2014), purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoliindicati nella lettera d’invito e nel presente disciplinare. I soggetti sono quelli definiti dall’articolo 45 del Codice. Data l’obbligatorietà di utilizzo della piattaforma elettronica SardegnaCAT, attraverso la quale sarà svolta la procedura telematica, nel caso in cui i soggetti selezionati non siano iscritti nella stessa, riceveranno una comunicazione con i termini di iscrizione. Alla scadenza di tale termine sarà pubblicata la gara nella piattaforma e resa visibile a tutti gli operatori selezionati dall’elenco e iscritti nel CAT. Non sarà possibile partecipare alla procedura senza effettuare l’iscrizione alla piattaforma Sardegna CAT. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del CodiceCodice e dell’art. In particolare, 92 del D.P.R. 207/2010 ( nel prosieguo Regolamento) parti vigenti. Ai sensi dell’art 48 comma 7 del Codice è ammessa la partecipazione: - vietato ai concorrenti di raggruppamenti temporanei partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (R.T.I.nel prosieguo, aggregazione di rete), di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di I consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, alle lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, ) dell’art 45 comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) 2 del Codice sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45stabili, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (rete di cui all’art. 45imprese, comma 2 lett. frete di professionisti o rete mista) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare, è ammessa La capogruppo/mandataria dovrà presentare tutta la partecipazione: documentazione di cui ai sopra unitamente all’atto notarile di costituzione del Raggruppamento Le mandanti dovranno presentare - quando la natura delle stesse lo richieda - tutta la documentazione di cui al suddetto punto G.1 ad esclusione di quella prevista ai punti G.1.2 e G.1.3. Dovranno inoltre essere indicate le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le percentuali/parti di lavoro che ogni singolo soggetto intende assumere. Sono ammessi a presentare offerta raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del X.X.xx 50/2016, che risultino in possesso dei requisiti di cui al presente Disciplinare e assumano l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei e essere conformi a quanto disposto dal citato art. 48 co 8. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve essere dimostrato da tutti gli operatori economici per i quali l’importo dei lavori che intendono assumere sia pari o superiore all’importo della classifica terza. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (R.T.I.nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’artpartecipare anche in forma individuale. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - imprese di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavororete, di consorzi tra partecipare anche in forma individuale. Le imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, comma 2per la medesima gara, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anniforma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

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Samples: Disciplinare Di Gara Procedura Aperta

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del CodiceD.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del CodiceD.Lgs. In particolare, è ammessa la partecipazione: - 50/2016 e ss.mm.ii.. È vietato ai concorrenti di raggruppamenti temporanei partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (R.T.I.nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’artpartecipare anche in forma individuale. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - imprese di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavororete, di consorzi tra partecipare anche in forma individuale. Le imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, comma 2per la medesima gara, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anniforma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del CodiceD.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del CodiceD.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Possono partecipare alla presente gara esclusivamente gli operatori economici autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nel ramo assicurativo “Ramo II Danni - Malattia”, ai sensi del D.Lgs. 209/05. In particolare: - le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana devono possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 209/05. - le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono partecipare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 209/05 (nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto). - le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono altresì partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. 209/05 (nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto). Potranno partecipare esclusivamente le Direzioni Generali di Compagnie italiane, ovvero loro rappresentanze e/o loro procuratori muniti di procura speciale per la partecipazione alla gara, e le Rappresentanze dirette delle Compagnie estere. È altresì ammessa la partecipazione dei predetti soggetti in forma associata, come di seguito specificato. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare, è ammessa la partecipazione: - È vietato ai concorrenti di raggruppamenti temporanei partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (R.T.I.nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’artpartecipare anche in forma individuale. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - imprese di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavororete, di consorzi tra partecipare anche in forma individuale. Le imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, comma 2per la medesima gara, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anniforma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

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Samples: Disciplinare Di Gara Europea Telematica a Procedura Aperta Per L’affidamento Del Contratto Avente Ad Oggetto Servizio Assicurativo Rimborso Spese Sanitarie Per Tutto Il Persionale Infn 3

