Common use of Svolgimento del processo Clause in Contracts

Svolgimento del processo. Con atto notarile del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva due immobili in Xxxxxxx Xxxxxx alla Sifi s.r.l. (le cui quote si appartenevano a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxx) e con successivo atto la Sifi vendeva per lo stesso prezzo di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla s.p.a. Agrileasing, che contestualmente li cedeva in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto (le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx), per essere destinati ad attività di concessionaria Fiat. Sopraggiunto il fallimento di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, di Corrente Auto s.n.c. e della Sifi, il 5.12.1987, la curatela adiva il tribunale di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuo, con patto commissorio vietato ed in subordine instava per la revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasing, che resisteva alla domanda, chiedendo la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili in questione non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice, ritenendo simulati gli atti in questione, in quanto predisposti per mascherare un mutuo con patto commissorio, poichè il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativo, ai fini di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente Auto, con missiva del 14.11.1986, aveva significato di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso del giudizio di primo grado). La corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza depositata 7.1.2000, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorio. Infatti non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobili, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatari, tenuto conto che la convenuta aveva una filiale a Bari e che vi fu un verbale di consegna degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifi, che pure era il soggetto alienante. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulati, in quanto non si trattava di vendita, ma di un mutuo con patto commissorio.

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Svolgimento del processo. Con atto notarile del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva due immobili in Xxxxxxx Xxxxxx alla Sifi Cremonesi F.lli s.r.l. conveniva in giudizio Banca Cremasca Credito Cooperativo soc. coop., già Banca di Credito Cooperativo di Crema s.c. a r.l., con la quale aveva avuto in essere un rapporto di conto corrente con affidamento, estinto il 26.8.2015, e stipulato un contratto di mutuo ipotecario, estinto il 13.12.2006. L’attrice lamentava: 1) quanto al conto corrente, l’applicazione illegittima di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese non pattuiti, nonché interessi anatocistici ed usurari; 2) quanto al contratto di xxxxx, la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia di usura (le cui quote si appartenevano a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxx) e con successivo atto la Sifi vendeva per lo stesso prezzo di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla s.p.a. Agrileasing, che contestualmente li cedeva in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto (le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxxusura originaria), con riferimento sia agli interessi corrispettivi, sia a quelli di mora, nonché l’indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse, nonché l’abuso di dipendenza economica. Chiedeva quindi il ricalcolo del saldo del conto corrente, con ripetizione di quanto indebitamente corrisposto alla banca, e la restituzione degli interessi pagati a fronte del mutuo, in Firmato Da: XXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: XXXXXX XXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0a9608655eb580409ba RG n. 2570/2015 quanto usurari, o in subordine poiché difformi (per essere destinati ad attività effetto dell’ammortamento alla francese) da quelli pattuiti, o comunque nulli per violazione dell’art. 9 della legge n. 192/1998. La convenuta si costituiva contestando innanzi tutto la valenza delle perizie di concessionaria Fiatparte prodotte dall’attrice; inoltre, affermava l’esistenza di un’apertura di credito, pur sostenendo che all’epoca non vi era l’obbligo per la banca di sottoscrivere uno specifico contratto, essendo sufficiente l’annotazione dell’affidamento sul registro delle delibere di Consiglio, mentre le condizioni economiche sarebbero ritualmente state rese note all’attrice con “lettera di comunicazione di affidamento” datata 31.1.2007. Sopraggiunto Eccepiva quindi la prescrizione delle rimesse solutorie (precisando peraltro che dovevasi avere riguardo al solo “fido di cassa” e non al c.d. “castelletto s.b.f.”) che avevano “pagato” le competenze liquidate fino al II trimestre del 2005, considerando che l’atto di citazione era stato notificato il fallimento di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx2.9.2015. In comparsa indicava la somma complessiva per trimestre (dal III del 2002 a parte del III del 2005) delle somme aventi carattere solutorio versate dalla correntista. Affermava inoltre, di Corrente Auto s.n.c. e della Sifi, il 5.12.1987giusta le delibera CICR 9.2.2000, la curatela adiva legittimità dell’anatocismo praticato, poiché il tribunale di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di rapporto era stato aperto in data 19.9.2000. Quanto al mutuo, con patto commissorio vietato ed contestava che fossero stati pattuiti interessi usurari e che l’ammortamento alla francese non comportasse anatocismo, posto che gli interessi corrispettivi sono calcolati di volta in subordine instava per la revocatoria volta sulla quota capitale residua. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande avversarie. Depositate le memorie ex art. 67 l.f183, comma VI. nei confronti c.p.c. e disposta consulenza tecnica d’ufficio, all’udienza fissata per il conferimento dell’incarico ed il giuramento veniva dichiarata l’interruzione del processo a seguito della Agrileasingdichiarazione di fallimento dell’attrice. Si costituiva Il giudizio veniva ritualmente riassunto dalla Curatela fallimentare e fatto oggetto di alcuni rinvii stante le trattative in corso tra le parti per la Agrileasingdefinizione bonaria, che resisteva alla domandaperò avevano esito negativo, chiedendo la risoluzione del contratto sicché il nominato C.T.U. veniva riconvocato per gli incombenti di leasing per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili in questione non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice, ritenendo simulati gli atti in questione, in quanto predisposti per mascherare un mutuo con patto commissorio, poichè il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativo, ai fini di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente Auto, con missiva del 14.11.1986, aveva significato di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso del giudizio di primo grado). La corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza depositata 7.1.2000, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorio. Infatti non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobili, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatari, tenuto conto che la convenuta aveva una filiale a Bari e che vi fu un verbale di consegna degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifi, che pure era il soggetto alienante. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulati, in quanto non si trattava di vendita, ma di un mutuo con patto commissoriorito.

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Svolgimento del processo. Con atto notarile di citazione notificato il 12 e 15 marzo 1993 Xxxxxxx Xxxxxxx conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Roma le società Istituto Finanziario Italiano Spa., in prosieguo Ifi, e Impresa Costruzioni Edilizie srl., in prosieguo lice, e premesso: che con scrittura privata autenticata del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva 6 luglio 1988, aveva stipulato con l'Ifi un contratto di rendita vitalizia, col quale ella aveva ceduto la nuda proprietà dell'unico suo bene, costituito da un appartamento, sito in questa città, via Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx n. 99, al piano attico, e composto da tre vani e accessori; che l'istituto vitaliziante si era impegnato a pagare una rendita di L. 1.300.000 al mese, da rivalutare periodicamente; che, in caso di mancato versamento di due immobili rate consecutive, dopo venti giorni, il contratto doveva intendersi risolto di diritto e la nuda proprietà dell'immobile doveva essere automaticamente retrocessa in Xxxxxxx Xxxxxx capo alla Sifi s.r.l. (vitaliziata, che poteva trattenere le cui quote si appartenevano singole rate riscosse a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxx) e titolo di penale; che, nonostante gli impegni assunti, la società vitaliziante, nel frattempo sottoposta ad amministrazione controllata, era venuta meno agli stessi dal mese di agosto 1992; che, all'insaputa di Valdesi, l'Ifi, con successivo atto scrittura privata autenticata del 15 marzo 1991, a sua volta aveva venduto la Sifi vendeva nuda proprietà dell'appartamento alla società lice srl., successivamente denominata Imprepar - Impregilo Partecipazioni S.p.a., per lo stesso il prezzo di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla s.p.a. AgrileasingL. 161.300.000; tutto ciò premesso, l'attrice chiedeva che contestualmente li cedeva in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto (le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx)il contratto fosse dichiarato risolto, e, per essere destinati l'effetto, fosse dichiarata l'avvenuta riacquisizione della nuda proprietà dell'unità immobiliare in questione da parte di Baldesi. L'Ifi, nel frattempo dichiarato fallito, non si costituiva, e perciò ne veniva dichiarata la contumacia. La lice si costituiva con comparsa di risposta, con la quale chiedeva il rigetto della domanda proposta dall'attrice, trattandosi di fatti non opponibili ad attività di concessionaria Fiat. Sopraggiunto il fallimento di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, di Corrente Auto s.n.c. e della Sifi, il 5.12.1987essa, la curatela adiva quale aveva acquistato la nuda proprietà del bene con atto regolarmente trascritto e annotato nei registri immobiliari in data anteriore alla trascrizione della citazione di che trattasi. Il tribunale, con sentenza del 13 marzo 1999, in parziale accoglimento della domanda proposta, dichiarava che il tribunale di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuo, con patto commissorio vietato ed in subordine instava per la revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasing, che resisteva alla domanda, chiedendo la risoluzione del contratto di leasing rendita vitalizia si era risolto per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili della vitaliziante. Tuttavia la nuda proprietà non si era trasferita in questione non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice, ritenendo simulati gli atti in questionecapo alla vitaliziata, in quanto predisposti per mascherare un mutuo con patto commissorionel relativo contratto era stata inserita la clausola risolutiva espressa, poichè e non invece una condizione risolutiva. Pertanto la dichiarata risoluzione non era opponibile al terzo, e cioè la società lice, che aveva trascritto in data anteriore l'acquisto rispetto alla trascrizione della citazione, da parte della originaria cedente, e cioè Baldesi, e condannava il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativofallimento dell'Ifi al rimborso delle spese a favore dell'attrice, ai fini mentre compensava quelle relative alla società, successiva acquirente. Avverso tale provvedimento Baldesi proponeva gravame dinanzi alla corte di questa ricostruzione appello di Roma, cui la lice resisteva, mentre il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente Autofallimento Ifi rimaneva contumace. Il giudice del gravame, con missiva sentenza del 14.11.198628 giugno 2002, aveva significato in parziale riforma di voler dismettere quella impugnata, ha dichiarato la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliareriacquisizione della nuda proprietà dell'appartamento conteso in capo all'appellante, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso e ha condannato l'appellata lice al rimborso delle spese del giudizio doppio grado a favore di primo grado)Baldesi. La corte di appello ha osservato che, nella loro autonomia contrattuale, le parti originarie del contratto stipulato, nel mese di Lecceluglio 1988, seze cioè Baldesi e Ifi, avevano inteso inserire in esso non una clausola risolutiva espressa, quanto piuttosto una condizione risolutiva, costituita dal fatto oggettivo della mancata corresponsione di due rate della rendita; e ciò onde meglio garantire la vitaliziata in qualunque situazione sfavorevole ella potesse essersi trovata. distSicchè quella condizione era opponibile ai terzi, e, quindi, alla lice che si era dichiarata consapevole del relativo peso. di TarantoAvverso tale sentenza la società Imprepar - Impregilo Partecipazioni ha proposto ricorso per Cassazione, con sentenza depositata 7.1.2000, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorio. Infatti non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobili, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatari, tenuto conto che la convenuta aveva una filiale affidandolo a Bari e che vi fu un verbale di consegna degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifiquattro motivi, che pure era il soggetto alienanteha illustrato con memoria. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulati, in quanto non si trattava di vendita, ma di un mutuo Baldesi ha resistito con patto commissorio.controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE (XXXXXXX)

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Svolgimento del processo. 1.1 - Con atto notarile del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva due immobili notificato l'otto e il dodici settembre 1986 la CA.RI.PLO. - Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (d'ora innanzi Cariplo) conveniva in Xxxxxxx Xxxxxx alla Sifi giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la s.p.a. Rejna e la s.r.l. Selle Aquila, esponendo: - che, nella primavera del 1983, la s.p.a. Denver Italiana Sellerie Riunite (le d'ora innanzi: Denver), la cui quote si appartenevano attività riguardava la fabbricazione e il commercio di selle per motocicli e accessori, aveva chiesto ad essa attrice la concessione di alcune linee di fido per complessive L. 500.000.000; - che in tale circostanza la Denver aveva riferito: a) di aver avuto origine dalla trasformazione della "Unidata s.r.l.", avente ad oggetto la prestazione di servizi per conto terzi, deliberata nel novembre 1982; b) che il suo capitale era stato sottoscritto, per due terzi, dalla s.r.l. Aquila e, per la quasi totalità del terzo residuo, dalla s.p.a. Rejna; - che, a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxxsostegno della domanda di fido presentata dalla Denver, la società Selle Aquila e la società Rejna avevano rilasciato - rispettivamente in data 19 aprile 1983 e in data 18 maggio 1983 - due dichiarazioni di patronage; - che tali dichiarazioni erano state determinanti ai fini della concessione del fido, il quale era stato infatti accordato il 23 maggio 1983, anche se per un ammontare inferiore a quello richiesto (L. 350.000.000); - che, peraltro, dopo pochi mesi (14 dicembre 1983) veniva deliberato dai soci lo scioglimento anticipato della società; - che il 29 marzo 1984 essa attrice aveva revocato i fidi, invitando la Denver a pagare la somma di L. 138.769.642, risultante a suo debito; - che tale richiesta non aveva avuto però esito positivo, benché fosse stata rivolta anche alla s.r.l. Selle Aquila e con successivo atto la Sifi vendeva per lo stesso prezzo di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla s.p.a. AgrileasingRejna; - che trattative avviate in un secondo momento su iniziativa della s.p.a. Rejna non avevano avuto successo e quindi, il 19 marzo 1985, la società Denver era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano, senza che contestualmente li cedeva il credito fosse stato soddisfatto. Tanto premesso, la Xxxxxxx chiedeva che sia la società Selle Xxxxxx che la società Rejna fossero condannate al risarcimento dei danni in locazione finanziaria misura corrispondente all'ammontare del credito esistente alla s.n. c. Corrente Auto data del fallimento (le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e XxxxxxxxL. 158.336.431), per essere destinati ad attività di concessionaria Fiat. Sopraggiunto il fallimento di Corrente Xxxxxxxx oltre rivalutazione e Xxxxxxxxinteressi, di Corrente Auto s.n.c. e della Sifio quanto meno in via generica, il 5.12.1987, riservandone la curatela adiva il tribunale di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuo, con patto commissorio vietato ed in subordine instava per la revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasing, che resisteva alla domanda, chiedendo la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili in questione non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice, ritenendo simulati gli atti in questione, in quanto predisposti per mascherare un mutuo con patto commissorio, poichè il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativo, ai fini di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente Auto, con missiva del 14.11.1986, aveva significato di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso del giudizio di primo grado). La corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza depositata 7.1.2000, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorio. Infatti non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobili, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatari, tenuto conto che la convenuta aveva una filiale a Bari e che vi fu un verbale di consegna degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifi, che pure era il soggetto alienante. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva liquidazione ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulati, in quanto non si trattava di vendita, ma di un mutuo con patto commissorioseparato giudizio.

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Svolgimento del processo. Con atto notarile notificato il 16.5.1991, Xxxxx Xxxxx conveniva davanti al Tribunale di Roma il Centro Culturale Latino Americano El Charango in persona del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva due immobili legale rappresentante Xxxxxxxxx Xxxxx, e quest’ultimo in Xxxxxxx Xxxxxx alla Sifi s.r.l. (le cui quote si appartenevano a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxx) e con successivo atto la Sifi vendeva per lo stesso prezzo di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla s.p.a. Agrileasing, che contestualmente li cedeva in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto (le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx)proprio, per essere destinati sentirli condannare all’adempimento dell’obbligazione, assunta con scrittura del 26.1.1989, avente ad attività di concessionaria Fiat. Sopraggiunto oggetto l’insonorizzazione della parete divisoria tra l’albergo gestito dall’attore e la sede dell’associazione entro il fallimento di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, di Corrente Auto s.n.c. e della Sifi, il 5.12.1987, la curatela adiva il tribunale di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuo15.8.1989, con patto commissorio vietato ed in subordine instava previsione di una penale di L. 100.000 per ogni giorno di ritardo. I convenuti resistevano, deducendo che l’associazione aveva cessato l’attività. L’attore, modificando la revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasing, che resisteva alla domanda, chiedendo chiedeva la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili in questione non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggetticondanna della convenuta al pagamento della penale. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice, ritenendo simulati gli atti in questione, in quanto predisposti per mascherare un mutuo con patto commissorio, poichè il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativo, ai fini di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente Auto, con missiva del 14.11.1986, aveva significato di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso del giudizio di primo grado). La corte di appello di Lecce, sez. dist. di Tarantotribunale, con sentenza depositata 7.1.2000dell’1º.10.1993, condannava il Centro Culturale ed il Rolla al pagamento della somma di L. 14.800.000 ed al rimborso delle spese. Avverso la sentenza proponevano appello i soccombenti, chiedendone la riforma. Resisteva il Gallo. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 3.4.1996, accoglieva l’appello; rigettava l'appellola domanda; condannava il Gallo al pagamento delle spese del doppio grado. Riteneva Considerava: - che correttamente il tribunale aveva qualificato come "penale" la corte clausola, inserita nella scrittura del 26.1.1989, recante la predeterminazione del danno conseguente all’inadempimento dell’obbligazione di merito insonorizzare i locali nella misura di L. 100.000 giornaliere; - che, peraltro, il tribunale aveva errato nel fare applicazione dei principi che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorio. Infatti non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobiliregolano l’onere della prova, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatari, tenuto conto atteso che la convenuta clausola penale ha soltanto la funzione di predeterminare l’entità del danno, in caso di inadempimento, ma non sottrae il soggetto che la invoca all’onere di fornire la prova dell’inadempimento; - che erroneamente, quindi, il tribunale aveva fondato l’accoglimento della domanda di risarcimento sulla mancata prova dell’adempimento entro il termine pattuito da parte dei convenuti, poiché, a fronte della contestazione della controparte, gravava sull’attore l’onere di dimostrare sia il mancato adempimento entro il termine pattuito, sia il periodo di protrazione del medesimo; - che, in mancanza dell’assolvimento del detto onere probatorio, la domanda doveva essere rigettata. Avverso la sentenza il Xxxxx ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Non hanno svolto difese gli intimati. Il ricorso è stato assegnato alla terza sezione civile, che, con ordinanza del 29.4.1998, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni unite. Ha considerato la terza sezione: - che oggetto del giudizio è la richiesta di pagamento di una filiale somma a Bari e titolo di risarcimento del danno conseguente ad inadempimento contrattuale; - che vi fu un verbale di consegna degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifiil ricorso ripropone la questione se sia il creditore agente, che pure era lamenta la violazione del suo diritto, ad essere gravato dell’onere di dimostrare il soggetto alienantemancato o inesatto adempimento dell’obbligazione, quale fondamento dell’azione di esatto adempimento, di risoluzione o di risarcimento dei danno, ovvero se incomba al debitore resistente, che eccepisca l’estinzione dell’obbligazione per adempimento, la prova dell’avvenuto compimento dell’attività solutoria; - che sulla questione esiste contrasto nella giurisprudenza della Corte di cassazione, tra due indirizzi: uno, maggioritario, che diversifica il regime probatorio secondo che il creditore agisca per l’adempimento, nel qual caso si ritiene sufficiente che l’attore fornisca la prova del titolo che costituisce la fonte del diritto vantato, ovvero per la risoluzione, nel qual caso si ritiene che il creditore debba provare, oltre al titolo, anche l’inadempimento, integrante anch’esso fatto costitutivo della pretesa; ed un altro orientamento, minoritario, che tende ad unificare il regime probatorio gravante sul creditore, senza distinguere tra le ipotesi in cui agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, ritenendo in ogni caso sufficiente la prova del titolo che costituisce la fonte dell’obbligazione che si assume inadempiuta, spettando al debitore provare il fatto estintivo dell’avvenuto adempimento. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni unite per la convenuta e gli atti erano simulati, in quanto non si trattava di vendita, ma di un mutuo con patto commissorio.composizione del contrasto. MOTIVI DELLA DECISIONE

