Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 22.12.1987, la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301.
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Samples: Contratti, Contract Law Decisions
Svolgimento del processo. Con atto .B., non in proprio ma nella propria qualità di citazione notificato am- ministratore di sostegno del padre novantaduen- ne, ha convenuto in giudizio C.S.I. s.p.a. per otte- nere la restituzione ovvero il 22.12.1987risarcimento del danno pa- ri all’importo di euro 66.055,63 corrisposto per l’acqui- sto di obbligazioni Parmalat da parte della banca, nel- l’ambito di un contratto di gestione patrimoniale posto in essere nel novembre 2003, a circa un mese dal noto default. Specificava in particolare che due erano i contratti di ge- stione in essere: uno, di entità inferiore, aperto nel 2000, intestato ai figli e con mandato a sé stesso per l’ammini- strazione, l’altro, di maggior consistenza, aperto nel 2002 e intestato a sé. Solo in relazione al primo era stato dato l’assenso, sollecitato da un funzionario della C.S.I. s.p.a., a un profilo gestionale di maggior rischio, svincolato dal benchmark, anche se in tale occasione asseriva che il pre- detto funzionario aveva omesso di fornire adeguata informativa sui rischi connessi. Il contratto cui era stata riferita la Tessitura Della Torre s.a.snuova e più rischiosa gestione era stato invece dalla banca ritenuto quello con maggiori disponibilità, circostanza che B. asseriva avere scoperto solo quattro mesi dopo l’acquisto (e quindi do- po il default del titolo), allorché all’esito di reiterate insi- stenze era stata fornita copia del documento contrattua- le ed era stata così appurata una annotazione a mano, che si asseriva contra pacta, del funzionario della banca. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva Per tutte le esposte ragioni l’attore chiedeva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione nullità del contratto edi cambio linea, in subordinecon conseguente illegittimità del compiuto acquisto, la riduzione ovvero l’accertamento dell’illeci- to aquiliano con conseguenti richieste risarcitorie anche per danno esistenziale e per i costi di trasferimento del prezzodossier titoli ad altra banca. CostituitasiCostituendosi C.S.I. s.p.a. sosteneva che solo nel dicem- bre 2003 si erano avuti seri indizi di possibile default del titolo, la socsosteneva di avere tenuto sempre un comporta- mento corretto, e di essere obbligato alla informativa in- viando il rendiconto con periodicità trimestrale, e con- testava che l’aumentato profilo di rischio potesse con- cernere il contratto più antico, nel quale neppure esiste- vano i fondi fino al limite dei quali (un milione di euro) era possibile l’operatività della banca. Litostampa Contestava l’omissione di consegna del documento con- trattuale e comunque il nesso causale tra mancata con- segna e danno, di cui contestava la fondatezza dell'opposizioneil quantum. Successivamente alle memorie di replica delle parti, deducendol’at- tore ha presentato istanza di fissazione di udienza e il giu- dice relatore, fra l'altrocon decreto 27 ottobre 2005, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301non ha am- messo le prove richieste.
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Samples: Gestione Di Portafogli Di Investimento, Contratti in Generale
Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 22.12.1987, la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzo. Costituitasidata 29.4.1998, la soc. Litostampa contestava Atlantic Xxxxxx srl citava in giudizio innanzi al tribunale di Bolzano la fondatezza dell'opposizionesoc. ADM Italia sas di Xxxx Xxxxx & C. per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 147.222.000 a titolo di mancato pagamento di fatture rimaste inevase per fornitura di materiale (fatture nn. (OMISSIS)). Si costituiva la ADM Italia sas eccependo l’esistenza di vizi nella merce fornita (lettori magnetici «lettorini» per assegni mod. MCR-5700) e deducendo di avere subito dei danni per la sostituzione delle merce difettosa venduta ai propri cliente e per riparare parte della merce stessa, deducendo, fra l'altro, per cui in via riconvenzionale chiedeva la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia condanna di controparte al risarcimento dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo edanni lamentati ovvero, in accoglimento subordine ne chiedeva la compensazione con il credito vantato dall’attrice e quindi la condanna di quest’ultima a pagamento dell’eventuale residuo. Esperita l’istruttoria della causa, l’adito tribunale, con sentenza n 403/03 del 6.5.2003, accoglieva in parte la domanda attrice condannando la societa’ convenuta a pagare a quest’ultima la minor somma di riduzione del prezzo, L. 144.723.000; condannava la soc. Litostampa Atlantic Xxxxxx a pagare alla restituzione della sas ADM Italia la somma di L. 6.804.30180.000.000, oltre rivalutazione ed interessi a titolo dei danni conseguenti ai vizi occulti (per la sostituzione dei lettorini) e per gli interventi presso i clienti; disponeva infine la compensazione tra gli importi reciprocamente dovuti, compensando tra le parti le spese del giudizio. Avverso la predetta sentenza proponeva appello soc. ADM Italia sas; resisteva all’impugnazione proponendo appello incidentale la soc. Atlantic Xxxxxx. La soc. appellante sosteneva che il tribunale avrebbe dovuto estendere la condanna non solo con riguardo alla fattura n. (OMISSIS), ma anche a tutte le altre fatture che si riferivano a lettorini difettosi. L’appellata da parte sua insisteva sull’eccezione di prescrizione della domanda riconvenzionale di controparte ex art. 1495 c.c. L’adita Corte d’Appello di Trento - sezione staccata di Bolzano, con sentenza in data 181/2004 depos. in data 16.09.2004. rigettava sia l’appello principale e quello incidentale. Xxxxxxxx il giudice d’appello che la societa’ attrice si era limitata ad azionare soltanto una fattura relativa alla merce difettosa (fatt. n. (OMISSIS)), mentre con riguardo alla riconvenzionale, confermava che la societa’ attrice aveva riconosciuto i vizi dei lettorini e si era assunta l’obbligo di eliminarne i difetti; si trattava quindi di una nuova ed autonoma obbligazione, come tale soggetta all’ordinaria prescrizione decennale. Per la cassazione di tale pronuncia, propone ricorso la societa’ soc. la soc. ADM Italia sas sulla base di una sola censura; la soc. Atlantic Xxxxxx, resiste con xxxxxxxxxxxxx e propone a sua volta ricorso incidentale fondato su 2 motivi, a cui la soc. ricorrente si oppone con controricorso; entrambe le parti, infine, hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei ricorsi. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; nonche’ l’insufficiente o omessa o contraddittoria motivazione. Assume che entrambi i giudici di merito sono incorsi in errore costituito dalla mancata detrazione degli importi di cui alle fatture (OMISSIS) aventi ad oggetto lettorini MCR 5700 (di prima serie) che - come accertato dal CTU - sarebbero difettosi come quelli relativi alla fattura n. (OMISSIS), che invece e’ stata correttamente detratta. Tale eccepito errore di calcolo si tradurrebbe - sempre secondo la ricorrente - in un vizio della motivazione della sentenza. La doglianza non e’ fondata. La sentenza invero appare correttamente motivata e priva dei denunciati "errori di calcolo" (i quali peraltro, se presenti, comporterebbero l’inammissibilita’ della censura, trattandosi di vizi revocatori). La Corte territoriale, sulla base della CTU espletata, ha infatti accertato, che - contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente - le fatture (OMISSIS) riguardavano "lettorini XXX 0000", non di prima, ma di seconda serie, e quindi privi dei denunciati difetti (essendo pacifico che i difetti degli apparecchi concernevano solo quelli di prima serie). Conseguentemente il giudice a quo ha correttamente concluso che erano dovuti gli importi portati dalle predette fatture; mentre, per quanto concerneva l’importo di cui alla fattura n. (OMISSIS) - l’unica che riguarda i lettorini difettosi, non essendo state azionate le altre fatture concernenti gli altri apparecchi di prima generazione - lo stesso era stato regolarmente detratto dal tribunale dall’importo ancora dovuto. D’altra parte, il contrario assunto della ricorrente, in difformita’ del principio dell’autosufficienza del ricorso, e’ privo dei necessari riscontri, non essendo stati riportati nel dettaglio, con le relative caratteristiche tecniche, le apparecchiature elencate nelle forniture in contestazione. Peraltro - come ha rilevato la controricorrente - non e’ senza significato che l’assunto dell’esponente si pone in chiaro contrasto con quanto dalla medesima asserito in altra parte del suo ricorso (a pag. 8 del ricorso si legge infatti, testualmente che ...." la Atlantic Xxxxxx ha azionato con citazione fatture relative ai lettorini di seconda generazione, compresa l’unica fattura di prima generazione, la (OMISSIS),..." ). La questione in definitiva non sembra chiara neppure alla societa’ ADM Italia, che ne fa oggetto della censura esaminata, la quale dunque non puo’ essere in alcun modo condivisa. Passando all’esame del ricorso incidentale, con il 1 motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; nonche’ l’insufficiente, e/o omessa o contraddittoria motivazione. La censura riguarda la domanda riconvenzionale di controparte, contro il cui accoglimento la soc. Atlantic Xxxxxx aveva riproposto, nell’ambito del esperito appello incidentale, non solo l’eccezione di prescrizione ma anche " tutta una serie di eccezioni e contestazioni, che pero’ non erano state minimamente vagliate dalla predetta autorita’ giudiziaria". In particolare la societa’ si era lamentata del fatto che tribunale aveva utilizzato le risultanze delle prove orali (ammesse unicamente per dimostrare l’intervenuto raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti) per un fine diverso, e xxxx’ per affermare l’intervenuto riconoscimento da parte della stessa societa’ dei difetti dei lettorini. La doglianza e’ priva di fondamento, oltre che non rispondente al principio di autosufficienza (Cass. n. 7392 del 19.4.2004). Da un parte l’esponente non indica in modo preciso le istanze in questione, ne’ riporta integralmente le dichiarazione dei testi escussi che ritiene non correttamente valutate dalla Corte territoriale; d’altra, l’interpretazione delle prove e’ compito precipuo del giudice di merito non censurabile in sede di legittimita’, se - come nella fattispecie - e’ sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici e giuridici (Cass. n. 15693 del 12.8.2004; Xxxx. 1554 del 28.01.2004). Passando al 2 motivo del ricorso incidentale, con esso l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 c.c.; dell’art. 112 c.p.c., oltre l’insufficiente, omessa o contraddittoria motivazione. Dopo avere anche qui contestata la valutazione del giudice delle dichiarazione di due testi, sostiene che in ogni modo l’avvenuto riconoscimento dei difetti da parte della soc. Atlantic Zeiserda non comportava l’interruzione della prescrizione annuale, ne’ poteva significate l’avvenuta assunzione da parte della societa’ di un’autonoma obbligazione di garanzia, come sostenuto dalla Corte d’Appello, perche’ occorreva provare la volonta’ delle parti diretta alla novazione di un nuovo rapporto da sostituire a quello originario ex art. 1230, 1231 c.c.. Anche tale doglianza e’ infondata. Intanto. "l’accertamento sul carattere novativo o meno della transazione, ai fini dell’art. 1976 c.c., implicando un’indagine sulla volonta’ delle parti e una valutazione comparativa tra il rapporto preesistente e quello nuovo, costituisce apprezzamento riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimita’ se sorretto da adeguata motivazione (Cass. n. 27448 del 13/12/2005; Cass. n. 7830 del 19.05.20003). Nella fattispecie la motivazione della Corte territoriale e’ congrua e conforme alla giurisprudenza di questa S.C. ivi richiamata (Cass. n. 8294 del 19.06.2000). Invero, con riferimento a tale fattispecie, questa Corte ha ribadito che ".....il riconoscimento, da parte del venditore, dei vizi della cosa alienata, che puo’ avvenire anche "per facta concludentia" quali l’esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un’attivita’ diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalita’ dell’oggetto della vendita, determina la costituzione di un’obbligazione che, essendo oggettivamente nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia, e’ sempre svincolata, indipendentemente dalla volonta’ delle parti, dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall’ari. 1495 c.c. ed e’, invece, soggetta soltanto alla prescrizione ordinaria decennale( Cass. n. 15758 del 13/12/2001). Conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere disattesi; la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio. P.Q.M. LA CORTE Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi, compensando le spese processuali.
