Stabile organizzazione. (1) Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. (2) L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un’officina; e) un laboratorio; e f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali. (3) Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce “stabile organizzazione” solo se ha una durata superiore a dodici mesi. (4) Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa; b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di condurre, per l’impresa, ogni altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario; f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliario. (5) Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa, ha ed abitualmente esercita in uno Stato Contraente il potere di concludere contratti in nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 4 che, se esercitata per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo. (6) Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato Contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. (7) Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato Contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
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Stabile organizzazione. (1) . Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “l'espressione «stabile organizzazione” » designa una sede fissa di affari in cui l’impresa per mezzo della quale un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
(2) L’espressione “. L'espressione «stabile organizzazione” » comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officinauna officina;
e) un laboratorio; e;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni o altro luogo di estrazione di risorse naturali.;
(3g) Un un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce “stabile organizzazione” solo se ha una la cui durata superiore a oltrepassa i dodici mesi.
(4) Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non 3. Non si considera che vi sia una “«stabile organizzazione” » se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresaall'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresala impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa, ai soli fini di condurrepubblicità, per l’impresadi fornire informazioni, ogni altra di ricerche scientifiche e di attività analoghe che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
(5) Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, indipendente e cui si applichi il paragrafo 5 - è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone nello stato stesso di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa, ha ed poteri che esercita abitualmente esercita in uno Stato Contraente il potere e che le permettano di concludere contratti in a nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" salvo il caso in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che cui l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 4 che, se esercitata all'acquisto di merci per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafol'impresa.
(6) 5. Non si considera che un’impresa abbia un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato Contraente contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito nell'ambito della loro ordinaria attività.
(7) Il 6. il fatto che una società residente di uno Stato Contraente stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altradell'altra.
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Stabile organizzazione. (1) . Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “l'espressione «stabile organizzazione” » designa una sede fissa di affari in cui l’impresa l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
(2) L’espressione “. L'espressione «stabile organizzazione” » comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officinaun'officina;
e) un laboratorio; e;
f) una miniera, un giacimento petrolifero di petrolio o di gas naturalegas, una cava od ogni o un altro luogo di estrazione di risorse naturali.;
(3g) Un un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce “stabile organizzazione” solo se ha una la cui durata superiore oltrepassa i 183 giorni;
h) la prestazione di attività, comprese le attività di consulenza, da parte di un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale, quando le attività di tale natura si protraggono nel Paese per un periodo o periodi cumulativamente superiori a 183 giorni in un periodo di dodici mesi.
(4) Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non 3. Non si considera che vi sia una “«stabile organizzazione” » se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresaall'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di del deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresal'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di condurrepubblicità, per l’impresadi fornire informazioni, ogni altra di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
(5) Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al la paragrafo 6 5 - agisce per conto è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di un'impresa, ha ed poteri che esercita abitualmente esercita in uno Stato Contraente il potere e che le permettano di concludere contratti in a nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" ; salvo il caso in detto Stato in relazione ad ogni cui la sua attività intrapresa dalla suddetta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa, a meno che l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 4 che, se esercitata per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.
(6) 5. Non si considera che un’impresa abbia un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione in uno nell'altro Stato Contraente contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito nell'ambito della loro ordinaria attività.
(7) 6. Il fatto che una società residente di in uno Stato Contraente contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altradell'altra.
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Stabile organizzazione. (1) . Ai fini della presente Convenzione, l’espressione l'espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l’impresa l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
(2) L’espressione . L'espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officinaun'officina;
e) un laboratorio; e;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali.;
(3g) Un un cantiere di costruzione costruzione, di installazione o di montaggio costituisce “stabile organizzazione” solo se ha una la cui durata superiore a dodici oltrepassi i nove mesi.
(4) 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articoloarticolo, non si considera che vi sia una “stabile una“stabile organizzazione” se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
b) beni o merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione odi consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresal'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di condurrepubblicità, per l’impresadi fornire informazioni, ogni altra di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
(5) Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una persona impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, indipendente di cui al paragrafo 6 - agisce per conto 5 è considerata “stabile organizzazione” nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di un'impresa, ha ed poteri che esercita abitualmente esercita in uno Stato Contraente il potere e che le permettano di concludere contratti in a nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 4 che, se esercitata per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.
(6) 5. Non si considera che un’impresa abbia un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato Contraente contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito nell'ambito della loro ordinaria attività.
(7) 6. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro quest'altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altradell'altra.
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Stabile organizzazione. (1) . Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
(2) . L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officina;
e) un laboratorio; e;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione o esplorazione di risorse naturali.
(3) . Un cantiere edile, di costruzione o di montaggio costituisce o di assemblaggio, o le attività di supervisione ad esso connesse, costituiscono “stabile organizzazione” solo se ha tale cantiere o tali attività hanno una durata superiore a dodici 12 mesi.
(4) . Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresala impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di condurre, per l’impresa, ogni altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliario.
(5) . Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa, ha ed ha, e abitualmente esercita in uno Stato Contraente il potere di concludere contratti in nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 4 che, se esercitata per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.
(6) . Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato Contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.
(7) . Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato Contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
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Stabile organizzazione. (1) . Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “l'espressione «stabile organizzazione” » designa una sede fissa di affari in cui l’impresa l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
(2) L’espressione “. L'espressione «stabile organizzazione” » comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officinaun'officina;
e) un laboratorio; e;
f) un magazzino di vendita;
g) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni o altro luogo di estrazione di risorse naturali.;
(3h) Un un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce “stabile organizzazione” solo se ha o le attività di supervisione che vi si esercitano, quando detto cantiere o dette attività abbiano una durata superiore a dodici tre mesi.
