Common use of SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Clause in Contracts

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di gara. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economiciSono ammessi all’istruttoria pubblica di co-progettazione tutti gli enti del terzo settore che, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni siano interessati a co-progettare i servizi e gli interventi del presente avviso e a cogestire i relativi servizi e attività in partenariato pubblico/privato sociale, previa stipula di un accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 45 119 del CodiceD.Lgs 267/2000. Sono enti del terzo settore, purché ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoliforma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di È vietato ai concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenticoncorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, ovvero aggregazione di partecipare imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. ParimentiÈ vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, ai sensi di quanto previsto dall’artpartecipare anche in forma individuale. I consorzi di cui all’articolo 45, c.2comma 2, lett. glettere b) e c) del D.Lgs. n.50/2016Codice sono tenuti ad indicare, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppatevietato partecipare, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggettoin qualsiasi altra forma, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguirealla presente gara. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di partecipazione alla gara. Le previsioni inosservanza di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 tale divieto si applica l'articolo 353 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di garacodice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo.:

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti I consorzi di cui all’articolo 45, c.2comma 2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. Alettere b) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte c) del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si Codice sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di tenuti ad indicare, in sede di garaofferta, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzioper quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguiresingolo lotto. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di partecipazione alla gara. Le previsioni inosservanza di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 tale divieto si applica l'articolo 353 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di garacodice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli 47 e 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48Codice e dagli articoli 92, c.8 93 e 94 del D.Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di D.P.R. 207/2010 È vietato ai concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenticoncorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, ovvero aggregazione di partecipare imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni partecipare anche in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di gara. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri)forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo.:

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Samples: Disciplinare Servizi/Concessione Da Bando Tipo

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codiced.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. È ammessa la partecipazione di R.T.I. costituiti o costituendi, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni coassicurazione, riassicurazione nonché di consorzi con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 47 e 48 del Codiced.lgs. Ai sensi n. 50/2016 e s.m.i., ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto. I requisiti di quanto previsto dall’art.48capacità tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, c.8 consorziata o coassicurata, nella misura minima del D.Lgs25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti. 50/2016, è consentita L'operatore economico invitato individualmente ha la presentazione facoltà di offerte da parte dei soggetti presentare offerta per sé o quale mandatario di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrentiriuniti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Parimentiforma aggregata, ai sensi di quanto come previsto dall’art. 4548, c.2, lettcomma 7 d.lgs. g) del D.Lgs. n.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei 50/2016 e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di gara. Nel caso di s.m.i.. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgsd.lgs. n. 50/201650/2016 sono tenuti ad indicare, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima garaquali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in forma singola o associata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45qualsiasi altra forma, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di presente gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa L’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI raggruppamento temporaneo di impresa purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo.

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art 45 del D.Lgs 50/2016 e iscritti all’albo per le agenzia per il lavoro di cui all’art. 4 del D.Lgs 276/2003. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di È vietato ai concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenticoncorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, ovvero aggregazione di partecipare imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. ParimentiÈ vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, ai sensi di quanto previsto dall’artpartecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, c.2comma 2, lett. glettere b) e c) del D.Lgs. n.50/2016Codice sono tenuti ad indicare, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppatevietato partecipare, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggettoin qualsiasi altra forma, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguirealla presente gara. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di partecipazione alla gara. Le previsioni inosservanza di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 tale divieto si applica l'articolo 353 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di garacodice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo.

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi In particolare, è ammessa la partecipazione: - di quanto previsto dall’art.48raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.), c.8 di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è consentita la presentazione necessario che i consorziati abbiano stabilito di offerte da parte operare in modo congiunto nel settore dei soggetti contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. I consorzi di cui all’articolo 45, c.2comma 2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. Alettere b) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. gc) del D.Lgs. n.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppatevietato partecipare, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggettoin qualsiasi altra forma, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguirealla presente gara. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di partecipazione alla gara. Le previsioni inosservanza di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 tale divieto si applica l'articolo 353 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di garacodice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo.:

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di gara. Nel caso di I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett.b) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi Per quanto riguarda l’utilizzo del Portale, si fa presente che: - in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario costituito o costituendo, dovrà operare sul Portale l’impresa mandataria o designata tale per RTI o impresa designata per Consorzio costituendo; - in caso di Consorzio di cui all'art. 45 c. 2 lett. alle lettere b) e c) dell’art.45 del D.LgsCodice, dovrà operare sul Portale il Consorzio medesimo. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione Resta fermo che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove previsto secondo quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019nel seguito indicato, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente da tutti i soggetti che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola compongono il raggruppamento o associatail consorzio. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cdall’art. rete - soggetto45, comma 2, lett. b), l’aggregazione c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di imprese un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente Saranno esclusi dalla gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai i concorrenti per i quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertataaccerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 80, comma 5, lett. m) del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articoloCodice.

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Possono partecipare alla presente gara esclusivamente gli operatori economici autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nel ramo assicurativo “Ramo II Danni - Malattia”, ai sensi del D.Lgs. 209/05. In particolare: - le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana devono possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 209/05. - le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono partecipare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 209/05 (nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto). - le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono altresì partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. 209/05 (nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto). Potranno partecipare esclusivamente le Direzioni Generali di Compagnie italiane, ovvero loro rappresentanze e/o loro procuratori muniti di procura speciale per la partecipazione alla gara, e le Rappresentanze dirette delle Compagnie estere. È altresì ammessa la partecipazione dei predetti soggetti in forma associata, come di seguito specificato. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di È vietato ai concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenticoncorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, ovvero aggregazione di partecipare imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. ParimentiÈ vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, ai sensi di quanto previsto dall’artpartecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, c.2comma 2, lett. glettere b) e c) del D.Lgs. n.50/2016Codice sono tenuti ad indicare, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppatevietato partecipare, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggettoin qualsiasi altra forma, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguirealla presente gara. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di partecipazione alla gara. Le previsioni inosservanza di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 tale divieto si applica l'articolo 353 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di garacodice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo.:

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Samples: Disciplinare Di Gara Europea Telematica a Procedura Aperta Per L’affidamento Del Contratto Avente Ad Oggetto Servizio Assicurativo Rimborso Spese Sanitarie Per Tutto Il Persionale Infn 3

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016, è consentita La capogruppo/mandataria dovrà presentare tutta la presentazione di offerte da parte dei soggetti documentazione di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (ai sopra unitamente all’atto notarile di costituzione del Raggruppamento Le mandanti dovranno presentare - quando la natura delle stesse lo richieda - tutta la documentazione di cui al suddetto punto G.1 ad esclusione di quella prevista ai punti G.1.2 e G.1.3. Dovranno inoltre essere indicate le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le percentuali/parti di lavoro che ogni singolo soggetto intende assumere. Sono ammessi a presentare offerta raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del X.X.xx 50/2016, che risultino in possesso dei requisiti di cui al presente Disciplinare e assumano l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e caso l’offerta deve essere presentato, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei e essere conformi a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte quanto disposto dal citato art. 48 co 8. Il possesso della certificazione del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento sistema di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà qualità deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dimostrato da tutti gli operatori economici per i quali l’importo dei lavori che costituiranno i raggruppamenti temporanei intendono assumere sia pari o i consorzi ordinari di concorrentisuperiore all’importo della classifica terza. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto vietato ai concorrenti, a pena di esclusione, concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenticoncorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, ovvero aggregazione di partecipare imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. ParimentiÈ vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, ai sensi di quanto previsto dall’artpartecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, c.2comma 2, lett. glettere b) e c) del D.Lgs. n.50/2016Codice sono tenuti ad indicare, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppatevietato partecipare, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggettoin qualsiasi altra forma, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguirealla presente gara. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di partecipazione alla gara. Le previsioni inosservanza di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 tale divieto si applica l'articolo 353 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di garacodice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo.:

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Samples: Disciplinare Di Gara Procedura Aperta