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Samples: Contratti, Contract Law Decisions
Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 22.12.198716.5.1991, Xxxxx Xxxxx conveniva davanti al Tribunale di Roma il Centro Culturale Latino Americano El Charango in persona del legale rappresentante Xxxxxxxxx Xxxxx, e quest’ultimo in proprio, per sentirli condannare all’adempimento dell’obbligazione, assunta con scrittura del 26.1.1989, avente ad oggetto l’insonorizzazione della parete divisoria tra l’albergo gestito dall’attore e la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso sede dell’associazione entro il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento 15.8.1989, con previsione di una penale di L. 5.944.035100.000 per ogni giorno di ritardo. I convenuti resistevano, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza deducendo che l’associazione aveva cessato l’attività. L’attore, modificando la domanda, chiedeva la condanna della Litostampa s.r.l. che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi convenuta al pagamento della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizipenale. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo etribunale, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzocon sentenza dell’1º.10.1993, condannava la soc. Litostampa alla restituzione il Centro Culturale ed il Rolla al pagamento della somma di L. 6.804.301.14.800.000 ed al rimborso delle spese. Avverso la sentenza proponevano appello i soccombenti, chiedendone la riforma. Resisteva il Gallo. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 3.4.1996, accoglieva l’appello; rigettava la domanda; condannava il Gallo al pagamento delle spese del doppio grado. Considerava: - che correttamente il tribunale aveva qualificato come "penale" la clausola, inserita nella scrittura del 26.1.1989, recante la predeterminazione del danno conseguente all’inadempimento dell’obbligazione di insonorizzare i locali nella misura di L. 100.000 giornaliere; - che, peraltro, il tribunale aveva errato nel fare applicazione dei principi che regolano l’onere della prova, atteso che la clausola penale ha soltanto la funzione di predeterminare l’entità del danno, in caso di inadempimento, ma non sottrae il soggetto che la invoca all’onere di fornire la prova dell’inadempimento; - che erroneamente, quindi, il tribunale aveva fondato l’accoglimento della domanda di risarcimento sulla mancata prova dell’adempimento entro il termine pattuito da parte dei convenuti, poiché, a fronte della contestazione della controparte, gravava sull’attore l’onere di dimostrare sia il mancato adempimento entro il termine pattuito, sia il periodo di protrazione del medesimo; - che, in mancanza dell’assolvimento del detto onere probatorio, la domanda doveva essere rigettata. Avverso la sentenza il Xxxxx ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Non hanno svolto difese gli intimati. Il ricorso è stato assegnato alla terza sezione civile, che, con ordinanza del 29.4.1998, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni unite. Ha considerato la terza sezione: - che oggetto del giudizio è la richiesta di pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno conseguente ad inadempimento contrattuale; - che il ricorso ripropone la questione se sia il creditore agente, che lamenta la violazione del suo diritto, ad essere gravato dell’onere di dimostrare il mancato o inesatto adempimento dell’obbligazione, quale fondamento dell’azione di esatto adempimento, di risoluzione o di risarcimento dei danno, ovvero se incomba al debitore resistente, che eccepisca l’estinzione dell’obbligazione per adempimento, la prova dell’avvenuto compimento dell’attività solutoria; - che sulla questione esiste contrasto nella giurisprudenza della Corte di cassazione, tra due indirizzi: uno, maggioritario, che diversifica il regime probatorio secondo che il creditore agisca per l’adempimento, nel qual caso si ritiene sufficiente che l’attore fornisca la prova del titolo che costituisce la fonte del diritto vantato, ovvero per la risoluzione, nel qual caso si ritiene che il creditore debba provare, oltre al titolo, anche l’inadempimento, integrante anch’esso fatto costitutivo della pretesa; ed un altro orientamento, minoritario, che tende ad unificare il regime probatorio gravante sul creditore, senza distinguere tra le ipotesi in cui agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, ritenendo in ogni caso sufficiente la prova del titolo che costituisce la fonte dell’obbligazione che si assume inadempiuta, spettando al debitore provare il fatto estintivo dell’avvenuto adempimento. Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni unite per la composizione del contrasto. MOTIVI DELLA DECISIONE
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Samples: Contratti, Contract Law Decisions
Svolgimento del processo. Con atto citazione notificata il 15.3.89 il fallimento della S.r.l. "Sun Club Hotels" esponeva che con contratto del 15.3.89 la S.p.A. Lisinco aveva concesso in locazione finanziaria alla società "Sun Club Hotels" un complesso immobiliare ad uso albergo per il corrispettivo di citazione notificato L. 2.921.776.000, da pagarsi in 60 canoni mensili, il 22.12.1987primo di L. 440.000.000 gli altri di L. 42.064.000 ciascuno, con facoltà di riscatto al termine del contratto; che, in seguito al mancato pagamento della ricevuta bancaria di L. 49.635.520 relativa al mese di gennaio 1987 e del canone relativo del mese successivo, la Tessitura Della Torre s.a.sLisinco aveva risolto il contratto ed aveva ceduto l’immobile a terzi incassando l’importo lordo di L. 1.670.600.000. proponeva opposizione avverso Ciò premesso il decreto ingiuntivo fallimento conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Venezia la S.p.A. Xxxxxxx chiedendo, ai sensi dell’art. 1526 c. 1º c.c., la restituzione dei canoni percepiti, salvo eventuale equo compenso per l’uso del 26.11.1987 bene, oltre agli interessi e al risarcimento per il maggior danno; in subordine chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. che di tale una somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificateriduzione dell’indennità eventualmente acquisita ai sensi dell’an. Deduceva la 1526 c. 2º c.c. La società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei viziconvenuta resisteva. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo eTribunale, in accoglimento della domanda di riduzione con sentenza del prezzo4.6.93, condannava la soc. Litostampa alla restituzione Lisinco al pagamento della somma di L. 6.804.301836.370.000 oltre interessi e risarcimento per maggior danno. La società Lisinco proponeva appello censurando (a) l’applicazione per analogia della disposizione dell’art. 1526 c.c. e (b) la determinazione del "quantum". La curatela del fallimento resisteva e proponeva appello incidentale. Sosteneva che i primi giudici, interpretando erroneamente la clausola contrattuale, avevano applicato la disposizione del 2º comma dell’art. 1526, anziché quella del primo comma che prevedeva la restituzione dei canoni riscossi. La Corte d’appello di Venezia con sentenza del 4.7.96, in parziale accoglimento dell’appello principale, condannava la ISEFI - Internazionale di Servizi Finanziari S.p.A. (così modificata l’originaria denominazione della società concedente) a corrispondere al fallimento la somma di L. 81.441.358 oltre agli interessi e al risarcimento del danno ex art. 1224 c.c.; rigettava l’appello incidentale. La corte territoriale - richiamati i principi ripetutamente enunciati dalla corte di cassazione in tema di leasing finanziario (ex plurimis S.U. 65/93) e premesso che oggetto del contratto non era un bene del quale fosse ragionevolmente prevedibile l’esaurimento delle potenzialità nell’arco della durata del contratto - osservava che il corrispettivo pattuito non poteva dirsi ragguagliato alla vita economica del bene ma era anzi, nel suo complesso, notevolmente superiore al prezzo d’acquisto del bene stesso, nonostante la sostanziale mancanza di diminuzione del suo valore per effetto dell’uso. Concludeva affermando che la originaria volontà delle parti era diretta a realizzare, attraverso lo strumento del leasing, il trasferimento della proprietà del bene al termine del rapporto e xxxxxxxxx, pertanto, nel contratto in questione la figura del c.d. "leasing traslativo". Rigettava, poi, l’appello incidentale rilevando che la clausola n. 11 del contratto - nella parte in cui prevedeva la possibilità del concedente, in caso di risoluzione del contratto, "di trattenere quanto incassato (a qualsiasi titolo) a fronte del contratto" - non era illecita ove riconducibile alla previsione dell’art. 1526 c. 2º e che la mancanza di previsione dell’espressa indicazione che quanto già incassato dal concedente sarebbe stato trattenuto a titolo di indennità non era motivo sufficiente per ritenere l’estraneità della clausola alla previsione legislativa, perché la funzione della pattuizione all’esame, resa palese dal contesto contrattuale, era quella di determinare "ex ante" l’ammontare di quanto dovuto al concedente in ipotesi di risoluzione contrattuale. Osservava, infine, che la statuizione del Tribunale relativa alla determinazione dell’indennità spettante alla società concedente - da commisurarsi alla remunerazione dell’investimento del periodo di utilizzo del bene da parte della società fallita - non era stata oggetto d’impugnazione e su di essa si era formato il giudicato interno. Nella determinazione del "quantum" rilevava che nell’effettuazione dei calcoli erano stati adoperati valori non omogenei con differenze, nello specifico a detrimento dell’appellante, di notevole rilievo. Determinava, pertanto, nella misura sopra indicata l’indennità da restituire al fallimento.
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Samples: Contratti, Contract Law Decisions
Svolgimento del processo. Con atto di citazione ritualmente notificato A. F. ha convenuto in giudizio la F.P. s.p.a. deducendo che: - l’attore aveva stipulato con la C. Industries Inc. un accordo per rappresentare detta società in Europa con durata sino al 30.12.2007 al fine di organizzare la rete distributiva di un nuovo presidio medico brevettato dalla C. Industries Inc.; - che, a tal fine, l’attore aveva individuato la E. s.r.l., una società di ridotte dimensioni e in crisi di liquidità, quale distributrice in esclusiva del nuovo presidio medico brevettato dalla C. Industries Inc. e cercato un partner con cui condividere l’investimento in E.; - con lettera di intenti 27.4.2007 l’amministratore delegato di F.P. s.p.a., i soci di E. s.r.l. e il 22.12.1987dott. A. avevano concordato le modalità e le strategie per la cessione delle quote di partecipazione sociale di E. nella misura del 55% a F.P. e del 30% all’attore; - con successiva lettera del 28.4.2005 la F.P. aveva dichiarato che, in seguito agli accordi del 27.4.05, F.P. sarebbe stata socia di maggioranza e il dott. X. avrebbe assunto la carica di amministratore delegato nel triennio 1.1.07 – 31.12.09 e si era espressamente impegnata a far deliberare nei limiti e nei poteri alla stessa spettanti nel cda della E. s.r.l. la corresponsione a favore dell’attore di un compenso di € 100.000,00 annuo dalla nomina di amministratore delegato; - diversamente dagli accordi assunti, la Tessitura Della Torre s.a.sF.P., nelle more divenuta socia unica della E., si era rifiutata di deliberare la nomina dell’attore ad amministratore. proponeva opposizione avverso Tutto ciò premesso, l’attore, deducendo l’inadempimento della convenuta all’impegno assunto, qualificabile quale negozio giuridico obbligatorio unilaterale, ha chiesto il decreto ingiuntivo risarcimento dei danni patiti quantificati nel mancato percepimento del 26.11.1987 per il pagamento compenso pattuito. La convenuta, nel costituirsi in giudizio alla prima udienza di L. 5.944.035comparizione, emesso dal Presidente ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza Verona, la soggezione della Litostampa s.r.l. che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva vertenza al rito previsto dal d.lgv n. 3 del 2003 e, infine, la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi nullità dell’accordo del 28.4.2007 in quanto assunto da soggetto che non aveva ancora alcun ruolo in E.. Nel merito, la convenuta ha precisato che l’impegno di cui alla lettera di intenti e alla successiva lettera del 28.4.2005 era da ritenersi superato dal voto espresso dalla società fiduciaria intestataria formale della quota di partecipazione dell’attore nell’assemblea del 30.9.2005, ove erano stati eliminati dall'intervento effettuato nominati amministratori a tempo indeterminato tre soggetti dei quali P.R. quale amministratore designato dalla venditricesocietà fiduciaria socio di minoranza relativa; che, in ogni caso, l’attore non avrebbe potuto assumere la carica di amministratore della E. in quanto presidente della O. International Inc. ed ha contestato la risarcibilità la quantificazione del danno lamentato. ChiedevaAlla prima udienza di comparizione è stato disposto il mutamento di rito e la causa è proseguita nella forme del rito societario. Scambiate quindi le memorie di cui al d.l.vo 5/03, pertantoall’udienza collegiale del 5.11.2010, previa revoca preso atto del decreto oppostofallimento del tentativo di conciliazione, la risoluzione del contratto e, causa è stata trattenuta in subordine, decisione con assegnazione dei termini di legge per la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento stesura della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301sentenza.
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Samples: Distribution Agreement
Svolgimento del processo. Con Il giorno 11 settembre 1991 dall’area di parcheggio adiacente all’aeroporto di Malpensa, gestito dalla S.r.l Sea Parking, fu sottratta un’auto di proprietà della S.p.A. Gnutti Transfer; il veicolo era assicurato contro il furto con la S.p.A. Società Cattolica di Assicurazioni, la quale provvide al pagamento dell’indennizzo alla propria assicurata. La Società Cattolica di Assicurazioni, surrogandosi nei diritti del proprio assicurato, con atto di citazione notificato del 27 maggio 1994, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano la S.r.l. Sea Parking ed ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di oltre £ 80 milioni, che aveva corrisposto alla propria assicurata. La Sea Parking si è costituita nel giudizio ed ha contestato la fondatezza della domanda, sostenendo: che l’attrice non aveva dimostrato di aver introdotto l’auto nel parcheggio; che non si era assunta l’obbligo di custodire il 22.12.1987veicolo; che, quand’anche fosse configurabile un contratto di deposito, la Tessitura Della Torre s.a.ssottrazione dell’auto non era ad essa imputabile. proponeva opposizione avverso La domanda è stata rigettata dal Tribunale, che ha dichiarato che in parcheggi come quello gestito dalla Sea Parking il decreto ingiuntivo parcheggio non è custode dell’auto. La decisione, impugnata dalla Società Cattolica, è stata riformata dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 26.11.1987 23 luglio 1999. La Corte di Appello, premesso che chi immette la propria autovettura in un parcheggio intende ottenerne anche la custodia, ha dichiarato che tra l’automobilista e la Sea Parking era intervenuto un contratto che presentava i caratteri del deposito, con la conseguenza che il gestore del parcheggio aveva l’obbligo di custodire l’autovettura e rispondere del furto. La S.r.l. Sea Parking ha proposto ricorso per il pagamento cassazione ed ha depositato memoria. La Società Cattolica di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.lAssicurazioni coop. che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificater.l. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301ha resistito con controricorso.