(4) Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non 3. Non si considera che vi sia una “«stabile organizzazione” » se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, deposito o di consegna esposizione di beni o merci appartenenti all’impresaalla impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione deposito o di consegnaesposizione;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresal'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di condurre, per l’impresa, ogni esercitare qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliario.
(5) Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa, 5 – è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in uno detto Stato Contraente il potere di concludere contratti in a nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" salvo il caso in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che cui l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 4 che, se esercitata all'acquisto di merci per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafoconto dell'impresa.
(6) 5. Non si considera che un’impresa abbia un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione in uno nell'altro Stato Contraente contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito nell'ambito della loro ordinaria attività.
(7) 6. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altradell'altra.
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Stabile organizzazione. (1) . Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “l'espressione «stabile organizzazione” » designa una sede fissa di affari in cui l’impresa l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
(2) L’espressione “. L'espressione «stabile organizzazione” » comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officinauna officina;
e) un laboratorio; e;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni o altro luogo di estrazione di risorse naturali.;
(3g) Un cantiere di un'area fabbricabile o una costruzione o un complesso che esista da più di montaggio costituisce “stabile organizzazione” solo se ha una durata superiore a dodici sei mesi.
(4) Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non 3. Non si considera che vi sia una “«stabile organizzazione” » se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresaall'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresal'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di condurrepubblicità, per l’impresadi fornire informazioni, ogni altra di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbia abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente ausiliare per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliariol'impresa.
(5) Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una persona impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 5 - agisce per conto di un'impresa, è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in uno detto Stato Contraente il potere di concludere contratti in a nome o per conto dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" salvo il caso in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che cui l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 4 che, se esercitata all'acquisto di merci per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafol'impresa.
(6) 5. Non si considera che un’impresa un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione in uno nell'altro Stato Contraente contraente per il solo fatto che essa vi esercita eserciti in detto altro Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito nell'ambito della loro ordinaria attività.
(7) 6. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da contraente controlla una società residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente o è da questa controllata, ovvero svolga la sua svolge attività in questo altro Stato (sia per a mezzo di una stabile organizzazione oppure noo non) non costituisce costituisce, di per sé sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altradell'altra.
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Stabile organizzazione. (1) . Ai fini della presente Convenzione, l’espressione l'espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l’impresa per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
(2) L’espressione . L'espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officinauna officina;
e) un laboratorio; e;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni o altro luogo di estrazione di risorse naturali.;
(3g) Un un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce “stabile organizzazione” solo se ha una la cui durata superiore a oltrepassa i dodici mesi.
(4) Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non 3. Non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresaall'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresal'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di condurrepubblicità, per l’impresadi fornire informazioni, ogni altra di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
(5) Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 5 - agisce per conto è considerata “stabile organizzazione” nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di un'impresa, ha ed poteri che esercita abitualmente esercita in uno Stato Contraente il potere e che le permettano di concludere contratti in a nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" salvo il caso in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che cui l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 4 che, se esercitata all'acquisto di merci per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafol'impresa.
(6) 5. Non si considera che un’impresa abbia un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione in uno nell'altro Stato Contraente contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito nell'ambito della loro ordinaria attività.
(7) 6. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altradell'altra.
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Stabile organizzazione. (1) . Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “l'espressione «stabile organizzazione” » designa una sede fissa di affari in cui l’impresa l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
(2) L’espressione “. L'espressione «stabile organizzazione” » comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officinauna officina;
e) un laboratorio; e;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni o altro luogo di estrazione di risorse naturali.;
(3g) Un un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce “stabile organizzazione” solo se ha una la cui durata superiore a oltrepassa i dodici mesi.
(4) Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non 3. Non si considera che vi sia una “«stabile organizzazione” » se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresaall'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresal'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa, ai soli fini di condurrepubblicità, per l’impresadi fornire informazioni, ogni altra di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
(5) Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una persona impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 5 - agisce per conto è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di un'impresa, ha ed poteri che esercita abitualmente esercita in uno Stato Contraente il potere e che le permettano di concludere contratti in a nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" salvo il caso in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che cui l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 4 che, se esercitata all'acquisto di merci per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafol'impresa.
(6) 5. Non si considera che un’impresa abbia un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione in uno nell'altro Stato Contraente contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito nell'ambito della loro ordinaria attività.
(7) 6. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altradell'altra.
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Stabile organizzazione. (1) . Ai fini della del presente ConvenzioneAccordo, l’espressione “l'espressione «stabile organizzazione” » designa una sede fissa di affari in cui l’impresa l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
(2) L’espressione “. L'espressione «stabile organizzazione” » comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officinaun'officina;
e) un laboratorio; e;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni o altro luogo di estrazione di risorse naturali.;
(3g) Un un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce “stabile organizzazione” solo se ha una la cui durata superiore a oltrepassa i dodici mesi.
(4) Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non 3. Non si considera che vi sia una “«stabile organizzazione” » se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresaall'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresal'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di condurrepubblicità, per l’impresadi fornire informazioni, ogni altra di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
(5) Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, indipendente di cui al paragrafo 6 5 - agisce per conto di un'impresa, è considerata «stabile organizzazione» in detto primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in uno detto Stato Contraente il potere di concludere contratti in a nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" salvo il caso in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che cui l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 4 che, se esercitata all'acquisto di merci per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafol'impresa.
