Subappalto dei servizi. Si applica il disposto dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. La Stazione appaltante corrisponderà direttamente ai subappaltatori, ai cottimisti, ai prestatore di servizi e fornitori di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni, nei casi definiti all’art. 105, comma 13, D.lgs. n. 50/2016.
Subappalto dei servizi. Si applica il disposto dell’art. 298, comma 4. D.P.R. 207/2010. Il pagamento di lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sarà eseguito direttamente dall'appaltatore, con l'obbligo di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'appaltatore medesimo, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, unitamente alla documentazione attestante il rispetto della L. 136/2010 e s.m.i.; in caso di subappalto il pagamento dei S.A.L. è comunque subordinato alla verifica della regolarità del DURC del subappaltatore. L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti di XxxXxx V.C.O. S.p.A. per l’esecuzione dei servizi oggetto di subappalto.
Subappalto dei servizi. Per il presente contratto non è ammesso subappalto.
Subappalto dei servizi. 1. Si applica il disposto dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
2. La Stazione appaltante corrisponderà direttamente ai subappaltatori, ai cottimisti, ai prestatori di servizi e fornitori di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni, nei casi definiti all’art. 105, c. 13, D.lgs. n. 50/2016.
3. L’Appaltatore si impegna a depositare presso il Committente, almeno 20 giorni dall’inizio dell’esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.
Subappalto dei servizi. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105, D.lgs. n. 50/2016. I soggetti affidatari degli appalti specifici potranno affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi o parti di servizi che intendono subappaltare o concedere in cottimo e dimostrino l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché il possesso, in capo agli stessi, dei requisiti tecnico professionali necessario per lo svolgimento dei servizi oggetto di subappalto. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di servizi.
Subappalto dei servizi. Si applica il disposto dell’art. 174 del D.lgs. n. 50/2016.
Subappalto dei servizi. 1. Si applica il disposto dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Il Committente corrisponderà direttamente ai subappaltatori, ai cottimisti, ai prestatori di servizi e fornitori di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni, nei casi definiti all’art. 105, comma 13, D.lgs. n. 50/2016.
3. L’Appaltatore si impegna a depositare presso il Committente, almeno 20 giorni dall’inizio dell’esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.
4. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall’Appaltatore.
Subappalto dei servizi. E’ consentito il subappalto esclusivamente per i seguenti servizi: − Sviluppo software − Formazione Specialistica − Service Desk − Gestione Operativa Server Applicativi − Gestione Operativa Ambiente Distribuito − Consulenza − Organizzazione e Gestione del Comprensorio di Villa Lucidi e Servizi di Supporto e Fornitura oltre che per la realizzazione del Progetto di reingegnerizzazione del SIDI e per i Progetti Speciali.
2.4.4.1 Vincoli per il subappalto dei servizi
Subappalto dei servizi. Il presente servizio non prevede subappalto.
Subappalto dei servizi. 1. Si applica il disposto dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Con riferimento ai servizi di trattamento rifiuti di cui al presente contratto, le parti danno atto che gli stessi saranno effettuati dalla ditta ausiliaria Aboneco Recycling S.r.l. C.F. e P.IVA 02194460180, con sede legale in Parona (PV), Strada Statale n. 494, presso l’impianto sito in Parona (PV) e autorizzato con A.I.A. n.24/2018- R della Provincia di Pavia, valida sino a tutto il 20/12/2028.
3. La ditta ausiliaria effettuerà i suddetti servizi assumendo, ai sensi del comma 8 dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, a tal fine si autorizza il subappalto, alla ditta sopra indicata, dei servizi relativi al trattamento rifiuti C.E.R. 20.03.07.
4. L’appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti di XxxXxx V.C.O. S.p.A. per l’esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, in caso di perdita dei requisiti in capo all’ausiliaria/subappaltatrice, ConSer V.C.O. revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto.
5. In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, ConSer V.C.O. può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
6. La Stazione appaltante corrisponderà direttamente ai subappaltatori, ai cottimisti, ai prestatori di servizi e fornitori di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni, nei casi definiti all’art. 105, c. 13, D.lgs. n. 50/2016.