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Svolgimento del processo. Con atto notarile del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva due immobili di citazione notificato in Xxxxxxx Xxxxxx alla Sifi data 11/4/2005 *** *** esponeva di aver concluso con la società *** *** s.r.l. (un contratto di franchising avente ad oggetto il suo ingresso nella rete di affiliati esistente sul mercato nazionale dietro il pagamento della somma di euro 37.800,00. Rilevava che detta rete sarebbe stata rivolta al miglior sfruttamento delle opportunità offerte del mercato dei veicoli a propulsione elettrica; che nella fase delle trattative condotte dai signori *** ***, *** *** ed *** *** erano state rappresentate varie circostanze poi riportate negli allegati del contratto quali la sussistenza di una rete di affiliati operativa già affermata ed in grado di competere sul mercato; di un marchio forte caratterizzante e dotato di notevole competitività sul mercato internazionale, di corsi di aggiornamento , di prodotti altamente innovativi, di una rete in forte sviluppo, l’esistenza di un potenziale di zona verificato e sensibilizzato prima dell’apertura del centro, di un fatturato annuo medio di euro 200.000,00; che la realtà dei fatti si era rilevata ben diversa da quella rappresentata. Osservava in particolare che vi era soltanto un franchisee su tutto il territorio nazionale ormai in fase di prossima chiusura alla data di predisposizione del presente atto giudiziario; che le cui quote si appartenevano a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxx) e con successivo atto la Sifi vendeva per lo stesso prezzo ricerche di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla s.p.a. Agrileasing, che contestualmente li cedeva in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto (mercato promesse non risultavano mai essere state effettuate nonostante le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx assicurazioni dati dai signori Xxxxxxx e Xxxxxxxx), ; che il parco veicoli non copriva il 70% dell’investimento iniziale essendo stati consegnati veicoli per essere destinati ad un valore di euro 13.500,00 a fronte di un contributo di affiliazione pari a euro 37.800,00; che il Know-How risultava insussistente mancando anche solo una procedura interna di svolgimento quotidiano dell’attività commerciale dell’affiliato; che non era stata effettuata alcuna attività pubblicitaria a livello nazionale quantunque ripetutamente promessa all’attore. Xxxxxxxxx che gli era stato rappresentato l’avvenuta stipula di concessionaria Fiat. Sopraggiunto un contratto con l’editore del Quotidiano “ Il Tempo” per l’effettuazione di una rilevante campagna pubblicitaria in realtà mai realizzata; che le somme già corrisposte ai fini promozionali non erano state restituite; che il fallimento di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, di Corrente Auto s.n.c. e della Sifi, il 5.12.1987, la curatela adiva il tribunale di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuo, con patto commissorio vietato ed in subordine instava marchio “Ecoflynet” utilizzato dall’affiliante per la revocatoria ex artcommercializzazione dei propri prodotti non corrispondeva a quello inizialmente impiegato. 67 l.fAffermava di aver convocato in data 08/11/2004 una riunione presso i locali della società N.I e alla presenza dei vertici i quali avevano nella circostanza dichiarato la propria disponibilità a ricercare una soluzione che potesse soddisfare tutte le parti in causa; di aver inviato in data 22/12/2004 lettera raccomandata con la quale stante l’assoluta inerzia della società chiedeva l’ immediata restituzione del contributo di affiliazione versato a fronte della retrocessione dei diritti di privativa. nei confronti della AgrileasingRilevava che la pluralità di inadempimenti contrattuali nella quale era incorsa la soc. Si costituiva la Agrileasing, che resisteva alla domanda, chiedendo N.I. giustificano la risoluzione del contratto di leasing rapporto e legittimavano l’attore ad ottenere in relazioni agli illeciti denunciati il risarcimento del danno quantificato in euro 17.064,00 per inadempimento danno emergente ed anche perchè aveva scoperto euro 69.000,00 per lucro cessante oltre alla restituzione delle somme versate quale contributo dell’affiliazione pari a euro 37.800,00. Su queste premesse citava in giudizio la N.I. s.r.l. nonché *** ***, *** *** ed *** *** chiedendo che gli immobili in questione non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Tribunale accoglieva accertata la domanda attrice, ritenendo simulati gli atti in questione, in quanto predisposti per mascherare un mutuo con patto commissorio, poichè sussistenza degli illeciti contrattuali ed extracontrattuali ascrivibili alle parti convenute venisse risolto il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente per fatto e l'Agrileasing e che era significativo, ai fini per colpa della convenuta ed emessa statuizione di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente Auto, con missiva del 14.11.1986, aveva significato di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la condanna a carico della sola società N.I. s.r.l. Nuova Immobiliarein relazione agli importi versati quale contributo di affiliazione nonché la condanna in via solidale con gli altri convenuti in ordine alla richiesta risarcitoria nella misura sopra indicata; svolgeva inoltre in via gradata ulteriori richieste così come trascritte in epigrafe. All’udienza del 08/07/2005 si costituiva la società *** *** s.r.l. contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto nonché *** ***, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel *** *** ed *** *** eccependo in relazione alle domande proposte la propria carenza di legittimazione passiva. Con provvedimento datato 07/12/2005 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato accertava che i messaggi pubblicitari diffusi dalla società N.I. costituivano una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 lett. A, b e c del decreto n. 206/2005 e ne vietava l’ulteriore diffusione. Con delibera assembleare assunta in pari data la soc. *** *** s.r.l. veniva posta in liquidazione. Con ricorso per sequestro conservativo l’attore chiedeva ed otteneva nei riguardi della società convenuta la misura cautelare sino alla concorrenza di euro 40.00,00, provvedimento questo confermato in sede di reclamo. Nel corso del giudizio di primo grado)venivano sentiti i testi ed acquisita varia documentazione. La corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza depositata 7.1.2000, rigettava l'appello. Riteneva All’udienza del 21/05/2007 la corte di merito che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorio. Infatti non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobili, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatari, tenuto conto che la convenuta aveva una filiale a Bari causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe previa concessione alle parti dei termini massimi per conclusionali e che vi fu un verbale di consegna degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifi, che pure era il soggetto alienante. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulati, in quanto non si trattava di vendita, ma di un mutuo con patto commissoriorepliche.

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Svolgimento del processo. Con atto notarile del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx vendeva due immobili in Xxxxxxx Xxxxxx alla Sifi e Xxxx Xxxxx Xxxxxx citarono davanti al Tribunale di Napoli la s.r.l. (Fina Immobiliare, con la quale affermarono di aver concluso nel maggio del 1986 una transazione, chiedendo che, in conformità con le cui quote si appartenevano previsioni negoziali: fosse dichiarata l'avvenuta costituzione di una servitus altius non tollendi, oltre certe quote, a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxx) carico di un complesso turistico e con successivo atto sportivo in costruzione ad opera della convenuta a Sorrento e in favore di alcuni limitrofi immobili rispettivamente appartenenti agli attori; che la Sifi vendeva per lo stesso prezzo di L.. 500 milioni società Fina Immobiliare fosse condannata a demolire i medesimi immobili alla s.p.a. Agrileasingmanufatti eccedenti i limiti concordati; che fosse accertato, che contestualmente li cedeva o in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto (le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx), per essere destinati ad attività di concessionaria Fiat. Sopraggiunto il fallimento di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, di Corrente Auto s.n.c. e della Sifisubordine disposto, il 5.12.1987trasferimento in proprietà agli attori di determinate porzioni del complesso; che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni, non avendo adempiuto le obbligazioni assunte. La s.r.l. Fina Immobiliare contrastò tali domande, negando che la curatela adiva il tribunale di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci scrittura fatta valere dai Minozzi, Xxxxxx e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato Xxxxxx contenesse un contratto di mutuogiuridicamente esistente e fosse comunque idonea a produrre effetti. All'esito dell'istruzione della causa, con patto commissorio vietato ed in subordine instava per la revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasingsentenza del 4 giugno 1996 il Tribunale di Torre Annunziata, che resisteva alla domanda, chiedendo la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili in questione non al quale erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice, ritenendo simulati trasmessi gli atti in questioneseguito alla sua istituzione, accolse tutte le domande, salvo quelle di risarcimento di danni e di trasferimento agli Apreda di una superficie con sovrastante corpo di fabbrica al terzo solaio del complesso turistico e sportivo: immobili questi ultimi non ancora costruiti, per i quali fu dichiarato esistente il diritto degli stessi Apreda a ottenerne la proprietà, a condizione che venissero realizzati. Impugnata in quanto predisposti per mascherare un mutuo con patto commissoriovia principale dalla società Fina Immobiliare e incidentalmente dalle altre parti, poichè il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativo, ai fini di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente Auto, con missiva del 14.11.1986, aveva significato di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso del giudizio di primo grado). La corte decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di LecceNapoli, sez. dist. di Taranto, che con sentenza depositata 7.1.2000del 24 febbraio 2000, rigettava l'appellorigettato il primo gravame e accolto per quanto di ragione il secondo, ha trasferito agli Apreda le porzioni immobiliari loro destinate, essendosi accertato che erano venute in essere. Riteneva Contro tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la corte di merito che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorios.p.a. Infatti non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobili, rilevando che gli stessi erano (già occupati da terzi locatari, tenuto conto che la convenuta aveva una filiale a Bari e che vi fu un verbale di consegna degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifi, che pure era il soggetto alienante. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulatis.r.l.) Fina Immobiliare, in quanto non si trattava base a un motivo. Si sono costituiti con controricorso Xxxxxx Xxxxxxx, anche quale erede di venditaXxxxxxx Xxxxxxx, ma di un mutuo con patto commissorioXxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx e Xxxx Xxxxx Xxxxxx. La s.p.a. Fina Immobiliare e gi Apreda hanno presentato memorie.

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Svolgimento del processo. Con atto notarile di citazione del 3.11.1986 Corrente 16 giugno 1981 Xxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxx - premesso che erano proprietari in Cardeddu di un terreno del quale una porzione di mq. 600 era abusivamente posseduta da Xxxxxx Xxxxx - lo convennero in giudizio, dinanzi al tribunale di Lanusei, perché, accertato il loro diritto dominicale su detta estensione, il convenuto ne fosse condannato al rilascio. Costituitosi nel giudizio, il Piras chiese il rigetto della pretesa assumendo di aver acquistato mq. 300 di detto terreno con scrittura privata di vendita dal padre degli istanti, Xxxxxxxx vendeva Xxxxx, ed altri mq. 300 per successione dal padre Xxxxxxxx al quale, con scrittura privata del 9 agosto 1967, li aveva venduti lo stesso Xxxxx. Il Piras, quindi, riconvenne gli attori perché si accertasse la sua proprietà del terreno rivendicato da costoro. Con sentenza 7 aprile 1987 il tribunale, rigettò la domanda principale dei Cucca, che condannò al pagamento delle spese del giudizio, per non aver questi fornito la prova del loro diritto dominicale, e quella riconvenzionale del Piras pur avendo riconosciuto autentiche le sottoscrizioni apposte in calce alle due immobili in Xxxxxxx scritture private di vendita prodotte dal convenuto. Adita con il gravame dei Cucca - con il quale questi che si erano doluti dell’aver il tribunale sostanzialmente ritenuto incontestabile nei loro confronti la "proprietà" ("rectius", il possesso) del Piras nonostante la nullità, per indeteminatezza della "res vendita", delle due scritture private opposte alla loro pretesa dal convenuto - con sentenza del 7 settembre 1996, la corte d’appello di Cagliari, dopo l’espletamento di due consulenze tecniche dirette alla individuazione delle porzioni vendute da Xxxxxxxx Xxxxx, dichiarata la nullità dei due atti di compravendita ed accertata, pertanto, la proprietà dei Cucca sulla porzione di terreno da questi revindicata, ha condannato il Piras al rilascio del bene, compensando interamente le spese dei due gradi di giudizio. In particolare, la Corte di merito, nella premessa che residuava la sola questione concernente la determinabilità delle porzioni di terreno oggetto dei due atti di vendita, ha rilevato, quanto a quella oggetto della stipulazione fra Xxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxx alla Sifi s.r.lXxxxx, di non poter aderire alle conclusioni del primo c.t.u., il quale, nel ritenere determinabile la "res vendita", aver esposto due criteri di identificazione, quello della confinazione risultante dall’atto medesimo e dello "stato di fatto" della porzione a seguito della edificazione compiuta dal Piras. (Non era condivisibile il secondo criterio, poiché la determinabilità della "res vendita" poteva essere rilevata solamente dall’atto traslativo della proprietà, né il primo criterio posto che, pur essendo determinabile l’estensione risultante dalle misure lineari m. 18,35 x m. 16,35 con le cui quote si appartenevano a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxx) "coerenze", "strada comunale" e "Xxxxx Xxxxxxxxx", non era dato acquisire con certezza quale delle due dimensioni confinasse con la strada e con successivo atto la Sifi vendeva per il fondo del Loddo. Di tale incertezza si era reso conto lo stesso prezzo c.t.u. che in proposito, avendo ammesso trattarsi di L.. 500 milioni i medesimi immobili un contratto di vendita "piuttosto confuso qualsiasi interpretazione può essere valida", si era dato carico di redigere mappe alternative che, comunque, non corrispondevano alla s.p.arappresentazione grafica della porzione di terreno rivendicata. AgrileasingAnaloga conclusione doveva trarsi in relazione alla vendita tra il Cucca e Xxxxxxxx Xxxxx, posto che contestualmente li cedeva un consulente aveva ritenuto non poter identificare la "res vendita" non essendo, nell’atto, definite l’ubicazione né la forma della superficie, mentre l’altro consulente aveva ritenuto che detto appezzamento dovesse collocarsi, (ma non sulla base dell’atto) in locazione finanziaria alla s.nposizione immediatamente retrostante quello acquistato da Xxxxxx Xxxxx, non considerando l’incertezza della ubicazione di detto fondo. c. Corrente Auto (le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx)Dalla nullità, per essere destinati ad attività indeterminatezza della "res vendita", dei contratti traslativi della proprietà delle due porzioni di concessionaria Fiat. Sopraggiunto terreno discendeva il fallimento di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxxriconoscimento del diritto dominicale affermato dai Cucca e, di Corrente Auto s.n.c. e della Sifi, il 5.12.1987conclusivamente, la curatela adiva il tribunale fondatezza della loro domanda di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuo, con patto commissorio vietato ed in subordine instava per la revocatoria ex artrevindica. 67 l.f. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasing, che resisteva alla domanda, chiedendo la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili in questione non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice, ritenendo simulati gli atti in questione, in quanto predisposti per mascherare un mutuo con patto commissorio, poichè il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativo, ai fini di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente Auto, con missiva del 14.11.1986, aveva significato di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i Nel compensare le spese dei due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso gradi del giudizio di primo grado). La corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza depositata 7.1.2000, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che nella fattispecie sussisteva ha valorizzato la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatoriobuona fede del Piras nel ritenere la validità dei due atti di vendita pur corroborata dal possesso incontestato fino alla morte di Xxxxxxxx Xxxxx, xxxxx causa degli istanti. Infatti non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobiliPer la cassazione di detta pronunzia, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatariesponendo quattro motivi di doglianza, tenuto conto che la convenuta aveva una filiale a Bari ricorre Xxxxxx Xxxxx; resistono Xxxxxx e che vi fu Xxxxxxxxx Cucca che, nel controricorso, espongono un verbale motivo di consegna degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifi, che pure era il soggetto alienante. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulati, in quanto non si trattava di vendita, ma di un mutuo con patto commissorioricorso incidentale.

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Svolgimento del processo. Con atto notarile di citazione notificato il 31 marzo 1994 Xxx Xxxxxx evocò in giudizio dinanzi al tribunale di Milano la S.p.a. Gerolimich in liquidazione, esponendo: - di aver stipulato con la convenuta, in data 20.2.1989, nella qualità di amministratore della s.a.s. "Business Gain", un primo contratto di consulenza (avente ad oggetto la valutazione di progetti industriali e di acquisizione di azienda), cui era aveva fatto seguito una seconda convenzione negoziale, sempre conclusa con la Gerolomich in data 3.7.1992, con la quale gli veniva riconosciuto, per dette prestazioni, un compenso annuo di L. 240.000.000; - di essere stato inserito, nell'ambito di tale incarico, tra i componenti degli organi di amministrazione di alcune società facenti capo alla Gerolomich; - di avere emesso, il 31.10.1992, una fattura per l'importo di L. 140.000.000 relativo al periodo aprile 1992 - febbraio 1993; - di non aver ricevuto il saldo delle proprie competenze da parte della convenuta che, con lettera del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva due immobili 21.1.1993, aveva invece contestato l'esecuzione delle prestazioni, mentre egli si era reso nelle more cessionario dalla Business Gain dei crediti sopra indicati. Nel costituirsi in Xxxxxxx Xxxxxx alla Sifi s.r.l. (le cui quote si appartenevano a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxx) e con successivo atto giudizio, la Sifi vendeva per lo stesso prezzo di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla s.p.a. Agrileasingsocietà convenuta eccepì, tra l'altro, che contestualmente li cedeva tutte le attività svolte dal Nistri, sì come descritte nell'atto di citazione, erano da ritenersi tout court assorbite nei compiti a lui spettanti in locazione finanziaria alla s.nrelazione alle cariche ricoperte nei consigli di amministrazione delle società a lei collegate, rilevando altresì che la "Business Gain" non aveva mai svolto alcuna reale attività, essendo viceversa un mero schermo societario fittiziamente creato per eludere norme fiscali e contributive. c. Corrente Auto Il tribunale, ritenuto che il contratto fosse stato stipulato, in realtà, direttamente tra la società convenuta ed il Nistri, e rilevato che nessuna oggettiva diversità era dato rinvenire tra le prestazioni rese da quest'ultimo in esecuzione del predetto contratto e i compiti da lui svolti nella veste di componente del consiglio di amministrazione della Gerolomich (le cui quote erano identici essendo l'oggetto sociale di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx quest'ultima e Xxxxxxxx), per essere destinati ad attività di concessionaria Fiat. Sopraggiunto il fallimento di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, di Corrente Auto s.n.c. e della Sifi, il 5.12.1987, la curatela adiva il tribunale di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuo, con patto commissorio vietato ed in subordine instava per la revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasing, che resisteva alla domanda, chiedendo la risoluzione l'oggetto del contratto di leasing consulenza stipulato con il Nistri), rigettò la domanda, ritenendo nullo il duplice negozio di consulenza per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili in questione non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggettidifetto di causa. Il Tribunale accoglieva gravame proposto dal Xxxxxx avverso tale pronuncia venne rigettato dalla Corte di appello di Milano, che, per quanto ancora di rilievo in sede di giudizio di legittimità, ebbe ad osservare: - che, pur vera la domanda attriceaffermazione dell'appellante secondo cui i due contratti stipulati con la Gerolomich costituivano "l'uno la prosecuzione dell'altro", ritenendo simulati gli atti in questione, in quanto predisposti per mascherare un mutuo con patto commissorio, poichè il rapporto sostanzialmente era intervenuto elementi fattuali inconfutabili (tra i Corrente quali, l'accettazione della proposta contrattuale da parte del Nistri spedita ad un indirizzo diverso dalla sede sociale della Business Gain e l'Agrileasing il tenore letterale della proposta stessa, ove il Nistri in prima persona scriveva: "per la collaborazione ... mi riconoscerete un compenso ... comprensivo delle spese da me sostenute") rendevano evidente come proprio l'appellante fosse il soggetto che, direttamente e che era significativopersonalmente, ai fini di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente Autoassumeva le obbligazioni derivanti dal contratto; 17 - che, con missiva del 14.11.1986comunque, aveva significato di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso del giudizio di primo grado). La corte di appello di Leccegiudizio, sez. dist. di Taranto, con sentenza depositata 7.1.2000, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorio. Infatti non era possibile che l'Agrileasing mai stata contestata l'osservazione, svolta dal tribunale, secondo cui le prestazioni oggetto del contratto erano state opera esclusiva del Nistri e non avesse visionato gli immobilidi altri soggetti della s.a.s. Business Gain (società che, rilevando che gli stessi erano già occupati d'altronde, risultava costituita soltanto da terzi locatarimembri della famiglia di, tenuto conto che quest'ultimo), di talchè, al di là della formale intestazione del contratto del 3.7.1992, l'effettivo contraente era da considerarsi proprio Xxx Xxxxxx; - che, per le ragioni esposte dallo stesso Xxxxxx, il secondo contratto costituiva la convenuta aveva una filiale prosecuzione del precedente accordo negoziale stipulato il 20.2.1989, accordo da ritenersi a Bari e che vi fu un verbale sua volta concluso personalmente dall'appellante e, di consegna degli immobiliconseguenza, soggettivamente simulato; - che le visure commerciali esibiteattività di prestazione contemplate nei due contratti non apparivano sostanzialmente diverse da quelle svolte dal Nistri nella qualità di amministratore presso le società del gruppo Gerolmich, da cui risultava che i Corrente erano in bonissicchè, si riferivano solo ai Corrente dalla identità di oggetto tra attività di amministratore ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifiattività di consulenza, che pure era il soggetto alienantediscendeva la nullità del contratto "per mancanza di giustificazione concreta". Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era Per la cassazione della sentenza della corte d'appello milanese ricorre oggi dinanzi a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e questa Corte Xxx Xxxxxx. Resiste con controricorso la convenuta e gli atti erano simulati, in quanto non si trattava di vendita, ma di un mutuo con patto commissorioGerolomich Le parti hanno entrambe depositato tempestive memorie.

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Svolgimento del processo. Con atto notarile del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva due immobili in Xxxxxxx Xxxxxx alla Sifi s.r.l. (le cui quote si appartenevano a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxx) e con successivo atto la Sifi vendeva per lo stesso prezzo di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla Il 26 febbraio 1978 l’assemblea straordinaria della s.p.a. AgrileasingSit-società impianti turistici deliberò l’aumento del capitale sociale mediante emissione a pagamento di 1.365.000 azioni da offrire in opzione ai soci. Il consiglio di amministrazione, delegato dall’assemblea, successivamente stabilì che contestualmente li cedeva il diritto di opzione doveva essere esercitato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1978. Con citazione del 13 aprile 1979 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, premesso di aver esercitato il diritto di opzione, nonché quello di prelazione per l’acquisto delle azioni non optate, purché in locazione finanziaria numero non inferiore a 910.000, convenne in giudizio la Sit innanzi al Tribunale di Brescia, chiedendo a questo di accertare il proprio acquisto delle azioni non optate o, in subordine, di pronunciare sentenza costitutiva dell’acquisto delle stesse, in ogni caso condannando la società al risarcimento del danno. La Sit si costituì e rilevò che il Consorzio imbrifero montano di Valle Camonica (d’ora in avanti Consorzio Bim) aveva esercitato il diritto di opzione il 2 gennaio 1979 (giorno di proroga del termine suddetto a causa delle festività del 31 dicembre 1978, domenica, e di Capodanno) presentando il mandato di pagamento, emesso il 28 dicembre 1978 a favore della Sit, alla s.nsede di Breno della Banca di Valle Camonica, ad un tempo tesoriere dell’ente e incaricata delle operazioni di sottoscrizione dell’aumento di capitale; concluse, quindi, che, a seguito di tale opzione, le azioni non sottoscritte erano rimaste in numero assai inferiore al minimo richiesto dal Bulferetti. c. Corrente Auto (le cui quote erano L’attore replicò che la delibera del consiglio di pertinenza amministrazione prevedeva la consegna di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx)ricevuta in conto sottoscrizione, per essere destinati ad attività cui l’opzione doveva ritenersi perfezionata solo a seguito del versamento dell’importo corrispondente al valore nominale delle azioni sottoscritte; e che il versamento del Consorzio Bim era in realtà avvenuto il 3 e 19 gennaio 1979, ben oltre il termine di concessionaria Fiatdecadenza stabilito. Sopraggiunto Il Consorzio Bim, chiamato in causa, si costituì e, premesso che in quanto ente pubblico non poteva eseguire pagamenti se non a mezzo della tesoreria, osservò che il fallimento mandato di Corrente Xxxxxxxx pagamento della Sit per la sottoscrizione delle azioni era stato consegnato il 31 dicembre 1978 al tesoriere, agenzia di Breno della Banca S. Paolo, e Xxxxxxxxda questa trasferito in pari data alla Banca di Valle Camonica, sede di Corrente Auto s.n.cBreno, incaricata delle operazioni di sottoscrizione. e della SifiCon altra citazione notificata alla Sit il 3 aprile 1980 il Bulferetti impugnò ai sensi dell’art. 2378 c.c., il 5.12.1987davanti al Tribunale di Brescia, la curatela adiva il tribunale deliberazione assembleare del 21 ottobre 1979 che aveva revocato l’aumento di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuo, con patto commissorio vietato ed in subordine instava per la revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasing, che resisteva alla domanda, chiedendo la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili in questione non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice, ritenendo simulati gli atti in questione, in quanto predisposti per mascherare un mutuo con patto commissorio, poichè il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativo, ai fini di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente Auto, con missiva del 14.11.1986, aveva significato di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso del giudizio di primo grado). La corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza depositata 7.1.2000, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorio. Infatti non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobili, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatari, tenuto conto che la convenuta aveva una filiale a Bari e che vi fu un verbale di consegna degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifi, che pure era il soggetto alienante. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulati, capitale in quanto non si trattava interamente sottoscritto (non considerandosi il diritto di venditaprelazione esercitato in forma condizionata dal Bulferetti). Domandò l’attore l’annullamento della delibera per violazione del diritto acquisito da esso socio e, ma ove del caso, la dichiarazione di un mutuo con patto commissorionullità della stessa per illiceità della causa.