(6) 5. Non si considera che un’impresa abbia un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione in uno nell'altro Stato Contraente contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito nell'ambito della loro ordinaria attività.
(7) 6. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altradell'altra.
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Stabile organizzazione. (1) . Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “l'espressione «stabile organizzazione” » designa una sede fissa di affari in cui l’impresa l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
(2) L’espressione “. L'espressione «stabile organizzazione” » comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officinauna officina;
e) un laboratorio; e;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni o altro luogo di estrazione di risorse naturali.;
(3g) Un un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce “stabile organizzazione” solo se ha una la cui durata superiore a dodici oltrepassa i ventiquattro mesi.
(4) Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non 3. Non si considera che vi sia una “«stabile organizzazione” » se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresaall'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresal'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa, ai soli fini di condurrepubblicità, per l’impresadi fornire informazioni, ogni altra di ricerche scientifiche e di attività analoghe che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
(5) Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 5 - agisce per conto è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di un'impresa, ha ed poteri che esercita abitualmente esercita in uno Stato Contraente il potere e che le permettano di concludere contratti in a nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" salvo il caso in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che cui l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 4 che, se esercitata all'acquisto di merci per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafol'impresa.
(6) 5. Non si considera che un’impresa abbia un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione in uno nell'altro Stato Contraente contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito nell'ambito della loro ordinaria attività.
(7) 6. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altradell'altra.
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Stabile organizzazione. (1) . Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “l'espressione «stabile organizzazione” » designa una sede fissa di affari in cui l’impresa l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
(2) L’espressione “. L'espressione «stabile organizzazione” » comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officinauna officina;
e) un laboratorio; e;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni o altro luogo di estrazione di risorse naturali.
(3) Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce “stabile organizzazione” solo se ha una durata superiore a dodici mesi.
(4) Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non . Non si considera che vi sia una “«stabile organizzazione” » se:
a) si fa uso di una un installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresaall'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresal'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di condurrepubblicità, per l’impresadi fornire informazioni, ogni altra di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbia abbiano carattere preparatorio o ausiliarioausiliare per l'impresa;
f) il montaggio, l'installazione o la messa in opera di attrezzature o macchinari d'impianto, comprese le costruzioni necessarie per la loro installazione, ha una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliariodurata che non oltrepassa i sei mesi.
(5) 4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2del paragrafo 3, quando una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa diverso da un una agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 5 - agisce per conto di un'impresa, è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se:
a) essa ha ed abitualmente esercita in uno detto Stato Contraente il potere di concludere contratti in a nome o per conto dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" salvo il caso in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che cui l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 4 cheall'acquisto di merci per l'impresa; o
b) essa abitualmente mantiene in detto Stato contraente una scorta di merci appartenenti alla impresa dalla quale regolarmente preleva merci per la consegna a nome o per conto della impresa, se esercitata per mezzo o
c) essa abitualmente assicura ordinazioni in detto Stato contraente, totalmente o quasi totalmente a nome dell'impresa stessa, o a nome dell'impresa e di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafoaltre imprese da essa controllate o che la controllino.
(6) 5. Non si considera che un’impresa abbia un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione in uno nell'altro Stato Contraente contraente per il solo fatto che essa vi esercita in detto altro Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito nell'ambito della loro ordinaria attività.
(7) 6. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da contraente controlla una società residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente o è da questa controllata, ovvero svolga la sua svolge attività in questo altro Stato (sia per a mezzo di una stabile organizzazione oppure noo non) non costituisce costituisce, di per sé sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altradell'altra.
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Stabile organizzazione. (1) . Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “l'espressione «stabile organizzazione” » designa una sede fissa di affari in cui l’impresa l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
(2) L’espressione “. L'espressione «stabile organizzazione” » comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officinaun'officina;
e) un laboratorio; e;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni o altro luogo di estrazione di risorse naturali.;
(3g) Un un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce “stabile organizzazione” solo se ha una la cui durata superiore a oltrepassa dodici mesi.
(4) Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non 3. Non si considera che vi sia una “«stabile organizzazione” » se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresaall'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresal'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa, ai soli fini di condurrepubblicità, per l’impresadi fornire informazioni, ogni altra di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
(5) Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 5 - agisce per conto è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di un'impresa, ha ed poteri che esercita abitualmente esercita in uno Stato Contraente il potere e che le permettano di concludere contratti in a nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" salvo il caso in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che cui l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 4 che, se esercitata all'acquisto di merci per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafol'impresa.
(6) 5. Non si considera che un’impresa abbia un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione in uno nell'altro Stato Contraente contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito nell'ambito della loro ordinaria attività.
(7) 6. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altradell'altra.
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Samples: Convention to Avoid Double Taxation
Stabile organizzazione. (1) . Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “l'espressione «stabile organizzazione” » designa una sede fissa di affari in cui l’impresa l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
(2) L’espressione “. L'espressione «stabile organizzazione” » comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officinaun'officina;
e) un laboratorio; e;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni o altro luogo di estrazione di risorse naturali.;
(3g) Un un cantiere di costruzione montaggio o di montaggio costituisce “stabile organizzazione” solo se ha una costruzione la cui durata superiore a oltrepassa i dodici mesi.