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli Sono ammessi a partecipare alla procedura per la concessione in oggetto gli operatori economici come definiti dall’art. 3, comma 1, lett. p) e come indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che qui si intende integralmente richiamato. Il soggetto promotore Elettrotecnica X. Xxx di Xxxxxx Xxxxxx & C. s.r.l. - è invitato a partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è tenuto - al pari degli altri concorrenti - a presentare l’offerta corredata da tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica prescritta dagli atti della procedura. Tutti gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice, che qui si intendono integralmente richiamati. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di gara. Nel caso di I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del CodiceCodice sono tenuti ad indicare, le consorziate designate dal in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio per l’esecuzione concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del contratto non possonocodice penale. Qualora il consorziato designato sia, a loro sua volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi consorzio di cui all'artall’art. 45 c. 2 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata tenuto anch’esso a indicare in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, i consorziati per la medesima garai quali concorre; a questi ultimi è vietato parteciapre, in forma singola o associataqualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete retisti di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà assume il ruolo della mandatariadel mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà può indicare anche solo alcune alcuni tra le imprese retiste i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà deve obbligatoriamente far parte di questequesti; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà assume il ruolo della mandatariadi mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà può indicare anche solo alcune alcuni tra le imprese i retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà deve obbligatoriamente far parte di questequesti; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di reteretisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria mandatario della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codicemandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa L’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del CodiceD.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), 50/2016 e lettera e), (consorzi ordinari di ss.mm.ii.. È vietato ai concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenticoncorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, ovvero aggregazione di partecipare imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni partecipare anche in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di gara. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri)forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del CodiceD.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo.:

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economiciSono ammesse a partecipare le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, anche stabiliti in altri forma singola o associata, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D.Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. I soggetti con sede in Stati membri, diversi dall’Italia possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoliarticoli e sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile. Come stabilito dall’ X.X.XX con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti I consorzi di cui all’articolo 45, c.2comma 2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. Alettere b) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte c) del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si Codice sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di tenuti ad indicare, in sede di garaofferta, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzioper quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Parimentiqualsiasi altra forma, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguirepresenti singoli lotti. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di partecipazione alla gara. Le previsioni inosservanza di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 tale divieto si applica l'articolo 353 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di garacodice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo.:

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Samples: Disciplinare Di Gara a Procedura Aperta Per L’affidamento Di Servizi Assicurativi

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del CodiceD.Lgs n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. D.Lgs n. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto vietato ai concorrenti, a pena di esclusione, concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenticoncorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche, ovvero aggregazione di partecipare imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni partecipare anche in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di gara. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri)forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 2, lett. f) del CodiceD.Lgs n. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo.:

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Samples: Bando Di Gara – Procedura Aperta Per L’affidamento Dell'appalto Dei Lavori Di Realizzazione Della Nuova Scuola Dell’infanzia Presso Il Complesso Immobiliare Ex “Villa Paglia” in Comune Di Alzano Lombardo