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Svolgimento del processo. Con atto notarile del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva due immobili Il condominio di Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx, in Roma, convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace, il condomino Xxxxxxx Xxxxxx e ne chiese la condanna al pagamento della somma di lire 3.562.355, a titolo di sanzione pecuniaria, dovuta, in base agli artt. 18 e 23 del regolamento condominiale, per il mancato pagamento di lire 1.045.281, dovute per spese di condominio. Il Sidoti chiese il rigetto della domanda, sostenendo che le clausole del regolamento comportavano l'obbligo di corrispondere un interesse usurario per il ritardato pagamento dei ratei relativi alle spese condominiali e, in via riconvenzionale, chiese che dette clausole fossero dichiarate nulle. Il Giudice di pace accolse la domanda, osservando che le norme del regolamento erano legittime ed erano state liberamente accettate dal Xxxxxx. Questi propose appello insistendo perchè fossero dichiarate nulle le norme del regolamento ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ., applicabile in tutte «le convenzioni di interessi» e «quindi anche in quelle contenute in un regolamento condominiale di natura contrattuale». Chiese anche che le suddette clausole fossero dichiarate nulle, perchè prevedevano che la sanzione fosse applicata per il mancato pagamento dei ratei entro venti giorni dall'approvazione del bilancio preventivo senza una formale messa in mora. Il condominio non si costituì in giudizio. Il Tribunale di Roma respinse l'appello, osservando: che alla Sifi s.r.lfattispecie in esame non era applicabile il disposto del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. perchè le somme dovute dal condomino, per il caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di corrispondere i ratei condominiali, non erano interessi pattuiti per la ritardata restituzione di un prestito di denaro, ma erano oggetto di una penale, contenuta nel regolamento di natura contrattuale debitamente trascritto, con la quale era pattiziamente determinato il risarcimento dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento; che la penale sarebbe potuta essere diminuita dal giudice ove il condomino ne avesse fatto richiesta, non potendo il giudice provvedere d'ufficio; che non era necessaria, al fine della decorrenza dell'obbligo del pagamento della somme dovute a titolo di penale, la messa in mora del condomino, xxxxxx era lo stesso regolamento di condominio a prevedere la mora ex re e che tale previsione era conforme al disposto dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ.. Xxxxxxx Xxxxxx ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza. Il condominio intimato non ha svolto attività difensiva. La causa è stata assegnata alla seconda sezione civile di questa Corte, che, con ordinanza del 30 marzo 2004, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alla Sezioni Unite, avendo ravvisato l'esistenza di un contrasto, all'interno delle sezioni semplici, in ordine al potere del giudice di ridurre d'ufficio la penale ai sensi dell'art. 1384 cod. civ. (le cui quote si appartenevano a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxx) e questione dedotta con successivo atto il primo motivo del ricorso). Il Primo Presidente ha assegnato la Sifi vendeva causa alle sezioni unite per lo stesso prezzo di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla s.p.a. Agrileasing, che contestualmente li cedeva in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto (le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx), per essere destinati ad attività di concessionaria Fiat. Sopraggiunto il fallimento di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, di Corrente Auto s.n.c. e della Sifi, il 5.12.1987, la curatela adiva il tribunale di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuo, con patto commissorio vietato ed in subordine instava per la revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasing, che resisteva alla domanda, chiedendo la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili in questione non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice, ritenendo simulati gli atti in questione, in quanto predisposti per mascherare un mutuo con patto commissorio, poichè il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativo, ai fini di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente Auto, con missiva del 14.11.1986, aveva significato di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso del giudizio di primo grado). La corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza depositata 7.1.2000, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorio. Infatti non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobili, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatari, tenuto conto che la convenuta aveva una filiale a Bari e che vi fu un verbale di consegna degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifi, che pure era il soggetto alienante. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulati, in quanto non si trattava di vendita, ma di un mutuo con patto commissoriocontrasto.

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Svolgimento del processo. Con atto notarile l’atto di citazione depositato il 11/12/2017 ed iscritto al n. 4675 2017 , ERCOS SRL premetteva che con l’atto di precetto del 3.11.1986 Corrente Banca Nazionale del Lavoro 15/31 maggio 2017 la aveva ingiunto agli Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx vendeva due immobili in Xxxxxxx Xxxxxx alla Sifi s.r.lElisabetta. (le cui quote si appartenevano odierni attori il pagamento della somma di euro 157.885,06 oltre accessori e spese a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxx) e con successivo atto la Sifi vendeva per lo stesso prezzo di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla s.p.a. Agrileasing, che contestualmente li cedeva in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto (le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx), per essere destinati ad attività di concessionaria Fiat. Sopraggiunto il fallimento di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, di Corrente Auto s.n.c. e della Sifi, il 5.12.1987, la curatela adiva il tribunale di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuo, con patto commissorio vietato ed in subordine instava per la revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasing, che resisteva alla domanda, chiedendo la risoluzione seguito del contratto di leasing mutuo ipotecario del 15 settembre 2004, concesso per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili la somma di euro 5.500.000 garantito da fideiussione e da ipoteca iscritta fino alla concorrenza di euro 11 milioni sul complesso edilizio sito in questione non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Tribunale accoglieva la domanda attriceSassari, ritenendo simulati gli atti in questioneregione San Simplicio, via Verona, in quanto predisposti per mascherare un mutuo con patto commissoriocatasto terreni al foglio 126, poichè mappali 1734 e 1745. Precisava che il rapporto sostanzialmente 15 giugno 2017 era intervenuto tra i Corrente stata notificato alla società ERCOS e l'Agrileasing e che era significativoai garanti l’atto di pignoramento immobiliare avente ad oggetto tale immobile, ai fini di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente Autoprocedura esecutiva sarebbe tuttora in corso col pignoramento di 42 posti auto di proprietà della società e due posti ha avuto della signora Sosteneva parte attrice che il contratto di mutuo presenterebbe numerose irregolarità, con missiva per la nullità di clausole contrattuali e indeterminatezza del 14.11.1986tasso di interesse pattuito, aveva significato ed a fronte di voler dismettere ciò Xxxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxx avrebbero proposto opposizione all’esecuzione lamentando in particolare la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliaremancata indicazione del tasso annuo effettivo, quale assuntore errata indicazione dell’isc, indeterminatezza del tasso di interesse, erroneità dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso calcoli degli interessi, usurarietà, eccetera; alla prima udienza esecutiva il 28 dicembre 2017 giudice dell’esecuzione avrebbe rigettato l’istanza di sospensione qualificante ricorrenti quali garanti autonomi e concesso il termine di 45 giorni per introduzione del giudizio di primo grado). La corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza depositata 7.1.2000, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorio. Infatti non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato merito: come facevano appunto in questa sede gli immobili, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatari, tenuto conto che la convenuta aveva una filiale a Bari e che vi fu un verbale di consegna degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifi, che pure era il soggetto alienante. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulati, in quanto non si trattava di vendita, ma di un mutuo con patto commissorioattori.

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Svolgimento del processo. Con atto notarile del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva due immobili 1. P.G.A. conveniva in Xxxxxxx Xxxxxx alla Sifi giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari la Cosin s.r.l. per sentire pronunciare, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare con il quale la predetta aveva promesso di vendergli il fabbricato sito in via (le cui quote si appartenevano OMISSIS) da destinarsi a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxx) e uso ufficio, rimanendo inadempiente a tale obbligazione. La convenuta, costituendosi in giudizio,chiedeva il rigetto della domanda; deduceva che l'adempimento della prestazione posta a suo carico era stata impedito dalla condotta tenuta dall'attore il quale non aveva consegnato, secondo quanto previsto dall'art. 5 del contratto, gli elaborati contenenti la ripartizione degli spazi interni dell'immobile nei termini prescritti ovvero li aveva consegnati con successivo atto contenuto che non era stato accettato dalla direzione dei lavori; in via riconvenzionale, chiedeva che fosse accertata la Sifi vendeva per lo stesso prezzo legittimità del suo recesso con ritenzione della caparra confirmatoria versata dall'attore. Nel corso del giudizio, essendo emerso che il fabbricato era stato venduto a terzi, l'attore modificava la domanda in quella di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla s.p.a. Agrileasing, che contestualmente li cedeva in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto (le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx), per essere destinati ad attività di concessionaria Fiat. Sopraggiunto il fallimento di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, di Corrente Auto s.n.c. e della Sifi, il 5.12.1987, la curatela adiva il tribunale di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuo, con patto commissorio vietato ed in subordine instava per la revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasing, che resisteva alla domanda, chiedendo la risoluzione del contratto e di leasing per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili in questione non erano stati occupati dalla s.n.crisarcimento dei danni. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Con sentenza n. 1823/2002 il Tribunale accoglieva rigettava la domanda attriceproposta dall'attore, ritenendo simulati gli atti in questione, in quanto predisposti per mascherare un mutuo con patto commissorio, poichè accogliendo quella riconvenzionale. Con sentenza dep. il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativo, ai fini 22 giugno 2005 la Corte di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che appello di Cagliari rigettava l'impugnazione proposta dall'attore. Nel confermare la Corrente Auto, con missiva del 14.11.1986, aveva significato di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso del giudizio decisione di primo grado). La corte , i Giudici di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza depositata 7.1.2000, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorio. Infatti non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobili, rilevando ritenevano che gli stessi elaborati progettuali consegnati dal tecnico incaricato dal P., ing. D.M., prevedevano una ripartizione degli spazi interni, in parte a garage e in parte ad altro uso, in contrasto con quella che era stata la destinazione del progetto approvato dal Comune (interamente a garage): poichè, secondo quanto previsto in contratto, l'esecuzione della prestazione posta a carico della promittente venditrice prevedeva che questa avrebbe realizzato l'immobile sulla base della ripartizione degli spazi interni indicata dal promissario acquirente e che questi non provvide a consegnare nei termini previsti altri elaborati conformi al progetto approvato, veniva ritenuto l'inadempimento dell'attore che non aveva prestato la cooperazione necessaria per consentire l'adempimento della controparte. D'altra parte, le ragioni del legittimo rifiuto opposto dalla convenuta erano già occupati da terzi locatariperfettamente note al tecnico ing. D.M. il quale, tenuto conto avendo progettato la suddivisione degli spazi inviando dettagliate elaborazioni progettuali, era senz'altro a conoscenza del progetto approvato dal Comune. L'inadempimento veniva considerato grave, atteso che la convenuta aveva una filiale a Bari e che vi fu un verbale di promittente non avrebbe potuto consegnare l'immobile senza ripartizione degli spazi, perchè ciò avrebbe comportato la consegna degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifi, che pure era il soggetto alienante. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulati, in quanto non si trattava di vendita, ma di un mutuo con patto commissoriobene diverso o comunque non corrispondente al valore e al prezzo pattuito; inoltre, l'inosservanza dei termini stabiliti per la presentazione degli elaborati incideva sull'equilibrio contrattuale perchè si traduceva nella sopportazione da parte della promittente venditrice di maggiori oneri collegati alla necessità di tenere a disposizione le imprese subappaltatrici incaricate dell'effettuazione delle opere di rifinitura.

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Svolgimento del processo. Con on atto notarile di citazione notificato il 7 gennaio 2002, Xxxxx esponeva di aver aperto in data 16 marzo 2000 ed intrattenuto con la Banca Caio rapporto di conto corrente di corrispondenza n. xxxxx e di deposito titoli e strumenti finanziari a custodia ed amministrazione; che dal 25 aprile 2000 esso attore, av- valendosi del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva due immobili servizio Internet Banking della Banca, aveva disposto operazioni di compravendita aventi per oggetto quasi esclusivamente strumenti derivati (cove- red warrant); che in Xxxxxxx Xxxxxx data 29 dicembre 2000 la Banca aveva invitato esso attore, a mezzo mail, a sottoscrivere un’integrazione contrattuale; che l’istante non sotto- scriveva l’integrazione, sicché gli veniva impedita la vendita di xxxxx covered warrant, presenti nel suo por- tafoglio, con il risultato che, alla Sifi s.r.l. (le cui quote loro scadenza, in data 16 marzo 2001, egli aveva riportato una perdita del 100% dell’investimento; che il comportamento della Banca si appartenevano a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxxponeva in contrasto con la lettera d) e con successivo atto la Sifi vendeva per lo stesso prezzo lettera c) dell’art. 2 delle Condizioni Generali; che l’art. D stabiliva che sin dall’inizio del rapporto il clien- te avrebbe potuto «conferire alla banca ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati soltanto a seguito di L.. 500 milioni i medesimi immobili specifiche pattuizioni integrative»; che nel caso de quo la Banca aveva richiesto tali pattuizioni integrative solo a partire dal 31 gennaio 2000; che la lettera c) im- poneva alla s.p.a. AgrileasingBanca di astenersi dall’effettuare operazio- ni se l’ordine impartito dal cliente fosse risultato non adeguato alle caratteristiche del cliente e di darne co- municazione immediata al cliente; stabiliva che, che contestualmente li cedeva in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto (le cui quote erano nell’i- potesi di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx), per essere destinati ad attività di concessionaria Fiat. Sopraggiunto il fallimento di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, di Corrente Auto s.n.c. e della Sifi, il 5.12.1987insistenza del cliente, la curatela adiva il tribunale Banca poteva esegui- re l’operazione solo in presenza di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli determinati requisiti formali (ordine scritto, etc.); che la Banca aveva viola- to tali norme in quanto non avrebbe dovuto trasmette- re i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuo, con patto commissorio vietato ed in subordine instava per singoli ordini disposti dall’attore su strumenti deri- vati; che non vi era alcun dubbio che la revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasing, che resisteva alla domanda, chiedendo la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili in questione non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice, ritenendo simulati gli atti in questionelettera D) si ri- ferisse ai covered warrant, in quanto predisposti per mascherare stessa ammis- sione della convenuta, la Banca «non trattava altri strumenti derivati» al di fuori dei covered warrant; che a seguito, dell’inadempimento contrattuale della Banca, costituente anche violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1375 e 1175 Codice civile, esso attore aveva subito un mutuo con patto commissoriodanno di Euro xxxxx,xx quale minusvalenza complessiva e di Euro xxx,xx pari ai capital gains addebitati al Sig. Tizio. Tanto premesso, poichè il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativol’istante conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale, ai fini la Banca Caio, chiedendone la con- danna al pagamento delle somme sopra precisate, oltre al pagamento delle spese di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente Autolite. Costituitasi in giudizio, con missiva del 14.11.1986, aveva significato di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso del giudizio di primo grado). La corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza depositata 7.1.2000, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorio. Infatti non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobili, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatari, tenuto conto che la convenuta aveva una filiale a Bari e banca Caio dedu- ceva l’infondatezza delle pretese attoree chiedendone il rigetto. Assumeva in particolare: - che vi fu un verbale di consegna degli immobilisoltanto con delibera Consob n. 12716 del 6 set- tembre 2000 erano state estese ai covered warrants le norme contenute nel regolamento Consob n. 11522 dell’1° luglio 1998 che, fino alla data del 31 dicembre 2000 erano applicabili ai soli strumenti derivati; che le visure commerciali esibite, da cui risultava - che i Corrente erano in bonisprodotti warrant e covered warrants non rientrano negli strumenti derivati, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifitant’è vero che interessano due mercati diversi: i primi vengono negoziati sul Mercato Italiano dei Derivati (cd. IDEM), che pure era il soggetto alienante. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulati, in quanto non si trattava di vendita, ma di un mutuo con patto commissorio.secondi sui mercati

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Samples: Contratto Di Distribuzione E Indennità Di Fine Rapporto Nel Diritto Tedesco

Svolgimento del processo. Firmato Da: XXXXX XXXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: f7a35b2dd096cf1808fb9acd5188fb4 Con atto notarile del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva due immobili di citazione ritualmente notificato il 9.1.2018, P.M.C. S.r.l. in Xxxxxxx Xxxxxx alla Sifi s.r.l. (le cui quote si appartenevano liquidazione conveniva Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dinanzi al Tribunale di Siena; esponeva di avere intrattenuto con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxx) e con successivo atto partire dal 29.3.2007, un rapporto di apertura di credito sul conto corrente n. 2611.96, sulla base di un contratto da essa mai sottoscritto; lamentava la Sifi vendeva nullità di tale contratto per lo stesso prezzo l’applicazione di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla s.p.a. Agrileasinginteressi anatocistici in violazione della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che contestualmente li cedeva in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto (le cui quote erano la nullità della clausola sulla commissione di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx)massimo scoperto, per essere destinati ad attività indeterminatezza dell’oggetto, stante la mera indicazione della percentuale, e per difetto di concessionaria Fiat. Sopraggiunto il fallimento causa, nonché la nullità della clausola di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxxcommissione di massimo scoperto ai sensi del D.L. 185/2008, di Corrente Auto s.n.c. della clausola “commissione sull’affidamento” e della Sifi, il 5.12.1987commissione di istruttoria veloce, la curatela adiva nullità del corrispettivo per disponibilità creditizia e indennità di sconfinamento e delle spese, l’applicazione dello ius variandi in senso peggiorativo per il tribunale correntista, la non debenza delle competenze sui saldi calcolati extrafido e la mancata indicazione del TAEG; chiedeva il risarcimento dei danni patiti. Per tutte queste ragioni, l’attrice P.M.C. S.r.l. in liquidazione così concludeva: “Voglia l’Xxx.xx Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione: - Accertare e dichiarare l’invalidità a titolo di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato nullità parziale del contratto di mutuocui in narrativa in relazione alle clausole sulla capitalizzazione degli interessi poiché in violazione della 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) si è previsto al comma 629, con patto commissorio vietato ed all’applicazione della provvigione di massimo scoperto per € all’applicazione della Commissione extrafido, della commissione sull’affidamento ex d.l. 185/08 convertito dalla l. 2/2009, corrispettivo per disponibilità creditizia e Firmato Da: XXXXX XXXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: f7a35b2dd096cf1808fb9acd5188fb4 La convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. si costituiva il 23.4.2018 in subordine instava per la revocatoria vista dell’udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 67 l.f183 c.p.c. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasing, che resisteva alla domanda, chiedendo la risoluzione del contratto indicata in atto di leasing citazione per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili in questione non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Tribunale accoglieva il 15.5.2018 contestando la domanda attriceattorea; in particolare, ritenendo simulati gli atti in questioneevidenziava la genericità dell’atto di citazione, la mancanza di prova delle lamentate nullità e la mancanza della documentazione contrattuale; sosteneva che l’anatocismo era valido successivamente alla delibera CICR 9.2.2000 e che anche la commissione di massimo scoperto e le altre commissioni erano valide; contestava la fondatezza della domanda risarcitoria. Per tutte queste ragioni, la convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. così concludeva: “affinché il Tribunale di Siena voglia, in quanto predisposti per mascherare un mutuo con patto commissorio, poichè il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativo, ai fini di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente Auto, con missiva del 14.11.1986, aveva significato di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso del giudizio di primo grado). La corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza depositata 7.1.2000, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorio. Infatti non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobili, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatari, tenuto conto che la convenuta aveva una filiale a Bari e che vi fu un verbale di consegna degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifi, che pure era il soggetto alienante. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulatitesi, in quanto non si trattava via preliminare e Esperito il tentativo obbligatorio di venditamediazione previsto dall’art. 5 comma 1-bis D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, ma espletati gli incombenti preliminari all’udienza di un mutuo prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 15.5.2018 e concessi i termini di cui all’art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che con patto commissoriola produzione di documenti, attraverso la consulenza tecnica d’ufficio contabile, disposta dal Giudice con ordinanza del 10.10.2018. Firmato Da: XXXXX XXXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: f7a35b2dd096cf1808fb9acd5188fb4 All’udienza del 15.9.2020, celebrata con trattazione scritta ai sensi dell’art. 83 comma 4 D.L. 18/20 e dell’art. 221 comma 4 D.L. 34/20, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

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Svolgimento del processo. Con atto notarile del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva due immobili in Xxxxxxx Xxxxxx alla Sifi di citazione notificato il 12 novembre 1993 la Tecnoimpianti s.r.l. (le cui quote si appartenevano a sè medesimo ed conveniva in giudizio dinanzi al figlio Xxxxxxxx) e con successivo atto Tribunale di Napoli la Sifi vendeva per lo stesso prezzo di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla SEPSA s.p.a. Agrileasingesponendo che con contratto di appalto stipulato il 14 gennaio 1992 detta società le aveva affidato per la durata di un anno, tacitamente rinnovabile per un ulteriore anno, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione e forza motrice installati nei fabbricati, nei piazzali e nelle pertinenze della ferrovia cumana e circumflegrea, con riserva di indicare gli eseguendi interventi con appositi ordinativi di lavoro; che contestualmente li cedeva in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto (le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx)tale contratto era rimasto ineseguito, per essere destinati ad attività non avere la committente comunicato alcun ordinativo; che essa istante aveva prestato cauzione di concessionaria Fiatlire 6.000.000 mediante polizza fideiussoria assicurativa e sostenuto spese contrattuali. Sopraggiunto Xxxxxxxx pertanto che si dichiarasse l’inadempimento della convenuta o il fallimento di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxxrecesso per il suo comportamento omissivo, di Corrente Auto s.n.c. e con lo svincolo della Sificauzione, il 5.12.1987, la curatela adiva rimborso delle spese sostenute ed il tribunale pagamento del decimo dell'importo delle opere non eseguite a titolo di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci mancato utile e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuospese generali, con patto commissorio vietato ed in subordine instava per la revocatoria ex artrivalutazione monetaria e gli interessi legali. 67 l.f. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasing, che resisteva alla domanda, chiedendo la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili in questione non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice, ritenendo simulati gli atti in questione, in quanto predisposti per mascherare un mutuo con patto commissorio, poichè Costituitosi il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativo, ai fini di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente Auto, con missiva del 14.11.1986, aveva significato di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso del giudizio di primo grado). La corte di appello di Lecce, sez. dist. di Tarantocontraddittorio, con sentenza depositata 7.1.2000del 7 ottobre - 31 dicembre 1998 il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di svincolo della cauzione e rigettava le altre domande, ravvisando nel negozio intercorso tra le parti un contratto normativo. Proposto appello dalla Tecnoimpianti s.r.l., la Corte di Appello di Napoli, disposta consulenza tecnica di ufficio diretta ad accertare se nel periodo di originaria durata del contratto ed in quello successivo di proroga tacita la SEPSA s.p.a. avesse commissionato a terzi i lavori contrattualmente previsti, rigettava l'appellol’impugnazione, osservando in motivazione che il primo giudice aveva errato nel configurare il negozio intercorso tra le parti come contratto normativo, ossia come accordo volto a dettare una determinata regolamentazione per futuri ed eventuali contratti, la cui conclusione postulasse un'ulteriore manifestazione di volontà, avendo in realtà dette parti stipulato un tipico contratto di appalto, fissandone anche la durata ed il corrispettivo, avente ad oggetto lavori e forniture per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione e forza motrice nei luoghi su indicati, con la clausola che i lavori e le forniture da eseguire verranno precisati all'imprenditore dalla Sepsa, mediante appositi ordinativi di lavoro, di volta in volta che si renderanno necessari in relazione alle esigenze della Sepsa stessa (art. Riteneva la corte 1), e con l'ulteriore clausola che il termine utile... sarà fissato di merito che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorio. Infatti non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobilivolta in volta nei relativi ordini di lavoro, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatarisecondo l'apprezzamento discrezionale della Dirigenza, tenuto conto conto, nella sua competenza e responsabilità, delle caratteristiche dei singoli interventi di manutenzione o dei lavori similari da effettuare (art. 7). Peraltro siffatto contratto doveva considerarsi nullo per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, essendo state l’indicate le prestazioni a carico dell'appaltatore in termini così vaghi e generici da rendere impossibile la loro individuazione, né potendo a tale scopo farsi ricorso ad elementi estrinseci che assumessero una funzione integrativa ex post, atteso che l’unico elemento in tesi utilizzabile era costituito dagli ordini di servizio, la convenuta aveva cui adozione era stata rimessa all'apprezzamento discrezionale della società committente, così da doversi ritenere che l'assunzione dell'obbligazione fosse subordinata ad una filiale a Bari e che vi fu un verbale condizione meramente potestativa, tale da dar luogo ad una ulteriore causa di consegna degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo nullità del contratto ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifi, che pure era il soggetto alienantesensi dell'art. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e 1355 c.c. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la convenuta e gli atti erano simulati, in quanto non si trattava di vendita, ma di un mutuo Tecnoimpianti s.r.l. deducendo due motivi illustrati con patto commissoriomemoria. La SEPSA s.p.a. ha resistito con controricorso.