(4) Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non 3. Non si considera che vi sia una “«stabile organizzazione” » se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, esposizione o di consegna a seguito di beni o contratto di vendita di merci appartenenti all’impresaall'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra un'altra impresa;
d) le merci appartenenti all'impresa esposte in una sede fissa fiera commerciale o in una mostra sono vendute dall'impresa alla fine di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresadetta fiera e mostra;
e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di condurre, acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa, ogni altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliariol'impresa;
f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente utilizzata, per qualsiasi combinazione delle l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
(5) Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 5 - agisce per conto è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di un'impresa, ha ed poteri che esercita abitualmente esercita in uno Stato Contraente il potere e che le permettano di concludere contratti in a nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" salvo il caso in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che cui l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 4 che, se esercitata all'acquisto di merci per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafol'impresa.
(6) 5. Non si considera che un’impresa abbia un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione in uno nell'altro Stato Contraente contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito nell'ambito della loro ordinaria attività.
(7) 6. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altradell'altra.
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Stabile organizzazione. (1) . Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “l'espressione stabile organizzazione” ; designa una sede fissa di affari in cui l’impresa l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
(2) L’espressione “. L'espressione stabile organizzazione” ; comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officinaun'officina;
e) un laboratorio; e;
f) un magazzino, collegato ad una persona che fornisce servizi di deposito a terzi;
g) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturalepetrolio, una cava od ogni o altro luogo di estrazione di risorse naturali.;
(3h) Un un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce “stabile organizzazione” solo se ha una la cui durata superiore a dodici mesioltrepassa i 183 giorni.
(4) Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non 3. Non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” ; se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, deposito o di consegna esposizione di beni o merci appartenenti all’impresaall'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione deposito o di consegnaesposizione;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresal'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di condurrepubblicità, per l’impresadi fornire informazioni, ogni altra di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
(5) Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 5 del presente articolo - agisce per conto di un'impresa, è considerata stabile organizzazione; in detto primo Stato ma soltanto se:
a) essa ha ed abitualmente esercita in uno Stato Contraente detto primo Stato, il potere generale di concludere contratti in nome per conto dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" salvo il caso in detto Stato in relazione ad ogni cui la sua attività intrapresa dalla suddetta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa, a meno o
b) essa dispone abitualmente in detto primo Stato di un deposito di merci appartenenti all'impresa dal quale esegue abitualmente ordinazioni o effettua consegne per conto dell'impresa, o
c) essa abitualmente assicura ordinazioni per la vendita di merci in detto primo Stato, interamente o quasi interamente per conto dell'impresa stessa, o per conto dell'impresa e di altre imprese da essa controllate o che l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 4 che, se esercitata per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafola controllino.
(6) Non 5. non si considera che un’impresa abbia un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione in uno nell'altro Stato Contraente contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario commissario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito nell'ambito della loro ordinaria attivitàattività e le loro attività non siano definite nel sub-paragrafo c) del paragrafo 4 del presente articolo.
(7) 6. Il fatto che una società residente di in uno Stato Contraente contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé si motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altradell'altra.
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Stabile organizzazione. (1) . Ai fini della del presente ConvenzioneAccordo, l’espressione “l'espressione «stabile organizzazione” » designa una sede fissa di affari in cui l’impresa l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
(2) L’espressione “. L'espressione «stabile organizzazione” » comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officinaun'officina;
e) un laboratorio; e;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni o altro luogo di estrazione di risorse naturali.;
(3g) Un un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce “stabile organizzazione” solo se ha una la cui durata superiore a oltrepassa i dodici mesi;
h) la prestazione di servizi, ivi comprese l'attività di consulenza, effettuata da un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale se tale attività si protrae nel Paese, per lo stesso progetto o per uno collegato, per un periodo o periodi la cui durata complessiva oltrepassi i dodici mesi nel corso di un biennio.
(4) Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non 3. Non si considera che vi sia una “«stabile organizzazione” » se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, esportazione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresaall'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresal'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di condurrepubblicità, per l’impresadi fornire informazioni, ogni altra di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
(5) Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una persona impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 5 - agisce per conto è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di un'impresa, ha ed poteri che esercita abitualmente esercita in uno Stato Contraente il potere e che le permettano di concludere contratti in a nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" salvo il caso in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che cui l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 4 che, se esercitata all'acquisto di merci per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafol'impresa.
(6) 5. Non si considera che un’impresa abbia un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione in uno nell'altro Stato Contraente contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito nell'ambito della loro ordinaria attività.
(7) 6. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro di uno Stato Contraente contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro quest'altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altradell'altra.
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Stabile organizzazione. (1) . Ai fini della presente Convenzione, l’espressione l'espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari in attraverso cui l’impresa l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
(2) L’espressione . L'espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officinaun'officina;
e) un laboratorio; e;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali.; e
(3g) Un un cantiere di costruzione costruzione, di montaggio, un progetto di installazione o un'attività di montaggio costituisce “stabile organizzazione” solo se ha una durata supervisione ad essi collegata, qualora detto cantiere, progetto od attività si protragga per un periodo superiore a dodici nove mesi.
(4) 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articoloarticolo, non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresaall'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresal'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di condurresvolgere, per l’impresal'impresa, ogni altra attività analoghe che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
(5) Nonostante 4. Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 22 del presente articolo, quando una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 5 - agisce per conto è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di un'impresa, ha ed poteri che esercita abitualmente esercita in uno Stato Contraente il potere e che le permettano di concludere contratti in a nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" salvo il caso in detto Stato in relazione ad ogni cui le attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4 che, se esercitata per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo3 del presente articolo.
(6) 5. Non si considera che un’impresa un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione in uno nell'altro Stato Contraente contraente per il solo fatto che essa vi esercita eserciti in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di detta impresa, e le condizioni tra l'agente e l'impresa sono diverse da quelle che sarebbero state convenute tra persone indipendenti, detto agente non è considerato come un intermediario che gode di uno status indipendente, ai sensi del presente paragrafo.