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono Sono ammessi a partecipare alla presente gara gara, in forma singola o associata, secondo le nel rispetto delle disposizioni dell’artdi cui all’art. 45 del Codice, purché gli operatori economici anche stabiliti in altri Stati Membri, regolarmente autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano nel ramo “Malattia” ed in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articolidal presente disciplinare. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, oltre a quelle di cui agli artt. 47 e 48 del Codice, in quanto compatibili. Ai Ciascun concorrente, sia in forma individuale che in forma associata, dovrà garantire la disponibilità, per l’intera durata contrattuale, di un Ente, Cassa o Società di mutuo soccorso (di seguito anche solo “Cassa”) di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, che: - abbia esclusivamente finalità assistenziale e sia operante negli ambiti di intervento di cui all’art. 1 del decreto 31 marzo 2008 del Ministro della salute, così come modificato dall’art. 1 del decreto 27 ottobre 2009 del Ministero del lavoro; - sia iscritta all’Anagrafe dei Fondi sanitari di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 ottobre 2009; - sia abilitata a norma di legge, anche ai sensi dell’art. 51 del d.P.R. n. 917/1986, a ricevere i contributi di quanto previsto dall’art.48pertinenza degli Assistiti e ad assumere, c.8 ai fini degli aspetti fiscali e contributivi, la contraenza del D.Lgspiano sanitario. 50/2016La Cassa dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice. L’individuazione della Cassa, con l’impegno del Concorrente a garantire la disponibilità di cui sopra, dovrà essere effettuata dal Concorrente medesimo già in sede di domanda di partecipazione alla gara. Non è consentita la presentazione ammesso il riparto in coassicurazione di offerte da parte dei soggetti cui all’art. 1911 del codice civile. I consorzi di cui all’articolo 45, c.2comma 2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. Alettere b) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte c) del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si Codice sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di tenuti ad indicare, in sede di garaofferta, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di vietato partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguirealtra forma. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di partecipazione alla gara. Le previsioni inosservanza di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 tale divieto si applica l'articolo 353 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di garacodice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai In particolare: - ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 dell’art. 48 co. 7 del D.Lgs. 50/2016Codice, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di vietato ai concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenticoncorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, ovvero aggregazione di partecipare imprese di rete) a pena di esclusione dei raggruppamenti/consorzi/aggregazioni cui lo stesso concorrente partecipa; - ai sensi dell’art. 48 co. 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Parimenticoncorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale a pena di esclusione del concorrente medesimo e del raggruppamento/consorzio aggregazione cui lo stesso concorrente partecipa; le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata; - ai sensi dell’art. 48 co. 7 del Codice i consorzi di quanto previsto dall’artcui all'art. 45, c.2co. 2, lett. gb) e c) del D.Lgs. n.50/2016Codice, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991sono tenuti ad indicare, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. Ai sensi In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 c.p.; - ai consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c) del comma 19 dell'artCodice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48 48, co. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016Codice, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna la modifica soggettiva se non sia finalizzata ad eludere eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino gara in fase di gara. Nel capo all’impresa consorziata; - nel caso di consorzi di cui all’articolo all’art. 45, comma co. 2, lettere lett. b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi ; qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'artall’art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/201645, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17co. 2, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa quest’ultimo indicherà in gara la consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora esecutrice; in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cdall’art. rete-contratto45, co. 2, lett. b) e c), l’aggregazione ovvero da una sub- associazione, nelle forme di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione un RTI o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, consorzio costituito oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codiceassociazione, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186dell’art.186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, 267 l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara E’ fatto obbligo agli operatori economici stabiliti che intendono riunirsi o si sono riuniti in altri Stati membri dell’Unione Europearaggruppamento di indicare in sede di gara, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesia pena di esclusione, ai quali si applicano l’artle quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 45 del Codice e l’art. 62 92 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora 207/2010, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in vigore ai sensi aggregazione di imprese di rete”. Qualora il concorrente singolo presenti, nel corso della procedura di gara, domanda di concordato a norma dell’art. 216. c.14 11, co. 6 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentareX.X. 00 marzo 1942, n. 267 e qualora lo stesso risultasse aggiudicatario, potrà sottoscrivere il contratto solo nel caso in lingua italianacui, tutta la documentazione prevista entro il termine posto per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per stipula, intervenga l’omologazione da parte del Tribunale competente, il giudice delegato rilasci la partecipazione alla presente gara sarà accertataprevista autorizzazione e, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, casi di cui all’art. 49 110 co. 5 sia intervenuta la relativa determinazione dell’ANAC. In caso contrario la stazione appaltante dichiarerà l’avvenuta decadenza dell’aggiudicazione. Qualora il mandatario del D.LgsRTI presenti, nel corso della procedura di gara domanda di concordato a noma dell’art. n.50/2016161, nei limiti previsti dal citato articoloco. 6, del R.D. b+n. 267/1942 e lo stesso RTI risultasse aggiudicatario, potrà sottoscrivere il contratto solo nel caso in cui, entro il termine posto per la stipula, provveda alla sostituzione del mandatario come previsto dall’art. 48 co. 17. In caso contrario la stazione appaltante dichiarerà l’avvenuta decadenza dell’aggiudicazione.