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art 45 del D.Lgs 50/2016 e iscritti all’albo per le agenzia per il lavoro di cui all’art. 4 del D.Lgs 276/2003. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare, è ammessa la partecipazione: - È vietato ai concorrenti di raggruppamenti temporanei partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (R.T.I.nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’artpartecipare anche in forma individuale. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - imprese di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavororete, di consorzi tra partecipare anche in forma individuale. Le imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, comma 2per la medesima gara, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anniforma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:: nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economiciSono ammessi all’istruttoria pubblica di co-progettazione tutti gli enti del terzo settore che, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni siano interessati a co-progettare i servizi e gli interventi del presente avviso e a cogestire i relativi servizi e attività in partenariato pubblico/privato sociale, previa stipula di un accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 45 119 del CodiceD.Lgs 267/2000. Sono enti del terzo settore, purché ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoliforma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare, è ammessa la partecipazione: - È vietato ai concorrenti di raggruppamenti temporanei partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (R.T.I.nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’artpartecipare anche in forma individuale. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - imprese di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavororete, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare partecipare anche in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anniforma individuale. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolareAi sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016, è ammessa consentita la partecipazione: - presentazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.), di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore offerte da parte dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. I consorzi soggetti di cui all’articolo 45, comma 2c.2, lettere blettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e cdeve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. g) del Codice sono tenuti ad indicare D.Lgs. n.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso non è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla presente gara. In caso Le previsioni di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in caso fase di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penalegara. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo.

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare, è ammessa la partecipazione: - di raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.), di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente garaal singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:: n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del CodiceD.Lgs n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare, è ammessa la partecipazione: - di raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.), di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. D.Lgs n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi È vietato ai concorrenti di cui all’artpartecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche, aggregazione di imprese di rete). 45È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, comma 2di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, lettera c)di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, del detto Decretoper la medesima gara, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anniforma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, 45 comma 2, 2 lettere b) e c) del Codice D.Lgs n. 50/2016 sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, 45 comma 2, 2 lettere b) e c) del CodiceD.Lgs n. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 2, lett. f) del CodiceD.Lgs n. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

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Samples: Bando Di Gara – Procedura Aperta Per L’affidamento Dell'appalto Dei Lavori Di Realizzazione Della Nuova Scuola Dell’infanzia Presso Il Complesso Immobiliare Ex “Villa Paglia” in Comune Di Alzano Lombardo

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare, è ammessa la partecipazione: - È vietato ai concorrenti di raggruppamenti temporanei partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (R.T.I.nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’artpartecipare anche in forma individuale. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - imprese di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavororete, di consorzi partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. C.U.C. – costituita tra imprese artigiane i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorregara senza che ciò costituisca subappalto; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare, è E’ ammessa la partecipazione: - di raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.), di cui all’artpartecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)1911, del D. Lgscodice civile, fermo restando – in deroga al medesimo art. 1911 C.C.- la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione. Come stabilito dalla AVCP (ora X.X.XX) con Determinazione n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi 2 del 13.03.2013, la volontà di cui all’art. 45partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi salve le eccezioni ammesse dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:vigente disciplina.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 46 c. 1 del Codice lett. a), b), c), d), d)bis, e), f) che siano in possesso dei requisiti previsti dal DM 263/2016 i soggetti di cui all’art. 12 della L. 22 maggio 2017 n. 81, nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 1 - indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (delib. n. 973 del 14 settembre 2016), aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare, è ammessa la partecipazione: - È vietato ai concorrenti di raggruppamenti temporanei partecipare alla gara in più di concorrenti (R.T.I.)un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’artpartecipare anche in forma individuale. 45È vietato al concorrente che partecipa alla gara di partecipare anche in forma individuale. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, comma 2sotto qualsiasi forma, lettuna società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. d) La violazione del D. Lgsdivieto comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. n. 50/2016Alla procedura concorsuale in oggetto non possono, costituiti altresì, partecipare coloro che sono inibiti per legge o costituendi, con l’osservanza per provvedimento disciplinare all’esercizio della disciplina di cui all’artprofessione. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di I consorzi stabili di cui all’art. 45all’articolo 46, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 21, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e cf) del Codice sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 4546, comma 21, lettere b) e clettera f) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al contratto di rete di cui all’artRTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 45Ai sensi dell’art. 24, comma 2 lett. f) 7 del Codice, rispettano l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:concorrenza con gli altri operatori.