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Samples: Sentenza
Svolgimento del processo. Con atto on ricorso del 24 settembre 1998 Z.A., Z.A.A. e Z.P. proponevano opposizione al D.I. n. 398 del 1998, con cui il Pretore di citazione notificato il 22.12.1987, la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per Arezzo aveva loro in- giunto il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza a favore della Litostampa s.r.l. che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione Gom Oil della somma di L. 6.804.3017.780.000, più interessi, a titolo di restitu- zione del deposito cauzionale versato contestualmente alla stipulazione del contratto di locazione di un immo- bile in (omissis), via (omissis), eccependo la prescrizione degli interessi sul deposito e la compensazione del credi- to fatto valere ex adverso con quello di loro spettanza, pari a sei mensilità del canone di locazione, a titolo di in- dennità di mancato preavviso, e concludendo per la re- voca dell’opposto decreto ingiuntivo, con contestuale proposizione di domanda riconvenzionale per la condan- na della società opposta al pagamento della differenza tra l’anzidetta indennità e l’importo del deposito cauzionale. L’opposta, costituitasi, contestava l’avversa domanda. Con sentenza n. 518/2000 il Tribunale di Arezzo revoca- va l’ingiunzione opposta e condannava l’opposta al pa- gamento della somma di L. 1.220.000. La soc. Gom Oil proponeva appello contro la sentenza pre- detta, sostenendo che era stata comune volontà delle parti quella di sciogliere consensualmente il rapporto locatizio e chiedendo quindi che venisse rigettata l’opposizione. Costituitisi, gli Z. contestavano i motivi di appello e ne chiedevano il rigetto. Con sentenza depositata il 22 febbraio 2002 la Corte di appello di Firenze rigettava l’opposizione, ed avverso tale decisione ricorrevano per cassazione gli Z., affidandosi ad un unico mezzo e depositando anche memoria, mentre l’intimata resisteva al gravame con controricorso.
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Samples: Contratti in Generale
Svolgimento del processo. Con atto citazione notificata in data 26.11.1991 (A), dopo aver premesso di citazione notificato il 22.12.1987essere proprietario di un immobile sito in S. Lucia del Mela e di averlo dovuto demolire, a seguito di ordinanza comunale, per le gravi lesioni ad esso causate dai lavori di sbancamento effettuati su di un contiguo terreno di proprietà dei coniugi (B) e eseguiti dalla ditta (C), conveniva quest’ultimo innanzi al Tribunale di Messina e detti coniugi per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti. Si costituivano i convenuti e, in particolare, (C) deduceva di avere eseguito le opere in questione con la ordinaria diligenza e chiedeva comunque di essere garantito, previa chiamata in causa, dalla (D) (con cui aveva stipulato in data 30.7.91 polizza assicurativa per la copertura di responsabilità civile a favore di imprese industriali ed edili) e dal direttore dei lavori (E). Il Giudice Istruttore (GI) autorizzava le chiamate in causa con ordinanza dell’ 8.10.1992. Costituendosi, la Tessitura Della Torre s.a.s(D) eccepiva la inoperatività della polizza assicurativa, essendo la voce di danno invocata dall’attore esclusa dall’ambito oggettivo del contratto, mentre il (E) rilevava che con la scrittura del 3.08.1991 la impresa esecutrice lo aveva esonerato da ogni responsabilità insieme ai committenti dell’opera. proponeva opposizione avverso Espletata consulenza tecnica di ufficio e acquisto il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per fascicolo di accertamento tecnico preventivo richiesto dagli (A) al pretore di Milazzo, con sentenza n. 83/2002, il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente G.O.A. del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza Barcellona Pozzo di Gotto (divenuto competente a seguito della Litostampa s.r.l. che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva sua istituzione) accoglieva la società opponente l'esistenza di vizi domanda, dichiarando l’esclusiva responsabilità della merce ditta (scollatura delle scatoleC) che con condanna della stessa in solido con la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto e(D) al pagamento, in subordinefavore dell’attore, la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301€ 37.494,77, oltre rivalutazioni e interessi, calcolati nella misura media del 4% sulla somma rivalutata anno per anno dall’agosto 1991 al soddisfo.
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Samples: Insurance Contract
Svolgimento del processo. Con atto sentenza del 1 giugno 2006 la Corte di citazione notificato appello di Bologna, in riforma della sentenza emessa in data 7 dicembre 2002 dal Tribunale della stessa città, dichiarava l’inefficacia nei confronti del fallimento della s.r.l. Nuova Ulisse Edizioni (dichiarato il 22.12.1987(omesso) ) dell’atto in data 22 ottobre 1991 con cui Pi. .En. e la banca s.p.a. Banec avevano pattuito la costituzione in pegno di titoli, da parte del primo ed a garanzia di crediti della seconda nei confronti della s.r.l. Nuova Ulisse Edizioni; con la stessa sentenza la Corte territoriale condannava la s.p.a. Unipol Banca, subentrata nei rapporti già facenti capo alla s.p.a. Banec, a restituire al predetto fallimento la somma di L. 70.000.0000 (pari ad Euro 36.151,98) oltre interessi dalla domanda al saldo. In particolare, per quanto ancora interessa, la Tessitura Della Torre s.a.sCorte di appello osservava che: 1) il pegno costituito da Pi.En. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 a favore della s.p.a. Banec aveva natura di pegno regolare poiché i titoli di Stato costituiti in pegno erano stati esattamente individuati “per il pagamento tipo (B.T.P.), quantità (valore nominale di L. 5.944.03570 milioni), emesso scadenza (ottobre 1993), tasso praticato (12,50%), numero di dossier (deposito n. XXXX), codice ABI (n. XXXXXX)” e poiché né l’atto costitutivo del pegno né le allegate condizioni generali di contratto prevedevano la facoltà della banca di disporre dei titoli; inoltre, le parti avevano stipulato un patto di rotatività, incompatibile con un pegno irregolare, prevedendo la facoltà del creditore pignoratizio di riscuotere i titoli alla scadenza e di impiegare gli importi riscossi nell’acquisto di altrettanti titoli della stessa natura e così di seguito ad ogni successiva scadenza, con l’avvertenza che anche i nuovi titoli sarebbero stati soggetti all’originario vincolo di pegno; 2) i titoli in questione, gravati dal Presidente pegno per effetto del Tribunale diritto di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa sequela proprio delle garanzie reali, vennero acquistati dalla garantita s.r.l. Nuova Ulisse Edizioni, come poteva desumersi dal chiaro tenore della lettera del 31 gennaio 1992, avente per oggetto “conferimento titoli da parte di Pi.En. a favore di società del gruppo Nuova Ulisse Edizioni”, con la quale il Pi. aveva chiesto alla banca Banec “di provvedere a quanto é necessario per trasferire detti titoli in altrettanti dossiers... fermo restando la disponibilità di lasciare i nuovi dossiers in pegno delle linee di credito di ciascuna società”. A tale chiara espressione della volontà del Pi. di attuare il trasferimento alla s.r.l. Nuova Ulisse Edizioni della proprietà dei titoli costituiti in pegno la banca aveva, del resto, conformato la sua condotta in occasione della comunicazione dell’estratto conto al 31 dicembre 1992, contenente il riscontro contabile della vendita dei titoli, ed in occasione della costituzione in mora del Pi. , alla data del 1 luglio 1992, nella sua sola qualità di fideiussore; 3) poiché la s.r.l. Nuova Ulisse Edizioni aveva acquistato i titoli, il curatore del suo fallimento era legittimato a far valere l’inopponibilità della garanzia ai sensi dell’articolo 2787 c.c.; sotto tale profilo, mentre la certezza della data della costituzione del pegno risultava dal timbro postale apposto sulla relativa scrittura ed i titoli oggetto della garanzia erano sufficientemente individuati nell’atto, risultava, invece, manchevole l’indicazione del credito garantito. A tal fine, infatti, doveva ritenersi insufficiente il riferimento alla linea di credito di L. 210.000.000 utilizzabile per 10.000.000 per scoperto di conto corrente e per 200.000.000 per anticipazioni su effetti o ricevute presentati salvo buon fine, atteso che mancava qualsiasi concreto riferimento ai rapporti sui quali era destinata ad incidere l’apertura della nuova linea di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo credito e, in particolare, al conto sul quale le linee di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificatecredito andavano ad innestarsi. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) Ne conseguiva che la rendevano inidonea all'uso: vizi che il pegno, valido tra le parti, non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedevaera tuttavia opponibile ai terzi e, pertanto, previa revoca al curatore del decreto oppostofallimento. Unipol Banca s.p.a. propone ricorso per cassazione, la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizideducendo sei motivi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301fallimento non ha svolto attività difensiva.
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Samples: Pegno
Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato sentenza in data 14 dicembre 2005 il 22.12.1987, la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio Macerata dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra P.M. e O.L.; affidava alla madre i figli minori, ponendo a carico del padre un contributo periodico al loro mantenimento; rigettava altresì la domanda riconvenzionale dell’O., volta ad istanza della Litostampa s.r.lottenere sentenza costitutiva ex art. che 2932 c.c., per la esecuzione in forma specifica dell'impegno assunto, con scrittura privata, dalla P., prima del matrimonio, di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo trasferire all’O. stesso la proprietà di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto eimmobile, in subordinecaso di "fallimento" del matrimonio stesso. Avverso tale sentenza proponeva appello l’O., la riduzione limitando il gravame alla questione della validità ed eseguibilità del prezzopredetto impegno, assunto dalla moglie. Costituitasi, la socP. chiedeva rigettarsi l’appello. Litostampa contestava La Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 28/02/2007 - 14/03/2007, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata, dichiarava valido ed efficace, nei confronti dell’O., il predetto impegno negoziale della P., omettendo peraltro pronuncia ex art. 2932 c.c., ed invitando la fondatezza dell'opposizioneparte interessata ad attivarsi, deducendoal riguardo, fra l'altroin separata sede. Ricorre per cassazione la P. Non svolge attività difensiva l’O. Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la scrittura privata in questione trarrebbe il proprio titolo genetico dal matrimonio e integrerebbe violazione dell’art. 160 c.c., ove si precisa che i coniugi non possono derogare ai doveri e diritti nascenti dal matrimonio. Con il secondo lamenta la ricorrente insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata all’interpretazione della predetta scrittura. La scrittura privata, sottoscritta dai nubendi il giorno prima della celebrazione del matrimonio, prevede che, in caso di suo fallimento (separazione o divorzio), la decadenza dalla garanzia P. cederà al marito un immobile di sua proprietà, quale indennizzo delle spese sostenute dallo stesso per tardiva denuncia dei vizila ristrutturazione di altro immobile, pure di sua proprietà, da adibirsi a casa coniugale; a saldo, comunque, l’O. trasferirà alla moglie un titolo BOT di L. 20.000.000. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo eE' evidente che la ricorrente inquadra la predetta scrittura tra gli accordi prematrimoniali in vista del divorzio, molto frequenti in altri Stati, segnatamente quelli di cultura anglosassone, dove essi svolgono una proficua funzione di deflazione delle controversie familiari e divorzili. Come è noto, la giurisprudenza è orientata a ritenere tali accordi, assunti prima del matrimonio o magari in sede di separazione consensuale, e in vista del futuro divorzio, nulli per illiceità della causa, perché in contrasto con ì principi di indisponibilità degli status e dello stesso assegno di divorzio (per tutte, Cass. n. 6857 del 1992). Tale orientamento è criticato da parte della dottrina, in accoglimento quanto trascurerebbe di considerare adeguatamente non solo i principi del diritto di famiglia, ma la stessa evoluzione del sistema normativo, ormai orientato a riconoscere sempre più ampi spazi di autonomia ai coniugi nel determinare i propri rapporti economici, anche successivi alla crisi coniugale (è assai singolare che invece siano stati ritenuti validi accordi in vista di una dichiarazione di nullità del matrimonio, perché sarebbero correlati ad un procedimento dalle forti connotazioni inquisitorie, volto ad accertare l'esistenza o meno di una causa di invalidità del matrimonio, fuori da ogni potere negoziale di disposizione degli status: tra le altre, Cass. n. 348 del 1993). Giurisprudenza più recente di questa Corte ha invece sostenuto che tali accordi non sarebbero di per sé contrari all'ordine pubblico: più specificamente il principio dell'indisponibilità preventiva dell'assegno di divorzio dovrebbe rinvenirsi nella tutela del coniuge economicamente più debole, e l'azione di nullità (relativa) sarebbe proponibile soltanto da questo (al riguardo, tra le altre, Cass. n. 8109 del 2000; n. 2492 del 2001; n. 5302/2006). Va peraltro precisato che la sentenza impugnata, sorretta da motivazione ampia, articolata e non illogica, ha fornito un preciso inquadramento della domanda scrittura privata in esame. Si tratta, all'evidenza, di riduzione valutazione di merito, insuscettibile di controllo in questa sede, ove immune da errori di diritto. L'impegno negoziale della P., una sorta di datio in solutum, viene collegato alle spese affrontate dall’O. per la sistemazione di altro immobile adibito a casa coniugale, e il fallimento del prezzomatrimonio non viene considerato come causa genetica dell'accordo, condannava ma è degradato a mero "evento condizionale". Prosegue la socCorte di merito precisando che, ove causa genetica fosse il matrimonio (e il suo fallimento), l'impegno predetto, una sorta di sanzione dissuasiva volta a condizionare la libertà decisionale degli sposi anche in ordine all'assunzione di iniziative tendenti allo scioglimento del vincolo coniugale, sarebbe sicuramente nullo. Litostampa Ma indice di tale ipotesi potrebbe essere soltanto una notevole sproporzione delle prestazioni, al contrario non provata. L'argomentazione è censurata dalla ricorrente, ma, al contrario, la Corte territoriale ha fatto buon uso delle regole di ermeneutica contrattuale, in particolare con riferimento all'art. 1363 c.c., per cui le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. Si tratterebbe in definitiva - si può aggiungere - di un accordo tra le parti, libera espressione della loro autonomia negoziale, estraneo peraltro alla restituzione della somma categoria degli accordi prematrimoniali (ovvero effettuati in sede di L. 6.804.301separazione consensuale) in vista del divorzio, che intendono regolare l'intero assetto economico tra i coniugi o un profilo rilevante (come la corresponsione di assegno), con possibili arricchimenti e impoverimenti. Nella specie, dunque un accordo (rectius: un vero e proprio contratto) caratterizzato da prestazioni e controprestazioni tra loro proporzionali, secondo l'inquadramento effettuato dal giudice a quo.