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economiciSono ammesse a partecipare le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, anche stabiliti in altri forma singola o associata, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo cui si presenta l’offerta, in base al D.Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. I soggetti con sede in Stati membri, diversi dall’Italia possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoliparagrafi e sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile. Come stabilito dall’ X.X.XX con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di È vietato ai concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima individuale. È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti possono presentare offerta, in forma singola o consorzio ordinario associata. I consorzi di concorrenti. Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. cui all’articolo 45, c.2comma 2, lett. glettere b) e c) del D.Lgs. n.50/2016Codice sono tenuti ad indicare, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppatevietato partecipare, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggettoin qualsiasi altra forma, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguirealla presente gara. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di partecipazione alla gara. Le previsioni inosservanza di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 tale divieto si applica l'articolo 353 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di garacodice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo.:

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 46 c. 1 del Codice lett. a), b), c), d), d)bis, e), f) che siano in possesso dei requisiti previsti dal DM 263/2016 i soggetti di cui all’art. 12 della L. 22 maggio 2017 n. 81, nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 1 - indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (delib. n. 973 del 14 settembre 2016), aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di È vietato ai concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare . È vietato al concorrente che partecipa alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. ParimentiÈ vietato al concorrente che partecipa alla gara di partecipare anche in forma individuale. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, ai sensi sotto qualsiasi forma, una società di quanto previsto dall’artprofessionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. 45La violazione del divieto comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. Alla procedura concorsuale in oggetto non possono, c.2altresì, lettpartecipare coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della professione. gI consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n.50/2016Codice sono tenuti ad indicare, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppatevietato partecipare, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggettoin qualsiasi altra forma, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguirealla presente gara. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di partecipazione alla gara. Le previsioni inosservanza di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 tale divieto si applica l'articolo 353 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di garacodice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 4546, comma 21, lettere b) e clettera f) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai Ai sensi dell’art. 216. c.14 24, comma 7 del Codice), l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertatadivieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai sensi suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e per ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articoloaltri operatori.

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Samples: Disciplinare Di Gara 2 S201 2

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del CodiceD.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto vietato ai concorrenti, a pena di esclusione, concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenticoncorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, ovvero aggregazione di partecipare imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni partecipare anche in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di gara. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri)forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del CodiceD.Lgs. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del CodiceD.Lgs. 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo.

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Samples: Disciplinare Di Gara a Procedura Aperta Per La Concessione Della Gestione Del Servizio Di Asilo Nido “Il Nido in Fiore” Sito in Strada Bucet 18 Rosta

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché regolarmente autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano nel ramo Malattia. In particolare è ammessa la partecipazione di Xxxx, casse o società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziali ex art. 51, comma 2 lett. a) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i, che operino negli ambiti di intervento di cui all’art. 1 del decreto del Ministro della Salute del 31.3.2008, come modificato dall’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27.10.2009, e regolarmente iscritti dall’anno 2015 all’Anagrafe dei fondi integrativi sanitari di cui al citato D.M. 27.10.2009, abilitati a norma di legge a ricevere i contributi e ad assumere la contraenza del piano sanitario, come definito nel Capitolato tecnico, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi; I suddetti operatori economici, che possono presentarsi in forma singola o associata secondo quanto indicato all’art. 45 del Codice, devono essere in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articolidal successivo paragrafo 6. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente Disciplinare di gara. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di È vietato ai concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenticoncorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, ovvero aggregazione di partecipare imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale. ParimentiÈ vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, ai sensi partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di quanto previsto dall’art. cui all’articolo 45, c.2co. 2, lett. glettere b) e c) del D.Lgs. n.50/2016Codice sono tenuti ad indicare, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppatevietato partecipare, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggettoin qualsiasi altra forma, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguirealla presente gara. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di partecipazione alla gara. Le previsioni inosservanza di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 tale divieto si applica l’articolo 353 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di garacodice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2co.2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 co. 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica compatibile (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo.particolare:

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di È vietato ai concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenticoncorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, ovvero aggregazione di partecipare imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. ParimentiÈ vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, ai sensi di quanto previsto dall’artpartecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 I consorzi di cui all’articolo 45, c.2comma 2, lett. glettere b) e c) del D.Lgs. n.50/2016, è consentita Codice eseguono le prestazioni o con la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per propria struttura o tramite i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato consorziati indicati in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016gara senza che ciò costituisca subappalto; a questi ultimi è vietato partecipare, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppatein qualsiasi altra forma, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguirealla presente gara. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di partecipazione alla gara. Le previsioni inosservanza di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 tale divieto si applica l'articolo 353 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di garacodice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo.:

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di gara. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile, fermo restando – in deroga al medesimo art. 1911 C.C.- la responsabilità solidale di operatori economici tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione. Come stabilito dalla AVCP (ora X.X.XX) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di Paesi terzipartecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolosalve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 e, per i soggetti incaricati della progettazione, dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. I soggetti a cui sono affidati i servizi di architettura e ingegneria devono essere in possesso, oltre che dei requisiti generali, dei requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016. Qualora i progettisti partecipino alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) dell’art. 46 del Codice, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti I consorzi di cui all’articolo 45, c.2comma 2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. Alettere b) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte c) del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si Codice sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di partecipazione alla gara. Le previsioni inosservanza di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 tale divieto si applica l’articolo 353 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di garacodice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cdall’art. rete - soggetto45, comma 1, lett. b), l’aggregazione c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di imprese un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 dell’articolo 24, comma 5, del Codice come modificato dei Contratti, indipendentemente dalla Legge 14 giugno 2019natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, n.55 i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di conversione presentazione della domanda, con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.dla specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Sblocca-cantieri) alle imprese Conseguentemente, l’operatore economico dovrà fornire il nominativo di tutti i professionisti che hanno depositato svolgeranno i servizi con la domanda di cui all’articolo 161specificazione delle rispettive qualifiche professionali. Dovrà, anche ai sensi del sesto commainoltre, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per indicare la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici persona fisica incaricata dell’integrazione tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolovarie prestazioni specialistiche.

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 46, c. 1, lett. a), b), c), d), d)bis, e), f) del Codice che siano in possesso dei requisiti previsti dal DM 263/2016, dal DM 77/2021 e i soggetti di cui all’art. 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81, nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 1 - indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (delib. n. 973 del 14 settembre 2016), aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di È vietato ai concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare . È vietato al concorrente che partecipa alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. ParimentiIl medesimo divieto sussiste per il libero professionista qualora partecipi alla stessa gara, ai sensi sotto qualsiasi forma, una società di quanto previsto dall’artprofessionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. 45La violazione del divieto comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. Alla procedura concorsuale in oggetto non possono, c.2altresì, lettpartecipare coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della professione. gI consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n.50/2016Codice sono tenuti ad indicare, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppatevietato partecipare, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggettoin qualsiasi altra forma, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguirealla presente gara. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di partecipazione alla gara. Le previsioni inosservanza di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 tale divieto si applica l'articolo 353 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di garacodice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 4546, comma 21, lettere b) e clettera f) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare Trova inoltre applicazione nei confronti degli operatori partecipanti alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi procedura la norma sul conflitto di interesse di cui dell’art. 216. c.14 42 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo.

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Samples: Disciplinare Di Gara S198