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Samples: Disciplinare Di Gara 2 S201 2

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli Sono ammessi a partecipare alla procedura per la concessione in oggetto gli operatori economici come definiti dall’art. 3, comma 1, lett. p) e come indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che qui si intende integralmente richiamato. Il soggetto promotore Elettrotecnica X. Xxx di Xxxxxx Xxxxxx & C. s.r.l. - è invitato a partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è tenuto - al pari degli altri concorrenti - a presentare l’offerta corredata da tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica prescritta dagli atti della procedura. Tutti gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare, è ammessa la partecipazione: - di raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.), di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anniqui si intendono integralmente richiamati. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, all’art. 45 comma 2, lettere lett. b) e c) è tenuto anch’esso a indicare in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato parteciapre, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzionecodice penale. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete retisti di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:: • nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; • nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; • nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare: - ai sensi dell’art. 48 co. 7 del Codice, è ammessa la partecipazione: - vietato ai concorrenti di raggruppamenti temporanei partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (R.T.I.)nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) a pena di esclusione dei raggruppamenti/consorzi/aggregazioni cui lo stesso concorrente partecipa; - ai sensi dell’art. 48 co. 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale a pena di esclusione del concorrente medesimo e del raggruppamento/consorzio aggregazione cui lo stesso concorrente partecipa; le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata; - ai sensi dell’art. 48 co. 7 del Codice i consorzi di cui all’artall'art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma co. 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice Codice, sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo l'art. 353 c.p.; - ai consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c) del codice penaleCodice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. Nel 48, co. 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata; - nel caso di consorzi di cui all’articolo all’art. 45, comma co. 2, lettere lett. b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ; qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 co. 2, lett. fb) del Codicee c), rispettano quest’ultimo indicherà in gara la disciplina prevista consorziata esecutrice; in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per i raggruppamenti temporanei la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art.186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 l’impresa in quanto compatibileconcordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete”. Qualora il concorrente singolo presenti, nel corso della procedura di gara, domanda di concordato a norma dell’art. 11, co. 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 e qualora lo stesso risultasse aggiudicatario, potrà sottoscrivere il contratto solo nel caso in cui, entro il termine posto per la stipula, intervenga l’omologazione da parte del Tribunale competente, il giudice delegato rilasci la prevista autorizzazione e, nei casi di cui all’art. 110 co. 5 sia intervenuta la relativa determinazione dell’ANAC. In particolare:caso contrario la stazione appaltante dichiarerà l’avvenuta decadenza dell’aggiudicazione. Qualora il mandatario del RTI presenti, nel corso della procedura di gara domanda di concordato a noma dell’art. 161, co. 6, del R.D. b+n. 267/1942 e lo stesso RTI risultasse aggiudicatario, potrà sottoscrivere il contratto solo nel caso in cui, entro il termine posto per la stipula, provveda alla sostituzione del mandatario come previsto dall’art. 48 co. 17. In caso contrario la stazione appaltante dichiarerà l’avvenuta decadenza dell’aggiudicazione.

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 46, c. 1, lett. a), b), c), d), d)bis, e), f) del Codice che siano in possesso dei requisiti previsti dal DM 263/2016, dal DM 77/2021 e i soggetti di cui all’art. 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81, nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 1 - indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (delib. n. 973 del 14 settembre 2016), aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare, è ammessa la partecipazione: - È vietato ai concorrenti di raggruppamenti temporanei partecipare alla gara in più di concorrenti (R.T.I.)un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’artpartecipare anche in forma individuale. 45Il medesimo divieto sussiste per il libero professionista qualora partecipi alla stessa gara, comma 2sotto qualsiasi forma, lettuna società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. d) La violazione del D. Lgsdivieto comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. n. 50/2016Alla procedura concorsuale in oggetto non possono, costituiti altresì, partecipare coloro che sono inibiti per legge o costituendi, con l’osservanza per provvedimento disciplinare all’esercizio della disciplina di cui all’artprofessione. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di I consorzi stabili di cui all’art. 45all’articolo 46, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 21, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e cf) del Codice sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 4546, comma 21, lettere b) e clettera f) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al contratto RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Trova inoltre applicazione nei confronti degli operatori partecipanti alla presente procedura la norma sul conflitto di rete interesse di cui all’artdell’art. 45, comma 2 lett. f) 42 del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:.

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Samples: Disciplinare Di Gara S198