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Samples: Contratto Traslativo
Svolgimento del processo. Con atto In parziale riforma della pronuncia di citazione notificato prime cure emessa il 22.12.198724.6.04 dal Tribunale di Roma, la Tessitura Della Torre s.a.sCorte d'appello capitolina condannava - per quel che rileva nella presente sede - la Xxx. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento Xxxxxxx & Zanardo Milano S.p.A. (d'ora innanzi semplicemente B&Z) a pagare all'attrice S.L. la complessiva somma di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. che di tale somma s'era dichiarata creditrice Euro 348.096,48 a titolo di saldo mensilità che l'attrice avrebbe dovuto ricevere dal 1.6. al 15.6.2002 e dal 23.7.02 al 31.12.2004 in virtù del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato intercorso fra le parti a decorrere dal 1.12.2001 e risolto ante tempus dalla società con recesso del 23.7.02, ritenuto ingiustificato dai giudici d'appello per una fornitura mancanza di scatole adeguata allegazione - ancor prima che di cartone stampate plastificateprova - dell'asserito inadempimento, da parte della S., delle condizioni previste dall'art. Deduceva 4 del contratto, non avendo specificato quali procedure operative e tariffe o direttive aziendali avesse disatteso, cosa non avrebbe riferito della propria attività al direttore operativo dell'ufficio di Milano o di quali negligenze e carenze di professionalità si sarebbe resa responsabile. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la B&Z affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso la S., che ha poi depositato "difese aggiunte" - cui si è opposta la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditricericorrente - per rettificare un errore materiale contenuto in controricorso. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzoEntrambe le parti hanno depositato memoria ex art. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301.378 c.p.c..
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Samples: Contratti
Svolgimento del processo. Con atto Il 21 agosto 1995 il presidente del Tribunale di citazione notificato Torino, accogliendo il 22.12.1987ricorso proposto dall’Istituto Bancario San Paolo (cui è poi succeduta la San Paolo IMI s.p.a., e che in prosieguo sarà comunque indicato solo come San Paolo), ingiunse con decreto alla Fin. Com. Valori s.r.l. (in prosieguo Fincom) di pagare all'istituto ricorrente la Tessitura Della Torre s.a.ssomma di £. proponeva opposizione avverso 4.371.350.619, costituente il saldo debitorio di un conto corrente al quale accedeva una linea di credito per operazioni in valuta e per operazioni su titoli derivati. Col medesimo decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per fu altresì ingiunto alla Edilcentro Immobiliare s.r.l. (in prosieguo Edilcentro) il pagamento di L. 5.944.035£ 1.500.000.000 ed al sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx il pagamento di £ 2.500.000.000, emesso in forza delle garanzie da costoro a suo tempo prestate. Gli ingiunti proposero separate opposizioni, poi riunite. Oltre a sollevare contestazioni sulla ritualità del procedimento monitorio, sull'addebito della commissione di massimo scoperto, sulla decorrenza e sulla misura degli interessi convenzionali applicati, essi eccepirono l'invalidità dei contratti stipulati, in quanto estranei all'oggetto sociale della Fincom, e negarono che ai crediti della banca derivanti dall'esecuzione di detti contratti competesse azione per il pagamento, trattandosi dì negozi assimilabili al gioco o alla scommessa e perciò rientranti nella previsione dell'art. 1933 c.c. Sostennero poi che il passivo accumulato sul conto era frutto di operazioni finanziarie nel compimento delle quali l'istituto di credito era venuto meno ai doveri impostigli dall'art. 6 dell'allora vigente legge n. 1 del 1991, perché aveva suggerito investimenti estremamente rischiosi senza adeguata informazione per il cliente ed in eccesso rispetto alle disponibilità finanziarie del medesimo e perché aveva agito in conflitto d'interessi con il cliente medesimo. La Fincom chiese perciò anche, in via riconvenzionale, la condanna in proprio favore del San Paolo al risarcimento dei danni. La sola Xxxxxxxxxx eccepì inoltre l'invalidità della concessa fideiussione, sia perché estranea al proprio oggetto sociale, sia perché rilasciata da un amministratore, il già menzionato sig. Xxxxxxxxxx, che versava in conflitto d'interessi essendo al tempo stesso anche amministratore della Fincom. In corso di causa gli opponenti eccepirono altresì la nullità dei contratti dai quali le perdite erano scaturite, per violazione delle norme imperative contenute nell'art. 6 della citata legge n. 1, ed anche il sig. Xxxxxxxxxx formulò domanda di risarcimento dei danni. L'opposizione fu accolta dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedevatribunale, pertanto, previa con conseguente revoca del decreto oppostoingiuntivo, solo per i profili attinenti alla commissione di massimo scoperto ed alla decorrenza degli interessi. Le ulteriori ragioni addotte dagli opponenti non furono invece ritenute fondate ed i medesimi opponenti furono perciò condannati al pagamento del debito capitale indicato nel ricorso monitorio, oltre agli interessi al tasso convenzionale richiesto. I gravami proposti contro tale decisione dalla Fincom, dalla Edilcentro e dal sig. Grattarola furono riuniti e rigettati dalla Corte d'appello di Torino con sentenza depositata il 10 novembre 2001. La corte piemontese ritenne infondata l'eccezione di nullità dei contratti aventi ad oggetto le operazioni finanziarie in questione osservando che le violazioni dedotte in causa riguardavano la condotta prenegoziale dell'istituto di credito, oppure obblighi legali accessori afferenti all'adempimento dei contratti già conclusi, ma non potevano riflettersi sulla validità di detti contratti. Escluse che alle menzionate operazioni potesse applicarsi la previsione dell'art. 1933 c.c., rientrando esse tra quelle che l'art. 23 della legge n. 1 del 1991 espressamente sottrae alla citata previsione del codice. Stimò inammissibili, perché generiche, le doglianze riguardanti la ritualità del procedimento monitorio e la misura degli interessi debitori. Negò che le più volte richiamate operazioni finanziarie potessero dirsi estranee all'oggetto sociale della Fincom e considerò che, comunque, non vi era prova dell'ipotizzata mala fede dell'istituto di credito in ordine all'asserita estraneità di dette operazioni all'oggetto sociale. Per analoghe ragioni la corte giudicò infondata anche l'eccezione di estraneità della fideiussione prestata della Edilcentro all'oggetto sociale di quest'ultima società, ed escluse la configurabilità della situazione di conflitto di interessi in cui l'amministratore si sarebbe trovato nel rilasciare fideiussione per debiti di altra società appartenente al medesimo gruppo. Quanto, infine, alle domande di risarcimento dei danni, la risoluzione corte d'appello dichiarò inammissibile quella proposta tardivamente, solo in corso di causa, dal sig. Xxxxxxxxxx; reputò invece ammissibile, nei soli limiti dell'originaria formulazione, quella proposta dalla Fincom, ma non fondata, per difetto di prova del nesso causale tra il danno sofferto da detta società e l'asserita situazione di conflitto d'interessi in cui l'istituto di credito avrebbe agito e per essere rimasto indimostrato che i funzionari di detto istituto avevano istigato il cliente a compiere operazioni eccessivamente rischiose. Seguì la condanna in solido degli appellanti alle spese del grado, comprensive di compensi professionali liquidati però non secondo i dettami della tariffa forense, ritenuta inapplicabile alla stregua dei principi desumibili dal Trattato dell'Unione europea, bensì sulla base dei parametri posti dall'art. 2233, secondo comma, c.c. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in otto motivi ed illustrato con memoria, la Fincom, la Edilcentro ed il sig. Grattarola. Ha resistito con controricorso e memoria il San Paolo. Con ordinanza n. 3683 del 16 febbraio 2007, la prima sezione civile di questa corte ha rilevato che, nella sentenza della stessa prima sezione del 29 settembre 2005, n. 19024, è stato escluso che l'inosservanza degli obblighi informativi stabiliti dall'art. 6 della legge n. 1 del 1991 possa cagionare la nullità del negozio, poiché quegli obblighi informativi riguardano elementi utili per la valutazione della convenienza dell'operazione e la loro violazione non dà luogo a mancanza del consenso, e perché la nullità del contratto eper contrarietà a norme imperative postula una violazione attinente ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e non invece all'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative ovvero in fase di esecuzione, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista anche in riferimento a dette ipotesi. Nella citata ordinanza della prima sezione è stato però manifestato il dubbio che il principio dianzi ricordato, quantunque corrispondente ad un tradizionale filone giurisprudenziale, non sia coerente con i presupposti da cui muovono molteplici altre decisioni di questa corte: la quale ha ravvisato ipotesi di nullità c.d. virtuale del contratto in caso di mancanza di autorizzazione a contrarre o di mancanza di necessari requisiti soggettivi di uno dei contraenti, in subordinecaso di contratti concepiti in modo da sottrarre una delle parti agli obblighi di controllo su di essa gravanti o da consentire l'aggiramento di divieti a contrarre, ed in caso di circonvenzione d'incapace. Situazioni, queste, nelle quali è appunto la riduzione violazione di norme imperative concernenti la fase precontrattuale o le modalità esecutive del prezzorapporto contrattuale a venire in evidenza. CostituitasiD'altronde - ha osservato ancora l'ordinanza - il tradizionale principio di non interferenza delle regole di comportamento con quelle di validità del negozio, cui la soccitata sentenza n. 19024/05 si ispira, appare incrinato da molteplici recenti interventi del legislatore, che assegnano rilievo al comportamento contrattuale delle parti anche ai fini della validità del contratto: tali l'art. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione9 della legge n. 192 del 1998, deducendoin tema di abuso di dipendenza economica nei contratti di subfornitura di attività produttive, fra l'altrol'art. 52, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia comma terzo, del codice del consumo (d. lgs. n. 206 del 2005), in tema di contratti stipulati telefonicamente, l'art. 34 del citato codice, in tema di clausole vessatorie, l'art. 7 del d. lgs. n. 231 del 2002, in tema di clausola di dilazione dei vizitermini di pagamento, e l'art. 3 della legge n. 287 del 1990, in tema di clausole imposte con abuso di posizione dominante. Il Tribunale revocava ricorso è stato perciò rimesso alle sezioni unite, sia per dirimere il decreto ingiuntivo eravvisato contrasto di giurisprudenza sull'interferenza tra regole di comportamento e regole di validità del contratto, in accoglimento della domanda sia comunque perché si tratta di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma questione di L. 6.804.301massima e di particolare importanza.
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Samples: Responsabilità Precontrattuale E Contrattuale in Ambito Di Servizi d'Investimento Finanziario
Svolgimento del processo. Con con atto di citazione notificato del ‘21.12.81, esponeva che, con contratto di appalto del 26.07.1976, aveva affidato all’impresa edile M A la costruzione di un fabbricato, all’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx 1’incarico della progettazione e direzione dei lavori strutturati in cemento armato e allo Studio Tecnico H Xxxxxxxx la progettazione c direzione dei lavori concernenti la parte architettonica. Dopo che i lavori erano stati ultimati (luglio 1976), collaudati (marzo 1977) e consegnati (aprile 1977), aveva rilevato vizi e lesioni ai pavimenti, alle pareti e ai solai. Alla denuncia dei vizi aveva fatto seguito un accordo in data 29.10.1979 che prevedeva sia il 22.12.1987risanamento delle strutture, la Tessitura Della Torre s.a.scon attuazione degli interventi progettati da un diverso professionista, l’ing. proponeva opposizione avverso Collina, sia l’eliminazione di ogni difetto. Il collaudo dei lavori di ripristino era stato effettuato in data 22.10.1980 c successivamente, con lettera del 30.07.1981, aveva chiesto il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per risarcimento dei danni, ma senza alcun esito. Pertanto, il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del B. conveniva dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio Forli 1’impresa M., l’ing. Z. e lo Studio Tecnico H al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, costituito nel diminuito valore dell’edificio emendato dai vizi. Il Tribunale, con sentenza non definitiva (n. 490/ 1987), respingeva le eccezioni di decadenze e prescrizione sollevate dai convenuti in riferimento agli artt. 2226 e 1667 c.c., c, con sentenza definitiva (39119), escludeva ogni addebito dello Studio Tecnico H ed affermava la corresponsabilità dell’ing. Z e dell’impresa M, determinando in misura prevalente e pari all’ 80% la percentuale di colpa del professionista, riferita sia ed errore nei calcoli delle opere in cemento armato quale progettista, sia ad istanza omissione delle verifiche sulla qualità dei materiali, oltre che a mancata acquisizione della Litostampa s.r.ldocumentazione prescritta dall’art. che 4 della legge n. 1086/71, in relazione alla diversa e ulteriore veste di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificatedirettore dei lavori afferenti le parti in cemento armato. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. ChiedevaCondannava, pertanto, previa revoca l’ing. Z e l’impresa M, in misura del decreto oppostorispettivo apporto causale (g0°U e 205’0), a pagare al B, a ti tolo dì risarcimento danni, la risoluzione somma di £. 170 milioni, con rivalutazione secondo indici ISTAT dal 16 giugno 1993 alla data della sentenza, oltre agli interessi legali, calcolati anno per anno sulla somma capitale. Con sentenza n. 1261199 del contratto e5.11/2.12.1999, la Corte d’appello di Bologna, in subordineparziale accoglimento dell’appello principale proposto dall’ing. Z, riduceva l’entità del danno risarcibile da £. 170 milioni a £. 136 milioni dovuto al B e confermava nel resto la decisione dei Tribunale, respingendo l’appello incidentale del B nei confronti dello Studio Tecnica H. Per quanto è rilcvantc in queste sede, in relazione all’appello principale dell’ing. Z c alle eccezioni di decadenza e prescrizione dallo stesso sollevate, la riduzione Corte bolognese, premesso che in primo grado la responsabilità dell’ing. Z tra stata affermata in relazione ad entrambi gli incarichi ricevuti di progettazione e di direzione dei lavori in cemento armato, dopo aver richiamati gli orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità del prezzoprofessionista intellettuale per difformità e vizi occulti dell’opera. Costituitasiosservava, la socinnanzitutto, che, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, le disposizioni di cui all’art. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione2226 x.x., deducendoxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx denuncia nel termine di otto giorni) e pre- scrizione annuale dell’azione di garanzia, spettante al committente in caso di difformità c vizi occulti dell’opera, avrebbero potuto applicarsi solo alla prestazione progettuale dell’ing. Z, qualificabile come obbligazione di risultato e non anche all’attività di direzione dei lavori, inquadrabile fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizile obbligazioni di mezzi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo eRiteneva che tale orientamento non era condivisibile, in accoglimento quanto la valutazione di compatibilità prescritta dall’art. 2230 c.c., avrebbe dovuto portare ad escludere in ogni caso I’ applicabilità dell’art. 2226 c.c. sul lavoro autonomo, inconciliabile con l’essenza stessa delle prestazioni d’indole intellettuale. Osservava, in particolare, che la distinzione delle obbligazioni d’opera intellettuale a seconda che fossero o meno produttive di un opus era frutto di un equivoco, consistente nel confondere il supporto del prodotto dell’obbligazione con il prodotto stesso, equivoco e sua volta dovuto e due ragioni, ossia alla non sempre agevole possibilità di attribuire prevalenza a] profilo intellettuale piuttosto che al risultato materiale della domanda prestazione ed alla necessità di riduzione trasfondere su supporto materiale il prodotto dell’attività ideativa. Concludeva che nelle prestazioni intellettuali ‘...l’attività mentale assume netta prevalenza su quella fisica” sicché «la trasformazione della materia o manca del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301tutto ...o assume un ruolo del tutto marginale e secondario».
