Sponsor. Denominazione Sociale ……………………………………………………...……...…… con sede legale in ………………………………………………………………………… Sede degli uffici addetti all’attività di Sponsor (se diversa da sede legale) ....................... Indirizzo ……………………………………….....…………....… CAP ………………... Tel. ………………………………..……….Fax…………………………………………
Sponsor. L'azienda responsabile del concorso è lo sponsor, come stabilito nella tabella sottostante. Le decisioni dello sponsor riguardanti il concorso e il regolamento ufficiale sono definitive e vincolanti sotto tutti gli aspetti. Gli individui che hanno domande relative al concorso o al regolamento ufficiale devono contattare lo sponsor della regione geografica in cui risiedono e non Epic Games, Inc. ("Epic"). Epic non è sponsor, organizzatore o amministratore del concorso. Ai fini del presente concorso, la residenza di una persona è determinata dal paese in cui è registrato il suo account per PlayStation® Network ("account PSN"). Fatto salvo quanto precede, gli individui che partecipano al concorso accettano espressamente il presente regolamento ufficiale e ogni relativa controversia sarà gestita come descritto nella Sezione 12.
Sponsor. Con contratto sottoscritto in data 19 gennaio 2009 e successivamente integrato in data 3 maggio 2013, la SGR ha conferito a Centrobanca Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A. – cui, a far data dal 6 maggio 2013, è subentrata Unione di Banche Italiane S.C.p.A. (UBI BANCA), con sede legale in Bergamo, piazza Xxxxxxxx Veneto, n. 8 – l’incarico di Sponsor in relazione alla procedura di ammissione alle negoziazioni delle Quote. Lo Sponsor, ai sensi del Titolo 2.3 del Regolamento di Xxxxx, collabora con la SGR nella procedura di ammissione alle negoziazioni quotazione degli strumenti finanziari ai fini di un ordinato svolgimento della stessa. A tal fine rilascia talune attestazioni a favore di Borsa Italiana con le quali; (i) dichiara di aver comunicato a Borsa Italiana medesima tutti i dati e i fatti di cui è venuto a conoscenza nel corso della propria attività e che dovrebbero essere presi in considerazione dalla stessa ai fini dell’ammissione alla quotazione, oltre a quelli già resi noti dalla SGR; e
Sponsor. Gli atleti con sponsor personali possono esporre i loghi degli sponsor solamente sull'abbigliamento ed il materiale personale usato durante la corsa. È proibito esporre ogni altro accessorio pubblicitario (bandiere, striscioni...) in qualsiasi punto del percorso.
Sponsor. In relazione al differente livello di partecipazione la Società ha definito le seguenti categorie: • Event & Project Sponsors: aziende che sposano uno dei temi di Expo sponsorizzando eventi o progetti dell'Esposizione Universale.
Sponsor. 1. Le parti adotteranno le più opportune strategie per l'individuazione di uno o più sponsor, al fine di acquisire risorse aggiuntive da destinare ad una più compiuta attuazione delle finalità del Festival.
2. Le provvidenze che potranno derivare da tali ulteriori canali di finanziamento verranno introitati dal Ricreatorio San Xxxxxxx o copriranno direttamente alcune spese per ampliare i contenuti qualitativi e quantitativi e lo sviluppo della manifestazione secondo modalità che verranno concordate tra Presidente del Ricreatorio e Assessore alla Cultura.
Sponsor. Fermo restando quanto già disciplinato dagli Accordi Stato-Regioni sulle sponsorizzazioni e sulle sanzioni al provider che contravvenga a quanto definito in questi, restano vigenti le disposizioni previste nella DGR 733/2005 che disciplina per intero le possibili sponsorizzazioni (piano formativo annuale, evento formativo aziendale, iniziative formative individuali). Per quanto riguarda le iniziative formative individuali, le procedure adottate per la sponsorizzazione devono essere quelle previste dalla DGR 733/2005 e comunque il numero massimo di crediti cumulabili dall'operatore è fino a un massimo di un terzo del debito triennale. Nel caso di sponsorizzazione di convegni e congressi è necessario seguire le procedure AIFA che prevedono, in base al decreto legislativo 219/06, che la richiesta di autorizzazione venga inviata almeno 60 giorni prima della data di inizio dell'evento formativo dalla segreteria organizzativa nel caso di evento multi sponsor e dall'Azienda farmaceutica nel caso di evento monosponsor. Sulla base dell'esperienza di questi anni di vigenza della DGR 733/2005 e sulla base della modulistica nazionale si ritiene opportuno specificare che il contratto di sponsorizzazione deve essere firmato dal rappresentante legale del provider e deve riportare il codice di riferimento regionale del provider (090 indica la Regione Toscana, e il codice aziendale).
Sponsor. L’Affidatario dovrà rispettare gli accordi di esclusiva merceologica stipulati da Milanosport ed efficaci durante il periodo di vigenza dell’Affidamento e si impegna, dunque, ad approvvigionarsi dei prodotti alimentari necessari allo svolgimento dell’attività rivolgendosi ai soggetti sponsor di Milanosport, come da Allegato C Sponsor, quali Algida per i prodotti gelato e San Carlo per i prodotti salati (patatine, snak salati, grani salati).
Sponsor. Il Concessionario dovrà rispettare gli accordi di esclusiva merceologica stipulati da Milanosport ed efficaci durante il periodo di vigenza della concessione e si impegna, dunque, ad approvvigionarsi dei prodotti alimentari necessari allo svolgimento dell’attività rivolgendosi ai soggetti sponsor di Milanosport, come da Allegato C Sponsor, quali Algida per i prodotti gelato e San Carlo per le patatine e per l’acqua naturale in tetrapack potrà essere indicato al Concessionario uno sponsor.
Sponsor. Possono assumere la veste di sponsor persone fisiche o giuridiche aventi o meno scopo o finalità commerciali, con o senza scopo di lucro, purchè non sussistano a carico delle stesse le condizioni di esclusione di cui all’ art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione). Gli eventi formativi possono essere sponsorizzati anche da imprese commerciali operanti in ambito sanitario purché ciò non influenzi in alcun modo i contenuti formativi dell’evento. L’Azienda non procederà alla stipula di contratti di sponsorizzazione nei seguenti casi: - qualora la sponsorizzazione proposta sia in contrasto con i fini istituzionali o con gli interessi dell’Azienda; - qualora il potenziale sponsor abbia in corso un contenzioso con l’Azienda. - qualora l’attività o gli interessi del potenziale sponsor si pongano in concorrenza con l’Azienda. È fatto in ogni caso divieto di stipulare contratti/accordi di sponsorizzazione aventi ad oggetto: - propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; - servizi di onoranze funebri; - prodotti farmaceutici; - prestazioni mediche; - pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacchi, prodotti alcoolici, armi, materiale pornografico, o a sfondo sessuale; - attività di cartochiromanzia, magia, occultismo; - gioco d’azzardo; - pubblicità offensiva della dignità della persona o che possa evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità o che possa offendere convinzioni religiose ed idea; - pubblicità che possa indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l’ambiente.