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono Xxxxxxx invitati a partecipare alla presente gara procedura di affidamento almeno n.15 soggetti individuati mediante selezione automatica dall’elenco aperto di operatori economici qualificati per l'affidamento di opere e lavori pubblici, mediante procedure in forma singola o associataeconomia e negoziate, secondo le disposizioni dell’art. 45 istituito presso la Direzione Generale della Centrale di Committenza (in applicazione della Delibera della Giunta Regionale n. 31/16 del Codice05/08/2014), purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoliindicati nella lettera d’invito e nel presente disciplinare. I soggetti sono quelli definiti dall’articolo 45 del Codice. Data l’obbligatorietà di utilizzo della piattaforma elettronica SardegnaCAT, attraverso la quale sarà svolta la procedura telematica, nel caso in cui i soggetti selezionati non siano iscritti nella stessa, riceveranno una comunicazione con i termini di iscrizione. Alla scadenza di tale termine sarà pubblicata la gara nella piattaforma e resa visibile a tutti gli operatori selezionati dall’elenco e iscritti nel CAT. Non sarà possibile partecipare alla procedura senza effettuare l’iscrizione alla piattaforma Sardegna CAT. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del CodiceCodice e dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 ( nel prosieguo Regolamento) parti vigenti. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 dell’art 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, Codice è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di vietato ai concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenticoncorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, ovvero aggregazione di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario rete). I consorzi stabili di concorrenti. Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, cui alle lett. gb) e c) dell’art 45 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016Codice sono tenuti ad indicare, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppatevietato partecipare, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggettoin qualsiasi altra forma, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguirealla presente gara. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di partecipazione alla gara. Le previsioni inosservanza di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 tale divieto si applica l’articolo 353 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di garacodice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45stabili, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di garaQualora il consorziato designato sia, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associatail consorziato esecutore. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (rete di cui all’art. 45imprese, comma 2 lett. frete di professionisti o rete mista) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 46 c. 1 del Codice lett. a), b), c), d), e), f) che siano in possesso dei requisiti previsti dal DM 263/2016 e i soggetti di cui all’art. 12 della L. 22 maggio 2017 n. 81, nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 1 - indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (delib. n. 973 del 14 settembre 2016), aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di È vietato ai concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare . È vietato al concorrente che partecipa alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. ParimentiÈ vietato al concorrente che partecipa alla gara di partecipare anche in forma individuale. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, ai sensi sotto qualsiasi forma, una società di quanto previsto dall’artprofessionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. 45La violazione del divieto comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. Alla procedura concorsuale in oggetto non possono, c.2altresì, lettpartecipare coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della professione. gI consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n.50/2016Codice sono tenuti ad indicare, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppatevietato partecipare, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggettoin qualsiasi altra forma, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguirealla presente gara. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di partecipazione alla gara. Le previsioni inosservanza di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 tale divieto si applica l'articolo 353 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di garacodice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 4546, comma 21, lettere b) e clettera f) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai Ai sensi dell’art. 216. c.14 24, comma 7 del Codice), l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertatadivieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai sensi suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e per ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articoloaltri operatori.

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Samples: Disciplinare Di Gara 3

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economiciLa partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione, che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto per cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. Possono partecipare anche stabiliti Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in altri Stati membriregime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione; I predetti soggetti possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, associata secondo le disposizioni disposizione dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all’art. 45 del Codice. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di È vietato ai concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara ad un singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenticoncorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, ovvero aggregazione di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. ParimentiÈ vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, ai sensi di quanto previsto dall’artpartecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, c.2comma 2, lett. glettere b) e c) del D.Lgs. n.50/2016Codice sono tenuti ad indicare, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppatevietato partecipare, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggettoin qualsiasi altra forma, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguirealla presente gara. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di partecipazione alla gara. Le previsioni inosservanza di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 tale divieto si applica l'articolo 353 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di garacodice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo.:

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di È vietato ai concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato partecipare al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenticoncorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, ovvero aggregazione di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare allo stesso lotto anche in forma individuale. ParimentiÈ vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. E’ vietata l'associazione in partecipazione, ai sensi dell’art. 48, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 50/2016, sia durante la procedura di quanto previsto dall’art. 45gara, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinarisia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto dai dall’art. 48, commi 17 e 18 dell’art. 48 18, del D.LgsD. Lgs. n. 50/201650/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, raggruppamenti temporanei e dei Consorzi consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. Non possono partecipare alla presente procedura i concorrenti che risultino tra loro in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c., o in altra relazione, anche di fatto, se tale relazione comporta l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale. Per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta controllate, ai sensi dell’art. 2359 del CODICE CIVILE, è ammessa la contemporanea partecipazione sia dell’impresa controllante che dell’impresa controllata purché si dimostri che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Qualora, in qualunque momento della procedura, si accertasse che il concorrente si trovi in una delle situazioni previste dall’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 – per atti compiuti od omessi prima o durante la procedura – opererà l’immediata esclusione dello stesso. L’esclusione sarà altresì disposta nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dall’art. 53 comma 19 dell'art16 ter del D.Lgs. 48 n. 165/2001 o in qualsiasi altro caso di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. I concorrenti eventualmente ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzati dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici possono concorrente alle condizioni previste dall’art. 000-xxx xxx X.X. n. 267/1942, nonché dall’art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso il recesso anche riuniti in raggruppamento temporaneo di una o più imprese raggruppateimprese, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese rimanenti abbiano aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Qualunque sia la forma di partecipazione scelta dal concorrente, dovranno essere rispettati e posseduti i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale indicati al punto 6 del presente disciplinare. La violazione di una qualunque delle disposizioni sopra indicate, anche da eseguireparte di uno solo dei concorrenti che partecipano in forma aggregata, determinerà l’esclusione dell’intero raggruppamento/consorzio/. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di partecipazione alla gara. Le previsioni inosservanza di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 tale divieto si applica l'articolo 353 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di garacodice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo.