(7) 6. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente ovvero svolga la sua propria attività in questo altro Stato (sia per a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altradell'altra.
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Stabile organizzazione. (1) . Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “l'espressione «stabile organizzazione” » designa una sede fissa di affari in cui l’impresa l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
(2) L’espressione “. L'espressione «stabile organizzazione” » comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficionegozio o altro locale di vendita;
d) un’officinaun ufficio;
e) una fabbrica od officina;
f) un laboratorio; e;
fg) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni o altro luogo di estrazione di risorse naturali.;
(3h) Un un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce “stabile organizzazione” solo se ha una la cui durata superiore a dodici oltrepassa i sei mesi.
(4) Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non 3. Non si considera che vi sia una “«stabile organizzazione” » se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresaall'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresal'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di condurrepubblicità, per l’impresadi fornire informazioni, ogni altra di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbia abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliarioausiliare.
(5) Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 5 - agisce per conto di un'impresa, è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in uno detto Stato Contraente il potere di concludere contratti in a nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" salvo il caso in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che cui l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 4 che, se esercitata all'acquisto di beni o merci per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafol'impresa.
(6) 5. Non si considera che un’impresa un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione in uno nell'altro Stato Contraente contraente per il solo fatto che essa vi esercita in detto altro Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito nell'ambito della loro ordinaria attività.
(7) 6. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente o sia da questa controllata, ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per a mezzo di una stabile organizzazione oppure noo non) non costituisce costituisce, di per sé sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altradell'altra.
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Stabile organizzazione. (1) . Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “«stabile organizzazione” designa » desi- gna una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
(2) . L’espressione “«stabile organizzazione” » comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officina;
e) un laboratorio; e;
f) una miniera, un giacimento petrolifero pozzo di petrolio o di gas naturalegas, una cava od ogni o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.
(3. L’espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:
a) Un un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce “stabile organizzazione” solo montaggio, nonché le attività di supervisione ad esso collegate, ma soltanto se ha una la durata superiore di questo cantiere o di queste attività oltrepassa i sei mesi;
b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un’impresa che agisce per mezzo di salariati o di altro personale assunto a dodici tale scopo, ma unicamente quando tali attività si protraggono (per lo stesso progetto o per progetti collegati) sul territorio di uno Stato contraente, per un periodo o periodi che oltrepassano in totale i sei mesi nel corso di 12 mesi.
(4) . Nonostante le precedenti disposizioni precedenti del presente Articolo, articolo non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” organizzazione se:
a) si fa uso di una installazione installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione, esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione tra- sformazione da parte di un’altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere racco- gliere informazioni per l’impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di condurrepubblicità, per l’impresadi fornire informazioni, ogni altra di effettuare ricerche scientifiche o di esercitare attività analoghe che abbia abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività citate nei paragrafi da menzionate alle lettere a) –e, a e), purché l’attività condizione che l’insieme delle attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta di affari risultante da tale combinazione, sia di questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.
(5) . Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando se una persona - – diversa da un agente che goda di uno status statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 - – agisce per conto di un'impresa, ha ed abitualmente esercita un’impresa e dispone in uno Stato Contraente il potere contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti in a nome dell'impresadell’impresa, si può considerare considera che tale questa impresa abbia in questo Stato una "stabile organizzazione" in detto Stato in relazione ad ogni organizzazione per tutte le attività intrapresa dalla suddetta che questa persona per l'impresaesercita a suo nome, a meno che l'attività le attività di detta questa persona sia limitata all'attività citata al non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se esercitata fossero esercitate per mezzo il tramite di una sede fissa di affari, non farebbe permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.
(6) . Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato Contraente contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.
(7) . Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato Contraente contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
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Samples: Convention
Stabile organizzazione. (1) . Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “«stabile organizzazione” designa » desi- gna una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
(2) . L’espressione “«stabile organizzazione” » comprende in particolare:
a) una sede di direzione;,
b) una succursale;,
c) un ufficio;,
d) un’officina;,
e) un laboratorio; laboratorio e
f) una miniera, un giacimento petrolifero pozzo di petrolio o di gas naturalegas, una cava od ogni o un altro luogo di estrazione estra- zione di risorse naturali.
(3) . Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce “una stabile organizzazione” solo organizzazione soltanto se ha una la loro durata superiore a dodici oltrepassa i sei mesi.
(4) . Nonostante le precedenti disposizioni precedenti del presente Articoloarticolo, non si considera che vi sia una “«stabile organizzazione” » se:
a) si fa uso di una installazione installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione, esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione tra- sformazione da parte di un’altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere racco- gliere informazioni per l’impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di condurrepubblicità, per l’impresadi forniture di informazioni, ogni altra di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbia abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività citate nei paragrafi da a) a emenzionate alle lettere a)–e), purché l’attività a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta di affari risultante da tale combinazione, sia di questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.
5. Una persona (5diversa da un agente che goda di uno status indipendente ai sensi del par. 6) che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente è considerata come una «stabile organizzazione» nel primo Stato:
a) se dispone in questo Stato di poteri generali che esercita abitualmente e che le permettono di negoziare e di concludere contratti in nome o per conto dell’impresa; o
b) se dispone abitualmente nel primo Stato di una scorta di merci da cui preleva regolarmente merci ai fini di forniture per conto dell’impresa.
6. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, si considera che una società d’assicurazioni di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente, eccettuate le sue attività di riassicurazione, se essa incas- sa premi sul territorio di detto altro Stato o vi assicura dei paragrafi 1 e 2, quando rischi locali per mezzo di una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di a cui al si appli- ca il paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa, ha ed abitualmente esercita in uno Stato Contraente il potere di concludere contratti in nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 4 che, se esercitata per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo7.
(6) 7. Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato Contraente contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.
(7) 8. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato Contraente contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce costitui- sce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
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Stabile organizzazione. (1) . Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “l'espressione «stabile organizzazione” » designa una sede fissa di affari in cui l’impresa mediante la quale un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
(2) L’espressione “. L'espressione «stabile organizzazione” » comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officinaun'officina;
e) un laboratorio; e;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni o altro luogo di estrazione di risorse naturali.;
(3g) Un un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce “stabile organizzazione” solo se ha una la cui durata superiore a oltrepassa i dodici mesi.
(4) Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non 3. Non si considera che vi sia una “«stabile organizzazione” » se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresaall'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresal'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di condurrepubblicità, per l’impresadi fornire informazioni, ogni altra di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
(5) Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 5 - agisce per conto è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di un'impresa, ha ed poteri che esercita abitualmente esercita in uno Stato Contraente il potere e che le permettano di concludere contratti in a nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" salvo il caso in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che cui l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 4 che, se esercitata all'acquisto di merci per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafol'impresa.
(6) 5. Non si considera che un’impresa abbia un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato Contraente contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario agente che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito nell'ambito della loro ordinaria attività.
(7) 6. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altradell'altra.
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Stabile organizzazione. (1) . Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “«stabile organizzazione” designa » desi- gna una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
(2) . L’espressione “«stabile organizzazione” » comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officina;
e) un laboratorio;
f) un punto di vendita; e
fg) una miniera, un giacimento petrolifero pozzo di petrolio o di gas naturalegas, una cava od ogni o qualsiasi altro luogo di prospezione, di estrazione o di sfruttamento di risorse naturali.
(3) Un . L’espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre un cantiere di costruzione costru- zione o una catena di montaggio costituisce “stabile organizzazione” solo o le attività di supervisione ad essi collegati, se ha una durata superiore a tale cantiere o tale attività supera i sei mesi nel corso di un periodo di dodici mesi.
(4) . Nonostante le precedenti disposizioni precedenti del presente Articolo, articolo non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” organizzazione se:
a) si fa uso di una installazione installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione, esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione tra- sformazione da parte di un’altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere racco- gliere informazioni per l’impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di condurre, per l’impresa, ogni altra esercitare altre attività che abbia abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
f) una catena di montaggio è esercitata da un’impresa di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente in relazione alla fornitura di macchine o d’im- pianti prodotti da questa impresa;
g) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività citate nei paragrafi da menzionate alle lettere a) –f, a e), purché condizione che l’attività complessiva della sede fissa nel suo insieme, quale risulta di affari risultante da tale combinazione, sia di questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.
(5) . Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando se una persona - – diversa da un agente che goda di uno status statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 - 7 – agisce per conto di un'impresa, ha ed abitualmente esercita un’impresa e dispone in uno Stato Contraente il potere contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti in a nome dell'impresadell’impresa, si può considerare considera che tale questa impresa abbia in questo Stato una "stabile organizzazione" in detto Stato in relazione ad ogni organizzazione per tutte le attività intrapresa dalla suddetta che questa persona per l'impresaesercita a suo nome, a meno che l'attività le attività di detta questa persona sia limitata all'attività citata non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se esercitata fossero esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.
(6) . Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, si considera che una compagnia d’assicurazioni di uno Stato Contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato Contraente, eccettuate le sue attività di riassicurazione, se essa incas- sa premi sul territorio di questo altro Stato o vi assicura dei rischi locali per mezzo di una persona diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, a cui si applica il paragrafo 7.
7. Non si considera che un’impresa abbia ha una stabile organizzazione in uno Stato Contraente contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status statuto indipendente, a condizione che dette queste persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate esclusivamente o pressoché esclusivamente per conto di questa impresa e che nelle loro relazioni commerciali o finanziarie con detta impresa sono vincolate da condi- zioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra impre- se indipendenti, egli non sarà considerato un intermediario indipendente ai fini del presente paragrafo.
(7) 8. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato Contraente contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure nosia in altro modo) non costituisce di basta da solo per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione orga- nizzazione dell’altra.
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Stabile organizzazione. (1) . Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “l'espressione «stabile organizzazione” » designa una sede fissa di affari in cui l’impresa l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
(2) L’espressione “. L'espressione «stabile organizzazione” » comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officinaun'officina;
e) un laboratorio; e;
f) una miniera, un giacimento petrolifero pozzo di petrolio o di gas naturalegas, una cava od ogni o un altro luogo di estrazione di risorse naturali.;
(3g) Un un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce “stabile organizzazione” solo se ha una la cui durata superiore a oltrepassa i dodici mesi.
(4) Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non 3. Non si considera che vi sia una “«stabile organizzazione” » se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresaall'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresal'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di condurrepubblicità, per l’impresadi fornire informazioni, ogni altra di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
(5) Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una persona impresa dell'altro contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 5 - agisce per conto è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di un'impresa, ha ed poteri che esercita abitualmente esercita in uno Stato Contraente il potere e che le permettano di concludere contratti in a nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" salvo il caso in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che cui l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 4 che, se esercitata all'acquisto di merci per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafol'impresa.