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Samples: Contract of Appalto
Svolgimento del processo. Con atto sentenza del 13 aprile 2005 il Tribunale di citazione notificato Bari - adito dalla s.p.a. Sargiani nei confronti della s.r.l. Gamma, rispettivamente alienante e acquirente di un macchinario - condannò la convenuta a pagare all'attrice il 22.12.1987corrispettivo residuo della vendita; respinse le riconvenzionali di riduzione dei prezzo, di risarcimento di danni e di condanna dell'altra parte a riparare il bene, formulate nel presupposto che in esso fossero presenti vizi di funzionamento. Impugnata dalla soccombente, la Tessitura Della Torre s.a.sdecisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Bari, che con sentenza dei 31 maggio 2010 ha rigettato il gravame, ritenendo prescritto ai sensi dell'art. proponeva opposizione avverso 1495 c.c. il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento diritto di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Tribunale garanzia fatto valere dalla compratrice ed escludendo la ravvisabilità nella specie di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa una ipotesi di aliud pro alio. La s.r.l. che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo Gamma ha proposto ricorso per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto ecassazione, in subordine, la riduzione del prezzobase a quattro motivi. Costituitasi, la socLa s.p.a. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei viziSargiani si è costituita con controricorso. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301Sono state presentate memorie dall'una parte e dall'altra.
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Samples: N/A
Svolgimento del processo. Con atto La srl (OMISSIS) intimo' sfratto per morosita', ai sensi dell'articolo 658 c.p.c., alla srl (OMISSIS), al fine di ottenere il rilascio dell'immobile da quest'ultima condotto in locazione, con contestuale citazione notificato il 22.12.1987per la convalida. Evidenzio' di avere acquistato, la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con contratto di cessione del 26.11.1987 19.7.2005, i diritti derivanti dal contratto di locazione dell'immobile sito in (OMISSIS), dato in conduzione dalla srl (OMISSIS) all'intimata srl (OMISSIS) che si era resa morosa, nel pagamento dei canoni, per il pagamento complessivo importo di L. 5.944.035euro 46.110,50. L'intimata si oppose alla convalida eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'intimante e l'inesistenza del diritto della stessa a percepire i canoni di locazione, emesso dal Presidente del Tribunale per essere stati gli stessi pignorati con atto antecedente al contratto di Busto Arsizio ad istanza cessione. Il tribunale di Latina, in accoglimento della Litostampa s.r.l. che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedevadomanda, pertanto, previa revoca del decreto opposto, dichiaro' la risoluzione del contratto edi locazione per inadempimento della conduttrice srl (OMISSIS). A diversa conclusione pervenne la Corte d'Appello che, con sentenza del 24.3.2010, in subordineriforma della sentenza di primo grado, rigetto' la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della "domanda di riduzione del prezzosfratto per morosita' proposta dalla S.r.L. (XXXXXXX) nei confronti della S.r.L. (OMISSIS), condannava e la socdomanda di pagamento dei canoni insoluti". Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301Ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi la srl (OMISSIS). L'intimata non ha svolto attivita' difensiva.
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Samples: Contratto Di Locazione
Svolgimento del processo. Con atto Il 21 agosto 1995 il presidente del Tribunale di citazione notificato Torino, accogliendo un ricorso proposto dall’Istituto Bancario San Paolo (cui è poi succeduta la San Paolo IMI s.p.a., e che in prosieguo sarà comunque indicato solo come San Paolo), ingiunse con decreto alla Fin., Com. Valori s.r.l. (in prosieguo Fincom) di pagare all’istituto ricorrente la somma di L. 4.371.350.619, costituente il 22.12.1987, la Tessitura Della Torre s.a.ssaldo debitorio di un conto corrente al quale accedeva una linea di credito per operazioni in valuta e per ope- razioni su titoli derivati. proponeva opposizione avverso il Col medesimo decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per fu altre- sì ingiunto alla Edilcentro Immobiliare s.r.l. (in prosie- guo Edilcentro) il pagamento di L. 5.944.0351.500.000.000 ed al Sig. G. L. il pagamento di L. 2.500.000.000, emesso in forza delle garanzie da costoro a suo tempo prestate. Gli ingiunti proposero separate opposizioni, poi riunite. Oltre a sollevare contestazioni sulla ritualità del proce- dimento monitorio, sull’addebito della commissione di massimo scoperto, sulla decorrenza e sulla misura degli interessi convenzionali applicati, essi eccepirono l’inva- lidità dei contratti stipulati, in quanto estranei all’og- getto sociale della Fincom, e negarono che ai crediti della banca derivanti dall’esecuzione di detti contratti competesse azione per il pagamento, trattandosi di ne- gozi assimilabili al gioco o alla scommessa e perciò rien- tranti nella previsione dell’art. 1933 c.c.. Sostennero poi che il passivo accumulato sul conto era frutto di operazioni finanziarie nel compimento delle quali l’istituto di credito era venuto meno ai doveri im- postigli dall’art. 6 dell’allora vigente L. n. 1 del 1991, perché aveva suggerito investimenti estremamente ri- schiosi senza adeguata informazione per il cliente ed in eccesso rispetto alle disponibilità finanziarie del medesi- mo e perché aveva agito in conflitto d’interessi con il cliente medesimo. La Fincom chiese perciò anche, in via riconvenzionale, la condanna in proprio favore del San Paolo al risarci- mento dei danni. La sola Edilcentro eccepì inoltre l’in- validità della concessa fideiussione, sia perché estranea al proprio oggetto sociale, sia perché rilasciata da un amministratore, il già menzionato Sig. G., che versava in conflitto d’interessi essendo al tempo stesso anche amministratore della Fincom. In corso di causa gli opponenti eccepirono altresì la nullità dei contratti dai quali le perdite erano scaturite, per violazione delle norme imperative contenute nel ci- tato art. 6 L. n. 1, ed anche il sig. G. formulò domanda di risarcimento dei danni. L’opposizione fu accolta dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedevatribunale, pertanto, previa con conseguente revoca del decreto oppostoingiuntivo, solo per i profili attinenti alla commissione di massimo scoperto ed alla decorren- za degli interessi. Le ulteriori ragioni addotte dagli op- ponenti non furono invece ritenute fondate ed i mede- simi opponenti furono perciò condannati al pagamento del debito capitale indicato nel ricorso monitorio, oltre agli interessi al tasso convenzionale richiesto. I gravami proposti contro tale decisione dalla Xxx.xxx, dalla Edilcentro e dal Sig. G. furono riuniti e rigettati dalla Corte d’appello di Torino con sentenza depositata il 10 novembre 2001. La corte piemontese ritenne infondata l’eccezione di nullità dei contratti aventi ad oggetto le operazioni fi- nanziarie in questione osservando che le violazioni de- dotte in causa riguardavano la condotta prenegoziale dell’istituto di credito, oppure obblighi legali accessori afferenti all’adempimento dei contratti già conclusi, ma non potevano riflettersi sulla validità di detti contratti. Escluse che alle menzionate operazioni potesse appli- carsi la previsione dell’art. 1933 c.c., rientrando esse tra quelle che l’art. 23 L. n. 1 del 1991, espressamente sot- trae alla citata previsione del codice. Stimò inammissi- bili, perché generiche, le doglianze riguardanti la ritua- lità del procedimento monitorio e la misura degli inte- ressi debitori. Negò che le più volte richiamate opera- zioni finanziarie potessero dirsi estranee all’oggetto so- ciale della Fincom e considerò che, comunque, non vi era prova dell’ipotizzata mala fede dell’istituto di credito in ordine all’asserita estraneità di dette operazioni al- l’oggetto sociale. Per analoghe ragioni la corte giudicò infondata anche l’eccezione di estraneità della fideius- sione prestata della Edilcentro all’oggetto sociale di quest’ultima società, ed escluse la configurabilità della situazione di conflitto di interessi in cui l’amministrato- re si sarebbe trovato nel rilasciare fideiussione per debiti di altra società appartenente al medesimo gruppo. Quanto, infine, alle domande di risarcimento dei dan- ni, la risoluzione corte d’appello dichiarò inammissibile quella pro- posta tardivamente, solo in corso di causa, dal Sig. G.; reputò invece ammissibile, nei soli limiti dell’originaria formulazione, quella proposta dalla Fincom, ma non fondata, per difetto di prova del nesso causale tra il dan- no sofferto da detta società e l’asserita situazione di con- flitto d’interessi in cui l’istituto di credito avrebbe agito e per essere rimasto indimostrato che i funzionari di detto istituto avevano istigato il cliente a compiere operazioni eccessivamente rischiose. Seguì la condanna in solido degli appellanti alle spese del grado, compren- sive di compensi professionali liquidati però non secon- do i dettami della tariffa forense, ritenuta inapplicabile alla stregua dei principi desumibili dal Trattato dell’U- nione europea, bensì sulla base dei parametri posti dal- l’art. 2233 comma 2 c.c. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cas- sazione, articolato in otto motivi ed illustrato con me- moria, la Fincom, la Edilcentro ed il Sig. G.. Ha resistito con controricorso e memoria il San Paolo. Con ordinanza n. 3683 del 16 febbraio 2007, la prima sezione civile di questa corte ha rilevato che, nella sen- tenza della stessa prima sezione del 29 settembre 2005, n. 19024, èò stato escluso che l’inosservanza degli ob- blighi informativi stabiliti dall’art. 6 L. n. 1 del 1991, possa cagionare la nullità del negozio, poiché quegli ob- blighi informativi riguardano elementi utili per la valu- tazione della convenienza dell’operazione e la loro vio- lazione non da luogo a mancanza del consenso, e per- ché la nullità del contratto eper contrarietà a norme im- perative postula una violazione attinente ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla strut- tura o al contenuto del contratto, e non invece all’ille- gittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative ovvero in fase di esecuzione, a meno che questa sanzio- ne non sia espressamente prevista anche in riferimento a dette ipotesi. Nella citata ordinanza della prima sezio- ne è stato però manifestato il dubbio che il principio dianzi ricordato, quantunque corrispondente ad un tra- dizionale filone giurisprudenziale, non sia coerente con i presupposti da cui muovono molteplici altre decisioni di questa corte: la quale ha ravvisato ipotesi di nullità c.d. virtuale del contratto in caso di mancanza di auto- rizzazione a contrarre o di mancanza di necessari requi- siti soggettivi di uno dei contraenti, in subordinecaso di contratti concepiti in modo da sottrarre una delle parti agli ob- blighi di controllo su di essa gravanti o da consentire l’aggiramento di divieti a contrarre, ed in caso di cir- convenzione d’incapace. Situazioni, queste, nelle quali è appunto la riduzione violazione di norme imperative concer- nenti la fase precontrattuale o le modalità esecutive del prezzorapporto contrattuale a venire in evidenza. CostituitasiD’altronde - ha osservato ancora l’ordinanza - il tradi- zionale principio di non interferenza delle regole di comportamento con quelle di validità del negozio, cui la soccitata sentenza n. 19024/05 si ispira, appare incrinato da molteplici recenti interventi del legislatore, che as- segnano rilievo al comportamento contrattuale delle parti anche ai fini della validità del contratto: tali l’art. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione9 L. n. 192 del 1998, deducendoin tema di abuso di dipendenza economica nei contratti di subfornitura di attività pro- duttive, fra l'altrol’art. 52, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia comma 3, del codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), in tema di contratti stipulati telefonicamente, l’art. 34 del citato codice, in tema di clausole vessatorie, l’art. 7 d.lgs.. 231 del 2002, in tema di clausola di dilazione dei vizitermini di pagamento, e l’art. 3 L. n. 287 del 1990, in tema di clausole imposte con abuso di posizione dominante. Il Tribunale revocava ricorso è stato perciò rimesso alle sezioni unite, sia per dirimere il decreto ingiuntivo eravvisato contrasto di giurisprudenza sull’in- terferenza tra regole di comportamento e regole di vali- dità del contratto, in accoglimento della domanda sia comunque perché si tratta di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma que- stione di L. 6.804.301massima e di particolare importanza.