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Svolgimento del processo. Con atto notarile del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva due immobili citazione notificata il 5 marzo 1991 la Leasing & Service conveniva in Xxxxxxx Xxxxxx alla Sifi s.r.l. (le cui quote si appartenevano a sè medesimo ed giudizio davanti al figlio Xxxxxxxx) e con successivo atto tribunale di Terni la Sifi vendeva per lo stesso prezzo di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla s.p.a. Agrileasing, che contestualmente li cedeva in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto (le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx)Reve France S.r.l., per essere destinati ad attività di concessionaria Fiat. Sopraggiunto il fallimento di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, di Corrente Auto s.n.c. e della Sifi, il 5.12.1987, la curatela adiva il tribunale di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuo, con patto commissorio vietato ed in subordine instava per la revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasing, che resisteva alla domanda, chiedendo chiedere la risoluzione del contratto di compravendita avente ad oggetto l'autoveicolo Renault RVI tipo Master T35D, telaio XX0XX00X000000000, ceduto in leasing per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili a tale Xxxxxxx Xxxxxxxx, e la condanna della società venditrice alla restituzione del prezzo della vendita, pari a lire 30.210.134, oltre al risarcimento dei danni, interessi e rivalutazione, deducendo l'inadempimento della convenuta. Nel costituirsi in questione giudizio, la Reve France replicava di avere adempiuto le obbligazioni assunte nei confronti dell'acquirente e chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di risoluzione, che, peraltro, non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice, ritenendo simulati gli atti in questionepoteva comunque essere accolta, in quanto predisposti la Leasing & Service non poteva più restituire il furgone. Con sentenza del 15 novembre 1999, l'adito tribunale rigettava le domande e condannava l'attrice alle spese del giudizio. Proposto appello dalla soccombente e costituitasi la Reve Service per mascherare un mutuo con patto commissorioresistere, poichè il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativo, ai fini di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente Auto, con missiva del 14.11.1986, aveva significato di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso del giudizio di primo grado). La corte di appello di Lecce, sez. dist. di TarantoPerugia, con sentenza depositata 7.1.2000del 16 marzo 2003, rigettava l'appelloin totale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato risolto, per inadempimento della srl Reve France, il contratto di compravendita 24-11- 1988 del furgone Renault ed ha condannato l'appellata al pagamento alla Leasimpresa della somma di euro 15.602,23 e interessi legali dal 24-11- 1988 al saldo, oltre alle spese dei due gradi, con la motivazione che qui di seguito si riassume. Riteneva Si ricava dalla parte narrativa della sentenza che il veicolo di cui trattasi fu venduto per il prezzo di euro 15.602,13 dalla Reve France alla Leasing Service ed a questa locato al Barboni, ma la vendita non fu iscritta nel PRA; a seguito di esecuzione forzata mobiliare promossa da terzi nei confonti del Barboni, il veicolo stesso fu venduto, quindi, all'asta, per cui essa Leasing, che ne era proprietaria, non fu più in grado di recuperarlo. Tali essendo i fatti, la corte ha ritenuto che quanto accaduto si è verificato perché la venditrice Reve France, sulla quale incombeva l'obbligo di merito che nella fattispecie sussisteva consegnare il veicolo con i titoli ed i documenti relativi alla proprietà ed all'uso del bene venduto ai sensi dell'art. 1477 c.c., nonchè quello di fornire Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti - Automobile Club d’Italia - 2008 la consapevole partecipazione dell'Agrileasing dichiarazione di vendita per l'immatricolazione e, trattandosi di veicolo nuovo da sottoporre a prima iscrizione, di trascrivere al disegno simulatorioPFUL l'avvenuta compravendita, provvide a questo adempimento solo nel settembre 1930; a distanza, cioè, di molto tempo dalla compravendita (24-11-1988), e solo dopo le rimostranze della società appellante. Infatti La Leasing, pertanto, ha perso la proprietà del mezzo, per non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobili, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatari, tenuto conto che essere entrata in possesso del relativo titolo opponibile a terzi; e ciò in conseguenza del grave inadempimento del la convenuta aveva una filiale a Bari e che vi fu un verbale di consegna degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla SifiReve France, che pure era il soggetto alienantelegittima la risoluzione del contratto ed impone la condanna della parte inadempiente alla restituzione del prezzo. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza Ricorre per la cassazione della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e sentenza la convenuta e gli atti erano simulatiReve France S.r.l. in liquidazione, in quanto non si trattava persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, in forza di venditatre motivi. Resiste con controricorso la Leasimpresa s.p.a., ma di un mutuo con patto commissorio.in persona del procuratore speciale Xxxxxxx Xxxxxxxxx. Motivi della decisione Denuncia la ricorrente:

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Svolgimento del processo. Con atto notarile di citazione ritualmente notificato, l'attore LL, titolare della agenzia di mediazione Immobiliare LL e regolarmente iscritto al ruolo degli agenti immobiliari, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Verona i signori ZM e ZG e il signor ML premettendo che: • nel mese di maggio 2007 i signori ZM e ZG gli avevano conferito incarico di ricercare acquirenti per l'immobile di loro proprietà sito in Lazise (Vr); • dopo aver sottoposto l'affare al signor ML quest'ultimo si proponeva di acquistare l'immobile, in data 17/09/09, per il prezzo di euro 935.000,00: • in data 29/09/08 la proposta veniva accettata dalla parte venditrice che apprendeva la conoscenza dell'accettazione in data 30/09/08; • per la formalizzazione della vendita era stata fissata la data del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva due immobili 31/10/08 presso il Notaio MP; • l'attore aveva provveduto ad informare le parti ma successivamente alle comunicazioni, il signor ML aveva preannunciato la mancata partecipazione presso il Notaio negando l'esistenza di un accordo per la vendita immobiliare; Tutto ciò premesso l’attore ha chiesto l’accertamento dei fatti esposti e la condanna dei convenuti, in Xxxxxxx Xxxxxx via solidale tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 33.660,00 quale corrispettivo della mediazione compiuta calcolato, conformemente agli usi veronesi, nella percentuale del 3% del prezzo di vendita dell'immobile. Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ML ha, in primo luogo, eccepito l'incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. u del Dlg.vo06/09/2005 n. 206 (Codice del Consumo) con riferimento alla Sifi s.r.lpropria posizione processuale. (Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda attorea deducendo che la proposta d'acquisto sottoscritta in data 17/09/08 era stata modificata e spedita via fax dall'immobiliare LL a ML e da ques'ultimo sottoscritta e rispedita via fax alla immobiliare, che le cui quote si appartenevano a sè medesimo operazioni di trasmissione e ritrasmissione via fax non consentono di ritenere validamente concluso un contratto preliminare di vendita immobiliare mancando il requisito della forma scritta richiesta ad substantiam. In via subordinata, ha eccepito la validità ed al figlio Xxxxxxxx) efficacia della proposta mancando nel modulo, sia i termini che le modalità di pagamento e risultando la proposta del 17/09/08 modificata dai venditori nel prezzo e nell'indicazione della data del rogito notarile. In assenza della conclusione di un affare, il convenuto ha quindi concluso per il rigetto della domanda di pagamento del compenso. All’udienza del 13.10.2011 la causa, istruita mediante prova documentale ed orale, è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate dalle parti come in premessa e con successivo atto la Sifi vendeva per lo stesso prezzo assegnazione dei termini di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla s.p.acui all’art. Agrileasing, che contestualmente li cedeva in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto (le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx), per essere destinati ad attività di concessionaria Fiat. Sopraggiunto il fallimento di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, di Corrente Auto s.n.c. e della Sifi, il 5.12.1987, la curatela adiva il tribunale di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuo, con patto commissorio vietato ed in subordine instava per la revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasing, che resisteva alla domanda, chiedendo la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili in questione non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice, ritenendo simulati gli atti in questione, in quanto predisposti per mascherare un mutuo con patto commissorio, poichè il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativo, ai fini di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente Auto, con missiva del 14.11.1986, aveva significato di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso del giudizio di primo grado). La corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza depositata 7.1.2000, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorio. Infatti non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobili, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatari, tenuto conto che la convenuta aveva una filiale a Bari e che vi fu un verbale di consegna degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifi, che pure era il soggetto alienante. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulati, in quanto non si trattava di vendita, ma di un mutuo con patto commissorio190 c.p.c.

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Svolgimento del processo. Con atto notarile sentenza del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva due immobili 1 giugno 2006 la Corte di appello di Bologna, in Xxxxxxx Xxxxxx alla Sifi riforma della sentenza emessa in data 7 dicembre 2002 dal Tribunale della stessa città, dichiarava l’inefficacia nei confronti del fallimento della s.r.l. Nuova Ulisse Edizioni (le dichiarato il (omesso) ) dell’atto in data 22 ottobre 1991 con cui quote si appartenevano Pi. .En. e la banca s.p.a. Banec avevano pattuito la costituzione in pegno di titoli, da parte del primo ed a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxx) e garanzia di crediti della seconda nei confronti della s.r.l. Nuova Ulisse Edizioni; con successivo atto la Sifi vendeva per lo stesso prezzo di L.. 500 milioni i medesimi immobili stessa sentenza la Corte territoriale condannava la s.p.a. Unipol Banca, subentrata nei rapporti già facenti capo alla s.p.a. AgrileasingBanec, che contestualmente li cedeva a restituire al predetto fallimento la somma di L. 70.000.0000 (pari ad Euro 36.151,98) oltre interessi dalla domanda al saldo. In particolare, per quanto ancora interessa, la Corte di appello osservava che: 1) il pegno costituito da Pi.En. a favore della s.p.a. Banec aveva natura di pegno regolare poiché i titoli di Stato costituiti in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto pegno erano stati esattamente individuati “per tipo (le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e XxxxxxxxB.T.P.), per essere destinati quantità (valore nominale di L. 70 milioni), scadenza (ottobre 1993), tasso praticato (12,50%), numero di dossier (deposito n. XXXX), codice ABI (n. XXXXXX)” e poiché né l’atto costitutivo del pegno né le allegate condizioni generali di contratto prevedevano la facoltà della banca di disporre dei titoli; inoltre, le parti avevano stipulato un patto di rotatività, incompatibile con un pegno irregolare, prevedendo la facoltà del creditore pignoratizio di riscuotere i titoli alla scadenza e di impiegare gli importi riscossi nell’acquisto di altrettanti titoli della stessa natura e così di seguito ad attività di concessionaria Fiat. Sopraggiunto il fallimento di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, di Corrente Auto s.n.c. e della Sifi, il 5.12.1987, la curatela adiva il tribunale di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuoogni successiva scadenza, con patto commissorio vietato ed in subordine instava per la revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasing, l’avvertenza che resisteva alla domanda, chiedendo la risoluzione del contratto anche i nuovi titoli sarebbero stati soggetti all’originario vincolo di leasing per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili in questione non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice, ritenendo simulati gli atti pegno; 2) i titoli in questione, in quanto predisposti gravati dal pegno per mascherare un mutuo con patto commissorioeffetto del diritto di sequela proprio delle garanzie reali, poichè il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativovennero acquistati dalla garantita s.r.l. Nuova Ulisse Edizioni, ai fini come poteva desumersi dal chiaro tenore della lettera del 31 gennaio 1992, avente per oggetto “conferimento titoli da parte di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente AutoPi.En. a favore di società del gruppo Nuova Ulisse Edizioni”, con missiva la quale il Pi. aveva chiesto alla banca Banec “di provvedere a quanto é necessario per trasferire detti titoli in altrettanti dossiers... fermo restando la disponibilità di lasciare i nuovi dossiers in pegno delle linee di credito di ciascuna società”. A tale chiara espressione della volontà del 14.11.1986Pi. di attuare il trasferimento alla s.r.l. Nuova Ulisse Edizioni della proprietà dei titoli costituiti in pegno la banca aveva, aveva significato del resto, conformato la sua condotta in occasione della comunicazione dell’estratto conto al 31 dicembre 1992, contenente il riscontro contabile della vendita dei titoli, ed in occasione della costituzione in mora del Pi. , alla data del 1 luglio 1992, nella sua sola qualità di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva fideiussore; 3) poiché la s.r.l. Nuova ImmobiliareUlisse Edizioni aveva acquistato i titoli, il curatore del suo fallimento era legittimato a far valere l’inopponibilità della garanzia ai sensi dell’articolo 2787 c.c.; sotto tale profilo, mentre la certezza della data della costituzione del pegno risultava dal timbro postale apposto sulla relativa scrittura ed i titoli oggetto della garanzia erano sufficientemente individuati nell’atto, risultava, invece, manchevole l’indicazione del credito garantito. A tal fine, infatti, doveva ritenersi insufficiente il riferimento alla linea di credito di L. 210.000.000 utilizzabile per 10.000.000 per scoperto di conto corrente e per 200.000.000 per anticipazioni su effetti o ricevute presentati salvo buon fine, atteso che mancava qualsiasi concreto riferimento ai rapporti sui quali era destinata ad incidere l’apertura della nuova linea di credito e, in particolare, al conto sul quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso del giudizio le linee di primo grado)credito andavano ad innestarsi. La corte di appello di LecceNe conseguiva che il pegno, sez. dist. di Tarantovalido tra le parti, con sentenza depositata 7.1.2000, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorio. Infatti non era possibile che l'Agrileasing tuttavia opponibile ai terzi e, pertanto, al curatore del fallimento. Unipol Banca s.p.a. propone ricorso per cassazione, deducendo sei motivi. Il fallimento non avesse visionato gli immobili, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatari, tenuto conto che la convenuta aveva una filiale a Bari e che vi fu un verbale di consegna degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifi, che pure era il soggetto alienante. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulati, in quanto non si trattava di vendita, ma di un mutuo con patto commissorioha svolto attività difensiva.

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Svolgimento del processo. Con atto notarile sentenza del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva due immobili in Xxxxxxx Xxxxxx alla Sifi s.r.l. (le cui quote si appartenevano a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxx) e con successivo atto la Sifi vendeva per lo stesso prezzo 3/4/2001 il Tribunale di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla s.p.a. AgrileasingRoma, che contestualmente li cedeva in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto (le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx), per essere destinati ad attività di concessionaria Fiat. Sopraggiunto il fallimento di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, di Corrente Auto s.n.c. e della Sifi, il 5.12.1987, la curatela adiva il tribunale di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuo, con patto commissorio vietato ed in subordine instava per la revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasing, che resisteva alla domanda, chiedendo la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili in questione non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Tribunale accoglieva accogliendo la domanda attriceproposta da G.R. e K.C., ritenendo simulati gli atti condannava M.G., ritenuto inadempiente in questione, in quanto predisposti per mascherare un mutuo con patto commissorio, poichè il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativo, ai fini di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente Auto, con missiva del 14.11.1986, aveva significato di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso del giudizio di primo grado). La corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza depositata 7.1.2000, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorio. Infatti non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobili, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatari, tenuto conto che la convenuta aveva una filiale a Bari e che vi fu un verbale di consegna degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifi, che pure era il soggetto alienante. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva relazione ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulati, in quanto non si trattava contratto qualificato come preliminare di vendita, a pagare agli attori la somma di L. 150.000.000 in aggiunta a quella corrispondente all'importo dell'assegno che gli attori avevano consegnato a un fiduciario e che da questi era stato loro restituito. Il M. proponeva appello deducendo che, al di là della terminologia usata nei preliminare, non era stata data dagli attori, alcuna caparra confirmatoria in quanto nessuna somma gli era stata consegnata; sosteneva inoltre di non essere inadempiente in quanto avere assunto il solo impegno di nominare gli attori al momento della stipulazione del definitivo che doveva essere concluso, in forza di preliminare, con tale L.F., proprietario dell'immobile promesso in vendita, ma il promittente venditore non aveva ritenuto di addivenire alla stipula del definitivo. Con sentenza del 23/2/2006 la Corte di Appello di Roma rigettava l'appello del M. rilevando: che le parti avevano concluso un mutuo contratto per il quale il M. prometteva che al momento del definitivo con patto commissorio.il L.F.avrebbe indicato G. e K. quali acquirenti; - che l'interesse comune era quello di fare subentrare G. e K. nei pregressi accordi con il promittente venditore L. F.; - che la dazione della caparra confirmatoria può legittimamente essere differita ad un momento successivo e la circostanza che era consegnato un assegno ad un terzo fiduciario di entrambe le parti invece che una somma di denaro, non snaturava l'istituto della caparra perchè le parti attribuivano alla dazione dell'assegno proprio lo scopo della liquidazione convenzionale del danno per il caso di inadempimento; che la lettera della clausola contrattuale, nel riferimento specifico alla caparra confirmatoria rivelava la volontà delle parti; - che l'inadempimento era imputabile al M. perchè si era impegnato a fare acquisire la proprietà del bene e dunque avrebbe dovuto provare di essersi attivato per l'adempimento dell'obbligo contrattuale mediante esercizio di azione di adempimento in forma specifica o diffida ad adempiere; - che doveva essere applicato l'art.1218 cc che pone a carico del debitore l'onere di provarne la non imputabilità in relazione all'obbligo di procurare ai promissari acquirenti del bene, oggetto di preliminare di vendita di cosa altrui, la proprietà del bene; - che la vendita del bene da parte del L.F. non costituiva condizione di efficacia del contratto perchè la parti avevano inteso perseguire lo scopo di impegnarsi reciprocamente in ordine alla futura conclusione del contratto, avendo il M., promittente venditore, dato per scontato il consenso del terzo proprietario e xxxx assumendosi il rischio del suo mancato consenso. M.G. propone ricorso affidato a quattro motivi. Resistono con controricorso G. e K..