(6) 5. Non si considera che un’impresa abbia un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione in uno nell'altro Stato Contraente contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito nell'ambito della loro ordinaria attività.
(7) 6. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro dall'altro Stato Contraente contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altradell'altra.
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Stabile organizzazione. (1) . Ai fini della presente Convenzione, l’espressione Convenzione l'espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l’impresa l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
(2) L’espressione . L'espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officinaun'officina;
e) un laboratorio; e;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni o un altro luogo di estrazione di risorse naturali.;
(3g) Un un cantiere di costruzione costruzione, di montaggio o di montaggio costituisce “stabile organizzazione” solo se ha una installazione la cui durata oltrepassa i sei mesi, ovvero un'attività di supervisione o di consulenza ad esso collegata, quando tale attività si protrae per un periodo superiore a dodici ai sei mesi.
(4) Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non 3. Non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, esposizione o di consegna occasionale di beni o merci appartenenti all’impresaall'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di del deposito, di esposizione o di consegnaconsegna occasionale;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresal'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di condurrepubblicità, per l’impresadi fornire informazioni, ogni altra di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
(5) Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 5 - agisce per conto è considerata “stabile organizzazione” nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di un'impresa, ha ed poteri che esercita abitualmente esercita in uno Stato Contraente il potere e che le permettano di concludere contratti in a nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" salvo il caso in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che cui l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 4 che, se esercitata all'acquisto di merci per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafol'impresa.
(6) 5. Non si considera che un’impresa abbia un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione in uno nell'altro Stato Contraente contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito nell'ambito della loro ordinaria attività.
(7) 6. Il fatto che una società residente di in uno Stato Contraente contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altradell'altra.
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Stabile organizzazione. (1) . Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “«stabile organizzazione” designa » desi- gna una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
(2) . L’espressione “«stabile organizzazione” » comprende in particolare:
(a) una sede di direzione;
(b) una succursale;
(c) un ufficio;
(d) un’officina;
(e) un laboratorio; e;
(f) una miniera, un giacimento petrolifero pozzo di petrolio o di gas naturalegas, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. L’espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:
(3a) Un un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce “stabile organizzazione” montaggio, un progetto di montag- gio nonché le attività di supervisione ad essi collegati, ma soltanto se la loro durata oltrepassa 270 giorni;
(b) la prestazione di servizi, comprese le attività di consulenza da parte dell’im- presa stessa o di impiegati di un’impresa o di altro personale assunto a tal fi- ne dall’impresa in relazione con un cantiere di costruzione o una catena di montaggio, operazioni di assemblaggio nonché le attività di supervisione ad essi collegati ai sensi della lettera (a), solo se ha quando tali attività si protraggono sul territorio di una durata superiore a dodici Parte contraente durante uno o più periodi per un totale che supera i 270 giorni in un lasso di tempo di 12 mesi.
(4) . Nonostante le precedenti disposizioni precedenti del presente Articoloarticolo, non si considera che vi sia una “«stabile organizzazione” » se:
(a) si fa uso di una installazione le installazioni sono utilizzate ai soli fini di deposito, di esposizione, esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
(b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
(c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione tra- sformazione da parte di un’altra impresa;
(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere racco- gliere informazioni per l’impresa;
(e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che ab- biano carattere preparatorio o ausiliario;
(f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo di condurreattività menzionate nelle lettere (a)–(e), per l’impresa, ogni altra attività a condizione che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) una l’insieme delle at- tività della sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale che ne risulta da tale combinazione, sia di abbia carattere preparatorio o ausiliario.
(5) . Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando se una persona - – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, statuto indipendente di cui al paragrafo 6 - – agisce per conto di un'impresa, ha ed un’impresa e dispone in una Parte contraente di poteri che esercita abitualmente esercita in uno Stato Contraente il potere e che le permettono di concludere contratti in a nome dell'impresadell’impresa, si può considerare considera che tale questa impresa abbia in questa Parte una "stabile organizzazione" in detto Stato in relazione ad ogni organizzazione per tutte le attività intrapresa dalla suddetta che questa persona per l'impresaesercita a suo nome, a meno che l'attività le attività di detta questa persona sia limitata all'attività citata al non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se esercitata fossero esercitate per mezzo il tramite di una sede fissa di affari, non farebbe permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.
(6) . Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato Contraente una Parte contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.
(7) . Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente una Parte contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato Contraente dell’altra Parte contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato questa altra Parte (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce co- stituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
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Samples: Convenzione Per Evitare Le Doppie Imposizioni in Materia Di Imposte Sul Reddito
Stabile organizzazione. (1) . Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “l'espressione «stabile organizzazione” » designa una sede fissa di affari in cui l’impresa l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
(2) L’espressione “. L'espressione «stabile organizzazione” » comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officinaun'officina;
e) un laboratorio; e;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni o altro luogo di estrazione di risorse naturali.;
(3g) Un un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce “stabile organizzazione” solo se ha una la cui durata superiore a oltrepassa i dodici mesi.
(4) Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non 3. Non si considera che vi sia una “«stabile organizzazione” » se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresaall'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresal'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di condurre, per l’impresa, ogni esercitare qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) a e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliario.
(5) Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, indipendente di cui al paragrafo 6 5 - agisce per conto di un'impresa, è considerata «stabile organizzazione» in detto primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in uno detto Stato Contraente il potere di concludere contratti in a nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" salvo il caso in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che cui l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 4 che, se esercitata all'acquisto di merci per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafol'impresa.