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Samples: Contratti in Genere Invalidità Nullità Del Contratto
Svolgimento del processo. Con atto convenne innanzi al pretore di citazione notificato il 22.12.1987, Roma D.A. A. per ottenerne la Tessitura Della Torre s.a.scondanna al pagamento in xxx xx xxxxxxxx xx X. 00.000.000 xxxx’assunto che si era obbligata solidalmente con la convenuta nei confron- ti della s.n.c. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il De Angelis mobili al pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. 10.500.000; che di tale somma s'era dichiarata creditrice aveva successivamente stipulato transa- zione con la quale si era obbligata a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva pagare la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della maggiore somma di L. 6.804.30122.000.000, che aveva adempiuto quest’ulti- ma obbligazione. Nella resistenza della convenuta il tribunale di Roma (medio tempore era stato soppresso l’ufficio del pretore) respinse la domanda che, viceversa, la corte di appello di Roma accolse in parte, condannando la D.A. al paga- mento di Euro 3.506,66 oltre accessori, con sentenza resa su gravame principale della R. ed incidentale della D.A. In motivazione la corte ha considerato quanto segue. Con scrittura privata in data 4 marzo 1989, rispetto alla quale si è verificato riconoscimento tacito a norma del- l’art. 215 Codice procedura civile da parte della D.A., costei e la R. hanno assunto l’obbligazione solidale di pa- gare L. 11.000.000; con atto di transazione in data 9 marzo 1995 la sola R. si è obbligata al pagamento di L. 22.000.000; tale atto non produce effetti nei confronti della D.A. che non ha dichiarato di volerne profittare, sicché la medesima è tenuta in via di regresso nei limiti dell’obbligazione originaria. Avverso tale sentenza la D.A. ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo due motivi sostenuti con memo- ria; la R. ha resistito con controricorso.
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Samples: Contratti
Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato ricorso depo- sitato il 22.12.1987, 30 giugno 1999 la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso Grizzly Italia S.p.A. adiva il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio Padova in funzione di giudice del lavoro lamentando che Xxxxx Xxxxx, già suo agente con incarico di capo-vendite, e anche già azionista e consigliere d’amministrazione della società, aveva violato il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti in data 23 maggio 1997, separatamente ma contestualmente ad istanza della Litostampa s.r.l. che un accordo transattivo di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo risoluzione e definizione novativa del rapporto di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto agenzia e, più in subordinegenerale, nel contesto, almeno temporale, della cessione ad un terzo da parte del Ganeo delle azioni societarie di sua proprietà e dell’abbandono da parte del mede- simo della carica di amministratore. La ricorrente chiedeva quindi l’accertamento delle lamentate violazioni e l’inibizione della continuazione dei re- lativi comportamenti, nonché la riduzione condanna del prezzoGa- neo alla restituzione dei corrispettivi già versatigli e al pagamento della penale di lire 460.000.000, esclusa la corresponsione in suo favore della resi- dua quota, di lire 50.000.000, del corrispettivo pattuito. CostituitasiMotivi della decisione. — Con il regolamento di competenza la Grizzly Italia S.p.A. sostiene la competenza del giudice del lavoro di Padova, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava nell’ambito della cui circoscrizione pacificamente risiede il decreto ingiuntivo eGaneo, in accoglimento riferimento al quarto comma del testo vigente dell’art. 413 c.p.c., osservando che il patto di non concorrenza non poteva ri- collegarsi alla vendita delle azioni della domanda società, intercorsa con un altro soggetto (e riguardante anche le azioni della Grizzly Portogallo, operante in tutta la penisola iberica), anche perché il patto di riduzione non concorrenza riguardava solo l’Italia e il contratto di vendita delle azioni era corredato di clausola arbitrale: il patto poteva quindi ricolle- garsi solo all’incarico di agente ed eventualmente a quello di consigliere di amministrazione. E, in effetti il collegamento con il ruolo di agente si desume dal nesso temporale: nello stesso giorno è stata sottoscritta anche la transazione generale relativa a questo rapporto, nella quale è inserita la condizione del prezzopuntuale pagamento delle quote in danaro relative al patto di non concorrenza. D’altra parte il collegamento con il rapporto di consigliere conduce alle stesse conclusioni, condannava perché la socrelativa attività è stata svolta in maniera continuativa e coordinata per quasi vent’anni, e quindi il rapporto relativo è riconducibile all’art. Litostampa alla restituzione della somma 409 c.p.c. Inoltre ciò che sostanzialmente giustifica la limitazione dell’attività lavorativa del Ganeo è la sua prece- dente attività lavorativa sia come agente che come consigliere d’amministrazione, mentre al riguardo la posizione di L. 6.804.301socio è ininfluente.
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Samples: Contratto D’agenzia
Svolgimento del processo. Con atto citazione del 21/11/86 i signori P.R. e P.G. , quest’ultimo anche quale procuratore speciale di citazione notificato R.N. , R.F. , P.P. e P.O. convenivano davanti al tribunale di Lamezia Terme Euromanagement Italia International Selettive Brokers spa (da ora, Euromanagement spa), Reno spa e Previdenza spa in l.c.a. - società tutte collegate tra loro e riferibili al signor S.L. - per sentir annullare il 22.12.1987contratto 28/12/81 con il quale essi attori avevano venduto alla Euromanagement spa un edificio di loro proprietà per il prezzo di 200 milioni di Lire. A fondamento della domanda gli attori deducevano il dolo della parte acquirente, assumendo che il loro consenso sarebbe stata viziato da errore essenziale sull’oggetto del contratto, indotto da un complesso di manovre e raggiri attuati subdolamente dagli agenti del suddetto S. . In particolare, per quanto qui ancora interessa, gli attori esponevano che: - nonostante la fittizia dichiarazione contrattuale secondo cui il prezzo dell’immobile sarebbe stato interamente corrisposto prima della stipula del rogito di trasferimento, essi in realtà avevano accettato, quale corrispettivo della vendita, un certificato di investimento e prelievo automatico di 200 milioni di Lire, con scadenza 4 settembre 1984, loro rimesso dalla Reno spa il 9/1/82; alla consegna di tale certificato aveva fatto seguito la nota 7/3/84 della Previdenza spa con la quale quest’ultima attestava di aver ricevuto dalla Reno spa l’incarico relativo alla posizione fiduciaria in questione, con il riepilogo delle quote investite dagli attori nella somma di 200 milioni di Lire; - nonostante le richieste formulate dagli attori secondo le previsioni contrattuali, la Tessitura Della Torre s.a.sPrevidenza s.p.a. proponeva opposizione avverso non ha mai provveduto al rimborso del capitale. Nel corso del giudizio di primo grado - nel quale la Previdenza spa in l.c.a. si era costituita in persona del commissario liquidatore, professor Xxxxxxx Sarta, mentre non si erano costituite Euromanagement spa e Reno spa - quest’ultime venivano a loro volta poste in liquidazione coatta amministrativa e il decreto ingiuntivo contraddittorio veniva integrato nei confronti del 26.11.1987 loro commissario liquidatore (per entrambe, il medesimo professor Sa. ), il quale si costituiva in giudizio. Il tribunale di Lamezia Terme accoglieva la domanda degli attori e dichiarava "la nullità assoluta e l’inefficacia" della compravendita 28/12/81 per dolo dell’acquirente, disponendo la restituzione dell’immobile venditori. La Corte d’appello di Catanzaro, adita con l’impugnativa della Previdenza spa in l.c.a., della Euromanagement spa in l.c.a. e della Reno spa in l.c.a., rigettava i gravami e confermava interamente la sentenza di primo grado. In primo luogo la Corte territoriale disattendeva il motivo di appello concernente la statuizione di primo grado di rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento contrattuale ex art. 1442 c.c., seguendo però un percorso argomentativo diverso da quello seguito dal primo giudice e censurato dalle appellanti. La Corte infatti giudicava erronea l’affermazione del tribunale secondo cui la notifica della citazione introduttiva alla Previdenza spa in l.c.a. avrebbe interrotto la prescrizione nei confronti della Euromanagement spa in l.c.a., sottolineando come gli attori avessero proposto una domanda di annullamento contrattuale e non una domanda risarcitoria, cosicché il richiamo del primo giudice all’estensione dell’effetto interruttivo nei confronti dei condebitori solidali di cui all’articolo 1310 c.c. doveva giudicarsi fuori luogo. Essa, tuttavia premesso che la scoperta del dolo, momento di decorrenza del termine di prescrizione, risaliva al 23/9/85, data in cui P.G. protestò per la prima volta per il pagamento mancato versamento delle somme dovutegli - affermava che la prescrizione doveva ritenersi validamente interrotta dalla citazione introduttiva notificata alla Euromanagement spa in bonis. In proposito - precisato che dagli atti risultava che a quest’ultima la citazione introduttiva era stata notificata mediante spedizione del plico a mezzo posta presso la sede di L. 5.944.035XXXXXX il 12/12/86 e che in atti non vi era traccia di una seconda notifica (apparentemente menzionata nel verbale dell’udienza del giudizio di primo grado del 14/3/90) - la Corte argomentava come non fosse necessario verificare la validità della notifica del 12/12/86, emesso dal Presidente in quanto, non avendo Euromanagement spa in l.c.a. contestato la ricezione della citazione del Tribunale 1986 da parte della destinataria, non sarebbe stato possibile rilevare di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. che ufficio la questione di un’eventuale invalidità di tale somma s'era dichiarata creditrice notifica, "sia perché non eccepita dalla parte interessata nella prima difesa successiva alla propria costituzione in giudizio (art. 157 c.p.c.) sia perché non fatta oggetto di motivo di impugnazione, in ottemperanza al principio della conversione delle nullità i motivi di gravame". In secondo luogo la Corte territoriale dichiarava l’appello inammissibile, per difetto di specificità, nella parte in cui le appellanti si limitavano a titolo rinviare agli assunti difensivi svolti in primo grado, mentre lo rigettava nella parte in cui le appellanti lamentavano l’assenza di saldo per una fornitura prova del mancato pagamento corrispettivo contrattuale. A quest’ultimo riguardo la Corte territoriale affermava che, ancorché nell’atto di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca compravendita i venditori avessero dato quietanza del decreto oppostopagamento del corrispettivo convenuto, la risoluzione stretta concomitanza cronologica tra la cessione dell’immobile e l’emissione del contratto ecertificato di investimento, nonché la perfetta corrispondenza tra la somma indicata nel certificato e quella indicata quale corrispettivo della vendita, ragionevolmente dimostravano che il trasferimento dell’immobile non era stato accompagnato dal versamento del corrispettivo, ma dalla mera assunzione di un debito, attraverso la consegna del documento attestante il transito della somma in subordineun programma di investimento. Previdenza spa in l.c.a., Euromanagement spa in l.c.a. e Reno spa in l.c.a. ricorrono per cassazione avverso la riduzione del prezzosentenza della Corte catanzarese proponendo quattro motivi di doglianza. Costituitasi, la socI signori P.G. e P.R. resistono con controricorso. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei viziLa sola Euromanagement spa in l.c.a. ha depositato memoria. Il Tribunale revocava ricorso è stato discusso alla pubblica udienza dell’8.3.16, nella quale il decreto ingiuntivo e, Procuratore Generale ha concluso come in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301epigrafe.
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Samples: Contract and Default
Svolgimento del processo. 4.1. Con “atto di citazione diffida ad adempiere e di contestuale accesso agli arbitri” notificato in data 6 febbraio 2019 alla AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 DI AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA (d’ora innanzi anche la “Azienda”), STS SERVIZI TECNOLOGIE SISTEMI s.r.l. (d’ora innanzi anche “STS” o la “Società”) ha invitato la Azienda a pagare la somma di Euro 414.485,31 per attività svolte dalla società in dipendenza della Convenzione e del successivo “Atto Aggiuntivo alla convenzione stipulata tra la società S.T.S. Servizi Tecnologie Sistema S.p.A. con l’allora X.X.XX. n. 3 di Castel di Sangro in data 1 marzo 1991 per notaio Xxxxxxx Xxxxx rep. 12063 racc. 3610 relativa alla progettazione e realizzazione delle opere necessarie per il 22.12.1987completamento del sistema dei presidi sanitari della X.X.XX. di Castel di Sangro (AQ)” concluso in data 21 maggio 1996 per notaio Xxxxxxx Xxxxx, rep. n. 17763, racc. 5751 (di seguito anche solo l’“Atto Aggiuntivo”) in riferimento all’Ospedale di Castel di Sangro, al DBS di Roccaraso e alla RSA di Ataleta. La società esponeva altresì che, in mancanza di tempestivo adempimento, avrebbe ritenuto la sua richiesta di pagamento rigettata e l’atto notificato avrebbe assunto valore, portata ed effetti di domanda di arbitrato, ai sensi dell’art. 31 della Convenzione e così, dichiarando di adire per la risoluzione della controversia il Collegio arbitrale di cui all’art. 31 citato, STS nominava quale arbitro di propria designazione l’avv. Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx ed invitava l’Azienda a procedere alla designazione del proprio arbitro. Con successivo “atto di nomina (di) nuovo arbitro di parte” notificato alla Azienda il 28 ottobre 2019, STS, preso atto della dichiarazione del xxxx. Xxxxxxxx di non accettare la nomina di arbitro, nominava come arbitro di parte il Prof. Avv. Xxxxx Xxxxxx.