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Svolgimento del processo. Con on atto notarile di citazione notificato l’8 febbraio 1996 la X. X. x.x.x. xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxx P. P. chiedendo che fosse accertato e di- chiarato perfezionato il contratto stipulato inter partes il 24 giugno 1994 in base al quale la società attrice conce- deva in comodato gratuito e provvedeva alla installazio- ne delle attrezzature di stoccaggio ed il convenuto si ob- bligava ad acquistare dall’attrice tutto il proprio fabbiso- gno di GPL con facoltà di recesso decorsi cinque anni dalla consegna degli impianti e previa disdetta con rac- comandata. Deduceva l’attrice che rimandata l’installa- zione delle attrezzature in attesa del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva due immobili in Xxxxxxx Xxxxxx disbrigo da parte del P. delle pratiche amministrative, questi aveva comunica- to la propria indisponibilità ad eseguire il contratto, pur diffidato dall’attrice a dare esecuzione all’accordo. Veni- va pertanto chiesta la condanna del convenuto alla Sifi s.r.lese- cuzione del contratto oltre al risarcimento danni. (le cui quote si appartenevano a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxx) e con successivo atto la Sifi vendeva per lo stesso prezzo di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla s.p.a. AgrileasingRimasto contumace il convenuto, che contestualmente li cedeva in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto (le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx), per essere destinati ad attività di concessionaria Fiat. Sopraggiunto il fallimento di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, di Corrente Auto s.n.c. e della Sifiescussi testi, il 5.12.1987, Preto- re respingeva la curatela adiva il tribunale di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuo, con patto commissorio vietato ed in subordine instava per la revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasing, che resisteva alla domanda, chiedendo qualificando come prelimina- re il contratto ed infondata la risoluzione del contratto richiesta di leasing per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili in questione esecuzione spe- cifica ex 2932 Codice civile non erano stati occupati dalla s.n.cavendo l’attrice fornito la prova della esecuzione della prestazione a suo carico. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Tribunale accoglieva la domanda Su impugnazione della società attrice, ritenendo simulati gli atti in questione, in quanto predisposti per mascherare un mutuo con patto commissorio, poichè il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativo, ai fini Tribunale di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente Auto, con missiva del 14.11.1986, aveva significato di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso del giudizio di primo grado). La corte di appello di Lecce, sez. dist. di TarantoSondrio, con sentenza depositata 7.1.200024 giugno 1999 in parziale riforma, rigettava l'appellodichiarava efficace il contratto 24 giugno 94, qualificato come contratto definitivo, e respingeva le altre domande attrici, condannando l’appellato a rifondere il 50% delle spese di entrambi i gradi del giudizio a favore dell’appel- lante. Riteneva la corte Qualificato il contratto come definitivo, a causa mista o atipica, riconducibile prevalentemente al con- tratto di merito che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorio. Infatti non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobili, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatari, tenuto conto che la convenuta aveva una filiale a Bari e che vi fu un verbale di consegna degli immobilisomministrazione; precisato che le visure commerciali esibiteparti hanno subordinato l’inizio della fornitura alla previa consegna del serbatoio per il deposito del gas da parte della società attrice, da cui risultava consegna rifiutata dal P. che i Corrente erano si è reso perciò ina- dempiente; rilevato che a fronte di tale inadempimento non è stata formulata né domanda di risoluzione del con- tratto, né domanda di adempimento diretta ad ottenere il prezzo della fornitura minima concordata, afferma il Tri- bunale che va dichiarata la piena validità ed efficacia del contratto stipulato; mentre non può essere accolta la do- manda di condanna del P. all’esecuzione dello stesso, non essendo prevista nel nostro ordinamento l’esecuzione coattiva dell’obbligo di ricevere, potendo l’interessato ot- tenere gli effetti giuridici della consegna solo attraverso l’applicazione degli artt. 1206 e ss. Codice civile. Va respinta, inoltre, per il Tribunale la domanda di risar- cimento danni non essendo stato provato alcun danno dal differimento dell’esecuzione del contratto e potendo il contratto essere ancora integralmente eseguito. Avverso tale sentenza ricorre in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto cassazione il P. Resiste con controricorso e non anche alla Sifi, che pure era il soggetto alienante. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e ricorso incidentale la convenuta e gli atti erano simulati, in quanto non si trattava di vendita, ma di un mutuo con patto commissorio.V. G.

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Svolgimento del processo. Con atto notarile citazione del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva due immobili 15.04.1993 (OMISSIS) conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il fratello (OMISSIS) per procedere alla divisione dell"eredita" del padre (XXXXXXX), deceduto in Xxxxxxx Xxxxxx alla Sifi s.r.ldata (OMISSIS), consistente in un appartamento all"interno (OMISSIS), nella nuda proprieta" dell"appartamento all"interno (OMISSIS) e in un capannone di 28 mq., tutti siti in (OMISSIS). (OMISSIS) si costituiva e si opponeva alla divisione, producendo scrittura privata intercorsa tra le cui quote parti in data 13.04.1983, con la quale si appartenevano stabiliva testualmente: "Premesso che con atto notarile, stipulando in questi giorni, il padre Xxxxxxxx, cede ai sunnominati figli due appartamenti, gia" da essi occupati, (appartamento int. (OMISSIS) a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxx(OMISSIS) e con successivo atto la Sifi vendeva per lo stesso prezzo int. (OMISSIS) piano terra a (OMISSIS)) nel fabbricato di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla s.p.a. Agrileasing, che contestualmente li cedeva in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto (le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e XxxxxxxxOMISSIS), si pattuisce tra essi che al momento della divisione della casa, (OMISSIS) avra" la meta" della medesima sita ad est e (OMISSIS) la meta" sita ad ovest, intendendosi per essere destinati ad attività centro il vano scale del fabbricato. H patrimonio non verra" diviso tra fratello e sorella sino a quando non si avra" l"intera disponibilita" del medesimo". Tale scrittura valeva per il convenuto a precludere l"azione di concessionaria Fiatdivisione giudiziale in considerazione del diritto di usufrutto sull"immobile n. 4 costituito dal comune genitore in favore di (OMISSIS) per scrittura privata autenticata del 1.12.1976. Sopraggiunto il fallimento di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, di Corrente Auto s.n.c. e della SifiIn via subordinata, il 5.12.1987convenuto (XXXXXXX) chiedeva l"integrazione e la collazione del patrimonio ereditario attraverso: a) la stima e la valutazione anche degli immobili siti in (OMISSIS) ceduti a titolo oneroso dal padre con atto del 18.04.83; b) l"acquisizione alla massa ereditaria di taluni beni mobili di proprieta" del de cuius e detenuti dall"attrice, la curatela adiva il tribunale nonche" delle somme di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto denaro risultanti da un libretto di mutuorisparmio nominativo. Il Tribunale di Roma, con patto commissorio vietato ed sentenza del 19 luglio 2000, rigettava la domanda di divisione, persistendo sull"appartamento all"interno 4 caduto in subordine instava eredita" l"usufrutto in favore di (OMISSIS) e dunque non essendo il bene nella piena disponibilita" degli eredi, ritenendo a tale effetto validamente manifestata da costoro la volonta" di cui alla scrittura privata del 13.04.1983, della quale, per il resto, dichiarava la revocatoria nullita" ex artarticolo 458 c.c., nella parte in cui le parti disponevano dei diritti loro spettanti in base ad una successione non aperta. 67 l.f. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasing, che resisteva alla domanda(XXXXXXX) proponeva appello, chiedendo la risoluzione divisione dei beni e l"attribuzione delle quote come da progetto predisposto dal CTU nominato dal Tribunale, e (OMISSIS) formulava appello incidentale condizionato per la declaratoria di inammissibilita" della avversa domanda di danni all"immobile, giacche" nuova. Con sentenza non definitiva del contratto 20/02/2005 la Corte d"Appello di leasing Roma dichiarava la nullita" della scrittura privata del 13.04.1983 anche nella parte in cui i fratelli (XXXXXXX) avevano convenuto di non procedere alla divisione del patrimonio paterno sino al conseguimento della sua piena disponibilita", negando quindi qualsiasi preclusione alla domanda di divisione giudiziale e percio" disponendo per inadempimento il prosieguo istruttorio. Veniva formulata riserva di ricorso a norma dell"articolo 361 c.p.c. e il giudizio proseguiva per l"espletamento di CTU e prova per testi. All"esito, veniva pronunciata ulteriore sentenza il 15/03/2011, la quale disponeva la divisione del patrimonio ereditario di (OMISSIS), assegnando a (OMISSIS) il lato ovest del fabbricato di (OMISSIS) (unita" abitativa interno (OMISSIS) e porzione di tettoria) ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili a (OMISSIS) il lato est (unita" abitativa interno 4 e porzione di tettoria), ed ordinando a quest"ultimo di corrispondere alla sorella a titolo di conguaglio la somma di Euro 25.150,00. Ha proposto avverso entrambe le sentenze ricorso per cassazione (OMISSIS) articolato in questione non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggettitre motivi, cui resiste con controricorso (OMISSIS). Il Tribunale accoglieva la domanda attricedifensore del ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell"articolo 378 c.p.c. il 1 giugno 2016, ritenendo simulati gli atti evidenziando l"avvenuto decesso di (OMISSIS) in questionedata 21 aprile 2016, in quanto predisposti e xxxxxx" chiedendo rinvio per mascherare un mutuo con patto commissorio, poichè il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativo, ai fini di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente Auto, con missiva del 14.11.1986, aveva significato di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale assuntore consentire l"intervento nel processo dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso del giudizio di primo grado). La corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza depositata 7.1.2000, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorio. Infatti non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobili, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatari, tenuto conto che la convenuta aveva una filiale a Bari e che vi fu un verbale di consegna degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifi, che pure era il soggetto alienante. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulati, in quanto non si trattava di vendita, ma di un mutuo con patto commissoriosuoi eredi.

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Svolgimento del processo. Con atto notarile di citazione dell'8.5.2000 L.I. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Chiavari B.R., per sentir accertare che con scrittura privata del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva due immobili 2 gennaio 1994 quest'ultima aveva concesso un diritto di prelazione in Xxxxxxx Xxxxxx favore di essa attrice, in ordine all'eventuale vendita di un appartamento sito in Chiavari. Il tribunale, accogliendo l'eccezione proposta in via principale dalla convenuta B. che, costituitasi, aveva negato l'intenzione di procedere alla Sifi s.r.lvendita del bene, respingeva la domanda attrice per difetto di interesse, con decisione che veniva impugnata dalla parte soccombente. (le cui quote si appartenevano a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxx) e con Con successivo atto di citazione del 26.4.2001 la Sifi vendeva per lo stesso prezzo stessa B. R., dopo aver premesso di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla s.p.a. Agrileasingaver riscontrato all'esito del giudizio sopra richiamato l'avvenuta trascrizione della domanda della L. presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, che contestualmente li cedeva conveniva a sua volta in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto (le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx)giudizio quest'ultima davanti al medesimo tribunale, per essere destinati ad attività sentir ordinare la cancellazione o l'annotazione di concessionaria Fiat. Sopraggiunto il fallimento inefficacia della trascrizione della domanda giudiziale concernente l'accertamento del diritto di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, di Corrente Auto s.n.c. e della Sifi, il 5.12.1987, la curatela adiva il tribunale di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuo, con patto commissorio vietato ed in subordine instava per la revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasing, che resisteva alla domanda, chiedendo la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili in questione non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice, ritenendo simulati gli atti in questione, in quanto predisposti per mascherare un mutuo con patto commissorio, poichè il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativo, ai fini di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente Auto, con missiva del 14.11.1986, aveva significato di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso del giudizio di primo grado). La corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza depositata 7.1.2000, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorio. Infatti non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobili, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatari, tenuto conto che la convenuta aveva una filiale a Bari e che vi fu un verbale di consegna degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifi, che pure era il soggetto alienante. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulatiprelazione, in quanto non compresa in alcuno dei casi di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c., e sentirla quindi condannare al risarcimento del danno riconducibile all'illiceità della detta trascrizione. Il tribunale accoglieva la domanda, ordinando per l'effetto la cancellazione della trascrizione e condannando la convenuta al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede. Tale decisione veniva impugnata dalla L., che ne denunciava l'erroneità sotto un duplice aspetto, vale a dire per l'incompetenza funzionale del giudice adito in quanto, vertendosi in materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., come già inutilmente rilevato in primo grado la competenza si trattava di venditasarebbe radicata in capo allo stesso giudice della domanda asseritamente non trascrivibile; inoltre, ma in quanto non vi sarebbe stata prova circa l'esistenza di un mutuo danno risarcibile. La Corte di Appello di Genova confermava la sentenza di primo grado, escludendo in particolare che l'art. 96 c.p.c. individuasse sempre la competenza del giudice del merito della causa a disporre la cancellazione della illegittima trascrizione di una domanda giudiziale. Occorrerebbe invero distinguere, secondo il giudice del gravame, fra l'ipotesi della trascrizione della domanda non compresa in alcuno dei casi contemplati negli artt. 2652 e 2653 c.c. da quella in cui in astratto la domanda sarebbe stata suscettibile di trascrizione, non essendo tuttavia nel concreto trascrivibile: nella prima ipotesi sarebbe infatti ravvisabile nell'avvenuta trascrizione un fatto illecito, il cui ristoro troverebbe titolo giuridico nell'art. 2043 c.c. mentre nel secondo, rispetto al quale la trascrizione della domanda non sarebbe stata consentita per l'infondatezza nel merito della pretesa fatta valere, troverebbe applicazione l'art. 96 c.p.c.. Nella specie sarebbe poi certa la non trascrivibilità del patto di prelazione e, conseguentemente, della domanda finalizzata all'accertamento della relativa sussistenza, così come sarebbe altrettanto certa la configurabilità dell'elemento della colpa nel comportamento della L., atteso che avrebbe eseguito una trascrizione "contra legem". Avverso la detta sentenza L.I. proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resisteva la B. con patto commissoriocontroricorso. All'udienza del 19.11.2009, fissata per la trattazione della controversia, questa Corte emetteva ordinanza interlocutoria di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, avendo ravvisato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità relativamente all'ambito di applicazione dell'art. 96 c.p.c. ed alla linea di demarcazione fra la sfera di operatività di detta norma e quella dell'art. 2043 c.c. in tema di responsabilità per danni da trascrizione illegittima. Le parti depositavano quindi memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. e la causa veniva infine decisa all'esito dell'udienza pubblica dell'1.2.2011.

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Svolgimento del processo. Con atto notarile sentenza del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva due immobili in Xxxxxxx Xxxxxx alla Sifi s.r.l. (le cui quote si appartenevano a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxx) e con successivo atto 18 marzo 1998 il Tribunale di Pistoia ha pronunciato la Sifi vendeva per lo stesso prezzo di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla s.p.a. Agrileasing, che contestualmente li cedeva in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto (le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx)risoluzione, per essere destinati ad attività inadempimento di concessionaria Fiat. Sopraggiunto il fallimento di Corrente Xxxxxxxx e XxxxxxxxXxxxxxx Xxxxxxx, di Corrente Auto s.n.cun contratto preliminare con il quale costei si era obbligata a vendere a Xxxxxxxxx Xx Xxxxx e Xxxxxx Xxxxx un podere con casa colonica sito in Larciano, e ha condannato la promittente alienante alla restituzione degli acconti ricevuti, nella misura di L. 17.000.000, nonchè al rimborso delle spese di giudizio. Impugnata in via principale da Xxxxxxxxx Xx Xxxxx e della SifiXxxxx Xxxxxx, il 5.12.1987incidentalmente da Xxxxxxx Xxxxxxx, la curatela adiva il tribunale di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuo, con patto commissorio vietato ed in subordine instava per la revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasing, che resisteva alla domanda, chiedendo la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili in questione non erano stati occupati decisione è stata riformata dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice, ritenendo simulati gli atti in questione, in quanto predisposti per mascherare un mutuo con patto commissorio, poichè il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativo, ai fini di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente Auto, con missiva del 14.11.1986, aveva significato di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso del giudizio di primo grado). La corte Corte di appello di LecceFirenze, sez. dist. di Taranto, che con sentenza depositata 7.1.2000del 21 marzo 2000, rigettava l'appelloin parziale accoglimento di entrambi i gravami, ha dichiarato il contratto risolto per inadempimento del La Gamba e della Virdò, ha rideterminato in L. 16.000.000 la somma che doveva essere loro rimborsata, ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento di danni formulata dalla Profeti, ha posto a carico degli appellanti principali metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio, compensandole tra le parti per l'altra metà. Riteneva A queste pronunce il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo: che "unica ragione della mancata stipula va ricondotta alla mancata proprietà del bene da parte della promittente venditrice, ma appare pacifico che in realtà anche tale questione era stata risolta precedentemente (il che assorbe ogni rilievo relativo all'effettiva conoscenza di tale altruità da parte dei La Gamba) essendosi la corte Profeti presentata munita di merito procura a vendere del tutto rituale, relativa al bene de quo e rilasciata dai proprietari due giorni prima e davanti allo stesso notaio"; che nella fattispecie sussisteva "è d'altronde indiscusso che in caso di preliminare di vendita l'obbligo del promittente venditore è quello di procurarsi la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorioproprietà del bene o di ottenere dal proprietario il consenso o l'autorizzazione alla vendita - Cass. Infatti 18.4.96 n. 3677; 14.2.77 n. 367; 11.8.90 n. 8228 - per cui non è dato vedere cosa possa imputarsi alla Profeti che era possibile perfettamente in grado di vendere il bene alla data prefissata"; che l'Agrileasing "né può sostenersi - come sembrano fare i La Gamba - che essi acquistando da "altri" potevano risultare meno garantiti, rispetto alla Profeti: invero nei loro confronti e in relazione alle garanzie loro spettanti per legge, unico interlocutore era e restava la Profeti personalmente e direttamente, per cui solo sulla Profeti continuavano a ricadere tutte le garanzie in materia di vizi o di evizione - x. Xxxx. 6.7.84 n. 3963"; che "non avesse visionato gli immobili, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatari, tenuto conto vi è alcuna prova (che la convenuta aveva una filiale a Bari e che vi fu un verbale Profeti nemmeno ha chiesto di consegna degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifi, che pure era il soggetto alienante. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulatifornire)", in quanto non ordine ai danni da lei lamentati. Xxxxxxxxx Xx Xxxxx e Xxxxxx Xxxxx hanno proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Xxxxxxx Xxxxxxx si trattava è costituita con controricorso, formulando a sua volta due motivi di venditaimpugnazione in via incidentale, ma di un mutuo con patto commissorioe ha depositato una memoria.

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Svolgimento del processo. Con atto notarile Su ricorso di Banca X S.p.A. - Divisione P., con decreto n. 22969/2007 del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva due immobili in Xxxxxxx Xxxxxx alla Sifi s.r.l. (le cui quote si appartenevano a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxx) e con successivo atto la Sifi vendeva per lo stesso prezzo di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla s.p.a. Agrileasing29.6.2006, che contestualmente li cedeva in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto (le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx), per essere destinati ad attività di concessionaria Fiat. Sopraggiunto il fallimento di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, di Corrente Auto s.n.c. e della Sifi, il 5.12.1987, la curatela adiva il tribunale di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci Milano ha ingiunto a G.M. il pagamento dell'importo di ? 3.450,01 oltre interessi e nulli i predetti spese quale residuo debito di un finanziamento di £. 5.000.000 erogato nel giugno del 2000. L'ingiunta M. ha proposto rituale opposizione chiedendo la revoca del decreto ed il rigetto di ogni domanda; ha esposto di aver sottoscritto nel giugno 2000 due contratti nonchè di credito al consumo (uno con Banca X, uno con L. S.p.A., con la quale aveva poi trovato una transazione avanti al giudice di pace) ciascuno dell'importo di £. 5.000.000, per un trattamento estetico in otto sedute che aveva prenotato presso il dissimulato centro estetico di P. S.r.l.; poiché il centro aveva in seguito chiuso e la società era stata dichiarata fallita senza aver fornito alcuna prestazione, l'opponente ne ha dedotto lo scioglimento del contratto di mutuotrattamento estetico e la risoluzione di diritto anche del collegato contratto di finanziamento, con patto commissorio vietato ed quale mutuo di scopo. In via riconvenzionale ha chiesto la condanna di controparte alla restituzione dell'importo di ? 1.062, pari alle rate già corrisposte alla finanziaria prima del fallimento del centro estetico. Ha eccepito l'insussistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo, in subordine instava quanto il documento prodotto dall'istante non aveva i requisiti (attestazione di conformità da parte di un dirigente, nel caso non identificato) richiesti dall'art. 50 TUB; P. non avrebbe neppure mai erogato al centro estetico la somma di cui ora chiede la restituzione. Alla prima udienza nessuno è comparso per la revocatoria l'opposta e Banca X è stata dichiarata contumace; su richiesta della difesa attrice le è stato concesso termine ex art. 67 l.f183, 6° comma, n. 2 c.p.c.. Nel predetto termine si è costituita Banca X S.p.A. chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, la condanna dell'opponente al pagamento della somma portata dal decreto. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva Ha affermato la Agrileasingregolarità dell'estratto prodotto in sede monitoria, che resisteva alla domanda, chiedendo la e nel merito ha negato l'automatica risoluzione del contratto concluso con il centro estetico per effetto del fallimento dello stesso (in quanto compravendita di leasing per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili in questione servizi e non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Tribunale accoglieva appalto) e ha contestato la domanda attricesussistenza di prova dell'inadempimento di P.; il contratto azionato non sarebbe mutuo di scopo, ritenendo simulati gli atti in questionebensì credito al consumo, in quanto predisposti per mascherare subordine sarebbe qualificabile come mutuo di scopo volontario, laddove il testo contrattuale, all'art. 15, esclude un mutuo con patto commissoriocollegamento causale tra acquisto del trattamento estetico e finanziamento da parte di P.; la somma mutuata era stata trasferita alla P. in forza di mandato irrevocabile sottoscritto dalla M.. Il g.i., poichè il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativo, ai fini di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e rilevato che la Corrente Autotardiva costituzione costituiva violazione del diritto di difesa dell'opponente (che si vedeva precluse le attività di cui all'art. 183, con missiva 6° comma, n. 1), ha rimesso in termini entrambe le parti per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c.. All'esito di tali memorie, il g.i. ha ritenuto la causa matura per la decisione senz'altra istruttoria. Precisate le conclusioni nei termini riportati in epigrafe, il giudice ha riservato la decisione ex art. 281-quinquies all'esito del 14.11.1986deposito delle memorie conclusive ex art. 190 c.p.c.. 1.- L'opposta si è costituita tardivamente, aveva significato e la rimessione in termini di voler dismettere cui al provvedimento 8.1.2008 del g.i. riguarda solo i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. mentre deve ritenersi maturata la concessionaria (medio tempore tra i due atti)decadenza di cui all'art. Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing167 c.p.c.. Ne consegue, come ribadito dall'opponente, che Banca X è decaduta dal potere di proporre domande riconvenzionali. Resisteva la s.r.lQuesto tuttavia non comporta inammissibilità della domanda, diversa dal mero rigetto dell'opposizione, proposta dall'opposta. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso del L'opposizione apre infatti un giudizio di primo grado)cognizione piena sulla pretesa azionata dal ricorrente in monitorio, e costituendosi tardivamente Banca X non ha fatto altro che chiedere il pagamento che aveva chiesto con il ricorso per ingiunzione. La corte richiesta "in ogni caso" di appello "condannare la sig.ra G.M. al pagamento in favore di Lecce, sez. dist. Banca X S.p.A. della somma di Taranto, con sentenza depositata 7.1.2000, rigettava l'appello. Riteneva la corte ? 3.450,01 oltre interessi convenzionali di merito che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing mora a decorrere dal 23.2.2007 fino al disegno simulatorio. Infatti saldo" non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobili, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatari, tenuto conto che la convenuta aveva costituisce una filiale a Bari e che vi fu un verbale di consegna degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifi, che pure era il soggetto alienante. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulati, nuova domanda riconvenzionale (in quanto non si trattava di venditaampia il thema decidendum né il thema probandum), ma è la stessa pretesa di cui al ricorso per ingiunzione. L'atto di opposizione contesta l'efficacia probatoria dell'estratto conto posto da P. a corredo del ricorso in monitorio, osservando che il documento prodotto non può ritenersi estratto conto ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 (TUB), non essendo stato sottoscritto da un mutuo dirigente della banca. Il rilievo è fondato; l'art. 50 del TUB permette alle banche di ottenere decreto ingiuntivo "anche in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve anche dichiarare che il credito è vero e liquido". Il legislatore ha cioè riconosciuto efficacia probatoria, nell'ambito del procedimento sommario, a una dichiarazione unilaterale dell'istituto di credito, purché sottoscritta da un dirigente che si assume la responsabilità di tale dichiarazione. Nel caso in esame il documento prodotto in monitorio non è sottoscritto da alcun dirigente dell'opposta; vi compare solo una sigla illeggibile sotto la dicitura "Banca X S.p.A. Divisione P. - Gestione Contenzioso". L'impersonalità della dicitura e quindi l'impossibilità di identificare il firmatario e la sua qualifica - elemento essenziale secondo la previsione legislativa escludono che il documento prodotto abbia i requisiti di cui all'art. 50 cit. 2.- Ciò tuttavia, per quanto prima rilevato, non impedisce all'opposta, in questo giudizio di opposizione, di provare in altro modo la fondatezza del suo credito. In proposito l'opposta evidenzia il contratto di finanziamento sottoscritto dalla M. in data 28.6.2000 (doc. 2 monitorio, con patto commissoriola quale l'opponente ha dato mandato irrevocabile alla banca di corrispondere direttamente alla convenzionata P. l'importo di cui al finanziamento, ossia £. 5.000.000) e l'estratto del conto corrente intestato alla P. da cui risulta, in data 30.6.2000 con valuta 28.6.2000, l'accredito mediante bonifico dell'importo di £. 5.000.000 in relazione a M. (doc. 3 opposta). L'avvenuta erogazione del finanziamento, che inizialmente la M. aveva messo in dubbio, può ritenersi provata e non è più contestata, anzi è affermata nelle difese conclusiva dell'opponente (comparsa conclusionale pag. 8, memoria di replica pag. 3).

