SRL Clausole campione

SRL. 01046140156 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/200 28/05/2018 28/05/2019
SRL. Il Rup dall’esame della documentazione prodotta dall’operatore economico S.C.A. SRL rileva quanto segue. Nel DGUE l’operatore economico S.C.A. Srl, relativamente alle “Informazioni concernenti i subappaltatori”, dichiara di subappaltare la realizzazione di sondaggi ambientali e la realizzazione dei piezomeri proponendo come impresa subappaltatrice POLISERVIZI, non dichiarando, tuttavia, la quota di percentuale del subappalto. Il RUP ritiene fondamentale l’indicazione della quota percentuale dei lavori in subappalto rispetto alla percentuale di incidenza della prestazione secondaria sul valore complessivo dell’appalto (18,16% - lavori 100%) per stabilire la presenza di un subappalto necessario o facoltativo. Tale indicazione è necessaria per la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità e dei requisiti di capacità tecnica e professionale della Soc. S.C.A. Srl in rapporto alle prestazioni che compongono l’appalto e che la stessa andrà ad eseguire. Il Rup decide di attivare il soccorso istruttorio al fine acquisire la quota percentuale di subappalto, nei limiti percentuali previsti all’art. 9 del Disciplinare di gara, con la richiesta della dichiarazione del legale rappresentante della Soc. S.C.A. Srl, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. Il RUP, inoltre, constata che il certificato di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2018 rilasciato da ACCREDIA ha avuto scadenza il 11 ottobre 2021. Pertanto, essendo un requisito di capacità tecnico e professionale previsto all’art. 7.2 lett. c) del Disciplinare di gara e quindi un requisito di qualificazione dell’operatore economico, il RUP decide di attivare il soccorso istruttorio richiedendo copia conforme del certificato in corso di validità e opportuna documentazione che attesti la continuità del possesso del requisito di partecipazione. Il RUP comunica che ai fini dell’ammissione al prosieguo della gara dell’operatore economico S.C.A. Srl si procederà ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare di gara e dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 ad applicare il soccorso istruttorio per irregolarità essenziali. La procedura di ammissione al prosieguo della gara dell’operatore economico S.C.A. Srl è sospesa fino all’esito del soccorso istruttorio
SRL. 18 CZ INGEGNERIA & APPALTI SRL 19 D.G.D. IMPIANTI SRL 20 DB COSTRUZIONI SRL 21 DE RIVI IMPIANTI SRL 22 DEVERIS COSTRUZIONI S.R.L. 23 DIEMME SRL 24 EASY TECH SRL 25 ECOCLIMA SAS DI XXXXXXXX XXXXXXXX & C. 26 XXXX XXXXXXXXX SRL 27 EDIL HOUSES SRL 28 EDIL TERMOTECNICA SRL 29 EDILFOR DI XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 30 EDILGEN S.P.A. 31 ELETTROLUCE SRL 32 ELETTROMECCANICA CUPRUM SRL 33 ELETTROTECNICA XXXXXXX XXXXXXX SRL 34 ELMAS SRL 35 XXXXXXXX Xxxxxxxx 36 EUROP IMPIANTI SRL 37 F.T. COSTRUZIONI
SRL. La società ha sede legale in Milano xxx Xxxxxxxx Xxxxx 0/X, sede amministrativa e commerciale in Origgio Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, Codice Fiscale e Partita IVA no. 06038170152, REA Milano n. 1060011.
SRL. La modalità di presentazione delle caratteristiche delle società che compaiono nel dataset viene presentata nella Tabella 1. Le SRL hanno un’età media pari a 14 anni, e mediana pari a 10; il numero di dipendenti si attesta al 2017 pari a 22, con mediana pari a 10, il trend nel periodo preso in considerazione è crescente; l’attivo di bilancio al 2017 è in media 5.300.000 € crescente anno su anno, mentre la mediana è 1.158.787€. I Ricavi al 2017 in media sono pari a 5.221.711€ stabili anno su anno, così come è stabile la mediana 1.005.890 €; il ROA al 2017 vale circa 3,21% in media e anno su anno presenta fluttuazioni comprese tra il 4,56% e il 3,23%, la mediana non si discosta molto dalla media, quindi le performance di queste società sono simili; il Capitale sociale al 2017 vale in media quasi 400.000 €, superiore di circa venti volte rispetto alla mediana che vale anno su anno circa 20.000 €; il Rapporto di Indebitamento al 2017 è circa 12,63% mentre la mediana vale 4,34% stabile anno su anno, ciò indica che ci sono alcune società che fanno uso di capitale di rischio in maniera molto pesante; Utile che al 2017 in media si attesta attorno a 165.000 € in crescita, esclusi il 2015 che vede un utile pari a 69.379 € e il 2013 in cui è addirittura negativo – 3.745 € , la mediana invece è crescente e passa da 8.099 € nel 2008 a 13.392 € nel 2017. È interessante mettere a confronto media e mediana quando si effettuano delle analisi descrittive, e in questo caso si vede proprio come la media venga fortemente influenzata dai valori estremi. Ci sono infatti alcune SRL che presentano dei valori di attivo di bilancio, di ricavi, altissimi, raggiungendo come massimo alla voce attivo 2017 più di 22.000.000€, è palese che tale valore vada ad influire sulla media, che perciò diviene imprecisa.
SRL. (Art. 2479-bis co. 5 c.c. – Quorum deliberativo) 1° convocazione: voto favorevole di almeno il 50% del capitale sociale 2° convocazione: non prevista dalla legge CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
SRL. 60 S.C.I.R. Sarda Costruzioni Industrie Riunite S.r.l. 61 S.V. COSTRUZIONI S.R.L. 62 SADE 2 SRL 63 XXXXXXXX XXXXXXXX 64 sannafrancesca ditta individuale 65 SASSU SRL 66 xxx.xx costruzioni srl 67 SIELM IMPIANTI SRL 68 SIMEC DI CANALICCHIO & C. S.R.L. 69 SIRAM S.p.A. 70 SIRIMED S.R.L. 71 Solinas Costruzioni 72 SPORALLI Srl 73 XXXXX XXXXXXX SRL 74 TEPOR SpA 75 Tilocca Srl 76 VALENZA COSTRUZIONI S.R.L 77 VICA S.R.L. 1 BLUE SHARK S.R.L. 2 CO.GE.M. S.R.L. 3 CONSORZIO XXXX XXXXXXX
SRL. LEGENDA 100%