(6) 5. Non si considera che un’impresa abbia un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione in uno nell'altro Stato Contraente contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito nell'ambito della loro ordinaria attività.
(7) 6. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro dell'altro Stato Contraente contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altradell'altra.
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Stabile organizzazione. (1) . Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “«stabile organizzazione” » designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte tutta la sua attivitàattività o una parte di essa.
(2) . L’espressione “«stabile organizzazione” » comprende in particolare:
a) una sede di direzione;,
b) una succursale;,
c) un ufficio;,
d) un’officina;,
e) un laboratorio; laboratorio e
f) una miniera, un giacimento petrolifero pozzo di petrolio o di gas naturalegas, una cava od ogni o un altro luogo di estrazione estra- zione di risorse naturali.
(3) . Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce “una stabile organizzazione” solo orga- nizzazione soltanto se ha la sua durata supera i dodici mesi. Una piattaforma di trivella- zione o una nave utilizzata per la ricerca o lo sfruttamento di risorse naturali costitui- sce una stabile organizzazione soltanto se la durata superiore a della sua utilizzazione oltrepassa i dodici mesi.
(4) . Nonostante le precedenti disposizioni precedenti del presente Articoloarticolo, non si considera che non vi sia una “è «stabile organizzazione” » se:
a) si fa uso di una installazione installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione, esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione trasfor- mazione da parte di un’altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere racco- gliere informazioni per l’impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di condurrefar pubblicità, per l’impresadi fornire informazioni, ogni altra attività di eseguire ricerche scientifiche o svolgere altre atti- vità che abbia abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione ai soli fini di esercitare diverse delle attività citate nei paragrafi da amenzionate nelle lettere a)–e) del presente capoverso, a e), purché l’attività condizione che l’atti- vità complessiva della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di affari che ne deriva abbia carattere preparatorio prepa- ratorio o ausiliario.
(5) . Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando se una persona - – diversa da un agente che goda di uno status statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 - – agisce in uno Stato con- traente per conto di un'impresa, ha ed abitualmente esercita un’impresa e dispone in uno Stato Contraente il potere contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti in a nome dell'impresadell’impresa, si può considerare con- sidera che tale questa impresa abbia in questo Stato una "stabile organizzazione" in detto Stato in relazione ad ogni organizzazione per tutte le attività intrapresa dalla suddetta che questa persona per l'impresaesercita a suo nome, a meno che l'attività le attività di detta questa persona sia limitata all'attività citata al non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se esercitata fossero esercitate per mezzo il tramite di una sede fissa di affari, non farebbe permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.
(6) . Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato Contraente contraente per il solo fatto che essa vi esercita eserciti la propria attività per mezzo di un mediatoreme- diatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.
(7) . Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato Contraente contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure noche in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
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Stabile organizzazione. (1) . Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “«stabile organizzazione” designa » desi- gna una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
(2) . L’espressione “«stabile organizzazione” » comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officina;
e) un laboratorio; e
f) una miniera, un giacimento petrolifero pozzo di petrolio o di gas naturalegas, una cava od ogni o un altro luogo di estrazione pro- spezione o sfruttamento di risorse naturali.
(3. L’espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:
a) Un un cantiere di costruzione o una catena di montaggio, nonché le attività di supervisione ad esso collegate, ma soltanto se tali attività di costruzione, di montaggio costituisce “stabile organizzazione” solo se ha una durata superiore o di supervisione si protraggono per un periodo o periodi cumu- lativamente superiori ai sei mesi nel corso di un periodo di dodici mesi;
b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un’impresa che agisce per mezzo di salariati o di altro personale assunto a tale scopo, ma unicamente quando tali attività si protraggono nel Paese, per lo stesso progetto o per progetti collegati, per un periodo o periodi cumu- lativamente superiori ai sei mesi nel corso di un periodo di dodici mesi.
(4) . Nonostante le precedenti disposizioni precedenti del presente Articolo, articolo non si considera che vi sia una “«stabile organizzazione” » se:
a) si fa uso di una installazione installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione, deposito o di consegna esposizione di beni o merci appartenenti all’impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione deposito o di consegnaesposizione;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione tra- sformazione da parte di un’altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere racco- gliere informazioni per l’impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di condurre, esercitare per l’impresa, l’impresa ogni altra attività che abbia di carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività citate nei paragrafi da menzionate alle lettere a) a – e), purché l’attività a condizione che l’insieme delle atti- vità della sede fissa nel suo insieme, quale risulta di affari risultante da tale combinazione, sia di carattere questo cumulo mantenga un carat- tere preparatorio o ausiliario.
(5) . Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando se una persona - – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - – agisce per conto di un'impresa, ha ed abitualmente esercita un’impresa e dispone in uno Stato Contraente il potere contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti in nome dell'impresadell’impresa, si può considerare considera che tale questa impresa abbia in questo Stato una "stabile organizzazione" in detto Stato in relazione ad ogni organizzazione per tutte le attività intrapresa dalla suddetta che questa persona per l'impresaesercita a suo nome, a meno che l'attività le attività di detta questa persona sia limitata all'attività citata al non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se esercitata per mezzo di fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non farebbe permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.
(6) . Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato Contraente contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di un tale agente sono esercitate esclu- sivamente o pressoché esclusivamente per conto di questa impresa, esso non sarà considerato come un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo.
(7) . Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato Contraente contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure noo in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
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