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Svolgimento del processo. Con atto notarile Il Banco di Sicilia Spa - sulla premessa che i coniugi Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx avevano chiesto ed ottenuto, negli anni 1988 e 1989, due concessioni di credito (qualificate come “prestiti fiduciari”), tacendo che il Ronsisvalle era stato dichiarato fallito con sentenza del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva due immobili Tribunale di Siracusa del 7 luglio 1981; e che successivamente la banca istante era stata convenuta in Xxxxxxx Xxxxxx giudizio dalla curatela fallimentare per la dichiarazione di inefficacia, ex articolo 44 legge fallimentare, dei pagamenti eseguiti dal Ronsisvalle in relazione ai predetti prestiti – otteneva dal Presidente del Tribunale di Catania un sequestro conservativo in danno dalla Colombo fino alla Sifi s.r.lconcorrenza della somma di lire 12.000.000. (le cui quote si appartenevano a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxx) e La misura cautelare, disposta con successivo atto la Sifi vendeva per decreto del 14 gennaio 1991, veniva eseguita lo stesso prezzo giorno mediante trascrizione su un immobile sito in Paternò. Il Banco di L.. 500 milioni i medesimi immobili Sicilia instaurava quindi il giudizio per la convalida del sequestro e la condanna della Colombo al risarcimento dei danni per quanto la banca attrice avesse dovuto eventualmente restituire alla s.p.acuratela fallimentare; giudizio nel quale la convenuta si costituiva, contestando la fondatezza della domanda. Agrileasing, che contestualmente li cedeva in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto (le cui quote erano In corso di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx), per essere destinati ad attività di concessionaria Fiat. Sopraggiunto il fallimento di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, di Corrente Auto s.n.c. e della Sificausa, il 5.12.1987, la curatela adiva il tribunale Banco di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto Sicilia veniva condannato dal Tribunale di mutuoSiracusa, con patto commissorio vietato ed sentenza dell’8 novembre 1993, passata poi in subordine instava per la revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti giudicato, al pagamento in favore del fallimento Ronsisvalle della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasingsomma di lire 5.000.000, che resisteva alla oltre interesse della domanda, chiedendo la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili nonché al rimborso delle spese giudiziali, liquidate in questione non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggettilire 2.000.000. Il Tribunale accoglieva di Catania, con sentenza del 5 maggio 1998, rigettava tuttavia la domanda attricerisarcitoria della banca, ritenendo simulati gli atti revocando conseguentemente il sequestro conservativo. I primi giudici ritenevano insussistente, nel caso di specie, la violazione dell’articolo 95 della legge bancaria del 1938 (Dl 75/1936, convertito in questionelegge 141/38, in quanto predisposti per mascherare un mutuo con patto commissorioe successive modificazioni), poichè denunciata dal Banco di Sicilia, rilevando come detta disposizione, nel sottoporre a pena i fatti cosiddetti mendacio bancario, facesse riferimento a comportamenti di tipi esclusivamente commissivo e attenesse, altresì, alle sole concessioni di credito a favore di aziende. Osservava inoltre il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e Tribunale che era significativo, ai fini di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e non v’era neppure prova che la Corrente AutoColombo, con missiva all’atto della richiesta, fosse stata a conoscenza dell’avvenuta dichiarazione di fallimento del 14.11.1986, aveva significato di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti)marito. Avverso questa sentenza la decisione proponeva appello la Agrileasingil Banco di Sicilia. Resisteva la s.r.l. Nuova ImmobiliareNel giudizio di appello si costituivano, quale assuntore dei fallimenti Corrente (chiedendo il rigetto del gravame, Xxxxxxxx e Rosa Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, quali figli ed eredi legittimi della Colombo, deceduta già costituitasi nel corso del giudizio di primo gradogrado (il 18 settembre 1997), senza peraltro che tale vento interruttivo fosse stato dichiarato dal suo difensore. A seguito di ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri figli ed eredi legittimi della Colombo, la banca appellante chiamava nel processo anche Rosario ed Xxxxx Xxxxxxxxxxx, i quali rimanevano contumaci. Con sentenza del 6 aprile 2002, in parziale accoglimento del gravame, la Corte d’appello di Catania condannava i Ronsisvalle, ciascuno pro quota ereditaria, al pagamento in favore del Banco di Sicilia della somma di euro 6.861,13, oltre interessi legali. La corte Corte territoriale rilevava che la banca appellante aveva bensì dedotto, in prime cure, che la condotta della Colombo – consistita nell’aver dolosamente taciuto l’avvenuto fallimento del marito al fine di ottenere concessioni di credito – comportava, “tra l’altro”, la violazione dell’articolo 95 della legge bancaria del 1938, ma che da ciò non poteva affatto desumersi che essa avesse inteso fondare unicamente su detta norma penale la propria pretesa risarcitoria. Quest’ultima poteva essere, di contro, agevolmente ricondotta – così come sostenuto nell’atto di appello – alla generale previsione in tema di Lecce, sez. dist. illecito civile di Tarantocui all’articolo 2043 Cc, con sentenza depositata 7.1.2000operazione di semplice qualificazione giuridica della domanda che escludeva la configurabilità della preclusione ex articolo 345 Cpc, rigettava l'appelloeccepita dagli appellati. Riteneva A prescindere, pertanto, dal rilievo che gli argomenti in base ai quali il Tribunale aveva escluso la corte violazione del citato articolo 95 della legge bancaria del 1938 non potevano essere condivisi – dato che,per un verso, la denunciata omissione della Colombo si era inserita in una condotta sostanzialmente commissiva, consistente nell’esporre alla banca una situazione personale e familiare non rispondente al vero; e, per altro verso, la norma incriminatrice in parola non riguarderebbe la sola concessione di credito ad azienda (come potrebbe desumersi dalla formula alternativa “per sé o per le aziende che amministra”, ivi contenuta) – la domanda risarcitoria risultava comunque meritevole di accoglimento in base al citato generale precetto dell’articolo 2043 Cc, essendosi in presenza di una condotta dolosa causativa di ingiusto pregiudizio. Al riguardo, la Corte di merito rilevava, infatti, come la conoscenza da parte della Colombo dell’avvenuta dichiarazione di fallimento del marito – che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorioil Tribunale aveva ritenuto non provata – non fosse stata, in realtà, mai contestata dalla convenuta, risultando quindi sostanzialmente incontroversa, e comunque desumibile in via presuntiva a fronte della quotidiana comunanza di vita tra i coniugi. Infatti non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobiliLa Corte d’appello escludeva, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatari, tenuto conto che la convenuta aveva una filiale a Bari e che vi fu un verbale di consegna degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifiper contro, che pure era il soggetto alienante. Secondo i giudici potesse trovare accoglimento la domanda di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulaticonvalida dell’eseguito sequestro conservativo, trattandosi di misura cautelare che, in quanto non si trattava autorizzata anteriormente all’entrata in vigore del Dl 571/94 convertito in legge 673/94, aveva perduto efficacia in forza dell’articolo 4 comma 5 del citato Dl stante la dichiarata inesistenza, ad opera della sentenza impugnata, del diritto a cautela del quale essa era stata concessa, senza che a diversa conclusione potesse pervenirsi in ragione del fatto che l’efficacia esecutiva di venditatale sentenza era stata sospesa in limine del giudizio di appello con ordinanza presidenziale del 15 giugno 1988. Dichiarata, ma quindi, l’inefficacia del sequestro, la Corte territoriale condannava comunque i Ronsisvalle alle spese del doppio grado del giudizio “per la parte concernente il merito”, escludendo – stante la marginalità della statuizione concernente la mancata convalida del sequestro e tenuto conto delle relative motivazioni – che sussistessero ragioni per un diverso regolamento delle spese stesse, al di un mutuo con patto commissoriolà dell’esclusione del rimborso di quelle correlabili alla predetta misura cautelare. Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, sulla base di quattro motivi.

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Samples: Contratto Di Apertura Di Credito:…………………………pg. 74 Cass. 14470/2005:

Svolgimento del processo. Con atto notarile decreto immediatamente esecutivo n. 150 in data 28.4.99 il Presidente del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva due immobili Tribunale di Mantova ingiungeva alla Alfa Costruzioni di Xxxxx Xxxxxxx e c sas (d’ora in Xxxxxxx Xxxxxx alla Sifi s.r.l. (le cui quote si appartenevano a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxx) e con successivo atto la Sifi vendeva per lo stesso prezzo di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla s.p.a. Agrileasing, che contestualmente li cedeva in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto (le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx)poi, per essere destinati ad attività brevità, Alfa sas) il pagamento a favore della Banca di concessionaria Fiat. Sopraggiunto il fallimento Roma della somma complessiva di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxxlire 312.618.858, oltre interessi al 9,250 % dall’ 1.1.99 al saldo quanto all’importo di Corrente Auto s.n.c. e della Sifilire 126.489.579 ed interessi al medesimo tasso dall’8.4.99 al saldo sull’importo di lire 189.129.279; in particolare, il 5.12.1987primo importo era dovuto a titolo di pagamento del saldo debitore del conto corrente c/c 650564-05 accesso dalla Alfa sas presso la filiale di Mantova della Banca di Roma; il secondo importo, invece, era dovuto a titolo di pagamento di n. 29 cambiali emesse da diversi soggetti a favore della Alfa sas, da questa girate a favore della Banca di Roma e non pagate dagli emittenti alla scadenza; gli importi di dette cambiali, dopo regolare protesto, erano stati registrati a debito della Alfa sas mediante contabilizzazione sul conto corrente insoluti n. 1026; Avverso detto decreto, notificato in data 24.5.99, la curatela adiva il tribunale Alfa sas proponeva tempestiva opposizione con citazione notificata in data 28.6.99, eccependo l’insufficiente specificazione, nel ricorso per l’emissione del d.i., della denominazione sociale della parte ricorrente, la carenza di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuolegittimazione processuale in capo ai soggetti firmatari della procura alle liti, con patto commissorio vietato ed in subordine instava per la revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasing, che resisteva alla domanda, chiedendo la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili in questione non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice, ritenendo simulati gli atti in questione, in quanto predisposti per mascherare un mutuo con patto commissorio, poichè il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativononché l’insufficienza, ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, dei saldaconti prodotti dalla Banca di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che Roma. Nel merito l’opponente contestava l’entità degli importi ingiunti sostenendo la Corrente Automancata pattuizione per iscritto degli interessi applicati dalla Banca di Roma nel corso dei rapporti, nonché la nullità della clausola contrattuale con missiva cui era stata pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito della Alfa sas. Più in generale l’opponente sosteneva la scorrettezza del 14.11.1986, aveva significato comportamento tenuto dalla Banca di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi Roma nel corso del giudizio rapporto per non essersi attenuta alle norma di primo gradocomportamento verso il cliente prescritte dal Codice di comportamento del settore bancario e finanziario predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi); sosteneva inoltre l’opponente che l’azione promossa dalla opposta, da ritenersi del tutto temeraria, avrebbe determinato un suo sicuro discredito nell’ambito dei rapporti con i clienti e con le banche, con conseguente grave e ed irreparabile pregiudizio patrimoniale. Per tali motivi la Alfa sas concludeva chiedendo che, in via pregiudiziale, fosse dichiarata la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, nonché del ricorso stesso, per invalidità della procura ed indeterminatezza del soggetto ricorrente; nel merito chiedeva la revoca del d.i; in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell’opposta al risarcimento dei danni, anche ai sensi dell’art. 96 cpc. La corte Banca di appello di LecceRoma spa, sezcostituitasi in giudizio, contestava in fatto e diritto quanto affermato dall’opponente e concludeva chiedendo il rigetto dell’opposizione e della domanda riconvenzionale, la conferma del d.i. dist. di Taranto, con sentenza depositata 7.1.2000, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorio. Infatti non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobili, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatari, tenuto conto che la convenuta aveva una filiale a Bari e che vi fu un verbale di consegna degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifi, che pure era il soggetto alienante. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulatie, in quanto non si trattava di venditaogni caso, ma di un mutuo con patto commissoriola condanna dell’opponente al pagamento della somma ingiunta. La causa, istruita documentalmente e mediante ctu contabile, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 21.10.03, sulla base delle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.

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Svolgimento del processo. Con atto notarile di citazione notificato il 6 agosto 1991 Stojlova Xxxxxxx conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Montepulciano Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx in proprio e quali soci e am- ministratori della Duecierre di Xxxxxxxxxx Xxxxxx- na e Xxxxxxxx Xxxxxx s.n.c., deducendo: che con scrittura privata 1 febbraio 1991 aveva acquistato dai convenuti l’azienda, gestita in forma societa- ria, avente ad oggetto il commercio al minuto di articoli di profumeria e bigiotteria sita in Chian- ciano Terme, al prezzo complessivo L. 220.000.000 di cui L. 120.000.000 per le attrez- zature, arredi ed avviamento commerciale e L. 100.000.000 per le merci; che, ai fini della con- creta esecuzione della vendita era stata concorda- ta la cessione delle quote da attuarsi per il 50% al 2 maggio 1991 e per il restante 50% all’1 gennaio 1992; che a tale cessione non era stata data ese- cuzione in quanto i venditori, a seguito della di- sdetta (per il 31 agosto 1991) del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva due immobili in Xxxxxxx Xxxxxx alla Sifi s.r.l. (le cui quote si appartenevano a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxx) e con successivo atto la Sifi vendeva per lo stesso prezzo di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla s.p.a. Agrileasing, che contestualmente li cedeva in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto (le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx), per essere destinati ad attività di concessionaria Fiat. Sopraggiunto il fallimento di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, di Corrente Auto s.n.c. e della Sifi, il 5.12.1987, la curatela adiva il tribunale di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuolo- cazione dell’immobile nel quale era gestita l’azienda e dell’importo notevolmente più eleva- to del canone richiesto per il rinnovo della loca- zione dai locatori, non erano stati in grado di as- sicurare la prosecuzione del rapporto di locazio- ne alle stesse condizioni correnti al momento del- la stipula della scrittura 1 febbraio 1991; che per- tanto dopo il versamento di L. 120.000.000, ave- va sospeso il pagamento della residua somma di L. 100.000.000, avendo interesse a risolvere il contratto con patto commissorio vietato ed in subordine instava per la revocatoria ex artrestituzione della somma versata e risarcimento danni. 67 l.f. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la AgrileasingChiedeva, che resisteva alla domandaquindi, chiedendo la risoluzione del contratto di leasing vendita dell’azienda per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto fatto e colpa dei conve- xxxx con condanna alla restituzione della somma percepita, rivalutazione monetaria interessi lega- li oltre gli ulteriori danni da liquidare in separato giudizio. Costituitisi i convenuti contestavano la domanda affermando che gli immobili il contratto stipulato non preve- deva a loro carico alcun obbligo di cedere la lo- cazione alle medesime condizioni vigenti all’1 febbraio 1991 e che, di conseguenza, il rifiuto della attrice di dare esecuzione alla vendita non era giustificato. Xxxxxxxxxx, pertanto, il rigetto delle domande attrici ed, in questione non erano stati occupati dalla s.n.cvia riconvenzionale, l’emissione di sentenza costitutiva ex art. Corrente Auto ma da altri soggetti2932 Codice civile o in via alternativa sentenza di accertamento dell’avvenuto trasferimento della proprietà dell’azienda con condanna dell’attrice al paga- mento del residuo prezzo oltre al risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento dell’azienda che l’attrice continuava ad esercita- re. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice, ritenendo simulati gli atti in questione, in quanto predisposti per mascherare un mutuo con patto commissorio, poichè il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativo, ai fini di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente AutoTribunale, con missiva sentenza 12 febbraio 1992 di- chiarava la risoluzione del 14.11.1986contratto per inadem- pimento dei convenuti, aveva significato con condanna dei medesi- mi alla restituzione della parte di voler dismettere prezzo già pa- gata, e delle attrici al pagamento della somma di L. 30.000.000 a titolo di indennizzo per il manca- to godimento dell’azienda e, pertanto, operata la concessionaria (medio tempore tra compensazione condannava i due atti)convenuti al paga- mento in favore dell’attrice di L. 90.000.000, ol- tre rivalutazione ed interessi legali, rigettando le altre domande riconvenzionali. Avverso questa sentenza proponeva appello Su impugnazione principale dei convenuti ed in- cidentale dell’attrice la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso del giudizio di primo grado). La corte di appello di Lecce, sez. dist. di TarantoFiren- ze, con sentenza depositata 7.1.200012 marzo 1997, in parziale rifor- ma, dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento colpevole della attrice; rigettava l'appellola domanda di rivalutazione monetaria sulla som- ma da restituire alla Boriana; dichiarava inam- missibile la domanda di restituzione dei beni mo- bili dell’azienda proposta dagli appellanti e riget- tava l’appello incidentale. Riteneva Afferma la corte, per quanto interessa il presente giudizio, che ai sensi dell’art. 36 legge n. 392/78 la cessione dell’azienda non comporta l’automa- tica cessione del contratto di locazione. A tal fine occorre provare specificamente che le parti abbiano voluto stipulare anche la cessione della locazione, prova il cui onere incombeva sulla Boriana ed è rimasto inadempiuto. Precisa infatti la corte che nella scrittura 1 feb- braio 91 non si rinviene alcun patto concernente la cessione del contratto di locazione ed il giudi- zio contrario del Tribunale sul punto si è basato su elementi non univoci ed inidonei: quali il rife- rimento contenuto nella scrittura privata, all’av- viamento commerciale finalizzato alla valutazio- ne economica dell’azienda ai fini della determi- nazione del prezzo, piuttosto che alla volontà del- le parti di vincolarsi anche alla cessione del con- tratto di locazione, avendo la cessionaria la possi- bilità di trattare direttamente con i locatori. Né la circostanza (evincibile dai verbali di altra causa pendente fra le parti) che in sede di stipula della cessione dell’azienda è stato esibito il con- tratto di locazione e ne è stata evidenziata la data di scadenza, può costituire prova del perfeziona- mento fra le parti anche di un contratto di cessio- ne della locazione, ben potendosi voler rendere edotta la Boriana della scadenza del contratto on- de consentirle di prendere diretto contatto con i locatori per la rinnovazione della locazione. Comunque, anche ove fosse stata raggiunta la prova della pattuita cessione della locazione, non sarebbe in ogni caso configurabile l’inadempi- mento e la responsabilità dei venditori per il man- tenimento delle pregresse condizioni economiche del rapporto locativo, dal momento che nessuna assunzione di garanzia su tale punto risulta dalla scrittura 1 febbraio 91 a loro carico; e che l’ina- dempienza agli stessi addebitata è stata quella di essersi venuti a trovare nell’impossibilità di assi- curare la continuazione della locazione alle con- dizioni in atto. Venuta meno la risoluzione del contratto per col- pa dei venditori resta ferma la pronuncia del Tri- bunale in ordine al credito dei venditori per il mancato godimento, medio tempore, della azien- da. Avverso tale sentenza propongono separato ri- corso in Cassazione sia la Boriana, alla quale re- sistono con controricorso il Bartolozzi e la Pa- scucci, in proprio e n.q., sia questi ultimi, in pro- prio e n.q.. Motivi della decisione Deduce la ricorrente principale Stojlova Xxxxxxx a motivo di impugnazione, l’omessa, e insuffi- ciente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; - per avere la corte di merito erroneamente rite- nuto non raggiunta la prova della congiunta pat- tuizione fra le parti, della cessione della locazio- ne dell’immobile, in cui veniva esercitata l’atti- vità, e della cessione d’azienda, pervenendo a ta- le convincimento omettendo l’esame di elementi di fatto e risultanze processuali, non tenendo quindi conto: A) che il Xxxxxxxxxx e la Xxxxxxxx hanno sempre riconosciuto, fin dal 1° grado di giudizio, (v. comparsa di risposta e comparsa conclusionale), che nella fattispecie sussisteva cessione d’azienda era ricompresa la consapevole partecipazione dell'Agrileasing cessione della locazione, conte- stando soltanto che quest’ultima fosse stata fatta alle condizioni in atto all’1 febbraio 91; B) che, in base alla legge n. 392/78, la cessione della lo- cazione, alle condizioni in atto alla stipula della scrittura 1 febbraio 91, non comportava alcun ac- cordo specifico fra le parti, ma conseguiva per legge: C) che ove non fosse stata data la disdetta (23 agosto 90) al disegno simulatorio. Infatti contratto di locazione, circo- stanza taciuta dai venditori (per ciò solo resisi inadempienti), il contratto di locazione si sarebbe rinnovato, per legge, di altri sei anni, con la con- seguenza che la ricorrente non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobilitenuta a prova- re di aver raggiunto, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatarisul punto, tenuto conto che la convenuta aveva una filiale a Bari e che vi fu un verbale di consegna degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che l’accordo con i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifi, che pure era il soggetto alienante. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulati, in quanto non si trattava di vendita, ma di un mutuo con patto commissorio.venditori;