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli È ammessa la presentazione di offerte degli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui agli artt. 45 e 49 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e da parte di Raggruppamenti Temporanei di Imprese ai sensi dell’art. 45 48 del Codice, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. purché siano in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx e dei requisiti prescritti dai nei successivi articoli. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente Disciplinare di gara. Si evidenzia che l'elencazione di cui alle predette norme non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico cosi come individuato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale (cfr. Determina ANAC n. 7 del 21.10.2010). Ai soggetti costituiti in forma associata (consorzi e raggruppamenti temporanei) si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal casoparticolare: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrentiai sensi dell’art. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, 48 comma 7 è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Parimenti, ; - ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di gara. Nel caso di 7 I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) ), (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche codice penale; - ai consorzi di cui all'artall’art. 45 c. comma 2 lett. b) e c) del D.LgsD. Lgs. n. 50/201650/2016 e vietato incaricare, trovano applicazione le medesime previsioni in fase di cui ai citati commi 17esecuzione, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del D. Lgs. 50/2016, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere eludere, in tale sede sede, la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione capo all’impresa consorziata; Le reti di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del CodiceD. Lgs. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole particolare (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo.):

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 0000, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx - xx xxxxxx xx medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale tra tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione. Alle imprese in coassicurazione si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista dall’articolo 48 del Codice per i raggruppamenti d’imprese. Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento. Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione dalla gara. Come stabilito dalla AVCP (ora X.X.XX) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di È vietato ai concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenticoncorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, ovvero aggregazione di partecipare imprese di rete) o operatori economici partecipanti in coassicurazione. Le imprese partecipanti, siano esse capogruppo (mandataria o delegataria) o mandanti/coassicuratrici, non possono presentare anche offerte in proprio o in raggruppamento con altre imprese o coassicurazione. È vietato al concorrente che partecipa alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, o coassicurazione, di partecipare anche in forma individuale. ParimentiÈ vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, ai sensi di quanto previsto dall’artpartecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, c.2comma 2, lett. glettere b) e c) del D.Lgs. n.50/2016Codice sono tenuti ad indicare, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’ art. Ai sensi del 45, comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/20162, lettera b), è ammesso il recesso tenuto anch’ esso a indicare, in sede di una o più imprese raggruppateofferta, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggettoi consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguirein qualsiasi altra forma, alla presente gara. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di partecipazione alla gara. Le previsioni inosservanza di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 tale divieto si applica l'articolo 353 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di garacodice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo.:

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di È vietato ai concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenticoncorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, ovvero aggregazione di partecipare imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. ParimentiÈ vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, ai sensi di quanto previsto dall’artpartecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, c.2comma 2, lett. glettere b) e c) del D.Lgs. n.50/2016Codice sono tenuti ad indicare, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppatevietato partecipare, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggettoin qualsiasi altra forma, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguirealla presente gara. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di partecipazione alla gara. Le previsioni inosservanza di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 tale divieto si applica l'articolo 353 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di garacodice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste Reception per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte sede di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica Napoli – Via Bracco n. 20 (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti Lotto 1 CIG 838734935A e per la mandataria e qualora il contratto sede di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure Milano – Viale dell’Innovazione 1b (Lotto 2 CIG 8387397AF4) – Disciplinare di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo.

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