4.2. Con “atto di nomina di arbitro” notificato a STS il 17 marzo 2020, la Tessitura Della Torre s.a.sAzienda nominava quale arbitro di propria elezione il Dirigente Amministrativo Avv. proponeva opposizione avverso Xxxx Xxxxxxx. La precedente nomina, quale arbitro di parte della Azienda, da parte del Presidente del Tribunale, dell’Avv. Xxxxxxxxx Xxxx perdeva quindi ogni effetto, dovendo il decreto ingiuntivo procedimento arbitrale essere amministrato dalla Camera Arbitrale dell’ANAC e non possedendo il suddetto avv. Xxxx (per espressa dichiarazione della Camera Arbitrale) i requisiti prescritti, a pena di nullità, per la nomina ai sensi dell’art. 209, co. 5, d.lgs. n. 50 del 26.11.1987 2016.
4.3. Con comunicazione del 26 marzo 2020 (prot. n. 0024303, Aus-Arbit. Strutture Ausiliarie Camera Arbitrale) la Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso Autorità Nazionale Anticorruzione rappresentava che (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 209 c. 8 d.lgs. n. 50/2016) il Consiglio della Camera Arbitrale, nella seduta del 25 marzo 2020, in riferimento al procedimento contraddistinto da R.G.A. 14/19 preso atto della designazione degli arbitri di parte, aveva deliberato alla unanimità di voti espressi di nominare il Collegio arbitrale nelle persone del Prof. Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx, come terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale; Prof. Avv. Xxxxx Xxxxxx, nato a Roma il 3 maggio 1938, quale arbitro designato da STS; Avv. Xxxx Xxxxxxx quale arbitro designato dall’Azienda.
4.4. Il 26 maggio 2020, presso lo studio del Prof. Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx, sito in Roma, Viale Gorizia n. 52 (Studio Legale PBFM), si sono riuniti i componenti del Collegio Arbitrale (Prof. Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx; Prof. Avv. Xxxxx Xxxxxx; Avv. Xxxx Xxxxxxxx), i quali hanno dichiarato di accettare la nomina ad arbitri, ribadito di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, attribuito al Prof. Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx (come stabilito dalla Camera Arbitrale nei modi dianzi indicati) la funzione di Presidente del Collegio e fissato la sede dell’arbitrato in Roma presso lo studio del Presidente del Collegio Prof. Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Viale Gorizia n. 52.
4.5. Il 14 settembre 2020 si è tenuta presso la sede dell’Arbitrato la prima udienza di comparizione delle parti nel corso della quale le parti personalmente intervenute e i rispettivi avvocati hanno dato atto che è stato loro comunicato regolarmente il deposito avversario e si è altrettanto regolarmente dispiegato il contraddittorio nella fase introduttiva che ha preceduto la udienza arbitrale.
4.6. Ritualmente depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali, in data 17 novembre 2020 si è tenuta l’udienza di discussione finale mediante collegamento telematico sulla piattaforma Teams all’esito della quale il Collegio ha preso in decisione la causa, riservandosi di provvedere entro il termine fissato, col consenso delle parti, al 21 febbraio 2021 (salvo ulteriore proroga ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 820 c.p.c.) ed assegnando alle parti ulteriore termine sino a venerdì 4 dicembre 2020 per il pagamento deposito (con comunicazione via PEC a ciascun arbitro) di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301scritti difensivi conclusionali.
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Samples: Arbitration Agreement
Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato reclamo depositato il 22.12.19873 novembre 2014, B.F. impu- gnava la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente sentenza n. 280/14 del Tribunale di Busto Arsizio Rovigo con cui venne respinta l’opposizione all’ordinanza del 14 novembre 2013 contenente il rigetto della sua domanda diretta all’annullamento del licenziamento intimatole il 19 febbraio 2013 dalla società Serenissima Ristorazione s. p.a., subentrante in appalto di ristorazione ad istanza altra società (Sodexo s.p.a.), per mancato superamento della Litostampa s.r.lprova. Resisteva la società. Con sentenza depositata il 18 aprile 2015, la Corte d’appello di Venezia accoglieva il reclamo, annul- lando il licenziamento, e per l’effetto condannando la società alla reintegra nel posto di lavoro della B. ed al risarcimento del danno commisurato a dodici men- silità della retribuzione globale di fatto, oltre che al versamento dei contributi previdenziali. Riteneva la Corte illegittimo e comunque indeterminato il patto di prova de quo, illegittimo il relativo licenziamento, ed applicabile, per insussistenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, la tutela reintegratoria L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 6, come novellato dalla L. n. 92 del 2012. Per la cassazione di tale somma s'era dichiarata creditrice sentenza propone ricorso la s.p.a. Serenissima Ristorazione, affidato a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificatetre motivi. Deduceva Resiste la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301B. con controricorso.
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Samples: Cambio Di Appalto
Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 22.12.1987sent. 27 marzo 2014 la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Regione siciliana, in parziale accoglimento del 26.11.1987 gravame interposto dai signori Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx e in conseguente parziale riforma della pronunzia Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il pagamento di L. 5.944.035la Regione siciliana n. 447/2012, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. che di tale somma s'era dichiarata creditrice ha rideterminato in diminuzione l’ammontare liquidato a loro rispettivo carico in primo grado a titolo di saldo danno erariale, e in particolare, per una fornitura quanto in questa sede ancora d’interesse, a carico del Manen- ti, per aver “arbitrariamente disposto, con la delib. n. 88/2002, un accreditamento provvisorio della clinica Villa Santa Xxxxxx di scatole Bagheria e di cartone stampate plastificateaverle per ciò stesso consentito di erogare prestazioni di altissima specializzazione in regime convenzionale di assistenza diretta e di aver delegato il direttore pro tempore del distretto di Bagheria, xxxx. Deduceva Xxxxx, a concordare le tariffe per prestazioni di alta specializzazione non previste nel tariffario regionale”. Avverso la società opponente l'esistenza suindicata pronunzia della corte di vizi della merce (scollatura delle scatole) che merito il Manenti propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso la rendevano inidonea all'uso: vizi che Procura generale presso la Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana. L’altro intimato non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301ha svolto attività difensiva.
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Samples: Contratti Pubblici
Svolgimento del processo. Con atto La COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES S.P.A., quale società incorporante la Drive Rent S.P.A, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di citazione notificato il 22.12.1987Milano che ha confermato la sentenza n. 433/33/2008 della Commissione Tributaria Provinciale dello stesso capoluogo di rigetto dei ricorsi riuniti, proposti dalla CAR WORLD S.R.L. e dalla DRIVE RENT S.P.A avverso l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta registro emesso dall'Agenzia delle Entrate di Milano relativo a cessione di ramo d'azienda formalizzata nell'anno 2003, con accertamento valore elevato da Euro 307.286,00 ad Euro 7.250.709,00. La ricorrente premetteva che: - nel 2001, la Tessitura Della Torre s.a.sCar World Italia S.p.a., al fine di sviluppare il servizio noleggio a lungo termine di autovetture 2aveva provveduto all'acquisto di un consistente parco auto anche attraverso un contratto di "factoring" con la "Faber Factor", usato come strumento di finanziamento, assumendo l'atto negoziale la forma della cessione di crediti futuri; - allargato il parco auto, il corrispondente ramo d'azienda è stato separato e ceduto ad altra società, la CWI RENT S.p.a. proponeva opposizione avverso (poi divenuta Drive Rent S.p.a. e poi incorporata nella società oggi ricorrente); - la cessione del ramo d'azienda ha avuto ad oggetto sia le autovetture destinate al noleggio sia il decreto ingiuntivo debito nei confronti della Faber Factor, sicchè di tale debito si è tenuto conto nella determinazione del 26.11.1987 valore del ramo d'azienda ceduto ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro. - Dall'attivo del ramo d'azienda, costituito dalle autovetture possedute (Euro 15.734.703.00), dall'avviamento (Euro 1.000.000,00) e da altre attrezzature (Euro 34.320,00) sono state sottratte le passività costituite dai debiti verso la società di factoring (Euro 6.943.423,00) ed altri debiti nei confronti delle società del gruppo (Euro 9.495.627,00), nonchè TFR e ratei del personale (Euro 22.787,00). In definitiva il valore dato al ramo d'azienda era pari ad Euro 307.286,00; - Con l'avviso di liquidazione, impugnato innanzi alla CTP, l'Agenzia delle Entrate ha liquidato l'imposta di registro aumentando il valore dichiarato eliminando il debito nei confronti della Faber Factor, motivando che tale debito non avrebbe potuto essere computato nella determinazione del ramo d'azienda poichè, al fine della deducibilità dei debiti relativi al finanziamento ottenuto dalla società di factoring, nel bilancio avrebbero dovuto necessariamente risultare corrispettivi crediti nei confronti dei terzi, circostanza questa non evidenziata in bilancio. Più precisamente, l'Ufficio finanziario rappresentava che tali debiti sono qualificati come "anticipazioni contanti", ovverossia anticipazioni derivanti da corrispettivi per cessione di crediti. Poichè i crediti non sono oggetto di trasferimento non possono trovare collocazione nello stato passivo della società ceduta e neanche le anticipazioni (passività) correlate a tali crediti. Quindi, poichè tali debiti nei confronti della società di Factoring non hanno correlazioni con le poste dell'attivo e non ineriscono al ramo d'azienda ceduto, essi vanno scomputati dal netto di cessione. Sostanzialmente, secondo l'Ufficio, i debiti della Car World Italia S.p.a. verso Faber Factor non deriverebbero da un finanziamento attinente l'acquisto del parco auto da destinare al noleggio e, quindi, relativo al ramo d'azienda oggetto di cessione, bensì atterrebbero esclusivamente ad un normale rapporto di factoring costituito da cessione di crediti da parte dell'odierno ricorrente in favore della Faber factor a nulla valendo il pagamento tenore letterale del contratto sottoscritto tra le parti l'(OMISSIS). - L'avviso di L. 5.944.035rettifica veniva impugnato, emesso dal Presidente del Tribunale come già esposto, innanzi alla CTP di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.lMilano dalla Drive Rent S.p.a. e dalla Car World S.r.l. che ne eccepivano l'illegittimità stante l'effettiva inerenza dei debiti trasferiti con il ramo d'azienda ceduto, in quanto il debito nei confronti della Faber Factor era sorto quale finanziamento per l'acquisto da parte della Car World Italia S.p.a. delle autovetture da dare in locazione e non quale contropartita per la cessione di crediti che, non essendo stata ancora avviata l'impresa, non potevano essere maturati. Con la sentenza, depositata il 25 settembre 2008, la CTP di Milano, dopo aver riunito i due giudizi, ha rigettato i ricorsi ritenendo fondata la tesi dell'Agenzia delle Entrate. Proposto appello la CTR di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la statuizione dei primi giudici affermando: "perchè il debito venga computato, in quanto inerente, occorre che l'inerenza venga dimostrata da una specifica connessione che nel nostro caso non risulta affatto.....risulta, invece, chiaramente l'insussistenza di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo connessione poichè alla voce debiti nei confronti della società di saldo per Factoring (qualificati come anticipazione contratti) non corrisponde una fornitura simmetrica contropartita all'attivo". Di qui l'impossibilità di scatole considerare tali debiti inerenti rispetto alla cessione del ramo d'azienda, trattandosi in realtà di cartone stampate plastificateun accollo di debito che risulta pertanto non giustificato e, quindi, non compatibile". Deduceva La ricorrente Cobra Automotive Technologies S.p.a. con il primo motivo eccepisce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, 3n. 5, l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione all'inerenza del ramo d'azienda del debito di Euro 6.943.423,00 con la società opponente l'esistenza Faber Factor, con particolare riferimento alla mancata valutazione della documentazione depositata proprio al fine di vizi evidenziare la intrinseca natura dell'atto sottoposto a tassazione. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del principio di inerenza di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52, dell'art. 2555 c.c. e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109. Si deduce che i giudici di secondo grado hanno illegittimamente affermato che l'inerenza di un debito sociale vada esclusa in mancanza di una corrispondenza dello stesso debito - non già con l'attività d'impresa - bensì con una posta attiva nel bilancio, in sostanza al debito non è connesso un corrispondente credito nell'attivo del ramo d'azienda ceduto. Sul punto si argomenta, da parte ricorrente, che al fine della merce valutazione dell'inerenza di un costo (scollatura e del conseguente debito) non rileva che lo stesso abbia prodotto un profitto, bensì che lo stesso sia connesso e congruo con l'attività d'impresa. Si aggiunge che l'inerenza non può intendersi come vincolo di connessione specifica con l'attività reddituale, bensì va individuata nell'esistenza di un rapporto causale con l'esercizio dell'impresa, nel senso che i componenti positivi e negativi derivino dall'esercizio dell'impresa, costituiscano cioè componenti tipici dell'attività lucrativa dell'impresa. Si richiamano le pronunce di questa sezione della Corte del 30 luglio 2007 n. 16826, e 30 luglio 20017 n. 16824. Si è costituita con controricorso l'Agenzia delle scatole) Entrate, in persona del Direttore p.t. che eccepisce l'infondatezza e/o l'inammissibilità del primo motivo rappresentandosi che con esso la ricorrente pare sostanzialmente riproporre le medesime censure contenute nell'atto di appello e richiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione di merito del materiale probatorio in atti. Le eccezioni sollevate risultano prive di pregio ed infondate atteso, comunque, il mancato assolvimento dell'onere probatorio. Quanto al secondo motivo, con cui la ricorrente società deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, dell'art. 2555 c.c. e del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 55 e 109, la controricorrente Agenzia delle Entrate ripropone l'eccezione di inammissibilità, avanzata in appello, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57, di tale eccezione ciò in quanto essa non risultava proposta nel primo grado di giudizio e, quindi, non era proponibile per la prima volta in sede di impugnazione della sentenza di primo grado. In secondo luogo si contesta il rilievo della ricorrente società secondo cui l'Ufficio non avrebbe avuto il potere di disconoscere le passività per cui è processo, atteso che la rendevano inidonea all'uso: vizi scelta delle attività e passività che compongono l'azienda sarebbe una scelta demandata alle parti, mentre all'Ufficio è demandato solo il potere di controllo del valore venale e mai quello di escludere passività o includere attività. Sul punto si richiama le pronunce a Sezioni Unite di questa Corte nn. 30055 3e 30057 del 2008 in tema di comportamenti elusivi. Nel caso di specie, si argomenta, l'oggetto della ripresa a tassazione che ha determinato una rettifica in aumento della base imponibile è costituito dal disconoscimento di una passività della cui sussistenza ed inerenza controparte era chiamata a fornire la prova al fine di ammetterne effettivamente la validità di incidere sulla determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro dovuta per la cessione del ramo d'azienda. Si richiama la disposizione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, che, coordinata con il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a), contiene i criteri generali di rideterminazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro per la cessione d'azienda, dalla stessa emerge chiaramente come debba esservi un legame tra le fonti di finanziamento (passività) e gli impieghi (attività) non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditriceessendo sufficiente che vi sia un attivo e passivo, ma è necessario che una determinata passività sia stata utilizzata per l'acquisto di una specifica posta all'attivo. ChiedevaCiò 4implica, pertantodiversamente da come opina la ricorrente, previa revoca che l'Ufficio, nella determinazione del decreto oppostovalore dichiarato dalle parti, deve tener conto soltanto di quelle passività che sono correlate all'azienda ceduta. Con memoria depositata nei termini, la risoluzione del contratto eCobra Automotive Tchnologies S.p.a, in subordinerisposta alle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, la riduzione ribadendo le argomentazioni già poste a base del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia ricorso per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301cassazione.
