SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 12.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, il Fornitore può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere, nei casi di seguito indicati: in caso di mancato o parziale pagamento delle fatture (ferma restando l’applicazione degli interessi di cui all’art. 9.6); per morosità relativa ad un diverso contratto intestato allo stesso Cliente avente ad oggetto una fornitura di energia elettrica o gas.
SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 12.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, il Fornitore può risolvere il Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx'xxx. 0000 x.x., xxxxxx diffida ad adempiere, nei casi di seguito indicati:
SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 12.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, il Fornitore può risolvere il Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx'xxx. 0000 x.x., xxxxxx diffida ad adempiere, da inviare a mezzo raccomandata nei casi di seguito indicati: in caso di mancato o parziale pagamento delle fatture (ferma restando l'applicazione degli interessi di cui al presente contratto; per morosità relativa ad un diverso contratto di energia elettrica o gas intestato allo stesso Cliente.
SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 12.1 Powergas può, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a dieci giorni, a risolvere il Contratto ai sensi dell’Art. 1454 c.c., salvo il risarcimento di ogni eventuale danno nei casi di seguito indicati a) in caso di omesso o parziale pagamento delle bollette sintetiche, ferma restando l’applicazione degli interessi di cui all’art 9.8; b) per morosità relativa ad una diversa fornitura di energia elettrica o gas intestata al medesimo Cliente.
SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 12.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, il Fornitore può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: in caso di mancato o parziale pagamento delle fatture (ferma restando l’applicazione degli interessi di cui all’art. 9.6); per morosità relativa ad un diverso contratto intestato allo stesso Cliente avente ad oggetto una fornitura di energia elettrica o gas.
SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. E’ facoltà dell’Amministrazione sospendere e risolvere l’aggiudicazione della fornitura quando:
SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 12.1 Fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento di ogni eventuale danno, il Fornitore avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice sua dichiarazione, nei seguenti casi: a) il Cliente risulti cattivo pagatore in ragione di ripetuti ritardi nel pagamento delle fatture (ferma restando l’applicazione degli interessi di cui all’art 9.6); b) non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle AE (anche solamente per le singole forniture interessate); c) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e opposizione del medesimo a procedure esecutive; d) in caso di violazione del Cliente degli obblighi a suo carico previsti ai sensi dell’art. 8; e) trascorsi 20 (venti) giorni dalla sospensione della fornitura di cui al precedente art. 2.4 senza che il Cliente abbia inviato la documentazione richiesta; f) sospensione e/o interruzione per morosità di una fornitura di energia elettrica e/o gas naturale presso un Sito diverso da quello fornito ai sensi del Contratto e conseguente risoluzione del contratto concluso fra il Cliente e il Fornitore avente ad oggetto le suddetta diversa fornitura; g) mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia di cui al precedente art. 10.
SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Articolo 34 - Perdite occulte
SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Fatti salvi i casi di cui all’art. 19 (Interruzione, sospensione o diminuzione della fornitura ed interventi sulle reti) del presente Regolamento, Il Gestore si riserva il diritto di sospendere l’erogazione della fornitura, dietro preavviso, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 12 (Tipologie di fornitura), 13 (Bocche antincendio), 15 (Modalità di fornitura e punto di consegna), 17 (Divieto di subfornitura), 21 (Misure e controlli), 23 (Contatori e sistemi antiriflusso), 25 (Impianti e reti interni), 28 (Sottoscrizione del contratto e modalità di trasmissione delle istanze contrattuali), 32 (Subentro, riattivazione e voltura), 35 (Prelievi abusivi), 71 (Pagamenti e penalità di mora) e 73 (Fallimento); ferme restando le prescrizioni di cui alla Carta dei Servizi, la riattivazione della fornitura è subordinata alla regolarizzazione della posizione da parte dell’utente e alla rimozione degli effetti dell’inosservanza delle disposizioni contrattuali violate, nonché al riconoscimento al Gestore dell’eventuale risarcimento dei danni.
SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. La fornitura dell'acqua potabile può essere sospesa dal gestore in qualsiasi momento e senza preavviso qualora intervengano guasti improvvisi, eccezionali circostanze, ragioni tecniche od igieniche, situazioni di pericolo per persone o cose. In questi casi il gestore è tenuto a ripristinare la regolare erogazione dell'acqua potabile nel più breve tempo possibile e l’utente non può avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, oltre quanto previsto dalla carta del servizio per i ritardi nella riattivazione. Nel caso in cui il ripristino dell’erogazione causasse negli impianti interni il trascinamento di depositi, l’utente è tenuto a seguire le prescrizioni tecniche del personale del gestore, al fine di eliminare la presenza di problematiche dovute a detti depositi. Solo in caso di interruzioni programmate, il gestore provvederà ad avvertire gli utenti, secondo le modalità previste dalla carta del servizio.