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  • Assicurazione parziale Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

  • Altre assicurazioni Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.

  • Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

  • Assicurazioni presso diversi assicuratori La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

  • Rimborso spese I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova l’azienda, per i quali non è previsto il rientro giornaliero ma sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. I contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziché il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonché disciplinare il rimborso spese in caso di rientro in giornata.

  • RIMBORSO SPESE MEDICHE Le condizioni che seguono si intendono in totale sostituzione di quanto previsto all’art. A 21. Entro il limite della somma assicurata a questo titolo, la Società rimborsa le spese sostenute durante il ricovero, a seguito di infortunio che comporti intervento chirurgico anche ambulatoriale, e/o applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Xxx Xxx, Desault, valva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di zimmer, etc.) per: 1) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento); 2) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero; 3) rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono. Inoltre l’Assicuratore rimborsa le eventuali spese sostenute anche extra ricovero, per: a) Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari di medici o di Specialisti abilitati, analisi ed esami diagnostici e di laboratorio, cure mediche specialistiche ambulatoriali; b) Cure mediche fisioterapiche ambulatoriali anche riabilitative, anche non connesse a ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale, sempre che prescritte dal medico curante dell’Assicurato; c) Prestazioni mediche o infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati da medici; d) Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N. sempre che prescritti dal medico curante dell’Assicurato; e) Cure dentarie, rese necessarie dall’infortunio, incluse le spese per eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con l’infortunio stesso, effettuate nei 120 giorni successivi alla data del sinistro, sempre che l’evento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista. Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori. La garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilità, limitatamente alle frattura vertebrale anche se non dovesse comportare ricovero. Il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00. Relativamente alle spese per cure fisioterapiche, la garanzia si intende prestata con il limite di € 2.000,00 per anno e per persona ed un massimo di € 50,00 per singola prestazione. Qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la presente garanzia varrà per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato stesso purché adeguatamente documentate. I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in Euro.

  • PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la Società liquiderà l’eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Cod. Civ.

  • Quattordicesima mensilità L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una 14ª mensilità pari a una retribuzione globale mensile. Il periodo di riferimento è fissato dal 1° luglio al 30 giugno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.

  • Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II