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Samples: Cessione Di Azienda

Svolgimento del processo. Con on atto notarile del 3.11.1986 Corrente di citazione notificato in data 12 dicem- bre 2002 Xxxxxxx Xxxxxxxx vendeva due immobili e Xxxxxx Xxxxxxx ci- xxxxxx in Xxxxxxx Xxxxxx alla Sifi s.r.l. (le cui quote si appartenevano a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxx) e con successivo atto giudizio la Sifi vendeva per lo stesso prezzo di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla Deutsche Bank s.p.a. Agrileasingchie- dendo la declaratoria di nullità dei contratti conclusi con l’istituto bancario per vizi di forma e per violazione delle norme imperative e la condanna della convenuta al rim- borso delle somme investite dagli attori con gli interessi legali dalla data degli investimenti al saldo; in via subor- dinata chiedevano che, previo accertamento dell’ina- dempimento contrattuale dell’Istituto agli obblighi nego- ziali assunti, venisse dichiarato lo scioglimento del con- tratto e per l’effetto pronunciata la condanna al risarci- mento dei danni subiti nella misura ritenuta di giustizia. A sostegno delle proprie richieste esponevano di aver acquistato dalla Deutsche Bank s.p.a. in data 29 giugno 1998 ed in data 1° luglio 1998 delle obbligazioni argen- tine emesse da un ente denominato «Argentina cap pro- tect» con scadenza 8 maggio 2018 per il controvalore di L. 295.025.330; di aver richiesto all’Istituto, una volta verificatasi l’insolvenza dell’emittente, l’applicazione della clausola di garanzia; di aver richiesto nella circo- stanza all’Istituto,una volta verificatesi l’insolvenza del- l’emittente, l’applicazione della clausola di garanzia; di aver appreso nella circostanza che detta garanzia sarebbe stata operante solo alla scadenza. Rilevavano di non essere stati informati dalla banca al- l’atto della stipulazione del contratto sui rischi dell’ope- razione e di non aver saputo neppure quale fosse la ra- gione sociale della società emittente; di aver accertato, dopo lunghe ricerche, che contestualmente li cedeva la società emittente aveva se- de nelle isole Cayman ed aveva un capitale sociale di $ 50.000 suddiviso in locazione finanziaria 50.000 azioni da un dollaro. Osservavano che la formula «cap protect» intesa inizial- mente dagli attori secondo un’interpretazione di buona fede, come garanzia di rimborso del capitale in caso di in- solvenza dell’emittente non aveva invero detto signifi- cato dovendosi riferire alla s.ngaranzia bancaria di rimborso del capitale senza interessi alla scadenza del prestito vale dire nel 2018. c. Corrente Auto (Ritenevano pertanto violati alla luce delle considerazio- ni sopra esposte gli artt. 21 e 23 del D.L. 24 febbraio 1998, n. 58. In particolare evidenziavano come la banca avesse omesso di fornire le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx informazioni circa l’elevatissimo ri- schio dell’investimento proposto senza neppure redigere per iscritto il contratto con il relativo ordine e Xxxxxxxx), per essere destinati ad attività di concessionaria Fiatsenza con- segnarne né la copia al cliente né alcuna documentazio- ne riguardante l’operazione in questione. Sopraggiunto il fallimento di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, di Corrente Auto s.n.c. e della Sifi, il 5.12.1987, la curatela adiva il tribunale di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuo, con patto commissorio vietato ed Concludevano come in subordine instava per la revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti della Agrileasingepigrafe. Si costituiva la AgrileasingDeutsche Bank s.p.a. contestando il fon- damento della domanda e chiedendone il rigetto. Rilevava che gli attori erano conosciuti dalla Banca co- me persone che operavano sul mercato borsistico abi- tualmente con operazioni di trading accettando i rischi correlati all’investimento, come emergeva dalla consi- stenza dei depositi titoli. Osservava che resisteva all’epoca dei fatti in contestazione la Banca non aveva ragione di dubitare, di fronte ad una ri- chiesta di diversificazione del portafoglio dell’esperienza e della consapevolezza da parte dei clienti dei rischi con- nessi all’operazione in quanto proporzionali alla domandaredditi- vità dell’investimento. Sottolineava che nel gennaio del 1998 oltre 1/3 del pa- trimonio attoreo risultava investito in titoli azionari di speculazione (Fiat, chiedendo la risoluzione Parmalat ed Eni) con repentine va- riazioni nella composizione del portafoglio. Xxxxxxxxx inoltre che in occasione dell’accensione del contratto di leasing per inadempimento ed anche perchè deposito amministrato di cui è causa in data 24 giugno 1998 la Banca aveva scoperto consegnato ai clienti il documento contenente le domande sui rischi finanziari che si intendevano correre e che questi ultimi avevano rifiutato di fornire informazioni al riguardo. Rilevava che gli immobili ordini erano stati impartiti dai clienti non per iscritto ma telefonicamente in questione data 29 e 30 giu- gno, evidenziando che i relativi supporti magnetici di re- gistrazione non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice, ritenendo simulati gli atti in questione, in quanto predisposti per mascherare un mutuo con patto commissorio, poichè il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativo, ai fini di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente Auto, con missiva del 14.11.1986, aveva significato di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso del giudizio di primo grado). La corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza depositata 7.1.2000, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorio. Infatti non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobili, rilevando più disponibili dal momento che gli stessi erano già occupati devono essere conservati dalla banca per i due anni successivi, termine entro il quale possono essere fat- te valere eventuali riserve. Sottolineava poi che trattandosi di una compravendita avvenuta in un mercato secondario non era prescritta la consegna del prospetto informativo - che era obbligato- rio solo, per contro, se il titolo viene proposto al cliente in fase di collocamento. Osservava, per quanto riguardava la denunciata assenza di consulenza e di assistenza da terzi locatariparte della Banca, tenuto conto che la convenuta crisi finanziaria argentina aveva una filiale a Bari colto di sorpresa tutti gli operatori. Contestava l’esistenza dei dedotti adempimenti contrat- tuali e che vi fu un verbale di consegna degli immobili; comunque dell’applicabilità delle richiamate di- sposizione normative rilevando che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto stesse sono riferi- bili alle gestioni di portafogli e non anche alla Sififattispecie in esa- me che è di deposito amministrato. Radicato in tal modo il contraddittorio le parti sviluppa- vano nelle memorie ex art 180 Codice di procedura civi- le le rispettive tesi puntualizzando in quelle ex art 183, che pure era il soggetto alienantequinto comma, Codice di procedura civile le proprie do- mande e le relative eccezioni. Secondo i giudici La causa, istruita solo documentalmente, veniva tratte- nuta in decisione all’udienza del 14 maggio 2004 con concessione alle parti di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI termini massimi di legge per conclusionali e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulati, in quanto non si trattava di vendita, ma di un mutuo con patto commissorio.repliche. L’

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Svolgimento del processo. Con atto notarile di citazione del 3.11.1986 Corrente 4 luglio 1995 Xxxxxxxx vendeva due immobili Xxxxx ha convenuto in Xxxxxxx Xxxxxx giudizio davanti al Tribu- nale di Milano il Credito svizzero sa (ora Credit Suisse First Boston), filiale di Milano, esponendo che: a) il 22 febbraio 1994 aveva stipulato un’apertura di credito fino ad un massimo di sei miliardi di lire, da restituire entro cinque anni, concedendo in garanzia ipoteca su un terreno di sua proprietà fino a concorrenza di dodici miliar- di; b) a ulteriore garanzia delle obbligazioni resti- tutorie eventualmente derivanti dall’apertura di credito aveva sottoscritto un’assicurazione sulla vita a favore della banca per un capitale di sei mi- liardi e aveva dato in pegno dei titoli; c) aveva, infine, conferito alla Sifi s.r.lbanca il mandato a gestire il proprio patrimonio immobiliare. (le cui quote si appartenevano a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxx) e con successivo atto Sul conto cor- rente relativo alla gestione patrimoniale la Sifi vendeva per lo stesso prezzo banca aveva accreditato la somma di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla s.p.a. Agrileasingtre miliardi, pro- veniente dall’apertura di credito, che contestualmente li cedeva in locazione finanziaria tal modo si era ridotta all’importo di tre miliardi. Avendo il Sieni contestato l’andamento negativo della ge- stione patrimoniale, in relazione alla s.nquale, in breve tempo, si erano formate rilevanti passività, e avendo conseguentemente revocato il mandato a gestire, la banca aveva chiesto e ottenuto dal cliente un’attestazione di avere bene operato e la riduzione dell’apertura di credito a tre miliardi, ma ciò non ostante, con lettera del 6 marzo 1995 aveva dichiarato risolto il contratto, sostenendo di avere scoperto che il Sieni aveva falsamente dichiarato di non far parte di società di persone, all’epoca della stipulazione dell’apertura di cre- dito e nei ventiquattro mesi precedenti, mentre in realtà era stato prima socio ed era attualmente li- quidatore della Croce & Bugatti Sas di Xxxxxxxx Xxxxx e c., in liquidazione. c. Corrente Auto (le cui quote erano Tale motivazione, se- condo l’attore, era pretestuosa perché la società, da tempo in liquidazione e della quale egli aveva ormai ceduto la sua quota di pertinenza partecipazione, non aveva mai operato e aveva accumulato un mode- stissimo passivo, peraltro già sanato. In realtà, la banca non aveva mai avuto interesse alla sola apertura di Corrente Xxxxxxxx credito e Xxxxxxxx)non aveva inteso far soprav- vivere questo rapporto alla cessazione della ge- stione patrimoniale. Tutto ciò premesso il Sieni ha chiesto l’accerta- mento dell’illegittimità e dell’inefficacia della ri- soluzione e la condanna della banca all’adempi- mento del contratto di apertura di credito; ha chiesto inoltre l’accertamento del vizio del con- senso dal quale era affetta l’accettazione della ri- duzione dell’importo dell’apertura di credito da sei a tre miliardi, frutto della violenza morale operata dalla banca e, previo accertamento dell’inadempimento del contratto di gestione del patrimonio mobiliare, ha anche chiesto la con- danna alla restituzione delle perdite di gestione. La banca ha chiesto il rigetto delle domande, so- stenendo, per essere destinati ad attività di concessionaria Fiat. Sopraggiunto il fallimento di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, di Corrente Auto s.n.c. e della Sifi, il 5.12.1987, la curatela adiva il tribunale di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuo, con patto commissorio vietato ed quanto ancora rileva in subordine instava per la revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasingquesta sede, che resisteva alla domanda, chiedendo la risoluzione del contratto era giustificata dalla clausola risolutiva espressa e ha chiesto an- che, in via riconvenzionale, la condanna dell’at- tore al pagamento della somma di leasing 2 miliardi 680 milioni di lire. Con ordinanza ex articolo 186 quater Codice di procedura civile del 5 aprile 1996 il giudice istruttore ha disposto il pagamento di detta som- ma in favore della banca. L’ordinanza, che ha ac- quistato efficacia di sentenza a seguito della ri- nuncia di cui all’ultimo comma della indicata di- sposizione, è stata confermata dalla Corte d’ap- pello di Milano. La Corte territoriale ha, innanzi tutto, osservato che la tesi del Sieni secondo cui la banca non po- teva fare ricorso alla clausola risolutiva espressa, perché l’erronea dichiarazione resa circa la parte- cipazione a società di persone poteva costituire un vizio genetico del contratto, ma non un vizio funzionale che potesse giustificare la risoluzione, non introduceva un nuovo tema d’indagine, ri- spetto alla iniziale domanda di accertamento dell’illegittimità della risoluzione, rimanendo immutati i termini oggettivi della controversia. La Corte d’appello ha quindi affermato che, in realtà, al di là dei termini giuridici utilizzati, la banca non si era avvalsa di una clausola risoluti- va espressa, ma del diritto di recesso e che l’eser- cizio di tale diritto era legittimo. Infatti, come le parti possono escludere che per inadempimento ed il recesso dal contratto di apertura di credito sia necessaria una giusta causa, così possono anche perchè aveva scoperto tipizzare la giu- sta causa di recesso. Ciò che gli immobili in questione non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice, ritenendo simulati gli atti in questioneconcreto era av- venuto, in quanto predisposti le parti avevano stabilito che le dichiarazioni rese dall’accreditato sarebbero state considerate giusta causa di recesso, nel senso che, ove si fossero rivelate sostanzialmente non veritiere o fuorvianti, avrebbero consentito alla banca di esercitare il diritto di recesso, rimanen- do escluso che il giudice, sovrapponendo la sua valutazione a quella riservata all’autonomia dei contraenti, potesse apprezzare l’importanza del fatto posto a fondamento dell’esercizio del diritto di recesso in relazione all’assetto degli interessi stabilito dalle parti nel contratto. Inoltre, poiché la circostanza sottaciuta dal Sieni era rilevante come causa del recesso e non di risoluzione, il momento al quale deve essere riferito l’accerta- mento della veridicità delle dichiarazioni non sa- rebbe stato quello iniziale della stipulazione del contratto, ma quello successivo dell’esercizio del recesso. Ne deriverebbe l’irrilevanza della even- tuale conoscenza di fatto della non veridicità del- le dichiarazioni da parte delle banca al momento della stipulazione del contratto. Né in senso con- trario poteva essere invocato il disposto dell’arti- colo 1893 Codice civile, perché la norma non sa- rebbe applicabile nella specie per mascherare un mutuo con patto commissorioavere le parti autonomamente disciplinato il recesso, poichè intenden- do in tal modo tutelare l’interesse dell’accredi- tante a limitare il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativorischio nelle situazioni in cui il controllo della solvibilità dell’accreditato è più difficile, ai fini come quando questi debba rispondere illimitatamente delle obbligazioni derivanti dalla gestione di questa ricostruzione un’impresa collettiva. D’altra parte l’esercizio del diritto di recesso, se- condo la Corte territoriale, non potrebbe essere neppure ritenuto pretestuoso, perché il fatto che gli immobili la banca, che, in ipotesi, avesse conosciuto la non veridicità delle dichiarazioni del Sieni al momen- to della stipulazione del contratto, si sarebbe li- mitata a tollerare una situazione che, in base al contratto, l’avrebbe legittimata a rifiutare il cre- dito a un soggetto esposto a rischi che, contrat- tualmente, erano detenuti da terzi esclusi, ma non poteva obbli- garla a continuare a far credito in una tale situa- zione. Rilevante sarebbe stato, invece, accertare se il Sieni era ancora socio di società di persone al momento del recesso, ma un tale accertamento era estraneo all’impostazione difensiva del Sieni stesso. Quanto infine all’interpretazione dell’avverbio «sostanzialmente», la Corte territoriale ha affer- mato che nella clausola contrattuale il termine era riferito alla veridicità o non veridicità delle di- chiarazioni dell’accreditato e non poteva essere inteso, invece, come diretto a consentire margini di valutazione giudiziale dell’interesse della ban- ca, protetto dalla predetta clausola. In realtà la di- chiarazione del Sieni di non essere socio di so- cietà personali e di non esserlo stato nei venti- quattro mesi precedenti, avrebbe potuto essere «sostanzialmente» veritiera e non fuorviante se egli fosse stato socio accomandante, con respon- sabilità limitata al conferimento, ma era «sostan- zialmente» non veritiera tenendo conto che egli era socio accomandatario, prima, e liquidatore, poi. Né sarebbero in senso contrario rilevanti le circostanze che la Corrente Autosocietà fosse o non attiva o che avesse accumulato perdite rilevanti, con missiva del 14.11.1986perché tali circostanze sarebbero stare apprezzabili solo ipo- tizzando un onere della banca di procedere ad un’analisi economica e patrimoniale della società stessa, aveva significato mentre l’interesse protetto dalla clausola contrattuale di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti)cui si discute escludeva che il Sie- ni potesse fare ricorso al credito per il solo fatto della sua partecipazione a una società di persone che comportasse una sua responsabilità illimita- ta. Avverso questa la sentenza proponeva appello la Agrileasingdella Corte d’appello di Mi- lano il Sieni ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resisteva la s.r.lResiste con controricorso il Credit Suisse First Boston. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso del giudizio di primo grado). La corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza depositata 7.1.2000, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorio. Infatti non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobili, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatari, tenuto conto che la convenuta aveva una filiale a Bari e che vi fu un verbale di consegna degli immobili; che Entrambe le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifi, che pure era il soggetto alienante. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulati, in quanto non si trattava di vendita, ma di un mutuo con patto commissorioparti hanno presentato memorie.

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Svolgimento del processo. Con atto notarile del 3.11.1986 Corrente scrittura in data 27 luglio 1989, Xxxxxxxx vendeva due immobili in Xxxxxxx Xxxxxx dette incarico alla Sifi Italiana Immobiliare s.r.l. (le poi divenuta s.p.a.) di promuovere la vendita di un appartamento sito in Scandicci (Firenze), di cui quote aveva dichiarato di essere comproprietaria insieme alla madre Xxxxxxx Xxxxxxx e a Novembrini Lido. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, che a sua volta si appartenevano a sè medesimo ed era rivolta alla Italiana Immobiliare per l’acquisto di una casa, sottoscrisse una prima proposta di acquisto di detto appartamento in data 6 novembre 1989 e la Martelli R., all’atto dell’accettazione fece presente al figlio Xxxxxxxx) mediatore che comproprietari del bene erano anche Xxxxxxx Xxx, Xxxxxxx Xxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Pesci- ni Xxxxxx e con successivo atto Xxxxxxx Xxxxxx, anche in nome e per conto dei quali la Sifi vendeva stessa Xxxxxxxx G. sottoscrisse l’accettazione; la stessa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, in data 1- 12-1989, sottoscrisse una seconda proposta di acquisto per lo stesso prezzo di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla s.p.a. Agrileasing, che contestualmente li cedeva in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto (le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx), per essere destinati ad attività di concessionaria Fiat. Sopraggiunto il fallimento di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, di Corrente Auto s.n.c. e della Sifi, il 5.12.1987, la curatela adiva il tribunale di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuo, con patto commissorio vietato ed in subordine instava per la revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasing, che resisteva alla domanda, chiedendo la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili in questione non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice, ritenendo simulati gli atti in questioneimmobile, in quanto predisposti era emersa l’esistenza di una pratica di condono edilizio in precedenza non comunicata dalla Martelli G., e anche tale seconda proposta fu accettata dalla Martelli G., con le ulteriori sottoscrizioni di Novembrini Lido e Xxxxxxx Xxxxxxx. In seguito, in virtù di più approfonditi accertamenti da parte del notaio rogante, risultò che l’immobile in questione era riportato nel n.c.e.u. con due diversi numeri di partita, uno dei quali risultava intestato per mascherare un mutuo 1/8 a Xxxxxxx Xxxx, deceduta da anni e della quale non erano reperibili gli eredi. Pertanto, la Orlandini Xxxxxxx rinunciò ad acquistare la proprietà per intero, ottenendo la restituzione della ca- parra versata, e chiedendo alla società mediatrice Italiana Immobiliare il rimborso della provvigione, oltre al risar- cimento dei danni. Per il rifiuto della società in ordine a tali richieste, la Orlandini Bianchi, con patto commissorioatto notificato il 16 settembre 1993, poichè il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativo, conveniva in giudizio la Italiana Im- mobiliare ai fini di questa ricostruzione il fatto della restituzione della provvigione e del risarcimento dei danni; costituitasi la società (che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente Autoin particolare negava ogni responsabilità a suo carico, con missiva del 14.11.1986particolare riferimento all’esistenza della quota della Cecconi R.), aveva significato l’adito Tribunale di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso del giudizio di primo grado). La corte di appello di Lecce, sez. dist. di TarantoFirenze, con sentenza depositata 7.1.2000n. 2502/2002, accoglieva in parte la domanda condannando, la Immobiliare al pagamento di Euro 2.582,28, corrispon- denti all’importo versato, oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di restituzione della provvigione pagata dalla Orlandini Bianchi; ciò in quanto riteneva che il me- diatore è tenuto ad una corretta informazione, secondo il criterio di media diligenza di cui all’art. 1176 c.c., e che pertanto doveva ritenersi responsabile per avere omesso di accertare l’effettiva titolarità del bene. A seguito dell’appello della Italiana Immobiliare, la Corte d’Appello di Firenze, costituitasi la Orlandini Bian- chi, con la sentenza in esame, in data 28 maggio 2004/22 aprile 2005, rigettava l'appellol’impugnazione; affermava, in parti- colare, la Corte territoriale che “esaminando la proposta contrattuale che l’appellante sottopose all’appellata, fa- cendogliela sottoscrivere, essa appare stesa nella maniera più semplice e più piana, in perfetta complementarietà con le diciture di rito del modulo prestampato, senza il minimo segnale verso il grosso problema, che c’era die- tro, della complicata intestazione dell’immobile. Riteneva Xxxx, dal tenore letterale della proposta si esclude addirittura l’ipotesi di una comproprietà, giacché l’oggetto dell’acqui- sto proposto è la corte sua pozione immobiliare, sua nel senso di merito che nella fattispecie sussisteva appartenente alla venditrice. Insomma, la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatoriopromittente acquirente sentiva di muoversi in un campo sicuro. Infatti E in- vece non era possibile così. A questo punto, le possibili soluzioni sono due: o la società di mediazione non si curò affatto di guardare, o forse nemmeno di richiedere alla venditrice, i titoli di provenienza del suo diritto dell’immobile; oppure, avendoli guardati, ed essendosi accorta che l'Agrileasing le venditrice non avesse visionato gli immobiliera l’unica proprietaria, rilevando o che, comunque, la situazio- ne dell’intestazione non era chiara, omise di farlo presente nella proposta contrattuale fatta firmare all’appellata. Si scelga l’una o l’altra ipotesi, la responsabilità contrattua- le della società di mediazione c’è comunque. Sul dovere professionale di esaminare il titolo di provenienza, prima di sottoporre come fattibile l’affare al pubblico, o anche al singolo interessato, non esistono dubbi, perché la funzione del mediatore professionale, con determinanti requisiti di cultura e competenza (Cass. n. 6389 del 8-2- 2001), impli- ca innanzitutto la verifica della fattibilità reale dell’affare, e non si riduce ad essere soltanto un megafono della grida negoziali altrui; sul dovere di rappresentare con scrupolo e lealtà alle parti le reali difficoltà che gli stessi erano già occupati da terzi locatari, tenuto conto che constano circa la convenuta aveva una filiale a Bari e che vi fu un verbale di consegna degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifi, che pure era il soggetto alienante. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulati, in quanto fattibilità dell’affare non si trattava di venditapuò dubitare ugualmente, ma di un mutuo alla luce dell’insegnamento della Suprema Corte, più volte so- pra citato”. Ricorre per cassazione la Italiana Immobiliare con patto commissoriodue motivi, illustrati con memoria; resiste con con- troricorso la Orlandini Bianchi.