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Samples: Sentenza
Svolgimento del processo. Con atto di citazione precetto notificato il 22.12.198731 ottobre 2001 Xxxxx Xxxxxx Xxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx intimavano alla s.n.c. La Griglia d’Oro di Xxxxxxxx Xxxxxxx & C. il rilascio dell’immobile in Monterotondo, xxx X. Xxxxxxx 39, in forza del provvedimento 1 luglio 1996 con cui il Pretore di Roma aveva convalidato la Tessitura Della Torre s.a.slicenza per finita locazione. L’intimata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del tale precetto con citazione a giudizio dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. che Tivoli, deducendo la mancanza di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto eesecutivo, in subordinequanto il provvedimento era stato già integralmente eseguito, la riduzione del prezzocon reintegra delle proprietarie nel possesso dell’immobile, ma poi il loro rappresentante aveva consentito ad essa opponente di detenere l’immobile stesso per qualche tempo per liberarlo delle attrezzature ivi esistenti, con ciò rinnovando il rapporto già esaurito. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava Le opposte contestavano la fondatezza dell'opposizionedell’opposizio- ne. Respinta quest’ultima dal Tribunale ed interposto da La Griglia d’Oro appello, deducendoresistito dalle appellate, fra l'altro, con sentenza depositata il 2 dicembre 2004 la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo eCorte d’appello di Roma, in accoglimento dell’opposizione, dichiarava l’inesistenza del diritto delle appellate a procedere ese- cutivamente per il rilascio dell’immobile de quo sulla base dell’ordinanza di convalida dell’1 luglio 1996. Avverso detta sentenza ha quindi proposto ricorso per cassazione la Chinni Xxxxxxxxxx, anche quale unica erede della domanda di riduzione del prezzodefunta Xxxxx Xxxxxx, condannava con tre motivi, mentre la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301so- cietà intimata ha resistito con controricorso, depositando anche una memoria.
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Samples: Contratto Di Locazione
Svolgimento del processo. Con atto sentenza 15-30 novembre 2005 (no 40 2006) la Corte d'appello di citazione notificato il 22.12.1987, L'Aquila ha confermato la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente decisione del Tribunale di Busto Arsizio Teramo del 19 aprile 2001, che aveva rigettato la domanda dell'attore Xx.Xx. intesa ad istanza della Litostampa s.r.lottenere la declaratoria di inadempienza dei concedenti, tutti eredi di De. Xx.Xx. , al contratto di affitto di fondo rustico, stabilito per la durata di quindici anni, dal (OMESSO). Con la medesima decisione, il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta in via autonoma da Qu. e De. Do. Ro. , con ricorso del 19 febbraio 2000. Il ricorrente Fe. , nel ricorso introduttivo, aveva dedotto che De. Xx.Xx. (xxxxx causa dei tre resistenti) gli aveva concesso in affitto un fondo rustico di sei ettari, coltivato a noccioleto, con la possibilita' di raccolta dei tartufi ivi esistenti. In forza di tale somma s'era dichiarata creditrice contratto egli doveva provvedere alla coltivazione del noccioleto e poteva usufruire della parte non abitativa della casa colonica e delle attrezzature agricole, ripartendosi tra concedente ed affittuario il cinquanta per cento delle spese e del raccolto delle nocciole. Sotto il controllo del De. Do. - proseguiva il ricorrente Fe. - egli aveva provveduto a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificatepiantare alberi tartufigeni. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. ChiedevaDeceduto il concedente, pertantogli eredi - subentrati nel contratto lo avevano estromesso senza preavviso dal fondo, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava chiudendo il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301recinto e le rimesse degli attrezzi.
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Samples: Contratti Immobiliari E Agrari
Svolgimento del processo. Con atto di citazione regolarmente notificato il 22.12.1987, la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva T. e C. convenivano in giudizio la società opponente l'esistenza A. al fine di vizi sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti e derivanti dall’inadempimento di quest’ultima ad un contratto di vendita di cosa futura stipulato fra le parti in data 31.5.2007, per atto pubblico, e relativo ad un immobile in costruzione sito in Avezzano, via *. Allegavano in particolare di aver stipulato con la controparte tale contratto relativo ad un immobile in corso costruzione ad opera della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava società A. Deducevano di aver versato interamente il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava pari ad euro 246.000,00. Allegavano come controparte gli avrebbe consegnato in data 20.10.2007 un immobile caratterizzato da molteplici vizi e difformità rispetto a quanto pattuito. Deducevano come ancora la socsocietà A. non avrebbe consegnato il certificato di abitabilità,il collaudo sismico,il certificato di conformità dell’impianto idraulico, termico ed elettrico e la certificazione di conformità degli infissi esterni della costruzione. Litostampa Allegavano di aver intimato alla restituzione della somma controparte l’eliminazione dei vizi in data 31.7.08 e 4.9.08. Deducevano di L. 6.804.301aver promosso ATP presso questo Tribunale. Allegavano di aver patito danni a cagione di tali inadempimenti, costituiti dalla totale assenza di valore di mercato dell’immobile acquistato ( e pari al prezzo versato), dalle spese notarili e di registrazione dell’atto di vendita , dalle spese sostenute per l’eliminazione di dei vizi e delle difformità, nonché dai danni morali. Chiedevano il risarcimento di tali danni ai sensi dell’ articolo 1453 c.c. (configurando la vendita di un immobile senza la consegna del certificato di abitabilità fattispecie di aliud pro alio) e dell’art.1669 c.c. Si costituiva la società A. contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto.
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Svolgimento del processo. Con atto citazione del giugno 1985 la M.I.C. di citazione notificato il 22.12.1987, la Tessitura Della Torre Xxxxxxxxx Xxxxxx s.a.s. proponeva opposizione avverso aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna M. Xxxxxxxx per sentir dichiarare la risoluzione dei contratti preliminari di compravendita, stipulati in 12-17 luglio 1983 e l'8 marzo 1984, per inadempimento della M., promissaria acquirente, con la restituzione degli immobili ed il risarcimento del danno. Nelle more del giudizio la M. aveva riconsegnato uno degli appartamenti (quello oggetto del preliminare 8 marzo 1984) mantenendo la detenzione dell'altro. La causa si concludeva con la sentenza, in data 18 giugno 1991, con la quale il Tribunale dichiarava risolto il preliminare relativo all'appartamento ancora detenuto e condannava la M. al pagamento della somma di lire 62.500.000 a titolo di risarcimento del danno conseguente al mancato godimento dell'immobile da parte dell'attrice. La M., con ricorso per decreto ingiuntivo del 26.11.1987 1^ ottobre 1992, chiedeva la restituzione della caparra versata per il pagamento l'importo di L. 5.944.03557.500.000, emesso dal Presidente essendo intervenuta, in data 14 ottobre 1991, la stipula del contratto di compravendita dell'immobile tra la s.a.s. M.I.C. ed i Signori C.- N.. Il decreto ingiuntivo era concesso e veniva opposto dalla M.I.C. s.a.s.. Il giudizio di opposizione - nelle more del quale diveniva esecutiva la sentenza 18 giugno 1991 - si concludeva con la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della M.I.C., da parte del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza Bologna a corrispondere alla M. la somma di L. 57.500.000, pari all'importo della Litostampa s.r.lcaparra versata. L'appello proposto dalla M.I.C. s.a.s. avverso la sentenza del Tribunale era respinto dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza del 24 luglio 2000. La Corte osservava che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva il preliminare relativo all'appartamento non restituito conteneva la società opponente l'esistenza di vizi riserva, in favore della merce (scollatura delle scatole) promissaria acquirente, della nomina dell'acquirente definitivo, - che la rendevano inidonea all'uso: vizi compravendita era stata stipulata - come si leggeva nell'atto - "in esecuzione del contratto preliminare"; che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditriceera pacifico il versamento della caparra nella misura indicata; che la stipula del contratto definitivo tra la M.I.C. s.a.s. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, ed i Signori C. - N. era stata successiva al deposito della sentenza che aveva dichiarato la risoluzione del preliminare; che con la "esecuzione" del detto preliminare, dopo che ne era stata dichiarata la risoluzione, la M.I.C. s.a.s. aveva "inteso abbandonare” la domanda proposta superando "per facta concludentia" il "decisum" della sentenza che aveva pronunziato la risoluzione; che, quindi, era da condividersi la decisione dei primi giudici fondata sulle stesse ragioni; che l'atto di appello conteneva “dichiarazioni" integranti la confessione del fatto che il contratto edefinitivo era stato concluso "in esecuzione del preliminare"; che gli acquirenti risultanti dal definitivo erano stati indicati dalla M. nell'esercizio della facoltà prevista nel preliminare e che l'acquisto era avvenuto per lo stesso prezzo in esso concordato; che, essendo la domanda di danni fondata sulla risoluzione per inadempimento, una volta che questo era venuto meno, per il comportamento volontario e concludente della parte adempiente, risultava travolta anche la domanda accessoria per i danni derivati dall'inadempimento. Avverso detta sentenza, notificata il 12.1.2001, ricorre per Cassazione la M.I.C. sas, in subordineliquidazione, la riduzione del prezzocon unico motivo articolato in sei censure ed illustrato da memoria. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301X. Xxxxxxxx resiste con controricorso.
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Svolgimento del processo. Con atto L. G. e X. X. xxxxxxxxxx, davanti al tribunale di citazione notificato il 22.12.1987Roma, la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa Tontini Auto s.r.l. e la Findomestic s.p.a. chiedendo fosse dichiarata la risoluzione di diritto del contratto di compravendita di un’autovettura, concluso fra la Tontini Auto s.r.l. ed il L., dichiarando altresì che di tale la C. - che ave- va garantito la restituzione della somma s'era dichiarata creditrice versata a titolo di saldo mutuo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificatel’acquisto dell’autovettura da parte della Findomestic spa - nulla doveva a tale titolo; con l’ulte- riore risarcimento dei danni. Deduceva Il tribunale, con sentenza del 26 novembre 2002, dichia- rò la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedevarisoluzione, pertantoper colpa del venditore inadempiente, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto edi compravendita, in subordineritenendo, invece, vali- de le pattuizioni relative al contratto di mutuo concluso dalla C.. Ad eguale conclusione pervenne la riduzione Corte d’Appello che, con sentenza del prezzo27 luglio 2006, rigettò l’impugnazione principale del L. e della C. e quella incidentale della Fin- domestic Banca spa (già Findomestic spa). Costituitasi, la socHanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre mo- tivi illustrati da memoria L. G. e C. M. Resiste con controricorso Findomestic Banca spa. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.
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Samples: Mutuo
Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato sentenza n. 2400/13, il 22.12.1987, la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio Treviso accolse la domanda proposta da C.C. nei confronti di Xxxxxx Xxxxx s.p.a. (di seguito, D., o D. Caffè), dichiarando la nullità del contratto di "affiliazione-collaborazione" avente ad istanza oggetto l'affitto dell'azienda-bar "Bottega del Caffè D." xxxx in (XXXXXXX), di proprietà della Litostampa s.r.lconvenuta, e ciò per l'indeterminatezza dell'oggetto di cui all'art. 1 del contratto, avuto riguardo al know-how che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva la società opponente l'esistenza s'era impegnata a trasferire, a fronte del pagamento, da parte dell'affiliata, della somma di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. ChiedevaEuro 30.000,00 oltre IVA, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia quale corrispettivo per tardiva denuncia dei vizi"diritto d'entrata ed apprendimento know-how". Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava condannò quindi la soc. Litostampa D. Caffè alla restituzione della somma di L. 6.804.301Euro 36.000,00 in favore della C., oltre interessi legali, rigettando la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta per pretesa violazione del patto di esclusiva. Proposto il gravame da parte della D. Caffè, la Corte d'appello di Venezia lo accolse parzialmente con sentenza del 23.12.2015, riducendo il quantum condannatorio ad Euro 15.000,00 oltre accessori (IVA esclusa) e confermando nel resto la sentenza impugnata. C.C. ricorre ora per cassazione, affidandosi a tre motivi. D. Xxxxx resiste con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale, affidato a due motivi.
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Samples: Civil Procedure