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Svolgimento del processo. Con atto notarile P.G. ed G.A.M. hanno convenuto in giudizio la Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura deducendo che tra il 7 agosto 1997 ed il 29 gennaio 2001 essi avevano operato presso la banca 19 acquisti di obbligazioni argentine per il controvalore di Euro 879.498,10 senza che i singoli ordini fossero preceduti da un valido contratto quadro avente ad oggetto la prestazione del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva due immobili servizio di negoziazione. Inoltre la banca aveva agito in Xxxxxxx Xxxxxx alla Sifi s.r.lconflitto d'interessi, aveva violato l'obbligo di segnalazione della inadeguatezza delle operazioni nonchè gli obblighi informativi relativi alle caratteristiche ed ai rischi effettivi connessi agli investimenti eseguiti. (le cui quote si appartenevano La Banca ha ritenuto l'esistenza di un contratto quadro del tutto valido avendo provveduto a sè medesimo ed produrlo ancorchè sottoscritto soltanto dagli investitori. Ha inoltre precisato che nel 2001 era stato sottoscritto un nuovo contratto quadro con relativa scheda di profilatura nella quale gli attori avevano dichiarato di avere intenti speculativi, media esperienza e alta propensione al figlio Xxxxxxxx) e con successivo atto la Sifi vendeva per lo stesso prezzo di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla s.p.a. Agrileasing, che contestualmente li cedeva in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto (le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx), per essere destinati ad attività di concessionaria Fiat. Sopraggiunto il fallimento di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, di Corrente Auto s.n.c. e della Sifi, il 5.12.1987, la curatela adiva il tribunale di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuo, con patto commissorio vietato ed in subordine instava per la revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasing, che resisteva alla domanda, chiedendo la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili in questione non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggettirischio. Il Tribunale accoglieva ha accolto la domanda attricedi nullità del contratto ed ha condannato al pagamento dell'intera somma investita. Su impugnazione della banca intermediaria, ritenendo simulati gli atti la Corte d'appello ha invece ritenuto che il contratto quadro fosse valido ed efficace sulla base delle seguenti argomentazioni: il contratto quadro in questioneconsiderazione è quello stipulato il giorno (OMISSIS); il contratto non può ritenersi nullo per mancanza di forma scritta in quanto prodotto dalla banca nella copia sottoscritta dagli investitori. Nel testo è contenuta la seguente formulazione: "prendiamo atto che un esemplare del presente contratto ci viene rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentarvi". Da tale formula si deve desumere che il contratto si sia perfezionato mediante scambio di corrispondenza comportante secondo la prassi il trattenimento presso ciascuna parte della copia sottoscritta dall'altra. La sottoscrizione da parte degli investitori, unita all'effettiva successiva instaurazione di un rapporto di negoziazione che è stato regolarmente eseguito, depone per l'effettivo incontro delle volontà negoziali delle parti. Deve, pertanto, escludersi che l'attività di negoziazione sia posta in essere in mancanza di un corrispondente e consapevole consenso dei clienti. Peraltro vi è la dichiarazione scritta degli investitori di essere in possesso di una copia del contatto sottoscritta dalla banca. Infine la L. n. 1 del 1991, art. 1 non prevedeva l'obbligo di forma scritta ad substantiam; nè tale obbligo è stato previsto dalle fonti comunitarie (Direttiva n. 93/22/CE del 10 maggio 1993; Direttiva 2004/39/CE del 21/4/2004). Solo a partire dal D.Lgs. n. 415 del 1996 (art. 18) e X.Xxx. n. 58 del 1998, art. 23 è stata prevista la sanzione della nullità da intendersi in modo diverso da quello codicistico derivante dagli artt. 1350 e 1418 cod. civ., in quanto predisposti per mascherare da intendersi in modo non formale ma funzionale alla rimozione dell'asimmetria informativa riguardante la posizione dell'investitore. Anche la rilevabilità soltanto da parte del cliente ne è un mutuo con patto commissorioindice. Si tratta pertanto di nullità di protezione produttive non propriamente d'invalidità ma d'inefficacia. In conclusione, poichè il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativoritiene la Corte d'Appello che, ai fini di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che quando la Corrente Auto, con missiva del 14.11.1986, aveva significato di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi volontà negoziale si sia pacificamente perfezionata ed abbia trovato attuazione nel corso del giudizio di primo grado)tempo, gli obiettivi normativi risultino soddisfatti dalla sottoscrizione del contatto ad opera del cliente. La corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza depositata 7.1.2000, rigettava l'appello. Riteneva Non si ravvisa peraltro la corte di merito che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorio. Infatti non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobili, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatari, tenuto conto che la convenuta aveva una filiale nullità del contratto per mancata indicazione della controprestazione a Bari e che vi fu un verbale di consegna carico degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifi, che pure era il soggetto alienante. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulatiinvestitori, in quanto tale elemento contrattuale è del tutto determinabile. Infine la nullità denunciata non può che investire l'intero rapporto. Non può essere consentito all'investitore, pena l'inammissibile esercizio strumentale ed abusivo del diritto, di limitare ad alcuni investimenti gli effetti della invocata invalidità del contratto quadro. Viene, invece, accolta la domanda relativa all'accertamento dell'inadempimento della banca agli obblighi informativi e di astensione dall'investimento se non adeguato nonchè del diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale. Il rifiuto del cliente di fornire alla banca le informazioni richieste sul proprio profilo finanziario non elide gli obblighi sopra illustrati e la profilatura del 2001 in quanto successiva all'esecuzione degli acquisti è irrilevante. Le diciture stampigliate sul retro di alcuni ordini di acquisto nei quali gli investitori si limitavano a dare atto del legame tra elevata redditività dell'investimento e rischio non costituiscono informazioni specifiche sulla tipologia di investimento; il documento sui rischi generali non dà conto dei rischi specifici propri delle operazioni riguardanti i bond argentini. I capitoli di prova richiesti sono stati ritenuti generici ed ininfluenti non risultando indicate quali compiute informazioni erano state fornite al cliente. Il rilievo secondo il quale inizialmente le obbligazioni argentine non erano problematiche poteva valere solo gli investimenti eseguiti nel 97/98. Dal gennaio 1999 il compendio informativo attingibile dal mercato evidenziava una situazione di elevata rischiosità dell'investimento, non comunicata al cliente. In particolare era già noto che il rating era basso (BB, BA3, BB) ed i titoli erano compresi nella tipologia puramente speculativa a futuro incerto. Si trattava pertanto di venditaoperazioni inadeguate, non solo per tipologia ma anche per dimensione e frequenza che potevano essere realizzate solo dietro ordine scritto specifico del cliente. Il "warning" dell'operazione, deve, infatti, corrispondere a canoni di effettività e concretezza e non all'adempimento d'incombenze meramente formali. Nella specie, la banca non ha provato che la scarna stampigliatura sul retro di taluni ordini trovasse fondamento nell'effettiva rappresentazione ai clienti dei profili di speciale rischiosità del titolo. Peraltro l'inesistenza di una profilatura oltre che un mutuo pregresso dossier titoli caratterizzato da investimenti assolutamente prudenziali avrebbe dovuto indurre ad una rigorosa informazione. Al contrario, quasi a ridosso del default furono fatti acquisti numerosi e con patto commissoriofrequenza infrannuale. Sussiste in conclusione un plurimo inadempimento della banca. Il quantum è stato determinato nell'ammontare degli investimenti detratto quanto realizzato a titolo di cedole e di realizzo al valore residuo di mercato. Il nesso causale è stato ritenuto provato in via presuntiva da tutti gli indici già evidenziati in ordine al non assolvimento degli obblighi informativi e alla non adeguatezza delle operazioni. Tali elementi hanno condotto univocamente a ritenere che se informati gli investitori non avrebbero consentito a tali operazioni. Sull'importo dovuto che integra un debito di valore deve essere riconosciuta la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dalla data della costituzione in mora alla liquidazione oltre ad un ulteriore 1% a titolo di maggior danno. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione P. G. e G.A.M. affidati a sei motivi. Ha resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi la Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

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Samples: Contratto Bancario Firmato Solo Dal Cliente?

Svolgimento del processo. Con atto notarile on citazione ritualmente notificata, R. D. con- veniva in giudizio davanti al tribunale di Bolo- gna la S.p.a. E. e, premesso che con contratto del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva due immobili in Xxxxxxx Xxxxxx alla Sifi s.r.l. (18 luglio 1989 aveva acquistato dalla convenuta un’au- tovettura «Lamborghini Diablo», versando contestual- mente, a titolo di caparra, la somma di Lire 30.000.000, e che la venditrice aveva garantito la pronta consegna della prima autovettura che le cui quote si appartenevano sarebbe stata posta a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxx) e con successivo atto la Sifi vendeva per lo stesso prezzo di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla s.p.a. Agrileasingdi- sposizione dalla casa costruttrice; premesso, altresì, che contestualmente li cedeva con lettere del 7 febbraio 1990 e 12 febbraio 0000 xx xxxx- xx venditrice gli aveva dato conferma che l’autovettura era stata messa in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto (le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx)produzione, per essere destinati ad attività cui sarebbe stata con- segnata nel gennaio 1991, e che, nonostante egli avesse versato, sempre a titolo di concessionaria Fiat. Sopraggiunto il fallimento caparra, un’ulteriore somma di Corrente Xxxxxxxx e XxxxxxxxLire 20.000.000, di Corrente Auto s.n.c. e della Sifialla data del 6 luglio 1992 la convenu- ta non aveva ancora provveduto alla consegna del vei- colo; tutto ciò premesso, il 5.12.1987chiedeva, essendo la E. ina- dempiente all’obbligazione assunta, la curatela adiva il tribunale condanna della stessa la pagamento del doppio della caparra versata o, quanto meno, della somma di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuo, con patto commissorio vietato ed in subordine instava per la revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti della AgrileasingLire 50.000.000. Si costituiva la Agrileasingconvenuta, che resisteva alla che, nel contestare la fonda- tezza della domanda, chiedendo la risoluzione di cui chiedeva pertanto il rigetto, replicava che il R., benché più volte invitato dalla ditta produttrice a ritirare l’autovettura, si era sempre rifiutato di provvedervi; ribadiva comunque l’offerta di consegna dell’autoveicolo. All’esito dell’espletata istruttoria, l’adito tribunale, con sentenza del contratto di leasing per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili in questione non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Tribunale accoglieva 24 marzo/15 settembre 1998, rigettava la domanda attricee condannava l’attore alle spese. Proposto appello dal soccombente, ritenendo simulati gli atti in questione, in quanto predisposti per mascherare un mutuo con patto commissorio, poichè il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativo, ai fini di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente Auto, con missiva del 14.11.1986, aveva significato di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso del giudizio di primo grado). La corte di appello di Lecce, sez. dist. di TarantoBologna, con sentenza depositata 7.1.2000del 18 novembre 2000, rigettava l'appellolo ha ri- gettato, condannando l’appellante alle spese del grado, con la motivazione che qui di seguito si riassume. Riteneva Contrariamente a quanto pretenderebbe l’appellante, dalla missiva del 7 maggio 1990, a lui inviata dalla E., non si ricava affatto che fu fissato un termine essenzia- le per la corte di merito che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorio. Infatti non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobili, rilevando consegna dell’autovettura e tanto meno che gli stessi erano già occupati da terzi locatarifu promessa la pronta consegna di questa, tenuto conto essendo chia- ro, invece, che la convenuta aveva una filiale a Bari e data del 31 maggio 1990 xxx indicata non è riferita alla consegna del mezzo, ma alla conse- gna dei relativi ordini alla casa costruttrice; con la con- seguenza che, decorso tale termine, la consegna del- l’autovettura sarebbe andata oltre l’anno 1991, o, addi- rittura, sarebbe stata risolta la prenotazione, nel caso che vi fu un verbale nel predetto termine non fosse pervenuta l’integra- zione della caparra. Sta di consegna degli immobili; fatto che le visure commerciali esibitedalla deposizione del teste R. risulta, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifiassonanza proprio con la missiva sopra menzionata del 7 maggio 1990, che pure era il soggetto alienante. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era l’autovettura fu effettivamente posta a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulatidisposizione del R. alla fine del 1991, per cui, in definiti- va, non potendo egli ignorare che il suo ordine avrebbe avuto esecuzione (con la consegna dell’auto) non prima dell’anno 1991, nessun inadempimento della E. è ravvi- sabile, e, quindi, non merita di essere accolta, secondo la corte, la domanda di risoluzione del contratto e di resti- tuzione del doppio della caparra o, quanto non si trattava meno, della somma di venditaLire 50.000.000. Ricorre per la cassazione della sentenza D. R. in forza di tre motivi. Resiste con controricorso la E. S.p.a., ma di un mutuo con patto commissorioin persona del- l’amministratore unico.

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Samples: Contratto Di Distribuzione E Indennità Di Fine Rapporto Nel Diritto Tedesco

Svolgimento del processo. Con atto notarile 1) Gli odierni ricorrenti agirono nel novembre 1996 proclamandosi promittenti venditori di una porzione di fabbricato sita in Avellino. Chiesero l'esecuzione in forma specifica dell'accordo preliminare concluso il 9 luglio 1996 con i promissari acquirenti, i coniugi F. G. e Fi. Ma. . I convenuti resistettero sostenendo che la scrittura privata del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva due immobili in Xxxxxxx Xxxxxx alla Sifi s.r.l9 luglio costituiva una semplice puntuazione, priva di efficacia obbligatoria, insuscettibile di esecuzione ex articolo 2932 c.c.. Il tribunale di Avellino rilevò che il contratto conteneva l'impegno a stipulare il contratto preliminare di compravendita, allorquando il Banco di Napoli avesse dato assenso all'esclusione della porzione venduta dall'ipoteca gravante sul fabbricato. (le cui quote si appartenevano Il tribunale ritenne che il contratto stipulato fosse da qualificare come "preliminare di preliminare" e che fosse nullo per difetto originario di causa. Pertanto respinse la domanda. Anche la Corte di appello di Napoli ha ritenuto che al contratto preliminare può riconoscersi funzione giuridicamente apprezzabile solo se è idoneo a produrre effetti diversi da quelli del contratto preparatorio; che nella specie il secondo preliminare previsto dalle parti avrebbe prodotto gli stessi effetti di impegnarsi a stipulare alle medesime condizioni e sul medesimo ed al figlio Xxxxxxxx) e con successivo atto la Sifi vendeva per lo stesso prezzo di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla s.p.a. Agrileasing, bene; che contestualmente li cedeva in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto (le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx)pertanto l'accordo del 1996 era nullo, per essere destinati ad attività difetto di concessionaria Fiatcausa autonoma rispetto al contratto preliminare da stipulare. Sopraggiunto il fallimento di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, di Corrente Auto s.n.c. e della Sifi, il 5.12.1987, la curatela adiva il tribunale di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuo, con patto commissorio vietato ed in subordine instava per la revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasing, che resisteva alla domanda, chiedendo la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili in questione non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Tribunale accoglieva Ha rigettato quindi la domanda attricedi risoluzione e risarcimento danni, ritenendo simulati gli atti in questione, in quanto predisposti per mascherare un mutuo con patto commissorio, poichè il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativo, ai fini di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente Auto, con missiva del 14.11.1986, aveva significato di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi introdotta nel corso del giudizio di primo grado)grado ex articolo 1453 c.c., comma 2. La corte di appello di LecceAvverso questa sentenza, sezi promittenti venditori signori Me. dist- St. hanno proposto ricorso per cassazione con unico motivo. di TarantoGli intimati inizialmente non hanno svolto attività difensiva. In vista della pubblica udienza, Fi. Ma. Si è costituita con sentenza depositata 7.1.2000"memoria difensiva" del difensore nominato con procura speciale notarile. Con ordinanza interlocutoria 5779/14 del 12 marzo 2014 della seconda sezione civile, rigettava l'appellola causa è stata rimessa al primo Presidente, il quale la ha assegnata alle Sezioni Unite della Corte. Riteneva la corte di merito che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorio. Infatti non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobili, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatari, tenuto conto che la convenuta aveva una filiale a Bari e che vi fu un verbale di consegna degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifi, che pure era il soggetto alienante. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulati, in quanto non si trattava di vendita, ma di un mutuo con patto commissorioLe parti costituite hanno depositato memorie.

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Samples: www.unibocconi.it

Svolgimento del processo. Con on atto notarile del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva due immobili di citazione notificato il 27 febbraio 1992 F.L.M. e M.E. - premesso che avevano sti- pulato il 15 giugno 1990 con C.G.F., prelimina- re di compravendita relativamente ad una porzione di terreno in Xxxxxxx Xxxxxx alla Sifi s.r.l. (le cui quote si appartenevano a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxx) e con successivo atto la Sifi vendeva per lo stesso prezzo di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla s.p.a. Agrileasing, che contestualmente li cedeva in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto (le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e XxxxxxxxOmissis), per essere destinati ad attività meglio identificato nella scrittura; che avevano contestualmente versato il prezzo conve- nuto di concessionaria Fiat. Sopraggiunto 30.000.000; che il fallimento trasferimento con atto notari- le era stato convenuto entro il mese di Corrente Xxxxxxxx ottobre 1990, e, comunque, una volta effettuato il frazionamento del ter- reno; che a seguito del decesso di C.G.F. tale trasferi- mento non era potuto avvenire; che invano alla stipula- zione erano stati invitati gli eredi di questa - convenne- ro in giudizio davanti al Tribunale di Vigevano C.G.G. e Xxxxxxxx, di Corrente Auto s.n.c. e della Sifi, il 5.12.1987, la curatela adiva il tribunale di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuo, con patto commissorio vietato ed in subordine instava per la revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasing, che resisteva alla domandaP.E., chiedendo la risoluzione condanna degli stessi a trasferire ai sensi dell’art. 2932 Codice civile, il terreno oggetto del contratto preliminare individuato nel frazionamento in- tervenuto dopo la stipula del contratto preliminare al fg. (Omissis), mapp. (Omissis) di leasing per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili in questione non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Tribunale accoglieva la domanda attriceare (Omissis), ritenendo simulati gli atti in questioneRD (Omis- sis), in quanto predisposti per mascherare un mutuo con patto commissorio, poichè il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativo, ai fini di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente AutoRA (Omissis), con missiva ordine di trascrizione della sen- tenza dichiarativa del 14.11.1986trasferimento di proprietà. Chiese- ro inoltre condanna dei convenuti al risarcimento dei danni (per spese di frazionamento, aveva significato di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due attiregistrazione scrittura e altro). Avverso questa sentenza proponeva appello la AgrileasingIn giudizio si costituirono i convenuti chiedendo il riget- to della domanda sostenendo trattarsi non di un con- tratto preliminare ma di compravendita. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso del giudizio All’esito dell’i- struttoria il Tribunale di primo grado). La corte di appello di Lecce, sez. dist. di TarantoVigevano, con sentenza depositata 7.1.2000del 19 aprile 1999, accogliendo parzialmente la domanda di- spose il trasferimento di proprietà del terreno ai sensi dell’art. 2932 Codice civile, dando atto che il prezzo era stato già corrisposto, dichiarò trascrivibile la sentenza ai sensi dell’art. 2652 Codice civile, n. 2, e rigettò la do- manda di risarcimento danni. Avverso tale decisione hanno proposto appello i soc- combenti chiedendo declaratoria di nullità della senten- za impugnata per indeterminatezza dell’oggetto del con- tratto redatto inter partes. In giudizio si sono costituiti gli appellati chiedendo la conferma della decisione impugnata. All’esito dell’istruttoria, la Corte d’appello di Milano, con sentenza in data 23 ottobre 2001, rigettava l'appelloil grava- me avendo ritenuto che l’oggetto del contratto era de- terminabile attraverso il frazionamento cui le parti han- no fatto riferimento nella scrittura. Riteneva Per la corte Cassazione di merito che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatoriotale decisione C.G.G. e P.E. propo- nevano ricorso sulla base di tre motivi. Infatti non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobili, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatari, tenuto conto che la convenuta aveva una filiale a Bari F.L.M. e che vi fu un verbale di consegna degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifi, che pure era il soggetto alienante. Secondo i giudici di appello l'Agrileasing era a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l'intera operazione si riduceva ad un rapporto tra i Corrente e la convenuta e gli atti erano simulati, in quanto non si trattava di vendita, ma di un mutuo M.E. hanno resistito con patto commissoriocontroricorso.

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Samples: Contratto Di Endorsement